Manutenzione Clausole campione

Manutenzione. (Art. 15) Rimane confermato, sulla scia delle previgenti disposizioni legislative, che gli impianti di ascensore e montacarichi debbono essere costantemente manutenzionati da personale qualificato, munito cioè di apposita abilitazione (patentino) rilasciato dal Prefetto, a seguito di affidamento della manutenzione da parte del proprietario o del suo legale rappresentante. La manutenzione può essere affidata anche ad una ditta specializzata o ad un operatore comunitario provvisto di specializzazione equivalente, che vi provvedono per mezzo di personale munito di abilitazione. Il manutentore provvede alle operazioni generali di verifica del funzionamento dell’impianto in base alle necessità ed alle condizioni di utilizzazione. In particolare, deve provvedere, almeno ogni sei mesi per gli ascensori ed almeno una volta all’anno per i montacarichi, a verificare:  l’integrità ed efficienza di tutti i dispositivi di sicurezza;  minutamente le funi, le catene ed i relativi attacchi;  l’isolamento dell’impianto elettrico, annotando l’esito delle suddette operazioni nel libretto matricolare dell’impianto. Il manutentore deve inoltre:  provvedere alla manovra di emergenza che, in caso di necessità, può essere effettuata anche da altre persone purché appositamente istruite;  promuovere tempestivamente le riparazioni o le sostituzioni di componenti rotti o logorati, le quali debbono essere fatte eseguire con sollecitudine dal proprietario o dal suo legale rappresentante;  verificare la corretta esecuzione delle riparazioni o delle sostituzioni nel caso che queste siano state affidate a ditta diversa da quella manutentrice;  fermare immediatamente l’impianto qualora ravvisi l’esistenza di un pericolo immediato, dandone contemporaneo avviso al proprietario od al suo legale rappresentante per l’avvio dei lavori atti a ripristinare le condizioni di sicurezza.
Manutenzione. Durante la concessione sono a carico del concessionario tutte le spese relative alla manutenzione ordinaria e straordinaria a norma di legge dell’intero complesso, dei manufatti, delle attrezzature, delle recinzioni e ogni altra manutenzione connessa con la gestione degli stessi, compresi il rifacimento, a fine vita, e in seguito alla mancata omologazione da parte della LND, del manto superficiale dei singoli campi da gioco e lo smaltimento di quello utilizzato precedentemente al rifacimento stesso. Il concessionario dovrà, annualmente, produrre dettagliata relazione scritta alla Circoscrizione 5 circa gli interventi effettuati. E’ posto in capo al concessionario l’onere della richiesta e conseguente versamento della spesa relativa alla omologazione dei campi di calcio e conseguente rinnovo quadriennale, nel caso in cui il concessionario esprimesse l’intenzione di volersi iscrivere ai campionati della LND. E' fatto obbligo al concessionario di eseguire tutti gli interventi relativi all’eliminazione delle barriere architettoniche dall’impianto e alla messa a norma del medesimo, indispensabili per la regolare conduzione dell'impianto. Gli interventi agli impianti elettrici e tecnologici dovranno essere preventivamente autorizzati dal Servizio Infrastrutture per il Commercio e lo Sport e dalla Società Iride Servizi. Per un elenco completo di tutte le opere di manutenzione ordinaria e straordinaria in carico al concessionario, si rimanda all’art. 3 del D.P.R. 6 giugno 2001 n° 380 "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e s.m.i. ed alle Norme Urbanistico Edilizie di Attuazione e Schede normative allegate al P.R.G.C. Torino, artt. 4a e 4b. Sono a carico della Città esclusivamente le spese di ristrutturazione, definibili come rilevanti interventi sulla parte strutturale dell’impianto, purché non derivanti da una mancata o inadeguata attuazione dei suddetti interventi manutentivi da parte del concessionario. Sono altresì a carico del concessionario lo sgombero neve e la pulizia dei marciapiedi perimetrali dell’impianto. La manutenzione delle componenti arboricole e floreali e dei manti erbosi compete esclusivamente al concessionario, rimanendo in capo alla Città esclusivamente la potatura degli alberi ad alto fusto, previa segnalazione del concessionario. Rimane, peraltro, in capo al concessionario, ai sensi dell'art. 2051 del C.C., la piena responsabilità per fatti lesivi a danno di terzi a cui la Città resta in ogni caso ...
Manutenzione. Successivamente alla conclusione dei lavori, l'appaltatore si rende disponibile per almeno 36 mesi (salvo miglioria offerta in sede di gara), a intervenire sulle tutte le aree gioco presenti sul territorio comunale secondo il listino prezzi offerto in sede di gara opportunamente ribassato dello sconto offerto. Qualora l'aggiudicataria offrisse un periodo di manutenzione superiore ai 36 mesi, dovrà presentare idonea copertura assicurativa e apposita fidejussione come stabilito dall'art. 11 e con validità pari al periodo di manutenzione proposto. Tali interventi saranno richiesti dalla stazione appaltante secondo necessità e liquidati separatamente fino a esaurimento della somma stanziata. Le tempistiche di intervento e le specifiche tecniche e operative verranno di volta in volta concordate tra il Responsabile operativo dell'appaltatore e l'appaltante. Indicativamente dovranno essere effettuati i lavori descritti, con lo scopo di mantenere il livello di sicurezza e di funzione del gioco, comprendendo sia interventi necessari alla soluzione del problema sia l'approntamento delle opere provvisionali utili a garantire la sicurezza dei luoghi. Durante tali operazioni l'area interessata dovrà essere opportunamente cantierizzata con le modalità di cui all'art. 10. A seguito di tali interventi dovrà essere garantita la perfetta fruibilità, funzionalità e sicurezza dell'elemento sui cui si è intervenuto. Le modifiche di parti di un elemento che potrebbero influire sulla sicurezza essenziale dell’attrezzatura dovrebbero essere effettuate soltanto previa consultazione con il fabbricante o con una persona competente. Rispetto alla manutenzione delle attrezzature gioco l’attività dovrà essere conforme alla norma UNI EN 1176.
Manutenzione. Il Fornitore dovrà offrire un servizio di assistenza e manutenzione sul mezzo completo (motore, scocca, allestimento, ecc.) e sull’allestimento tecnico. Tutti i costi e le spese relative all’erogazione dei servizi di manutenzione (sia i costi della manodopera sia quelli dei materiali) saranno ad esclusivo carico del Fornitore. Gli interventi manutentivi ordinari e straordinari a carico del Fornitore sono definiti come segue: MANUTENZIONE ORDINARIA: • i controlli periodici e gli interventi di manutenzione conseguenti (manutenzione programmata). La frequenza dei controlli periodici e la tipologia degli interventi di manutenzione sono previsti nel Libretto d’uso e manutenzione dell’automezzo e degli allestimenti; • rabbocco livello fluidi e lubrificanti; • riparazioni a seguito di forature; • sostituzione dei materiali di consumo e di quelli non più affidabili (inclusi pneumatici e batterie); • revisione periodica MCTC; • verifica dei gas di scarico; • le verifiche ed i necessari interventi manutentivi dovranno essere effettuati più frequentemente rispetto alle scadenze indicate nel piano di manutenzione programmata o come eventualmente previsto dal libretto di uso e manutenzione per gli utilizzi specifici degli autoveicoli. Nell’ipotesi di intervento di manutenzione programmata (Manutenzione ordinaria), l’erogazione del servizio sarà concordata tra il comodatario del veicolo e il Xxxxxx xx Xxxxxxxx xxx Xxxxxxxxx xxx xxxxxx 0 (xxxxx) giorni lavorativi di anticipo rispetto al supposto limite di raggiungimento km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione. All’atto della consegna dell’automezzo presso il Centro di Servizio, l’Agenzia e/o il comodatario provvederà a segnalare le anomalie riscontrate e a sottoscrivere l’elenco dei lavori ritenuti necessari dal Centro di Servizio. Il Fornitore è comunque tenuto a far verificare l’intera funzionalità del veicolo e a far riparare eventuali anomalie, danni o malfunzionamenti non rilevati dal comodatario. Considerando il profilo operativo delle vetture, rispetto al raggiungimento del limite km/tempo previsti dal libretto d’uso e manutenzione saranno ammesse delle tolleranze di ± 15gg e/o ± 1000 km.
Manutenzione. Con l’acquisto dei PC desktop, l’Amministrazione acquisisce automaticamente il servizio di assistenza e manutenzione per un periodo di 48 (quarantotto) mesi. Il costo del servizio è incluso nel prezzo di acquisto dei componenti stessi. Il servizio di manutenzione consiste nell’erogare assistenza on-site, ponendo in essere ogni attività necessaria alla risoluzione dei malfunzionamenti dell’apparecchiatura ed al ripristino dell’operatività. L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura. L’attività di assistenza on-site dovrà essere espletata mediante almeno un tecnico specializzato con conoscenza specifica degli ambienti hardware e software oggetto di fornitura, nonché con almeno 5 anni di esperienza in attività di installazione e configurazione di sistemi informatici (hw e sw) non particolarmente complesse. Per malfunzionamento dell’apparecchiatura si intende ogni difformità del prodotto hardware dalle specifiche indicate nella relativa documentazione tecnica e manualistica d’uso. Il servizio non comprende manutenzione sul software (sia esso sistema operativo od altro precaricato). Il ripristino delle funzionalità dell'apparecchiatura guasta potrà avvenire anche mediante la sostituzione della stessa con altra equivalente; resta inteso che il Fornitore dovrà provvedere affinché, laddove riparabile, l’apparecchiatura originale riparata torni a far parte della dotazione dell'Amministrazione interessata entro 30 giorni dalla data di ritiro, a meno di differenti accordi con l’Amministrazione interessata. Inoltre, in caso di sostituzione dell’apparecchiatura, qualora il malfunzionamento non dovesse essere relativo all'unità disco fisso, il fornitore dovrà procedere allo spostamento del disco fisso dell'apparecchiatura guasta a quella in sostituzione al fine di ripristinare pienamente l'operatività della postazione di lavoro. In caso di sostituzione di componenti dell’apparecchiatura, deve essere garantita la piena compatibilità con l'immagine del software precedentemente installata. Il Fornitore è obbligato a ripristinare l’operatività dell’apparecchiatura, mediante l’eliminazione del malfunzionamento o mediante la sostituzione temporanea dell’apparecchiatura con altra equivalente, entro il termine perentorio di 8 (otto) ore lavorative dalla ricezione della richiesta di intervento.
Manutenzione. 9.1 Le attività di manutenzione ordinaria sono a carico del Conduttore.
Manutenzione. 1. Sarà cura del Comodatario prestare la massima attenzione durante le operazioni di manutenzione, per evitare nocumento alle strutture esistenti nelle vicinanze o che nel tempo potrebbero essere realizzate nelle immediate vicinanze.
Manutenzione. 10.1 Le attività di manutenzione ordinaria dell’Immobile sono a carico del Conduttore.
Manutenzione. 7.1 Per Manutenzione si intende il servizio di manutenzione effettuato da Insiel sulle Risorse RPR concesse al Concessionario. La Manutenzione si articola in: