Fisco. Xxxxxx guida nuovamente soggette ad IVA pag. 4 Scadenze Lavoro Scadenze del mese di ottobre 2019 pag. 5 Addetti alla segnaletica stradale: validità dei corsi effettuati in base al Decreto 4 marzo 2013 pag. 7 Trasporto di rifiuti:nuove procedure per i veicoli Musei e Imprese Culturali pag. 8 OPRA-Ebiart-INAIL pag. 8
Fisco. “Decreto fiscale” e novità in materia di riscossione
Fisco individuabili tramite idonea documentazione (TD24); - fattura differita ex art. 21, comma 4, lett. b), DPR n. 633/1972, ossia fattura riferita a cessioni di beni effettuate dal cessionario nei confronti di un soggetto terzo per il tramite del proprio cedente (TD25); - cessione di beni ammortizzabili e per passaggi interni (TD26); - autoconsumo e cessioni gratuite senza rivalsa (TD27). L’utilizzo dei nuovi “tipo documento” dall’01.01.2021 è stato solo “consigliato”, ma non ha costituito un obbligo. A decor- rere dall’01.01.2022 però sarà obbligatorio utilizzare i nuo- vi “Tipo documento” al fine di comunicare all’Agenzia delle Entrate le cessioni di beni/prestazioni di servizi effettuate e ricevute con e da soggetti non stabiliti in Italia.
Fisco del 20.04.2011 n. 0376-775130 • SCHEMA DI SINTESI PER SOGGETTI IRES • CASO PRATICO Sono abrogate, dal 2008, le disposizioni degli artt. 62 e 63 del Tuir che regolano la deducibilità degli interessi passivi sulla base dell’applicazione del pro-rata patrimoniale e della thin capitalization. Per i soggetti Irpef, gli interessi passivi inerenti l’esercizio d’impresa sono deducibili sempre per la parte corrispondente al rapporto tra l’ammontare dei ricavi e altri proventi che concorrono a formare il reddito d’impresa, o che non vi concorrono in quanto esclusi, e l’ammontare complessivo di tutti i ricavi e proventi. Per i soggetti Ires, gli interessi passivi e gli oneri assimilati, diversi da quelli capitalizzati nel costo dei beni, sono deducibili in ciascun periodo d’imposta fino a concorrenza degli interessi attivi e proventi assimilati. L’eccedenza è deducibile nel limite del 30% del risultato operativo lordo della gestione caratteristica, al netto di ammorta- menti e canoni di leasing. La quota del risultato operativo lordo prodotto a partire dal 3° periodo d’imposta successivo a quello in xxxxx xx 00.00.0000 (dal bilancio relativo al 2010), non utilizzata per la deduzione degli interessi passivi e degli oneri finanziari di competenza, può essere portata ad incremento del risultato operativo lordo dei successivi periodi d’imposta. Non è però più prevista la franchigia che si aggiungeva all’ammontare del 30% del Rol del periodo (per il 2008 e il 2009).
Fisco. Scadenze di aprile 2019 MERCOLEDÌ 10 APRILE Comunicazione liquidazioni periodiche IVA – 4° trime- stre 2018: termine ultimo per la comunicazione delle li- quidazioni periodiche del quarto trimestre 2018 (termine prorogato dal DPCM 27/2/19). MARTEDÌ 16 APRILE Versamento unitario: Soggetti che facilitano vendite a distanza mediante l’u- so di interfacce elettroniche: disposto lo slittamento dei termini di versamento dell’IVA relativi ai primi tre mesi del 2019 per i soggetti destinatari della nuova disciplina di cui all’art. 11-bis commi 11-15 del decreto legge n.135/2018, convertito in legge n. 12/2019 (si tratta dei soggetti passivi IVA che facilitano, tramite l’uso di un’interfaccia elettroni- ca, le vendite a distanza di telefoni cellulari, console da gioco, tablet PC e laptop e che, in base alle nuove dispo- sizioni, si considera abbiano ricevuto e ceduto i beni in argomento) (termine prorogato dal DPCM 27/2/19).
Fisco cedentemente soggetta ad IVA va rideterminata con l’ali- quota del 2% anziché dell’1% e pertanto l’intervenuta esclu- sione dell’immobile dal patrimonio dell’impresa costituisce un evento da denunciare all’ufficio che ha registrato il con- tratto di locazione al fine di procedere alla riliquidazione dell’imposta di registro. L’integrazione dell’imposta va effettuata entro 20 giorni dal- la data di versamento della prima rata dell’imposta sostitu- tiva fissata al 30.11.2019, quindi l’integrazione dovrà essere effettuata al massimo entro il 20.12.2019. L’imposta sostitutiva dovuta per l’estromissione va versata in 2 rate utilizzando il mod. F24, riportando nella sezione Erario il codice tributo “1127”; la prima rata pari al 60% va versata entro il 2.12.2019 (il 30.11 cade di sabato) e la seconda pari al restante 40%, senza aggravio di interessi, entro il 16.6.2020. Per entrambe i versamenti quale anno di riferimento va indicato il 2019. L’imposta sostitutiva può essere compensata con i crediti tributari e contributivi eventualmente disponibili. L’estromissione agevolata è perfezionata con l’indicazione dell’immobile e dell’imposta sostitutiva dovuta nel mod. UNICO PF. Di conseguenza, l’omesso/insufficiente/ tardivo versamento non inficia l’agevolazione. L’imposta non ver- sata è iscritta a ruolo, ferma restando la possibilità di re- golarizzazione tramite il ravvedimento ex art. 13, D.Lgs. n. 472/97. Nel caso in cui l’immobile estromesso sia successivamente ceduto va considerato che l’estromissione non comporta l’interruzione del decorso del quinquennio al cui supera- mento la plusvalenza da cessione è irrilevante.
Fisco. Per la UIL la priorità assoluta oggi in Italia è diminuire le tasse ai lavoratori dipendenti e ai xxxxxxxxxx.Xx UIL propone tre interventi per raggiungere tale obiettivo. Il primo è il ridisegno della linea delle detrazioni sui redditi da lavoro dipendente e da pensione. Per introdurre un beneficio fiscale visibile e del quale possano fruire i lavoratori dipendenti e i pensionati, l’intervento va fatto sul relativo sistema delle detrazioni d’imposta. Più precisamente va ridisegnata una nuova “linea” delle detrazioni in grado di:
Fisco. Sempre possibile indicare la data di fine mese nelle fatture differite e precisazione sulla differenza tra fatture differite e fatture anticipate FATTURE DIFFERITE
Fisco. FATTURE IMMEDIATE ANTICIPATE
Fisco. Ai fini fiscali l’associante quale titolare dell’impresa determina il reddito secon- do le regole previste per il reddito d’impresa; mentre i proventi spettanti agli associati con apporto di solo capitale o con apporto misto non sono deducibili,