PREMESSO CHE:
CAPITOLATO D’ONERI (Disciplinare di gara) PER LA FORNITURA DI PRODOTTI FARMACEUTICI (VACCINI) PER LE AZIENDE SANITARIE
Avezzano Sulmona L’Aquila Lanciano Vasto Chieti Pescara
Teramo
PREMESSO CHE:
L’Azienda Sanitaria Lanciano Vasto Chieti - Regione Abruzzo – in qualità di Asl capofila ai sensi della determinazione n. DG22/24 del 9.12.2010 del Servizio di programmazione economico finanziaria, Ufficio acquisizione risorse presso la Direzione Politiche della Salute della Giunta Regionale d’Abruzzo, ha indetto una gara telematica, suddivisa in numero 46 lotti, per la fornitura di prodotti farmaceutici (vaccini) per le Aziende Sanitarie di Avezzano Sulmona L’Aquila, Lanciano Vasto Chieti, Pescara, Teramo di cui all'Avviso di gara inviato per la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea in data 12/01/2011, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sul profilo del committente xxx.xxx0xxxxxxx.xx e sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx (d'ora in poi "Sito"), nonché per estratto sui seguenti quotidiani di rilievo nazionale e locale 1) Il Mattino; 2) La Repubblica; 3) Il Messaggero ed. Nazionale ed ed. Regionale; 4) Il Centro; nelle modalità previste dall’art. 66, comma 7, del D.Lgs. n. 163/06
Il sopra riportato Avviso è stato bandito, inoltre, ai sensi dell'art. 54 D. Lgs. n. 163/2006, nonché dell'art. 10
D.P.R. n. 101/2002.
La documentazione ufficiale di gara è disponibile in formato elettronico, firmato digitalmente, scaricabile dai siti xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx e xxx.xxx0xxxxxxx.xx.
Per la lettura della documentazione firmata digitalmente, è necessario dotarsi dell'apposito software per la verifica della firma digitale, rilasciato dai certificatori iscritti all'Elenco ex art. 29 del D.Lgs. 82/2005 disponibile sul sito xxx.xxxxxxx.xxx.xx.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 8, D.P.R. n. 101/2002, e dell’art. 10, D.Lgs. n. 163/2006 il Responsabile del procedimento è il xxxx. Xxxxxx Xxxxxxxx.
Secondo quanto specificamente indicato di seguito, la gara si svolgerà con un Sistema Informatico per le procedure telematiche di acquisto (di seguito “Sistema”) messo a disposizione dalla Consip S.p.A. e la relativa aggiudicazione avverrà al prezzo più basso, secondo le modalità indicate nel presente Capitolato d’oneri.
Le modalità di accesso ed utilizzo del Sistema sono indicate nel presente Capitolato e nelle "Regole per l'accesso e l'utilizzo delle gare telematiche" disponibili all'indirizzo Internet (URL) xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, tramite cui si accederà alla Gara telematica stessa.
Sono legittimati a partecipare alla gara i soggetti che abbiano ottenuto l'abilitazione al Sistema in riferimento al Bando di Abilitazione Bando di abilitazione a gare telematiche ai sensi dell’art. 9 D.P.R. n. 101/2002 per l’approvvigionamento di prodotti farmaceutici (compresi vaccini) alle aziende sanitarie della regione Abruzzo pubblicato nella G.U.R.I. V serie speciale n. 9 del 21.1.2011 e nella G.U.U.E. n. GU/S S7 del 12.1.2011 n.10179 per la categoria merceologica "Prodotti farmaceutici”, CPV 33600000.
Potranno, altresì, partecipare alla Gara in oggetto anche le imprese che non siano ancora abilitate al Sistema secondo quanto qui di seguito previsto:
1. per ottenere l'abilitazione al Sistema e per partecipare alle Gare telematiche è necessario seguire le istruzioni previste al successivo art. 3 e segg. ed avere la disponibilità della seguente dotazione tecnica minima:
A) Personal Computer collegato ad Internet e dotato di un browser Internet Explorer 5.5 o superiore;
B) Firma digitale rilasciata da un certificatore accreditato, e generata mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura ai sensi di quanto previsto dall’art. 38 comma 2 del D.P.R. n. 445/2000 e dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i;
C) Scanner uso informatico.
2. Le imprese che partecipano alla presente gara telematica espressamente esonerano la Stazione Appaltante e la Consip S.p.A. da ogni responsabilità relativa a qualsivoglia malfunzionamento o difetto relativo ai servizi di connettività necessari a raggiungere attraverso la rete pubblica di telecomunicazioni il Sistema.
3. Nell'ambito del presente atto si intende per:
Regole per l'accesso e l'utilizzo delle gare telematiche: il documento contenente le norme generali che disciplinano il funzionamento delle Gare telematiche, nonché le condizioni, i termini e le limitazioni di utilizzo del Sistema da parte degli Utenti dello stesso; in tale documento si disciplinano altresì in via generale le modalità, i termini e le limitazioni di utilizzo da parte dei Soggetti abilitati, delle risorse e degli strumenti informatici messi a disposizione degli stessi da parte del Sistema.
Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara: il documento (pubblicato all'interno del portale xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx sezione "gare telematiche" -"Procedure di abilitazione gare telematiche" rispettivamente ai link"manuale abilitazione avviso" -"manuale abilitazione avviso R.T.I." -"manuale manifestazione di volontà") nel quale è descritto l'intero flusso della procedura telematica di invio della domanda di partecipazione alla gara (valido sia per le Imprese in forma singola che per quelle in Raggruppamento Temporaneo Imprese – di seguito anche R.T.I.) tramite l'illustrazione delle diverse sezioni da compilare ed un commento esplicativo relativamente ad alcuni dati da inserire.
Domanda di partecipazione alla gara telematica: il documento prodotto automaticamente dal Sistema, nel quale sono riportate tutte le dichiarazioni inviate telematicamente dal fornitore durante la Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara. Tale documento è valido solo se firmato digitalmente.
Guida per partecipare ad una gara telematica: il documento nel quale sono illustrate al fornitore le funzionalità a disposizione nel Sistema circa le modalità di presentazione delle offerte.
Istruzioni di gara: il documento che fornisce le istruzioni operative per lo svolgimento della gara telematica, definendo i dettagli inerenti l'utilizzo della piattaforma telematica, a completamento e precisazione di quanto descritto nelle "Guida per partecipare ad una gara telematica" e nella documentazione di gara.
Tutto ciò premesso si definiscono le modalità e i termini che disciplinano la presente procedura, ivi incluse le istruzioni operative per la partecipazione alla Gara telematica.
Art. 1- Oggetto della fornitura e quantità
Il presente Capitolato ha per oggetto la fornitura di prodotti farmaceutici (vaccini) come descritti nel Capitolato Tecnico, necessari all’Azienda Sanitaria Lanciano-Vasto-Chieti, nonché alle Aziende Sanitarie Avezzano-Sulmona-L’Aquila, Pescara, Teramo, che hanno conferito mandato all’Asl di Lanciano-Vasto- Chieti individuata quale “Azienda Sanitaria Capofila”, per l’espletamento della procedura diretta alla selezione del contraente e finalizzata alla conclusione di ciascun singolo contratto.
Le caratteristiche, nonché i quantitativi da fornire per ciascuna Azienda Sanitaria sono analiticamente descritti nell’allegata tabella (Capitolato Tecnico) che costituisce parte integrante e sostanziale del presente Capitolato.
Le quantità e tipologie dei Farmaci indicate nelle dette tabelle si riferiscono in via puramente indicativa al fabbisogno per 12 mesi.
In considerazione della natura della fornitura oggetto della presente gara, non sussiste, ai sensi dell’art. 26 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, l’obbligo di procedere alla predisposizione dei documenti di cui all’art. 26 commi 3 e 3 ter del predetto decreto. Resta, invece, inteso che i concorrenti dovranno indicare in sede di offerta la stima dei costi della sicurezza afferenti all’esercizio dell’attività svolta di cui all’art. 87, comma 4, del D.lgs. 163/2006.
1.1 - Caratteristiche tecnico qualitative e confezionamento
I prodotti farmaceutici oggetto della presente gara devono essere conformi alla normativa in vigore in ordine alle caratteristiche per l’immissione in commercio.
Il confezionamento e l’etichettatura devono essere tali da consentire la lettura di tutte le diciture richieste dalla normativa vigente; dette diciture devono figurare sia sul confezionamento primario che sull’imballaggio esterno.
Non potranno essere offerti e consegnati medicinali in confezioni ospedaliere non registrate AIC.
I prodotti consegnati dovranno essere forniti di fustella annullata preferibilmente di colore rosso ed autoadesiva.
L’annullamento non dovrà comunque incidere sulla leggibilità del codice a barre.
La confezione esterna dovrà assicurare l’integrità del prodotto durante il trasporto e il packaging.
Si fa presente che il peso di ciascuna confezione esterna dovrà rispettare la normativa fissata in materia di sicurezza.
Art. 2 - Esecuzione e gestione del contratto. Ripartizione competenze tra Azienda Capofila e Singole Aziende Sanitarie
In ordine all’esecuzione e gestione contrattuale, resta nell’esclusiva competenza della Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti, quale Capofila, la titolarità della gestione giuridico/amministrativa delle seguenti attività:
▪ espletamento della procedura di gara;
▪ gestione dell’eventuale contenzioso legato alla procedura di gara;
▪ custodia della documentazione tecnica dei prodotti oggetto di fornitura.
In merito alla verifica dei requisiti generali, spetta alla “Capofila” acquisire la relativa documentazione e darne comunicazione alle altre Aziende Sanitarie.
Resta nell’esclusiva competenza di ciascuna singola Azienda Sanitaria delegante, nonchè dell’Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti per la propria singola quota di fornitura, l‘autonoma gestione del rapporto negoziale e in particolare delle seguenti attività:
▪ richiesta e gestione del deposito cauzionale definitivo;
▪ stesura e sottoscrizione del contratto (anche nella forma della lettera commerciale);
▪ gestione ordini e ricevimento merci con verifica quali-quantitativa; ricevimento fatture e relativi pagamenti;
▪ valutazione in merito alle eventuali attività di cui all’art. 17 del presente Capitolato;
▪ gestione dell’eventuale contenzioso successivo all’aggiudicazione della gara con particolare, ma non esaustivo riferimento, all’applicazione di penali e alla risoluzione del rapporto contrattuale;
▪ monitoraggio almeno annuale della fornitura e comunicazione delle valutazioni alla “Capofila”;
▪ supporto alla “Capofila” nell’istruttoria per una eventuale revisione dei prezzi.
Ove la singola Azienda Sanitaria delegante venga a conoscenza, durante la vigenza del rapporto contrattuale, della non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero della perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall’Avviso di gara, ne darà comunicazione all’Azienda Sanitaria Capofila la quale potrà annullare l’aggiudicazione al fornitore, all’esito degli opportuni accertamenti su quanto comunicatole.
Art. 3 - Domanda di partecipazione - Abilitazione successiva
3.1 - Domande di partecipazione di Imprese non precedentemente abilitate al Sistema
Le imprese, che alla data di pubblicazione del suddetto Avviso non risultino abilitate al Sistema, potranno manifestare la loro intenzione a partecipare alla gara telematica in oggetto tramite gli appositi processi informatici accessibili dal Sito, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 dell'Avviso di Gara, secondo le modalità previste nel documento “procedura telematica di sottomissione della domanda di partecipazione alla gara” (manuale abilitazione avviso/manuale abilitazione avviso RTI) pubblicato sul Sito. In tal caso la ditta provvederà sia a abilitarsi sia a presentare domanda di partecipazione. Il relativo processo informatico genera la "Domanda di partecipazione alla gara telematica", contenente una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la sussistenza di tutti gli elementi necessari per abilitarsi al Sistema e partecipare alla gara che dovrà essere, a pena di irricevibilità, sottoscritta a mezzo firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di poteri di firma. In quest’ultimo caso dovranno essere allegati tutti i documenti utili a legittimare il firmatario dell’offerta (es: procura, CCIAA, ecc). Ai fini del corretto adempimento di tutte le prescrizioni previste per la presentazione della Domanda di Partecipazione, a quest’ultima dovrà essere allegata in via telematica, secondo le modalità indicate dal Sistema in fase di compilazione della domanda di partecipazione (vedi sezione “Upload documentazione da allegare” nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara”), la “Dichiarazione integrativa per la partecipazione alla gara telematica”,
redatta in lingua italiana, conformemente al facsimile di cui all’Allegato A al presente Capitolato, sottoscritta a mezzo firma digitale dal medesimo legale rappresentante dell’Impresa o dalla persona dotata di poteri di firma che sottoscrive la Domanda di partecipazione tramite il processo informatico sopra descritto.
In caso di partecipazione in forma associata (RTI ovvero Consorzio ordinario) ciascuna singola impresa raggruppata/consorziata provvederà a sottoscrivere a mezzo di firma digitale la propria “Dichiarazione integrativa per la partecipazione alla gara telematica”.
Si precisa, in ogni caso, che con la predetta Dichiarazione integrativa il concorrente dovrà indicare espressamente il/i lotto/i cui intende partecipare nonché l’eventuale ricorso al subappalto.
3.2 - Domande di partecipazione di Imprese precedentemente abilitate al Sistema
Le Imprese abilitate al Sistema potranno manifestare l’intenzione a partecipare a questa gara, tramite gli appositi processi informatici accessibili dal Sito, entro il termine perentorio di cui al punto IV.3.4 dell'Avviso di Xxxx, secondo le modalità previste nel documento “procedura telematica di sottomissione della domanda di partecipazione alla gara” (manuale manifestazione di volontà) pubblicato sul sito.
Il relativo processo informatico genera la "Domanda di partecipazione alla gara telematica", contenente una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, dalla quale risulti la permanenza dei requisiti che dovrà essere, a pena di irricevibilità, sottoscritta a mezzo firma digitale dal legale rappresentante dell'Impresa o da persona dotata di poteri di firma. In quest’ultimo caso dovranno essere allegati tutti i documenti utili a legittimare il firmatario dell’offerta (es: procura, CCIAA, ecc). Ai fini del corretto adempimento di tutte le prescrizioni previste per la presentazione della Domanda di Partecipazione, a quest’ultima dovrà essere allegata in via telematica, secondo le modalità indicate dal Sistema in fase di compilazione della domanda di partecipazione (vedi sezione “Upload documentazione da allegare” nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara”), la “Dichiarazione integrativa per la partecipazione alla gara telematica”, redatta in lingua italiana, conformemente al facsimile di cui all’Allegato A al presente Capitolato, sottoscritta a mezzo firma digitale dal medesimo legale rappresentante dell’Impresa o dalla persona dotata di poteri di firma che sottoscrive la Domanda di partecipazione tramite il processo informatico sopra descritto.
In caso di partecipazione in forma associata (RTI ovvero Consorzio ordinario) ciascuna singola impresa raggruppata/consorziata provvederà a sottoscrivere a mezzo di firma digitale la propria “Dichiarazione integrativa per la partecipazione alla gara telematica”.
Si precisa, in ogni caso, che con la predetta Dichiarazione integrativa il concorrente dovrà indicare espressamente il/i lotto/i cui intende partecipare nonché l’eventuale ricorso al subappalto.
3.3 - Abilitazione successiva al Bando
Con la pubblicazione dell'Avviso di gara, cui il presente Capitolato si riferisce, si riapre, ai sensi dell'art. 10 del D.P.R. n. 101/2002, il termine per l’Abilitazione al Sistema, di cui al Bando di Abilitazione in premessa, per la categoria "Prodotti farmaceutici”.
Qualora si desideri ausilio nel superamento di problemi tecnici riscontrati nel corso della procedura di sottomissione della Domanda di partecipazione, si consiglia di contattare il Call Center al numero 800906227 presente anche sul sito xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx, di lasciare i dati identificativi dell'impresa e di specificare le problematiche riscontrate, fermo restando il rispetto del termine perentorio di cui al punto IV.3..4 dell'Avviso di Gara.
Art. 4 – Condizioni di partecipazione
E’ ammessa la partecipazione dei soggetti di cui all’art. 34 del D.Lgs. n. 163/2006, fatto salvo quanto previsto dall’art. 13 del Decreto Legge 223/2006 convertito nella Legge 248/2006 e s.m.i..
E’ fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in forma individuale e contemporaneamente in forma associata (RTI, consorzi) ovvero di partecipare in più di un RTI o consorzio, pena l’esclusione dalla gara dell’Impresa medesima e dei R.T.I. o Consorzi ai quali l’Impresa partecipa.
Ciascun concorrente (impresa singola, RTI, consorzio), pena l’esclusione dalla gara, deve soddisfare le seguenti condizioni:
A) essere iscritti, per attività inerenti la fornitura di prodotti farmaceutici, nel Registro delle Imprese o in uno dei registri professionali o commerciali dello Stato di residenza se si tratta di uno Stato delle UE, in conformità con quanto previsto dall'art. 39 D.Lgs 163/06 e s.m.i.;
B) non trovarsi in alcuna delle situazioni di esclusione di cui all'art. 38 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i..
Come previsto dal comma 1, lettera m-quater, del sopra menzionato art. 38, non è ammessa la partecipazione di concorrenti che si trovino fra di loro in una delle situazioni di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. In ragione di ciò, il concorrente dovrà, nella "Domanda di partecipazione alla gara telematica" di cui al precedente art. 3, attestare:
i) di non essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile con nessun partecipante alla procedura;
ii) o, in alternativa, di essere in una situazione di controllo di cui all’art. 2359 del codice civile e che formulerà autonomamente l’offerta, con indicazione del concorrente con cui sussiste tale situazione. In tale caso il concorrente dovrà, se invitato a partecipare alla gara telematica (cfr. successivo paragrafo 5), produrre, in sede di negoziazione on-line, i documenti utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, il tutto come meglio descritto al successivo paragrafo 9.1.
4.1 Partecipazione a più lotti
Il soggetto che intenda partecipare a più lotti è tenuto a presentarsi sempre nella medesima forma (individuale o associata) ed in caso di R.T.I. o Consorzi, sempre con la medesima composizione, pena l'esclusione del soggetto stesso e del concorrente in forma associata cui il soggetto partecipa.
Conformemente a quanto previsto al successivo art. 6, nell’ipotesi di partecipazione a più Lotti, dovranno essere prestate tante distinte ed autonome cauzioni provvisorie quanti sono i lotti cui si intende partecipare ovvero un’unica cauzione di importo pari alla somma delle cauzioni provvisorie di ciascun singolo lotto cui si intende partecipare.
4.2 Partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese e di consorzi.
E’ ammessa la partecipazione di Imprese abilitate al Sistema temporaneamente raggruppate o raggruppande, con l’osservanza della disciplina di cui all’art. 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conformemente a quanto stabilito nelle Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche.
E’ammessa, altresì, la partecipazione di Consorzi abilitati al Sistema, con l’osservanza della disciplina di cui agli articoli 34, 35, 36 e 37 del D.Lgs. n. 163/2006, conformemente a quanto stabilito nelle Regole per l’accesso e l’utilizzo delle gare telematiche in ordine all’abilitazione delle imprese temporaneamente raggruppate o raggruppande. Al riguardo, si evidenzia che, ai soli fini della presentazione della domanda di partecipazione, i riferimenti alla mandataria ed i riferimenti alle mandanti contenuti nelle schermate della procedura devono intendersi relativi rispettivamente al Consorzio (che agisce per il tramite del suo rappresentante legale) ed alle singole imprese consorziate. I consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006, devono indicare per quali consorziati il consorzio concorre (la predetta documentazione dovrà essere allegata in via telematica secondo le modalità indicate dal Sistema in fase di compilazione della domanda di partecipazione - vedi sezione “Upload documentazione da allegare” nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara”); a questi ultimi è fatto divieto di partecipare alla gara in qualsiasi altra forma (individuale o associata) pena l’esclusione sia del consorzio che dei consorziati.
Per quanto riguarda i consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lettera c), è necessario che i consorziati abbiano stabilito (con delibera dei rispettivi organi deliberativi, da allegare nel corso della procedura on-line descritta al precedente art. 3) di operare esclusivamente in modo congiunto per un periodo di tempo non inferiore a 5 anni.
Tutte le Imprese che intendano partecipare alla presente Gara telematica in Raggruppamento Temporaneo di Imprese o in Consorzio devono manifestare la loro intenzione a partecipare tramite i processi informatici previsti al precedente art. 3, con le modalità stabilite per il R.T.I. nel documento “Procedura Telematica di sottomissione della Domanda di Partecipazione alla Gara” pubblicato sul Sito.
A tal fine le Imprese mandanti riconoscono l’Impresa mandataria come unico soggetto delegato a richiedere l’assegnazione di una casella di posta elettronica, presso la quale il R.T.I. elegge domicilio per tutte le comunicazioni inerenti la procedura in oggetto, dell’Account e del P.I.N. necessari all’accesso e alla partecipazione alla Gara, nonché a sottomettere offerte nell’ambito della procedura oggetto dell’Avviso di gara in nome e per conto del R.T.I..
L’utilizzo dell’Account e del P.I.N. vale ad attribuire incontestabilmente alla Impresa mandataria cui sono stati rilasciati, e per essa al R.T.I., tutte le manifestazioni di volontà, ed in generale tutte le attività poste in essere tramite il Sistema, comprese le operazioni effettuate nell’ambito della Gara telematica.
Al riguardo, si evidenzia che - come già precisato - ai soli fini della presentazione della domanda di partecipazione, i riferimenti alla mandataria ed i riferimenti alle mandanti contenuti nelle schermate della procedura devono intendersi relativi rispettivamente al Consorzio (che agisce per il tramite del suo rappresentante legale) ed alle singole imprese consorziate.
Le Imprese che intendano partecipare alla presente gara in R.T.I. o i Consorzi dovranno osservare le seguenti condizioni:
1) con riferimento alla situazione giuridica richiesta dal Bando di Abilitazione al Sistema pubblicato su
G.U.R.I. V serie speciale n. 9 del 21.1.2011 e nella G.U.U.E. n. GU/S S7 del 12.1.2011 n.10179 nonché nel punto III.2.1 dell’Avviso di gara, tali requisiti dovranno essere posseduti da ciascuna delle Imprese raggruppande, raggruppate o consorziate oltre che dal Consorzio stesso in caso di consorzi di cui dell’art. 34, comma 1, lett. b) e c), del D.Lgs. n. 163/2006;
2) la cauzione provvisoria, di cui al successivo art. 6, dovrà essere presentata:
- in caso di R.T.I. costituito, dalla Impresa mandataria con indicazione che il soggetto garantito è il raggruppamento;
- in caso di R.T.I. costituendo, da una delle imprese raggruppande con indicazione che i soggetti garantiti sono tutte le imprese raggruppande;
- in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo;
- in caso di Consorzio costituendo, da una delle imprese consorziande con indicazione che il soggetto garantito è il costituendo Consorzio.
In caso di aggiudicazione della gara ad un R.T.I., il pagamento del corrispettivo della fornitura verrà effettuata a favore dell’Impresa mandataria, previa spedizione all’Amministrazione delle fatture emesse anche dalle Imprese mandanti conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia
Art. 5 - Invito
A tutte le Imprese che abbiano validamente manifestato l'intenzione di partecipare alla presente Gara telematica tramite i processi informatici sopra descritti, verrà trasmesso Invito a partecipare almeno 10 (dieci) giorni prima della data fissata per la negoziazione on-line, a mezzo di posta elettronica come indicato nelle Regole per l'utilizzo delle gare telematiche. L'invito conterrà tutta la documentazione e/o i rinvii al Sito contenenti le informazioni necessarie per la partecipazione alla Gara, compresa l'indicazione del giorno e dell'ora per cui è fissato l'inizio delle operazioni nonchè l'indirizzo del sito Internet presso cui collegarsi per accedere alle operazioni di gara, nonché le "Istruzioni di gara" contenenti la descrizione delle modalità di svolgimento della procedura. Le imprese partecipanti si impegnano, anche nei confronti dei propri dipendenti, ad adottare tutte le misure tecniche e organizzative necessarie ad assicurare la riservatezza e protezione degli strumenti informatici (Account e PIN) assegnati, in conformità a quanto previsto dalle "Regole per l'accesso e l'utilizzo delle gare telematiche". In ogni caso saranno ritenute valide le offerte presentate nel corso delle operazioni di negoziazione con gli strumenti informatici attribuiti. L'offerta si intenderà come proveniente dal legale rappresentante o dal procuratore speciale indicati nella domanda di partecipazione. L'impresa si impegna fin dal momento della partecipazione alla gara a non opporre eccezioni o contestazioni a seguito della aggiudicazione circa la attribuzione dei codici di identificazione al soggetto che ha formulato l'offerta, nonché circa la legittimazione del soggetto stesso a formulare l'offerta e a compiere tutti gli atti della procedura di Gara telematica.
Si precisa altresì che, pena l’esclusione dalla gara, entro il termine che sarà comunicato nel predetto Invito, ciascun concorrente dovrà effettuare, per ciascun lotto a cui partecipa, il pagamento del contributo di cui all’art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266.
Si precisa che per conoscere l'esatto importo da corrispondere per ciascun lotto della presente gara occorre collegarsi al sito internet dell’Autorità di vigilanza sui Contratti Pubblici, ove sono altresì pubblicate e consultabili le istruzioni operative relative al pagamento della suddetta contribuzione .
In particolare, si segnala che il pagamento relativo al contributo di cui sopra potrà avvenire:
- online mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express. Per eseguire il pagamento sarà necessario collegarsi al “Servizio riscossione” e seguire le istruzioni a video oppure l’emanando manuale del servizio (a riprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve inviare, come meglio precisato al successivo art. 9.1, la ricevuta del pagamento on line). ovvero
- in contanti mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione, presso tutti i punti vendita della rete dei tabaccai lottisti abilitati al pagamento di bollette e bollettini. A comprova dell'avvenuto pagamento il partecipante deve inviare, come meglio precisato al successivo art. 9.1, la copia dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma elettronica digitale del legale rappresentante del concorrente. In caso di RTI o Consorzi la predetta dichiarazione di autenticità dovrà essere sottoscritta a mezzo firma digitale: a) in caso di R.T.I, sia costituito che costituendo, dal legale rappresentante dell’Impresa mandataria del raggruppamento stesso; b) in caso di consorzio costituito dal legale rappresentante del consorzio stesso.
L’Azienda Sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti si riserva comunque la facoltà di richiedere l’originale del documento attestante il pagamento.
Art. 6 - Garanzie a corredo dell’offerta
Il concorrente dovrà prestare cauzione provvisoria secondo contenuti e modalità prescritte dall'art. 75 del D.Lgs. n. 163/2006, di importo pari a quanto indicato nel Capitolato Tecnico .
Tale cauzione dovrà avere una validità pari ad almeno 180 giorni decorrenti dal termine ultimo per la presentazione delle domande di partecipazione (e quindi fino al 11/11/2011).
La cauzione provvisoria potrà essere costituita, a scelta del concorrente, in una delle modalità indicate all’art. 75 del D. Lgs. 163/06 e dovrà prevedere espressamente:
- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile;
- la sua operatività entro quindici giorni su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante.
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 75, comma 8, X.Xxx. 163/2006, il concorrente dovrà, a pena d'esclusione, produrre l'impegno di un fideiussore (istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107, D.Lgs. n. 385/1993) a rilasciare la garanzia per l'esecuzione del contratto, qualora il concorrente risultasse aggiudicatario.
La cauzione copre e viene escussa per la mancata sottoscrizione del contratto per fatto del concorrente. L'importo della cauzione provvisoria è ridotto del cinquanta per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000.. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve produrre la certificazione di qualità conforme alle norme europee EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione). In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000.
Con riferimento a ciascun lotto oggetto di aggiudicazione si precisa che, l’Azienda Sanitaria Capofila provvederà a svincolare all’aggiudicatario la relativa cauzione provvisoria solo ed esclusivamente al momento della comunicazione della costituzione dei depositi cauzionali definitivi a favore di tutte le Aziende Sanitarie deleganti.
Ai sensi dell'art. 75, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Azienda Sanitaria Capofila, comunicata l'aggiudicazione ai concorrenti non aggiudicatari, provvede contestualmente, e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, allo svincolo della detta cauzione nei loro confronti.
La cauzione provvisoria di cui sopra, dovrà pervenire tassativamente entro i 5 giorni lavorativi successivi alla scadenza del termine ultimo fissato per la presentazione della domanda di partecipazione alla gara, pena l’esclusione dalle successive fasi di gara, in uno dei seguenti modi a scelta del concorrente:
-con raccomandata A.R. a mezzo del servizio postale;
-a mezzo di agenzia di recapito autorizzata;
in plico chiuso, recante all’esterno le indicazioni del mittente, e cioè la sua denominazione o ragione sociale, e la seguente dicitura: "Gara telematica per la fornitura di prodotti farmaceutici (vaccini) per le Aziende Sanitarie della Regione Abruzzo-Documenti per la partecipazione”.
Tassativamente, nel termine sopra indicato, l'impresa interessata dovrà far pervenire il plico al seguente indirizzo:
Azienda Sanitaria Lanciano Vasto Chieti UOC Gestione dei contratti di servizi e forniture XxxXxxxxxx Xxxxxxxxxx, x. 00
Xxx 00000 Xxxxx Xxxxxx
Quindi, in detto plico, a pena di esclusione, dovrà essere posto per ciascun lotto cui la ditta intende partecipare:
1. cauzione provvisoria nelle modalità sopra riportate, comprensiva della dichiarazione di impegno a rilasciare la garanzia definitiva di cui all’art. 113 dlgs n. 163/2006.
2. eventuale certificazione di qualità o altro idoneo documento di cui all’art.75, comma 7, D.Lgs. 163/2006, al fine di giustificare la riduzione della cauzione al 50%.
Inoltre, alla documentazione sopra riportata dovrà essere allegato un documento riassuntivo con indicazione:
1) lotti cui l’impresa partecipa;
2) importo versato a titolo di cauzione per ciascun lotto.
Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione.
Nell'ipotesi di partecipazione a più Lotti, potrà essere prestata un’unica cauzione provvisoria cumulativa per i Lotti cui si intende partecipare. In detta cauzione dovranno essere riportati i numeri dei Lotti a cui si intende partecipare.
Art. 7 - Simulazione
Attesa la dinamicità del Sistema, si ritiene opportuno eseguire delle simulazioni di negoziazione on-line utili per i soggetti che hanno richiesto di partecipare alla gara. Potranno, pertanto, essere effettuati una o più simulazioni di gara che si svolgeranno nelle date indicate nell’Invito e secondo le modalità previste nelle Istruzioni di gara allegate all’Invito medesimo.
La partecipazione alla/e prova/e è facoltativa; ciononostante si sollecitano le imprese a partecipare al fine di rendere più agevole lo svolgimento delle operazioni di negoziazione.
Art. 8 - Modalità di sospensione o annullamento
In caso di malfunzionamenti o difetti degli strumenti hardware e software nonché dei servizi telematici utilizzati per la gara, ovvero qualora si ravvisi qualsiasi anomalia nella procedura, il Responsabile del Procedimento valuterà l’opportunità di sospendere e/o annullare la gara stessa, in conformità a quanto stabilito dalle Istruzioni di gara.
Art. 9 – Modalità di aggiudicazione
La gara verrà aggiudicata, per singolo lotto, a favore della ditta che avrà presentato offerta al prezzo più basso, ai sensi dell'art 82 del D.Lgs. n. 163/2006 attraverso un sistema di gara telematica a round unico, attesa la corrispondenza dei prodotti offerti con quanto previsto nelle caratteristiche tecniche del Capitolato.
I soggetti invitati potranno formulare la propria offerta secondo le regole stabilite nel presente Capitolato d’oneri e specificamente dettagliate, per gli aspetti tecnici relativi all'utilizzo della piattaforma tecnologica del Sistema, nelle “Istruzioni di gara”.
Saranno esclusi dalla gara i concorrenti che presentino variazioni eccedenti i prezzi a base d'asta indicati nella colonna denominata “base d’asta” presente nel Capitolato Tecnico allegato.
Saranno altresì esclusi dalla gara i concorrenti che:
- presentino offerte nelle quali fossero sollevate eccezioni e/o riserve di qualsiasi natura alle condizioni di fornitura specificate negli atti di gara, offerte che siano sottoposte a condizione, offerte incomplete e/o parziali, offerte che sostituiscano, modifichino e/o integrino le predette condizioni di fornitura, offerte di prodotti che non possiedano le caratteristiche minime stabilite nel Capitolato Tecnico;
- siano coinvolti in situazioni oggettive lesive della par condicio tra concorrenti e/o lesive della segretezza delle offerte;
- abbiano omesso di fornire i documenti richiesti ovvero che abbiano reso false dichiarazioni.
Si precisa, inoltre, che la Stazione appaltante si riserva il diritto di: a) non procedere all’aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto contrattuale, in conformità a quanto previsto dall’articolo 81, comma 3, del D. Lgs. 163/2006; b) procedere all’aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta valida per singolo lotto, c) sospendere, reindire o non aggiudicare la gara motivatamente,
d) procedere all’aggiudicazione anche di un singolo Lotto.
Ai sensi dell’art. 46 del D.Lgs. n. 163/2006, ci si riserva di richiedere ai concorrenti di completare o di fornire chiarimenti in ordine al contenuto della documentazione e delle dichiarazioni presentate, con facoltà di assegnare a tal fine un termine perentorio entro cui i concorrenti devono far pervenire i detti completamenti e/o chiarimenti, pena l’esclusione dalla gara.
I concorrenti sono vincolati alle offerte presentate per un periodo di 180 giorni naturali e consecutivi dalla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte.
9.1 Fase della negoziazione on line
Ciascun singolo Lotto della presente gara verrà aggiudicato in favore della ditta che avrà presentato offerta al prezzo più basso.
La negoziazione on-line avrà inizio nel giorno indicato al punto VI.3. dell’Avviso di gara, fatta salva l’eventuale variazione che verrà comunicata a tutti i soggetti ammessi a partecipare a tale fase. Modalità e termini di presentazione dell’offerta saranno indicate negli Inviti, conformemente a quanto stabilito nel presente Capitolato.
Si precisa che in caso di assoluta parità di offerte presentate nella sessione di negoziazione “on-line” prevista, verrà effettuata un ulteriore sessione di negoziazione migliorativa dell'offerta, aperta esclusivamente ai soggetti che abbiano presentato le sopra citate migliori offerte. In caso di ulteriore parità ovvero nel caso in cui non venga presentata alcuna offerta migliorativa si procederà tramite sorteggio effettuato presso la sede dell’Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti. Almeno 3 giorni prima di tale sorteggio, la Stazione Appaltante provvederà a dare apposita comunicazione scritta, a mezzo posta elettronica, ai concorrenti interessati.
Nel corso della negoziazione on-line, in fase di presentazione offerta, al concorrente verrà richiesto di:
a) compilare la “maschera”di inserimento dati di offerta per il/i lotto/i desiderato/i;
b) generare il documento “Offerta Economica” (file .pdf) contenente i dati d’offerta di cui alla lettera a);
c) sottoscrivere, a mezzo firma digitale, il documento “Offerta Economica” generato;
d) inviare a Sistema, a pena di esclusione, secondo le modalità che saranno indicate nel documento “Istruzioni di gara” la seguente documentazione:
- documento “Offerta Economica” di cui sopra sottoscritto a mezzo firma digitale;
- attestazione comprovante, con le modalità descritte al precedente art. 5, l’avvenuto pagamento del contributo di cui all’art. 1, comma 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266, recante evidenza del codice di identificazione della procedura di gara, di cui al punto VI.3.1. dell’Avviso di gara.
In aggiunta a quanto sopra, il concorrente dovrà produrre:
- documento da sottoscriversi a mezzo firma digitale, in cui il concorrente medesimo dovrà indicare i costi di sicurezza afferenti all’entità della fornitura come previsto dall’art. 87 comma 4 del dlgs 163/2006, conformemente al facsimile di cui all’Allegato B al presente Capitolato;
- (nel caso in cui ricorra una situazione di controllo ex art. 2359 c.c.) documentazione, da sottoscriversi a mezzo firma digitale, atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta, come previsto al precedente articolo 4.
In particolare, il documento “Offerta Economica” e il documento contenente l’indicazione dei costi della sicurezza dovranno essere sottoscritti a mezzo firma digitale: a) in caso di consorzio costituito dal consorzio stesso; b) in caso di R.T.I. o consorzio costituendo, da tutte le Imprese costituenti il raggruppamento o da tutte le imprese che intendano costituire il consorzio; c) in caso di R.T.I costituito dall’Impresa mandataria del raggruppamento stesso.
In caso di RTI/Consorzio, la documentazione atta a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell’offerta dovrà essere resa e sottoscritta a mezzo firma digitale dalla impresa rappruppanda, raggruppata o consorziata che si trova in situazione di controllo con altro partecipante alla presente procedura.
Nel caso il lotto richieda più formulazioni farmaceutiche/dosaggi, dovrà essere, altresì, prodotto il documento di cui al successivo art. 10 comma 2 redatto a cura del concorrente e sottoscritto a mezzo firma digitale.
Peraltro, si precisa che in caso di discordanza:
tra i dati di offerta inseriti a Sistema e quelli presenti nel documento generato “Offerta Economica” sottoscritto con firma digitale dal concorrente, prevarranno e saranno considerati validi i secondi.
Al termine della fase di negoziazione on line verranno comunicate ai concorrenti mediante apposita comunicazione le risultanze acquisite dalle registrazioni del Sistema.
9.2 Fase di aggiudicazione
Conclusa la fase di negoziazione on line si procederà:
- all’esame del contenuto delle offerte pervenute;
- alla verifica delle eventuali offerte anormalmente basse, ai sensi dell’articolo 86 e seguenti del D. Lgs. n. 163/2006.
A tal fine, si fa presente che la stazione appaltante si riserva la facoltà di procedere, se del caso, contemporaneamente alla verifica di anomalia delle migliori offerte, come previsto dal comma 7 dell’articolo 88 del sopra citato Decreto legislativo.
All'esito delle predette verifiche, si procederà alla formazione della graduatoria provvisoria di merito di ogni singolo Lotto e, contestualmente, l’Azienda Capofila provvederà a richiedere al concorrente primo in graduatoria e al concorrente che segue (anche solo a mezzo e-mail), di far pervenire alla Stazione Appaltante nel termine di 7 giorni naturali e consecutivi dalla richiesta la seguente documentazione:
schede tecniche nell’ultima versione approvata dall’Agenzia Italiana del Farmaco, dei prodotti offerti.
A tal fine, si precisa che l’Azienda Sanitaria di Lanciano-Vasto-Chieti si riserva di escludere dalla gara il concorrente i cui prodotti offerti non corrispondano a quanto descritto nel Capitolato Tecnico.
Al termine delle predette attività si procederà agli adempimenti relativi all'aggiudicazione ai sensi degli articoli 11 e 12 del D.Lgs. n. 163/2006. L’aggiudicazione definitiva avrà luogo mediante deliberazione del Direttore Generale dell’Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti. Successivamente, si procederà alla comunicazione dell'aggiudicazione ai sensi dell'art. 79, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 163/2006.
La continuità di cicli vaccinali già iniziati – mediante inoculazione della prima dose - precedentemente all’aggiudicazione della presente gara, qualora effettuata con specialità differenti dalla specialità che risulterà aggiudicataria, sarà assicurata mediante acquisto dello specifico prodotto (già sommministrato) al prezzo della graduatoria di merito.
Secondo quanto previsto dal D.P.R. 445/2000, l’Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti effettua i controlli sulle dichiarazioni sostitutive di certificazione o di atto notorio rese durante l’intero procedimento dall’aggiudicatario di ciascun lotto. In particolare:
- in caso di raggruppamento temporaneo d’impresa e di consorzi ordinari di concorrenti i suddetti controlli sono effettuati nei confronti di tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento o del consorzio;
- in caso di consorzio di cui all’art. 34 comma 1 lett. b) e c) del D.Lgs. 163/06, i suddetti controlli sono effettuati sia nei confronti del consorzio nonché nei confronti dei consorziati che, nell’offerta economica sono stati indicati come esecutori di parti della prestazione.
L’Amministrazione richiede ai soggetti di cui sopra i documenti comprovanti quanto dichiarato durante il procedimento di gara, qualora non sia possibile procedere nelle forme specificate dal D.P.R. n. 445/2000.
Nei confronti delle Ditte aggiudicatarie si procederà inoltre, con le modalità previste dalla normativa vigente, all’acquisizione del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui all’art. 2 del D.L. 25/09/2002,
n. 210 come modificato dalla legge di conversione 266/2002; in caso di RTI tale documento verrà acquisito relativamente a ciascuna impresa raggruppata.
L’esito favorevole dei suddetti controlli sull’aggiudicatario è condizione per la sottoscrizione del contratto. In caso di esito negativo, l’Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti dichiarerà decaduto il concorrente dall’aggiudicazione, dandone comunicazione al concorrente medesimo.
L’Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti si riserva di valutare di procedere all’aggiudicazione della gara al concorrente che segue nella graduatoria.
Della data di avvenuta stipula del contratto verrà data comunicazione ai sensi dell’art. 79, comma 5, lettera b-ter) del D.Lgs. n. 163/2006.
Art. 10 - Offerta economica
L’offerta, da presentarsi con le modalità indicate all’art. 9, dovrà essere redatta secondo quanto indicato nelle “Istruzioni di gara” allegate all’Invito di cui al precedente articolo 5.
A tal fine ciascun concorrente dovrà indicare:
1. denominazione del prodotto: indicare la denominazione del medicinale offerto che può essere una denominazione comune o scientifica accompagnata da un marchio o dal nome del titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio;
2. codice A.I.C; nel caso il lotto richieda più formulazioni farmaceutiche/dosaggi la ditta indicherà un solo AIC nell’offerta. In allegato dovrà essere trasmesso un documento riepilogativo di tutti gli AIC offerti, completo di tutte le informazioni richieste dai punti 1 a 10 del presente comma;
3. numero di unità per confezione: per i prodotti ove il lotto preveda più di un dosaggio o dove è prevista la formulazione del prezzo in unità di misura (es. ml, UI, ecc.) diversa dall'unità di vendita (es. tubo, fl. ecc) la ditta dovrà indicare la quantità contenuta nella confezione;
4. classe di rimborsabilità del medicinale (A, C, H, SOP/OTC);
5. prezzo di vendita al pubblico per confezione – I.V.A. inclusa campo obbligatorio ad esclusione degli emoderivati di classe H e dei farmaci SOP/OTC;
6. valore dell’aliquota I.V.A.;
7. per i farmaci ex factory per i quali è obbligatorio accordare al SSN una percentuale di sconto ulteriore rispetto al 33,35%, la ditta dovrà indicare tale percentuale di sconto obbligatorio aggiuntivo;
8. estremi della G.U.R.I.: per i medicinali “ex factory” indicare gli estremi della G.U. dove è pubblicata la determinazione contenente la classificazione ai fini della rimborsabilità e quindi l’ultima contrattazione ai fini della cessione al SSN; per i medicinali emoderivati indicare gli estremi della GURI ove è pubblicato l’attuale prezzo massimo di cessione al SSN;
9. prezzo unitario d’offerta al netto di I.V.A. (riferito all’ unità di misura);
10. prezzo unitario di riferimento al netto di I.V.A. (riferito all’ unità di misura); indicare il prezzo al netto dello sconto obbligatorio per legge; per i medicinali non soggetti a prescrizione medica (SOP/OTC) indicare il prezzo di cessione al SSN; per i medicinali emoderivati (classe A ed H), indicare il prezzo massimo di cessione al SSN, al netto di IVA, e relativo all’unità di misura (non alla confezione); per i medicinali in equivalenza la Ditta dovrà indicare il prezzo a fiala.
Si precisa che per i medicinali con prezzo ex factory, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 33,35 %; per i medicinali il cui prezzo di vendita al
pubblico è regolamentato dall’art. 9, xxxxxx xxxxx, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e dall’art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, lo sconto obbligatorio per prodotto, calcolato come di seguito indicato, deve essere almeno pari al 50%.
L’Azienda Sanitaria di Lanciano Vasto Chieti attraverso il sistema della piattaforma informatica di gestione della gara telematica procederà al calcolo del:
- Totale offerto per prodotto: quantità * prezzo unitario di offerta
- Totale offerto per singolo lotto: sommatoria dei prezzi unitari offerti per le quantità dei prodotti componenti il lotto
- Sconto offerto per prodotto e sconto obbligatorio per legge, come di seguito indicato:
1) Scorporo I.V.A.:
100 /(100+ ALIQUOTA IVA)
2) Prezzo al pubblico IVA esclusa:
PREZZO AL PUBBLICO * SCORPORO IVA
3) Prezzo al pubblico unitario IVA esclusa:
PREZZO AL PUBBLICO IVA ESCLUSA/ QUANTITA’ PER CONFEZIONE
4) Sconto offerto per prodotto:
100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100 (ad esclusione degli emoderivati di classe H e dei farmaci classificati SOP/OTC).
Per emoderivati di classe H e per farmaci classificati SOP/OTC:
100 – (PREZZO OFFERTO UNITARIO IVA ESCLUSA / PREZZO UNITARIO DI RIFERIMENTO IVA ESCLUSA)*100
5) Sconto obbligatorio per prodotto:
100 – (PREZZO UNITARIO DI RIFERIMENTO IVA ESCLUSA / PREZZO AL PUBBLICO UNITARIO IVA ESCLUSA)*100
Lo sconto obbligatorio per prodotto non sarà calcolato dal Sistema nel caso di farmaci di classe H emoderivati per i quali non viene indicato in sede di offerta il Prezzo di vendita al pubblico e nel caso di farmaci SOP/OTC per i quali non viene indicato in sede di offerta il Prezzo di vendita al pubblico.
Si precisa che nell’applicazione dei suddetti calcoli ,ad esclusione del calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto, si procederà all’arrotondamento del risultato finale sino alla quinta cifra decimale (es. a valori compresi tra 7,112370 e 7,112374 si approssimerà a 7,11237; a valori compresi tra 7,112375 e 7,112379 si approssimerà a 7,11238.
Solo per il calcolo dello sconto obbligatorio per prodotto si procederà all’arrotondamento sino alla seconda cifra decimale (es. a valori compresi tra 7,110 e 7,114 si approssimerà a 7,11; a valori compresi tra 7,115 e 7,119 si approssimerà a 7,12.
La percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore a pena d’esclusione, al 50% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto, così come stabilito all’art. 9, quinto comma, del D.L. 8/7/1974, n. 264, convertito in L. 17/8/1974, n. 386 e all’art. 3, comma 128, della L. 28/12/1995, n. 549, per i medicinali sottoposti a tale disciplina; per i medicinali ex- factory, la percentuale di sconto che le ditte partecipanti dovranno offrire non potrà essere inferiore, a pena di esclusione, a 33,35% del prezzo di vendita al pubblico al netto dell’imposta sul valore aggiunto.
Non saranno ammesse offerte a euro 0,00000.
Lo sconto offerto per prodotto resta fisso ed invariabile per tutta la durata contrattuale.
Qualora in corso di contratto, si verifichino diminuzioni o aumenti del prezzo al pubblico, ciascuna Azienda Sanitaria provvederà a diminuire o aumentare automaticamente i prezzi, tenuto conto della percentuale di sconto esitata in gara.
Trovano applicazione le previsioni di cui all’articolo 115 del dlgs 163/2006 con riguardo ai contratti ad esecuzione continuativa e periodica.
Per i medicinali non soggetti a prescrizione medica si applicano le disposizioni di cui all'art. 9 comma 2 del decreto legge 31 dicembre 2007 n. 248.
Tutti i prezzi si intendono comprensivi del costo dovuto all’imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell’I.V.A., che dovrà venir addebitata sulla fattura a norma di Xxxxx.
Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni e le modalità di presentazione previste nel Capitolato, ovvero, risultino equivoche, difformi dalla richiesta o condizionate da altre clausole.
Il prezzo a base d’asta dei seguenti vaccini è riferito al costo dell’intero ciclo vaccinale: Rotavirus
Colera orale Tifo orale
Epatite B potenziato
Art. 11 - Durata della fornitura
La durata della presente fornitura sarà di 36 mesi a decorrere dalla data della sottoscrizione del contratto. Qualora, prima della scadenza del contratto d’appalto, non sia stato possibile individuare il nuovo aggiudicatario con procedura ad evidenza pubblica, il Committente può disporre la proroga del contratto in scadenza alle condizioni originarie, per il periodo strettamente necessario alla definizione della nuova procedura ad evidenza pubblica e comunque fino ad un massimo di ulteriori 180 giorni.
Art. 12 – Variazioni ai quantitativi di fornitura per ogni singola Azienda Sanitaria
I quantitativi indicati sono meramente orientativi, e non configurano determinazione dell’entità della somministrazione; di fatto tale entità sarà determinata dall’effettivo fabbisogno, in quanto il reale consumo di Farmaci è subordinato a fattori variabili e circostanze legate alla natura particolare del bene e dalle esigenze di ciascuna Azienda Sanitaria. Pertanto, il fornitore dovrà somministrare le quantità che, entro il limite del 20% del quantitativo inizialmente stimato in aumento o in diminuzione, saranno in effetti richieste, senza sollevare eccezioni al riguardo ed alle condizioni economiche previste.
E’ facoltà della singola Azienda Sanitaria di recedere, in tutto o in parte, ed in qualsiasi momento, dal contratto a seguito di mutamenti negli indirizzi terapeutici nazionali e regionali (in modo esemplificativo e non tassativo: Piano regionale vaccini, deliberazione di giunta regionale d’Abruzzo circa vaccinazione HPV), ovvero nel caso di nuovi assetti organizzativi nella gestione degli approvvigionamenti di farmaci e vaccini.
In particolare, ciascuna Azienda Sanitaria potrà, senza alcuna possibilità di rivalsa da parte del fornitore, modificare nelle quantità od annullare la fornitura dei vaccini qualora:
1. nel Prontuario terapeutico regionale vengano assunte determinazioni differenti da quelle sottese alla predisposizione della presente fornitura;
2. siano immessi in commercio nuovi vaccini non presenti al momento della gara sulle singole ATC.
L’Azienda Sanitaria che si avvale, nell’ipotesi di cui al precedente punto 2, della facoltà di annullare la fornitura, procederà poi all’esperimento di nuova procedura acquisitiva, alla quale saranno invitate tutte le ditte in possesso di AIC per la specifica molecola e come base d’asta verrà posto il prezzo che risulterà più basso tra il prezzo di cessione al SSN del nuovo vaccino ed il prezzo risultante in sede di aggiudicazione della presente procedura di gara.
Nei casi di recesso di cui sopra, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell’Amministrazione contraente dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d’arte, secondo il corrispettivo e alle condizioni previste nel presente Capitolato d’Oneri, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 1671 cod. civ..
L’Azienda sanitaria potrà, altresì, recedere - per qualsiasi motivo - dal contratto di fornitura, in tutto o in parte, avvalendosi della facoltà consentita dall’articolo 1671 c.c. con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni solari, da comunicarsi al Fornitore con lettera raccomandata a.r., purché tenga indenne lo stesso Fornitore delle spese sostenute, delle prestazioni rese e del mancato guadagno.
Art. 13 - Esecuzione del contratto e Consegne
Il fornitore è tenuto all’esecuzione a regola d’arte, secondo gli usi commerciali, della fornitura dei beni/prodotti oggetto del presente Capitolato. Nella esecuzione il fornitore è tenuto alla diligenza ed a una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dal D.M. 6/7/1999. Il fornitore garantisce altresì che i prodotti oggetto della contrattazione, oltre ad essere conformi alle prescrizioni di legge per le specifiche categorie merceologiche cui appartengono, sono forniti nel rispetto delle norme:
▪ di igiene sulla produzione e sul commercio;
▪ di igiene sui contenitori, garantendo il trasporto fino alla consegna mediante veicoli dotati delle necessarie condizioni di coibentazione e refrigerazione al fine di garantire la catena del freddo. I prodotti da conservare a temperatura diversa da quella ambientale dovranno essere evidenziati mediante apposite etichette;
▪ sulla infortunistica, sulla prevenzione degli incendi.
La prestazione a carico del fornitore avviene sulla base del corrispondente ordinativo di fornitura (ordine) emesso da ogni singola Azienda Sanitaria e nel rispetto dei termini e delle modalità e dei luoghi ivi indicati. Il fornitore deve effettuare le consegne, entro 7 giorni naturali consecutivi dalla data di ricevimento dell’ordine, a proprio rischio e con carico di spese di qualsiasi natura (in porto franco). I documenti di trasporto dei beni, in un’unica soluzione o ripartite, dovranno essere vistati dagli uffici dell’Azienda Sanitaria competenti e dovranno riportare il numero d’ordine dell’Azienda Sanitaria. L’apposizione del visto non preclude per l’Azienda Sanitaria il diritto ed eventuali ulteriori rilievi in ordine ai beni consegnati.
I prodotti consegnati dovranno avere una validità residuale non inferiore a 2/3 rispetto alla complessiva validità del farmaco.
In caso di rifiuto della fornitura, perché non conforme, non seguito da una tempestiva sostituzione, entro due giorni lavorativi, la singola Azienda Sanitaria avrà la facoltà di procedere, in relazione alle proprie necessità, agli acquisti presso altre imprese con addebito al fornitore inadempiente, delle eventuali maggiori spese, senza possibilità di opposizione e/o eccezione di sorta da parte del medesimo, salvo, in ogni caso, l’applicazioni delle penali di cui all’articolo 19 e l’eventuale risarcimento dei danni subiti.
La Ditta aggiudicataria dovrà predisporre la propria struttura commerciale alla ricezione degli ordini sia via telefax che per posta elettronica.
In situazioni di particolare necessità ed urgenza, da dichiararsi a cura delle Aziende Sanitarie, il fornitore dovrà provvedere alla consegna delle merci entro e non oltre 3 giorni naturali consecutivi dal ricevimento della richiesta.
L’Azienda Sanitaria ha la facoltà, da esercitarsi entro 24 ore dall’invio dell’ordine, di annullarlo, avvalendosi dello stesso strumento utilizzato per l’invio dell’ordine medesimo. Trascorso tale termine, l’ordine diverrà irrevocabile.
Art. 14 – Garanzia a corredo dell’ esecuzione del contratto
A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà costituire a favore dell’Azienda Capofila e a favore di ciascuna delle Aziende che hanno conferito procura entro 10 giorni dalla richiesta di sottoscrizione del contratto, distinti depositi cauzionali calcolati sull’importo del contratto che ciascuna Azienda andrà a sottoscrivere secondo le modalità e i termini previsti dall’art.113 del D.Lgs. 163/06.
La mancata costituzione di dette garanzie determina la revoca dell’aggiudicazione stessa e la conseguente acquisizione della cauzione provvisoria relativa al/ai lotto/i oggetto di revoca.
La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di ciascun contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti stessi.
Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro.
Art. 15 – Pagamenti
Il pagamento del corrispettivo sarà disposto, da parte di ogni singola Azienda Sanitaria, successivamente al ricevimento dei beni, previa accettazione degli stessi, a seguito di presentazione di regolare fattura.
Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al contratto cui si riferisce e al CIG (Codice Identificativo Gara). Nel caso in cui il Fornitore emetta fattura avente ad oggetto il pagamento del corrispettivo di prestazioni riconducibili a più Lotti, la fattura medesima potrà contenere il riferimento al CIG di uno solo dei lotti per cui si richiede il pagamento.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati sul conto corrente intestato al Fornitore di cui quest’ultimo dovrà fornire il codice IBAN in sede di stipula del Contratto. Il Contratto dovrà prevedere una clausola secondo cui il Fornitore si impegna a che il predetto conto operi nel rispetto della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i..
Sempre in sede di stipula del Contratto il Fornitore è tenuto a comunicare le generalità e il codice fiscale del/i delegato/i ad operare sul/i predetto/i conto/i alle Aziende Sanitarie.
Il Fornitore comunicherà tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
I pagamenti per le forniture saranno effettuati nei termini di legge dalla data di ricevimento della fattura. Scaduti i termini di pagamento senza che sia stato emesso il mandato, al creditore possono essere corrisposti, a fronte di specifica richiesta, gli interessi moratori nei termini disposti per legge salvo diverso accordo tra le parti.
Qualora si verificassero contestazioni, i termini di pagamento rimarranno sospesi e riprenderanno a decorrere con la definizione della pendenza.
L’Azienda Sanitaria, a garanzia della puntuale osservanza delle clausole contrattuali, può sospendere, ferma restando l’applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell’esecuzione della fornitura, fino a che non si sia posto in regola con gli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.).
Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi di pagamento dei corrispettivi dovuti, il fornitore potrà sospendere la fornitura e, comunque, le attività previste nel Contratto e nei singoli ordinativi di fornitura; qualora il fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l’ordinativo di fornitura e/o il contratto si potranno risolvere di diritto mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata a.r., dalle Aziende Sanitarie contraenti.
E’ ammessa la cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti della singola Azienda Sanitaria a seguito della regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto del Contratto, nel rispetto dell’art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l’Azienda Sanitaria di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l’eventuale compensazione dei crediti derivanti dall’applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate alla Azienda Sanitaria contraente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991. Resta fermo quanto previsto in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al successivo articolo 25 del presente Capitolato d’Oneri.
Art. 16 - Contratto e spese
Tutte le spese, comprese di bollo e registrazione, saranno a carico della ditta aggiudicataria. La sola IVA sarà a carico delle singole Aziende Sanitarie.
In caso di particolare urgenza,, l’Azienda Sanitaria può disporre, prima della stipulazione del contratto, l'anticipata esecuzione dello stesso ai sensi di quanto previsto dall’art. 11, comma 9, del D.Lgs. n. 163/2006. Resta inteso che l’esecuzione anticipata non potrà eccedere i limiti di un quinto dell'importo contrattuale.
Art. 17 Cessione del contratto e Subappalto
E’ vietata la cessione del contratto, fatto salvo quanto indicato all’art. 116 del D. Lgs 163/06. Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. 163/06.
Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti delle Aziende Sanitarie. La ditta concorrente dovrà specificare in sede di offerta la parte della fornitura che intende eventualmente subappaltare. L’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. L’Azienda Sanitaria non corrisponderà direttamente ai subappaltatori l’importo della fornitura dagli stessi eseguita. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dall’Avviso di gara (iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). E’ fatto divieto all’appaltatore di subappaltare in tutto o in parte le forniture senza il preventivo consenso scritto di ciascuna Azienda Sanitaria, pena l’immediata risoluzione del contratto con l’incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il riconoscimento di ogni conseguente maggior danno.
I pagamenti relativi ai servizi prestati dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate.
Art. 18 - Controlli Qualitativi/Quantitativi
La presa in consegna da parte del Committente dei beni forniti dall’appaltatore non comporta l'accettazione definitiva delle forniture stesse.
La merce non conforme e/o consegnata in eccesso potrà essere respinta senza alcuna formalità.
Agli effetti dei requisiti qualitativi della merce resta inteso che la firma per ricevuta, rilasciata al momento della consegna, non impegnerà al momento dell’accettazione l’Amministrazione dell’Azienda Sanitaria, che si riserva il diritto di verificare la corrispondenza qualitativa in sede di effettivo utilizzo della merce consegnata.
I prodotti che presenteranno difetti o discordanze verranno tenuti a disposizione del fornitore e restituiti, anche se tolti dal loro imballaggio originale.
In ogni momento, a cura dei Servizi dell’Azienda Sanitaria, potrà essere verificata la corrispondenza delle caratteristiche tecniche dei prodotti consegnati, con le specifiche tecniche dichiarate dalla Ditta.
Anche gli imballaggi che, a giudizio del personale dell’Azienda Sanitaria, presentassero difetti saranno rifiutati e il fornitore dovrà provvedere, nei termini indicati dalla richiesta, alla loro sostituzione.
L’Amministrazione contraente metterà a disposizione, per il ritiro, la merce in eccedenza e ne garantirà il deposito per complessivi 7 (sette) giorni lavorativi. Qualora il Fornitore non provveda al ritiro della merce in eccedenza, dopo 30 (trenta) giorni dalla medesima segnalazione l’Amministrazione contraente potrà procedere allo smaltimento dei prodotti a spese del Fornitore, dandone ulteriore preventiva comunicazione scritta a mezzo telefax.
Il fornitore dovrà, a suo rischio e spese, provvedere al ritiro dei prodotti in eccedenza e non accettati, concordando con la singola Azienda Sanitaria le modalità del ritiro. Il fornitore non potrà pretendere alcun risarcimento o indennizzo per il deterioramento che la stessa potrebbe subire durante il deposito, oltre i 7 (sette) giorni lavorativi di deposito garantiti.
Art. 19 - Inadempimenti e penalità
L’impresa aggiudicataria è soggetta all’applicazione di penalità in caso di:
- Ritardi nell’esecuzione del contratto o esecuzione non conforme alle modalità indicate nel contratto;
- Ritardo nella sostituzione di prodotti risultati non conformi in fase di esecuzione del contratto o della consegna.
Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, intendendosi per ritardo l’ipotesi in cui in fornitore non provveda alla consegna nel giorno pattuito, sarà dovuta, per ogni giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore dell’ordine emesso, al netto di IVA, con un minimo di € 250,00. Nel caso in cui l’ordine sia stato solo parzialmente evaso, la penale sarà calcolata sulla quota parte dei quantitativi in ritardo.
Nel caso di consegna di prodotti di qualità difforme da quella commissionata o ancora di imballi di cui venga contestata l’integrità con relativa richiesta di sostituzione, il Fornitore sarà tenuto alla sostituzione entro 2 (due) giorni lavorativi dalla richiesta. Nel caso di ritardo nella consegna dei prodotti, sarà dovuta, per ogni
giorno di ritardo, una penale pari al 2% del valore della merce contestata, fatta salva la facoltà della risoluzione contrattuale trascorsi 30 giorni dalla scadenza del termine di consegna.
E’ fatta salva la facoltà per l’Azienda Sanitaria ordinante di non attendere l’esecuzione della fornitura ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per la fornitura, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico dell’aggiudicatario.
Decorso il termine massimo di ritardo di 30 gg., ogni singola Azienda Sanitaria, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la propria quota di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa) addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto dei beni oggetto del contratto, salvo il diritto di agire per il risarcimento di ogni conseguente danno subito (art. 1382 C.C.).
In caso di ritardi reiterati, la singola Azienda Sanitaria, oltre all’applicazione della penale, potrà risolvere il contratto per la quota parte di fornitura, ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa), addebitando al contraente inadempiente il maggior prezzo eventualmente pagato per l’acquisto sostitutivo dei beni o servizi oggetto del contratto, salvo il risarcimento degli ulteriori danni subiti.
L’ammontare delle penalità sarà addebitato sui crediti dell’impresa derivanti dalla fornitura regolata dal presente Capitolato, ovvero, qualora non fossero sufficienti, sui crediti dipendenti da altri contratti che l’impresa ha in corso con la singola Azienda Sanitaria, a fronte dell’obbligo di emissione di apposita nota di accredito ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione di cui al precedente art. 14.
La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente articolo, non esonera il fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’obbligo del pagamento della penale medesima.
Art. 20 – Risoluzione del contratto
Ciascuna Azienda Sanitaria, per le attività contrattuali di esclusiva competenza (indicate all’art. 2), in caso di inadempimento del fornitore agli obblighi contrattuali, potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per adempiere. Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto è risolto di diritto, per la quota di fornitura relativa alla singola Azienda procedente (art. 1454 C.C.).
Ciascuna Azienda Sanitaria, potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R., risolvere di diritto il contratto, per la propria quota di fornitura nei seguenti casi:
▪ di non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero in caso di perdita di alcuno dei requisiti richiesti dal Bando di Abilitazione e dall’Avviso di gara, accertata dall’Azienda Sanitaria Capofila al termine del procedimento che ha portato all’annullamento dell’aggiudicazione al fornitore;
▪ di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale;
▪ di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto;
▪ di cessione del contratto o subappalto non autorizzati
▪ di mancato rispetto degli obblighi in tema di tracciabilità di cui al successivo articolo 25.
La risoluzione del contratto non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge in ogni singola Azienda Sanitaria il diritto di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in danno all’impresa inadempiente. All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ogni singola Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto di agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di risoluzione del contratto.
Art. 21 Recesso unilaterale
Ciascuna Azienda Sanitaria potrà in qualsiasi momento, con preavviso di almeno 30 giorni, da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., recedere dal contratto ai sensi dell’art. 1373 c.c., così come previsto dall’art. 21-sexies L. 241/90.
Art. 22 – Trattamento dei dati, consenso al trattamento
Ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196 in tema di trattamento di dati personali, le parti dichiarano di essersi preventivamente e reciprocamente informate prima della sottoscrizione del contratto derivante dal presente Capitolato e della esecuzione dei singoli ordinativi di fornitura circa le modalità e le finalità dei trattamenti di dati personali che verranno effettuati per l’esecuzione della fornitura.
Le Aziende Sanitarie ed eventualmente la Regione Abruzzo, per quanto di competenza, esegue i trattamenti dei dati necessari alla esecuzione del contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in ottemperanza ad obblighi di legge, ed in particolare per le finalità legate al monitoraggio dei consumi ed al controllo della spesa delle Aziende Sanitarie contraenti. In ogni caso le Aziende Sanitarie contraenti aderendo al contratto con l’emissione dell’ordinativo di fornitura o con altre modalità, dichiarano espressamente di acconsentire al trattamento e all’invio dei dati relativi alla fatturazione, rendicontazione e monitoraggio per le finalità connesse all’esecuzione della contratto e dei singoli ordinativi di fornitura, in particolare, per quanto riguarda il monitoraggio dei consumi e del controllo della spesa totale, nonché l’analisi degli ulteriori risparmi di spesa ottenibili. I dati saranno trasmessi anche per via telefonica e/o telematica dal fornitore alle Aziende Sanitarie contraenti nel rispetto delle disposizioni di cui al D. LGS. 30/06/2003, n. 196 e delle altre normative in vigore.
I trattamenti dei dati saranno improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle misure di sicurezza.
Con la sottoscrizione del contratto, le parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate oralmente tutte le informazioni previste dalla medesima normativa, ivi comprese quelle relative ai nominativi del responsabile e del titolare del trattamento e le modalità di esercizio dei diritti dell’interessato previste dal D. Lgs. 30/6/2003, n. 196.
Art. 23 Monitoraggio della fornitura
Il fornitore, per consentire la verifica dell’andamento delle forniture regionali ai fini di un monitoraggio, nonché la rilevazione di eventuali criticità che dovessero emergere nel corso della fornitura, si impegna a trasmettere, anche per via telematica, con le modalità che saranno successivamente concordate, alla Regione, nonché all’Azienda Sanitaria Capofila, con cadenza semestrale, un report in formato elettronico, contenente i dati relativi agli ordini effettuati da ciascuna Azienda Sanitaria.
Si riportano, a titolo esemplificativo, alcune informazioni che possono essere richieste con il suddetto report:
1) denominazione Amministrazione ordinante, 2) numero lotto, 3) n pezzi ordinati , 4) valore della fornitura.
Art. 24 - Domicilio dell'appaltatore e comunicazioni
Il contraente, all'atto della stipulazione del contratto, deve eleggere il proprio domicilio legale al quale verranno dirette tutte le notificazioni inerenti al contratto.
Le comunicazioni tra le parti sono effettuate, mediante una delle seguenti modalità:
a) telefax presso i rispettivi numeri telefonici indicati dalle parti nel contratto;
b) lettera consegnata a mano con attestazione del giorno ed ora per ricevuta da parte dell'ufficio e della persona a cui è stata consegnata;
c) lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.
Art. 25 - Tracciabilità dei flussi finanziari
Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel presente Capitolato d’Xxxxx, si conviene che, in ogni caso, ciascuna Azienda Sanitaria, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, risolverà di diritto, ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con raccomandata a.r., il Contratto nell’ipotesi in cui le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri documenti idonei
a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. e del Decreto Legge 12 novembre 2010 n. 187.
Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i., ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.. A tal fine, l’Azienda Sanitaria contraente verificherà il corretto adempimento del suddetto obbligo.
Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i è tenuto a darne immediata comunicazione alla Azienda Sanitaria contraente e alla Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la stessa Azienda Sanitaria.
Il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG dallo stesso comunicato.
Art. 26 – Foro competente
Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l’Azienda Sanitaria Capofila, per le specifiche attività contrattuali attribuite alla “Capofila” dall’articolo 2, sarà competente esclusivamente il Foro di Chieti.
In caso di materie attribuite dal citato art. 2 alle singole Aziende Sanitarie, sarà competente esclusivamente il Foro territorialmente competente, ove ha sede legale la singola Azienda Sanitaria interessata.
Art. 27 – Clausola finale
Per quanto qui non espressamente previsto e disciplinato si fa riferimento alle norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché alle norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.
Il responsabile unico del procedimento
Dr. Xxxxxx Xxxxxxxx