Contratto di Assicurazione a Vita Intera, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi
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Società del Gruppo Sara
SaraInvestoBene
Contratto di Assicurazione a Vita Intera, a premio unico e con possibilità di versamenti aggiuntivi
Condizioni di Assicurazione
comprensive di Glossario
redatte sulla base delle Linee Guida per i contratti SEMPLICI e CHIARI elaborate dal Tavolo tecnico ANIA, Associazioni Consumatori e Associazioni Intermediari
ultimo aggiornamento dei dati: 31/05/22
DIP Aggiuntivo IBIP SaraInvestoBene mod. V403D ed. 05/22
i nostri CONTATTI:
Intermediario di riferimento:
nel caso appartenga alla rete agenziale Xxxx l’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto assicurativo è facilmente individuabile da xxx.xxxx.xx/xxxxxxx-xxxxxxx
Home Insurance e SaraConMe:
la Home Insurance Area Riservata (il vostro account è attivabile su xxx.xxxx.xx) e la App SaraConMe (è possibile scaricare l’app dal vostro device) sono messe a disposizione da Sara Vita per permettervi di consultare e gestire in autonomia il vostro contratto
Assistenza Clienti:
numero verde 800.095.095 (dal lunedì al venerdì dalle 9.30 alle 19.00)
indirizzo mail xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxx.xx
FAQ consulta le domande frequenti xxx.xxxx.xx/xxxx
Le comunicazioni di Sara Vita:
Le comunicazioni obbligatorie riguardanti il contratto vengono inviate da Sara Vita:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dal Contraente
● via posta ordinaria all’indirizzo di recapito indicato dal Contraente
● sull’Area riservata del Contraente.
Il Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Indice delle Condizioni di Assicurazione
PREMESSA
PARTE I - PRESTAZIONE E CARATTERISTICHE DEL CONTRATTO
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa pag. 3
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario pag. 3
Art. 3 - Caratteristiche del contratto pag. 3
Art. 4 - Prestazione pag. 3
Art. 5 - Opzione di conversione in rendita pag. 4
Art. 6 - Limiti di età dell’Assicurato pag. 4
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 7 - Versamenti, costi e pagamenti pag. 5
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto pag. 6
Art. 9 - Durata pag. 6
Art. 10 - Revoca della proposta e recesso dal contratto pag. 6
PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 11 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE pag. 6
PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA
Art. 12 - Determinazione del capitale assicurato iniziale pag. 7
Art. 13 - Clausola di Rivalutazione pag. 7
Art. 14 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata pag. 9
PARTE VI - RISCATTO
Art. 15 - Liquidazione per riscatto pag. 9
PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI
Art. 16 - Cessione, Pegno e Vincolo pag. 10
Art. 17 - Beneficiario pag. 10
Art. 18 - Pagamenti dell'Impresa pag. 10
Art. 19 - Foro competente pag. 11
Art. 20 - Legge applicabile al contratto pag. 11
PARTE VIII - REGOLAMENTO: GESTIONE SEPARATA
Regolamento della Gestione Separata FONDO PIÙ pag. 12
GLOSSARIO pag. 14
CONFLITTO DI INTERESSI RIFERIMENTI NORMATIVI
Le presenti Condizioni di Assicurazione disciplinano SaraInvestoBene (di seguito anche “contratto”) offerto da Xxxx Xxxx Spa (di seguito anche “Impresa”).
SaraInvestoBene è un Contratto di Assicurazione sulla Vita in forma di Vita Intera a premio unico, con possibilità di versamenti aggiuntivi, che prevede la liquidazione della prestazione in caso di decesso dell’Assicurato (di seguito anche prestazione) in corso di contratto.
Di seguito il premio unico e i versamenti aggiuntivi, se non indicati in modo distinto, vengono definiti genericamente
versamenti.
Il codice tariffa di SaraInvestoBene è tar. 121.
SaraInvestoBene appartiene alla categoria dei contratti Rivalutabili - Xxxx X - per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente, con il meccanismo della partecipazione agli utili, in base al rendimento di una Gestione Separata di attivi denominata FONDO PIÙ (di seguito anche Gestione Separata).
Le Condizioni di Assicurazione sono parte integrante del Set Informativo, a sua volta composto da:
● KID - Documento contenente le informazioni chiave: il documento che fornisce informazioni che permettono di comparare questo con altri prodotti di investimento presenti sul mercato assicurativo
● DIP Aggiuntivo IBIP: il documento che fornisce informazioni integrative e complementari - diverse da quelle pubblicitarie - rispetto alle Condizioni di Assicurazione e al KID, utili a far acquisire piena conoscenza del contratto assicurativo
● Condizioni di Assicurazione: l’insieme delle norme che disciplinano il contratto di assicurazione
● Modulo di Proposta/Polizza: il documento che fornisce la prova dell'esistenza del contratto di assicurazione e attesta il pagamento del premio unico
● Informativa Privacy: il documento che informa sul regolamento generale sulla protezione dei dati.
I vari documenti che compongono il Set Informativo vengono:
● consegnati al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
● pubblicati su xxx.xxxx.xx, nella pagina dedicata al prodotto.
Nelle presenti Condizioni di Assicurazione - a corredo degli articoli e al fine di agevolarne la lettura - sono inseriti dei
box di consultazione distinti in:
sezioni di colore grigio: con informazioni da tener in maggior conto e sulle quali è necessario prestare la massima attenzione,
sezioni bordate di grigio: con informazioni o esempi numerici volti a meglio chiarire alcuni termini e aspetti specifici del contratto.
Per ulteriori informazioni è sempre possibile rivolgersi all’Intermediario con il quale si è entrati in contatto, consultare il sito dell’Impresa xxx.xxxx.xx , ovvero consultare la app SaraConMe.
L'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque modifica dovesse intervenire - anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto - con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione.
L'Impresa si impegna ad inviare risposte ad eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse; per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l'invio delle richieste direttamente all'Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Art. 1 - Obblighi dell’Impresa
Gli obblighi dell'Impresa risultano esclusivamente:
● dalle presenti Condizioni di Assicurazione
● dalla proposta/xxxxxxx e dall’eventuale lettera di conferma
● dalle eventuali appendici rilasciate dall'Impresa.
Per tutto quanto non espressamente regolato dal contratto valgono le norme di legge applicabili.
Art. 2 - Contraente, Assicurato e Beneficiario
Le figure interessate al presente contratto sono:
● Contraente: la persona - fisica o giuridica - che stipula il contratto e si impegna a corrispondere all’Impresa il premio unico
● Assicurato: la persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
● Beneficiario: la persona - fisica o giuridica - che riceve la prestazione prevista dal contratto. Il Contraente può designare in proposta/polizza uno o più Beneficiari.
Il Contraente può coincidere con l'Assicurato o il Beneficiario.
Art. 3 - Caratteristiche del contratto
SaraInvestoBene appartiene alla categoria dei contratti di Xxxx X, per la quale la prestazione è contrattualmente garantita dall’Impresa e si rivaluta annualmente in base al risultato finanziario conseguito dalla Gestione Separata FONDO PIÙ.
Il Regolamento della Gestione Separata è parte integrante delle presenti Condizioni di Assicurazione (Parte VIII).
Prestazione prevista dal contratto
SaraInvestoBene prevede una prestazione - definita anche prestazione in caso di decesso - che l’Impresa al verificarsi dell’evento, decesso dell’Assicurato, si impegna a riconoscere ai Beneficiari designati.
Tale prestazione è funzione del capitale assicurato, si veda per esso quanto illustrato agli Artt. 12, 13 e 14.
Il Contratto prevede la facoltà, per il Contraente, di richiedere la liquidazione del valore di riscatto totale o parziale
trascorsi 6 mesi dalla data di decorrenza del contratto.
Il valore di riscatto è funzione del capitale assicurato da riscattare; si veda per esso quanto illustrato all’Art. 15.
La prestazione in caso di decesso dell’Assicurato è contrattualmente garantita dall’Impresa.
Il valore di riscatto richiesto ogni 5 anni dalla ricorrenza annua del contratto (in un intervallo temporale definito intervallo di riscatto garantito) è contrattualmente garantito dall’Impresa, mentre il valore di riscatto richiesto al di fuori di questo intervallo non è garantito e la misura annua di rivalutazione può risultare anche negativa: in questo caso il Contraente deve essere consapevole che il rischio di investimento resta esclusivamente a suo carico.
Di conseguenza, con la sottoscrizione del contratto, il Contraente accetta un grado di rischio variabile nel tempo, che potrebbe comportare - in caso di liquidazione per riscatto - una prestazione complessiva inferiore a quanto corrisposto.
Art. 4 - Prestazione
A fronte del pagamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi, in caso di decesso dell’Assicurato - in qualunque momento esso avvenga e sempre che il contratto sia in vigore - l’Impresa liquida ai Beneficiari designati un importo, definito prestazione.
La prestazione è funzione del capitale assicurato quale risulta rivalutato alla data del decesso, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
Tale capitale assicurato si ottiene sommando:
● il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun eventuale versamento effettuato nel periodo che intercorre tra la data di decorrenza di ciascun versamento immediatamente precedente o coincidente la data di decesso e la data del decesso, a cui vengono sottratti i capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo sopra indicato.
A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data di decesso e non può mai risultare negativo
● il capitale assicurato rivalutato alla data di ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data di decesso - a cui vengono sottratti i capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale effettuate nel corso del periodo che intercorre tra la data di ricorrenza annua e la data di decesso - aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui è avvenuto il decesso.
Tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la ricorrenza annua di cui sopra e la data di decesso e
non può mai risultare negativo.
Esempio: come si determina la prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
si ipotizzi quanto segue:
● data di decorrenza: 7 ottobre 2021 ● data di decesso: 10 ottobre 2036
●
●
premio unico lordo pari a Euro 50.000 premio unico netto, pari al capitale iniziale: Euro 49.500
●
assicurato
ipotesi di un rendimento netto costante dell’1,2% (misura annua di rivalutazione)
● di conseguenza, trascorsi 15 anni dalla data di decorrenza, la prestazione in caso di morte è pari a: Euro 59.199
ATTENZIONE: le ipotesi sottostanti gli esempi numerici proposti - qui e nei successivi box - sono da considerarsi assolutamente indicative e soprattutto funzionali ad illustrare l’argomento trattato. Di conseguenza non impegnano in alcun modo l’Impresa
Art. 5 - Opzione di conversione in rendita
Il Contraente, con richiesta scritta da inviare all'Impresa, anche per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto, può richiedere che la liquidazione del valore di riscatto totale venga convertita in una delle seguenti tipologie di rendita annua vitalizia immediata rivalutabile, erogabile ai Beneficiari designati:
● finché l'Assicurato sia in vita
● in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 5 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
● in modo certo (vale a dire anche in caso di decesso dell'Assicurato) nei primi 10 anni e, successivamente, finché l'Assicurato sia in vita
● fino al decesso dell'Assicurato (prima testa) e, successivamente, in misura totale o parziale finché sia in vita un altro soggetto (seconda testa).
La rendita annua vitalizia immediata rivalutabile è determinata e corrisposta:
● al netto delle ritenute fiscali previste dalla legge
● in rate posticipate con cadenza annuale o secondo il frazionamento prescelto (semestrale, trimestrale o mensile)
● a condizione che l’Assicurato - ovvero eventualmente la seconda testa - sia in vita ad ogni erogazione della rata di rendita.
Le Condizioni di Assicurazione della tariffa di rendita sono quelle relative alla tipologia di opzione in rendita prescelta al momento della richiesta della stessa.
La rendita di opzione prescelta non è riscattabile nel periodo di erogazione.
A seguito della richiesta del Contraente dell’opzione in rendita, l’Impresa si impegna a fornire per iscritto, prima della data prevista per l'esercizio dell'opzione, una descrizione sintetica di tutte le tipologie di rendita esercitabili, di cui sopra, con evidenza dei relativi costi e condizioni economiche.
Nel caso in cui il Contraente manifesti interesse a una delle tipologie di rendita previste, l'Impresa si impegna a trasmettere, prima dell'esercizio dell'opzione, il relativo Set Informativo.
Art. 6 - Limiti di età dell’Assicurato
Il contratto prevede limiti di età dell’Assicurato alla data di decorrenza, come di seguito illustrato:
età dell’Assicurato alla data di decorrenza del contratto
età minima: 18 anni (età anagrafica)
età massima: 85 anni (età assicurativa)
Per età dell'Assicurato è da intendersi l'età assicurativa ottenuta ipotizzando che l'Assicurato mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono la data del suo compleanno.
Relativamente alla sola età minima - vista la necessità che l’Assicurato sia maggiorenne alla data di decorrenza - i 18 anni sono da intendersi come età anagrafica e non assicurativa.
PARTE II - VERSAMENTI, COSTI E MODALITÀ DI PAGAMENTO
Art. 7 - Versamenti, costi e pagamenti
La prestazione - descritta al precedente Art.4 - viene determinata dietro versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi che il Contraente decide di corrispondere in corso di contratto.
Premio unico
Il contratto prevede il versamento, da parte del Contraente, di un premio unico da corrispondere alla data di perfezionamento del contratto.
Versamenti aggiuntivi
Fin dal giorno successivo della data di perfezionamento il Contraente può corrispondere dei versamenti aggiuntivi.
L’Impresa, a seguito di ogni richiesta, si riserva il diritto di accettare o meno tali versamenti.
Importo massimo e minimo dei versamenti
Relativamente al premio unico il suo ammontare viene stabilito dal Contraente in base ai suoi obiettivi in termini di prestazione, in ogni caso l’Impresa stabilisce dei limiti, dettagliati di seguito.
Relativamente agli eventuali versamenti aggiuntivi è possibile continuare a corrisponderli se e solo se il cumulo dei versamenti aggiuntivi effettuati fino a quel momento non risulti maggiore dell’importo del premio unico: una volta raggiunto tale importo non è possibile corrispondere ulteriori versamenti aggiuntivi.
La tabella che segue illustra i limiti sui versamenti decisi dall’’Impresa:
tipologia di premio | importo minimo | importo massimo |
premio unico | Euro 3.000 | Euro 2.000.000 |
versamenti aggiuntivi | Euro 2.000 | cumulo pari al premio unico |
Caricamento da applicare ai versamenti
Entrambi i versamenti sono corrisposti dal Contraente al lordo di un caricamento percentuale.
versamenti | caricamento % |
se minore a Euro 25.000 | 1,5% |
se uguale o maggiore a Euro 25.000 e minore a Euro 100.000 | 1,0% |
se uguale o maggiore a Euro 100.000 | 0,5% |
Il caricamento percentuale applicato a ciascun eventuale versamento aggiuntivo è lo stesso utilizzato per il premio unico, indipendentemente dal suo importo.
Esempio: come si determinano il versamento netto (sia premio unico che versamento aggiuntivo)
si ipotizzi un premio unico lordo pari a Euro 1.000.000: il caricamento % è pari allo 0,5% e, di conseguenza, il premio unico netto è = [Euro 1.000.000 *(1-0,5%)] = Euro 995.000.
si ipotizzi, successivamente, un versamento aggiuntivo lordo pari a Euro 50.000: il caricamento in questo caso sarà sempre lo 0,5% e non l’1% e, di conseguenza, il versamento aggiuntivo netto è =[Euro 50.000 *(1-0,5%)] = Euro 49.750.
Ciascun versamento netto viene investito dall’Impresa nella Gestione Separata, determinando così il capitale assicurato iniziale.
Si rimanda alla Parte V per un maggior dettaglio sulla determinazione del capitale assicurato iniziale che costituisce la base per il calcolo della prestazione prevista dal contratto, così come per le liquidazioni del valore di riscatto.
Modalità di pagamento
Ciascun versamento viene corrisposto dal Contraente all'Impresa utilizzando uno dei seguenti mezzi di pagamento, a condizione che sia intestato all’Impresa, ovvero all’Intermediario espressamente in tale qualità:
● assegno bancario, postale o circolare non trasferibile ● ordine di bonifico
● altro mezzo di pagamento bancario o postale ● sistema di pagamento elettronico
La scelta della modalità di versamento può variare a seconda del canale distributivo.
Le spese relative ai mezzi di pagamento gravano sul Contraente. Non è ammesso in alcun caso il pagamento in contanti.
PARTE III - INIZIO, DURATA E TERMINE DEL CONTRATTO
Art. 8 - Entrata in vigore e conclusione del contratto
Il contratto si intende perfezionato e concluso nel momento in cui avvengono entrambi gli eventi qui elencati:
● la sottoscrizione della proposta/polizza da parte del Contraente
● il pagamento del premio unico lordo.
Il contratto entra in vigore alle ore 24 della data di perfezionamento e conclusione dello stesso.
Qualora sul documento di proposta/polizza fosse indicata una data di decorrenza successiva al giorno di conclusione, il contratto entra in vigore dalle ore 24 della data di decorrenza indicata.
Nel caso si verifichi il decesso dell'Assicurato nel periodo che intercorre tra la data di perfezionamento e la data di decorrenza del contratto, l’Impresa restituisce al Contraente l’importo corrisposto dietro consegna del certificato di morte.
Art. 9 - Durata
La durata del contratto coincide con la vita dell'Assicurato.
Il contratto si estingue nei seguenti casi:
● esercizio del diritto di recesso
● richiesta di riscatto totale
● decesso dell’Assicurato.
Art. 10 - Revoca della proposta e recesso dal contratto
Il Contraente, nell’eventuale fase che precede la conclusione del contratto, ha sempre la facoltà di revocare la proposta, che deve essere esercitata mediante lettera raccomandata A.R. indirizzata alla sede dell’Impresa e così intestata: Sara Vita Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx.
Il Contraente può recedere dal contratto entro 30 giorni dalla data di conclusione dello stesso, così come definita all’Art.8, dandone comunicazione all'Impresa:
● con lettera raccomandata A/R - indirizzata a Xxxx Xxxx Spa - Xxx Xx 00, 00000 Xxxx
● con mail indirizzata a PEC di XXXX XXXX xxxxxxxx@xxxx.xxxxxxxxxxx.xx .
● rivolgendosi direttamente all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
Il recesso ha l'effetto di liberare il Contraente e l’Impresa da qualsiasi obbligazione futura derivante dal contratto a decorrere dalle ore 24 del giorno di spedizione della comunicazione di recesso quale risulta dal timbro postale di invio.
Entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione del recesso l'Impresa rimborsa al Contraente un importo pari ai versamenti corrisposti al netto della componente riferita al periodo per il quale il contratto ha avuto effetto, relativamente al rischio corso.
PARTE IV - COMUNICAZIONI, DOCUMENTAZIONE E HOME INSURANCE
Art. 11 - Comunicazioni, Documentazione rilasciata dall’Impresa e HOME INSURANCE
comunicazioni dell’Impresa al Contraente
Con riferimento alle informazioni contenute nelle presenti Condizioni di Assicurazione, l'Impresa comunica tempestivamente per iscritto al Contraente qualunque variazione dovesse intervenire, anche per effetto di modifiche alla normativa successive alla conclusione del contratto.
L’impresa si impegna ad inviare risposte a eventuali richieste scritte del Contraente in merito al contratto entro e non oltre 20 giorni dal ricevimento delle stesse.
Le modalità di comunicazione dell’Impresa sono:
● tramite e-mail all’indirizzo fornito dal Contraente stesso
● via posta all’indirizzo del recapito comunicato
● sulla propria Area Riservata.
Il Contraente sceglie una delle tre modalità al momento della sottoscrizione della proposta/polizza e può modificare la sua scelta in corso di contratto.
Per una maggior efficienza si raccomanda al Contraente l’invio delle richieste all’Intermediario con cui si intrattiene il rapporto.
documentazione rilasciata dall’Impresa al Contraente
L’Impresa - per il tramite dell’Intermediario cui è assegnato il contratto - rilascia i seguenti documenti a fronte del versamento del premio unico e degli eventuali versamenti aggiuntivi:
● modulo di proposta/polizza: viene consegnato al Contraente al momento della sottoscrizione del contratto ovvero, al più tardi, alla data di perfezionamento delle stesso: in esso è indicata la data di decorrenza del contratto. Tale documento risulta essere parte integrante del contratto
● certificato di assicurazione/conferma di versamento: viene consegnato - a fronte di ogni eventuale versamento aggiuntivo - al momento del versamento stesso e ne attesta l’operazione; in esso è indicata la data di versamento del versamento aggiuntivo.
Annualmente, entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto, l’Impresa rilascia al Contraente il Documento unico di rendicontazione che fornisce dati e informazioni riferiti al periodo di riferimento (intervallo compreso tra le ultime due date di ricorrenza annua).
In particolare, nel Documento unico di rendicontazione vengono indicati:
● il cumulo dei versamenti dalla data di perfezionamento alla data di ricorrenza annua corrispondente
● il capitale assicurato
● la misura annua di rivalutazione
● l’informativa sui riscatti parziali eventualmente effettuati nel periodo considerato.
HOME INSURANCE: area riservata dedicata alla consultazione e alla gestione del contratto
È possibile la gestione telematica e la consultazione del proprio contratto utilizzando l’area riservata presente nella home page di xxx.xxxx.xx.
L'area riservata consente di gestire i rapporti contrattuali, permettendo di effettuare in autonomia, tra le altre, almeno le seguenti operazioni:
● pagamento degli eventuali versamenti aggiuntivi
● richiesta di modifica dei propri dati personali
● richiesta di riscatto.
L’area riservata permette di consultare anche le seguenti informazioni e documenti:
● coperture assicurative in essere
● condizioni contrattuali sottoscritte
● stato dei pagamenti
● valore di riscatto del contratto
● nominativo/i e relativi dati anagrafici, codice fiscale e/o partita IVA italiani o esteri, recapiti, anche di posta elettronica, dei Beneficiari e, se designato, del soggetto indicato come referente terzo,
oltre ad ogni altro eventuale elemento utile a fornire al Contraente un’informativa completa e personalizzata.
Infine, il Contraente può ricevere nella sua area riservata tutti i documenti e le comunicazioni che l’Impresa stessa è tenuta a inviare al fine di rispettare gli obblighi di informativa in corso di contratto.
I documenti e le comunicazioni sono facilmente archiviabili su supporto durevole. Oltre alla propria area riservata è possibile consultare anche la app SaraConMe.
PARTE V - INVESTIMENTO: GESTIONE SEPARATA
Art. 12 - Determinazione del capitale assicurato iniziale
Il capitale assicurato iniziale si ottiene investendo nella Gestione Separata ciascun versamento al netto del caricamento.
Di conseguenza il capitale assicurato iniziale complessivo si ottiene via via come somma dei capitali assicurati relativi a ciascun versamento.
Il complessivo capitale assicurato iniziale costituisce il valore minimo della prestazione garantita dall'Impresa:
● sempre, nel caso di prestazione in caso di decesso dell’Assicurato
● ad ogni cadenza quinquennale dalla data di decorrenza del contratto, nel caso di richiesta di liquidazione per riscatto totale. Il periodo entro il quale è garantito il valore minimo è definito intervallo di riscatto garantito e corrisponde ai 90 giorni successivi la data di ricorrenza annua.
Nel caso in cui ci fossero liquidazioni per riscatti parziali in corso di contratto tale valore minimo viene diminuito sulla base di quanto già liquidato.
Art. 13 - Clausola di Rivalutazione
Alla prima data di ricorrenza annua del contratto - sempre che l’Assicurato sia in vita - il capitale assicurato iniziale - corrispondente a ciascun versamento effettuato nell’intervallo compreso tra la data di perfezionamento del versamento e la data di ricorrenza - viene rivalutato nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione secondo il meccanismo del pro-rata temporis, illustrato di seguito.
In seguito, alle successive date di ricorrenza annua del contratto - sempre che l’Assicurato sia in vita - il capitale assicurato in essere (anche quello rivalutato per il pro-rata temporis nell’anno precedente) viene rivalutato su base annua nella misura e secondo le modalità contenute nella presente Clausola di Rivalutazione.
A tal fine l’Impresa gestisce - secondo quanto previsto dal Regolamento della Gestione Separata, di cui alla Parte VIII - attività di importo non inferiore alle relative riserve matematiche.
A) misura annua di rivalutazione
Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto l’Impresa determina il tasso medio di rendimento, calcolato ai sensi del punto 3. del Regolamento.
La misura annua di rivalutazione da attribuire annualmente al contratto è funzione del tasso medio di rendimento realizzato dalla Gestione Separata.
Il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione è quello calcolato con riferimento ai 12 mesi precedenti il 3° mese, a sua volta precedente la data di ricorrenza annua.
Esempio: come si individua il tasso medio di rendimento da prendere in considerazione per il calcolo della misura annua di rivalutazione
si ipotizzi che la data di decorrenza del contratto sia il 7 ottobre 2021: la misura annua di rivalutazione da applicare ogni anno al contratto - in data 7 ottobre, a partire dal 2022 - sarà quella riferita al tasso medio di rendimento relativo al periodo di osservazione 1° luglio 2021 - 30 giugno 2022.
La misura annua di rivalutazione attribuita al contratto risulta essere pari alla differenza, se positiva, tra:
● il tasso medio di rendimento
● il rendimento trattenuto dall’Impresa, pari all’1,3%.
Relativamente alla sola prestazione in caso di decesso dell’Assicurato: se il tasso medio di rendimento è pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa (1,3%) viene riconosciuto al contratto un valore, indicato misura annua di rivalutazione minima garantita, pari allo 0%.
Relativamente alla liquidazione del valore di riscatto - ad eccezione che nell’intervallo di riscatto garantito entro il quale il valore di riscatto totale viene calcolato sulla base del capitale assicurato iniziale (a cui sottrarre il capitale disinvestito a seguito di eventuali riscatti parziali) - la misura annua di rivalutazione applicata al contratto può risultare anche negativa, non essendo prevista la misura annua di rivalutazione minima garantita.
B) rivalutazione del capitale assicurato
Ad ogni data di ricorrenza annua del contratto il contratto viene rivalutato mediante aumento, a totale carico dell'Impresa, della riserva matematica costituitasi a tale epoca.
L’aumento viene determinato in funzione della misura annua di rivalutazione fissata a norma del punto A). La modalità di rivalutazione è la seguente:
● al capitale assicurato iniziale determinato così come illustrato all’Art.12 viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di pagamento del versamento e la data di ricorrenza immediatamente successivo
● al capitale assicurato rivalutato in essere viene applicata interamente la misura annua di rivalutazione.
Relativamente alla sola prestazione in caso di decesso dell’Assicurato, viene garantito il consolidamento della misura annua di rivalutazione, poiché questa, una volta accreditata al contratto, resta definitivamente acquisita. Di conseguenza, negli anni successivi, il capitale assicurato non può mai diminuire tranne nei casi in cui vengano effettuate delle liquidazioni per riscatto parziale.
Relativamente alla liquidazione del valore di riscatto la misura annua di rivalutazione non si consolida al contratto.
Gli aumenti del capitale assicurato sono comunicati annualmente al Contraente entro 60 giorni dalla data di ricorrenza annua del contratto, utilizzando il Documento unico di rendicontazione.
Esempio: come si determina la misura annua di rivalutazione
si ipotizzi quanto segue:
rendimento del 2,5%
tasso medio di ⇒ misura annua di rivalutazione pari a (2,5%-1,3%)= 1,2%
● liquidazione sia in caso di decesso che nell’intervallo di riscatto garantito: misura annua di rivalutazione pari a (1%-1%)= 0%
rendimento dell’1% ● liquidazione del valore di riscatto: misura annua di rivalutazione pari a
(1%-1,2%)= -0,3%
tasso medio di ⇒
Art. 14 - Commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata
Annualmente l’Impresa trattiene dal tasso medio di rendimento una commissione di gestione, definita anche rendimento trattenuto, pari all’1,3% (modalità di determinazione della commissione al momento della redazione delle presenti Condizioni di Assicurazione, dati gli attuali livelli di tassi di rendimento).
Se il tasso medio di rendimento risulta essere pari o inferiore al rendimento trattenuto dall’Impresa, il rendimento trattenuto è pari al tasso medio di rendimento (dunque l’Impresa trattiene totalmente il tasso medio di rendimento).
Esempio: come si determina la commissione di gestione da applicare alla Gestione Separata
nei casi in cui sia prevista la misura annua minima garantita (caso morte e riscatto nell’intervallo di riscatto garantito):
si ipotizzi quanto segue:
tasso medio di rendimento del 2,5% ⇒ commissione di gestione pari a 1,3%
tasso medio di rendimento dell’1% ⇒ commissione di gestione pari all’1%
nei casi in cui NON sia prevista la misura annua minima garantita (riscatto totale):
si ipotizzi quanto segue:
tasso medio di rendimento del 2,5% ⇒ commissione di gestione pari a 1,3%
tasso medio di rendimento dell’1% ⇒ commissione di gestione pari all’1,3%
PARTE VI - RISCATTO
Art. 15 Liquidazione per riscatto Riscatto totale
Su esplicita richiesta del Contraente il contratto può essere riscattato - in misura totale o parziale - a condizione che siano
trascorsi interamente almeno 6 mesi dalla sua entrata in vigore.
La richiesta deve essere inviata all’Impresa, ovvero all’Intermediario a cui è assegnato il contratto, corredata di tutta la documentazione necessaria, indicata all’Art.18.
Il valore di riscatto totale - al netto delle eventuali commissioni, di cui di seguito - viene determinato considerando il capitale assicurato da riscattare, quale risulta rivalutato alla data della richiesta di liquidazione, secondo la misura e le modalità previste dalla Clausola di Rivalutazione.
Non è prevista alcuna garanzia di minimo alla data di richiesta della liquidazione, tranne nel caso in cui la richiesta venga effettuata nel corso dell’intervallo di riscatto garantito (in tal caso il valore di riscatto non può essere inferiore al capitale assicurato iniziale relativo ai versamenti effettuati, a cui vengono sottratti i capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale).
Tale capitale assicurato da riscattare si ottiene sommando:
● il capitale assicurato iniziale riferito a ciascun versamento effettuato nel periodo che intercorre tra la data di decorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta e la data della richiesta, a cui vengono sottratti i capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale, effettuate nel corso del periodo trascorso sopra indicato.
A ciascuno di questi importi viene applicato il pro-rata della misura annua di rivalutazione, in vigore nel mese in cui è avvenuta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di versamento e la data della richiesta
● il capitale assicurato rivalutato alla data di ricorrenza annua immediatamente precedente o coincidente la data della richiesta - a cui vengono sottratti i capitali disinvestiti a seguito di eventuali liquidazioni per riscatto parziale, effettuate nel corso del periodo che intercorre tra la data di ricorrenza annua e la data della richiesta - aumentato del pro-rata della misura di rivalutazione in vigore nel mese in cui viene fatta la richiesta; tale pro-rata è calcolato in base al numero di giorni trascorsi tra la data di ricorrenza di cui sopra e la data della richiesta.
La somma così ottenuta viene ridotta applicando ad essa le commissioni di uscita - funzione del periodo interamente trascorso dalla data di entrata in vigore del contratto alla data di ricevimento della richiesta di riscatto - indicate nella tabella che segue.
periodo interamente trascorso, almeno | 6 mesi | 1 anno | 2 anni | 3 anni e oltre |
commissioni di uscita | 3% | 2% | 1% | - |
La liquidazione del riscatto totale determina la cessazione del contratto.
Riscatto parziale
è prevista la facoltà del Contraente di richiedere il riscatto anche in misura parziale, con gli stessi criteri e modalità previsti per il riscatto totale.
Le condizioni sono le seguenti:
● importo minimo del riscatto parziale non inferiore ad Euro 2.000
● capitale minimo residuo sul contratto non inferiore a Euro 2.500.
A seguito della richiesta l’Impresa comunica al Contraente l'importo del capitale residuo.
Esempio: come si calcola il riscatto
si ipotizzi quanto segue:
● la data di decorrenza del contratto il 7 ottobre 2021
● in corso di contratto, ad esempio, il 30 dicembre 2022, l’Impresa riceve dal Contraente la richiesta di liquidare totalmente il proprio contratto
● il capitale assicurato (rivalutato con pro-rata) alla data di ricevimento della richiesta è di Euro 35.000,
di conseguenza, essendo trascorsi interamente 12 mesi la commissione di uscita è del 2% e l’importo da liquidare è pari a (Euro 35.000 *(1-2%)] = Euro 34.300.
PARTE VII - ASPETTI NORMATIVI
Art. 16 Cessione, Pegno e Vincolo
Il Contraente può cedere ad altri il contratto, così come può darlo in pegno o comunque vincolare a favore di terzi la prestazione.
Tali atti diventano efficaci soltanto quando l'Impresa, a seguito di comunicazione scritta del Contraente, ne abbia fatto annotazione sull’appendice.
In caso di pegno o vincolo qualsiasi operazione che pregiudichi l'efficacia della prestazione richiede l'assenso scritto del creditore titolare del pegno o del vincolatario.
Art. 17 Beneficiario
Il Contraente designa il Beneficiario il quale, per effetto della designazione, diventa titolare di un diritto proprio della prestazione.
La designazione è possibile per più di un Beneficiario.
La prestazione non rientra nell'asse ereditario del Contraente.
In ogni caso il Contraente può, in qualsiasi momento in corso di contratto, revocare o modificare la designazione fatta a favore del Beneficiario.
Tale designazione non può essere revocata o modificata nei seguenti casi:
● dopo che il Contraente e il Beneficiario abbiano dichiarato per iscritto all'Impresa, rispettivamente, la rinuncia al potere di xxxxxx e l'accettazione del beneficio
● dopo la morte del Contraente
● dopo che, verificatosi l'evento previsto, il Beneficiario abbia comunicato per iscritto all'Impresa di volersi avvalere del beneficio.
Nei primi due casi le operazioni di riscatto, pegno o vincolo di polizza richiedono l'assenso scritto del Beneficiario. La designazione di beneficio e le sue eventuali revoche o modifiche debbono essere comunicate per iscritto all'Impresa o contenute in un valido testamento.
Il Contraente, nel caso manifesti esigenze di riservatezza, può far indicare nella proposta/polizza il nominativo - corredato dai necessari dati di identificazione - del referente terzo, a cui far riferimento nel caso di decesso dell’Assicurato in corso di contratto.
In questo caso - individuato il referente terzo - ai Beneficiari designati non verrà inviata alcuna comunicazione prima dell’evento.
Art. 18 Pagamenti dell'Impresa
Verificatosi uno degli eventi previsti dal contratto, gli aventi diritto dovranno inviare direttamente all’Impresa, o consegnare all’Intermediario con cui il Contraente intrattiene il rapporto, una richiesta di liquidazione corredata di tutti i documenti necessari:
● a verificare l'effettiva esistenza dell'obbligo di pagamento
● individuare correttamente gli aventi diritto.
Solo a seguito del ricevimento della richiesta di liquidazione e della completezza della documentazione l’Impresa procede al pagamento.
I documenti che in particolare vengono richiesti sono:
Indipendentemente dalla tipologia di liquidazione:
● certificato di nascita - ovvero copia di un documento valido - dell’Assicurato se persona diversa dal Contraente: può essere consegnata al momento della sottoscrizione del contratto
● copia di un documento valido, codice fiscale e indirizzo degli aventi diritto
● se tra gli aventi diritto ci sono minori o incapaci: decreto del giudice tutelare che autorizzi il legale rappresentate a riscuotere la prestazione
● richiesta sottoscritta dall’avente diritto nella quale devono essere indicati - per poter effettuare il bonifico - il codice IBAN e l’intestatario del conto corrente
● scheda antiriciclaggio. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
● modulo di autocertificazione FACTA-CRS compilato e sottoscritto dai Beneficiari. È possibile richiedere il modulo all’Intermediario
In caso di richiesta di liquidazione per decesso dell’Assicurato:
● certificato di morte dell’Assicurato
● copia autentica del testamento ovvero atto notorio o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà, attestante la mancanza
● se tra i Beneficiari ci sono gli eredi legittimi: atto notorio - o dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà - dal quale risulti l'identità degli eredi legittimi
In caso di richiesta di liquidazione per riscatto:
dichiarazione del Contraente in merito all'esistenza in vita dell'Assicurato, se persona diversa dal Contraente, alla data della richiesta di liquidazione.
Le spese relative all’acquisizione della documentazione richiesta gravano sugli aventi diritto.
Nel caso di contratti gravati da vincolo o pegno è indispensabile il consenso del vincolatario o del creditore pignoratizio. Verificata la sussistenza dell'obbligo di pagamento, l'Impresa mette a disposizione la somma dovuta entro
30 giorni dal ricevimento della documentazione completa, tra cui quella necessaria per individuare i Beneficiari.
Per data di ricevimento della richiesta, corredata dalla documentazione, si intende la data in cui la documentazione completa arriva all’Impresa, ovvero all’Intermediario cui è assegnato il contratto.
Decorso tale termine, e a partire dal medesimo, sono dovuti gli interessi moratori, nella misura prevista dalla legge, a favore degli aventi diritto.
Ai sensi dell’articolo 2952 del Codice Civile, i diritti derivanti dal contratto si prescrivono in 10 anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.
Art. 19 Foro competente
Per le controversie relative al contratto il Foro competente è quello del luogo di residenza o domicilio (situato in Italia) degli aventi diritto.
Art. 20 Legge applicabile al contratto
Al contratto si applica la legge italiana. Le Parti possono tuttavia pattuire l'applicazione di una diversa legislazione e in tal caso è l'Impresa a proporre quella da applicare, sulla quale comunque prevalgono le norme imperative di diritto italiano.
PARTE VIII - REGOLAMENTO DELLA GESTIONE SEPARATA
1.Viene attuata una speciale forma di gestione degli investimenti, separata da quella delle altre attività di Xxxx Xxxx Xxx (di seguito Impresa), che viene contraddistinta con il nome FONDO PIÙ (di seguito Gestione Separata).
La valuta di denominazione della Gestione Separata è l’Euro.
Ai fini della redazione del Rendiconto riepilogativo della Gestione Separata, di cui all’All.A) del Regolamento ISVAP
38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, l’Impresa individua come periodo di osservazione per la determinazione del tasso medio di rendimento quello che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.
L’Impresa, ogni mese, determina ed utilizza un tasso medio di rendimento il cui periodo di osservazione è ottenuto traslando, di mese in mese, il periodo di osservazione individuato per la redazione del Rendiconto riepilogativo.
Nelle Condizioni di Assicurazione dei prodotti collegati alla presente Gestione Separata viene indicato l’effettivo periodo di osservazione rilevante ai fini della rivalutazione.
Relativamente agli obiettivi e alle politiche di investimento, si precisa:
i) la Gestione Separata investe prevalentemente in titoli Governativi e Sovranazionali, titoli emessi o garantiti da Stati e/o da Agenzie Governative, titoli obbligazionari di emittenti nazionali ed esteri con elevato rating (investment grade) emessi da emittenti di Paesi membri dell’Unione Europea o appartenenti all’OCSE ed, in minor misura, in titoli azionari quotati su mercati regolamentati, in quote di OICR, in investimenti diretti in immobili ed in liquidità e strumenti monetari. L’investimento residuale in titoli azionari viene realizzato attraverso OICR armonizzati e non, titoli di Società italiane e straniere, quotati in mercati ufficiali, regolarmente riconosciuti anche diversi dall’area Euro.
Nel complesso l’investimento viene fatto in strumenti finanziari appartenenti a mercati regolamentati, regolarmente riconosciuti e regolarmente funzionanti.
Lo stile di gestione adottato individua i titoli guardando agli aspetti di solidità dell’emittente e privilegiando la stabilità del flusso cedolare nel tempo. La gestione adotta uno stile di investimento caratterizzato dal contenimento dei rischi finanziari, anche attraverso un’attenta diversificazione del portafoglio e una durata finanziaria dello stesso coerente con la durata degli impegni
ii) qualora l’Impresa ritenesse opportuno inserire nella Gestione Separata strumenti o altri attivi gestiti da soggetti appartenenti al Gruppo SARA il peso percentuale degli stessi rispetto al totale sarà mantenuto ad un livello inferiore al 10%
iii) l’Impresa non esclude l’eventuale utilizzo di strumenti finanziari di tipo derivato o assimilabile a scopo non speculativo, con l’esclusiva finalità di ridurre il rischio di investimento o conseguire una gestione efficace del portafoglio secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di attività a copertura delle riserve tecniche.
Per tutti gli investimenti in valute diverse dall’Euro l’Impresa mette in atto tutte le azioni necessarie alla copertura del rischio divisa.
Alla Gestione Separata affluiscono le attività relative ai contratti di assicurazione sulla vita a prestazioni rivalutabili.
Il segmento di clientela a cui è dedicata la Gestione Separata può essere individuato in tutti gli investitori e risparmiatori che intendano investire nelle attività relative ai contratti di cui sopra.
Il valore delle attività della Gestione Separata non può essere inferiore all'importo delle riserve matematiche costituite dall’Impresa per i contratti a prestazioni rivalutabili in base ai rendimenti realizzati dalla Gestione stessa.
La gestione è conforme alle norme stabilite dall'Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni Private e di Interesse Collettivo con il Regolamento ISVAP n.38 del 3 giugno 2011 e successive modificazioni, e si attiene ad eventuali successive disposizioni.
Il presente Regolamento può subire modifiche derivanti dall’adeguamento dello stesso:
● alla normativa primaria (legislazione italiana e comunitaria) e secondaria (Regolamenti IVASS) vigente
● a fronte di mutati criteri gestionali con esclusione, in tal caso, di quelle modifiche meno favorevoli per il Contraente e l’Assicurato.
In ogni caso, tali modifiche saranno tempestivamente comunicate al Contraente.
Inoltre, l’Impresa si riserva di apportare, al successivo punto 3., le eventuali modifiche che dovessero rendersi necessarie a seguito di cambiamenti nell'attuale legislazione fiscale.
Sulla Gestione Separata gravano unicamente le spese:
● relative all’attività di verifica contabile effettuata dalla Società di Revisione
● effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività della Gestione Separata. Non sono consentite altre forme di prelievo, in qualsiasi modo effettuate.
Il rendimento della Gestione Separata beneficia di eventuali utili derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della gestione.
0.Xx Gestione Separata è sottoposta a certificazione da parte di una Società di Revisione iscritta all'Albo di cui all’art.161 del D.Lgs. n.58 del 24 febbraio 1998 e successive modificazioni, la quale ne attesta la rispondenza al presente Regolamento.
0.Xx tasso medio di rendimento della Gestione Separata, relativo al periodo di osservazione di cui al punto 1. è determinato rapportando il risultato finanziario della Gestione Separata alla giacenza media delle attività della Gestione stessa.
Il risultato finanziario della Gestione Separata è costituito dai proventi finanziari di competenza conseguiti dalla Gestione stessa, comprensivi degli scarti di emissione e di negoziazione di competenza, dagli utili realizzati e dalle perdite sofferte nel periodo di osservazione. Gli utili realizzati comprendono anche quelli derivanti dalla retrocessione di commissioni o di altri proventi ricevuti dall’Impresa in virtù di accordi con soggetti terzi e riconducibili al patrimonio della Gestione Separata. Le plusvalenze e le minusvalenze vengono prese in considerazione, nel calcolo del risultato finanziario, solo se effettivamente realizzate nel periodo di osservazione. Il risultato finanziario è calcolato al netto delle spese effettivamente sostenute per l’acquisto e la vendita delle attività, per l’attività di verifica contabile e al lordo delle ritenute di acconto fiscale.
Gli utili e le perdite da realizzo vengono determinati con riferimento al valore di iscrizione delle corrispondenti attività nel libro mastro della Gestione Separata. Il valore di iscrizione nel libro mastro di una attività di nuova acquisizione è pari al prezzo di acquisto.
La giacenza media delle attività della Gestione Separata è pari alla somma delle giacenze medie nel periodo di osservazione dei depositi in numerario, degli investimenti e di ogni altra attività della Gestione Separata. La giacenza media nel periodo di osservazione degli investimenti e delle altre attività è determinata in base al valore di iscrizione nel libro mastro della Gestione Separata.
Ai fini della determinazione del tasso medio di rendimento della Gestione Separata l'esercizio relativo alla certificazione è quello indicato al precedente punto 1.
Distintamente per ciascun contratto collegato alla Gestione Separata, la modalità di determinazione della rivalutazione annuale viene descritta nella Clausola di Rivalutazione, parte integrante delle Condizioni di Assicurazione.
0.Xx presente Regolamento è parte integrante delle Condizioni di Assicurazione di ciascun contratto di assicurazione sulla vita a prestazione rivalutabile, collegato alla Gestione Separata.
GLOSSARIO
Appendice: documento che forma parte integrante del contratto e che viene emesso unitamente o in seguito a questo, per modificarne alcuni aspetti in ogni caso concordati tra l'Impresa e il Contraente
Assicurato: persona fisica sulla cui vita viene stipulato il contratto
Beneficiario: persona fisica o giuridica designata in polizza dal Contraente e che riceve la prestazione prevista dal contratto quando si verifica l'evento assicurato
Capitale assicurato: capitale determinato da quanto investito nella Gestione Separata FONDO PIÙ ed è pari al premio unico netto - e agli eventuali versamenti aggiuntivi - al netto dei caricamenti
Capitale rivalutato: capitale assicurato comprensivo delle rivalutazioni accreditate derivanti dalla Gestione Separata Capitale in caso di morte (prestazione in caso di morte): importo che l'Impresa corrisponde al Beneficiario in caso di decesso dell'Assicurato
Caricamento: parte di quanto versato dal Contraente destinata a coprire i costi commerciali e amministrativi dell'Impresa Commissione di uscita: percentuale da applicare all’importo da liquidare in caso di riscatto totale o parziale Composizione della Gestione Separata: informazioni sulle principali tipologie di strumenti finanziari o altri attivi in cui è investito il patrimonio della Gestione Separata
Conclusione del contratto: momento in cui - dopo aver corrisposto il premio unico - viene emesso il contratto
Condizioni di assicurazione: insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione
Conflitto di interessi: insieme di tutte quelle situazioni nelle quali l'Impresa, l'Intermediario, un soggetto rilevante o qualsiasi soggetto da loro controllato, direttamente o indirettamente, abbiano un interesse nel risultato delle attività di distribuzione che soddisfi i criteri che seguono: a) sono distinte dall'interesse del Contraente o del potenziale Contraente nel risultato delle attività di distribuzione assicurativa; b) hanno una potenziale influenza sul risultato delle attività di distribuzione a svantaggio dei Contraenti
Consolidamento: meccanismo in base al quale il rendimento attribuito secondo la periodicità stabilita dal contratto (nel caso di specie, annualmente) e quindi la rivalutazione della prestazione, rimane definitivamente acquisita al contratto e conseguentemente la prestazione stessa può solo aumentare e mai diminuire
Contraente: persona fisica o giuridica, che può coincidere o meno con l'Assicurato o il Beneficiario, che stipula il contratto di assicurazione e si impegna al versamento del premio unico all'Impresa
Contratto: contratto di assicurazione sulla vita con il quale l'Impresa si impegna a riconoscere al Beneficiario le prestazioni previste dal contratto quando si verifichi un evento attinente alla vita dell'Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Per il presente contratto l’evento è soltanto il decesso
Contratto rivalutabile: contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione in cui il livello delle prestazioni ed eventualmente quello dei premi varia in base al rendimento che l'Impresa ottiene investendo i premi raccolti in una particolare Gestione finanziaria, separata rispetto al complesso delle attività dell'Impresa stessa. Per il presente contratto soltanto la prestazione varia, senza mai decrescere, in funzione del rendimento
Costi: oneri a carico del Contraente gravanti su quanto o, nel caso previsto dal contratto, sulle risorse finanziarie gestite dall'Impresa
Decorrenza della garanzia: momento in cui la garanzia entra in vigore e il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio
Documento unico di rivalutazione riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, inviato al Contraente entro 60 giorni dalla data di ricorrenza del contratto, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto
Durata contrattuale: periodo durante il quale il contratto è efficace, coincide con la vita dell’Assicurato
Entrata in vigore: momento in cui il contratto acquista piena efficacia
Età assicurativa: modalità di calcolo dell'età dell'Assicurato che prevede che lo stesso mantenga la medesima età nei 6 mesi che precedono e seguono il suo compleanno
Garanzia: garanzia prevista dal contratto in base alla quale l'Impresa si impegna a pagare la prestazione ai Beneficiari Gestione Separata: gestione appositamente creata dall'Impresa e gestita separatamente rispetto al complesso delle attività, in cui confluisce il versamento, al netto degli eventuali caricamenti, versato dal Contraente che ha sottoscritto un contratto di tipo rivalutabile. Dal rendimento ottenuto dalla Gestione Separata e dal meccanismo di rivalutazione previsto per ciascuna tipologia di prodotto deriva la rivalutazione da attribuire alla prestazione assicurativa
Impignorabilità e insequestrabilità: principio secondo cui le somme dovute dall'Impresa al Beneficiario non possono essere sottoposte ad azione esecutiva o cautelare
Imposta sostitutiva: imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche; gli importi ad essa assoggettati non rientrano nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi
Impresa di assicurazione: Xxxx Xxxx Spa, Società autorizzata all'esercizio dell'attività assicurativa, con la quale il Contraente stipula il contratto di assicurazione sulla vita
Intermediario: soggetto che esercita a titolo oneroso attività di presentazione o proposta di contratti di assicurazione svolgendo atti preparatori e/o conclusivi di tali contratti
IVASS: Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni, che svolge funzioni di vigilanza nei confronti delle imprese di assicurazione sulla base delle linee di politica assicurativa determinate dal Governo
Home Insurance: area riservata presente sul sito dell’Impresa utile al Contraente per gestire telematicamente i propri rapporti assicurativi
Liquidazione: pagamento agli aventi diritto: Beneficiari o vincolatario della prestazione dovuta al verificarsi dell'evento, ovvero al Contraente o vincolatario a seguito di richiesta di riscatto totale o parziale
Opzione: clausola del contratto di assicurazione secondo cui il Contraente può scegliere che la prestazione sia corrisposta in una modalità diversa da quella originariamente prevista. Ad esempio, l'opportunità di scegliere che il capitale liquidabile a seguito di riscatto totale sia convertito in una rendita vitalizia
Perfezionamento del contratto: momento in cui avviene il pagamento del premio da parte del Contraente
Periodo di copertura: periodo durante il quale il contratto è efficace e la garanzia operante
Periodo di osservazione: periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della Gestione Separata
Premio: importo da versare all'Impresa quale corrispettivo della prestazione prevista dal contratto, comprensivo di tutti i costi
Premio investito: è il premio versato al netto dei costi
Premorienza: morte dell'Assicurato prima della scadenza del contratto
Prescrizione: estinzione del diritto per mancato esercizio dello stesso entro i termini stabiliti dalla legge Prestazione: somma pagabile sotto forma di capitale che l'Impresa garantisce al Beneficiario al verificarsi di uno degli eventi assicurati Prestazione minima garantita: valore minimo della prestazione assicurativa sotto il quale la stessa non può scendere. Per il presente contratto questo valore rileva per la sola componente Rivalutabile
Principio di coerenza/appropriatezza: principio in base al quale l'Impresa è tenuta ad acquisire dal Contraente in fase precontrattuale ogni informazione utile a valutare la coerenza/appropriatezza del contratto offerto in relazione alle sue esigenze e alla sua propensione al rischio
Proposta/Polizza: modulo sottoscritto dal Contraente con il quale viene concluso il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche e alle condizioni in esso indicate
Recesso: diritto del Contraente di recedere dal contratto e farne cessare gli effetti
Referente terzo: soggetto diverso dal Beneficiario, scelto dal Contraente, a cui l’Impresa potrà far riferimento in caso di decesso dell’Assicurato
Regolamento della Gestione Separata: l'insieme delle norme, riportate nelle Condizioni di Assicurazione, che regolano la Gestione Separata
Rendiconto annuale della Gestione Separata: riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimento finanziario conseguito dalla Gestione Separata
Rendimento finanziario: risultato finanziario realizzato dalla Gestione Separata nel periodo previsto dal Regolamento Rendimento minimo trattenuto: quota parte del rendimento finanziario che l'Impresa può trattenere dal rendimento finanziario realizzato dalla Gestione Separata
Revoca: diritto del Contraente di annullare la proposta
Riscatto totale: facoltà del Contraente di interrompere anticipatamente il contratto, richiedendo la liquidazione del valore di riscatto maturato sul contratto al momento della richiesta e determinato in base alle Condizioni di Assicurazione Riscatto parziale: facoltà del Contraente di riscuotere anticipatamente una parte del valore di riscatto maturato sul contratto alla data della richiesta
Riserva matematica: importo che deve essere accantonato dall'Impresa per fare fronte agli impegni assunti contrattualmente nei confronti degli aventi diritto. La legge impone alle Imprese di assicurazione particolari obblighi relativi a tale riserva e alle attività finanziarie in cui essa viene investita
Rivalutazione: maggiorazione della prestazione assicurativa attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della Gestione Separata secondo la periodicità stabilita dalle Condizioni di Assicurazione. Per il presente contratto la periodicità è annuale
Rivalutazione minima garantita: garanzia finanziaria che consiste nel riconoscere una rivalutazione della prestazione assicurativa ad ogni ricorrenza periodica stabilita dal contratto in base alla misura annua di rivalutazione minima garantita prevista dal contratto. Rappresenta la soglia al di sotto della quale non può scendere la misura di rivalutazione applicata alle prestazioni assicurative
Set Informativo: l'insieme dei documenti predisposti e consegnati unitariamente al Contraente prima della sottoscrizione del contratto
Sinistro: verificarsi dell'evento di rischio assicurato oggetto del contratto e per il quale viene prestata la garanzia ed erogata la relativa prestazione, come ad esempio il decesso dell'Assicurato
Società di Revisione: Società, diversa dalla Società di Assicurazione, prescelta nell’ambito di un apposito albo cui tali società possono essere iscritte soltanto se godono di determinati requisiti, che controlla e certifica i risultati della Gestione Separata
Sostituto d’imposta: soggetto obbligato, all'atto della corresponsione di emolumenti, all'effettuazione di una ritenuta, che può essere a titolo di acconto o a titolo definitivo, e al relativo versamento
Valuta di denominazione: valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali
Versamento aggiuntivo: importo che il Contraente - dietro esplicita richiesta all'Impresa e sua accettazione - può corrispondere in corso di validità del contratto, andando a confluire anch'essi, al netto degli eventuali costi - nella Gestione Separata.
Xxxx Xxxx XxX ha elaborato e attua una Politica in materia di conflitti di interesse che definisce le linee guida di indirizzo per garantire l’individuazione, la prevenzione e la gestione di eventuali conflitti di interesse nella distribuzione di prodotti di investimento assicurativi e nella realizzazione ed esecuzione dei relativi contratti di assicurazione Vita.
L’Impresa, nell’individuazione del perimetro e nella prevenzione e gestione di potenziali conflitti di interesse, ritiene rilevanti una serie di fattori, quali:
a) l’assetto organizzativo e processi di governance
b) le operazioni infragruppo
c) il modello distributivo
d) le operazioni finanziarie
e) la realizzazione ed esecuzione dei contratti.
Con riguardo alle fattispecie di potenziali conflitti di interesse individuate, l’Impresa ha elaborato e mantiene efficaci presidi organizzativi e amministrativi per la gestione dei conflitti di interesse e si impegna comunque ad agire in modo da non recare pregiudizio agli interessi dei Contraenti.
L’Impresa cura in particolare, e tra l'altro, che siano evitate le operazioni nelle quali abbia direttamente o indirettamente un interesse in conflitto, anche derivante da rapporti di gruppo o da rapporti di affari propri o di società del gruppo che incidono negativamente sugli interessi dei Contraenti
Nel caso i presidi organizzativi e amministrativi, stabiliti dall’Impresa per evitare o gestire situazioni di conflitto d'interesse a carattere distributivo, si rivelassero insufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che sia evitato il rischio di nuocere agli interessi del Contraente, l’Impresa invita tutti coloro i quali siano parte attiva del processo di vendita di tali prodotti a informare chiaramente il Contraente, prima della conclusione del contratto di investimento assicurativo, della natura o della fonte di tale conflitto di interesse, in occasione dell’informativa fornita ai sensi dell'articolo 120-ter del Codice delle Assicurazioni private.
Le principali norme - primarie e secondarie - destinate al settore assicurativo Vita e che riguardano il presente contratto, sono:
Codice delle Assicurazioni Private
D.Lgs 209/2005 e successive modificazioni e integrazioni: stabilisce le norme fondamentali in materia di assicurazione e va ad integrare le norme contenute nel Codice Civile.
Codice Civile
● artt.1892, 1893 e 1894: dichiarazioni inesatte e reticenze del Contraente e dell'Assicurato, relative alle circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, che possono comportare la perdita del diritto alle prestazioni assicurative e la cessazione dell'Assicurazione
● art.1919: l'Assicurato, qualora sia persona diversa dal Contraente, esprime il consenso alla stipula dell'Assicurazione sulla propria vita
● art.1920: il Beneficiario, per effetto della designazione da parte del Contraente, è titolare di un diritto proprio delle prestazioni assicurative, che, in caso di decesso dell'Assicurato, non rientrano nell'asse ereditario di quest'ultimo
● art.1921: ad eccezione di alcuni specifici casi, la designazione del Beneficiario da parte del Contraente è revocabile in qualsiasi momento con dichiarazione scritta all'Impresa o attraverso testamento
● art.1923: le somme dovute in dipendenza del presente contratto non sono pignorabili né sequestrabili
● artt.1898 e 1926: Contraente è tenuto a comunicare all'Impresa eventuali modifiche di professione o di attività dell'Assicurato intervenute in corso di contratto
Normativa secondaria emanata da IVASS
L’IVASS è l’istituto deputato a svolgere funzioni di vigilanza e adottare misure normative dirette agli operatori del settore assicurativo.
Tra i più recenti e importanti Regolamenti IVASS che hanno interessato il settore assicurativo Vita abbiamo:
● Regolamento IVASS 41/18: Regolamento recante disposizioni in materia di informativa, pubblicità e realizzazione dei prodotti assicurativi
● Regolamento IVASS 40/18: Regolamento recante disposizioni in materia di distribuzione assicurativa e riassicurazione.
SaraInvestoBene ed. 05/22