Mod.AMAD0149 Ed.01/2022 Contratto di assicurazione incendio in forma collettiva
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
appartenente al Gruppo Assicurativo AXA Italia
Condizioni di Assicurazione comprensive del Glossario e di Informativa sulla Privacy
Mod.AMAD0149 Ed.01/2022
Contratto di assicurazione incendio in forma collettiva
Mutuo Coperto Incendio Casa
- Widiba
Documento redatto secondo le linee guida del tavolo tecnico Ania - Associazioni consumatori - Associazioni intermediari per contratti semplici e chiari
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. – Sede Legale: Xxx Xxxx Xxxxxxx x. 0, 00000 Xxxx - Xxxxxx Tel.: (x00) 00 00000.0, Fax: (x00) 00 00000000 -PEC: xxxxxxxxxxx@xxxxxxxxx.xx
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Mutuo Coperto Incendio Casa - Widiba Indice
Mod. AMAD0149 Ed.01/2022
AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A.
Glossario pag. 1
Sezione 1 - Norme che regolano il contratto in generale ...................................................................................................... pag. 2
Art.1.1 - Durata della copertura – Effetto - Decorrenza ......................................................................................... pag.2 Art.1.2 – Recesso ..................................................................................................................................................... pag.2
Art.1.3 – Premio ....................................................................................................................................................... pag.2
Art.1.4 – Modifiche al modulo di adesione ............................................................................................................ pag.2
Art.1.5 – Capitale ..................................................................................................................................................... pag.2
Art.1.6 – Deroga alla proporzionale ........................................................................................................................ pag.2
Art.1.7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio ................................................................................... pag.2
Art.1.8 – Aggravamento del rischio ........................................................................................................................ pag.2
Art.1.9 – Diminuzione del rischio ............................................................................................................................ pag.2
Art.1.10 – Recesso in caso di sinistro ..................................................................................................................... pag.2
Art.1.11 – Comunicazioni......................................................................................................................................... pag.3
Art.1.12 – Imposte e altri oneri fiscali ..................................................................................................................... pag.3
Art.1.13 – Legge applicabile .................................................................................................................................... pag.3
Art.1.14 – Foro competente..................................................................................................................................... pag.3
Art.1.15 – Rinvio alle norme di legge ...................................................................................................................... pag.3
Art.1.16 – Restrizioni Internazionali- Inefficacia del contratto............................................................................... pag.3 Art.1.17 – Glossario.................................................................................................................................................. pag.3
Sezione 2 - Incendio ................................................................................................................................................................ pag. 3
Art.2.1 – Cosa posso assicurare .............................................................................................................................. pag.3
Art.2.2 – Contro quali danni posso assicurarmi ..................................................................................................... pag.3
Art.2.3 – Cosa non assicuro..................................................................................................................................... pag.4
Art.2.4 – Operatività della garanzia ......................................................................................................................... pag.5
Art.2.5 – Tabella limiti di indennizzo, xxxxxxxx e/o franchigie................................................................................ pag.5 Sezione 3 - Norme che regolano il sinistro............................................................................................................................. pag. 5
Art.3.1 – Obblighi in caso di sinistro ........................................................................................................................ pag.5
Art.3.2 – Liquidazione sinistri .................................................................................................................................. pag.5
Art.3.3 – Arbitrato ..................................................................................................................................................... pag.5
Art.3.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno ................................................... pag.6 INFORMATIVA PRIVACY
Indice Mutuo Coperto Incendio Casa - Widiba
Glossario
Mod. AMAD0149 Ed.01/2022
Ai seguenti termini, le Parti attribuiscono convenzionalmente il significato qui precisato, vincolante agli effetti delle garanzie prestate:
Aderente - Assicurato: il titolare di mutuo che aderisce all’Assicurazione.
Assicurazione: il contratto mediante il quale la Società, dietro pagamento del premio pattuito, si obbliga a mantenere indenne
l’Aderente, entro i limiti convenuti, del danno a lui causato da un sinistro. AXA MPS Xxxxx: AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A..
Contraente: la Banca mutuante.
Esplosione: sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione, dovuto a reazione chimica che si autopropaga con elevata velocità.
Esplodenti: le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità a contatto con l’aria o l’acqua, a condizioni normali, danno
luogo ad esplosione; per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D.
n. 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A.
Fabbricato: l’intera costruzione edile compresi fissi, infissi ed opere di fondazione od interrate, impianti idrici ed igienici, impianti elettrici fissi, impianti di riscaldamento, impianti di condizionamento d'aria, impianti di allarme, impianti di segnalazione e comunicazione; ascensori, montacarichi, scale mobili; altri impianti od installazioni considerati immobili per natura e per destinazione; affreschi e statue non aventi valore artistico.
Incendio: combustione, con fiamma di beni materiali al di fuori di appropriato focolare, che può autoestendersi e propagarsi. Incombustibili: le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello adottato dal Centro Studi Esperienze del Ministero dell’Interno.
Lettera di conferma: documento che prova l’accettazione della copertura assicurativa secondo la richiesta e le dichiarazioni dell’Aderente.
Capitale o Massimale Assicurato: è l’importo massimo che l’Assicuratore indennizza in caso di sinistro ed è riportato nel modulo
di adesione.
Franchigia/Scoperto: clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato.
La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
Modulo di Adesione: documento comprovante l’esistenza ed il contenuto di un contratto di assicurazione. Nel modulo di
adesione sono indicate tutte le condizioni contrattuali.
Polizza Collettiva: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente nell’interesse di terzi al quale l’assicurato abbia aderito.
Rischio: probabilità che si verifichi un evento futuro e incerto in grado di provocare conseguenze dannose. Scoperto: vedi Franchigia / Scoperto.
Scoppio: il repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto a esplosione. Gli effetti del
gelo o del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.
Sinistro: il verificarsi del rischio per il quale è prestata la garanzia (in una garanzia per il rischio di infortuni, ad esempio, il sinistro è rappresentato dall’infortunio nel quale l’Aderente può subire un danno che, dopo la guarigione della lesione, determini menomazioni permanenti (Invalidità Permanente).
Somma Assicurata: importo nei limiti del quale l’assicuratore si impegna a fornire la propria prestazione. Nelle assicurazioni di cose, la somma assicurata corrisponde di regola al valore dei beni assicurati (valore assicurabile). Nelle assicurazioni del patrimonio o assicurazioni di spese, è l’importo pattuito che indica la massima esposizione debitoria dell’assicuratore (massimale). Nelle assicurazioni sulla vita, è il capitale dovuto al beneficiario in alternativa all’erogazione di una rendita.
Data ultimo aggiornamento del presente documento gennaio 2022
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La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi
assicurativi con il n. 041
Condizioni di Assicurazione
Mod. AMAD0149 Ed.01/2022
Sezione 1 - Norme che regolano il contratto in generale
Art.1.1 – Durata della copertura – Effetto - Decorrenza
La durata della copertura assicurativa è pari alla durata originaria del finanziamento ed è indicata nel modulo di adesione; alla scadenza non è tacitamente rinnovabile.
Le coperture assicurative decorrono dalle ore 24.00 della data di adesione, o dalla data di erogazione del finanziamento se successiva, ancorché il premio non sia stato regolato o addebitato all’Aderente.
Art.1.2 – Recesso
L’Aderente può recedere dalle coperture assicurative:
− entro 60 giorni dalla data di decorrenza, dandone comunicazione scritta alla Contraente. Il recesso determina la cessazione delle coperture assicurative sin dall’origine e la restituzione all’Aderente, tramite la Contraente, dell’intero premio eventualmente versato.
− per le coperture danni il cui contratto superi i cinque anni, trascorso il quinquennio, con preavviso di 60 giorni e con effetto dalla fine dell'annualità nel corso della quale la facoltà di recesso è stata esercitata. Viene rimborsato al Cliente la parte di premio pagato, relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte.
Art.1.3 – Premio
Il premio, da pagarsi in unica soluzione, è pari all’importo indicato sulla Lettera di Conferma ed è comprensivo delle imposte,
nell’attuale misura del 22,25%.
In caso di estinzione anticipata o di trasferimento del mutuo AXA MPS Xxxxx, tramite la Contraente, restituisce all’Aderente la parte di premio pagato relativo al periodo residuo rispetto alla scadenza originaria, al netto delle imposte pagate, come di seguito calcolata: giorni pagati e non goduti * premio imponibile unico anticipato/durata totale in giorni.
In alternativa, su richiesta dell’Aderente, AXA MPS Xxxxx fornisce la copertura assicurativa fino alla scadenza contrattuale.
Art.1.4– Modifiche al modulo di adesione
Le eventuali modifiche alle informazioni, comunicate dall’aderente nel modulo di adesione, devono essere approvate per iscritto da parte di AXA MPS Danni e dell’Aderente.
Art.1.5 – Capitale assicurato
L’importo indicato nella Lettera di Conferma rappresenta il limite massimo dell’indennizzo contrattualmente previsto in caso di
sinistro.
Salvo il caso previsto dall’Art. 1914 del c.c., per nessun titolo AXA MPS Xxxxx potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.
Art.1.6 – Deroga alla proporzionale
Si conviene che non si terrà conto del maggior valore dei beni in garanzia rispetto alle somme assicurate, sempreché questo maggior valore si mantenga entro il limite del 20% delle somme assicurate alle partite stesse.
Se invece il limite del 20% di cui sopra risultasse oltrepassato si applicherà allora la regola proporzionale solo per l’eccedenza del
predetto 20%.
Art.1.7 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio
Le dichiarazioni inesatte o le reticenze dell’Aderente relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la risoluzione del contratto di assicurazione ai sensi degli artt. 1892,1893 e 1894 c.c.
Art.1.8 – Aggravamento del rischio
L’Aderente deve dare comunicazione ad AXA MPS Danni di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti del rischio non noti o non accettati dalla AXA MPS Xxxxx possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all’indennizzo, nonché la stessa cessazione dell’assicurazione ai sensi dell’Art.1898 del c.c..
Art.1.9 – Diminuzione del rischio
Nel caso di diminuzione del rischio, AXA MPS Danni è tenuta a ridurre il premio a seguito della comunicazione dell’Aderente ai sensi dell’Art. 1897 del c.c. e rinuncia al relativo diritto di recesso.
Art. 1.10 – Recesso in caso di sinistro
Dopo ogni Sinistro denunciato a termini di Polizza e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell’Indennizzo, le parti, mediante lettera raccomandata, possono recedere dall’assicurazione con preavviso di almeno 30 giorni.
In caso di recesso esercitato da AXA MPS Xxxxx, quest’ultima, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa la parte di Premio, al netto dell’imposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art.1.11 – Comunicazioni
Tutte le comunicazioni da parte dell’Aderente ad AXA MPS Xxxxx dovranno essere fatte per iscritto.
Eventuali comunicazioni da parte di AXA MPS Danni saranno indirizzate al domicilio indicato dall’Aderente sul modulo di adesione.
Art.1.12 – Imposte e altri oneri fiscali
Gli oneri fiscali relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente. Il presente contratto è soggetto all’imposta sulle assicurazioni vigente in Italia. Il Contraente, in caso di variazione di residenza, se persona fisica, o dello Stato in cui è situata la sede o lo stabilimento a cui si riferisce il contratto di assicurazione o cui sono addette le persone assicurate, in caso di persona giuridica, è tenuto a comunicare per iscritto l’avvenuto trasferimento, non oltre i 30 giorni dallo stesso e comunque in tempo utile per gli adeguamenti conseguenti in prossimità del pagamento del Premio. Sarà cura della Società l’espletamento degli adempimenti dichiarativi ed il pagamento del tributo per conto del Contraente. In caso di omessa comunicazione, la Società avrà diritto di rivalsa sul Contraente per le somme versate all’Autorità fiscale dello Stato estero di nuova residenza, sia a titolo di imposta, sia di sanzioni, interessi e spese, in conseguenza di addebiti per omesso od insufficiente versamento del tributo.
Per quanto riguarda l’assicurazione dei beni immobili le imposte sulle assicurazioni sono da pagare nel nostro Paese solo se gli immobili sono in esso situati; differentemente bisognerà osservare gli obblighi fiscali dello Stato in cui si trovano gli immobili.
Art.1.13 – Legge applicabile
La Legge applicabile al contratto di assicurazione è quella italiana.
Art.1.14 – Foro competente
Il Foro competente è quello del luogo di residenza o sede dell’Aderente, o quello da lui preferito.
Art.1.15 – Rinvio alle norme di legge
Per tutto quanto non è qui diversamente regolato valgono le norme di legge.
Art.1.16 – Restrizioni Internazionali – Inefficacia del contratto
In nessun caso gli assicuratori/i riassicuratori saranno tenuti a fornire alcuna copertura assicurativa, soddisfare richieste di risarcimento o garantire alcuna indennità in virtù del presente contratto, qualora tale copertura, pagamento o indennità possano esporli a divieti, sanzioni economiche o restrizioni ai sensi di Risoluzioni delle Nazioni Unite o sanzioni economiche o commerciali, leggi o norme dell’Unione Europea, del Regno Unito o degli Stati Uniti d’America, ove applicabili in Italia.
Art.1.17– Glossario
I termini indicati nel glossario sono da intendersi come precisi significati convenzionali, vincolanti per le Parti.
Art.1.18 – Esagerazione dolosa del danno
L’Aderente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutti beni che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette beni salvati, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.
Sezione 2 - Incendio
Art.2.1 – Cosa posso assicurare
L’assicurazione è riferita a Fabbricati e/o loro porzioni finiti o in ristrutturazione, adibiti, a civili abitazioni.
Per Limiti, Franchigie e Scoperti si veda la tabella indicata all’Art. 2.5
Art.2.2 – Contro quali danni posso assicurarmi
AXA MPS Xxxxx, qualora sulla Lettera di Conferma risulti indicata la relativa somma assicurata e sia stato pagato il relativo premio, garantisce l’indennizzo dei danni materiali e diretti subiti dal fabbricato, anche se causati da colpa grave, in conseguenza dei seguenti eventi:
1. incendio, fulmine, scoppio o esplosione, anche esterni, non causati da ordigni esplosivi;
2. fumi, gas, vapori, sviluppatisi a seguito di eventi in garanzia, anche se derivanti da enti diversi da quelli assicurati;
3. bang sonico;
4. caduta di aeromobili, satelliti artificiali, meteoriti, loro parti o cose trasportate da essi, esclusi ordigni esplosivi;
5. urto di veicoli stradali non appartenenti all'Aderente, in transito sulla pubblica via, anche quando non vi sia sviluppo di incendio;
6. fenomeno elettrico, limitato a impianti elettrici ed elettronici considerati fabbricato, per effetto di correnti, scariche, altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati.
La garanzia è prestata a “primo Rischio Assoluto”;
7. eventi atmosferici: AXA MPS Danni indennizza i danni materiali alle cose assicurate direttamente causati da:
- grandine, uragani, tempeste, trombe d'aria, vento e quanto da essi trasportato, quando detti fenomeni siano caratterizzati da violenza riscontrabile dagli effetti prodotti su una pluralità di cose, assicurate o non, poste nelle vicinanze;
- bagnamento, verificatosi all'interno dei fabbricati a seguito di rotture, brecce o lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti dalla violenza dei fenomeni di cui sopra.
AXA MPS Xxxxx indennizza inoltre, purché conseguenti dagli eventi di cui sopra:
8. guasti causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità allo scopo di impedire o di arrestare l'incendio;
9. spese di demolizione, sgombero e trasporto dei residuati del sinistro indennizzabile al più vicino scarico, fino ad un massimo del
10% dell’importo liquidato, nei limiti della somma assicurata;
10. onorari dei periti: AXA MPS Xxxxx xxxxxxxx le spese ed onorari del perito che l’Aderente, in seguito ad un sinistro indennizzabile a termini di polizza, avrà scelto e nominato in conformità a quanto stabilito dalle Condizioni Generali di Assicurazione;
11. spese straordinarie: AXA MPS Xxxxx, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che provochi l’inagibilità totale del
fabbricato assicurato, rimborsa, le spese straordinarie documentate e ragionevolmente sostenute dall’Assicurato per:
x. xxxxxxx di progettisti, consulenti e periti resesi necessarie a supporto della ricostruzione o del ripristino dei beni distrutti o danneggiati, nei limiti delle tariffe stabilite dagli ordini professionali di categoria;
b. rimuovere, trasportare e ricollocare le cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate (comprese quelle di montaggio e smontaggio), esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;
c. affitto di un locale destinato a deposito delle cose mobili non colpite da sinistro o parzialmente danneggiate, esclusivamente nel caso in cui la loro rimozione sia indispensabile per eseguire la riparazione del fabbricato danneggiato;
x. xxxxx e oneri di urbanizzazione che dovessero comunque gravare sull’Aderente e/o che lo stesso dovesse pagare a qualsiasi Ente o Autorità Pubblica in caso di ricostruzione del fabbricato, in base alle disposizioni di legge in vigore al momento della ricostruzione.
Relativamente alle garanzie di cui ai precedenti punti a, b e c è condizione essenziale che tali spese vengano effettuate
nei 60 giorni successivi all’autorizzazione di AXA MPS Xxxxx e dell’Autorità Giudiziaria alla rimozione dei residui del sinistro.
12. spese di ospitalità alberghiera per il tempo necessario alla riparazione dei danni che derivino dal mancato godimento
dell’abitazione qualora, a seguito del sinistro indennizzabile, l’abitazione assicurata non sia agibile.
Estensione di garanzia per Xxxxxxx Xxxxx
AXA MPS Xxxxx si obbliga a tenere indenne l'Aderente, delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da Incendio, Esplosione e Scoppio non causato da ordigni esplosivi.
L'assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo dei beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del 10% del massimale stesso.
Art.2.3 – Cosa non assicuro
Sono esclusi i danni:
a. verificatisi in occasione di atti di guerra, insurrezione, tumulti popolari, scioperi sommosse, atti di terrorismo o di sabotaggio organizzato, di occupazione militare, di invasione, nonché i danni causati da atti vandalicio dolosi, compresi quelli di terrorismo o sabotaggio;
b. causati da esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure causati da radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che si provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
c. causati da terremoti, maremoti, eruzioni vulcaniche, alluvioni, inondazioni e allagamenti;
d. causati da cedimento, franamento o smottamento del terreno;
e. di smarrimento o di furto delle cose assicurate avvenuti in occasione degli eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
f. alla macchina od all'impianto del fabbricato nel quale si sia verificato uno scoppio se l'evento è determinato da usura, corrosione o difetti di materiale;
g. di fenomeno elettrico ad elettrodomestici, apparecchi audiofonovisivi, apparecchiature elettriche ed elettroniche non al servizio del fabbricato assicurato, apparecchi e circuiti compresi, a qualunque causa dovuti, anche se conseguenti a fulmine od altri eventi per i quali è prestata l'assicurazione;
x. xxxxxxxxx, quali cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito commerciale od industriale, sospensione di lavoro o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
i. da spargimento d’acqua, anche se conseguente a rotture accidentali di tubazioni, condutture, pluviali o elettrodomestici; nonché le spese per ricercare e riparare il guasto;
j. danni da furto;
Limitatamente alla garanzia eventi atmosferici, AXA MPS Danni non risponde dei danni:
1. causati da:
- intasamento o traboccamento di gronde o pluviali con o senza rottura degli stessi;
- fuoriuscita dalle usuali sponde di corsi o bacini d'acqua naturali od artificiali;
- mareggiata e penetrazione di acqua marina;
- formazione di ruscelli, accumulo esterno di acqua, rottura o rigurgito dei sistemi di scarico;
- gelo, sovraccarico di neve;
- umidità, stillicidio, trasudamento, infiltrazione.
2. subiti da, ancorché verificatisi a seguito dei fenomeni di cui sopra:
- alberi, cespugli, coltivazioni floreali ed agricole in genere;
- recinzioni (non metalliche e non in muratura), cancelli, gru, cavi aerei, ciminiere e camini, insegne, antenne;
- pannelli solari e simili installazioni esterne;
- enti all'aperto, ad eccezione dei serbatoi ed impianti fissi per natura e destinazione;
- fabbricati o tettoie aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche di legno o plastica, e quanto in essi contenuto;
- serramenti, vetrate e lucernari in genere, a meno che derivanti da rotture o lesioni subite dal tetto o dalle pareti;
- lastre di fibrocemento o cemento-amianto e manufatti in materia plastica per effetto di grandine.
Limitatamente alla garanzia fenomeno elettrico, AXA MPS Danni non risponde dei danni:
- causati da usura, logorio o graduale deterioramento;
- per mancata o difettosa manutenzione, corrosione, ossidazione;
- dovuti a difetti noti all’Aderente all’atto della stipula della polizza nonché quelli dei quali debba rispondere, per legge o per contratto, il costruttore o fornitore;
- alle lampadine in genere, alle valvole, ai tubi catodici ed alle resistenze elettriche scoperte.
Limitatamente all’estensione di garanzia Ricorso Terzi,:
- l'assicurazione non comprende i danni: a cose che l'Aderente abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo; di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.
- non sono comunque considerati terzi: il coniuge, i genitori, i figli dell'Aderente nonché ogni altra persona stabilmente convivente con l'Aderente; quando l'Aderente non sia una persona fisica il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente; le Società le quali, rispetto all'Assicurato che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, ai sensi dell'Art. 2359 del c.c., nonché gli amministratori delle medesime.
Art.2.4 – Operatività della garanzia
L'assicurazione è operante a condizione che l'abitazione sia ubicata in fabbricati costruiti per almeno l'80% della superficie coperta complessiva con strutture portanti verticali in materiali incombustibili, pareti esterne e copertura del tetto per almeno l'80% in materiali incombustibili, solai e struttura portante del tetto comunque costruiti.; l’abitazione deve, inoltre, trovarsi in un edificio destinato per almeno i ¾ della superficie complessiva ad abitazioni civili, uffici, alberghi, scuole o luoghi di culto. Nella restante parte, non devono essere presenti edifici destinati a cinema, teatri, sale da gioco, sale da ballo e night club.
Vengono tollerati i materiali combustibili impiegati per impermeabilizzazione, coibentazione o rivestimento aderenti a strutture continue incombustibili e quelli rivestiti, per ogni lato, per uno spessore minimo di 3 cm, da materiali incombustibili.
Art.2.5 – Tabella limiti di indennizzo, scoperti e/o franchigie
Garanzia | Limite di indennizzo | Franchigia | Scoperto |
Incendio Fabbricato | Indicato nella lettera di conferma | --- | --- |
Fumi; gas vapori; bang sonico; caduta aeromobili; urto veicoli stradali. | Limite dell’Incendio | --- | --- |
fenomeno elettrico impianti fabbricato | € 1.500,00/anno/sinistro | €200,00/sinistro | --- |
eventi atmosferici | 20%, minimo € 1.000,00 | ||
guasti per ordine dell’Autorità | Limite dell’Incendio | --- | --- |
spese demolizione e sgombero | 10% importo liquidato per incendio | --- | --- |
onorari dei periti | € 5.000,00 | --- | --- |
spese straordinarie | € 5.000,00 | --- | --- |
spese alberghiere | € 2.500,00/anno/sinistro | --- | --- |
Ricorso Terzi | 25% del Capitale della garanzia Incendio Fabbricato, con il limite di € 100.000,00 | --- | --- |
Sezione 3 - Norme che regolano il sinistro
Art.3.1 – Obblighi in caso di sinistro
In caso di sinistro l’Aderente deve:
a. fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno; le relative spese sono a carico di AXA MPS Xxxxx secondo quanto
previsto dalla legge ai sensi dell’Art. 1914 del c.c.;
b. darne avviso alla Società entro tre giorni da quando ne ha avuto conoscenza ai sensi dell’Art. 1913 del c.c.;
c. presentare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all’Autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo, precisando, in particolare, il momento dell’inizio del sinistro, la causa presunta del sinistro e l’entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
d. conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno, senza avere diritto, per questo, ad indennità alcuna;
e. predisporre un elenco dettagliato dei danni subiti, con riferimento alla qualità, quantità e valore delle cose distrutte o danneggiate, nonché, a richiesta, uno stato particolareggiato delle altre cose assicurate esistenti al momento del sinistro con indicazione del rispettivo valore, mettendo comunque a disposizione i suoi registri, conti, fatture o qualsiasi documento che possa essere richiesto da AXA MPS Xxxxx o dai Periti ai fini delle loro indagini e verifiche.
Art.3.2 – Liquidazione dei sinistri
La Compagnia si impegna a formulare all’Aderente un’offerta o a comunicargli i motivi per cui non ritiene di formularla entro 90 giorni a decorrere dalla data di completamento della istruttoria da parte della Compagnia; si impegna altresì a pagare all’Aderente la somma offerta entro 15 dalla data in cui è venuta a conoscenza della sua accettazione, laddove non sussistano motivi ostativi.
Art. 3.3 – Arbitrato
L'ammontare del danno è concordato direttamente da AXA MPS Xxxxx, o da un Perito da questa incaricato, con l’Aderente o persona da lui designata.
In caso di disaccordo, le Parti hanno facoltà di risolvere la controversia incaricando a tale scopo un Collegio di Periti da nominarsi con apposito atto. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio perito o se i periti non si accordano sulla nomina del
terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.
Nel caso le Parti, di comune accordo, decidano di avvalersi del Collegio di Periti, la determinazione del danno viene demandata al Collegio di Periti. Il Collegio di Periti si riunirà nel comune in cui si trova l’immobile assicurato. Ogni Parte nominerà il proprio Xxxxxx, mentre il terzo verrà scelto di comune accordo dai Periti stessi. In mancanza di tale accordo sull’indicazione del terzo Perito, la nomina verrà eseguita dal Presidente del Tribunale del luogo in cui deve riunirsi il Collegio.
Ciascuna Parte provvede a remunerare il proprio Xxxxxx, mentre concorre per la metà alle spese del terzo. I Periti devono:
1. indagare su circostanze, natura, causa e modalità del sinistro;
2. verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate, nonché verificare se l'Aderente ha adempiuto agli obblighi di cui all’Art.11 - Obblighi in caso di Sinistro;
3. verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate, determinando il valore che le cose medesime avevano al momento del sinistro, secondo i criteri di liquidazione dei danni previsti nel successivo Art. 19 - Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno;
4. procedere alla stima ed alla liquidazione del danno, comprese le spese di salvataggio, di demolizione e sgombero.
Nel caso di procedura per la valutazione del danno effettuata ai sensi del punto precedente, i risultati delle operazioni peritali devono essere raccolti in apposito verbale, con allegate le stime dettagliate, da redigersi in doppio esemplare, uno per ognuna delle Parti. I risultati delle operazioni di cui alle lettere c) e d) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin d'ora a qualsiasi impugnativa, salvo il caso di dolo, errore, violenza, nonché di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso qualsivoglia azione od eccezione inerente l'indennizzabilità del danno. La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia. I Periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.
Art. 3.4 – Valore delle cose assicurate e determinazione del valore del danno
Premesso che:
1. il valore a nuovo del fabbricato si ottiene stimando la spesa necessaria per l'integrale ricostruzione a nuovo di tutto il fabbricato medesimo, escludendo soltanto il valore dell'area. Qualora il fabbricato sia costruito in tutto od in parte con materiali di impiego non comune, la stima del valore di preesistenza verrà effettuata sulla base del costo di costruzione a nuovo con l'impiego di equivalenti materiali di uso corrente;
2. il valore del fabbricato al momento del sinistro si ottiene applicando alla stima di cui al precedente punto 1) un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione, al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso e ad ogni altra circostanza concomitante.
L'ammontare del danno si determina stimando la spesa necessaria per ricostruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate e deducendo da tale risultato il valore dei residui.
L'Aderente acquista il diritto al pagamento dell'intero indennizzo solo se procede alla riparazione o ricostruzione del fabbricato; se ciò non avviene, AXA MPS Xxxxx limita l'indennizzo al valore del fabbricato al momento del sinistro determinato come stabilito al punto 2).
Nel caso in cui il fabbricato sia realizzato su area di altrui proprietà ed il danno risulti superiore al 30% del valore del fabbricato, AXA MPS Danni pagherà solo il valore del materiale distrutto o danneggiato, considerato il fabbricato come in condizione di demolizione; la restante parte sarà pagata solo dopo che l’Aderente abbia proceduto, sulla stessa area (o su altra area del territorio nazionale purché non ne derivi aggravio per l’assicuratore) la ricostruzione o riparazione e sempre che la stessa sia stata ultimata entro 24 mesi, salvo comprovata forza maggiore, dalla data di accettazione della liquidazione.
Data ultimo aggiornamento del presente documento: gennaio 2022
Capitale Sociale € 39.000.000 interamente versato - Codice Fiscale e numero iscrizione al Registro delle Imprese di Roma: 02513360582 - P. I.V.A. GRUPPO IVA AXA ITALIA n. 10534960967, Numero R.E.A. della C.C.I.A.A. di Roma 441156 – Autorizzata all’esercizio delle Assicurazioni con Decreto del Ministero dell’Xxxxxxxxx, xxx Xxxxxxxxx x xxxx’Xxxxxxxxxxx xxx 00/0/0000 (X.X. 11/10/1974 n. 266). Compagnia iscritta alla Sez. I dell’Albo delle Imprese IVASS al n. 1.00049.
La Società è soggetta all’attività di direzione e coordinamento di AXA Assicurazioni S.p.A. ed appartiene al Gruppo assicurativo AXA ITALIA, iscritto all’Albo dei Gruppi assicurativi con il n. 041
INFORMATIVA GENERALE SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
Chi decide perché e come trattare i dati? | |
AXA MPS Assicurazioni Xxxxx X.x.X., titolare del trattamento dei dati, rispetta le persone con le quali entra in contatto. Per questo tratta con cura i suoi dati personali, cioè le informazioni a lei riferite (di seguito indicati anche come "dati comuni", quali ad esempio i dati identificativi e di contatto), che utilizza per lo svolgimento delle proprie attività e che possono essere forniti da lei o da terzi, ovvero essere acquisiti consultando banche dati, elenchi e registri legittimamente accessibili. A conferma di questo impegno e per dare esecuzione alle norme che tutelano il trattamento dei dati personali, forniamo qui di seguito le informazioni essenziali che permettono di esercitare in modo agevole e consapevole i diritti previsti dalla vigente normativa. Qualora i dati forniti da lei o da terzi si riferiscano a soggetti minori di età sui quali lei esercita la responsabilità genitoriale o la tutela legale, ovvero a familiari/congiunti per l'esecuzione di prestazioni assicurative (es. polizze collettive), le presenti informazioni e le dichiarazioni di volontà formulate rispetto alle richieste di consenso si intendono riferite anche ai trattamenti su questi dati. | |
Per quali scopi e su quali basi i dati sono trattati? | |
a) Finalità assicurativa1 Per svolgere adeguatamente le attività necessarie alla gestione del rapporto assicurativo, la nostra Società (di seguito anche "AMAD" o la "Compagnia") ha la necessità di disporre di dati personali, a lei riferiti (che possono essere dati già acquisiti, forniti da lei o da altri soggetti2, anche mediante la consultazione di banche dati ed il dispositivo di black box e/o dati ancora da acquisire, alcuni dei quali ci debbono essere forniti da lei o da terzi per obbligo di legge3) e a questo fine si trova nella necessità di trattarli nel quadro del rapporto assicurativo. In questo ambito, useremo i suoi dati personali per fornire servizi e prodotti assicurativi della Compagnia nell'ambito delle seguenti attività, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo: • quotazione, preventivi, predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse derivanti; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; • riassicurazione e coassicurazione; • prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; • adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattuali; • analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; • gestione e controllo interno; • attività statistiche, anche a fini di tariffazione, tra cui attività di studio statistico sulla base clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti) utilizzando anche tutti i dati raccolti dalla Black box (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, |
1 La "finalità assicurativa" richiede, che i dati siano trattati necessariamente per: predisposizione, stipulazione di polizze assicurative ed esecuzione degli obblighi dalle stesse
derivati; raccolta dei premi; liquidazione dei sinistri, pagamento o esecuzione di altre prestazioni; riassicurazione; coassicurazione; prevenzione e individuazione delle frodi assicurative e relative azioni legali; esercizio o difesa di diritti dell'assicurazione; adempimento di altri specifici obblighi di legge o contrattu ali; analisi di nuovi mercati assicurativi o prodotti o servizi; gestione e controllo interno; attività statistiche.
2 Ad esempio: altri soggetti inerenti al rapporto che la riguarda (contraenti di assicurazioni in cui lei risulti assicurato, beneficiario ecc.; coobbligati); altri operatori assicurativi
(quali agenti, broker di assicurazione, imprese di assicurazione ecc.); soggetti che, per soddisfare le sue richieste (quali una copertura assicurativa, la liquidazione di un sinistro ecc.), forniscono informazioni creditizie e commerciali; organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo altri soggetti pubblici.
3 Ad esempio, ai sensi della normativa contro il riciclaggio.
ubicazione, dati di percorrenza, dati di profilazione, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• valutazione inerente eventuali finanziamenti per il pagamento del premio;
• attività antifrode con screening delle informazioni pubbliche, tra cui quelle raccolte tramite siti web e social media;
• utilizzo dei dati in forma anonima per attività di analisi e statistiche di mercato;
• utilizzo dei dati raccolti dalla Black box necessari per dare esecuzione a specifici servizi assicurativi che, per puntuale previsione contrattuale, possono comportare anche l'attribuzione automatica di specifici profili che permettono di definire una tariffa personalizzata (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, ubicazione, dati di percorrenza, tipo di percorso, collisioni/incidenti, accelerazioni e decelerazioni, velocità, i comportamenti di guida, dati di profilazione, dati raccolti dalla black box prima dell'elaborazione - i cosiddetti "dati grezzi");
• servizi di monitoraggio dei parametri delle condizioni generali del cliente rispetto al suo benessere fisico, ad eventi inerenti all'abitazione o comunque inerenti alla gestione di servizi assicurativi;
• valutazione delle condizioni che permettono di definire la prosecuzione di un rapporto assicurativo in essere ed il rinnovo di una polizza in scadenza.
I dati forniti potranno essere utilizzati confrontandoli ed arricchendoli mediante la consultazione di banche dati legittimamente accessibili, quali i sistemi di informazioni creditizie, utili per verificare il possesso di requisiti specifici richiesti dalle compagnie per l'accesso ad agevolazioni e vantaggi, quali la rateizzazione del premio.
A tali fini, non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei suoi dati comuni strettamente necessari per la fornitura dei suddetti servizi e/o prodotti assicurativi e/o prestazioni da parte di AMAD e di terzi a cui tali dati saranno comunicati4.
Si precisa che non è richiesto il suo consenso per il trattamento dei dati telematici raccolti attraverso la cd. "Black Box", nel caso in cui il trattamento di questi dati sia necessario per la conclusione o l'esecuzione del contratto tra la persona cui si riferiscono i dati ed AMAD, nell'ipotesi in cui le condizioni generali di polizza prevedano l'utilizzo di tale strumento anche per la gestione del rapporto contrattuale. L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di trattare i dati raccolti tramite la cd. Black Box per poter dare esecuzione al contratto; pertanto non è richiesto un suo specifico consenso al trattamento dei dati per tale finalità che è conseguente alla sua adesione al contratto stesso.
Resta inteso che, nell'ambito di questo trattamento, i dati telematici (quali le informazioni sui movimenti e localizzazioni del veicolo, i comportamenti di guida e i cosiddetti dati grezzi) sono necessari per dare esecuzione ai servizi assicurativi, che prevedono anche l'attribuzione automatica di specifici profili al fine di definire una tariffa personalizzata.
Inoltre, tale tipo di contratto comporta un processo decisionale automatizzato finalizzato alla determinazione dello sconto/premio applicabile (es. sulla base del numero di KM percorsi rilevati attraverso la cd. Black Box o sulla base del profilo del comportamento di guida del cliente). L'adesione a tale tipo di contratto comporta quindi la necessità di procedere ad una profilazione, in relazione ad esempio al comportamento di guida. Il processo decisionale automatizzato connesso, secondo il tipo di contratto, alla percorrenza chilometrica e/o alla profilazione, permette l'attribuzione automatica di una tariffa più aderente al comportamento di guida del singolo cliente, oltre che ad eventuali caratteristiche del territorio e della situazione meteorologica. La profilazione e decisione automatizzata comporta che una guida virtuosa può determinare dei benefici sul premio, determinati su parametri oggettivi rilevati dalla black box.
4 I dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: società del Gruppo a cui appartiene AMAD (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai
sensi delle vigenti disposizioni di legge); società specializzate per informazione e promozione commerciale, per ricerche di mercato e per indagini sulla qualità dei servizi e sulla soddisfazione dei clienti; assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM.
Viceversa, il consenso è richiesto per il trattamento delle categorie particolari di dati5, quali i dati inerenti essenzialmente alla sua salute (di seguito indicati anche come "dati sensibili"). Il consenso che le chiediamo riguarda quindi il trattamento degli eventuali dati sensibili il cui utilizzo sarà strettamente inerente alla fornitura dei servizi, e/o prodotti assicurativi e/o delle prestazioni citate il cui trattamento è ammesso dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Inoltre, esclusivamente per le finalità sopra indicate e sempre limitatamente a quanto di stretta competenza in relazione allo specifico rapporto intercorrente tra lei e AMAD, secondo i casi, i suoi dati possono o debbono essere comunicati ad altri soggetti del settore assicurativo o di natura pubblica che operano - in Italia o all'estero - come autonomi titolari, soggetti tutti così costituenti la c.d. "catena assicurativa", in parte anche in funzione meramente organizzativa.
Il consenso che le chiediamo riguarda, pertanto, anche gli specifici trattamenti e le comunicazioni all'interno della "catena assicurativa"6 effettuati dai predetti soggetti.
Precisiamo che senza i suoi dati non saremo in grado di fornirle le prestazioni, i servizi e/o i prodotti assicurativi citati. Quindi, in relazione a questa specifica finalità, il suo consenso è il presupposto necessario per lo svolgimento del rapporto assicurativo.
Potremo, inoltre, utilizzare i dati di recapito che abbiamo ricevuto per inviarle comunicazioni di servizio, strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo nel quadro dei servizi al cliente e della verifica della qualità dei servizi stessi. Tenga quindi conto che in mancanza dei suoi dati di recapito non ci sarà possibile contattarla tempestivamente per fornirle informazioni utili in relazione al rapporto contrattuale e ad altre comunicazioni di servizio.
Evidenziamo, inoltre, che l'adesione a processi diretti di sottoscrizione di polizze assicurative (es. tramite sito web o telefono) e/o di alcune fasi della gestione del rapporto precontrattuale (es. gestione di scontistica e di eventuali richieste di deroghe assuntive da parte dell’intermediario) comporta un processo decisionale automatizzato, finalizzato alla gestione automatica della richiesta di copertura assicurativa ed alla attribuzione automatica della tariffa più aderente alle esigenze del singolo cliente, Ciò consente di velocizzare il processo di sottoscrizione della polizza e di adottare decisioni coerenti con le concrete caratteristiche del singolo cliente e non solo sulla base delle analisi statistiche generali.
Base giuridica del trattamento: per la finalità assicurativa sopra descritta, in tutte le sue ampie esemplificazioni, la base giuridica che legittima il trattamento è in ogni caso la necessità di disporre di dati personali per l'esecuzione di un contratto di cui l'interessato è parte o all'esecuzione di misure precontrattuali adottate su richiesta dello stesso. Ulteriore base giuridica che legittima l'utilizzo dei dati per tale finalità è la necessità di disporre di dati personali per adempiere un obbligo legale al quale è soggetto il titolare del trattamento. Infine, il trattamento è necessario per il perseguimento del legittimo interesse del titolare del trattamento a svolgere l'attività assicurativa, incluse le attività di studio statistico, attività per individuare e gestire comportamenti fraudolenti e illeciti e di invio di comunicazioni di servizio strumentali e utili al miglioramento della gestione del rapporto assicurativo.
b) Finalità commerciali e di marketing
Inoltre, per migliorare i nostri servizi ed i nostri prodotti e per informarla sulle novità e le opportunità che potrebbero essere di suo interesse, le chiediamo di consentirci l'utilizzo dei suoi dati personali non sensibili. Tutto ciò avverrà nel rispetto della normativa in materia di protezione
5 Ai sensi del comma 1 dell'art. 9 del GDPR, si tratta di dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o
l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fi sica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.
6 La cd. catena assicurativa è il complesso tessuto di rapporti contrattuali tra le imprese di assicurazioni e numerosi soggetti (persone fisiche e giuridiche, operanti in Italia e
all'estero) con i quali cooperano nel gestire un medesimo rischio assicurativo (es. società del Gruppo (controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente); altri assicuratori, coassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM, legali; periti; medici; autofficine, enti pubblici o associazioni di categoria - Per maggiori dettagli vedi la sezione Modalità di uso dei dati). Tale pluralità di rapporti è peculiare dell'attività assicurativa e necessario per la gestione dei servizi assicurativi che si articola fisiologicamente in una pluralità di "fasi" (dalla c.d. fase assuntiva a quella liquidativa) che possono interessare i soggetti appartenenti alla catena assicurativa, i quali devono necessariamente trattare i dati personali di diversi interessati (contraente, assicurato, beneficiario e, a certe condizioni, terzo danneggiato), taluni dei quali possono non entrare direttamente in contatto con l'assicurazione in sede di conclusione del contratto
dei dati, e pertanto non utilizzeremo dati sensibili7 per tali finalità.
Se lei fornirà liberamente gli specifici consensi richiesti per queste finalità, saremo in grado di proporle le attività qui di seguito elencate:
• comprendere quali sono i suoi bisogni ed esigenze e le sue opinioni sui nostri prodotti e servizi;
• effettuare analisi sulla qualità dei nostri servizi;
• attivare iniziative dedicate alla raccolta di informazioni allo scopo di migliorare la nostra offerta per lei;
• realizzare ricerche di mercato;
• effettuare indagini statistiche;
• proporle prodotti e servizi che possano essere effettivamente di suo interesse;
• inviarle comunicazioni promozionali e farla partecipare ad iniziative di marketing (quali ad esempio Programmi fedeltà, Concorsi o operazioni a Premio, Campagne Promozionali) mediante i canali di comunicazione accessibili tramite i dati di recapito a lei riferiti (quali posta, posta elettronica, APP, telefono, fax, sms, mms, social media o ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica);
• comunicarle novità e opportunità relative a prodotti e/o servizi sia di società appartenenti al Gruppo AXA sia di società esterne partner di AMAD o che collaborano con essa, avendo in ogni caso cura di evitare di far conoscere a tali soggetti i suoi dati;
• proporle prodotti e servizi sulla base dei dati generati nel caso lei utilizzi strumenti che permettano la rilevazione della sua posizione nel territorio.
In particolare, potremo provvedere alle seguenti attività:
• invio di materiale pubblicitario;
• vendita diretta;
• compimento di ricerche di mercato;
• comunicazione commerciale di prodotti della singola Compagnia e/o delle società del Gruppo AXA Italia;
• inviti ad eventi istituzionali del Gruppo AXA.
Il consenso che le chiediamo è facoltativo. In mancanza, non vi sono effetti sull'erogazione dei servizi assicurativi, ma non potrà conoscere le nostre offerte, né partecipare alle iniziative sopra indicate.
Precisiamo inoltre che in caso di suo consenso potremo inviarle messaggi utilizzando sia strumenti tradizionali (posta e telefono) sia strumenti automatici (posta elettronica, APP, sms, mms, fax, social media ed altri servizi di messaggistica e di comunicazione telematica) e tramite l'area web riservata, l'app a sua disposizione, fermo restando che lei ha in ogni momento la possibilità di limitare l'effetto del suo consenso solo ad uno degli strumenti di comunicazione sopra indicati.
Potremo inoltre provvedere, sempre con il suo consenso, all'invio di materiale pubblicitario, effettuare attività di vendita diretta, compiere ricerche di mercato e comunicarle novità in merito ai prodotti e servizi forniti dai partner del nostro Gruppo. Precisiamo che le attività di comunicazione e marketing sopra descritte potranno essere realizzate da AMAD, da società appartenenti allo stesso Gruppo e dai suoi agenti e collaboratori, i quali agiranno quali responsabili ed incaricati nominati dal Titolare.
Chiariamo, infine, che, anche senza un suo espresso consenso, potremo utilizzare il contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già acquistati. In tale caso, avrà sempre la possibilità di opporsi all'uso di tali dati anche in occasione dei messaggi di contatto che riceverà via posta elettronica.
Base giuridica del trattamento: per la finalità commerciale e di marketing sopra descritta la base giuridica che legittima il trattamento è la manifestazione del consenso dell'interessato al trattamento dei propri dati personali per tale specifica finalità.
Per l'utilizzo del contatto di posta elettronica che ci ha fornito in occasione dell'acquisto di un nostro prodotto o servizio per la vendita diretta di nostri prodotti o servizi analoghi a quelli già
7 Cfr. nota 2.
acquistati, la base giuridica è il legittimo interesse della Compagnia. | |
o | |
Modalità di trattamento | |
I suoi dati personali sono xxxxxxxx0 da AMAD - titolare del trattamento - solo con modalità strettamente necessarie per fornirle le prestazioni, i servizi e/o prodotti assicurativi richiesti o previsti in suo favore ovvero, qualora vi abbia acconsentito, per ricerche di mercato, indagini statistiche, attività promozionali, utilizzando modalità manuali e automatizzate, ivi comprese tecniche comunemente usate in ambito di data science nel rispetto del principio di minimizzazione. Sono utilizzate le medesime modalità e procedure anche quando i dati vengono comunicati per gli stessi fini ai soggetti già indicati nella presente informativa, i quali a loro volta sono impegnati a trattarli usando solo modalità e procedure strettamente necessarie per le specifiche finalità indicate nella presente informativa. |
8 Il trattamento può comportare le operazioni di raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione, cancellazione, distruzione di dati; è invece esclusa l'operazione di diffusione di dati.
A chi sono comunicati i dati? | |
In AMAD, i dati sono trattati da dipendenti e collaboratori nell'ambito delle rispettive funzioni e in conformità alle istruzioni ricevute, per il conseguimento delle specifiche finalità indicate nella presente informativa; lo stesso avviene presso i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In particolare, secondo il particolare rapporto assicurativo, i dati possono essere comunicati a taluni dei seguenti soggetti: • assicuratori, coassicuratori e riassicuratori; agenti, subagenti, mediatori di assicurazione e di riassicurazione, contraente delle polizze, produttori ed altri canali di acquisizione e gestione di contratti di assicurazione; banche, Società di Gestione del Risparmio, SIM; legali; periti; medici; autofficine; centri di demolizione di autoveicoli; • società di servizi per il quietanzamento; società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri, tra cui centrale operativa di assistenza, società di consulenza, cliniche convenzionate; società di servizi informatici e telematici o di archiviazione; società di servizi postali (per trasmissione, imbustamento, trasporto e smistamento delle comunicazioni alla clientela); società di revisione e di consulenza; società che gestiscono sistemi di informazioni creditizie ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.5 del Codice privacy; società di informazione commerciale per rischi finanziari ai sensi del Codice deontologico di cui all'allegato A.7 del Codice privacy; società di servizi per il controllo delle frodi ed il monitoraggio delle attività di distribuzione; società di recupero crediti; società che possono verificare l'accessibilità a finanziamenti per il pagamento dei premi. Si precisa che il titolare fornirà alle società che gestiscono sistemi di informazione creditizie e sistemi di informazione commerciale per rischi commerciali esclusivamente i dati personali necessari per la consultazione dei dati di tali sistemi; • società del Gruppo a cui appartiene la nostra Compagnia (controllanti, controllate o collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge), anche per finalità amministrativo- contabili e Cassa Assistenza Assicurazioni AXA per finalità assistenziali e di servizio; • società partner, autonome titolari del trattamento: o se applicabile al singolo prodotto, per la fornitura di garanzie e servizi connessi e strumentali all'esecuzione del contratto assicurativo (es. prevenzione rischi cyber; servizio di antifurto); o per attività di studio statistico sulla base di clienti AMAD, anche strumentali a future evoluzioni della Compagnia (ad esempio negli ambiti di sofisticazione della tariffazione, ottimizzazione della gestione dei sinistri e studio di nuove offerte commerciali sulla base dei comportamenti dei clienti); o ANIA (Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici); organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo IVASS (Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni); nonché altri soggetti, quali: UIC (Ufficio Italiano dei Cambi); Casellario Centrale Infortuni; Ministero delle infrastrutture - Motorizzazione civile e dei trasporti in concessione; CONSOB (Commissione Nazionale per le Società e la Borsa); COVIP (Commissione di vigilanza sui fondi pensione); Ministero del lavoro e della previdenza sociale; Enti gestori di assicurazioni sociali obbligatorie, quali INPS, INPDAI, INPGI, ecc.; Ministero dell'economia e delle finanze - Anagrafe tributaria; Magistratura; Forze dell'ordine (P.S.; C.C.; G.d.F.; VV. FF; VV. UU); altri soggetti o banche dati nei confronti dei quali la comunicazione dei dati è obbligatoria. Per talune attività utilizziamo soggetti di nostra fiducia - operanti talvolta anche al di fuori dell'Unione Europea - che svolgono per nostro conto compiti di natura tecnica, organizzativa o gestionale; lo stesso fanno anche i soggetti già indicati nella presente informativa a cui i dati vengono comunicati. In ogni caso il trasferimento dei dati fuori dall'Unione Europea avverrà sulla base delle ipotesi previste dalla vigente normativa, tra cui l'utilizzo di regole aziendali vincolanti (cd. BCR - Binding Corporate Rules) per i trasferimenti all'interno del Gruppo AXA, l'applicazione di clausole contrattuali standard definite dalla Commissione Europea per |
trasferimenti verso società non appartenenti al Gruppo AXA o la verifica della presenza di un giudizio di adeguatezza del sistema di protezione dei dati personali del Paese importatore dei dati. Resta inteso che il Titolare potrà agire anche avvalendosi di società esterne specializzate, nonché di società di servizi informatici, telematici, di archiviazione e postali cui vengono affidati compiti di natura tecnica od organizzativa. Tali soggetti terzi agiranno attenendosi alle istruzioni e alle procedure di sicurezza che AMAD avrà definito per tutelare pienamente la sua riservatezza. Questi soggetti, a sua tutela, svolgeranno la funzione di "responsabile" o di "incaricato" del trattamento dei suoi dati oppure, ove la legge lo consenta, operano come distinti "titolari" del trattamento. Ilconsenso che le chiediamo riguarda pertanto anche l'attività di tali soggetti. I Suoi dati personali saranno utilizzati solo con modalità e procedure strettamente necessarie per effettuare le attività suddette e non verranno diffusi. | |
Per quanto tempo i dati vengono conservati? | |
I dati vengono conservati per tutto il tempo necessario alla gestione del rapporto con l'interessato, in accordo a quanto previsto dalla normativa vigente (es. codice civile), fermo restando che decorsi 10 anni dalla cessazione del rapporto con il cliente si procede in ogni caso alla cancellazione dei dati stessi. Per le attività di marketing in caso di manifestazione dei consensi opzionali richiesti, i dati raccolti saranno conservati per il tempo necessario coerente con le finalità commerciali (e comunque per non più di 24 mesi dalla cessazione del rapporto) e nel rispetto della correttezza e del bilanciamento fra legittimo interesse del Titolare e diritti e libertà dell'interessato. | |
Quali sono i diritti dell’interessato e come possono essere esercitati? | |
Lei ha il diritto di conoscere chi sono i responsabili del trattamento, accedere ai suoi dati, farli aggiornare, integrare, rettificare o cancellare, di chiederne la limitazione e di opporsi al loro trattamento nei casi previsti dalla legge, di richiedere la portabilità dei dati, far valere il diritto all'oblio e, per il processo di decisione automatizzata, ottenere l'intervento umano da parte del Titolare del trattamento, esprimere la propria opinione e contestare la decisione. Per l'esercizio dei suoi diritti, lei può rivolgersi ad AXA MPS Assicurazioni Danni S.p.A. - Via Xxxx Xxxxxxx, 9 - c.a. Data Protection Officer - 00128 ROMA - e-mail: xxxxxxx@xxx.xx. Inoltre, Xxx potrà proporre reclamo all'Autorità di controllo in materia di protezione dei dati personali, in Italia il Garante per la protezione dei dati personali: Xxxxxx Xxxxxxx x. 00 - 00000 Xxxx (x00) 00.000000; xxxxxxxxxx@xxxx.xx. Per maggiori informazioni, si invita a visitare la sezione privacy del sito web |
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