Obblighi delle parti contraenti. Il Broker, nell'espletamento del Servizio, si impegna a:
1. svolgere l’incarico nell’interesse dell’Ente nel rispetto di tutte le indicazioni e richieste dallo stesso fornite;
2. garantire soluzioni che risultino concretamente attuabili ed esaustive circa la copertura dei rischi che incombono sull’attività dell’Ente;
3. garantire il rispetto degli scopi perseguiti dal Comune, assicurando la tutela degli interessi dello stesso;
4. impiegare propri mezzi e risorse accollandosi tutti gli oneri necessari all’espletamento dell’incarico;
5. seguire quanto indicato nel presente capitolato, nella determinazione di affidamento, fatte salve le diverse indicazioni da parte dei competenti uffici dell’Ente. In caso di inadempimento agli obblighi contrattuali, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, compreso il diritto di chiedere il risarcimento del danno, potrà revocare l’incarico;
6. garantire la richiesta di documenti alle compagnie assicurative e terzi entro 5 giorni dalla richiesta della stazione appaltante;
7. garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie, obbligandosi a mettere a disposizione del Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
8. gestire i sinistri pregressi denunciati precedentemente all’assunzione dell’incarico di cui al presente capitolato; Restano di esclusiva competenza dell’Ente: - le decisioni finali sulle coperture assicurative da adottare e sui criteri e metodi di affidamento delle stesse; - l’adozione degli atti amministrativi e dei capitolati da utilizzare per l’appalto nelle forme di Legge, nonché delle coperture assicurative di cui necessita l’Ente; - la sottoscrizione di tutti gli atti e documenti contrattuali ivi inclusi quelli relativi alla liquidazione di eventuali sinistri; - la valutazione e la decisione di merito sulle varie proposte formulate dal Broker. L’Ente si riserva la facoltà insindacabile di revocare l’incarico in caso di inadempienze reiterate da parte del Broker. Il pagamento dei premi relativi ai contratti stipulati o rinegoziati a partire dalla data di affidamento del Servizio avverrà esclusivamente tramite il Broker, il quale provvederà a versarli alla compagnia stessa.
Obblighi delle parti contraenti. Il broker, nell’esecuzione del servizio si impegna a: - impiegare propri mezzi e risorse, accollandosi gli oneri relativi al reperimento ed all'utilizzo della documentazione necessaria; - svolgere il servizio alle condizioni di cui al presente capitolato, alla documentazione di gara e all'offerta presentata in sede di gara, nell'interesse di ciascun Ente e nel rispetto di tutte le indicazioni e le richieste da questo fornite; - garantire soluzioni che risultino concretamente percorribili in ogni loro fase ed esaustive circa la copertura dei rischi insiti nell'attività dell'Ente; - non assumere alcun compito di direzione e coordinamento nei confronti degli uffici comunali; - non sottoscrivere documenti che possano in alcun modo impegnare ciascun Ente senza la preventiva esplicita autorizzazione di quest’ultimo, né effettuare alcuna operazione comportante modifiche, anche di mero carattere amministrativo e formale, rispetto ad obblighi precedentemente assunti da ciascun Ente; - mettere a disposizione dell'Amministrazione comunale ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo; - fornire esaustive relazioni in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta per conto dell'Amministrazione comunale; - garantire la trasparenza dei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi. Dalla data di decorrenza del rapporto contrattuale, inoltre, il broker è tenuto a: - assicurare la completa gestione del programma assicurativo dell'ente, come individuato ai sensi del presente capitolato. In tale ottica, egli assumerà l'impegno a collaborare con il broker attualmente affidatario del servizio per il pieno e completo passaggio delle competenze. In particolare, il broker si impegnerà a gestire i sinistri pregressi, denunciati prima dell'inizio del servizio di cui al presente capitolato e non ancora chiusi a tale data; - tenere il segreto d'ufficio ed osservare l'obbligo di diligenza nell'esecuzione del servizio di cui all'articolo 1176 del codice civile. Sono a carico del broker: - tutti gli oneri e le spese necessarie per l'espletamento del servizio; - i rischi connessi all'esecuzione del servizio; - tutte le spese derivanti dalla stipulazione e dalla registrazione del contratto. L'ente avrà diritto al risarcimento di eventuali danni subiti, tenuto conto della natura del servizio, nei termini previsti dal D.Lgs. 209/05, ed imputabili a negligenze, errori ed omissioni del broker. L'Amministrazione s'impegna a: - non st...
Obblighi delle parti contraenti. Per tutti i gruppi di Assicurati (art. 1) l’Azienda comunicherà inizialmente gli elementi variabili di polizza costituita dal monte presunto di: ore di attività svolte dagli Assicurati (categorie di cui al punto 1.1 - 1.2 - 1.3. - 1.4 – 1.7), di chilometri percorsi (categoria di cui al punto 1.5), dei prelievi di sangue (categoria di cui al punto 1.6), che presumibilmente effettuerà nel corso del periodo di assicurazione considerato. Alla scadenza dell’annualità, il Contraente comunicherà alla Compagnia i dati reali definitivi inerenti il periodo di assicurazione trascorso. Si conviene che, ove il Contraente abbia in buona fede, fornito dichiarazioni inesatte o incomplete sulle generalità o sul numero degli Assicurati, la Società riconoscerà la piena validità del contratto, fatto salvo il suo diritto a richiedere l’eventuale quota di premio competente non percepita.
Obblighi delle parti contraenti. Il Broker, nell’espletamento del servizio si impegna a:
Obblighi delle parti contraenti. Il broker affidatario svolgerà l’incarico nell’interesse del Comune, osservando tutte le indicazioni e richieste che il Comune stesso fornirà. Il Comune è libero di accettare in tutto od in parte le proposte. Il broker affidatario è obbligato a garantire la fattibilità delle sue proposte in ogni loro fase; egli non è autorizzato a sottoscrivere documenti contrattuali per conto del Comune; egli dovrà osservare l’obbligo di diligenza nella esecuzione del servizio ed assicurare la completezza delle proposte di copertura dei rischi necessari all’Amministrazione. Il broker dovrà garantire in ogni momento la trasparenza dei rapporti con le Compagnie di assicurazione obbligandosi a depositare presso il Comune ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo. Sono a carico del broker affidatario: - tutte le spese ed oneri necessari per l’espletamento dell’incarico; - i rischi connessi all’esecuzione dell’incarico. Il Comune si impegna a rendere noto, in caso di procedure di reperimento delle coperture assicurative, che la gestione dei contratti assicurativi è affidata al broker, il quale sarà il soggetto deputato a rapportarsi con le Compagnie di Assicurazione per ogni questione inerente i contratti stessi. L’Ente si impegna, altresì, a fornire la collaborazione del proprio personale, nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo dell’attività riguardante l’incarico affidato.
Obblighi delle parti contraenti. Il Broker, nell’espletamento del servizio, si impegna a:
a) impiegare propri mezzi e risorse e ad accollarsi ogni onere relativo al reperimento ed all’utilizzo della documentazione necessaria;
b) garantire la trasparenza nei rapporti con le Compagnie assicurative aggiudicatarie dei contratti assicurativi;
c) mettere a disposizione della Provincia di Venezia ogni documentazione relativa alla gestione del rapporto assicurativo;
d) relazionare in merito ad ogni iniziativa o trattativa condotta in nome dell’Ente, restando esplicitamente convenuto che qualsiasi decisione finale spetta unicamente alla Provincia di Venezia;
e) avvisare tempestivamente l’Ente delle scadenze dei premi e delle polizze assicurative, al fine di evitare scoperture.
a) non stipulare o modificare alcuna polizza senza la consulenza del Broker;
b) rendere noto, in caso di procedure concorsuali per l’assunzione delle polizze assicurative, che la gestione del contratto e delle relative polizze, è affidata al Broker il quale è deputato a rapportarsi, per conto della Provincia di Venezia con le Compagnie di assicurazione per ogni questione inerente il contratto stesso;
c) indicare espressamente, in ciascun capitolato d’appalto, la percentuale della provvigione che la Compagnia aggiudicataria corrisponderà al Broker;
d) fornire al Broker la collaborazione del proprio personale nonché tutti gli atti e documenti necessari per il completo e puntuale disbrigo di formalità ed obblighi riguardanti l’incarico.
Obblighi delle parti contraenti. (associazione/ federazione e sindacato) Art. 52 Istanze d’esecuzione
Obblighi delle parti contraenti. (associazione/ federazione e sindacato)
1) Le parti contraenti s’impegnano a far rispettare dai loro membri le disposizioni del presente CCL e degli accordi complementari.
2) Se una parte contraente protesta la violazione del CCL da parte di un membro di un’altra parte contraente, quest’ultima deve, su richiesta, accertare la fattispecie e, nell’eventualità, richiamare il proprio membro al rispetto del CCL. Sul risultato e le misure prese la parte contraente istante dev’essere informata per iscritto entro tre mesi dall’intimazione della richiesta.
Obblighi delle parti contraenti. Unioncamere del Veneto si impegna ed obbliga a: Il broker affidatario si impegna a svolgere l’attività di brokeraggio assicurativo in oggetto in conformità alle vigenti disposizioni normative e regolamentari che disciplinano la specifica materia nonché ai principi ed alle regole di deontologia professionale, ed in particolare si impegna ed obbliga a:
Obblighi delle parti contraenti. 6 ART. 7 - Penali 6 ART. 8 Risoluzione del contratto 7 ART. 9 - Subappalto 7