CCRL DEL SETTORE LEGNO-ARREDO DEPOSITATO IL CONTRATTO A VALERE PER TUTTO IL 2019
FVG
Notiziario tecnico di Confartigianato Imprese Friuli Venezia Giulia
NUMERO
ANNO XIX 2019
IN EVIDENZA 03
CCRL DEL SETTORE LEGNO-ARREDO DEPOSITATO IL CONTRATTO A VALERE PER TUTTO IL 2019
CONGEDO DI PATERNITÀ:
LE NOVITÀ PER L’ANNO 2019
ABROGAZIONE DEL LIBRO UNICO DEL LAVORO TELEMATICO
Licenze
• Cedesi avviata ventennale attività di acconciatura maschile e femminile situata nelle immediate vicinanze del centro di Udine . Per informazioni ulteriori contattare dalle ore 20,00 in poi il numero 3663383783.
• Cedo storica e avviata attività di riparazione e vendita di cicli, motocicli e miniauto a Udine zona Viale Palamanova. Per informazioni contattare il numero 338.2786140 dal lunedì al venerdì dalle 9,00 alle 18,00.
• Vendo attività di gelateria a passeggio completa di laboratorio e pun- to vendita, situata in viale Europa Unita 153 a Udine. Tel. 000 0000000.
• Cedo/affitto attività di parrucchiera avviata da quasi vent’anni ubica- ta nel Comune di Fagagna. Tel. per info al 0000 000000.
• Cedo per pensionamento, ben avviata attività di autotrasporto conto terzi in provincia di Trieste. Licenza 115 q. con autocarro Iveco Euro- cargo 120/24 attrezzato con sponda montacarichi per trasporto di collettame anche in regime adr. Per info contattare 000 0000000.
Immobili / Proprietà
• In zona Remanzacco, su via di scorrimento, vendo immobile compo- sto da due corpi di fabbrica distinti, il primo da mq. 225 con servizi, impianti e allarme. Il secondo da mq. 615 con servizi, impianti, uffici e sopplaco con uffici. Area scoperta da mq. 900, il tutto recintato con tre portoni di accesso elettrici. Area indipendente dedicata a parcheggio chiusa con sbarra. Tutto in ottimo stato. Ottima oppor- tunità, vendibile anche frazionato. Per contatti cell. 000 0000000.
• Vendo a Gorizia capannone mq totali 1.500 suddiviso in due locali, pensilina, piazzale mq 1.800, a 1Km dal centro cittadino. Per infor- mazioni 0481 533072.
Automezzi
• Vendo Iveco Daily 35,8 – furgone 7 posti con cassone ribaltabile trilaterale. Km 336.944, immatricolato 11/1993, diesel, cambio ma- nuale. € 1200 + IVA trattabili. Tel. 0000 000000.
Attrezzature / Materiali
Annunci
• Vendo, causa cessazione attività, materiale idraulico, attrezzature varie per installatori termoidraulici e negozio sito a Cormòns con o senza arredi ed eventuale mostra bagni. Prezzi interessantissimi. Per ulteriori informazioni contattare il numero 000 0000000.
• Offro parco macchine taglieria – tagliacuci – rimaglio – travette – presse stiro rettilinee – lineari – macc. piane. Si cerca pure affitto commerciale. Tel. 0000.000000.
• Vendo per chiusura attività, solarium trifacciale alta pressione con poltrona e radio, lampade nuove € 300; depitron, pinza elettrica per elettrodepilazione € 100; sterilizzatore mai usato € 100; vaporizzato- re nuovo € 200. Tel 0000 000000 (pomeriggio).
• Vendo causa inutilizzo, elettrostimolatore corpo/viso come nuovo pressomassaggio, combinata cavitazione + radiofrequenza bipola- re. Per info. 0432 931522.
• Vendo Mercedes C.B - 200 - 2012, Citroen C-3 - 2003, scooter Sa- haha Cinquantino - 50. Tutto in ottimo stato. Tel 339.4592565.
• Vendo rotolo irrigazione mai usato, tubo diametro 120, lunghezza 280, ruote in ghisa, rotazione idraulica, compressore Jurop 5300 litri, omologazione stradale. Info. 0434.81626.
Varie
• Offro assitenza infermieristica, anche a domicilio e per anziani o disabili, zona Udine e Bassa Friulana. Disponibilità anche ore serali. Tel. 000 0000000.
• Vendo: Trabattello in alluminio Genius componibile perfetto, per- mette di lavorare fino ad 8 mt. ad € 1.000,00; Filiera Rigid 300 ad
€ 1.000,00; Testa filiera Rems da 2”1/2 a 4” ad € 1.250,00; Cestoni contenitivi in rete plasticata di varie dimensioni componibili, per ri- porre materiale di vario genere, n. 54 pezzi ad € 900,00; Saldatrice Ritmo per tubi geberit o similari, compreso banchetto, ad € 650,00; Attrezzatura varia per idraulica a vari prezzi irrisori. Per informazioni contattare il numero 3393281041 (rif. Xxxxxxx).
Gli imprenditori associati interessati alla pubblicazione di annun- ci inerenti l’attività lavorativa, possono compilare questo tagliando ed inviarlo a: CONFARTIGIANATO IMPRESE FVG c/o Redazione Informimpresa - Xxx xxx Xxxxx, 0 - 00000 Xxxxx - Fax 0000 000000
Cognome Nome Ditta Indirizzo Cap Comune Prov. Telefono E-mail
Vi prego di pubblicare gratuitamente il seguente annuncio:
Periodico mensile di Confartigianato Imprese F.V.G. Autorizzazione del Tribunale di Trieste n. 1020 del 08/03/2001 Anno XIX - N. 03 - 2019
Direttore responsabile: Xxxxxxx Xxxxxxxxx
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Hanno collaborato a questo numero:
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FVG
In questo numero:
Fisco
Scadenze di aprile 2019 pag. 4
Estromissione agevolata pag. 5 immobile dell’impresa individuale
Scadenze Lavoro
Ambiente
MUD 2019: la scadenza slitta pag. 8 al 22 giugno (anziché il 30 aprile)
Abrogazione definitiva del sistri pag. 9 e istituzione del registro elettronico
Apposizione della segnaletica stradale: pag. 9 emanate nuove disposizioni
Scadenze normative del mese di aprile 2019 Contratti | pag. | 6 |
CCRL del settore Legno-Arredo | pag. | 6 |
Normativa del lavoro | ||
Bonus asilo nido - Modalità di fruizione | pag. | 6 |
Abrogazione del libro unico del lavoro telematico | pag. | 7 |
03
Congedo di paternità: pag. 7 le novità per l’anno 2019
I consulenti del lavoro vanno nominati pag. 7 “responsabili esterni”
lo dice il garante in una recente nota Dalle province pag. 10
Informimpresa è scaricabile anche dal sito internet
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Fisco
Scadenze di aprile 2019
MERCOLEDÌ 10 APRILE
Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – 4° trime- stre 2018: termine ultimo per la comunicazione delle li- quidazioni periodiche del quarto trimestre 2018 (termine prorogato dal DPCM 27/2/19).
MARTEDÌ 16 APRILE
Versamento unitario:
• dell’IVA mensile relativa a marzo;
• della 2^ rata del saldo IVA 2018 per chi ha scelto il pagamento rateale
• delle ritenute alla fonte operate nel mese di marzo;
• dei contributi dovuti dai datori di lavoro sulle retribuzio- ni di competenza di marzo;
• dei contributi sui compensi corrisposti in marzo ai lavo- ratori parasubordinati;
• dei contributi dovuti per i compensi corrisposti in marzo a venditori a domicilio e prestatori occasionali in caso di superamento della franchigia annua di 5.000 euro.
Soggetti che facilitano vendite a distanza mediante l’u- so di interfacce elettroniche: disposto lo slittamento dei termini di versamento dell’IVA relativi ai primi tre mesi del 2019 per i soggetti destinatari della nuova disciplina di cui all’art. 11-bis commi 11-15 del decreto legge n.135/2018, convertito in legge n. 12/2019 (si tratta dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettroni- ca, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e che, in base alle nuove dispo- sizioni, si considera abbiano ricevuto e ceduto i beni in
argomento) (termine prorogato dal DPCM 27/2/19).
MARTEDÌ 23 APRILE
Imposta di bollo su FE-1° trimestre 2019: versamento dell’imposta di bollo sulle fatture elettroniche per il 1° tri- mestre 2019.
Conai: presentazione della dichiarazione relativa a marzo o della dichiarazione del 1° trimestrale 2019.
Misuratori fiscali: trasmissione telematica, da parte di fabbricanti e i laboratori abilitati, dei dati relativi alle ope- razioni di verificazione periodica eseguite nel trimestre precedente.
VENERDÌ 26 APRILE
Elenchi Intrastat: presentazione degli elenchi delle ope- razioni intracomunitarie relative al mese di marzo o al pri- mo trimestre 2019 tenendo conto delle semplificazioni disposte con provvedimento dell’Agenzia delle Entrate n.194409 del 25/9/17.
MARTEDÌ 30 APRILE
Dichiarazione IVA: presentazione in forma autonoma del- la dichiarazione Iva relativa al 2018.
Iva- rimborso infrannuale: invio del modello TR per il rim- borso o l’utilizzo in compensazione del credito iva matura-
to nel 1° trimestre 2019, da parte dei soggetti legittimati al rimborso infrannuale dell’iva ai sensi dell’art. 38 bis com- ma 2 del DPR 633/72.
Comunicazione dati fatture c.d. “spesometro“: presen- tazione della comunicazione dei dati delle fatture ex art. 21 del D.L. n. 78/2010 relativa al secondo semestre 2018 o agli ultimi due trimestri del medesimo anno (termine pro- rogato dal DPCM 27/2/19).
“Esterometro”: presentazione della comunicazione del- le operazioni transfrontaliere ex art. 1 comma 3-bis del DLgs. 127/2015 riferita alle operazioni del mese di gen- naio 2019 nonché la comunicazione riferita alle opera- zioni di febbraio 2019; entro il 30 aprile 2019, pertanto, dovrà essere presentato l’esterometro avente ad ogget- to i dati dei primi tre mesi del 2019 (termine prorogato dal DPCM 27/2/19).
Agenti e rappresentanti: invio agli agenti, da parte delle case mandanti, del riepilogo delle somme versate all’Ena- sarco per contributi e FIRR di competenza dell’anno 2018. Rifiuti: pagamento diritto annuale Albo Gestori Ambien- tali.
Gestori di discariche: versamento del tributo regionale per le operazioni di deposito in discarica dei rifiuti solidi poste in essere nel corso del 1° trimestre 2019.
Tosap: versamento della seconda rata da parte di chi oc- cupa spazi pubblici per chi ha scelto il pagamento rateale. Locazioni: versamento dell’imposta di registro sui contrat- ti o sulle annualità con decorrenza 1/04/2019 per chi non ha optato o non opta per la cedolare secca.
Mod. UniEmens: trasmissione telematica delle denunce contributive relative alle retribuzioni di marzo relative ai la- voratori dipendenti e a quelli iscritti alla gestione separata Inps.
Sconto sul gasolio: presentazione dell’istanza da parte degli autotrasportatori (conto proprio e conto terzi) con veicoli di massa massima complessiva pari o superiore a 7,5 tonnellate per il rimborso o riconoscimento del credito d’imposta relativo alle accise sui consumi di gasolio del primo trimestre 2019.
Imposta di bollo su documenti informatici: pagamento in un’unica soluzione con mod. F24 dell’imposta di bollo relativa a fatture, atti, documenti e registri in formato elet- tronico emessi o utilizzati durante l’anno precedente. “Rottamazione -ter”: presentazione all’Agente della Ri- scossione del mod.DA-2018.
“Saldo e stralcio” somme iscritte a ruolo: presentazione all’Agente della Riscossione del mod. SA-ST.
Definizione agevolata delle risorse proprie UE: presen- tazione all’Agente della Riscossione del mod. DA-2018-X.
Xxxxx
Estromissione agevolata immobile dell’impresa individuale
L’articolo 1 comma 66 della finanziaria 2019 ha riproposto l’estromissione agevolata dal patrimonio dell’impresa indi- viduale dell’immobile strumentale posseduto al 31.10.2018, a fronte del pagamento di un’imposta sostitutiva dell’8% con effetto dall’1.1.2019.
L’estromissione agevolata non risulta interessante per i con- tribuenti forfetari, considerato che, come precisato dall’A- genzia nella Circolare 4.4.2016, n. 10/E, “le plusvalenze e le minusvalenze realizzate effettuate in corso di regime non hanno alcun rilievo fiscale, anche se riferite a beni acquistati negli anni che hanno preceduto l’adozione del regime for- fetario”.
Per tali soggetti, dunque, il passaggio dell’immobile alla sfera privata non comporta il realizzo di plusvalenze. Tale operazione, peraltro, non è soggetta ad IVA L’estromissione agevolata può essere effettuata dai sogget- ti che al 31.10.2018 risultano in possesso della qualifica di imprenditore individuale e la mantengono fino all’1.1.2019 (data di effetto dell’estromissione), comprese le imprese che alle predette date sono in liquidazione.
L’estromissione agevolata riguarda gli immobili strumen- tali individuati dall’art. 43 comma 2 TUIR, posseduti al 31.10.2018. Poiché la “strumentalità” dell’immobile va ve- rificata al 31.10.2018, qualora lo stesso, successivamente a tale data, sia concesso in uso a terzi, non viene meno la possibilità di procedere all’estromissione.
Si rammenta che, ai sensi dell’art. 65, comma 1, TUIR, gli immobili strumentali per natura/destinazione si considera- no relativi all’impresa se iscritti nell’inventario, per i soggetti in contabilità ordinaria ovvero se risultanti dal registro dei beni ammortizzabili per i soggetti in contabilità semplifica- ta.
Il termine per effettuare l’estromissione è fissato al 31.5.2019 ed ha effetto dall’1.1.2019.
Sulla base di quanto precisato dall’Agenzia delle Entra- te nella circolare n. 26/E/2016, l’opzione è desumibile dal comportamento concludente. Nel caso di specie, dovendo manifestare la volontà di escludere l’immobile dal patrimo- nio dell’impresa lo stesso, può essere rappresentato, ad esempio, dalla contabilizzazione dell’estromissione sul libro giornale, per le imprese in contabilità ordinaria ovvero sul registro dei beni ammortizzabili, per le imprese in contabi- lità semplificata.
Ai fini dell’estromissione, oltre al comportamento conclu- dente, è richiesto il versamento di un’imposta sostitutiva IR- PEF/IRAP pari all’8%, oltre all’IVA se dovuta, della differenza tra il valore normale e il valore
fiscalmente riconosciuto dell’immobile da estromettere. L’estromissione può essere effettuata anche in presenza di una base imponibile (differenza tra valore normale e costo fiscalmente riconosciuto) pari a zero o negativa.
Il valore normale dell’immobile è rappresentato alternativa- mente dal valore di mercato (art. 9, comma 3, TUIR) ovve- ro dal valore catastale, individuato applicando alla rendita catastale rivalutata del 5% il moltiplicatore di cui all’art. 52, DPR n. 131/86, ossia:
- categoria catastale A (escluso A/10) e C (escluso C/1): 120;
- categoria catastale B: 168;
- categoria catastale A/10 e D: 60;
- categoria catastale C/1 ed E: 40,8.
Se l’immobile è posseduto in comunione, il valore normale rileva per la quota parte di pertinenza dell’imprenditore.
Il valore fiscalmente riconosciuto corrisponde al valore iscrit- to nel libro degli inventari / registro dei beni ammortizzabili (per i beni in leasing va considerato il prezzo di riscatto), al netto delle quote di ammortamento fiscalmente dedotte fino al 2018 e tenendo conto di eventuali rivalutazioni fiscal- mente rilevanti.
Ai fini IVA l’estromissione rappresenta una destinazione dell’immobile a finalità estranee all’esercizio dell’impresa. Di conseguenza rientra nel campo di applicazione dell’IVA (esente / imponibile) l’estromissione dell’immobile per il quale all’atto dell’acquisto l’imposta è stata detratta inte- gralmente/parzialmente mentre è fuori campo IVA l’estro- missione dell’immobile per il quale all’atto dell’acquisto l’imposta non è stata detratta (acquisti ante 1973/da privati/ immobile apportato dall’imprenditore).
Qualora l’estromissione rientri nel campo di applicazione dell’IVA sarà necessario emettere una fattura (elettronica) per “autoconsumo” entro il 31.5.2019.
La base imponibile IVA, come precisato dall’Agenzia nel- la citata circolare n. 26/E/2016 non corrisponde al valore normale/valore catastale dell’immobile ma è rappresentata, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. b), DPR n. 633/72, dal “prezzo di acquisto o, in mancanza, … prezzo di costo dei beni o di beni simili, determinati nel momento in cui si ef- fettuano tali operazioni”.
La base imponibile IVA non comprende il ricarico normal- mente praticato in sede di cessione, ma è costituita dal prezzo di acquisto del bene «attualizzato» al momento della cessione.
L’estromissione non è soggetta né ad imposta di registro né ad imposte ipocatastali.
A seguito dell’estromissione l’immobile rientra nella “sfera personale” dell’imprenditore e di conseguenza, a decorrere dal 2019, dovrà essere indicato nel quadro RB del mod. UNICO PF.
L’estromissione può avere ad oggetto un immobile stru- mentale concesso in locazione. La
decorrenza dell’effetto dall’1.1.2019 produce conseguenze ai fini IVA e imposta di registro e ai fini reddituali in quanto, da tale data, l’immobile non concorre più alla determinazio- ne del reddito
d’impresa ma dà origine ad un reddito fondiario.
Nel caso in cui i canoni di locazione dei primi mesi del 2019 siano stati assoggettati ad IVA, considerato che, per effetto dell’estromissione, l’immobile entra nella sfera personale dell’imprenditore dall’1.1.2019, occorrerà procedere alla rettifica dei documenti emessi con addebito dell’imposta, tramite l’emissione di una nota di variazione, secondo le modalità previste dall’articolo 26 Dpr 26/10/1972, n. 633. L’imposta di registro dovuta sul contratto di locazione pre-
Fisco
cedentemente soggetta ad IVA va rideterminata con l’ali- quota del 2% anziché dell’1% e pertanto l’intervenuta esclu- sione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa costituisce un evento da denunciare all’ufficio che ha registrato il con- tratto di locazione al fine di procedere alla riliquidazione dell’imposta di registro.
L’integrazione dell’imposta va effettuata entro 20 giorni dal- la data di versamento della prima rata dell’imposta sostitu- tiva fissata al 30.11.2019, quindi l’integrazione dovrà essere effettuata al massimo entro il 20.12.2019.
L’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione va versata in 2 rate utilizzando il mod. F24, riportando nella sezione Erario il codice tributo “1127”; la prima rata pari al 60% va versata entro il 2.12.2019 (il 30.11 cade di sabato) e la seconda pari al restante 40%, senza aggravio di interessi,
entro il 16.6.2020. Per entrambe i versamenti quale anno di riferimento va indicato il 2019.
L’imposta sostitutiva può essere compensata con i crediti tributari e contributivi eventualmente disponibili.
L’estromissione agevolata è perfezionata con l’indicazione dell’immobile e dell’imposta sostitutiva dovuta nel mod. UNICO PF. Di conseguenza, l’omesso/insufficiente/ tardivo versamento non inficia l’agevolazione. L’imposta non ver- sata è iscritta a ruolo, ferma restando la possibilità di re- golarizzazione tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97.
Nel caso in cui l’immobile estromesso sia successivamente ceduto va considerato che l’estromissione non comporta l’interruzione del decorso del quinquennio al cui supera- mento la plusvalenza da cessione è irrilevante.
Scadenze Lavoro
Scadenze normative del mese di aprile 2019
Scadenze normative
10 aprile | Contributi colf-badanti: termine per il pagamento dei contributi previdenziali relativi a gennaio, febbraio e marzo 2019 (Fonti: circolare INPS n. 15/2018) |
Contratti
CCRL del settore Legno-Arredo
Riferimenti del deposito a valere per l’anno 2019
Si comunica che come previsto dall’art. 12 del Contratto Collettivo Regionale di Lavoro (CCRL) dei settori del Le- gno-Arredo del Friuli Venezia Giulia del 3 aprile 2017, il contratto di secondo livello, a valere per l’anno 2019, è stato depositato in via telematica presso l’Ispettorato Ter- ritoriale del Lavoro di Trieste-Gorizia in data 27/02/2019,
ai sensi dell’art. 14 del Decreto Legislativo n. 151/2015.
(Fonti: Contratto Collettivo Regionale di Lavoro per i dipendenti delle imprese artigiane, delle piccole e medie imprese, dei con- sorzi costituiti da artigiani e da piccole e medie imprese anche in forma cooperativistica deli settori del Legno, Arredamento e Mobili del Friuli Venezia Giulia dd. 03.04.2017)
Normativa del lavoro
Bonus asilo nido - Modalità di fruizione
Le istanze di fruizione del bonus asilo nido possono essere presentate dal 28 gennaio 2019 al 31 dicembre 2019, in via telematica o per mezzo dei patronati, allegando le ricevute della retta del primo mese di asilo nido, oppure,
per chi usufruisce dell’assistenza domiciliare, il certificato rilasciato dal pediatra.
(Fonti: Circolare INPS n. 14 del 31 gennaio 2019)
Normativa del lavoro
Abrogazione del libro unico del lavoro telematico
È stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 36 del 12 feb- braio 2019, la Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019 di con- versione, con modificazioni, del Decreto Legge n. 135 del 14 dicembre 2018 (c.d. Decreto Semplificazioni). In sede di conversione in legge del DL n. 135/2018 è stata con- fermata l’abrogazione dell’obbligo di tenuta telemati-
Congedo di paternità:
ca del LUL presso il Ministero del Lavoro (prevista per il 1 gennaio 2019).
Restano ferme, di conseguenza, le modalità di tenuta del LUL attualmente vigenti.
(Fonti: Legge n. 12 dell’11 febbraio 2019)
le novità per l’anno 2019
Dal 1° gennaio 2019 è stato elevato a 5 giorni il periodo di congedo di paternità obbligatorio, ed è stata confermata la possibilità di fruire di un’ulteriore giornata facoltativa in sostituzione di un giorno di congedo obbligatorio della madre. A riguardo l’INPS, con il Messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019, ha fornito alcuni chiarimenti sulla presen- tazione delle domande, comunicando che i soli soggetti tenuti a presentare l’istanza di congedo sono i lavoratori che ricevono l’indennità direttamente dall’INPS, mentre, se questa è anticipata dal datore di lavoro, sarà sufficiente una comunicazione scritta al datore e non serve presentare domanda all’Istituto erogatore.
In particolare, per i figli nati/adottati o affidati nel 2019, il padre lavoratore dipendente ha diritto a:
• un congedo obbligatorio della durata di 5 giorni, an- che non continuativi;
• un congedo facoltativo della durata di 1 giorno, da fru- ire in accordo con la madre e in sostituzione di una corri- spondente giornata di astensione obbligatoria spettante a quest’ultima.
Entrambi sono utilizzabili nei primi 5 mesi decorrenti dalla nascita, dall’ingresso in famiglia o dall’entrata in Italia del minore.
TRATTAMENTO ECONOMICO
Per i giorni di congedo obbligatorio e facoltativo del pa- dre spetta un’indennità giornaliera a carico INPS, pari al 100% della retribuzione (intendendosi per tale la retribu- zione media globale giornaliera, determinata con le stesse regole previste per il congedo di maternità/paternità).
L’indennità è corrisposta dal datore di lavoro, alla fine di ciascun periodo di paga, salvo successivo conguaglio con i contributi e le somme dovute all’Istituto previdenziale.
MODALITÀ DI RICHIESTA
Per usufruire del congedo (sia obbligatorio che facoltativo) il lavoratore deve comunicare in forma scritta al datore di lavoro i giorni prescelti, con almeno 15 giorni di preavviso. In caso di richiesta del congedo facoltativo, il lavoratore deve allegare alla domanda la dichiarazione della madre da cui emerga che la stessa non intende fruire del conge- do di maternità per un numero di giorni (uno) equivalente a quello fruito dal padre, con conseguente riduzione del congedo medesimo.
Tale comunicazione deve essere trasmessa, dal lavoratore, anche al datore di lavoro della madre.
(Fonti: INPS, Messaggio n. 591 del 13 febbraio 2019)
I consulenti del lavoro vanno nominati “responsabili esterni”
lo dice il garante in una recente nota
Informativa per gli associati che non usufruiscono
del servizio di gestione paghe presso Confartigianato FVG srl
A quasi un anno dall’attuazione del Regolamento 679/16 dell’Unione Europea in tema di “Privacy” ancora molti sono i dubbi sull’interpretazione di alcuni passaggi del Regolamento. Molto spesso i Titolari del Trattamento si trovano a rela- zionarsi con consulenti che rifiutano la sottoscrizione della nomina a responsabile esterno, in quanto ritengono che la stessa non sia dovuta e che la loro figura professionale non rivesta tale ruolo.
All’atto pratico, numerose aziende, che non usufruisco- no del servizio di gestione paghe presso Confartigianato FVG s.r.l., ma si avvalgono di professionisti esterni, dopo aver ricevuto la documentazione per adeguarsi al GDPR, ci hanno segnalato che il loro Consulente del Lavoro aveva declinato l’invito a sottoscrivere la nomina di responsabile esterno, ritenendo di non rivestire tale qualifica nel rap- porto con le imprese dalle quali riceve i dati dei dipenden-
Normativa del lavoro
ti, al fine di predisporre le buste paga e la documentazione afferente al rapporto di lavoro.
Il dubbio dei Consulenti del Lavoro che aderivano a tale impostazione, derivava dall’ipotesi che essi fossero titolari del trattamento – e non responsabili esterni – nell’esercizio della loro attività a favore dei loro clienti, ipotesi confer- mata dalla Circolare n.1150 del 23/07/2018 del Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, che aveva avallato tale interpretazione.
La questione è stata sottoposta dal Consiglio Nazionale dei Consulenti del Lavoro, con lettera del 24/09/2018, all’Autorità Garante della Privacy, che ha risposto, con nota del 07.02.2019, dirimendo così ogni possibile dub- bio interpretativo.
Il Garante ha innanzitutto voluto distinguere due tipologie di attività dei Consulenti del Lavoro: la prima si riferisce al trat- tamento dei dati che il Consulente opera nei confronti dei propri dipendenti e dei propri clienti (persone fisiche) nella sua qualità di professionista. In questa prima ipotesi il Con- sulente del Lavoro agisce come Titolare del Trattamento.
La seconda - che è quella che qui ci riguarda - è l’ipotesi, tipica di questa professione, in cui il Consulente del Lavo- ro raccolga e tratti i dati dei dipendenti dei propri clienti (di tutti i suoi clienti, siano essi persone fisiche o persone giuridiche).
Tale attività comporta il flusso di una pluralità di dati per- sonali (ma anche particolari) relativi ai lavoratori: dati iden- tificativi, dati relativi a qualifica e carriera, dati sanitari, dati inerenti all’adesione ad associazioni sindacali. In tal caso, il Garante precisa che il Consulente del Lavoro riveste la qualifica di Responsabile Esterno, in quanto il consulente effettua un’attività meramente esecutiva del trattamento per conto del cliente. Si tratta, infatti, di un’attività dele- gata dal Titolare del Trattamento che all’esito della scelte organizzative della sua impresa, sceglie un soggetto quali- ficato per l’espletamento delle stesse.
È infatti il datore di lavoro a fornire al consulente i criteri in base ai quali attribuire progressioni economiche, erogare somme “una tantum” o premi di produttività, decurtare importi a seguito di provvedimenti disciplinari, anche se poi il consulente sarà autonomo nello stabilire i sistemi e le misure di sicurezza ai fini della tutela dei dati ricevuti.
Alla luce della nota del Garante, quindi, tra imprenditore/ cliente e il suo Consulente del Lavoro andrà sottoscritto un contratto di nomina di responsabile esterno.
La titolarità del dato resterà in capo al datore di lavoro, sulla base dell’art. 9, par. 2 lettera b) del Regolamento e la legittimità del trattamento si trasferirà alle operazioni svolte dal Consulente del Lavoro sulla base del contratto di nomina.
Ambiente
MUD 2019: la scadenza slitta al 22 giugno (anziché il 30 aprile)
Sulla Gazzetta Ufficiale del 22 febbraio 2019 è stato pub- blicato il D.P.C.M. 24 dicembre 2018 che contiene il mo- dello e le istruzioni per la presentazione del Modello Unico di dichiarazione ambientale 2019 (dati 2018).
Vengono introdotte alcune limitate modifiche per le attivi- tà di recupero e trattamento rifiuti e per i Comuni, mentre non vi sono modifiche per quanto riguarda i produttori.
Rimangono quindi invariati rispetto al 2018:
1. Struttura del modello, articolato in 6 Comunicazioni.
2. Soggetti obbligati alla presentazione del MUD: sono quelli definiti dall’articolo 189 c. 3 del D.lgs. 152/2006 ovvero trasportatori, intermediari senza detenzione, recuperatori, smaltitori, produttori di rifiuti pericolosi, produttori di rifiuti non pericolosi da lavorazioni in- dustriali, artigianali e di trattamento delle scorie con più di 10 dipendenti, Comuni.
3. Modalità per l’invio delle comunicazioni: in partico- lare le Comunicazioni Rifiuti, RAEE, Imballaggi, Veico- li fuori uso vanno inviate via telematica tramite il sito xxx.xxxxxxxxxxxxx.xx; la comunicazione rifiuti sem-
plificata va compilata tramite il sito mudsemplificato. xxxxxxxxx.xx e trasmessa via PEC all’indirizzo comuni- xxxxxxxxxx@xxx.xx.
4. Diritti di segreteria: sono pari a 10 € per l’invio telema- tico e 15 € per l’invio via PEC.
Potranno presentare la comunicazione semplificata i pro- duttori di non più di 7 rifiuti prodotti all’interno della pro- pria unità locale e che utilizzano, per ogni rifiuto prodotto, non più di 3 trasportatori e non più di 3 destinatari.
Si evidenzia che la scadenza per la presentazione è il 22 giugno: infatti l’art. 6 della Legge 25 gennaio 1994, n. 70 prevede che: “Qualora si renda necessario apportare, nell’anno successivo a quello di riferimento, modifiche ed integrazioni al modello unico di dichiarazione ambientale, le predette modifiche ed integrazioni sono disposte con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da pub- blicare nella Gazzetta Ufficiale entro la data del 1 marzo; in tale ipotesi, il termine per la presentazione del modello è fissato in centoventi giorni a decorrere dalla data di pub- blicazione del predetto decreto”.
Ambiente
Abrogazione definitiva del SISTRI
e istituzione del registro elettronico
Con la pubblicazione della Legge 11 febbraio 2019 n. 12 (Conversione del DL 135/2018) è stata resa definitiva l’abrogazione del SISTRI. Per il 2019, pertanto, non do- vranno essere versati i relativi contributi. Contempora- neamente è stato introdotto il nuovo Registro elettronico nazionale per la tracciabilità dei rifiuti, gestito direttamen- te dal Ministero dell’Ambiente, il cui funzionamento è de- mandato ad un futuro decreto.
Al registro saranno tenuti ad iscriversi:
- gli enti e le imprese che effettuano trattamento di rifiuti;
- i produttori di rifiuti pericolosi;
- i produttori iniziali di rifiuti non pericolosi da lavorazioni industriali, artigianali e derivanti da attività di recupero
e smaltimento di rifiuti, potabilizzazione acque e abbat- timento di fumi (art. 184 c. 3 lett. c) d) e g) del D.Lgs. 152/06);
- gli enti e le imprese che raccolgono o trasportano rifiuti pericolosi a titolo professionale o che operano in qualità di commercianti ed intermediari di rifiuti pericolosi;
- i Consorzi istituiti per il recupero e il riciclaggio di parti- colari tipologie di rifiuti.
Fino alla piena operatività del Registro elettronico, la trac- ciabilità dei rifiuti è garantita attraverso gli adempimenti previgenti ovvero compilazione dei formulari, tenuta dei registri di carico e scarico e trasmissione del MUD.
Apposizione della segnaletica stradale: emanate nuove disposizioni
Rivisti anche i contenuti e i tempi della formazione degli addetti
Il Decreto 22 gennaio 2019 ha integrato e ridefinito, almeno in parte, le procedure di apposizione della segnaletica stra- dale in presenza di traffico veicolare introdotte con il Decreto 4 marzo 2013, ora abrogato. Hanno subito modifiche anche i tempi e i criteri della formazione. Il decreto non fornisce indicazioni in merito ai corsi effettuati secondo la precedente normativa, ma da scambi intercorsi col Ministero si ritiene che gli stessi vadano considerati validi fino a scadenza.
Queste le principali modifiche:
DM 4 marzo 2013 (prima) | Decreto 22 gennaio 2019 | |
Destinatari degli interventi formativi | Lavoratori e preposti adibiti all’installazione e rimozione della segnaletica nei cantieri stra- dali in presenza di traffico o comunque ad- detti ad attività in presenza di traffico | Lavoratori e preposti addetti alle attività di revisione, integrazione e apposizione della segnaletica stradale destinata alle attività la- vorative in presenza di traffico veicolare |
Norme tecniche degli indumenti ad alta visibilità | UNI ISO 470 | UNI EN ISO 20471 |
Revisione delle procedure da parte del ministero | Ogni 2 anni | Ogni 3 anni |
Criteri per la posa, mantenimento e rimozione della segnaletica (All. I) | È stato integrato il paragrafo relativo ai cantieri mobili (par. 7.6) ed è stato inserito un nuovo paragrafo relativo alle gallerie con una corsia per senso di marcia (par. 8). Tra le modifiche: - Composizione della quadra: prima la maggioranza delle persone doveva essere formata, ora tutti devono essere formati e la maggioranza deve avere esperienza nella categoria di strada interessata dai lavori (par. 2.1) - Nuovi vincoli e regole sugli spostamenti a piedi del personale in certi casi - Aggiunta valutazione rischio di investimento da parte di un veicolo di supporto - Modifiche al punto 4.3 (discesa del veicolo - ampliato anche alla risalita) e 4.4 (uscita al ter- mine del cantiere nel caso di veicolo posizionato in corsia di sorpasso) - Modifiche alle modalità di segnalazione dei cantieri fissi e delle situazioni di emergenza | |
Requisiti dei formatori | 3 anni di esperienza (sia per la parte teorica che pratica) | 5 anni di esperienza (sia per la parte teorica che pratica) |
N° max partecipanti ai corsi | 25 | 35 |
Percorso formativo | È stato inserito un nuovo argomento relativo alla “revisione e integrazione della segnaletica” | |
Integrazione per il preposto che ha frequentato il corso per lavoratori | Non prevista (corso specifico per preposti) | 4 ore + verifica, con argomenti definiti |
Modulo di aggiornamento | 3 ore ogni 4 anni | 6 ore ogni 5 anni |
Trieste
Dalle province
Corsi sicurezza
Confartigianato Trieste organizza corsi in materia di sicurezza indirizzati ai datori di lavoro ed ai dipendenti delle imprese associate. Si invitano pertanto gli interessati a contattare l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (tel. 0000000000 oppure email xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx) per eventuali informazioni e per poter procedere con le preiscrizioni ai singoli corsi sotto indicati. Si ricorda inoltre che, per facilitare il mantenimento della corretta periodicità prevista per ciascuno dei corsi ob- bligatori e per poter pianificare per tempo la formazione necessaria alle imprese associate, Confartigianato Trieste avvisa, con congruo anticipo, le imprese i cui corsi sono in scadenza.
CORSI IN PROGRAMMA | |
Antincendio Aggiornamento (2 e 5 ore) rischio basso e medio | Marzo 2019 |
Antincendio Base (4 e 8 ore) rischio basso e medio | Marzo 2019 |
Sicurezza Lavoratori Base (8, 12 e 16 ore) xxxxxxx xxxxx - xxxxx - xxxx | Xxxxx/Xxxxxx 0000 |
Sicurezza Lavoratori Aggiornamento (6 ore) rischio basso - medio - alto | Aprile 2019 |
Servizio di gestione cassette pronto soccorso e pacchetti medicazione
Confartigianato mette a disposizione un nuovo servizio utile per la gestione delle cassette di pronto soccor- so e dei pacchetti di medicazione. Come previsto dal D.M.388/2003 “le cassette di pronto soccorso ed i pac- chetti di medicazione, tenuti presso ciascun luogo di lavoro, devono essere adeguatamente custoditi in un luogo facil- mente accessibile ed individuabile con segnaletica appro- priata, contenente la dotazione minima prevista per legge nell’allegato 1 del D.M. 388/2003 da integrare sulla base:
• dei rischi presenti nei luoghi di lavoro su indicazione del medico competente, ove previsto;
• del sistema di emergenza sanitaria del Servizio Sanitario Na- zionale, e della quale sia costantemente assicurata, la com- pletezza ed il corretto stato d’uso dei presidi ivi contenuti”.
A tal proposito si ricorda che, qualora il datore di lavoro dovesse omettere di dotare la cassetta di pronto soccorso o il pacchetto di medicazione di tutti i presidi necessari di cui all’All.1 del D.M. 388/2003, come previsto dall’art. 45 comma 1 del D.Lgs. 81/08 e s.m.i., potrebbe incorrere nella
seguente sanzione: arresto da due a quattro mesi o am- menda da 921,38 a 4.914,03€ (ai sensi dell’art.55 comma 5 lett.a).
Al fine di agevolare la gestione e l’adeguato mantenimento dei presidi sanitari, per gli associati interessati sarà possibile sottoscrivere una convenzione con Confartigianato Ser- vizi FVG Srl e l’impresa LIMIT Srl (azienda triestina che si occupa di rappresentanza di prodotti sanitari ed apparecchi medicali) che permetta di usufruire di:
• un servizio di gestione di massimo 5 cassette/pacchetti di medicazione al costo di 60€+iva/annui (servizio svolto direttamente dal sig. Aoreoli – docente ai corsi di primo soccorso aziendale);
• una scontistica particolare sulle forniture del materiale - ri- servata esclusivamente agli Associati Confartigianato. Gli Associati che dovessero essere interessati ad attivare tale servizio di gestione e assistenza possono contattare l’Ufficio Ambiente Sicurezza Energia (telefono 000.0000000
- email xxxx.xxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx).
Pordenone
Incontro tecnico su apparecchi di sollevamento e impianti elettrici in cantiere
La Confartigianato Imprese di Pordenone in collaborazio- ne con Veneta Engineering, ha il piacere di invitarvi all’in- contro tecnico ‘D.M. 11 aprile 2011 e D.P.R. 462/01 le verifiche periodiche di legge, procedure amministrative, prime verifiche inail e incarico diretto, apparecchi di solle- vamento e impianti elettrici in cantiere’ il giorno mercoledì
10 Aprile 2019, Presso la sala Consiliare – Confartigianato Imprese Pordenone, via dell’Artigliere 8 – 00000 Xxxxx- none.
Incontro gratuito. Inviare adesione tramite mail all’xxx. Xxxx Xxxxxx: x.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx o al fax 00000 00000
Pordenone
Dalle province
Attrezzature di lavoro, corso in partenza
Confartigianato Pordenone ricorda che l’accordo Stato Re- gioni del 22 febbraio 2012 ha disposto che per ottenere l’a- bilitazione all’uso delle attrezzature di lavoro sotto riportate:
• Piattaforme di lavoro mobili elevabili
• Gru a torre
• Gru per autocarro
• Altre gru
• Carrelli elevatori con conducente a bordo
• Trattori agricoli o forestali
• Macchine movimento terra
• Pompa per calcestruzzo.
è obbligatorio frequentare un corso di diversa durata a secondo della tipologia di macchina. L’obbligo di abilita- zione vale per tutti gli operatori, inclusi gli artigiani, i lavo- ratori autonomi, i componenti dell’impresa familiare.
Confartigianato Imprese Pordenone organizza anche per il 2019 i corsi abilitanti all’uso delle attrezzature succitate. Per informazioni sui corsi e iscrizione:
Xxxxxx Xxxxxxxxxx tel. 0000 000 000
e-mail: xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Per informazioni su obblighi e normativa:
Xxxx Xxxxxxxxxx tel. 0000 000 000
e-mail: x.xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Xxxxxx Xxxx tel. 0000 000 000
e-mail: x.xxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx
Per adesioni compilare la scheda di adesione e inviarla via fax al n° 0434/553639 oppure mezzo mail all’indirizzo xxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxxxx.xx.
Detrazioni fiscali per risparmio energetico
ENEA, su mandato del Ministero dello Sviluppo Econo- mico, informa gli utenti che per gli interventi di risparmio energetico e/o utilizzo delle fonti rinnovabili di energia con data di fine lavori nel 2018 che usufruiscono delle de-
trazioni fiscali del 50% ex art. 16 bis del DPR 917/86 per le ristrutturazioni edilizie, il termine per la trasmissione dei dati attraverso il sito xxxxxxxxxxxxxxxx0000.xxxx.xx è pro- rogato al 01 aprile 2019.
Formazione, attenzione agli adempimenti
Confartigianato Pordenone ricorda alle imprese artigiane la necessità di controllare le scadenze della formazione specifica a cui la normativa obbliga la propria azienda. Si ricorda inoltre che l’associazione propone un’ampia offerta di corsi rivolti a imprenditori, dipendenti e collaboratori.
I corsi in corso di programmazione sono:
• RSPP datore di lavoro
• Aggiornamento RSPP datore di lavoro
• Addetti Pronto soccorso 12 ore
• Addetti Pronto soccorso 16 ore
• Aggiornamento addetto primo soccorso 4 ore
• Aggiornamento addetto primo soccorso 6 ore
• Xxxxxxx Xxxxxxxxxxx basso 4 ore
• Addetti Antincendio medio 8 ore
• Aggiornamento addetti antincendio basso 2 ore
• Aggiornamento addetti antincendio basso 5 ore
• Addetti allestimento ponteggi metallici
• Aggiornamento addetti allestimento ponteggi metallici
• Addetti Piattaforme aeree (PLE)
• Addetti gru per autocarro
• Addetti gru mobili
• Addetti carrelli elevatori
• Addetti gru a torre
• Addetti alla conduzione di escavatori, pale caricatrici frontali, terne.
• Addetti a lavori in presenza di traffico veicolare
• Haccp responsabili
• Haccp dipendenti
• Addetti Lavori in quota
• Sicurezza lavoratori
• Aggiornamento sicurezza lavoratori
• Preposto
Si organizzano anche corsi specifici per chi deve iniziare la propria carriera di imprenditore nel settore dei trasporti. Nello specifico i corsi riguardano:
- Accesso alla professione autotrasportatore di merci 150 h
- Corso preliminare di formazione all’esercizio della fun- zione di gestore dei trasporti per imprese di trasporto di merci su strada per conto di terzi con autoveicoli di mas- sa complessiva superiore a 1,5 t e fino a 3,5 t. 74 h. Tali corsi permettono alle ditte di qualificarsi e nel contempo di ottemperare ai previsti obblighi di legge.
Per informazioni sulle date e i costi dei singoli corsi, è di- sponibile l’ufficio Formazione 0434-509250/269, dottores- sa Xxxxxx Xxxxxxxxxx, e-mail x.xxxxxxxxxx@confartigiana- xx.xxxxxxxxx.xx
Udine
Dalle province
Il contratto, la sua intepretazione e gli strumenti per la definizione del contenzioso
Seminario tecnico
Spesso l’imprenditore nella redazione dei contratti utilizza bozze da internet che non sempre si adattano alla realtà impren- ditoriale o non rispecchiano le intenzioni delle parti. I rischi possono essere molto gravi con il risultato di pesanti danni per i contraenti. La conseguenza è di ritrovarsi davanti ad un Giudice, che dovrà interpretare il contratto. Quali sono le regole per stilare un contratto in grado di reggere un eventuale inadempimento? Qual è lo schema da seguire per redigere un accordo? Quale protocollo adotta il Giudice per interpretare un contratto poco chiaro o con clausole contraddittorie? Esi- stono soluzioni alternative al contenzioso giudiziario e quando è conveniente utilizzarle? Per rispondere a queste ed altre domande, la sezione PMI di Confartigianato-Imprese Udine, in collaborazione con l’Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx, organizza tre incontri informativi, che si svolgeranno come da programma.
PROGRAMMA
ore 17.45 - Registrazione partecipanti
ore 18.00 - Introduzione Xxxxxxxx Xxxxxxx Presidente Sezione per la Piccola e Media Impresa di Confartigianato-Imprese Udine
- Relazione Avv. Xxxxxxxxx Xxxxxxx
Avvocato in Udine
- Il contratto: schemi, strumenti e suggerimenti per redigere un contratto;
- l’interpretazione del contratto da parte del Giudice;
- gli strumenti alternativi alla causa giudiziaria per la definizione del contenzioso.
ore 19.00 - Domande dal pubblico ore 19.30 - Conclusioni
Corsi sicurezza
DATA E SEDI
• lunedì, 25 marzo 2019 a Xxxxx
Xxx Xxxxxxx, 0 – c/o Complesso Meridiana
• giovedì, 11 aprile 2019 a Tolmezzo
Xxx xxxxx Xxxxxxxxxxx, 00/X
• lunedì, 15 aprile 2019 a Xxxxxxxxxx xxx Xxxxxx
X.xxxxx xxx Xxxxx, 0
ADESIONI
Direttamente on-line dal sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xxx. Compilare la scheda per ogni singolo partecipante. La partecipazione è gratuita.
PER INFORMAZIONI
Xxxxxxxxx Xxxx - Sezione PMI
Tel. 0000 000000 - e-mail: xxxxxxxxxxxxxx@xxx.xx
Per permettere ai datori di lavoro delle imprese associate di assolvere agli obblighi formativi in materia di sicurezza, Confartigianato Udine organizza i corsi sotto indicati. Per informazioni e adesioni contattare gli uffici Confartigianato Udine presenti sul territorio.
CORSO | APRILE 2019 | MAGGIO 2019 | GIUGNO 2019 |
PS - Primo Xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx - 00 xxx) | Xxxxx | Xxxxx | |
AggPS - Aggiornamento di Primo Xxxxxxxx (xxxxxxx xxxxx - 0 xxx) | Xxxxx | Xxxxx | |
AI M - Antincendio (rischio medio - 8 ore) | Udine | Udine | |
AggAI M - Aggiornamento Antincendio (rischio medio - 5 ore) | Udine | Udine | |
AI B - Antincendio (rischio basso - 4 ore) | Udine | Udine | Udine |
AggAI B - Aggiornamento Antincendio (rischio basso - 2 ore) | Udine | Udine | Udine |
LAV - Formazione di base dei lavoratori | Udine | Udine | |
CCE - Conduttore Carrelli Elevatori (12 ore) | Udine | ||
AggCCE - Aggiornamento per Conduttore Carrelli Elevatori (4 ore) | Udine | ||
CGA - Conduttore Gru su Autocarro (12 ore) | Udine | Udine | Udine |
AggCGA - Aggiornamento per Conduttore Gru su Autocarro (4 ore) | Udine | Udine | Udine |
MMT - Macchine movimento terra (corso base 16 ore) | Udine | Udine | |
AggMMT - Aggiornamento Macchine movimento terra (4 ore) | Udine | ||
PLE - Conduttore Piattaforme elevabili (10 ore) | Udine | Udine | Udine |
AggPLE - Aggiornamento Conduttore Piattaforme elevabili (4 ore) | Udine | Udine | Udine |
AggPonteggi - Aggiornamento Ponteggi (4 ore) | Udine | ||
Preposto (8 ore) | Udine | ||
Aggiornamento Preposto (6 ore) | Udine | ||
Anticaduta (6 ore) | Udine | ||
PES/PAV - Formazione per operatori elettrici (16 ore) | Udine | ||
AggPES/PAV - Aggiornamento formazione per operatori elettrici (4 ore) | Udine |