SCHEDA RIEPILOGATIVA
SCHEDA RIEPILOGATIVA
A) Affidamento dei lavori: Procedura aperta
B) Importo a base di gara:
Opere a misura (soggette a ribasso) €. 174.000,50 Oneri contrattuali sicurezza (non soggetti a ribasso) €. 1.599,50
TOTALE €. 175.600,00
(Art. 2)
C) Elenco prezzi
Xxxxxx Xxxxxx di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione “dicembre 2014”
INDICE
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto. Articolo 2. Ammontare dell’appalto.
Articolo 3. Corrispettivo.
Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore.
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere. Articolo 6. Direttore di cantiere.
Articolo 7. Attività preliminari del Direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.
Articolo 9. Penali.
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe. Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore.
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione. Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera. Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.
Articolo 16. Variazioni o addizioni al progetto e al corrispettivo. Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione. Articolo 19. Controlli e verifiche.
Articolo 20. Conto finale dei lavori.
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi. Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso. Articolo 24. Riserve e accordi bonari.
Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere. Articolo 26. Subappalti e subcontratti.
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto. Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi. Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.
Articolo 31. Documentazioni da produrre.
Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
PARTE II - DISPOSIZIONI SPECIALI
Articolo 34. Oggetto e modalità dell’appalto.
Articolo 35. Descrizione sommaria delle opere da eseguire. Articolo 36. Documenti che fanno parte del contratto.
Articolo 37. Norme generali.
Articolo 38 - Nuovi prezzi aggiuntivi all'elenco prezzi Articolo 39. Categoria prevalente e categorie scorporabili. Articolo 40. Opere escluse dall’appalto.
Articolo 41. Particolari condizioni.
Articolo 42. Programma di manutenzione. Articolo 43. Aggiornamento elaborati grafici.
Articolo 44. Osservanza delle norme antinfortunistiche. Articolo 45. Prezzi.
Articolo 46. Materiali e provviste - campionatura. Articolo 47. Mezzi provvisionali.
Articolo 48. Prescrizioni varie.
Articolo 49. Requisiti tecnici organizzativi.
PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE
Articolo 50. Norme generali.
Articolo 51. rinforzo dei pannelli interni ed esterni con fibra. Articolo 52. scavi in trincea o a sezione ristretta.
Articolo 53. Posa delle condotte in pressione. Articolo 54. Noleggi.
PARTE I - DISPOSIZIONI GENERALI
PREMESSA
Nel seguito si intende:
CODICE: D.LGS. 18 aprile 2016 n. 50 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.
RG: D.P.R. 05/10/2010 n. 207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”, per le parti non espressamente abrogate dal Codice.
CG: D.M. 19/04/2000 n. 145 “Regolamento recante il Capitolato Generale di appalto dei lavori pubblici”, per quanto non abrogato dal Regolamento.
Articolo 1. Capitolato Speciale d’Appalto.
1. L'appalto viene affidato ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal contratto d’appalto, dal presente atto integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare.
2. Sono estranei al presente atto, e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale, i computi metrici estimativi allegati al progetto, ai sensi dell’art. 184, comma 3 RG.
Articolo 2. Ammontare dell’appalto.
1. L’importo definitivo contrattuale sarà quello risultante dall’applicazione del ribasso offerto dall’aggiudicatario sull’importo a base di gara per lavori, oltre gli oneri per la sicurezza contrattuali non soggetti a ribasso.
Tali importi sono così definiti, oltre IVA di legge:
a) Euro 174.000,50 per lavori, soggetti a ribasso, a base di gara;
b) Euro 1.599,50 per oneri per la sicurezza contrattuali, non soggetti a ribasso.
2. Il presente CSA - Parte II – Disposizioni Speciali riporta in dettaglio la suddivisione dell'importo complessivo a base di gara secondo le singole categorie lavorative costituenti l'appalto, indicando la categoria generale o specializzata considerata prevalente, nonché tutte le parti, con relativi importi e categorie, che sono subappaltabili o scorporabili a scelta del concorrente ai sensi dell’art. 105, commi 2, 4 e 5 del Codice. Contiene altresì le indicazioni di cui all'art. 43 RG e, nel caso di interventi complessi di importo superiore a 15 milioni di euro ex art. 3, comma 1, lett. oo) del Codice, l'articolazione delle lavorazioni come prevista dall'art. 43.4 dello stesso RG.
3. L’importo contrattuale è al netto dell’I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale delle opere.
4. Il contratto è stipulato “a misura” ai sensi dell'art. 43, comma 7 RG, per cui i prezzi unitari di cui all’elenco prezzi contrattuale allegato al Contratto di Appalto, con applicazione del ribasso di gara, costituiscono i prezzi unitari contrattuali.
Articolo 3. Corrispettivo.
1. I prezzi relativi all'appalto sono contenuti nell'Elenco prezzi unitari particolare dell'opera, secondo quanto richiamato e definito nel Contratto d’Appalto e nel presente atto.
2. Al contratto d’appalto non si applicano, in alcun modo, le clausole di cui all’art. 106, comma 1 lett. a) del Codice.
3. L’elenco dei prezzi unitari, come definito al precedente art. 2 comma 4, è vincolante per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, qualora ammissibili ai sensi dell’art. 106 del Codice.
4. Dovendosi eseguire categorie di lavori non previste ed impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale nell’elenco prezzi particolare dell’opera, si dovrà provvedere alla formazione di nuovi prezzi, utilizzando, in via prioritaria, i prezzi unitari desunti dall' Elenco Prezzi della
Stazione Appaltante (E. P. Regione Piemonte, come adottato dalla Città di Torino con apposito provvedimento deliberativo) di riferimento per l'appalto, e, in subordine:
I. ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
II. quando sia impossibile l’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di manodopera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il direttore dei lavori e l’esecutore, con l’approvazione finale del RUP.
5. Qualora si debbano contabilizzare opere in economia, necessarie per la particolare tipologia della lavorazione, ai sensi dell’art. 179 RG, i prezzi della relativa manodopera s’intendono quelli del contratto provinciale del lavoro ( paga + oneri ) in vigore al momento dell’esecuzione delle lavorazioni medesime, mentre i prezzi per trasporti e noli saranno determinati facendo riferimento all’Elenco prezzi della Regione Piemonte, come adottato dalla Città e vigente al momento dell’esecuzione dei lavori, incrementati di spese generali ed utili al netto del ribasso offerto.
Articolo 4. Domicilio dell’Appaltatore.
1. L’Appaltatore deve avere domicilio nel luogo nel quale ha sede l’ufficio di direzione lavori; ove non abbia in tale luogo uffici propri, deve eleggere domicilio presso gli uffici comunali, o lo studio di un professionista, o gli uffici di società legalmente riconosciuta, ai sensi dell'art. 2 CG.
2. Tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini ed ogni altra notificazione o comunicazione dipendente dal contratto di appalto sono fatte dal Direttore dei lavori o dal Responsabile Unico del Procedimento, ciascuno relativamente agli atti di propria competenza, a mani proprie dell’appaltatore o di colui che lo rappresenta nella condotta dei lavori, oppure devono essere effettuate presso il domicilio eletto ai sensi del comma 1.
3 . L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta, con l’indicazione anche delle persone che possono riscuotere (art.5), entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione definitiva, da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione, da parte dello stesso RUP e dell’esecutore, del verbale di constatazione del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, che dev’essere in ogni caso antecedente alla formale stipula del contratto d’appalto.
Articolo 5. Indicazione del luogo dei pagamenti e delle persone che possono riscuotere.
1. La Città effettuerà i pagamenti tramite la Civica Tesoreria Comunale, con le modalità e secondo le norme che regolano la contabilità della stazione appaltante.
2. L’Appaltatore è tenuto a dichiarare la persona autorizzata a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o saldo, anche per effetto di eventuali cessioni di credito preventivamente riconosciute dalla stazione appaltante, nonché quanto prescritto dall’art. 3 CG.
3. L’Appaltatore produrrà gli atti di designazione delle persone autorizzate contestualmente alla firma del verbale di cui al precedente articolo 4, comma 3.
Articolo 6. Direttore di cantiere.
1. La direzione del cantiere è assunta dal Direttore di cantiere ai sensi dell’articolo 6 CG e l’atto di formale designazione deve essere recapitato alla Direzione Lavori prima dell’inizio lavori.
Articolo 7. Attività preliminari del direttore dei lavori e termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori.
1. I lavori devono essere consegnati mediante la redazione di apposito processo verbale di consegna in contraddittorio con l’Appaltatore, su autorizzazione del Responsabile del Procedimento, dopo la stipula del contratto e, in ogni caso, non oltre i successivi 45 giorni, fatte salve eventuali circostanze documentate e comunicate tempestivamente dal RUP all’esecutore, previa acquisizione da parte del RUP dell’attestazione del direttore dei lavori in merito:
a) alla accessibilità delle aree e degli immobili interessati dai lavori, secondo le indicazioni risultanti dagli elaborati progettuali;
b) alla assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima dell’approvazione del progetto;
c) alla conseguente realizzabilità del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al sottosuolo e a quanto altro occorre per l’esecuzione dei lavori.
In nessun caso si procede alla stipulazione del contratto o alla consegna dei lavori in via d’urgenza, se il RUP e l’esecutore non abbiano concordemente dato atto, con verbale da entrambi sottoscritto, del permanere delle condizioni che consentono l’immediata esecuzione dei lavori, con riferimento a quelle indicate alle lettere a), b) e c) del presente comma.
2. Il Responsabile del Procedimento può, con specifico atto motivato, autorizzare la consegna anticipata dei lavori, pendente la stipula del contratto ex art. 32, comma 8 del Codice.
3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni 365 (trecentosessantacinque) naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. Tale durata tiene conto della naturale e prevedibile incidenza delle giornate di andamento stagionale sfavorevole.
4. Qualora nel presente atto siano previste scadenze differenziate di varie lavorazioni, la consegna di cui al comma 1 è riferita alla prima delle consegne frazionate previste. Il tempo utile di cui al comma 3 è riferito all’ultimazione integrale dei lavori e decorre dall’ultimo verbale di consegna parziale ex art. 107, comma 5 del Codice. Per l’ultimazione delle singole parti frazionate o funzionalmente autonome, si fa riferimento a quanto previsto dal presente atto, Parte II – Disposizioni Speciali.
5. Qualora si renda necessaria la consegna parziale, anche in via d’urgenza, nei casi in cui la natura o l’importanza dei lavori o dell’opera lo richieda, ovvero si sia verificata una temporanea indisponibilità delle aree o degli immobili, l’esecutore dovrà presentare un programma di esecuzione lavori che preveda la realizzazione prioritaria degli stessi sulle aree e/o sugli immobili disponibili. La data di consegna a tutti gli effetti di legge è quella dell’ultimo verbale di consegna parziale.
6. Può inoltre verificarsi che, iniziata la consegna, questa venga sospesa dalla Città per ragioni non di forza maggiore, ossia per ragioni non derivanti da avvenimenti straordinari e imprevedibili; in tal caso la sospensione non può durare oltre 60 giorni e, trascorso inutilmente tale termine, l’esecutore ha diritto ai compensi e agli indennizzi previsti all’art. 7, comma 9 del presente Capitolato.
7. L'ultimazione dei lavori, appena avvenuta, deve essere dall'Appaltatore comunicata per iscritto al Direttore dei lavori, il quale procede subito alle necessarie constatazioni in contraddittorio, con le modalità dell’art. 199 RG, redigendo apposito verbale.
8. L'Appaltatore non ha diritto allo scioglimento del contratto, né ad alcuna indennità, qualora i lavori, per qualsiasi causa non imputabile alla stazione appaltante, non siano ultimati nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato, ex art. 107, comma 5 del Codice.
9. Nel caso di ritardata consegna dei lavori per fatto o colpa della Città, superiore al termine di cui al comma 1, l’esecutore può richiedere il recesso del contratto e, in caso di accettazione da parte della Città, avere il diritto a un rimborso per le spese contrattuali nonché per le altre spese effettivamente sostenute e documentate in misura comunque non superiore alle seguenti percentuali, calcolate sull’importo netto dell’appalto: a) 1,00% per la parte dell’importo fino a 258.000 euro; b) 0,50% per la parte eccedente fino a 1.549.000 euro; c) 0,20% per la parte eccedente i 1.549.000 euro.
10. Qualora l’istanza di recesso di cui al precedente comma non venga accettata dalla Città, l’esecutore ha diritto al risarcimento dei danni dipendenti dal ritardo, pari all’interesse legale calcolato sull’importo corrispondente alla produzione media giornaliera prevista dal programma di esecuzione dei lavori nel periodo di ritardo, calcolato dal giorno di notifica dell’istanza di recesso fino alla data di effettiva consegna dei lavori. In ogni caso, la facoltà della Città di non accogliere l’istanza di recesso dell’esecutore non può esercitarsi, con le conseguenze sopra previste, qualora il ritardo nella consegna dei lavori superi la metà del termine utile contrattuale o comunque sei mesi complessivi.
11. Qualora l’Appaltatore non si presenti alla consegna dell’area, il Direttore dei Lavori fissa una nuova data e, ove l’Appaltatore non si presenti senza giustificato motivo, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione del contratto con conseguente incameramento della garanzia definitiva secondo le modalità di cui all’art. 23 del presente Capitolato.
Articolo 8. Programma di esecuzione dei lavori.
1. I lavori dovranno svolgersi in conformità al cronoprogramma (artt. 40 e 43, comma 11 RG) costituente parte integrante del contratto ed al conseguente programma esecutivo (art. 43, comma 10 RG) che l’appaltatore è obbligato a presentare prima dell’inizio dei lavori.
2. L’esecuzione dei lavori deve essere coordinata secondo le prescrizioni della Direzione Lavori, tenuto conto anche delle esigenze che possono sorgere dalla contemporanea esecuzione di altre opere nell’immobile/area affidate ad altre ditte, con le quali l’Appaltatore si impegna ad accordarsi per appianare eventuali divergenze al fine del buon andamento dei lavori stessi.
3. L’Appaltatore è soggetto alle disposizioni che il Direttore dei Lavori impartisce con appositi Ordini di Servizio (annotati nel Giornale dei Lavori), redatti in duplice copia, sottoscritti dal Responsabile
del Procedimento e dallo stesso Direttore dei Lavori, e firmati per accettazione dall’Appaltatore. E’ altresì tenuto all’osservanza dei principi di sicurezza contenuti nella valutazione dei rischi propri dell’impresa ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di quelli contenuti nei piani di sicurezza di cui al successivo articolo 25, comprese eventuali prescrizioni impartite dal Coordinatore per la Sicurezza in fase di esecuzione.
4. L’Appaltatore, ferme restando le disposizioni del presente articolo, ha facoltà di svolgere l’esecuzione dei lavori nei modi che riterrà più opportuni per darli finiti e completati a regola d’arte nel termine contrattuale. Circa la durata giornaliera dei lavori, si applica l’art. 27 CG.
5. La Direzione dei lavori potrà però, a suo insindacabile giudizio, prescrivere un diverso ordine nella esecuzione dei lavori, senza che per questo l’Appaltatore possa chiedere compensi od indennità di sorta. L’Appaltatore dovrà pertanto adempiere a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla Direzione dei Lavori.
Articolo 9. Penali.
1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l’esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nell’ultimazione complessiva dei lavori, è applicata una penale pari all’1%0 (uno per mille) dell’importo contrattuale.
2. La stessa penale trova applicazione al ritardo nelle singole scadenze delle varie lavorazioni e parti in cui è articolato il lavoro, secondo quanto meglio specificato sia sul cronoprogramma per ciascuna fase delle lavorazioni, sia nel CSA – Parte II - Disposizioni Speciali, in proporzione all’importo di queste.
3. L’importo complessivo della penale non potrà, in ogni caso, superare il 10% dell’ammontare netto contrattuale.
4. La penale di cui al comma 1 verrà applicata con deduzione dall’importo del Conto Finale, anche mediante escussione della garanzia definitiva ove necessario, mentre quelle di cui al comma 2 saranno applicate con deduzione diretta sul certificato di pagamento relativo al SAL interessato.
Articolo 10. Sospensione e ripresa dei lavori. Proroghe.
1. È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Direttore dei lavori o su disposizione del Responsabile del Procedimento, nei casi previsti dall’art. 107 del Codice, con le modalità ivi previste. La sospensione dei lavori permane per il tempo strettamente necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato l’interruzione. La ripresa dei lavori viene disposta dal RUP con l’indicazione del nuovo termine contrattuale ex art. 107, comma 3 del Codice.
2. E’ ammessa la sospensione parziale dei lavori con le modalità dell’art. 107, comma 4 del Codice, che si traduce nel differimento del termine contrattuale pari ad numero di giorni determinato dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra ammontare dei lavori non eseguiti per effetto della sospensione parziale e l’importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il cronoprogramma di cui al precedente art. 8. Per contro, la sospensione di una o più lavorazioni in cantiere per violazione alle norme di sicurezza sul lavoro, disposta su indicazione del Coordinatore della Sicurezza in fase esecutiva ex art. 92, comma 1 D.Lgs. 81/2008, non comporta per l’Appaltatore il diritto al differimento del termine di ultimazione lavori contrattualmente previsto.
3. Nel caso di sospensioni disposte al di fuori dei casi previsti dall’art. 107, commi 1, 2 e 4 del Codice, si applica la disciplina prevista al comma 6 del predetto articolo.
4. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine fissato, può richiederne la proroga con le modalità dell’art. 107, comma 5 del Codice.
Articolo 11. Oneri a carico dell’Appaltatore.
1. Si intendono in ogni caso a totale carico e spesa dell’Appaltatore, in quanto compresi nel prezzo dei lavori, fatto salvo le spese relative alla sicurezza nei cantieri (non soggette a ribasso), gli oneri espressamente previsti all’art. 32, comma 4 RG, oltre a quelli generali e particolari indicati specificatamente nel presente CSA.
2. L'Appaltatore ha altresì l'onere di aggiornare, con l'approvazione del DL, gli elaborati di progetto, in conseguenza delle varianti o delle soluzioni esecutive adottate, ai sensi dell'art. 15, comma 4 RG.
3. L’Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha l’obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento, anche mediante il direttore di cantiere di cui all’art. 6 precedente.
4. L’Appaltatore ed i subappaltatori devono osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi di lavoro, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori, come previsto dall’art. 6 CG e dagli artt. 30, comma 4 e 105, comma 9 del Codice, nonché gli ulteriori adempimenti di sua competenza derivanti dal Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione della Giunta Comunale n. mecc. 2009_09655/029 del 22.12.2009.
In particolare l’Appaltatore è tenuto, alla maturazione di ciascun SAL, a presentare un’apposita autocertificazione ai sensi del DPR 445/2000 con cui attesti, sotto la piena responsabilità civile e penale, di aver provveduto regolarmente al pagamento delle maestranze impegnate nel cantiere oggetto dell’appalto de quo, in merito alla retribuzione ed all’accantonamento della quota relativa al TFR, e di manlevare pertanto la Città dall’eventuale corresponsabilità ai sensi dell’art. 29 D.Lgs. 276/2003 e s.m.i. Detta autocertificazione dovrà essere presentata inoltre, per suo tramite, dalle ditte consorziate esecutrici, nonchè dai subappaltatori preventivamente autorizzati, o direttamente dai medesimi nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori.
5. Sono inoltre a carico dell’Appaltatore gli oneri di cui ai successivi articoli 29 e 30, nonché quelli relativi alla provvista ed installazione del cartello di cantiere secondo le modalità standard dell'Ente appaltante.
6. L’Appaltatore si fa altresì espressamente carico di consegnare al DL, relativamente a materiali/apparecchiature/opere, tutte le certificazioni, documenti e collaudi, comprensivi degli schemi grafici identificativi relativi al luogo di installazione dei singoli elementi costruttivi, da allegare alla dichiarazione di corretta posa in opera (redatta ai sensi del D.M. 04/05/98), che sarà poi necessario presentare unitamente alla domanda di sopralluogo degli Organi competenti di Vigilanza, finalizzata all’ottenimento del C.P.I., all’autorizzazione ASL, dell’agibilità, ecc… entro 30 gg dall’ultimazione del singolo intervento, pena la non contabilizzazione dei medesimi, come meglio specificato al successivo art.13.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previste dal capitolato speciale d’appalto, sono disposti dalla Direzione Lavori o dall’organo di collaudo, imputando la spesa a carico dell’esecutore. Per le stesse prove la Direzione Lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
8. La Direzione Lavori o l’organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi, ancorchè non prescritte dal capitolato speciale d’appalto ma ritenute necessarie per stabilire l’idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell’esecutore.
9. Spetta altresì all’Appaltatore l’onere per lo smaltimento dei rifiuti prodotti in cantiere, comprese le caratterizzazioni ed i relativi trasporti in discarica, come meglio specificato nel presente CSA, senza pretesa alcuna di riconoscimento economico per le suddette attività.
Articolo 12. Proprietà dei materiali di demolizione.
1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.
Articolo 13. Contabilizzazione dei lavori.
1. La contabilizzazione dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal presente CSA per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell’elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
2. La contabilizzazione dei lavori a corpo è effettuata, per ogni categoria di lavorazione in cui il lavoro è stato suddiviso, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa categoria, come indicata successivamente dal presente atto. Le progressive quote percentuali delle varie categorie di lavorazioni eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei lavori, che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico di progetto; in ogni caso, tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale ( art. 184, comma 3 RG ) e i suoi dati non sono
vincolanti. Il corrispettivo è determinato applicando la percentuale della quota eseguita all’aliquota contrattuale della relativa lavorazione e rapportandone il risultato all’importo contrattuale netto del lavoro a corpo.
3. Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia, se l’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia, si procede secondo le relative speciali disposizioni; si richiama, in proposito, quanto già indicato al precedente art. 3, comma 5 e all’art. 15 del presente atto.
5. Gli oneri per la sicurezza contrattuali sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo, che è quello prestabilito dalla stazione appaltante e non soggetto a ribasso in sede di gara.
6. I materiali e le apparecchiature che, per norma di legge, devono essere accompagnati da specifici documenti di omologazione / certificazione:
A – ove i materiali non necessitino di certificazione relativa alla loro posa, potranno essere contabilizzati in provvista e posa al momento della presentazione della relativa documentazione;
B - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti di specifica certificazione dell’esecutore / installatore, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell’esecutore / installatore;
C - nei casi in cui la posa dei materiali di cui sopra necessiti, oltre alla specifica certificazione dell’esecutore / installatore, anche della certificazione del professionista abilitato sulla corretta esecuzione, potranno essere contabilizzati in provvista e posa solamente al momento della presentazione della documentazione relativa al materiale e della certificazione della corretta posa in opera da parte dell’esecutore / installatore. La certificazione del professionista abilitato dovrà essere acquisita comunque al termine dei lavori e sarà condizione necessaria per il rilascio del certificato di ultimazione dei lavori.
D - gli impianti complessi, che sono costituiti da materiali ed apparecchiature in parte soggetti anche ad omologazione / certificazione, ma che necessitano della certificazione finale complessiva, potranno essere contabilizzati in provvista e posa in opera:
- per materiali ed apparecchiature non soggetti ad omologazione / certificazione, al momento della loro esecuzione;
- per materiali ed apparecchiature soggetti ad omologazione / certificazione, vale quanto riportato ai precedenti punti A – B – C.
Articolo 14. Valutazione dei lavori in corso d’opera.
1. Le quantità di lavoro eseguite sono determinate con misure geometriche, escluso ogni altro metodo, salve le eccezioni stabilite nel presente atto; valgono in ogni caso le norme fissate nei Capitolati citati al successivo articolo 32, comma 3.
2. Salva diversa pattuizione, all'importo dei lavori eseguiti può essere aggiunta la metà di quello dei materiali provvisti a piè d'opera, destinati ad essere impiegati in opere definitive facenti parte dell'appalto ed accettati dal Direttore dei lavori, da valutarsi a prezzo di contratto o, in difetto, ai prezzi di stima, come da art. 180, comma 5 RG.
Articolo 15. Anticipazioni dell’Appaltatore.
1. Le lavorazioni e le somministrazioni che, per la loro natura e ai sensi dell’art. 186 RG, si giustificano mediante fattura, sono sottoposti alle necessarie verifiche da parte del Direttore dei lavori, per accertare la loro corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. Le fatture così verificate e, ove necessario, rettificate, sono pagate all’Appaltatore, ma non iscritte in contabilità se prima non siano state interamente soddisfatte e quietanzate.
2. Le fatture relative ai lavori e forniture saranno intestate alla Città e trasmesse all’Appaltatore, che avrà l’obbligo di pagare entro 15 giorni.
All’importo di tali fatture regolarmente quietanzate verrà corrisposto l’interesse annuo legale vigente, quale rimborso delle spese anticipate.
L’ammontare complessivo delle anticipazioni non potrà comunque superare il 5% dell’importo complessivo netto dell’opera, a meno che l’Appaltatore vi consenta.
Articolo 16. Variazioni o addizioni al progetto e al corrispettivo.
1. Nessuna variazione o addizione al progetto approvato può essere introdotta dall’Appaltatore, se non è disposta dal Direttore dei Lavori e preventivamente autorizzata (dal Responsabile del Procedimento o dalla Città) nel rispetto delle condizioni, dei limiti e secondo le modalità di cui all’art. 106 ed art. 63, comma 5 del Codice, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 4.
2. E’ ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte II del CSA, l’esecuzione di nuovi lavori / ulteriori opere consistenti nella ripetizione di lavori analoghi già previsti in contratto purché conformi al progetto a base di gara, secondo le particolari disposizioni di cui all’art. 63, comma 5 del Codice. Detti “lavori complementari” sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale e comunque entro tre anni dalla stipula del contratto originario.
3. E’ altresì ammessa, su richiesta della Stazione Appaltante e secondo quanto riportato nella Parte II del CSA, l’esecuzione di ulteriori opere / nuovi lavori supplementari che si rendano necessari in corso d’opera, ancorché non inclusi nell’appalto iniziale, secondo le particolari disposizioni di cui all’art. 106, comma 1 let. b) del Codice. Detti “lavori supplementari” sono affidati alle stesse condizioni di contratto, nel limite del 50 per cento del valore del contratto iniziale, dandone specifica comunicazione all’ANAC entro 30 giorni dal perfezionamento dell’atto aggiuntivo ai sensi dell’art. 106, comma 8 del Codice.
4. L’esecutore può avanzare proposte di variazioni migliorative che comportino una diminuzione dell’importo originario dei lavori e dirette a migliorare gli aspetti funzionali, elementi tecnologici o singole componenti del progetto, che non comportino riduzione delle prestazioni qualitative e quantitative stabilite nel progetto stesso e che mantengano inalterate il tempo di esecuzione dei lavori e le condizioni di sicurezza dei lavoratori. In tal caso, il Direttore dei Lavori, ricevuta la proposta dell’esecutore redatta in forma di perizia tecnica corredata anche degli elementi di valutazione economica, entro dieci giorni la trasmette al Responsabile del Procedimento, unitamente al proprio parere. Il Responsabile del Procedimento entro i successivi trenta giorni, sentito il progettista, comunica all’esecutore le proprie motivate determinazioni ed in caso positivo procede alla stipula di apposito atto aggiuntivo. Le economie risultanti dalla proposta migliorativa, in tal modo approvata, sono ripartite in parti uguali tra la Stazione Appaltante e l’Esecutore.
5. La perizia delle opere suppletive e/o di variante sarà redatta a misura con l’utilizzo dei prezzi unitari di cui al precedente articolo 3 e la contabilizzazione delle suddette opere avverrà a misura (ovvero: a corpo) con le modalità previste dal presente atto. Ai fini della relativa approvazione, il progetto di variante sarà verificato e validato secondo le disposizioni vigenti in materia.
6. Qualora si renda necessario dover intervenire, in circostanze di somma urgenza, sui manufatti/aree della Città, l’appaltatore sarà altresì tenuto ad ottemperare a quanto impartito dal DL/RUP, sulla scorta e con le modalità di quanto previsto dall’art. 163 del Codice; i relativi atti saranno successivamente trasmessi all’ANAC per i controlli di competenza.
Articolo 17. Modalità di liquidazione dei corrispettivi.
1. Nel caso di sospensione dei lavori di durata superiore a quarantacinque giorni, la stazione appaltante può disporre il pagamento in acconto degli importi maturati fino alla data della sospensione, prescindendo dall’importo minimo previsto per ciascun SAL, anche in relazione alla consistenza delle lavorazioni eseguite.
2. I pagamenti delle rate di acconto sono subordinati alla verifica della regolarità contributiva dei soggetti interessati nell’appalto. Nel caso in cui sul DURC sia segnalata un’inadempienza, la Città procederà secondo quanto disposto dall’articolo 30, comma 5 del Codice e secondo le modalità contenute nelle Circolari del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 3/2012, dell’INPS n. 54 del 13.04.2012 e dell’INAIL del 21.03.2012.
3. Il pagamento dell’ultima rata di acconto, qualunque sia l’ammontare, verrà effettuato dopo la formale attestazione dell’avvenuta ultimazione dei lavori.
4. La ritenuta dello 0,5% è pagata, quale rata di saldo, entro 60 giorni, secondo le previsioni contrattuali, dall'emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione, previa verifica del DURC ai sensi dell’art. 30 comma 5 del Codice e successiva formale richiesta di presentazione di idonea polizza a garanzia del saldo ex art. 103, comma 6 del Codice, rilasciata secondo le specifiche di cui al successivo art. 28, comma 3. Qualora il relativo DURC risultasse negativo, si provvederà a trattenere l’importo dell’inadempienza dal saldo medesimo e si provvederà ai sensi del comma 2. Nel caso venga
riscontrata l’irregolarità e la Stazione Appaltante abbia già ricevuto la polizza di cui sopra, si procederà comunque con il versamento diretto dell’inadempienza agli enti previdenziali ed assicurativi.
Lo svincolo della garanzia definitiva avverrà successivamente alla data di emissione del certificato di Collaudo/Regolare Esecuzione e in ogni caso decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione lavori risultante dal relativo certificato ex art. 103 comma 5 del Codice.
5. In caso di ritardo accertato nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, si procederà secondo i disposti dell’art. 30 comma 6 del Codice. Per le detrazioni e sospensioni dei pagamenti, o per l’eventuale pagamento in surrogazione dell’impresa come indicato nel periodo precedente, l’Appaltatore non potrà opporre eccezione alcuna, né avrà titolo al risarcimento danni.
6. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono in ogni caso presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, comma 2 C.C.
Articolo 18. Materiali e difetti di costruzione.
1. L’Appaltatore dovrà sottoporre di volta in volta alla Direzione dei lavori i campioni dei materiali e delle forniture che intende impiegare, corredati ove necessario di scheda tecnica che assicuri le specifiche caratteristiche descritte nel presente Capitolato Speciale.
2. Il DL svolge attività di controllo tecnico tra cui l’accettazione dei materiali, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche e in aderenza alle disposizioni delle norme tecniche per le costruzioni vigenti, ai sensi dall’art. 101 comma 3 del Codice.
3. I materiali e i manufatti portati in contabilità rimangono a rischio e pericolo dell’appaltatore e possono essere sempre rifiutati dal Direttore dei Lavori per difetti e inadeguatezze, ai sensi dell’art. 18 C.G.
4. Ai fini dell’accettazione dei materiali, valgono le seguenti disposizioni:
a) i materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale ed essere della migliore qualità;
b) il Direttore dei Lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo l’introduzione in cantiere o che, per qualsiasi causa, non risultino conformi alle caratteristiche tecniche indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per l’esecutore di rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese;
c) possibilità di mettere in opera i materiali e i componenti solo dopo l’accettazione del Direttore dei Lavori;
d) accettazione “definitiva” dei materiali e dei componenti solo dopo la loro posa in opera;
e) non rilevanza dell’impiego da parte dell’esecutore e per sua iniziativa di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o dell’esecuzione di una lavorazione più accurata;
f) riduzione del prezzo nel caso sia stato autorizzato, per ragioni di necessità o convenienza, da parte del Direttore dei Lavori, l’impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, sempre che l’opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell’organo di collaudo.
5. L’Appaltatore è libero di scegliere il luogo ove prelevare i materiali, fatte salve le prescrizioni degli artt. 16 e 17 CG.
Articolo 19. Controlli e verifiche.
1. Durante il corso dei lavori la stazione appaltante potrà effettuare, in qualsiasi momento, controlli e verifiche sulle opere eseguite e sui materiali impiegati con eventuali prove preliminari e di funzionamento relative ad impianti ed apparecchiature, tendenti ad accertare la rispondenza qualitativa e quantitativa dei lavori e tutte le prescrizioni contrattuali.
2. Si richiamano inoltre gli oneri della Ditta circa la garanzia e la perfetta conservazione di manufatti e impianti di cui all’art. 32, comma 4 lett. e) ed i) RG.
3. I controlli e le verifiche eseguite dalla stazione appaltante nel corso dell’appalto non escludono la responsabilità dell’Appaltatore per vizi, difetti e difformità dell’opera, di parte di essa, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell’Appaltatore stesso per le parti di lavoro e per i materiali già controllati.
4. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo all’Appaltatore, né alcuna preclusione in capo alla stazione appaltante.
Articolo 20. Conto finale dei lavori.
1. Il Direttore dei lavori compila il conto finale entro il termine di gg. 60 dall'ultimazione dei lavori, con le stesse modalità previste per lo stato di avanzamento dei lavori, e provvede a trasmetterlo al Responsabile del procedimento ai sensi dell’art. 200, comma 1 RG.
2. La sottoscrizione del Conto Finale da parte dell’Appaltatore viene effettuata ai sensi e con gli effetti di cui all’art. 201 RG.
Articolo 21. Lavori annuali estesi a più esercizi.
1. I lavori annuali estesi a più esercizi con lo stesso contratto si liquidano alla fine dei lavori di ciascun esercizio, chiudendone la contabilità e collaudandoli, come appartenenti a tanti lavori fra loro distinti, come prescritto dall’art. 198 RG.
Articolo 22. Regolare esecuzione o collaudo.
1. Ai sensi dell'art. 102, comma 3 del Codice e 219 RG, il collaudo deve essere ultimato entro 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, debitamente accertata dalla DL con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.
La Città si avvale della facoltà prevista dall'art. 102, comma 2 del Codice e dall’art. 8 del Regolamento della Città di Torino n° 289, approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 22 giugno 2004 (mecc. 2004 05056/029) esecutiva dal 10 luglio 2004 e modificato con deliberazioni della Giunta Comunale in data 19 settembre 2006 (mecc. 2006 06503/029) esecutiva dal 6 ottobre 2006, 25
novembre 2008 (mecc. 2008 07850/029) esecutiva dal 9 dicembre 2008 e 3 luglio 2012 (mecc. 2012 03393/029) esecutiva dal 17 luglio 2012. Pertanto, entro i limiti ivi previsti, il certificato di collaudo è sostituito da quello di regolare esecuzione, che deve essere emesso, ai sensi dell'art. 237 RG, dal DL entro 3 mesi dall'ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato di cui all'art. 199 RG.
2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavori di cui al presente atto avvengono con approvazione formale del certificato di collaudo/CRE, che ha carattere provvisorio.
3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla Città; il silenzio della Città protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni, equivale all’approvazione formale.
4. Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del C.C., l'Appaltatore risponde, ai sensi dell’art. 102, comma 5 del Codice e 229, comma 3 RG, per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Città prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
5. L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita ma- nutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, dell’atto di collaudo; resta nella facoltà della Città richiedere la presa in consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate, ai sensi dell'art. 230 RG.
6. Per il Collaudo o il Certificato di Regolare Esecuzione, valgono le norme dell’art. 102 del Codice e della Parte II, Titolo X del RG.
7. In sede di collaudo, oltre agli oneri di cui all'art. 224 RG, sono a totale carico dell'Appaltatore l'esecuzione, secondo le vigenti norme e con tutti gli apprestamenti e strumenti necessari, di tutte le verifiche tecniche a strutture e impianti previste dalle leggi di settore e che il collaudatore vorrà disporre.
Articolo 23. Risoluzione del contratto e recesso.
1. Qualora ricorrano le fattispecie di cui all’art. 108, comma 1 del Codice, il Responsabile del procedimento può proporre alla Stazione Appaltante la risoluzione del contratto d’appalto, tenuto conto dello stato dei lavori e delle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, mediante formale contestazione scritta all’Appaltatore e senza alcun obbligo di preavviso.
2. Nei casi previsti all’art. 108, comma 2, lett. a) e b) del Codice, la Stazione Appaltante provvederà alla risoluzione di diritto del contratto d’appalto.
3. In caso di grave inadempimento o grave ritardo dell’Appaltatore debitamente accertati, si rinvia a quanto previsto all’art. 108, commi 3 e 4 del Codice.
4. A norma e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C., l’Amministrazione ha il diritto di risolvere il contratto d’appalto, previa comunicazione da inviarsi all’Appaltatore di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa, con riserva di risarcimento danni, nei seguenti casi:
a) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro;
b) proposta motivata del Coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva dei lavori, ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lett. e), del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
c) abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
d) in caso di fallimento o irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;
e) mancata presa in consegna dell’area da parte dell’Appaltatore, ex art. 7 comma 11 del presente Capitolato;
f) violazione degli obblighi previsti dal combinato disposto degli artt. 54 D.Lgs. 165/2001 e
s.m.i. e 2, comma 3 D.P.R. 62/2013 e delle disposizioni contenute nel “Codice di comportamento della Città di Torino” adottato con Deliberazione della G.C. n. 2013 07699/004 del 31/12/2013, nonché al ricorrere delle fattispecie di cui all’art. 42 del Codice.
I casi elencati saranno contestati all’Appaltatore per iscritto dal Responsabile del Procedimento, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.
Non potranno essere intese, quale rinuncia alla clausola di cui al presente articolo, eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti per i quali la Città non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell’Appaltatore di qualsivoglia natura.
5. Nel caso di risoluzione, l’Amministrazione si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ex art. 1453, comma 1 del Cod. Civ., ed in particolare si riserva di esigere dall’Impresa il rimborso di eventuali spese incontrate in misura superiore rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del contratto, come previsto anche all’art. 108, comma 8 del Codice.
6. E’ fatto salvo il diritto di recesso della Città sensi degli artt. 1671 C.C. e 109 del Codice, secondo le modalità ivi previste.
Tale diritto è altresì esercitabile nel caso in cui, durante l'esecuzione dei lavori, l’Amministrazione venga a conoscenza, in sede di informative prefettizie di cui agli artt. 91 e seg. X.Xxx. 159/2011 e s.m.i., di eventuali tentativi di infiltrazione mafiosa tendenti a condizionare le scelte e gli indirizzi dell’Appaltatore stesso.
7. L’Appaltatore potrà recedere unicamente nel caso di cui al precedente art. 7, comma 9.
8. L’Appaltatore potrà altresì richiedere la risoluzione del contratto d’appalto, senza indennità, al verificarsi di quanto previsto dall’art. 107, comma 2 del Codice.
Articolo 24. Riserve e accordi bonari.
1. Le riserve che l’Appaltatore dovesse proporre dovranno seguire le modalità previste dal RG, in particolare dagli artt. 190 e 191 dello stesso. Non possono essere oggetto di riserva gli aspetti progettuali che sono stati oggetto di verifica ai sensi dell’art. 26 del Codice.
2. Qualora vengano iscritte riserve sui documenti contabili che determinino una variazione dell’importo economico dell’opera tra il 5% ed il 15% dell’importo contrattuale stesso, si procederà con l’attivazione dell’accordo bonario secondo le modalità di cui all’art. 205 del Codice.
3. La proposta di accordo xxxxxxx rimane di competenza del Responsabile del Procedimento, secondo quanto disposto dall’art. 205, commi 4, 5, 6 del Codice. E’ facoltà dello stesso richiedere alla Camera Arbitrale l’indicazione di una lista di 5 esperti in materia per la redazione della proposta di accordo bonario, come previsto al comma 5 del precitato articolo del Codice, nel solo caso di lavori di particolare complessità e di importo elevato.
Articolo 25. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.
1. L'Appaltatore, è tenuto a depositare entro 30 giorni dall’aggiudicazione, al fine della stipula del contratto, e comunque prima della eventuale consegna anticipata dei lavori:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento redatto dalla Città, ai sensi dell’art. 100, comma 5 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.;
b) un proprio piano di sicurezza sostitutivo del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e con i contenuti di quest'ultimo, qualora la Città non sia tenuta alla redazione del piano ai sensi del suddetto Decreto legislativo;
c) un proprio piano operativo di sicurezza, ai sensi dell’art. 96, comma 1, lett. g) del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità
nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza della Città di cui alla precedente lettera a).
2. I suddetti documenti formano parte integrante del contratto d'appalto, unitamente al piano di sicurezza redatto dalla Città, in ottemperanza al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
3. Il Direttore di cantiere e il Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigilano sull'osservanza dei piani di sicurezza, ai sensi dell’art. 105, comma 17 del Codice e di quanto previsto nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Articolo 26. Subappalti e subcontratti.
1. Previa autorizzazione della Città e nel rispetto dell’articolo 105 del Codice, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle norme vigenti, tenuto conto anche dell’art. 12 del
D.L. 47 del 2014 convertito dalla L. 80 del 2014, nonché di quanto previsto dal X.Xxx. 81/2008 e s.m.i.
2. La Città provvede al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice. In particolare, con riferimento alle lettere a) e c) del comma 13, l’Appaltatore è tenuto, con formale comunicazione vistata dal medesimo subappaltatore, a specificare alla Stazione Appaltante la parte delle prestazioni eseguite di volta in volta in subappalto, unitamente al relativo importo, al fine della liquidazione delle stesse e con riferimento anche al disposto di cui all’art. 105, comma 22 del Codice.
3. Fuori dalle ipotesi di cui al comma precedente, l’Appaltatore è tenuto a presentare alla Città, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento liquidato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dal medesimo ai subappaltatori, al fine di dimostrare di non incorrere nella fattispecie di cui alla lettera b) del comma 13 dell’art. 105 del Codice. In difetto, si provvederà a trattenere cautelativamente l’importo corrispondente alla prestazione eseguita dal subappaltatore dall’ammontare risultante dal certificato di pagamento dovuto all’Appaltatore, al fine di poter adempiere a quanto disposto dalla lettera b) sopra citata.
4. La Città non risponde dei ritardi imputabili all’Appaltatore nella trasmissione della documentazione di cui al precedente comma e, pertanto, si intende fin da ora manlevata dal pagamento di qualsiasi somma a titolo di interesse nei confronti del subappaltatore.
5. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore dell’osservanza delle norme in materia di trattamento economico e contributivo, previdenziale/assicurativo dei lavoratori dipendenti, ai sensi dell’articolo 105, commi 8 e 9 del Codice. Pertanto, nel caso di DURC non regolare del subappaltatore, riferito al periodo in cui il medesimo ha operato in cantiere, ai sensi dell’art. 105 comma 10 del Codice, si applica quanto previsto all’articolo 30 commi 5 e 6 del Codice.
6. L’Appaltatore è altresì tenuto a comunicare alla Stazione Appaltante, ex art. 105 comma 2, del Codice, per tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione dell’appalto medesimo, quanto ivi previsto. In proposito, la Città effettuerà la verifica dei relativi DURC secondo le disposizioni di cui al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., e, nel caso di riscontrata irregolarità contributiva previa formale comunicazione all’Appaltatore, disporrà la sospensione delle relative attività sino ad avvenuta regolarizzazione dei DURC in esame.
Articolo 27. Cessione del contratto e del corrispettivo d’appalto.
1. Qualsiasi cessione di azienda, trasformazione, fusione e scissione ex art. 106, comma 1 lett. d)
n. 2 del Codice, relativa all’Appaltatore non produce effetto nei confronti della Città, fino a che il cessionario ovvero il soggetto risultante dall’avvenuta trasformazione, fusione o scissione non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dalla normativa antimafia, nonché quelle previste per la documentazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti dal Codice.
2. Entro 60 giorni dall’intervenuta comunicazione di cui sopra, la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto con effetto risolutivo sulla situazione in essere, qualora non sussistano i requisiti di cui alla vigente normativa antimafia.
3. Qualsiasi cessione del corrispettivo deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata alla Stazione Appaltante; essa è altresì regolata dai disposti dell’art. 106, comma 13 del Codice.
Articolo 28. Polizza fidejussoria a titolo di garanzia definitiva.
1. La garanzia definitiva di cui all’art. 103 del Codice deve essere integrata ogni volta che la Città abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente atto e delle vigenti norme, oppure abbia affidato all'Appaltatore l'esecuzione di ulteriori opere/varianti suppletive.
2. Tale garanzia sarà svincolata progressivamente con le modalità previste dal Codice. L'ammontare residuo della garanzia cessa di avere effetto ed è svincolato automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori ai sensi dell’art. 103, comma 5 del Codice.
3. Le firme dei funzionari, rappresentanti della Banca o della Società di Assicurazione, riportate su tale garanzia, dovranno essere autenticate dal Notaio, con l’indicazione della qualifica e degli estremi del conferimento dei poteri di firma.
Articolo 29. Danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi.
1. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le misure e gli adempimenti necessari per evitare il verificarsi di danni alle opere, all’ambiente, alle persone ed alle cose nell’esecuzione dell’appalto; ad esso compete l’onere del ripristino o il risarcimento dei danni.
2. L’Appaltatore assume la responsabilità dei danni subiti dalla stazione appaltante a causa di danneggiamenti o distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione dei lavori, comprensiva della responsabilità civile, ai sensi dell’art. 103, comma 7 del Codice.
3. A tale scopo dovrà stipulare idonee polizze assicurative, come previsto dall’art. 103, comma 7 del Codice , da trasmettere alla stazione appaltante, unitamente alla quietanza di avvenuto pagamento del premio, almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori, pena la non consegna dei medesimi.
Dette polizze, debitamente autenticate ai sensi di Xxxxx secondo le modalità di cui al precedente art. 28, dovranno essere redatte in conformità delle disposizioni contenute nel D.M. n. 123 del 12 marzo 2004, entrato in vigore a far data dal 26.05.2004, con particolare riferimento allo SCHEMA TIPO 2.3.
Le polizze dovranno decorrere dalla data di consegna dei lavori e perdurare sino all'emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione, con i seguenti massimali:
- PARTITA 1 - OPERE € 175.600,00
- PARTITA 2 - OPERE PREESISTENTI € 2.500.000,00
- PARTITA 3 - DEMOLIZIONE E SGOMBERO € 100.000,00
- RC di cui al precedente punto 3) € 500.000,00
In particolare, per i danni di cui alla PARTITA 1 - OPERE, il massimale indicato, riferito all'importo complessivo dell'appalto a base di gara, sarà rideterminato, a seguito dell'aggiudicazione, sulla base dell'importo contrattuale netto (IVA esclusa), ai sensi dell'art. 4 dello schema tipo 2.3. di cui al succitato D.M. 123/2004.
L’Appaltatore è altresì tenuto ad aggiornare detta somma assicurata inserendo gli importi relativi a variazioni dei prezzi contrattuali, perizie suppletive, compensi per lavori aggiuntivi o variazioni del progetto originario.
4. L'Ente assicurato non potrà in ogni caso essere escluso dalla totale copertura assicurativa per gli importi di cui al precedente punto 3 con clausole limitative di responsabilità.
Eventuali franchigie ed eccezioni non potranno essere opposte all'Ente medesimo: tale clausola dovrà risultare espressamente nelle suddette polizze assicurative.
5. S'intendono ovviamente a carico dell'Appaltatore gli eventuali danni, di qualunque genere, prodotti in conseguenza del ritardo dovuto alla mancata o ritardata consegna delle predette polizze nei tempi e modi di cui sopra.
Articolo 30. Danni cagionati da forza maggiore.
1. Qualora si verifichino danni ai lavori causati da forza maggiore, questi devono essere denunciati alla Direzione Lavori, a pena di decadenza, entro il termine di cinque giorni da quello del verificarsi del danno.
2. L’esecutore non può pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza maggiore e nei limiti consentiti dal contratto.
Conseguentemente, al fine di determinare il risarcimento al quale può avere diritto l’esecutore, spetta al Direttore dei Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultimo, accertando:
a) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
b) le cause dei danni, precisando l’eventuale causa di forza maggiore;
c) l’eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa l’ipotesi di erronea esecuzione del progetto da parte dell’Appaltatore;
d) l’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei lavori;
e) l’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo è dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’esecutore o delle persone delle quali esso è tenuto a rispondere.
Articolo 31. Documentazioni da produrre.
1. L’Appaltatore dovrà presentare, entro il termine perentorio di 10 giorni dalla comunicazione dell’aggiudicazione, oltre a quanto prescritto nel bando, anche i seguenti documenti:
- garanzia definitiva ex art. 28 del CSA;
- piano di sicurezza operativo/sostitutivo (POS/PSS) ex art. 25 del CSA;
- ulteriori dichiarazioni / documentazioni previste all’art. 90, comma 9, del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.
Articolo 32. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.
1. Si intendono espressamente richiamate ed accettate integralmente le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici e in particolare: il D.Lgs. n. 50/2016 – “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”, il Regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 207 (per quanto non abrogato dal D.Lgs. 50/2016) , il Capitolato Generale di Appalto approvato con D.M. 19 aprile 2000 n. 145, per quanto non in contrasto con il Codice ed il Regolamento suddetti, oltre il D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 in materia di tutela della salute e sicurezza sul lavoro.
2. Tali norme si intendono prevalenti su eventuali prescrizioni difformi contenute nel presente Capitolato Speciale d’Appalto.
3. Per le specifiche norme tecniche l’Appaltatore, oltre a quanto prescritto nel D.M. del 14/01/2008 “Norme tecniche per le costruzioni” e nel presente Capitolato Speciale, è soggetto ai seguenti Capitolati tipo:
- Capitolato speciale per gli appalti delle opere murarie e affini occorrenti nella costruzione di nuovi edifici e nella sistemazione di quelli esistenti (deliberazione 30 ottobre 1943 Pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22/12/1943) con esclusione dell’art. 13;
- Capitolato per l’appalto delle imprese di ordinario mantenimento e di sistemazione del suolo pubblico (Deliberazione C.C. 3/12/1951 Pref. 2/2/1952 Div. 4 n. 5040);
- Capitolato speciale per le opere di canalizzazione e analoghe del sottosuolo (Deliberazione 30/10/1943 Pref. 16/12/1943 n. 43639);
- Capitolato speciale di appalto per l’installazione degli impianti di riscaldamento nei locali degli edifici municipali (delib. C.C. 30/12/1957 Pref. 4/2/58 Div. 2 n. 7541/1015);
- Capitolato generale di norme tecniche per le provviste ed opere relative agli impianti industriali ed elettrici (delib. C.C. 3/5/1954 G.P.A. 26/8/54 Div. 2/1 n. 49034).
4. Si intendono parte del presente atto le indicazioni per l’utilizzo delle terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 s.m.i., della Legge 98/2013 (artt. 41 e 41 bis), del D.M. Ambiente 10 agosto 2012, n. 161, e dell’elaborato “Criteri e indicazioni per la gestione delle procedure amministrative inerenti le terre e rocce da scavo ai sensi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. e dell’art. 41 bis, Legge 98/2013" approvato con deliberazione della Giunta Comunale 2014 01428/126.
5. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il “Regolamento del Verde Pubblico e Privato della Città di Torino” n. 317, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 6 marzo 2006 (mecc. 2005 10310/046) esecutiva dal 20 marzo 2006 e modificato con deliberazioni del Consiglio Comunale in data 16 novembre 2009 (mecc. 2009 03017/046) esecutiva dal 30 novembre 2009 e 12 maggio 2014 (mecc. 2014 00215/002) esecutiva dal 26 maggio 2014.
6. Si intende richiamato ed accettato, da entrambe le parti, il Protocollo di intesa per la sicurezza e regolarità nei cantieri edili della Provincia di Torino, adottato con deliberazione G.C. n.mecc. 2009- 09655/029 del 22.12.2009 e sottoscritto dalla Città in data 04.02.2010.
PARTE II – DISPOSIZIONI AMMINISTRATIVE
Art. 34) - Oggetto e modalità dell'appalto
Al fine di garantire l’agibilità dello Stadio per lo svolgimento delle partite, la Città si deve fare carico dell’esecuzione degli interventi manutentivi straordinari di tipo edilizio.
Sono previsti inoltre interventi manutentivi straordinari di tipo edilizio urgenti, necessari al fine di garantire il mantenimento dell’agibilità tecnica da parte della C.P.V.L.P.S.
Le gare si svolgeranno secondo le modalità indicate nel provvedimento deliberativo e nel documento che indica le gare stesse.
Si precisa che ai sensi dell’art. 93 comma 2 del D.Lgs. n. 163/06 - Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE – il progetto risulta composto da:
- Relazione Tecnica Illustrativa;
- Capitolato Speciale d'Appalto;
- Schema di Contratto;
- Computo Metrico Estimativo Opere e Oneri della sicurezza;
- Elenco Prezzi Opere e Oneri della Sicurezza;
- Cronoprogramma;
- Piano di Sicurezza e Coordinamento;
- n° 3 tavole di progetto
L’assunzione dell’appalto di cui al presente Capitolato implica da parte dell’appaltatore la conoscenza perfetta non solo di tutte le norme generali e particolari che lo regolano, ma altresì di tutte le condizioni locali che si riferiscono all’opera, quale la natura dei locali o di quelli adiacenti, l’esistenza di opere nel sottosuolo quali scavi, condotte, ecc., la possibilità di poter utilizzare materiali locali in rapporto ai requisiti richiesti, la presenza o meno di acqua, l’esistenza di adatti scarichi dei rifiuti ed in generale di tutte le circostanze generali e speciali che possano aver influito sul giudizio dell’appaltatore circa la convenienza di assumere l’opera, anche in relazione alla variazione da lui offerta sui prezzi posti a base di gara.
Nessuna eccezione potrà essere in seguito sollevata dalla Ditta Appaltatrice per propria errata interpretazione del progetto, del Capitolato Speciale d’Appalto e per insufficiente presa di conoscenza delle condizioni locali.
I concorrenti all’appalto potranno eseguire i sopralluoghi, rilievi e sondaggi, prove di carico ed ogni altro accertamento riguardanti le condizioni delle opere in appalto a condizione che, ad accertamento avvenuto, il tutto venga ripristinato nelle condizioni originali.
Non si procederà alla stipula del contratto, se il Responsabile del Procedimento e l'Impresa appaltatrice non avranno concordemente dato atto, con apposito verbale sottoscritto da entrambe le parti, del permanere delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione dei lavori (art. 106 comma 3 del Regolamento)
Alla Ditta potrà essere richiesto di effettuare modesti interventi relativi ad impianti elettrici, termici e gas che si rendessero necessari ai lavori oggetto del presente appalto.
I lavori verranno liquidati adottando i prezzi indicati all’art. 44 del presente Capitolato.
Dall’Impresa non è dovuta la tassa di occupazione del suolo pubblico per steccati di cantiere, recinzioni, etc. necessari all’esecuzione dei lavori. Tutte le altre imposte e tasse di qualsiasi genere sono a carico della Ditta deliberataria.
Art. 35) - Descrizione sommaria delle opere da eseguire
Gli interventi manutentivi straordinari sono descritti sinteticamente nel seguito:
- Pulizia dei pluviali e dell’intera rete interna di scarico delle acque bianche e nere;
- Messa in sicurezza di 24 pannelli del tamponamento inclinato esterno con reti in fibra di vetro o carbonio;
- Messa in sicurezza di tutti i tamponamenti interni a soffitto in corrispondenza dei vomitori
- Rifacimento della linea di adduzione delle vasche antincendio
- Messa in sicurezza di cancelli e spicconature e rifacimento intonaci ammalorati
Potrebbero essere previste variazioni dovute a interventi manutentivi straordinari di tipo edilizio urgenti, necessari al fine di garantire il mantenimento dell’agibilità tecnica da parte della C.P.V.L.P.S. nonché gli interventi segnalati dai report derivanti dai controlli strutturali eseguiti a cadenza annuale da ditte specializzate
L’effettiva consistenza delle opere da eseguire sarà precisata all’atto esecutivo di volta in volta dalla Direzione dei Lavori.
Art. 36) - Documenti che fanno parte del contratto
Fanno parte integrante del contratto:.
a) il Capitolato Speciale d’Appalto e lo Schema di Contratto allegato;
b) i seguenti elaborati grafici:
Tav. 1 – Tamponamento inclinato esterno - Planimetria e report fotografico; Tav. 2 – Tamponamento inclinato esterno – Sezioni trasversali;
Tav. 3 – Tamponamenti interni e della torre sky-box – Planimetria e report fotografico
Art. 37) - Norme generali
Tutte le lavorazioni del presente appalto dovranno essere eseguite e terminate nelle giornate in cui non è prevista la presenza di manifestazioni sportive o di altra natura nell’impianto.
Sarà cura della Direzione Lavori trasmettere all’impresa il calendario delle manifestazioni previste presso lo stadio Olimpico, con l’indicazione delle giornate in cui non sarà possibile l’esecuzione di alcuna lavorazione.
Nel caso non sia possibile completare le lavorazioni, l’impresa dovrà prevedere l’esecuzione di dette lavorazioni per fasi successive, organizzando le operazioni in modo tale da lasciare l’impianto sportivo completamente pulito e libero da residui di lavorazioni entro il giorno precedente la manifestazione in essere, salvo diverse disposizioni impartite dalla Direzione Lavori.
Parimenti, entro il medesimo termine, si dovrà provvedere alla rimozione ed allontanamento dal cantiere di opere provvisionali (quali ponteggi, steccati, cestelli, tra battelli, materiale edile in genere) ed alla pulizia dell’area di lavoro.
In caso di particolare necessità la Direzione Lavori potrà richiedere all’impresa appaltatrice di effettuare lavorazioni nelle giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, nonché nei mesi di Luglio ed Agosto, secondo accordi che verranno presi con la Direzione Lavori.
Pertanto l'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della manodopera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL-SISL, ecc.).
Articolo 38 - Nuovi prezzi aggiuntivi all'elenco prezzi
L’ elenco prezzi è integrato con i nuovi prezzi di seguito riportati.
I prezzi integrativi sono soggetti all'applicazione della variazione percentuale offerta dalla ditta appaltatrice in sede di gara.
ARTICOLO DI ELENCO | INDICAZIONE DELLE PRESTAZIONI | UNITÀ DI MISURA | PREZZO EURO (comprensivo della maggiorazione del 24,30%) |
NP_01 | Fornitura e posa di “placcaggio antisfondellamento“ dei pannelli del tamponamento inclinato esterno, realizzato mediante reti in fibra di vetro compatibile con matrice cementizia, bidirezionale o a fasce incrociate monodirezionali, solidarizzate alle lastre mediante | cad | 1.750,00 |
resina, previa preparazione del supporto e collegate sul perimetro alle strutture in cls armato mediante connettori. Successivo trattamento con fondo riempitivo e pitturazione con finitura analoga all'esistente. Compresi documentazione tecnica, schemi dei sistemi di sospensione, certificazione corretta posa | |||
NP_02 | Certificazione di rinforzo anticaduta a firma di tecnico abilitato | cad | 2.700,00 |
NP_03 | Fornitura e posa di “placcaggio antisfondellamento“ dei pannelli tamponamento inclinato interni con rete in fibra vetro: - fornitura e posa resina tipo IPN 01 e rete tipo Bentotex RV220AR - realizzazione fori di di aggancio di profondità cm 30 e interasse circa cm 50 su struttura portante (travetti di testata) - inghisaggio con barre in carbonio tipo Ardfix e nastri di carbonio tipo GV330 UHT largh. 50 mm | mq | 184,64 |
Art. 39) – Categoria prevalente e categorie scorporabili
La categoria prevalente e quelle scorporabili sono le seguenti:
CATEGORIA | IMPORTO LAVORAZIONI | ||
Categoria prevalente – OS 21 Opere strutturali speciali (Classifica I fino a €. 258.000,00) | €. | 118.352,33 | |
Categorie scorporabili: | |||
- OG1 : edifici civili ed industriali; | €. | 34.969,36 | |
- OS3: Impianti idrico-sanitario | €. | 16.734,79 | |
- OS6: finiture di opere generali in materiali lignei, … | €. | 3.944,02 | |
TOTALE | €. | 174.000,50 |
E’ ammessa l’equivalenza della Categoria OS3 con la categoria OG11.
Gli importi sono calcolati sulla base dell'Elenco Prezzi di cui all'art. 3 e specificatamente l'Elenco Prezzi di riferimento per Opere e Lavori Pubblici della Regione Piemonte, edizione “dicembre 2014” valida per l’anno 2015 (DGR n. 19-1249 del 30.03.2015, B.U.R. n. 13 s.o. n. 1 del 02.04.2015) adottato dalla Città di Torino con deliberazione della Giunta Comunale del 28.04.2015, n. mecc. 2015 01629/029, dichiarata immediatamente eseguibile, quale Elenco Prezzi Ufficiale della Città di Torino da utilizzare (progettazione e successiva esecuzione) per tutte le Opere Pubbliche di propria competenza nell’anno 2015.
Art. 40) - Opere escluse dall’appalto
Restano escluse dall’appalto le seguenti opere che l’Amministrazione si riserva di affidare in tutto o in parte ad altre Ditte senza che l’Appaltatore possa fare alcuna eccezione o richiedere compenso alcuno:
− contributi alle aziende erogatrici di servizi a rete per lavori di: energia elettrica, gas, acqua, opere fognarie e telefonia, fatta eccezione per le forniture provvisorie di cantiere a carico della Ditta;
− contributi alle aziende erogatrici di servizi a rete per spostamenti delle linee di: energia elettrica, gas, acqua, opere fognarie e telefonia, resosi necessario dalla esecuzione delle suddette opere di Manutenzione Straordinaria;
− opere eseguite a cura di altro Settore Tecnico dell’Ufficio Tecnico LL.PP.
Circa le opere escluse dall’appalto, si precisa che l’appaltatore dovrà fornire l’assistenza muraria, la manodopera, i materiali di mezzi d’opera in aiuto delle singole ditte fornitrici per la totale esecuzione delle medesime e per il ripristino finale delle parti interessate, e permetterà inoltre l’accesso al cantiere e l’uso dei ponti di fabbrica senza richiedere alcun compenso speciale.
L’Assuntore non potrà muovere eccezioni o pretendere compensi per eventuali intralci o ritardi per proseguimento dei lavori aggiudicati, dipendenti dall’esecuzione delle opere di cui trattasi, salvo il risarcimento di eventuali danni che derivassero ai lavori da lui eseguiti, da rifondersi da chi ne fu causa nella misura stabilita dalla Direzione Lavori a suo insindacabile giudizio.
Art. 41) - Particolari condizioni
Tutte le lavorazioni che, ai sensi delle vigenti norme in materia di sicurezza dell'ambiente di lavoro e di igiene pubblica, non consentano la compresenza degli utenti sportivi, dovranno essere eseguite nelle ore di chiusura dell’impianto, ivi comprese le giornate di sabato, domenica e festivi infrasettimanali, nonché nei mesi di Luglio ed Agosto, secondo accordi che verranno presi con la Direzione Lavori.
Pertanto l'Impresa, nel rispetto delle pattuizioni contrattuali a tutela dei lavoratori, dovrà assicurare all'Amministrazione la presenza in cantiere del proprio personale tecnico e della mano d'opera occorrente, preoccupandosi di provvedere anticipatamente alle necessarie provviste ed al conseguimento delle autorizzazioni sia in materia di subappalto che relative ad Enti di tutela (ASL-SISL, ecc.).
Art. 42) - Programma di manutenzione
Le certificazioni e la relazione di calcolo di dimensionamento e verifica del sistema anticaduta relativo all’intervento di messa in sicurezza dei pannelli di tamponamento inclinato esterni ed interni;
dovrà essere trasmesso dall’impresa appaltatrice alla stazione appaltante, a lavori completati, e costituisce fattore necessario al pagamento degli Stati di Avanzamento Lavori cui tali lavorazioni afferiscono.
Art. 43) - Aggiornamenti elaborati grafici
Al termine dei lavori, la Ditta appaltatrice dovrà presentare alla Direzione dei Lavori, firmati da un tecnico abilitato ed iscritto all'Albo professionale, l’aggiornamento degli elaborati grafici in tre copie con tutte le modifiche e varianti eventualmente apportate durante il corso dei lavori, i relativi controlucidi e la copia su supporto informatico (CD-Rom).
In particolare, per poter procedere al pagamento degli Stati di Avanzamento lavori occorrerà inoltre che l’Appaltatore depositi presso il Servizio Edilizia Sportiva tutte le certificazioni necessarie
Art. 44) - Osservanza delle norme antinfortunistiche
La Ditta aggiudicataria è tenuta all'applicazione scrupolosa ed integrale di tutte le vigenti misure di sicurezza e di igiene del lavoro ed in particolare di quanto previsto dalle disposizioni di Legge in materia.
Art. 45) - Prezzi
I lavori in oggetto del presente appalto, siano essi a misura od in economia, saranno liquidati con applicazione dei prezzi desunti dai Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione “dicembre 2014”, come indicato all’art. 38. Tutti i prezzi saranno soggetti alla variazione percentuale offerta, da ciascuna Ditta, nella gara di affidamento con l’avvertenza che, solo per la manodopera in economia i prezzi della manodopera da applicare sono quelli del contratto provinciale di lavoro (paga + oneri) in vigore il giorno dell’appalto maggiorato del 24,30% per spese generali ed utili e la variazione percentuale sarà applicata soltanto sull’aliquota di maggiorazione del 24,30% per utili e spese generali, restando fissa ed invariata la restante parte costituente la tariffa oraria base.
Si richiama l’attenzione dei concorrenti all’appalto sul fatto che a ciascun imprenditore compete anche l’obbligo di eseguire opere e fornire materiali, mezzi provvisionali e di trasporto, elencati in categorie differenti dalla sua quando essi siano necessari, ad esclusivo giudizio della D.L., all’esecuzione di opere attinenti alla propria, nonché sul fatto che tali materiali, mezzi ed opere saranno liquidati ai prezzi dell’elenco allegato al presente Capitolato con l’applicazione della variazione offerta dall’imprenditore per la sua categoria.
Tutti i prezzi soprarichiamati resteranno fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto. Gli stessi prezzi si intendono tutti comprensivi, oltre che dell’utile dell’imprenditore, anche delle percentuali per spese generali, tasse diverse, interessi, previdenza ed assicurazione operai, etc. nonché del compenso per l’impiego ed il consumo degli arnesi e mezzi provvisionali inerenti ad ogni categoria di opere.
Esclusivamente nel caso di lavori in economia l’applicazione delle percentuali in aumento per il lavoro straordinario diurno, notturno, festivo sarà fatto adottando i coefficienti stabiliti nel contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti delle Imprese edili ed affini.
Le opere in economia, oltre all’orario normale stabilito dal suddetto contratto nazionale, dovranno essere preventivamente autorizzate dal Responsabile del Procedimento.
Si mettono in avvertenza le Ditte concorrenti all’appalto che nessuna richiesta per speciali compensi potrà essere avanzata per lavori eseguiti in particolari condizioni e comunque difficili (lavori in luoghi distanti od a qualunque dislivello dal piano terreno, in luoghi abitati, chiusi, etc.).
Qualora necessitassero prezzi di opere o forniture non contemplate negli elenchi sopra richiamati, tali prezzi saranno desunti, ove possibile, dai Elenco Prezzi Regione Piemonte edizione “dicembre 2014; ove ciò non fosse possibile, essi saranno desunti da quelli correnti sul mercato e saranno soggetti alla variazione d’asta.
Art. 46) - Materiali e provviste – campionatura (artt. 15-16-17 Capitolato Generale)
I materiali da impiegare nei lavori oggetto dell'appalto dovranno presentare caratteristiche conformi a quanto stabilito dalle Leggi e dai Regolamenti ufficiali vigenti in materia, o, in mancanza di dette Leggi, dalle "Norme" del Consiglio Nazionale delle Ricerche dell'articolo presente e dai successivi; in ogni caso esse dovranno essere della migliore qualità esistente in commercio.
L'assuntore notificherà in tempo utile la provenienza dei materiali alla Direzione Lavori, la quale avrà la facoltà di escludere le provenienze che non ritenesse idonee.
Tutti i materiali dovranno, in ogni caso, essere sottoposti, prima del loro impiego, all'esame della Direzione Lavori, affinché essi siano riconosciuti idonei e dichiarati accettabili.
Il personale della Direzione Lavori è autorizzato ad accedere in qualsiasi momento in qualunque posto del cantiere per effettuare gli opportuni accertamenti, visite, ispezioni, prove analisi e controlli.
L'assuntore dovrà provvedere all'approvvigionamento dei materiali, purché i materiali stessi corrispondano ai requisiti suddetti.
Qualora la Direzione Lavori, a suo esclusivo giudizio, rifiuti il consenso per l'impiego di una qualunque partita di materiale già approvvigionamento dell'assuntore, quest'ultimo dovrà allontanare subito dal cantiere la partita scartata e provvedere alla sua sostituzione con altra partita nel più breve tempo possibile e senza avanzare pretese a compensi o indennizzi.
La Direzione Lavori provvederà direttamente, a spese dell'assuntore, alla rimozione di tali partite, qualora l'assuntore non vi provveda in tempo utile.
L'accettazione dei materiali da parte della Direzione Lavori non esonera l'assuntore dalle responsabilità che gli competono per il buon esito della costruzione.
Anche dopo l’accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell’appaltatore, resteranno fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo (art. 15 comma 4 del Capitolato Generale).
Per quanto in particolare concerne i materiali di finitura l'Assuntore dovrà sulla base delle indicazioni del Capitolato, dei disegni esecutivi e della Direzione Lavori, tempestivamente provvedere adeguati campioni, che dovranno essere sottoposti alla Direzione Lavori per l'approvazione.
I campioni approvati resteranno depositati in cantiere e saranno usati come termine di confronto: la Direzione Lavori rifiuterà le partite di materiale che dovessero eventualmente differire dai campioni approvati e depositati.
Art. 47) - Xxxxx provvisionali
L’Impresa dovrà dotarsi di un mezzo di ricerca urgente del personale preposto all’azienda.
L’Impresa, inoltre dovrà comunicare alla D.L. il numero dell’apparecchio tramite lettera all’atto del verbale di inizio lavori. Pertanto in caso di chiamata tale personale deve potersi mettere in contatto con l’ufficio richiedente entro 60 minuti dalla chiamata stessa.
A sua volta l’impresa dovrà dotarsi di mezzo di ricerca del proprio personale addetto agli interventi specifici sì da poter operare immediatamente sul luogo su cui è richiesto un pronto intervento.
Si richiama l’attenzione dell’imprenditore che la mancanza di tale mezzo o apparecchio per la ricerca urgente del personale sono motivi sufficienti per richiedere la recessione del contratto venendo meno la possibilità di organizzare il funzionamento di parte degli interventi.
A) Fra gli attrezzi o i mezzi provvisionali o di trasporto che sono prettamente connessi con la funzione lavorativa dell’operaio ed il cui compenso deve intendersi incluso nei prezzi delle opere, delle provviste e delle merci di cui agli indicati elenchi vanno annoverati:
a) le scale e i ponti formati da semplici cavalletti con sovrapposti assi per l’esecuzione di opere fino all’altezza di mt. 4;
b) gli indumenti, le scarpe, le cinghie, il casco e tutte le altre attrezzature previste dalle norme vigenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro, di cui dovranno essere muniti gli operai per l’esecuzione dei lavori;
c) le maschere protettive eventualmente occorrenti per lavori in pozzi, gallerie, etc.;
d) le carriole ed i carretti a mano di ogni specie, nonché i percorsi per detti formati con tavolami;
e) gli impianti provvisori di energia elettrica e di luce in quanto occorrenti per l’esecuzione di lavori e per le segnalazioni di ingorgo stradale;
f) scalpelli, picconi, martelli e ogni altro attrezzo in perfetta efficienza.
B) Saranno invece compensati a parte il nolo o l’affitto dei mezzi provvisionali sotto elencati:
1. steccati;
2. paranchi ed argani di qualunque portata;
3. castelli a ruote e ponteggi di qualunque altezza;
4. autocarro;
5. ponti di servizio in legno e tubolari in ferro occorrenti per l’esecuzione di opere ad altezza superiore a mt. 4;
6. teloni impermeabili;
7. scala –porta.
Per quanto concerne gli steccati si avverte che la necessità della loro costruzione, in relazione all’esecuzione delle predette opere in fabbricati esistenti, dovrà essere previamente riconosciuta dalla D.L. e debitamente ordinata per iscritto dal Dirigente del Settore Tecnico il quale ne fisserà il tipo e le dimensioni.
Quando in base a quanto sopra stabilito sia dovuto il compenso per la fornitura e l’eventuale costruzione degli elencati mezzi d’opera, esso comprende oltre che l’affitto o il nolo anche il montaggio e lo smontaggio, il trasporto dal magazzino al cantiere o dal cantiere al magazzino ed ogni altro onere relativo sia all’approntamento dei mezzi provvisionali sia alla manutenzione in perfetta efficienza dei mezzi stessi.
L’affitto dei predetti mezzi provvisionali sarà retribuito in base a quanto stabilito negli elenchi prezzi, applicando la variazione d’asta.
Art. 48) - Prescrizioni varie - Obblighi spec. Imprenditore Responsab. e Penalità - Domicilio Appalt.
Nessuna opera può essere iniziata dalla ditta aggiudicataria dei lavori senza ordinazione scritta, salvo i casi di estrema urgenza.
Nessun imprenditore potrà rimuovere i propri ponti, mezzo d’opera, condutture, prese d’acqua., etc. senza il preventivo consenso della D.L. la quale potrà di essi valersi per l’esecuzione di opere affidate ad altre imprese.
Tali prestazioni non daranno luogo a nessun compenso od indennizzo, oltre il compenso, se dovuto, calcolato in base a quanto stabilito al precedente articolo.
Qualora per l’esecuzione di alcune opere, qualche imprenditore dovesse ricostruire ponti, linee elettriche, condutture acqua, etc. già da esso demoliti senza la preventiva autorizzazione della D.L., nessun compenso gli sarà corrisposto per tale ricostruzione sia che si tratti dell’esecuzione di opere sia che si tratti di impianti speciali affidati ad altre ditte.
Tenuto conto della particolare natura degli interventi, la Ditta aggiudicataria dovrà predisporre un ufficio in Torino o in un Comune della Provincia di Torino.
L’elezione del domicilio dovrà avvenire in forma scritta da consegnarsi al Responsabile del Procedimento contestualmente alla sottoscrizione del verbale di cui all’art. 106, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e s.m.i..
L’imprenditore dovrà assistere o dirigere personalmente i lavori affidatigli oppure nominare a rappresentarlo sui cantieri persona giuridicamente e professionalmente idonea, ben vista dalla D.L. , e che possa ricevere e disporre per l’esecuzione degli eventuali ordini da questa impartiti.
La D.L. ha la facoltà di ordinare in qualunque momento l’allontanamento dai cantieri dei lavori di qualsiasi operaio od impiegato della ditta, compreso il rappresentante di cui sopra, e ciò senza che la Direzione sia tenuta a dare spiegazioni di sorta circa il motivo del richiesto provvedimento e senza che l’imprenditore possa richiedere, in conseguenza del provvedimento stesso, compensi ed indennizzi.
Nei lavori eseguiti in economia, nei quali la liquidazione è fatta in base alle ore giornaliere della manodopera, l’imprenditore è responsabile della dirigenza e della capacità del personale dipendente, del suo rendimento sul lavoro, della sua esatta osservanza all’orario stabilito, nonché della buona esecuzione dei lavori.
Nei lavori in economia sarà retribuita la sola manodopera effettivamente prestata in cantiere.
Qualora sia necessario l’impiego di manodopera di officina e di laboratorio per lavori non eseguibili in cantiere, la entità di tale manodopera dovrà essere stabilita, in contraddittorio con la D.L., prima dell’esecuzione dei lavori stessi, salvo il diritto da parte della Direzione di effettuare o far effettuare dei sopralluoghi allo scopo di accertare l’attendibilità della concordata quantità di manodopera.
Ogni infrazione alle disposizioni di cui al presente Capitolato darà luogo ad una multa variabile di un minimo di
€. 25,82 .= ad un massimo di €. 258,22 = a seconda della gravità dell’inflazione stessa.
Le multe di cui ai diversi articoli del presente Capitolato saranno applicate dal Responsabile del Procedimento con semplice notifica all’imprenditore, senza bisogno di altra misura amministrativa o legale ed il loro ammontare sarà senz’altro dedotto dall’importo dei lavori eseguiti e, in difetto, dal deposito cauzionale.
L’appaltatore è tenuto ad eseguire in contraddittorio con la D.L. settimanalmente od al termine di ogni singolo lavoro quando sia di poca entità, le misure delle opere compiute ed a controfirmare quindi la registrazione di esse, nonché quelle delle eventuali giornaliere e delle provviste relative ai lavori eseguiti in economia.
Per il trattamento dei rifiuti solidi urbani, provenienti dai cantieri oggetto dell’appalto, l’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a smaltirli presso la discariche autorizzate, senza godere di alcuna tariffa agevolata considerando tra i propri oneri anche le caratterizzazioni ed il trasporto in discarica. Sarà inoltre a cura e spese dell’appaltatore differenziare i rifiuti.
L’imprenditore sarà sempre responsabile dei danni di qualunque specie causati dai suoi dipendenti.
L’imprenditore si impegna inoltre:
− a conservare, presso la loro sede di lavoro, le comunicazioni obbligatorie anticipate effettuate al Centro per l’Impiego ex art. 39 del D.L. 112/2008 convertito con modifiche dalla L. 133/2008, anche al fine di rendere meno invasiva ed affannosa per le stesse imprese la fase di una eventuale verifica ispettiva da parte degli Organi di Vigilanza;
− ad applicare, ai sensi del D.Lgs. 72 del 25.02.2000, ai lavoratori extracomunitari distaccati in Italia, durante il periodo di distacco, le medesime condizioni di lavoro previste da disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative, nonché da CCNL di riferimento applicabili ai lavoratori nazionali occupati nello stesso posto di lavoro, ivi compresa l’iscrizione alla Cassa Edile ove prevista;
ed è tenuto a:
− a far effettuare, ai lavoratori che accedono per la prima volta al settore edile, 16 ore di formazione in materia di sicurezza sui luoghi di lavoro presso l’Ente Scuola CIPET, come previsto dal CCNL Edile del 18.06.2008;
− applicare e far applicare, a tutti i lavoratori impiegati nella realizzazione di opere edili ed affini, il trattamento economico e normativo previsto dal CCNL Edilizia ed affini di riferimento e dai relativi accordi integrativi, inclusa l’iscrizione alla Cassa Edile. Per le attività non ricomprese nel settore edile, l’obbligo dell’adozione e del rispetto del trattamento economico e normativo di cui al CCNL di riferimento e ai relativi accordi integrativi;
− verificare che siano fatte, a cura della Stazione Appaltante, le comunicazioni di legge previste dall’art. 99 D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. (notifica preliminare), prima dell’inizio dei lavori, agli Enti competenti.
Art. 49) - Requisiti tecnici organizzativi
In linea generale sono richiesti i seguenti requisiti tecnici organizzativi minimi specifici, essenziali ed indispensabili per l’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto:
MEZZI D’OPERA
- TRABATTELLO con altezza di lavoro non inferiore a mt. 4 n. 1
- MONTACARICHI n. 1
- AUTOCARRO con portata utile fino a 40 ql. n. 1
- GRUPPO ELETTROGENO di potenza non inferiore a 5,5 Kw n. 1
- UTENSILI PORTATILI:
(saldatrice n. 1 - trapano n. 1 - flessibile n. 1)
- MOTOCOMPRESSORE CON MARTELLO DEMOLITORE
(comprensivo di accessori) n. 1
ATTREZZATURE
- Strumentazione completa per prove e misure previste dalle norme vigenti n. 1
- Materiali, indumenti e mezzi personali di protezione antinfortunistica per ciascun lavoratore
- Apparecchiatura di telecomunicazione per pronta reperibilità del Responsabile Tecnico di cantiere e/o Direttore Tecnico n. 1
- Apparecchiatura fax per ufficio
TECNICI
- Direttore Tecnico e/o Responsabile Tecnico cantiere (aventi requisiti di Lg) n. 1
MAESTRANZE
- Operaio specializzato n. 1
- Operaio qualificato n. 1
- Operaio comune n. 1
La mancata dimostrazione del possesso dei requisiti di cui sopra e/o il mancato rispetto delle prescrizioni, comportano la mancata consegna dei lavori, ovvero la risoluzione del contratto per l’inadempimento a seconda dei casi.
L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese che tutti i lavoratori presenti a qualsiasi titolo nei cantieri della Città di Torino siano forniti di un cartellino identificativo di riconoscimento (badge), nel quale risultino il nome della Ditta Appaltatrice, il nome cognome, fotografia e qualifica dell’addetto ex art. 18, comma 1, lett u) D.Lgs. 81/2008. Detto cartellino dovrà essere esposto in modo visibile per consentire l’identificazione della persona da parte della Stazione Appaltante oltreché dell’Appaltatore, come previsto dall’art. 36-bis della Legge 248/2006. Chiunque non esponga il cartellino dovrà essere allontanato dal cantiere a cura del Direttore di Cantiere.
PARTE III – DISPOSIZIONI TECNICHE
Art. 50) - Norme generali
Le caratteristiche indicate nel presente Capitolato rappresentano il grado minimo di finitura dei fabbricati secondo le scelte dell’Amministrazione . Esse sono dettate principalmente dalle norme contenute nel Capitolato Speciale per gli appalti delle opere murarie ed affini della Città di Torino, approvato con deliberazione del Commissario prefettizio il 30 ottobre 1943 ( pref. Div. 2/1 n. 44200 del 22 dicembre 1943 ) e che qui si intendono integralmente riportate, oltre ad eventuali e più precise indicazioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione Lavori.
Ogni variante, compatibilmente con la normativa vigente dei LL.PP., opportunamente motivata, deve rappresentare una miglioria, sia funzionale che estetica, rispetto alle sotto elencate condizioni.
Le suddette eventuali modifiche saranno liquidate con la contabilizzazione a misura dei lavori eseguiti in più od in meno rispetto a quelli previsti originariamente.
Le modalità di esecuzione dei lavori che seguono, descrivono sommariamente le opere da eseguire e sono integrate e precisate nelle tavole di progetto. Sono comprese anche le opere che, seppure non descritte, sono necessarie a dare completamente finito e funzionante l’impianto.
Art. 51) – Rinforzo dei pannelli interni ed esterni con reti in fibra
Si rimanda alle specifiche tecniche allegate al presente capitolato.
Il numero di pannelli su cui effettuare l’intervento si presume pari 24, salvo disposizioni di diversa natura disposte dal Direttore dei lavori.
Art. 52) – Scavi in trincea o a sezione ristretta
Per scavi a sezione ristretta o in trincea si intendono quelli continui (correnti) di sezione trasversale ristretta per i quali, non essendo consentito ai mezzi di trasporto, per il carico dei materiali, l'accesso frontale al fondo del cavo, si rendono necessari due paleggiamenti. In genere questi tipi di scavo vengono utilizzati per la posa di tubazioni, sottoservizi, ecc.
Qualunque sia la natura e la qualità del terreno, gli scavi dovranno essere spinti fino alla profondità che dalla direzione dei lavori verrà ordinata all'atto della loro esecuzione.
Le profondità, che si trovano indicate nel computo, sono perciò di stima preliminare e l'Amministrazione appaltante si riserva piena facoltà di variarle nella misura che reputerà più conveniente, senza che ciò possa dare all'Appaltatore motivo alcuno di fare eccezioni o domande di speciali compensi, avendo egli soltanto diritto al pagamento del lavoro eseguito, coi prezzi contrattuali stabiliti per le varie profondità da raggiungere. E’ vietato all'Appaltatore, sotto pena di demolire il già fatto, di posare condotte, manufatti o por mano alle murature prima che la direzione dei lavori abbia verificato ed accettato i piani degli scavi.
Per quanto riguarda la posa delle condotte, in particolare per quelle fognarie, dovrà l’Appaltatore, prima dell’inizio dei lavori, effettuare il controllo ed il coordinamento delle quote altimetriche delle condotte esistenti alle quali la tubazione da costruire dovrà collegarsi. Pertanto l’Impresa sarà tenuta a presentare alla Direzione dei lavori la planimetria e profilo del terreno con le quote dei ricettori finali, di eventuali interferenze con altri manufatti, di caposaldi planimetrici e di quota aggiuntivi di infittimento o spostati rispetti a quelli di progetto che fossero insufficienti o potessero essere danneggiati dalle macchine operatrici durante l’esecuzione dei lavori. Il prezzo dello scavo comprenderà l’onere dell’allargamento per la formazione delle nicchie laterali e sul fondo in corrispondenza dei giunti per l’accurata ispezione delle giunzioni stesse in fase di prova di tenuta.
Compiuta la posa delle tubazioni, lo scavo, dovrà essere diligentemente riempito e costipato, a cura e spese dell'Appaltatore, con le materie prescritte in progetto o, in difetto, con le stesse materie scavate, sino al piano del terreno naturale primitivo, se non diversamente prescritto in progetto.
Gli scavi dovranno, quando occorra, essere solidamente puntellati e sbadacchiati con robuste armature, in modo da proteggere gli operai contro ogni pericolo, ed impedire ogni smottamento di materie durante l'esecuzione tanto degli scavi che della posa di condotte o della costruzione di murature.
L'Appaltatore è responsabile dei danni ai lavori, alle persone, alle proprietà pubbliche e private che potessero accadere per la mancanza o insufficienza di tali puntellamenti e sbadacchiature, alle quali egli deve provvedere di propria iniziativa, adottando anche tutte le altre precauzioni riconosciute necessarie, senza rifiutarsi per nessun pretesto di ottemperare alle prescrizioni che al riguardo gli venissero impartite dalla direzione dei lavori.
Art. 53) – Posa delle condotte in pressione
Nella costruzione delle condotte dovranno essere rispettate le prescrizioni di cui al D.M. 12/12/1985 sulle "Norme tecniche relative alle tubazioni" ed alla relativa Circolare Min. LL.PP. 20/03/86, n. 27291.
Secondo le indicazioni di progetto e della D.L. si dovrà realizzare un sottofondo costituito, se non prescritto diversamente, da un letto di sabbia o sabbia stabilizzata con cemento, avendo cura di asportare dal fondo del cavo eventuali materiali inadatti quali fango o torba o altro materiale organico ed avendo cura di eliminare ogni asperità che possa danneggiare tubi o rivestimenti.
Lo spessore del sottofondo dovrà essere secondo le indicazioni progettuali, o in mancanza di queste pari ad almeno 10 cm di sabbia e, dopo aver verificato l’allineamento dei tubi ed effettuate le giunzioni, sarà seguito da un rinfianco sempre in sabbia su ambo i lati della tubazione.
In nessun caso si dovrà regolarizzare la posizione dei tubi nella trincea utilizzando pietre o mattoni o altro genere di appoggi discontinui. Nel caso che il progetto preveda la posa su appoggi discontinui stabili, quali selle o mensole, tra tubi ed appoggi dovrà essere interposto adeguato materiale per la formazione del cuscinetto.
In presenza di falde acquifere, per garantire la stabilità della condotta, si dovrà realizzare un sistema drenante con sottofondo di ghiaia o pietrisco e sistema di allontanamento delle acque dal fondo dello scavo.
La posa delle tubazioni, giunti e pezzi speciali dovrà essere eseguita nel rigoroso rispetto delle istruzioni del fornitore per i rispettivi tipi di materiale adottato.
In caso di interruzione delle operazioni di posa, gli estremi della condotta posata dovranno essere accuratamente otturati per evitare che vi penetrino elementi estranei solidi o liquidi.
I tubi, le apparecchiature, i pezzi speciali dovranno essere calati nello scavo o nei cunicoli con cura evitando cadute od urti e dovranno essere discesi nei punti possibilmente più vicini a quelli della definitiva posa in opera, evitando spostamenti in senso longitudinale lungo lo scavo.
Si dovrà aver cura ed osservare tutti i necessari accorgimenti per evitare danneggiamenti alla condotta già
posata.
Si dovranno adottare quindi le necessarie cautele durante le operazioni di lavoro e la sorveglianza nei
periodi di interruzione delle stesse per impedire la caduta di materiali di qualsiasi natura e dimensioni che possano recare danno alle condotte ed apparecchiature.
I tubi che dovessero risultare danneggiati in modo tale che possa esserne compromessa la funzionalità dovranno essere scartati e, se già posati, sostituiti. Nel caso il danneggiamento abbia interessato soltanto l’eventuale rivestimento, si dovrà procedere al suo ripristino, anche totale, da valutare a giudizio della D.L. in relazione all’entità del danno.
Le condotte dovranno essere realizzate col massimo numero di tubi interi e di massima lunghezza commerciale in modo da ridurre al minimo il numero dei giunti. Sarà perciò vietato l’impiego di spezzoni di tubi, a meno che sia espressamente autorizzato dalla D.L..
I necessari pezzi speciali, le apparecchiature e simili, dovranno essere messi in opera con cura e precisione, nel rispetto degli allineamenti e dell’integrità delle parti più delicate. Eventuali flange dadi e bulloni dovranno rispondere alle norme UNI, essere perfettamente integri e puliti e protetti con grasso antiruggine.
Gli allineamenti di tutti i pezzi speciali e le apparecchiature rispetto alla condotta dovranno rispettare rigorosamente piani orizzontali o verticali a meno di diversa disposizione della D.L..
Gli sfiati automatici, da collocarsi agli apici delle livellette o al cambio di livellette ascendenti di minima pendenza, saranno montati secondo le previsioni progettuali e le indicazioni della D.L. (normalmente su pezzo speciale a T con saracinesca sulla derivazione).
Condotte in polietilene
Nella posa dei tubi in polietilene le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso di certificazione in conformità alla norma UNI 9737/97 rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.
Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura testa a testa devono essere eseguite in stretta conformità alla normativa UNI EN 12201-1÷5/04
Le giunzioni di tubi e raccordi di polietilene mediante saldatura per elettrofusione devono essere eseguite in stretta conformità alla normativa UNI EN 12201-1÷5/04.
La giunzione dei tubi dovrà essere eseguita rispettando l'allineamento delle linee azzurre/gialle di coestrusione apposte sui tubi.
Condotte in acciaio
Nella posa dei tubi in acciaio le saldature dovranno essere eseguite da personale specializzato in possesso di certificazione in conformità alla norma UNI EN 287/39, UNI EN ISO 9606/01, UNI 4633, rilasciata da Istituto o Centro di formazione autorizzato.
La Direzione dei Lavori potrà richiedere l’allontanamento di personale che presenti titoli da essa ritenuti insufficienti o che, nonostante il possesso di titoli ufficialmente riconosciuti, sottoposto a prova pratica non dia, a suo insindacabile giudizio, garanzia delle cognizioni tecniche e perizia necessarie. Il riconoscimento dell’idoneità del personale saldatore da parte della D.L. non esonera l’Impresa dalla responsabilità della buona riuscita delle saldature e dai conseguenti obblighi stabiliti a carico dell’Impresa.
L’Appaltatore, se richiesto, con relazione eventualmente corredata da disegni dovrà precisare le dimensioni dei cordini di saldature, il numero di passate che costituiranno i cordoni, il tipo ed il calibro degli elettrodi da impiegare in ciascuna passata, la corrispondente corrente elettrica, le attrezzature ed impianti che propone di impiegare.
Dovranno essere esclusivamente impiegati elettrodi rivestiti di metallo d’apporto che presenti caratteristiche analoghe e compatibili con quelle del metallo base. Il tipo di elettrodi dovrà essere approvato dalla
D.L. che potrà anche chiedere prove preventive.
Sia prima che dopo la posa delle tubazioni dovrà essere accertato lo stato e l’integrità dei rivestimenti protettivi, sia a vista che con l’ausilio di apparecchio analizzatore di rivestimenti isolanti capace di generare una tensione impulsiva di ampiezza variabile in relazione allo spessore dell'isolamento.
L’apparecchiatura necessaria sarà fornita a cura e spese dell’Impresa.
Dopo le operazioni di saldatura dovranno essere costruiti con cura i rivestimenti protettivi in analogia per qualità e spessori a quanto esistente di fabbrica lungo il resto della tubazione.
Alle tubazioni metalliche posate in terreni chimicamente aggressivi, ai fini della protezione catodica dovranno essere applicate apposite membrane isolanti.
Collaudo
La condotta sarà sottoposta a prova di tenuta idraulica, per successivi tronchi, con pressione pari ad 1.5 volte la pressione di esercizio, con durata e modalità stabilite in progetto o indicate dalla D.L. e comunque conforme alle previsioni dell'art. 3.10 del Decreto Min. Lav. Pubblici del 12/12/1985.
La prova eseguita a giunti scoperti verrà considerata positiva in base alle risultanze del grafico del manometro registratore ufficialmente tarato e dalla contemporanea verifica di tenuta di ogni singolo giunto. La medesima prova verrà quindi ripetuta dopo il completo rinterro delle tubazioni sulla base delle risultanze del grafico del manometro.
La prova a giunti scoperti avrà durata di 8 ore e la seconda, dopo rinterro, durerà 4 ore. La pressione di prova dovrà essere raggiunta gradualmente, in ragione di non più di una atmosfera al minuto primo.
I verbali, i dischi con i grafici del manometro, eventuali disegni illustrativi inerenti le prove dovranno essere consegnati al Collaudatore, il quale avrà comunque facoltà di far ripetere le prove stesse.
L’impresa dovrà provvedere a sua cura e spese a fornire l’acqua occorrente, eventuali flange cieche di chiusura, pompe, manometri registratori con certificato ufficiale di taratura, collegamenti e quant’altro necessario. L’acqua da usarsi dovrà rispondere a requisiti di potabilità, di cui dovrà essere fornita opportuna documentazione, e la Direzione dei Lavori, a suo insindacabile giudizio, potrà vietare all’Impresa l’uso di acqua che non ritenga idonea.
Delle prove di tenuta, che saranno sempre eseguite in contraddittorio, sarà redatto apposito verbale qualunque ne sia stato l’esito.
Dopo l’esito positivo delle prove, sia le condotte che le vasche o serbatoi, dovranno essere tenuti pieni a cura e spese dell’Impresa fino a collaudo.
Art. 54) – Noleggi
Le macchine e gli attrezzi dati a noleggio debbono essere in perfetto stato di servibilità e provvisti di tutti gli accessori necessari per il loro regolare funzionamento. Sono a carico esclusivo dell'Appaltatore la manutenzione degli attrezzi e delle macchine.
Il prezzo comprende gli oneri relativi alla mano d'opera, al combustibile, ai lubrificanti, ai materiali di consumo, all'energia elettrica ed a tutto quanto occorre per il funzionamento delle macchine.
Con i prezzi di noleggio delle motopompe oltre la pompa sono compensati il motore, o la motrice, il gassogeno, e la caldaia, la linea per il trasporto dell'energia elettrica ed, ove occorra, anche il trasformatore.
Nel prezzo del noleggio sono compresi e compensati gli oneri e tutte le spese per il trasporto a piè d'opera, montaggio, smontaggio ed allontanamento.
Per il noleggio dei carri e autocarri e cestelli autosollevanti il prezzo verrà corrisposto soltanto per le ore di effettivo lavoro rimanendo escluso ogni compenso per qualsiasi altra causa o perditempo.
Il Progettista
Xxx. Xxxxxxx XXXXXXX
Il Collaboratore alla Progettazione geom. Xxxxxxxx XXX
ALLEGATI
− Specifiche tecniche per il rinforzo dei pannelli di tamponamento inclinato esterno, redatto dall’xxx. Xxxxx Xxxxxxx.
Xxxxxxx Y:\2015\Xxxxxxx\Stadio Olimpico 2016\progetto aggiornato bis\capitolato speciale.doc