CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO TRA IL COMUNE DI CASSOLA E LA SOCIETÀ WIND TRE
CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO NON ABITATIVO TRA IL COMUNE DI CASSOLA E LA SOCIETÀ WIND TRE
S.P.A. - TERRENO UBICATO IN VIA MONTE ASOLON PRESSO AIUOLA A VERDE DEL PARCHEGGIO PUBBLICO, DISTINTO AL CATASTO TERRENI DEL COMUNE DI CASSOLA AL FOGLIO 8 MAPPALI 1172-1174 – COD. IMP. VI341 BASSANO BORGO ASIAGO
REP. del 2023
L’anno duemila ventitré, il giorno del mese di ( / / ), con la presente scrittura privata è redatta in 1 (un) originale, per essere firmata in digitale,
tra
Il Comune di CASSOLA con sede legale in 00000 - Xxxxxxx - (XX), Xxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, codice fiscale n° 82000790244 e partita I.V.A. n° 00244550240, in persona di Xxxxxxxxxx xxxx. Xxxxxxx in qualità di Responsabile Servizio 5 - LLPP- Ecologia, munito dei necessari poteri ai fini del presente atto in forza di Decreto del Sindaco n. 5 del 31/03/2023 ed in esecuzione della Delibera di Consiglio Comunale n° 34 del 29/07/2022 e di Giunta Comunale n° 171 del 29/09/2022 e della determina di approvazione del contratto n° del che agisce e si obbliga esclusivamente in nome per conto e nell’interesse del Comune che rappresenta ed in seguito indicato come “Locatore”
e
Wind Tre S.p.A., con Socio Unico, Direzione e Coordinamento CK Xxxxxxxxx Group Telecom Italy Investments S.r.l., con sede legale in Xxx (XX), Xxxxx Xxxxxxxxxxxxx x. 0 , capitale sociale Euro 474.303.795,00 interamente versato, Codice Fiscale e Registro Imprese di Milano 02517580920, Partita IVA 13378520152, RAEE IT08020000002813, in persona del suo Procuratore Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxx, Responsabile Indirect Services Procurement, nato a Milano il 27 giugno 1965, codice fiscale XXXXXX00X00X000X, che agisce in virtù della procura del 30 luglio2020 - Rep. n. 24401, Racc. n. 8560, per atto del Dr. Xxxx Xxxxxxx notaio in Milano, domiciliato per la carica presso la sede della Società medesima, di seguito indicata come “Conduttrice” o “Wind Tre”,
Di seguito congiuntamente denominate “le Parti”.
PREMESSE
a) La Conduttrice è una società che svolge l’attività di realizzazione e fornitura di una rete di trasmissione radiomobile ad uso pubblico.
b) A tal fine, la Conduttrice ha contattato la Locatrice per definire i termini e le condizioni per l’installazione, gestione e utilizzo di apparati e impianti tecnici e trasmissivi all’interno dell’immobile/terreno della Locatrice sito nel Comune di Cassola, in via Monte Asolon, identificato al Catasto Terreni dello stesso Comune di Cassola, al Foglio 8 Mappali 1172-1174.
c) Il presente contratto di locazione e i relativi allegati, unitamente alle Premesse che ne costituiscono parte integrante, costituiscono il contratto di locazione (di seguito “Contratto di Locazione”).
d) La Locazione definisce i termini e le condizioni in base alle quali la Locatrice concede in locazione alla Conduttrice la porzione di terreno (di seguito “Immobile”), come descritto al successivo Articolo 1, al fine di permettere alla Conduttrice di installare, gestire e utilizzare gli Impianti Tecnici, anche adattandoli per apportare modifiche alla propria rete mobile, in particolare al fine di gestire nuove frequenze, essendo questa una previsione essenziale per la Conduttrice ai fini della stipula del presente contratto.
e) In tale contesto, la Locatrice concede alla Conduttrice l’accesso agli spazi locati, per consentirle di svolgere i collaudi e i test di trasmissione, nonché eventuali prove e sondaggi archeologici o strutturali richiesti dalle autorità competenti ai fini del rilascio delle autorizzazioni necessari ad installare gli Impianti Tecnici.
ART. 1 - OGGETTO DELLA LOCAZIONE
La Locatrice nella sua qualità di proprietaria concede in locazione alla Conduttrice, che accetta, per sé e aventi causa, porzione di terreno sita in Cassola, Via Monte Asolon, distinta nel Catasto Terreni dello stesso Comune di Cassola al Foglio 8, particelle 1172-1174, il tutto, per complessivi mq 47 circa, nonché l’utilizzo del necessario percorso d’accesso anche carrabile a partire dal confine con il suolo pubblico e fino a raggiungere gli Impianti Tecnici, e dagli Impianti Tecnici stessi al sistema di antenne, come risulta dagli allegati estratto mappa e planimetria (Allegato A e B), e l’utilizzo di tutti gli spazi necessari per il passaggio di cavidotti interrati affinché la Conduttrice possa svolgere la propria attività di gestione di reti e fornitura di servizi di comunicazioni elettroniche e, in particolare, installare, gestire, utilizzare e innovare gli Impianti Tecnici all’interno dell’immobile della Locatrice oltre che procedere alla manutenzione degli stessi. Deve espressamente escludersi che con il Contratto di Locazione la Locatrice intenda attribuire e/o attribuisca alla Conduttrice un diritto reale di superficie sull’Immobile.
ART. 2 - DURATA E RECESSO, EFFICACIA
1. Il Contratto di Locazione è concesso e accettato per un periodo di anni 9 (nove) interi e consecutivi dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza del primo periodo di anni 9 (nove), il Contratto di Locazione si rinnoverà tacitamente per successivi periodi di 6 (sei) anni interi e consecutivi, se la Conduttrice non avrà comunicato alla Locatrice disdetta mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC, inviata con preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza, al domicilio contrattuale indicato nel successivo articolo 15 (o diverso domicilio da indicarsi).
2. Per quanto riguarda la disdetta della Locatrice, le Parti convengono che, per la complessità degli impianti che la Conduttrice collocherà nella Porzione Locata e le evidenti difficoltà connesse al loro eventuale spostamento (che potrebbe comportare una modifica di parte della rete di telecomunicazioni), questa debba pervenire alla Conduttrice con un preavviso di almeno 12 (dodici) mesi dalla data di scadenza a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento o via PEC. In ogni caso non sarà possibile procedere al rinnovo nel caso in cui la Conduttrice non fosse titolare per qualsivoglia ragione di un’autorizzazione che le consenta di installare e utilizzare gli Impianti Tecnici.
3. La Locatrice rinuncia sin da ora al diritto di negare il primo rinnovo del presente Contratto di Locazione per le ragioni di cui all’articolo 29 della Legge n. 392/1978. In ogni caso, e salvo quanto previsto all’Articolo 3 del presente contratto, non sarà possibile procedere al rinnovo nel caso in cui la Conduttrice non fosse titolare di un’autorizzazione che le consenta di installare e utilizzare gli Impianti Tecnici.
4. La Conduttrice avrà in ogni caso il diritto di recedere dal Contratto di Locazione in qualsiasi momento ai sensi dell’art. 27, comma 7, della Legge 392/1978, con un preavviso minimo di sei (6) mesi, da notificarsi alla Locatrice a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
ART. 3 - AUTORIZZAZIONI AMMINISTRATIVE
1. La Conduttrice dovrà provvedere a propria cura e spese ad ottenere le autorizzazioni amministrative e regolamentari necessarie per gestire la propria rete o per installare e gestire i propri Impianti Tecnici.
2. La Locatrice autorizza espressamente la Conduttrice a presentare e depositare ogni documento e/o istanza al fine di ottenere qualunque autorizzazione necessaria per l’installazione e la gestione e la modifica degli Impianti Tecnici e ad accedere all’area al fine di ottenere le necessarie autorizzazioni anche prima dell’efficacia del contratto.
3. Qualora la Conduttrice non ottenga per qualsivoglia motivo dalle Pubbliche Autorità competenti, entro 18 (diciotto) mesi dalla data di sottoscrizione del presente Contratto di Locazione, le necessarie autorizzazioni che legittimano l’installazione degli Impianti Tecnici ed il loro utilizzo per la fornitura del servizio di telefonia mobile cellulare, la Conduttrice avrà facoltà di considerare risolto il Contratto di Locazione a far data dalla sua conclusione.
La Conduttrice dovrà comunicare alla Locatrice di volersi avvalere della condizione risolutiva posta in suo favore, con comunicazione da inviarsi a mezzo pec o con raccomandata A/R alla Locatrice.
4. Qualora la condizione non dovesse avverarsi nei suddetti termini, la Locatrice potrà chiedere l’esecuzione del contratto alla Conduttrice e, in caso di mancato riscontro entro 90 (novanta) giorni dalla ricezione a mezzo pec o raccomandata A/R della suddetta comunicazione, il Contratto potrà ritenersi risolto a far data dalla sua conclusione.
5. Resta inteso che in caso di contenzioso avente ad oggetto le necessarie autorizzazioni amministrative, i termini di cui ai precedenti commi 3 e 4, dovranno ritenersi sospesi e riprenderanno a decorrere dal momento in cui il contenzioso si sarà concluso.
ART. 4 - CANONE DI LOCAZIONE - DECORRENZA PAGAMENTI - INDICIZZAZIONE
1. Il canone di locazione annuo (“Canone”) è pari all’importo totale specificato qui di seguito:
1° Gestore | 2° gestore,3° gestore, etc (sub locazione) | |
Importo in cifre | 12.000,00 | 4.000,00 |
Importo in lettere | Dodicimila euro | Quattromila euro |
Debito IVA | Netto |
2. Il Canone è comprensivo delle spese generali ed oneri accessori e al lordo di eventuali ritenute di legge ed è da intendersi dovuto a titolo di corrispettivo per l’occupazione o l’utilizzo di tutti gli spazi necessari alla realizzazione, gestione, manutenzione e innovazione degli Impianti Tecnici, il passaggio di cavidotti interrati e l’utilizzo del percorso di accesso anche carrabile a partire dal confine con il suolo pubblico fino a raggiungere gli Impianti Tecnici, e dagli Impianti Tecnici stessi al sistema di antenne.
3. Il Canone sarà corrisposto convenzionalmente in un'unica rata annuale anticipata di Euro 12.000,00 (dodicimila/00) da corrispondersi alla data di inizio lavori e in ogni caso entro 120 gg dalla firma del presente contratto. Scaduto il termine dei 120 gg può essere applicata la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con preavviso di 30 gg. Il canone sarà corrisposto tramite il portale Pago-PA del Comune di Cassola (“pagamento spontaneo” servizio “antenne telefonia mobile VI341 presso il parcheggio pubblico di Via Monte Asolon”). La Locatrice accetta espressamente che ciascun pagamento effettuato sul suddetto conto libererà, ai sensi dell’Art. 1292 c.c. la Conduttrice nei confronti di tutti i creditori. Qualsiasi successiva variazione della metodologia di accredito dei canoni dovrà essere comunicato alla Conduttrice per iscritto dalla Locatrice.
4. Resta inteso tra le Parti che il pagamento della prima rata del Canone dovrà essere corrisposto alla data di inizio lavori e in ogni caso entro 120 gg dalla data di firma del presente contratto. Scaduto il termine dei 120 gg verrà applicata la risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con preavviso di 30 gg. Per gli anni successivi il pagamento dovrà avvenire entro 30 gg dalla data di decorrenza del primo pagamento.
5. Le Parti espressamente convengono che la Locatrice non avrà alcun titolo per imporre ulteriori oneri né richiedere ulteriori importi alla Conduttrice che siano connessi e/o derivanti dal presente Contratto, fatti salvi gli interessi di mora nel caso di ritardo del versamento annuale.
6. Il canone predetto potrà essere aggiornato annualmente, previa richiesta scritta della Locatrice, in misura percentuale pari al 100% (cento percento) delle variazioni, verificatesi nell’anno precedente, dell’indice dei prezzi al consumo per famiglie di operai ed impiegati, come accertato dall’ISTAT e pubblicato in G.U., ai sensi della Legge n. 392/78 e successive modifiche, e comunque in misura non superiore a quella prevista dalle leggi vigenti al momento della stipula del presente Contratto. Quale base di calcolo della variazione annuale ISTAT, sarà assunto l’indice del secondo mese antecedente il mese di decorrenza del canone così come individuato all’art. 1 che precede del presente articolo.
7. È fatto divieto alla Locatrice di cedere, a qualsiasi titolo e sotto qualsiasi forma, i crediti nascenti dal presente Contratto. I crediti non possono formare oggetto di nessun atto di disposizione da parte della Locatrice neanche a scopo di garanzia. Le Parti concordano altresì espressamente che la violazione di quanto sopra disposto nel presente art. 4.7 sarà considerato inadempimento di gravità tale da consentire a Wind Tre di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod.Civ., fatto salvo il diritto a qualsiasi richiesta risarcitoria nei confronti della Locatrice. La Locatrice non potrà rilasciare alcuna procura e comunque conferire in alcun modo mandato a terzi per l’esercizio dei diritti di cui al presente Contratto, rimanendo inteso tra le Parti che il conferimento di tale procura o mandato non avrà alcuna efficacia nei confronti della Conduttrice.
8. Qualora alla scadenza del contratto di locazione o nella fattispecie di risoluzione/recesso dal contratto, nel caso in cui l’immobile non fosse liberato dalla Conduttrice, sarà dovuta una indennità per occupazione senza titolo, che sostituirà per termine il canone di locazione e quindi di pari importo, proporzionato al periodo per cui si protrarrà l’occupazione senza titolo.
ART. 5 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA LOCATRICE
1. La Locatrice acconsente che la Conduttrice installi gli Impianti Tecnici o provveda affinché gli stessi siano installati da terzi dalla stessa incaricati.
2. La Locatrice autorizza la Conduttrice a effettuare, a spese di quest’ultima, gli allacciamenti necessari per il funzionamento degli Impianti Tecnici, e si impegna, in particolare, a sottoscrivere l’eventuale contratto di servitù di passaggio di cui il fornitore di energia competente e/o l’eventuale fornitore di fibra dovesse domandare la stipula per l’allacciamento degli impianti della Conduttrice alla rete. L’energia elettrica necessaria per il funzionamento degli Impianti Tecnici, nonché i corrispettivi per servizi di telecomunicazioni, saranno a carico della Conduttrice che, per quanto necessario, dovrà stipulare tutti i necessari contratti di fornitura.
3. Per consentire l’installazione, la manutenzione, l’utilizzo e l’aggiornamento degli Impianti Tecnici, la Conduttrice, il suo personale autorizzato e i terzi da essa incaricati avranno accesso all’Immobile con tutti i mezzi necessari ventiquattro ore su ventiquattro, sette giorni su sette (24/7), per tutta la durata del Contratto di Locazione. A tal fine, la Locatrice dovrà, per quanto necessario, fornire alla Conduttrice tutti i mezzi incluse le relative chiavi, per la custodia delle quali La Conduttrice provvederà se necessario all’installazione di un key box all’ingresso dell’area locata o della proprietà della Locatrice per accedere agli Impianti Tecnici all’interno dell’immobile, come verrà concordato dalle Parti successivamente.
4. Su richiesta della Conduttrice, la Locatrice dovrà fornire tutte le informazioni e tutta la documentazione in suo possesso di cui la Conduttrice necessiti per poter provvedere all’ottenimento delle autorizzazioni amministrative necessarie perché la Conduttrice possa installare e utilizzare gli Impianti Tecnici.
ART. 6 - DIRITTI E OBBLIGHI DELLA CONDUTTRICE
1. La Conduttrice e/o i suoi incaricati dovranno installare gli Impianti Tecnici nel pieno rispetto degli standard tecnici e di settore. La Conduttrice si impegna a rispettare tutti i limiti di trasmissioni radio definiti dalle leggi vigenti o future.
2. La Conduttrice e/o i suoi incaricati avranno accesso al sistema di cablaggio, ai cavi, alle linee e agli impianti elettrici e ai conduttori di messa a terra già esistenti. Al fine di rendere possibile l’entrata in servizio e l’utilizzo degli Impianti Tecnici installati nonché per collegarli alla rete di telefonia, la Conduttrice e/o i suoi incaricati potranno installare nuovi cavi e utilizzare tutti i mezzi tecnici necessari, ivi inclusi i collegamenti radio.
3. La Conduttrice e/o i suoi incaricati potranno apportare le modifiche e/o gli adattamenti che riterranno necessari ai propri Impianti Tecnici, in conformità ai relativi requisiti tecnici, agli standard di settore, nei limiti delle autorizzazioni rilasciate alla Conduttrice e degli standard a cui essa è vincolata, in particolare in termini di sicurezza e trasmissioni radio.
4. La Conduttrice dovrà garantire che i propri Impianti Tecnici funzionino sempre in conformità alla vigente normativa, con particolare riferimento agli obblighi di salute e sicurezza. In caso di modifiche alla normativa e nel caso in cui sia impossibile per La Conduttrice conformarsi alle stesse entro i termini di legge, la Conduttrice potrà sospendere le trasmissioni dagli Impianti Tecnici in questione finché gli stessi non siano adeguati alla nuova normativa.
ART. 7 - PRESENZA DI ALTRI OPERATORI
1. Durante il periodo di validità del presente contratto la Locatrice, prima di autorizzare un altro operatore a installare propri impianti di telecomunicazioni su altre porzioni del terreno meglio definito all’Articolo 1 del presente contratto, si impegna a provvedere affinché tale operatore svolga, a proprie spese, studi di compatibilità tecnica e funzionale degli impianti da installare con gli Impianti Tecnici esistenti della Conduttrice, seguendo le indicazioni di massima rilasciate dalla stessa, affinché il pieno ed efficiente utilizzo di questi ultimi non sia in alcun modo pregiudicato, pena riduzione del canone annuale di locazione del 35%, salvo, comunque, il risarcimento del maggior danno derivante dalla incompatibilità degli impianti e salva la facoltà della Conduttrice di risolvere immediatamente il Contratto di Locazione dandone comunicazione con lettera raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
ART. 8 – ASSICURAZIONE E POLIZZA FIDEJUSSORIA
1. La Conduttrice è responsabile del corretto adempimento degli obblighi contrattuali nonché dei danni involontariamente cagionati a persone o cose della Locatrice e/o di qualunque soggetto terzo in conseguenza di fatti e/o omissioni comunque connessi - a qualsiasi titolo - alla attività aziendale svolta.
2. La Conduttrice si impegna ad attivare idonee garanzie assicurative a copertura di quei danni materiali che involontariamente possa cagionare nell’esercizio dell’attività aziendale svolta e che rientrino nella propria sfera di responsabilità così come disciplinato dal codice civile e dalla normativa tutta vigente.
3. A tal riguardo la Conduttrice dichiara di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “Responsabilità Civile verso Terzi” a garanzia dell’attività aziendale svolta nei locali oggetto del presente Contratto.
4. Ad integrazione di quanto sopra la Conduttrice dichiara altresì di avere stipulato con primaria Compagnia Assicuratrice idonea polizza del tipo “All Risks” a garanzia degli Assets di proprietà.
5. Detta polizza ha durata annuale, comprende le clausole di “Ricorso Terzi” e “Rischio Locativo”.
6. La Conduttrice si impegna a mantenere attive, per l’intera durata del presente contratto, le suddette polizze o comunque altre di analoga portata. La conduttrice entro 30 gg dalla sottoscrizione del contratto farà pervenire alla locatrice copia delle dichiarazioni di dette polizze.
7. A garanzia delle obbligazioni di cui ai precedenti articoli e/o di eventuale demolizione dell'impianto e ripristino dei luoghi, la Conduttrice si impegna a conferire alla Locatrice entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto una garanzia bancaria a prima richiesta per un importo pari a € 12.000,00 (euro dodicimila/00) a favore del Comune di Cassola per tutta la durata della locazione. La Fidejussione sarà valida fino allo svincolo da parte dell'Ente, a seguito della sottoscrizione di un verbale di riconsegna della porzione locata, con l’obbligo di liquidare l’importo garantito entro 30 giorni, e sarà rinnovata in caso di rinnovo del contratto.
8. La Locatrice si impegna a restituire la garanzia di cui al presente articolo a seguito della restituzione da parte della Conduttrice della Porzione Locata (o “Immobile”) anche se antecedente alla data di scadenza inizialmente prevista, e comunque previa verifica del ripristino originario dello stato dei luoghi.
ART. 9 - RESTITUZIONE E RECUPERO IMPIANTI TECNICI
1. Alla cessazione del Contratto di Locazione per qualsivoglia ragione, la Conduttrice dovrà recuperare tutti gli Impianti Tecnici che ha installato nei locali/terreni concessi in locazione, incluse eventuali opere di ingegneria civile, e dovrà restituire laddove possibile gli spazi concessi in locazione nello stato originale entro sei mesi dalla cessazione del Contratto di Locazione.
ART. 10 - CESSIONE DELL’IMMOBILE
1. Nel caso in cui la Locatrice intendesse cedere in tutto o in parte l’Immobile oggetto del presente Contratto di Locazione, la Locatrice dovrà informare la Conduttrice con congruo preavviso prima della firma dell’atto di compravendita.
2. Il Contratto di Locazione sarà efficace nei confronti di eventuali acquirenti dell’Immobile ai sensi dell’Articolo 1599 del Codice Civile.
3. La Locatrice si impegna a comunicare a tali eventuali acquirenti l’esistenza del Contratto di Locazione e i relativi termini e condizioni nella documentazione relativa alla cessione dell’Immobile, rimanendo inteso che l’acquirente dell’Immobile subentrerà nel Contratto di Locazione ai medesimi termini e condizioni.
4. La Locatrice ove intenda alienare l’immobile oggetto del Contratto di Locazione si obbliga (ai sensi dell’art. 38 comma 1 della legge 392/78) a comunicarlo alla Conduttrice con atto notificato a mezzo ufficiale giudiziario.
5. La comunicazione dovrà contenere:
a) il corrispettivo;
b) le altre condizioni concernenti la compravendita;
c) l’invito ad esercitare la prelazione entro il termine di sessanta giorni dalla ricezione della comunicazione, con atto notificato al proprietario a mezzo P.E.C., offrendo condizioni uguali a quelle comunicate;
d) l'avviso che, nel caso di esercizio della prelazione, il versamento del prezzo di acquisto, dovrà essere effettuato entro il termine di 90 giorni decorrenti dal sessantesimo giorno successivo a quello dell'avvenuta notificazione della medesima comunicazione.
ART. 11 – RISOLUZIONE
1. Il Contratto di Locazione potrà essere risolto su iniziativa della Locatrice:
- in caso di mancato pagamento dei canoni di locazione alle scadenze pattuite, previa notifica alla Conduttrice di formale sollecito di pagamento a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasto senza seguito per almeno tre (3) mesi;
- nel caso in cui fosse necessario effettuare degli interventi strutturali che comportino la demolizione totale o parziale dell’Immobile e non si riesca a raggiungere un accordo tra le Parti per trovare altre porzioni di immobile o di terreno che possano ospitare gli Impianti Tecnici, alle stesse condizioni di quelle definite nel Contratto di Locazione, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, fermo restando il rispetto del periodo di preavviso di diciotto (18) mesi.
2. Il Contratto di Locazione potrà essere risolto su iniziativa della Conduttrice, nei seguenti casi:
a) revoca o annullamento delle autorizzazioni amministrative necessarie per l’attività della Conduttrice e/o per l’installazione e l’esercizio degli Impianti Tecnici. In tal caso la Conduttrice dovrà comunicare alla Locatrice l’avvenuto evento. Il Contratto di Locazione sarà risolto automaticamente con effetto dalla data di ricevimento di tale comunicazione;
b) La Conduttrice fosse tenuta a rimuovere o a non installare o non utilizzare gli Impianti Tecnici a seguito di un provvedimento emesso da un’Autorità giudiziaria;
c) annullamento, con sentenza definitiva emessa da un’Autorità giudiziaria, delle autorizzazioni ai sensi delle quali la Conduttrice ha il diritto di utilizzare le frequenze necessarie per costituire e gestire una rete di trasmissione radiomobile ad uso pubblico;
d) le trasmissioni radio della Conduttrice fossero pregiudicate da interferenze;
e) una modifica dell’architettura della rete gestita dalla Conduttrice o uno sviluppo tecnologico che porti a una modifica della stessa rete;
f) nei casi indicati agli Articoli 3.3 e 7.1.
g) in caso di violazione di uno degli obblighi previsti all’articolo 5 e 6 decorsi due (2) mesi dalla data di presentazione per la consegna di una diffida formale notificata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC, rimasta senza effetto.
3. Fermo restando quanto previsto all’Articolo 3, nei casi indicati sopra alle lettere a), b), c), f) e g), la risoluzione potrà avere efficacia senza alcun termine di preavviso; nei casi d) ed e), La Conduttrice dovrà rispettare il termine di preavviso di tre (3) mesi. Resta valido quanto previsto all’Articolo 2.4 secondo cui la Conduttrice avrà in ogni caso il diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto di Locazione ai sensi dell’art. 27, comma 7, della Legge 392/1978, con un preavviso di 6 (sei) mesi, da notificarsi alla Locatrice a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
ART. 12 OBBLIGHI DI COMPLIANCE
1. Wind Tre dichiara e garantisce espressamente di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni delle principali normative anticorruzione e antiriciclaggio, nazionali, comunitarie e/o internazionali applicabili, con particolare riferimento alla legge n.190/2012, al D. Lgs. 231/2001, al UK Bribery Act, al D. Lgs. 231/2007 e a ogni loro modifica o integrazione;
2. Il Comune di Cassola dichiara e garantisce espressamente di essere pienamente a conoscenza delle disposizioni delle principali normative anticorruzione e antiriciclaggio, nazionali, comunitarie e/o internazionali applicabili, con
particolare riferimento alla legge n.190/2012, al D. Lgs. 231/2001, al D. Lgs. 231/2007 e a ogni loro modifica o integrazione;
3. Le parti dichiarano di essere conformi in toto alle disposizioni di cui ai precedenti punti 1 e 2, e di non porre in essere alcuna attività o comportamento in violazione delle normative richiamate;
4. Le parti dichiarano inoltre di aver preso visione e di attenersi rigorosamente alle disposizioni contenute nel rispettivo “Codice di condotta” e/o “Codice di comportamento” adottato ai sensi della normativa applicabile alle Parti.
5. Infine, le parti si obbligano a non porre in essere, sia direttamente, sia indirettamente, condotte inadeguate e/o illecite, quali, a mero titolo di esempio, atti di corruzione, ricettazione, riciclaggio, appropriazione indebita, associazione a delinquere.
6. Il mancato rispetto e/o la non veridicità, in tutto o in parte, di una o più delle dichiarazioni di cui sopra, consentirà alla Parte non in violazione di risolvere il presente Contratto ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 Cod. Civ., fatto salvo il risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 13 – ASSENZA DI CONFLITTO DI INTERESSI
1. Le Parti garantiscono in fase di stipula del contratto di locazione:
i) di non essere portatrici di interessi propri o di terzi, contrastanti, anche solo in via potenziale, con gli interessi dell’altra Parte e
ii) che non sussistono situazioni di conflitto d’interessi tali da poter comportare un interesse in contrasto con l’adempimento degli obblighi di cui al presente Contratto. Resta inteso che la mancata o parziale corrispondenza al vero anche di una sola delle suddette dichiarazioni, consentirà alla Parte adempiente di risolvere il Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Cod. Civ., con diritto al risarcimento di tutti i danni subiti e subendi.
ART. 14 - CAMBIO DI CONTROLLO DELLA PARTE CONDUTTRICE
1. Nel caso in cui un soggetto terzo assuma direttamente o indirettamente il controllo di una Parte, ai sensi dell’Articolo 2359 del Codice Civile, tale Parte rimarrà vincolata al rispetto di tutti i suoi diritti ed obblighi previsti nel presente Contratto di Locazione.
2. Inoltre, in caso di fusione, scissione o conferimento parziale delle attività di una Parte, i diritti e gli obblighi di tale Parte ai sensi del presente Contratto di Locazione saranno trasferiti interamente alla società incorporante, alla nuova società o a qualunque altro soggetto che sia il successore dei diritti di quella Parte.
3. La Locatrice coinvolta in una fusione, scissione o altro conferimento parziale dovrà informarne la Conduttrice entro quindici (15) giorni dal perfezionamento di tale operazione.
ART. 15 - SUBLOCAZIONE – CESSIONE
1. La Conduttrice potrà concedere in sub-locazione una o più parti dell’Immobile previo pagamento del canone di sub-locazione di cui all’art. 4, per ogni gestore ospitato. A tal fine, la Conduttrice dovrà richiedere alla Locatrice il rilascio dell’autorizzazione alla sub-locazione, che non verrà irragionevolmente rifiutata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
2. La Locatrice autorizza sin da ora la Conduttrice a cedere il presente Contratto di Locazione.
A tal fine, la Conduttrice dovrà comunicare alla Locatrice l’avvenuta cessione a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.
ART. 16 - REGISTRAZIONE - DOMICILI CONTRATTUALI - FORO COMPETENTE
1. Gli adempimenti e le relative spese di registrazione e imposta di bollo del presente Contratto di Locazione saranno totalmente a carico della Conduttrice;
2. Il Contratto di Locazione è regolato dal diritto italiano. Qualsiasi controversia sarà devoluta alla competenza esclusiva al Tribunale di Vicenza. Tutte le controversie aventi ad oggetto l’interpretazione o l’esecuzione del presente Contratto di Locazione che non fossero definite in via amichevole entro il termine di un mese dovranno essere rimesse alla competenza esclusiva del foro competente indicato sopra. La Locazione è soggetta alla Legge n. 392/1978 e, in ogni caso, alle disposizioni del Codice Civile.
3. A tutti gli effetti del presente contratto e di legge, le Parti eleggono domicilio:
La Locatrice: in Cassola (VI), Xxxxxx Xxxx Xxxx x. 0, 00000 - xxxxxxx: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx - Codice SDI: CF9AHQ
La Conduttrice: Xxxxxx Xxxxxx Xxxxx, n° 48 - 00148 Roma. pecmail: xxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxx.xx - Codice SDI: 0000000
Ciascuna Parte dovrà informare l’altra Parte di qualunque modifica del proprio domicilio.
ART. 17 – TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. In relazione alle attività che saranno eseguite nell’ambito del presente contratto, a seguito della sottoscrizione per accettazione dello stesso, le Parti si impegnano reciprocamente ad osservare gli obblighi derivanti dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare, il Regolamento (UE) 2016/679 (il "GDPR"), nonché ogni ulteriore norma vigente a livello nazionale o sovranazionale in materia di protezione dei dati, in particolare ai provvedimenti emanati dall’Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (la "Normativa Applicabile").
2. Le Parti si danno atto che, relativamente ai dati personali necessari per l’esecuzione del Contratto, agiranno ciascuna per la parte di propria competenza in qualità di Titolare autonomo del trattamento secondo la definizione contenuta all’art. 4 del GDPR. Le Parti pertanto potranno raccogliere i dati personali necessari per l’esecuzione del presente contratto nonché per adempiere ad eventuali obblighi di legge, della normativa comunitaria o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali, impegnandosi a trattarli, con modalità manuali e/o automatizzate, secondo principi di liceità e correttezza, in modo da tutelare la riservatezza e i diritti riconosciuti, nel rispetto di idonee misure di sicurezza e di protezione dei dati medesimi, secondo quanto previsto dal GDPR.
3. Le Parti altresì si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali necessari per l’esecuzione del presente contratto nei limiti di cui alle rispettive informative privacy fornite ai sensi e per gli effetti degli artt. 13 e 14 del GDPR nonché per l'adempimento di eventuali obblighi derivanti dal presente Contratto, dalla legge, dalla normativa comunitaria o da provvedimenti del Garante per la protezione dei dati personali.
4. Xxxxxxxx parte non sarà responsabile per eventuali violazioni commesse dall’altra in materia di protezione dei dati personali di cui al presente articolo.
5. Le parti hanno nominato i rispettivi Data Protection Officer (DPO).
ART. 18 - DISPOSIZIONI FINALI
1. Nel caso in cui una previsione del Contratto di Locazione fosse dichiarata nulla o inefficace da una competente autorità arbitrale, giudiziaria o amministrativa, tale previsione dovrà considerarsi esclusa dal Contratto di Locazione. Le altre previsioni rimarranno invece pienamente efficaci.
2. Qualunque avviso, richiesta, certificazione e comunicazione notificata o effettuata ai sensi del Contratto di Locazione dovrà essere in forma scritta e dovrà essere consegnata a mani o inviata a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC presso il domicilio eletto ai sensi dell’Articolo 15 dalla Parte in questione.
3. La Locatrice dichiara e garantisce:
- che le informazioni indicate nel presente Contratto di Locazione sono corrette;
- che ha piena capacità per stipulare il Contratto di Locazione e che ha ottenuto tutte le autorizzazioni e deliberazioni a tal fine necessarie;
- che non sussistono diritti di terzi che in qualsiasi modo possano pregiudicare la piena disponibilità ed il completo godimento dell’Immobile da parte della Conduttrice, la quale resta pertanto manlevata da ogni evizione e pretesa a qualsivoglia titolo, ivi comprese quelle conseguenti o connesse alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, comunque aventi causa od occasione dalla fruizione dell’Immobile, obbligandosi altresì a tenere indenne la Conduttrice da tutti i danni (anche nei confronti di terzi), costi e oneri, ivi comprese le eventuali spese legali, conseguenti alla mancata piena disponibilità o al mancato completo godimento dell’Immobile ovvero alla dichiarazione di invalidità delle necessarie autorizzazioni e deliberazioni, ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, i costi, anche amministrativi, di smantellamento e di delocalizzazione degli Impianti Tecnici e i danni derivanti dalla mancata copertura radiomobile dell’area.
4. La Locatrice si impegna a informare la Conduttrice (o qualunque altra persona o soggetto che agisca interamente o parzialmente in sua vece) dell’esistenza di qualunque privilegio speciale, ipoteca, servitù o diritto reale relativo all’Immobile e di cui sia a conoscenza.
La Locatrice: Xxxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx – per il Comune di CASSOLA La Conduttrice:
Elenco Allegati
Numero Allegato | Titolo Allegato |
Allegato A | Estratto mappa catastale – scala 1:2000 |
Allegato B | Planimetria area locata – scala 1:150 |
* Il presente atto è firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.