Manutenzione Clausole campione
Manutenzione. 1. Tutte le attività di manutenzione ordinaria saranno a carico del Conduttore.
2. Tutte le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture dell’Immobile necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’Immobile all’uso convenuto tra le Parti saranno a carico del Locatore.
3. Sono altresì a carico del Locatore gli oneri di imposta di qualsiasi genere di cui l’Immobile sia gravato in ragione della sua destinazione.
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso ...
Manutenzione. 1. Il fornitore ha l’impegno di effettuare tutte le operazioni di manuten- zione ordinaria e straordinaria dei sistemi in uso al fine di garantire la continuità operativa dell’attività. Detta attività dovrà essere prestata anche per il periodo relativo alla eventuale proroga a partire dalla data del col- laudo, con le modalità ed i termini indicati in sede di gara, compresi il ri- spetto dei livelli di servizio, pena applicazione delle penali di cui oltre.
2. Fermo restando le condizioni migliorative contenute nell’offerta “tecni- co-organizzativa”, del fornitore, in caso di guasto gli interventi di ripa- razione dovranno essere effettuati entro le 8 ore lavorative dalla segnala zione del guasto.
3. La manutenzione ordinaria e straordinaria, che includerà eventualmen- te le componenti hardware che verranno acquisite con le modalità pre- viste dal presente capitolato, si intende riferita alle sotto indicate attività di servizio: • attivazione ed installazione gratuita dei nuovi aggiornamenti del software gestionale che la ditta aggiudicataria dovesse immettere sul mercato; • sostituzione dei componenti del sistema che dovessero risultare non perfettamente funzionanti ovvero che non dovessero mantenere ripro- ducibile nel tempo le prestazioni dichiarate. In tal caso il fornitore ri- xxxxx impegnato alla sostituzione della componentistica mal funzio- nante entro e non oltre 10 giorni dalla data di segnalazione del gua- sto;
4. Il fornitore potrà effettuare, senza alcun onere aggiuntivo, ulteriori interventi manutentivi programmati, e necessari per un continuo e co- stante miglioramento della funzionalità del sistema e dei program- mi gestionali, senza limitare la funzionalità operativa del Laboratorio interessato e concordando data e ora con il Responsabile del Labora- torio interessato;
5. Il Fornitore renderà noti, entro il termine fissato per la stipula della pre- sente scrittura privata, il nominativo ed i recapiti (telefonico, fax, e-mail del Referente della fornitura (di seguito descritto) e la ragione sociale, l’indirizzo, i numeri telefonici ed i fax dei centri di assistenza di cui al capi- tolato tecnico.
Manutenzione. Su richiesta del Soggetto Responsabile, ed in particolare nel caso esigenze assicurative da parte di quest'ultimo, il Fornitore è tenuto a offrire una proposta di contratto di manutenzione programmata dell'impianto ad un costo annuo massimo pari al 2% del costo dell'impianto standard (extra-costi esclusi). Il servizio di manutenzione deve prevedere le seguenti ispezioni: • Controllo tensioni stringhe • Verifica quadri elettrici • Verifica impianto di terra • Verifica linee elettriche lato alternata • Verifica inverter • Prove di funzionamento elettriche • Verifica sottostruttura e fissaggi Qualora da detta verifica o su motivata richiesta da parte del S.R. emergesse la necessità di una manutenzione straordinaria, il fornitore provvederà all’intervento per un costo non superiore a 25 €/h con rivalutazione indice ISTAT. A questi costi saranno aggiunte le spese vive e, nel caso siano fuori garanzia, i costi dei materiali. Il Fornitore in caso di difetti, rotture dirette o indirette, malfunzionamenti, prestazioni inferiori a quelle ipotizzate nel progetto e riportate nel contratto:
a. provvederà a intervenire, entro il periodo di garanzia per legge, anche telefonicamente dove possibile, entro 1 giorno lavorativo per gli impianti ubicati nei comuni o ad una distanza inferiore ai 50 km dalla propria sede, entro 2 giorni lavorativi per quelli ubicati ad una distanza superiore ai 50 km dalla propria sede.
b. provvederà a intervenire, fuori il periodo di garanzia per legge, come previsto dai requisiti contrattuali.
c. Provvederà a gestire l’interazione e il rapporto con il GSE qualora siano stati fatti interventi sulla configurazione dell'impianto nel rispetto da quanto previsto contrattualmente con il GSE. Il Fornitore, in caso di danni all’impianto coperti dall’assicurazione:
a. provvederà ad intervenire ripristinando le funzioni e le prestazioni dell’impianto e a quantificare gli eventuali danni con il perito della compagnia assicuratrice;
b. curerà le incombenze, sia con la compagnia assicuratrice che con i fornitori dei materiali che si sono danneggiati, per l'applicazione dei contratti stipulati dal Soggetto Responsabile;
Manutenzione. Sono a totale carico del Fornitore la manutenzione ordinaria e straordinaria degli autoveicoli. Il Fornitore non potrà reclamare alcunché nei confronti della Amministrazione Contraente o Assegnataria, ad esclusione degli interventi imputabili ad un uso improprio. Per ciò che concerne la manutenzione ordinaria, il Fornitore si impegna a far effettuare gli interventi entro le 24 ore successive all'ora di consegna presso il Centro di servizio (esclusi sabato, domenica e festivi), a condizione che l’intervento sia stato prenotato con 48 ore di anticipo. Per gli interventi di manutenzione straordinaria vale lo stesso impegno temporale delle 24 ore, fatti salvi i casi in cui i ricambi originali o equivalenti non siano immediatamente disponibili od il lavoro sia particolarmente complesso e fermi comunque gli obblighi del Fornitore di assegnazione di un veicolo sostitutivo nelle ipotesi previste dal paragrafo 2.6, ovvero nelle ipotesi previste dai paragrafi 3.1 o 3.2, nel caso in cui le Amministrazioni abbiano richiesto tali servizi a pagamento. All’atto della consegna dell'autoveicolo presso il Centro di Servizio, l’Amministrazione Assegnataria provvederà a compilare e sottoscrivere l’elenco dei lavori richiesti e necessari. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità dell'autoveicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dall’Amministrazione Assegnataria. Nel caso di oggettiva impossibilità di mettersi in contatto con il Fornitore, l’Amministrazione Contraente o Assegnataria potrà far eseguire eventuali piccole riparazioni necessarie a garantire la fruibilità dell'autoveicolo, in località o orari ove non sia possibile usufruire dei Centri di Servizio del Fornitore, fino ad un ammontare di € 150,00 (centocinquanta/00) IVA esclusa. La spesa sostenuta dall’Amministrazione Contraente o Assegnataria sarà rimborsata dal Fornitore, previo invio, entro 30 gg. dalla avvenuta riparazione, della fattura ad esso intestata. I servizi di manutenzione descritti nel presente paragrafo saranno garantiti dal Fornitore sul territorio nazionale, su quello dei paesi UE e della Svizzera, in tutti i casi in cui il guasto o il malfunzionamento rendano insicuro l'uso dell'autoveicolo su strada. Sarà discrezione del Fornitore, sulla base della tipologia di guasto o danno, provvedere alla riparazione in loco o al rimpatrio dell'autoveicolo. Sono a carico dell’Amministrazione Contraente o Assegnataria: • il rabbocco di olio e l...
Manutenzione. 10.1 Le attività di manutenzione ordinaria dell’Immobile sono a carico del Conduttore.
10.2 Le attività di manutenzione straordinaria e di adeguamento normativo degli impianti e delle strutture necessarie al fine di conservare l’idoneità e la sicurezza dell’immobile all’uso convenuto tra le Parti sono a carico del Locatore.
Manutenzione. Successivamente alla conclusione dei lavori, l'appaltatore si rende disponibile per almeno 36 mesi (salvo miglioria offerta in sede di gara), a intervenire sulle tutte le aree gioco presenti sul territorio comunale secondo il listino prezzi offerto in sede di gara opportunamente ribassato dello sconto offerto. Qualora l'aggiudicataria offrisse un periodo di manutenzione superiore ai 36 mesi, dovrà presentare idonea copertura assicurativa e apposita fidejussione come stabilito dall'art. 11 e con validità pari al periodo di manutenzione proposto. Tali interventi saranno richiesti dalla stazione appaltante secondo necessità e liquidati separatamente fino a esaurimento della somma stanziata. Le tempistiche di intervento e le specifiche tecniche e operative verranno di volta in volta concordate tra il Responsabile operativo dell'appaltatore e l'appaltante. Indicativamente dovranno essere effettuati i lavori descritti, con lo scopo di mantenere il livello di sicurezza e di funzione del gioco, comprendendo sia interventi necessari alla soluzione del problema sia l'approntamento delle opere provvisionali utili a garantire la sicurezza dei luoghi. Durante tali operazioni l'area interessata dovrà essere opportunamente cantierizzata con le modalità di cui all'art. 10. A seguito di tali interventi dovrà essere garantita la perfetta fruibilità, funzionalità e sicurezza dell'elemento sui cui si è intervenuto. Le modifiche di parti di un elemento che potrebbero influire sulla sicurezza essenziale dell’attrezzatura dovrebbero essere effettuate soltanto previa consultazione con il fabbricante o con una persona competente. Rispetto alla manutenzione delle attrezzature gioco l’attività dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1176.
Manutenzione. Il servizio di Assistenza e Manutenzione è concesso ove previsto specificamente dal contratto ed è riservato esclusivamente ai soggetti che sono titolari di una regolare licenza d’uso del Software e che hanno accettato i termini della presente Licenza d’uso e consente al Cliente di usufruire per tutta la durata del Contratto di tutti gli aggiornamenti, le modifiche, i miglioramenti e le evoluzioni del Software eventualmente sviluppate da Custom durante il periodo di durata del contratto. Il servizio di Assistenza e Manutenzione comprende le seguenti attività: Manutenzione Correttiva e Manutenzione Adattativa. Custom precisa che gli aggiornamenti saranno inclusi nel canone di manutenzione e garantiti qualora supportati dalla piattaforma del prodotto e qualora non richiedano un’evoluzione tecnologicamente non nota, ossia non corrispondente allo stato dell’arte al momento dell’accettazione delle presenti condizioni generali. I servizi di Manutenzione saranno erogati attraverso le modalità che la Custom riterrà di volta in volta più opportune. Salvo diversa indicazione di Custom, il Cliente è tenuto ad installare gli aggiornamenti e ad adeguare il Software effettuando gli interventi e seguendo le istruzioni indicate da Custom, al fine di poter continuare ad usufruire regolarmente del servizio di Manutenzione. La garanzia può essere fatta valere per tutto il periodo di durata del contratto di Manutenzione e successivamente, qualora il Servizio venga rinnovato e sempre che siano rispettate tutte le condizioni e le indicazioni per l’installazione e l’utilizzo. La garanzia opera a condizione che il Software non sia stato modificato, alterato o comunque utilizzato in maniera non conforme alle prescrizioni fornite da Custom. La garanzia è esclusa per danni causati da colpa o dolo del Cliente.
Manutenzione. 4.1. La manutenzione straordinaria dei locali, così come la manutenzione ordinaria e straordinaria di tutta l’impiantistica centralizzata, resta a carico del concedente, che provvederà a comunicare all’aggiudicatario gli importi dovuti relativamente alla sola manutenzione ordinaria, calcolati sulla base dei millesimi di competenza.
4.2. E’ a carico del concessionario la manutenzione ordinaria dei locali e spazi ove si svolgerà il servizio oggetto di concessione e la manutenzione straordinaria e ordinaria degli impianti tecnici (elettrici, di sicurezza, condizionamento, antincendio ecc.) afferenti i servizi oggetto del presente Capitolato. Deve intendersi per “manutenzione ordinaria” l’esecuzione di tutti gli interventi di riparazione e di sostituzione che servono ad assicurare l’ordinaria funzionalità degli spazi assegnati con la presente concessione e dell’impianto senza modificarne le caratteristiche strutturali. Tali attività dovranno essere svolte in modo conforme alle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro, alle norme tecniche vigenti ed alle regole dell’arte, ovvero dovranno essere affidate ad imprese e soggetti professionali qualificati. Nessuna modifica potrà essere introdotta ai locali ed agli impianti se non preventivamente autorizzata dal concedente.
Manutenzione. Per manutenzione si intende ogni modifica dei programmi, della struttura della base di dati e della documentazione degli Applicativi, finalizzata al loro miglioramento o adeguamento. Per esecuzione dell’intervento di manutenzione si intende l’intera sequenza di operazioni necessarie alla messa in produzione delle modifiche richieste, con soddisfazione degli utenti finali. Gli interventi manutentivi sono richiesti tramite Mantis, il sistema di trouble-ticketing sarà comunque utilizzato per acquisire, veicolare e tracciare la richiesta. Ai fini del presente contratto, le categorie di interventi manutentivi sono le seguenti:
a) Manutenzione adattativa. Rientrano in questa categoria i piccoli adeguamenti e modifiche dovuti a nuove e vincolanti disposizioni legislative di validità extra-nazionale, nazionale o regionale. La fornitura delle parti modificate o verrà effettuata dal Fornitore entro i tempi tecnici concordati con i Referenti dell'Ente per l’esecuzione.
b) Manutenzione evolutiva. Rientrano in questa categoria gli interventi funzionali, dipendenti da novità esterne al Fornitore, quali ad esempio le variazioni al software di base dei server o delle macchine client, e delle modifiche prodotte per adeguare gli Applicativi a nuovi standard tecnologici e di mercato. L’intervento manutentivo può essere richiesto dall’Ente o proposto dal Fornitore. Nel primo caso, la richiesta dell’Ente deve essere motivata da impellenti esigenze di adeguamento tecnologico. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si cita a questo proposito il caso in cui le versioni correnti dei database di riferimento non siano più supportate dai relativi produttori. Nel secondo caso, l’Ente ha facoltà di accettare o meno l’intervento, fatto salvo il caso che fondamentali componenti software di base o di sistema, costituenti le piattaforme di utilizzo del sistema, non siano più supportate dai relativi produttori.
c) Manutenzione correttiva: interventi necessari per riparare a comprovati difetti e anomalie applicative, eseguiti spontaneamente dal Fornitore o richiesti dal personale autorizzato dell’Ente.
d) Manutenzione evolutiva (o personalizzazioni o MEV): interventi richiesti dai referenti dell’Ente per adeguare gli Applicativi a nuove esigenze sorte in corso d’esercizio o per migliorarne o estenderne funzionalità, prestazioni, semplicità d’uso o altre caratteristiche. Ai fini di questo contratto gli interventi di cui alle precedenti lettere a), b) e c) sono considerati di manutenzione o...