Proprietà dei materiali di demolizione. 1. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni, nonché gli oggetti di valore e quelli che interessano la scienza, la storia, l’arte e l’archeologia, sono di proprietà dell’Amministrazione; ad essi si applicano gli artt. 35 e 36 CG.
2. L’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative.
3. Qualora venga prevista la cessione di detti materiali all’Appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito (non soggetto a ribasso) ivi citato deve essere dedotto dall’importo netto dei lavori; in caso contrario, qualora non sia indicato il prezzo convenzionale, si intende che la deduzione sia stata già fatta nella determinazione del prezzo.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell’Appaltatore, che è tenuto a gestirli in conformità al contratto ed al progetto, laddove se ne preveda il reimpiego, ed in ogni caso in base alla legge, anche ed in special modo per i profili di tutela ambientale.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da demolizioni sono di proprietà di RETE. La Ditta deve trasportarli, accatastarli nel luogo concordato e smaltirli a termini di legge. CAPO 5 – CONTABILITA’ DEI LAVORI
Proprietà dei materiali di demolizione. 1. I materiali provenienti dalle demolizioni sono di proprietà della Stazione appaltante.
2. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono essere trasportati a pubblica discarica a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato degli oneri di trasporto e di accatastamento con i corrispettivi contrattuali previsti per le demolizioni.
3. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o simili, si applica l’articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91, comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
4. E’ fatta salva la possibilità, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo 61.
Proprietà dei materiali di demolizione. Articolo 14.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e/o rimozioni resteranno generalmente in proprietà dell’Appaltatore; Sia in tal caso, sia che detti materiali restino in proprietà all’Amministrazione, l’Appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli in luogo indicato dal D.L., e quindi conferirli in discarica con periodicità massima quindicinale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi d’appalto. Nel caso in cui detti materiali siano ceduti all’Appaltatore si applica il disposto del 3° comma dell’art. 36 del Capitolato generale d’appalto vigente.
Proprietà dei materiali di demolizione. Articolo 8. Valutazione dei lavori in corso d’opera. Articolo 9.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni sono di proprietà dell'amministrazione. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito negli atti contrattuali, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora gli atti contrattuali prevedano la cessione di detti materiali all'appaltatore, il prezzo ad essi convenzionalmente attribuito deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Proprietà dei materiali di demolizione. I materiali provenienti da escavazioni o demolizioni restano in proprietà dell'Amministrazione, qualora nel capitolato speciale non sia disposto altrimenti. L'appaltatore deve trasportarli e regolarmente accatastarli nel luogo stabilito nel capitolato speciale, intendendosi di ciò compensato coi prezzi degli scavi e delle demolizioni relative. Qualora il capitolato speciale stabilisca che i detti materiali siano ceduti all'appaltatore il prezzo ad essi attribuito nel capitolato stesso deve essere dedotto dall'importo netto dei lavori, salvo che la deduzione non sia stata già fatta nella determinazione dei prezzi.
Proprietà dei materiali di demolizione. Il carico, trasporto conferimento e smaltimento dei materiali provenienti da escavazioni, demolizioni e/o rimozioni sono da intendersi già compresi nei corrispettivi previsti per le singole lavorazioni eseguite nei prezzi unitari.