Durata del tirocinio Clausole campione

Durata del tirocinio. Durata ordinaria del tirocinio: 3 mesi (90 giorni) Gli studenti che intendano svolgere un tirocinio della durata minima di due mesi devono specificarlo all’atto della domanda. A tal proposito si precisa che, con il Programma Erasmus+, ogni studente può beneficiare complessivamente di 12 mesi di mobilità (per studio e tirocinio) nello stesso ciclo di studi (laurea triennale, specialistica, magistrale, corso di dottorato e scuola di specializzazione) e di 24 mesi di mobilità (per studio e tirocinio) per le Lauree Magistrali a Ciclo Unico. I tirocini dovranno improrogabilmente concludersi entro il 30 Aprile 2020.
Durata del tirocinio. La durata minima di un tirocinio Erasmus+ Traineeship è due mesi (60 giorni) per un massimo di 6 mesi (180 giorni) fatta eccezione solo per candidature a tirocini curriculari con e senza crediti formativi autorizzate dalla Commissione e solo previa disponibilità di fondi. La durata sarà calcolata secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto, ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. Il tirocinio dovrà concludersi entro e non oltre il 31/12/2023, pena la revoca del contributo. La chiusura per ferie dell’impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità per traineeship. Il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell’impresa ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza. I tirocini devono essere a tempo pieno. Le borse sono assegnate esclusivamente per attività di tirocinio a tempo pieno (minimo 36 ore settimanali): fanno eccezione i corsi di laurea di Servizio sociale, Educatore sociale, Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi e Scienze della Formazione primaria. È possibile usufruire dei programmi Erasmus+/Studio ed Erasmus+/Traineeship per un totale massimo di 12 mesi per ciclo di studio (laurea, laurea magistrale), 24 mesi per ciclo unico (Scienze della Formazione primaria). Ai fini del calcolo dei 12/24 mesi complessivi per ciclo di studio vanno considerati gli interi periodi di mobilità effettiva, compresi quelli non finanziati. Solo se programmato prima dell’inizio dell’attività, è ammesso il tirocinio in modalità blended con una parte svolta da remoto dal paese di origine del candidato. Durante il periodo di mobilità in smart working dal paese di origine, al partecipante non sarà riconosciuta la borsa Erasmus+ né eventuali integrazioni. La mobilità blended deve in ogni caso prevedere un periodo minimo di attività in presenza della durata minima 2 mesi nel paese di destinazione. Lo studente potrà ricevere il relativo contributo unitario spettante per i giorni effettivi di mobilità svolti nel paese di destinazione.
Durata del tirocinio. Il presente Bando prevede tirocini di durata non inferiore a mesi 2 (60 giorni consecutivi) e finanziabile fino a 3 mesi (90 giorni consecutivi). Il Programma Erasmus+ offre la possibilità di usufruire di mobilità all'estero fino a 12 mesi nell'ambito di ogni ciclo/livello di studio (lauree triennali e magistrali) e fino a 24 mesi per le lauree a ciclo unico. Concorrono nel calcolo dei mesi a disposizione del candidato anche i mesi svolti nell’ambito di precedenti programmi LLP/Erasmus (per Studio e/o Placement) e Erasmus Mundus, se svolti nel ciclo di studi in corso, anche se iscritti ad altro Ateneo. Le attività all'estero possono iniziare a partire dal 10 Aprile 2019 e il 28 Febbraio 2020. Le mobilità dovranno quindi terminare entro il 31 Maggio 2020. Durante la mobilità i partecipanti potranno chiedere una proroga alla data di rientro, nei termini e nelle modalità che verranno comunicate una volta pubblicata la graduatoria di assegnazione. Le proroghe eventualmente concesse non potranno estendersi oltre il 31 Maggio 2020.
Durata del tirocinio. La durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi, dei tirocini extracurricolari: − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1, lettere a), b), c), d); − non può essere superiore a dodici mesi per quelli di cui all’art. 2, comma 1,lettera e). Per i soggetti disabili la durata complessiva può arrivare fino a ventiquattro mesi. La durata minima del tirocinio non può essere inferiore a due mesi, ad eccezione del tirocinio svolto presso soggetti ospitanti che operano stagionalmente, per i quali la durata minima è ridotta ad un mese, e del tirocinio rivolto a studenti, promosso dal servizio per l'impiego e svolto durante il periodo estivo, per il quale la durata minima è di 14 giorni. Nell’ambito dei massimali previsti, la durata effettiva del tirocinio è indicata all’interno del PFI e deve essere congrua in relazione agli obiettivi formativi da conseguire. La durata massima prevista per le varie tipologie si intende comprensiva delle eventuali proroghe. Il tirocinante ha diritto ad una sospensione del tirocinio per maternità, per infortunio o malattia di lunga durata, intendendosi per tali quelli che si protraggono per una durata pari o superiore a 30 giorni solari. Il tirocinio può inoltre essere sospeso per i periodi di chiusura aziendale della durata di almeno 15 giorni solari. Il periodo di sospensione non concorre al computo della durata complessiva del tirocinio secondo i limiti massimi precedentemente indicati. ll tirocinante deve dare motivata comunicazione scritta al tutor del soggetto ospitante e al tutor del soggetto promotore, in caso di interruzione del tirocinio. Il tirocinio può essere interrotto dal soggetto ospitante o dal soggetto promotore in caso di gravi inadempienze da parte di uno dei soggetti coinvolti. Nel PFI deve essere indicato il numero di ore giornaliere e settimanali che il tirocinante è tenuto ad osservare, che comunque non possono essere superiori a quanto previsto dal contralto collettivo applicato dal soggetto ospitante, in riferimento alle attività oggetto del percorso formativo. Il tirocinante ha diritto a un periodo di riposo in proporzione all’impegno svolto. L’orario di tirocinio non deve superare l’80 % dell’orario previsto dal contratto collettivo applicato dal soggetto ospitante.
Durata del tirocinio. La durata minima di un tirocinio Erasmus+ Traineeship è due mesi (60 giorni) per un massimo di 6 mesi (180 giorni). La durata sarà calcolata secondo l’anno commerciale di 360 giorni; pertanto, ogni mese, indipendentemente dalla sua durata, sarà considerato di 30 giorni. Il tirocinio dovrà concludersi entro e non oltre il 31/12/2024, pena la revoca del contributo. La chiusura per ferie dell’impresa ospitante non è da considerarsi interruzione del periodo di mobilità per Traineeship. Il contributo comunitario potrà essere mantenuto per il periodo di chiusura dell’impresa ospitante, ma non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza. I tirocini devono essere a tempo pieno. Le borse sono assegnate esclusivamente per attività di tirocinio a tempo pieno (minimo 36 ore settimanali): fanno eccezione i corsi di laurea di Servizio sociale, Educatore sociale, Innovazione e Ricerca per gli Interventi socio-assistenziali-educativi e Scienze della Formazione primaria. È possibile usufruire dei programmi Erasmus+/Studio ed Erasmus+/Traineeship per un totale massimo di 12 mesi per ciclo di studio (laurea, laurea magistrale), 24 mesi per ciclo unico (Scienze della Formazione primaria). Ai fini del calcolo dei 12/24 mesi complessivi per ciclo di studio vanno considerati gli interi periodi di mobilità effettiva, compresi quelli non finanziati.
Durata del tirocinio. La durata minima di permanenza all’estero è di due mesi effettivi consecutivi esclusi i giorni di viaggio, la durata massima, nel caso della SSML Internazionale è di 12 mesi. L’eventuale periodo di chiusura per ferie dell’impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo minimo di permanenza. Gli studenti che interromperanno la loro permanenza prima dei due mesi, anche per gravi motivi, dovranno restituire l’intero ammontare del contributo. La durata del traineeship può eventualmente essere prolungata previa richiesta motivata del beneficiario al all’Ufficio competente del proprio ateneo, almeno un mese prima della fine del periodo di mobilità inizialmente pianificato. Tale richiesta dovrà comunque essere autorizzata sia dall’impresa sia dall’istituto di appartenenza.
Durata del tirocinio. Le ore di attività svolte presso le sedi di tirocinio devono essere certificate dal tutor designato dall’Ente ospitante e documentate nel libretto personale del tirocinante che costituisce formale attestazione della frequenza. ● Il periodo di TPV, idoneo all’ammissione alla prova pratica valutativa valevole per l’iscrizione alla Sez. A dell’Albo, ha una durata massima di 750 ore che il tirocinante può svolgere presso lo stesso Ente; ● Il periodo di tirocinio professionalizzante, valevole per l’iscrizione alla Sez. B dell’Albo, ha una durata complessiva di 500 ore da svolgersi entro un massimo di 6 mesi continuativi, fatta eccezione per i soggetti diversamente abili per i quali l’art. 7 del DM 142/98 pone un limite massimo di 12 mesi.
Durata del tirocinio. 1. Salvo quanto previsto al co. 10, la durata massima, comprensiva di proroghe e rinnovi presso lo stesso soggetto ospitante, dei tirocini extracurriculari:
Durata del tirocinio. Il periodo di tirocinio non può superare i limiti stabiliti (dalle norme corporative o) dagli usi.
Durata del tirocinio. 1. La durata prevista per i tirocini è di 4 mesi interi e consecutivi. Sarà comunque possibile attivare tirocini di durata inferiore, ma che rispettino il periodo minimo previsto dal programma Erasmus+ Tirocinio, ovvero 2 mesi (60 giorni). In caso di ulteriori finanziamenti sarà possibile erogare la borsa per ulteriori mensilità fino ad un massimo di sei mesi. Non sono ammesse interruzioni o sospensioni. L’eventuale periodo di chiusura per ferie dell’impresa ospitante non dovrà essere conteggiato ai fini del raggiungimento del periodo di permanenza previsto dall’accademia.