Obblighi delle parti contraenti Clausole campione

Obblighi delle parti contraenti. Il broker, nell’esecuzione del servizio si impegna a: - impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria; - svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di ciascun Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente; - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ciascun Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ciascun Ente; - mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a: - assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; - tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; - i rischi connessi all'esecuzione del servizio; - tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. L'Amministrazione s'impegna a: - non st...
Obblighi delle parti contraenti. Il Broker s’impegna a: - eseguire l’incarico secondo i contenuti del presente capitolato, del disciplinare di gara e dell’offerta tecnica presentata in sede di gara con diligenza e nell’esclusivo interesse del Comune di Parma. L’Amministrazione è comunque in ogni caso libera di accettare in tutto od in parte le proposte presentate; - garantire la trasparenza nei rapporti con le compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti di assicurazione; - mettere a disposizione del Comune di Parma ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell’attività del Comune di Parma; - dare la disponibilità - esclusivamente in caso di comprovata urgenza e su esplicita richiesta da parte dell’Ente, al solo scopo di escludere ogni rischio di interruzione e/o sospensione delle garanzie prestate, a concordare con le Compagnie assicuratrici una dilazione del termine di pagamento dei premi, tale da consentire all’Ente di effettuare la liquidazione; - richiedere, con anticipo di almeno 60 giorni, di comunicazione di ogni elemento variabile previsto delle varie polizze assicurative (ammontare retribuzioni corrisposte al personale dipendente, numero degli amministratori in carica, chilometri percorsi dai dipendenti in missione ecc….) in fase di regolazione del premio; - inviare, almeno tre mesi prima della scadenza contrattuale, delle comunicazioni per la disdetta o modifica delle polizze assicurative in essere; - dare la disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato a presenziare, qualora necessario - con preavviso di almeno 48 ore da parte dell’Ente - alle riunioni con le strutture dell’Ente stesso allo scopo di illustrare i tratti essenziali del programma assicurativo comunale e della sua gestione tecnica nonché le caratteristiche peculiari delle polizze assicurative da stipulare ex novo tramite apposita gara; - dare la disponibilità di un collaboratore professionalmente adeguato, con preavviso di almeno 48 ore da parte dell’Ente, a dare supporto ai diversi Servizi dell’Ente stesso, qualora nell’ambito di approfondimenti di procedimenti amministrativi risultasse necessaria una consulenza in materia assicurativa; - prendere atto del sinistro, sia attivo che passivo e comunicare l’apertura della procedura alla Compagnia assicurativa interessata; - dare assistenza e consulenza specializzata nei confronti degli U...
Obblighi delle parti contraenti. Il Broker, nell’espletamento del servizio si impegna a:
Obblighi delle parti contraenti. Per tutti i gruppi di Assicurati (art. 1) l’Azienda comunicherà inizialmente gli elementi variabili di polizza costituita dal monte presunto di: ore di attività svolte dagli Assicurati (categorie di cui al punto 1.1 - 1.2 - 1.3. - 1.4 – 1.7), di chilometri percorsi (categoria di cui al punto 1.5), dei prelievi di sangue (categoria di cui al punto 1.6), che presumibilmente effettuerà nel corso del periodo di assicurazione considerato. Alla scadenza dell’annualità, il Contraente comunicherà alla Compagnia i dati reali definitivi inerenti il periodo di assicurazione trascorso. Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente non percepita.
Obblighi delle parti contraenti. Il Broker, nell’espletamento del servizio, si impegna a: La Città metropolitana di Venezia si impegna a:
Obblighi delle parti contraenti. Il broker affidatario svolgerà l’incarico nell’interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà. Il Comune è libero di accettare in tutto od in parte le proposte. Il broker affidatario è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; egli non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune; egli dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione. Il broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Sono a carico del broker affidatario: - tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico; - i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico. Il Comune si impegna a rendere noto, in caso di procedure di reperimento delle coperture assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al broker, il quale sarà il soggetto deputato a rapportarsi con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti stessi. L’Ente si impegna, altresì, a fornire la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo dell’attività riguardante l’incarico affidato.
Obblighi delle parti contraenti. Per la realizzazione della collaborazione le parti si rimettono integralmente a quanto stabilito dal regolamento didattico e dal regolamento amministrativo della Scuola internazionale di dottorato in Formazione della persona e mercato del lavoro, pubblicato sul sito dell’Ateneo. Il Finanziatore si impegna a versare alla Scuola internazionale di Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro, nell’arco del triennio di durata del dottorato, un importo complessivo pari a 75.000,00 (settantacinquemila/00) euro a copertura di una borsa di studio di dottorato, degli oneri previdenziali, degli oneri amministrativi a carico della scuola e di quanto previsto dall’art.10, comma 7, del Regolamento di Ateneo. Il finanziatore si impegna, altresì, sin da ora, ad integrare eventuali aumenti del valore delle borse di studio decretati dal Ministero dell’istruzione, dell’Università e della ricerca. La Scuola internazionale di Dottorato di ricerca in Formazione della persona e mercato del lavoro si impegna, per contro, a dare assistenza tecnica e progettuale al dottorando e al Finanziatore, al fine della corretta e puntuale realizzazione del progetto di ricerca, verificando mensilmente il lavoro di ricerca compiuto dal dottorando e fornendo tutto l’apporto scientifico e il know how necessario per la migliore e ottimale realizzazione del progetto stesso.
Obblighi delle parti contraenti. Il Broker si impegna a: • eseguire l'incarico secondo il contenuto del presente Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati, dell'Offerta Tecnica presentata in sede di gara, con la diligenza dovuta e nell'esclusivo interesse del CNF; • garantire la trasparenza nei rapporti con gli Assicuratori aggiudicatari dei contratti; • porre a disposizione del CNF ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Il CNF si impegna a: • non stipulare o modificare alcuna polizza senza aver preventivamente consultato il Broker; • rendere noto in ogni procedura concorsuale per la stipula di polizze assicurative che la gestione dei contratti è affidata al Broker; • indicare espressamente in ciascun capitolato d'appalto la percentuale di provvigione che gli Assicuratori corrisponderanno al Broker; • porre a disposizione del Broker la documentazione, gli atti e le informazioni necessarie al completo e puntuale adempimento di ogni formalità e obbligo inerente l'incarico.
Obblighi delle parti contraenti. 6 ART. 7 - Penali 6 ART. 8 Risoluzione del contratto 7 ART. 9 - Subappalto 7
Obblighi delle parti contraenti. 1. Il Broker si impegna a: