CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
CAPITOLATO PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA CAMERA DI COMMERCIO DI PARMA
Art. 1 - Oggetto del servizio e modalità di espletamento dello stesso.
L'affidamento ha per oggetto il servizio di brokeraggio assicurativo come disciplinato dall'art. 106 del D. Lgs. n. 209 del 07/09/2005 (Codice delle assicurazioni private).
Il servizio, in sintesi, consiste nel presentare o proporre prodotti assicurativi e riassicurativi nell'interesse della Camera di Commercio di Parma, nel prestare assistenza e consulenza finalizzate a tali attività e nella conclusione di contratti ovvero nella collaborazione alla gestione ed esecuzione, segnatamente in caso di sinistro, dei contratti assicurativi stipulati dalla Camera di Commercio.
Il servizio si articola nelle seguenti attività indicate in via principale e non esaustiva:
1. ricognizione, analisi e valutazione dei rischi a cui è esposto l’Ente nei vari settori di attività;
2. analisi delle coperture assicurative in essere per eventuali adeguamenti o aggiornamenti delle coperture in termini di rischi e/o massimali;
3. redazione di un piano di coperture assicurative ottimali per l’Ente che tenga conto delle necessità di copertura rispetto alla ricognizione dei rischi effettuata, che sia in linea con le previsioni normative in materia vigenti per le Camere di Commercio e con le innovazioni legislative, le evoluzioni giurisprudenziali e l’andamento del mercato, evidenziando i risultati dell’analisi in termini economici (previsione di spesa) e dell’analisi in termini di costi-benefici;
4. redazione di nuove proposte di capitolati di polizza rinvenibili sul mercato che offrano la massima tutela del rischio assicurato sia in termini di condizioni generali di polizza sia in termini di valore della copertura assicurativa, accompagnati dalla segnalazione indicativa dei costi;
5. aggiornamento e revisione delle coperture nel caso di evoluzione del mercato assicurativo nel corso della durata dell’incarico o nel caso di nuovi adempimenti obbligatori in materia assicurativa ovvero di insorgenza di nuovi o maggiori rischi assicurabili;
6. assistenza tecnico-professionale ai funzionari della Camera di Commercio nella fase di predisposizione degli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi dell'Ente (stima del valore di base dell’appalto, documenti di gara quali il bando, disciplinare, capitolato ed in particolare la predisposizione degli schemi contrattuali definitivi da utilizzare nella gara) ;
7. assistenza tecnica per l’attività di controllo e di sottoscrizione definitiva dei contratti -polizze assicurative dopo l’espletamento della gara;
8. gestione delle polizze assicurative nel periodo di vigenza contrattuale stipulate dall’Ente, con particolare riferimento alla scadenza del pagamento della rata del premio e con funzione di intermediazione nelle
varie problematiche legate alla gestione delle polizze assicurative stipulate dall’Ente;
9. assistenza alla Camera di Commercio nell’eventuale trattazione di pratiche relative a sinistri attivi e passivi, indennizzi per danno e monitoraggio sullo stato della pratica di sinistro per ogni aspetto di interesse dell'Ente fino alla definitiva chiusura, anche in riferimento a posizioni aperte precedentemente all’incarico;
10. per i sinistri attivi: per eventuali risarcimenti offerti per somme inferiori al danno richiesto o documentato dai competenti uffici camerali, sarà cura del Broker affidatario produrre gli elementi necessari a giustificare la differenza, allegando un proprio parere di congruità non vincolante per l'Ente;
11. per i sinistri passivi: in caso di danno di entità entro la soglia di franchigia prevista dalla polizza, il Broker affidatario si impegna ad esprimere una propria valutazione in merito oltre che a trasmettere copia della perizia redatta dal perito della Compagnia assicurativa e ogni altra documentazione idonea a consentire il nulla osta dell'Ente per la liquidazione del danneggiato;
12. monitoraggio dello stato del rischio in capo alla Camera di Commercio, sia in caso di eventuali nuovi rischi non previsti sia in caso di mutamento delle condizioni di rischio a suo tempo rilevate e stimate, prestando assistenza all'Ente per eventuali proposte di copertura in corso di polizza mediante integrazione, modifiche o adeguamenti dei testi di polizza vigenti;
13. relazione annuale sullo stato dei rischi mediante apposito piano di aggiornamento rispetto a quello redatto con riferimento al precedente punto 3) in vista dell’affidamento periodico delle polizze assicurative mediante procedura di gara;
14. aggiornamento in materia assicurativa a favore dei funzionari della Camera di Commercio assegnati all'Ufficio Provveditorato;
15. assistenza e consulenza ai servizi camerali anche mediante pareri resi per iscritto in materia assicurativa o attinente problematiche collegate alle coperture assicurative della Camera;
16. individuazione di uno o più referenti per qualsiasi problematica di consulenza e assistenza assicurativa per la Camera di Commercio di Parma;
17. ogni ulteriore attività di consulenza ed assistenza sul piano assicurativo che si rendesse utile o necessaria nel corso di vigenza del contratto di brokeraggio;
18. eventuali servizi aggiuntivi che fossero proposti e offerti in sede di gara.
Tali attività saranno svolte dal Broker affidatario con la piena collaborazione dei competenti funzionari camerali, i quali cureranno la trasmissione della documentazione e dei dati informativi ritenuti necessari all'espletamento dell'incarico.
Il Broker affidatario non assume alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici della Camera di Commercio, né potrà impegnare in alcun modo l'Amministrazione (se non preventivamente autorizzato) alla quale resta, quindi, ogni potere decisionale.
E' esplicitamente convenuto che restano in capo alla Camera di Commercio l'assoluta autonomia decisionale, la piena titolarità della scelta del contraente, la sottoscrizione dei
contratti di assicurazione ed ogni altro documento, di perfezionamento delle polizze, la formulazione delle disdette così come altre operazioni modificative di obblighi precedentemente assunti.
Art. 2 - Durata del servizio
Il servizio avrà durata dall’1/1/2013, o dalla data di conclusione del contratto, se successiva, fino al 31/12/2016; a tale data (31/12/2016) il contratto si intenderà concluso senza bisogno di alcuna comunicazione.
Art. 3 – Obblighi delle parti contraenti
La Camera di Commercio si impegna:
1. ad indicare negli atti aventi ad oggetto procedure di gara o simili per l’affidamento dei servizi assicurativi dell’Ente ed in ogni documento relativo ai servizi assicurativi della stessa che la gestione del contratto di assicurazione è affidata al broker aggiudicatario con oneri a carico della Compagnia assicurativa nella misura percentuale offerta in sede di gara;
2. a collaborare con il Broker affidatario, mediante i propri funzionari, per fornire gli atti e i dati informativi necessari all’espletamento dell’incarico;
3. a valutare le proposte del Broker affidatario sulle coperture assicurative pur conservando piena autonomia e facoltà sul loro recepimento nonché sui criteri e sulle modalità per l’affidamento dei servizi assicurativi;
4. a comunicare al Broker affidatario ogni più utile e necessario elemento relativo alle attività della Camera di Commercio di cui venga a conoscenza, affinché possa esaminare e valutare se dallo stesso possa derivare una modifica dello stato dei rischi a suo tempo rilevato in capo all'Ente e valutare altresì la necessità di procedere ad ulteriori coperture assicurative, anche mediante modifica delle polizze in essere.
Il Broker affidatario si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si obbliga:
1. a svolgere l’incarico nell’esclusivo interesse della Camera di Commercio e nell’osservanza di tutte le indicazioni e richieste che la stessa vorrà fornirgli;
2. ad impiegare propri mezzi e risorse per l’espletamento dell’incarico con l’assunzione diretta di eventuali oneri e rischi connessi all’espletamento dello stesso;
3. ad essere coperto da polizza di assicurazione di responsabilità civile, per negligenza od errori professionali, aventi le caratteristiche ed il massimale stabilito dall’art. 109 del D. Lgs. 07/09/2005 n. 209 (Codice delle assicurazioni private);
4. a monitorare periodicamente lo stato dei rischi collegati alle varie attività della Camera di Commercio e le connesse esigenze di copertura, effettuando relazioni e/o segnalazioni all'Ente qualora si rendessero necessarie modifiche o integrazioni alle coperture assicurative, anche in corso di vigenza contrattuale delle polizze assicurative;
5. a predisporre una relazione circa le esigenze rilevate sui rischi connessi o collegati alla gestione e conservazione del patrimonio ed alle altre attività
della Camera di Commercio, il relativo programma assicurativo globale con indicazione del costo di mercato ed i necessari capitolati di polizza utili ai fini della copertura assicurativa, in tempo utile per predisporre gli atti relativi alla procedura di affidamento dei servizi assicurativi;
6. a risarcire la Camera di Commercio in caso di eventuali danni subiti per negligenze ed errori professionali imputabili al broker, mediante l'attivazione della polizza assicurativa, come previsto dal D. Lgs. n. 209/2005;
7. a comunicare tempestivamente eventuali modifiche intervenute negli assetti proprietari/societari o comunque rilevanti ai fini del corretto adempimento degli obblighi contrattuali;
8. ad operare quale intermediario per la Camera di Commercio, con azioni previamente concordate con la Camera stessa, osservando principi di diligenza, correttezza, trasparenza in linea con la deontologia professionale, sia nei rapporti con la Camera di Commercio sia nei rapporti con le Compagnie assicurative;
9. a mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a sua conoscenza nel corso dello svolgimento del servizio;
10. a far emettere alle Compagnie di assicurazione, fin dalla prima scadenza utile delle polizze in corso e costituenti il programma assicurativo della Camera di Commercio, le relative appendici alle polizze stesse contenenti la variazione (incremento/riduzione) delle attuali provvigioni (7%) sulla base dell' aliquota provvigionale offerta in sede di gara.
11. a comunicare alla Camera di Commercio la data di apertura dei sinistri nei confronti delle Compagnie assicuratrici da effettuarsi entro e non oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri previsto dalla polizza di riferimento.
Il Broker inoltre non dovrà trovarsi in condizioni di collegamento o incompatibilità con alcuna compagnia d'assicurazione e non dovrà sottoscrivere atti o documenti che impegnano la Camera di Commercio senza il preventivo ed esplicito consenso della stessa.
Art. 4 - Trasferimento pratiche
Al fine di garantire la piena continuità del servizio il Broker affidatario si impegna a prendere accordi con l'attuale Broker della Camera di Commercio per concordare il trasferimento dei sinistri, delle polizze e delle relative appendici anche mediante l'utilizzo di strumenti informatici. Parimenti il Broker affidatario si impegna inoltre, alla scadenza del contratto, a fornire tutta la documentazione necessaria all'eventuale nuovo Broker.
Art. 5 - Oneri Economici - Pagamento dei premi assicurativi
Il servizio di brokeraggio assicurativo oggetto del presente contratto non comporta oneri diretti a carico della Camera di Commercio contraente, bensì viene remunerato indirettamente dalle Compagnie di assicurazione applicando la provvigione percentuale offerta dal Broker in sede di gara sui premi assicurativi imponibili.
Nessun compenso spetta al Broker affidatario nel caso in cui la Camera di Commercio ritenga di non procedere alla stipula dei contratti di assicurazione o le relative gare non abbiano buon esito. Il servizio di cui al presente capitolato si inserisce in contratti assicurativi già in corso e pertanto il Broker affidatario subentra in tutte le relative
obbligazioni contrattuali, con conseguente obbligo di informativa della Camera di Commercio alle Compagnie assicuratrici titolari delle vigenti polizze.
Ai soli fini della determinazione degli elementi (es. cauzione definitiva, procedura applicabile, ecc.) legati al valore del servizio in oggetto, si stima in € 10.960,00 l'entità totale dell'affidamento per l'intero quadriennio (2013/2016).
La Camera di Commercio provvede al pagamento dei premi alle Compagnie assicuratrici tramite il Broker affidatario, che agisce come semplice depositario dei premi ed effettua i pagamenti per conto della Camera di Commercio, previo accredito dei corrispondenti importi.
La corresponsione al Broker affidatario realizza a tutti gli effetti il pagamento del premio alle Compagnie assicuratrici.
Il Broker affidatario si impegna a rilasciare alla Camera di Commercio le polizze, le appendici e le ricevute emesse dalle Compagnie assicuratrici debitamente quietanzate. Nel caso in cui il Broker affidatario non provveda al pagamento del premio alla Compagnia assicuratrice entro il termine indicato in polizza, sarà direttamente responsabile di tutte le conseguenze derivanti dal ritardato pagamento e dall'eventuale sospensione della garanzia assicurativa.
Art. 6 - Personale - Obblighi del Broker affidatario del servizio
Il Broker affidatario si impegna ad eseguire il servizio nelle forme stabilite dal presente capitolato obbligandosi, nella scelta del proprio personale e nell’uso delle attrezzature, ad assicurare l’efficienza ed il raggiungimento delle finalità richieste dalla Camera di Commercio.
Gli addetti al servizio devono essere regolarmente assunti dal Broker affidatario ed operare sotto la sua esclusiva responsabilità. Il personale incaricato di svolgere il servizio deve mantenere la massima riservatezza su quanto eventualmente venisse a conoscenza in ragione del proprio ufficio e deve astenersi da comportamenti diretti a manomettere o visionare pratiche e documenti della Camera di Commercio non di interesse per l’espletamento dell’attività in oggetto.
Il Broker affidatario comunica alla Camera di Commercio, l’elenco nominativo del personale che verrà ordinariamente impiegato nel servizio e del referente/referenti (come indicato in sede di offerta) che costituiranno l'interfaccia con l'Ente camerale.
In particolare in ordine al personale dipendente il Broker affidatario si obbliga:
- ad assicurare il rispetto della vigente normativa fiscale, previdenziale, assistenziale ed assicurativa assumendo a suo carico tutti gli oneri relativi;
- ad applicare tutte le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle stabilite sia dal Contratto Collettivo di categoria, sia dai contratti decentrati integrativi di tempo in tempo vigenti;
- a rispettare gli obblighi imposti dalle vigenti disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro.
Il Broker affidatario è tenuto ad esibire i libri paga e matricola del personale addetto al servizio su richiesta della Camera di Commercio.
Art. 7 - Subappalto e cessione del contratto
Il subappalto è consentito, in conformità alle disposizioni dell’art. 118 del D. Lgs. 163/2006 nella misura massima del 30% del valore del contratto e nel rispetto delle condizioni indicate al punto 11 del disciplinare di gara.
La cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o parte del contratto in difformità rispetto a quanto stabilito al precedente comma determina la risoluzione di
diritto del contratto stesso e la perdita della cauzione definitiva, salva ogni altra azione che la Camera di Commercio ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e fermo restando il diritto al risarcimento del danno.
Art. 8 – Cauzione definitiva
Il Broker affidatario del servizio dovrà costituire, a titolo di cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria del 10% del valore contrattuale (come indicato all'art. 5 del presente capitolato).
La garanzia fideiussoria prevista con le modalità di cui all'art. 75, comma 3 del D. Lgs. 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia la beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.
Qualora l'ammontare della cauzione dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali di cui all'art. 10 il Broker affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Camera di Commercio; tale richiesta verrà effettuata all'indirizzo PEC dichiarato in sede di istanza di partecipazione o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
La restituzione della cauzione definitiva verrà disposta al termine del contratto, quando saranno stati adempiuti tutti gli obblighi previsti e sottoscritti.
Art. 9- Contratto
In applicazione dell'art. 17 del Regolamento sulle procedure in economia (approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 11/11/2011), la conclusione del contratto con il Broker affidatario avverrà, ex art. 1326 del Codice Civile, mediante lettera ordinativo di cui il presente capitolato e le offerte tecnica ed economica costituiranno parte integrante ed essenziale.
Entro la data di conclusione del contratto il Broker affidatario deve:
- costituire e trasmettere la cauzione definitiva con le modalità indicate nell’Art. 8;
- trasmettere copia dell'iscrizione al Registro Unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi, di cui all'art. 109 del D.Lgs. 209/2005.
Art. 10 – Risoluzione del contratto e penalità
La Camera di Commercio potrà risolvere di diritto il contratto, ex art. 1456 del Codice Civile, previa comunicazione all’affidatario all'indirizzo PEC (dichiarato in sede di partecipazione alla procedura) o, in alternativa, mediante raccomandata con avviso di ricevimento nei seguenti casi:
a) dichiarazione di fallimento, liquidazione coatta o concordato preventivo della Ditta affidataria;
b) perdita del requisito dell'iscrizione al Registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi ex art. 109 comma 2 lettera b del D. Lgs. 209/2005 -Codice delle Assicurazioni Private;
c) mancata ricostituzione della cauzione entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Camera di Commercio;
d) applicazione di quattro penali nel corso della vigenza contrattuale;
e) interruzione parziale o totale del servizio senza giustificati motivi;
f) violazione delle norme in materia di sicurezza e di trattamento previdenziale, assicurativo, assistenziale e retributivo del personale;
g) cessione sotto qualsiasi forma, anche indiretta, di tutto o parte del contratto di brokeraggio in difformità a quanto stabilito dall'art. 7 del presente capitolato;
h) mancata esecuzione delle transazioni finanziarie relative al presente servizio mediante l’utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni (art. 3, comma 8 della legge 13.8.2010 n.136).
Inoltre la Camera di Commercio ha la facoltà di procedere all’applicazione delle penali di seguito elencate:
- € 100,00 per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di venti giorni) nella integrazione della cauzione (ridotta a seguito dell'applicazione di penalità) oltre il termine di dieci giorni lavorativi di cui all'Art. 8;
- € 50,00 per ogni giorno di ritardo (fino ad un massimo di dieci giorni) nell'apertura delle posizioni di sinistro nei confronti delle Compagnie assicuratrici oltre il termine previsto per la denuncia dei sinistri previsto dalla polizza di riferimento.
Gli eventuali inadempimenti che danno luogo all’applicazione delle penali sopradette verranno contestati per iscritto al Broker affidatario tramite indirizzo PEC (dichiarato in sede di partecipazione alla procedura) o, in alternativa, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento; il Broker a sua volta, entro sette giorni dal ricevimento della contestazione, dovrà fare pervenire alla Camera di Commercio (sempre mediante PEC o lettera raccomandata con avviso di ricevimento) le proprie deduzioni.
Qualora dette deduzioni a giudizio dell’Ente Camerale non siano accoglibili, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate le penali come sopra previste.
L’applicazione delle penali sarà effettuata rivalendosi sulla cauzione.
Art. 11 – Tracciabilità dei flussi finanziari
L’affidatario dell’appalto assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010 n. 136. Il pagamento verrà effettuato su conto corrente bancario o postale dedicato dell’affidatario ai sensi dell’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136, i cui estremi dovranno essere comunicati alla Camera di Commercio; tale conto potrà essere quello previsto all’art. 117 del Codice delle assicurazioni (D.Lgs. 7/9/2005 n. 209) identificato e comunicato quale conto “dedicato” ai sensi della legge n. 136/2010. Nella stessa comunicazione l’affidatario indicherà anche le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su tale conto. Nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto l'affidatario del servizio deve inserire, a pena di nullità, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 136 del 13.08.2010. La ditta si impegna altresì a dare immediata comunicazione alla Camera di Commercio ed alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia di Parma della notizia dell’inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità
Art. 12 - Trattamento dei dati
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 196/03, i dati personali dell’aggiudicatario vengono raccolti dalla CCIAA di Parma e, in parte, registrati in appositi verbali ed atti amministrativi anche mediante supporti informatici. Sono fatti salvi i diritti di cui all’art. 7 del medesimo Decreto Legislativo. Titolare del trattamento dei dati è la Camera di Commercio di Parma in persona del suo rappresentante legale pro-tempore, Xxxx.
Xxxxxx Xxxxxxx Presidente dell'Ente; Responsabile del trattamento dei dati è il Segretario Generale, xxxx. Xxxxxxx Xxxxxx.
Art. 13 - Spese contrattuali
Tutte le spese inerenti e conseguenti il presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell'Impresa aggiudicataria.
Art. 14 - Norma finale e di rinvio
Per tutto quanto non esplicitamente previsto nel presente Capitolato si fa espresso rinvio al D. Lgs. 163/2006, al Regolamento sulle procedure in economia (approvato da ultimo con deliberazione del Consiglio Camerale n. 13 del 11/11/2011), al D. Lgs. 209/2005, al Codice Civile, nonché alle leggi e regolamenti vigenti in quanto compatibili.
Art. 15 - Foro competente
Tutte le controversie eventualmente insorgenti in rapporto al contratto, comprese quelle relative alla sua validità, interpretazione, esecuzione, inadempimento e risoluzione, saranno di competenza, in via esclusiva, del Foro di Parma.
IL DIRIGENTE
DELL’AREA ECONOMICO-FINANZIARIA
(Dott.ssa Xxxxxxx Xxxxx)