Inadempimenti e penalità Clausole campione

Inadempimenti e penalità. Per ogni giorno solare di ritardo, non imputabile alla Azienda Contraente ovvero a forza maggiore o caso fortuito, rispetto ai termini stabiliti per la consegna dei prodotti di cui all’articolo 10, l’Azienda Contraente applica al Fornitore una penale compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’importo netto contrattuale. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che danno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente punto, vengono contestati per iscritto al Fornitore dall’Azienda; il Fornitore deve comunicare per iscritto in ogni caso le proprie deduzioni nel termine massimo di giorni 2 (due) dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili, a insindacabile giudizio dell’Azienda, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, è applicata al Fornitore la penale come sopra indicata a decorrere dall’inizio dell’inadempimento. In caso di ripetute inosservanze ( oltre due) da parte dell’operatore economico aggiudicatario delle disposizioni contenute nel presente capitolato, da contestarsi mediante raccomandata con avviso di ricevimento, l’Azienda si riserva la facoltà: • di procedere all’acquisto presso terzi in danno dell’operatore economico aggiudicatario, con addebito allo stesso delle maggiori spese sostenute; • di risolvere il contratto, con l’obbligo dell’aggiudicatario di risarcire ogni conseguente spesa o danno. La risoluzione del contratto comporta l’incameramento del deposito cauzionale nonché il risarcimento dei maggiori danni subiti dall’Azienda.
Inadempimenti e penalità. Le Aziende Sanitarie contraenti a tutela della qualità delil noleggio ivi compresi i servizi connessi, nonché a salvaguardia della puntuale osservanza e conformità alle norme contrattuali, si riservano di applicare sanzioni pecuniarie in ogni caso di accertata violazione di tali norme o disposizioni secondo il principio della progressione. In casi di difformità delil noleggio rispetto agli obblighi contrattualmente assunti, si procederà all’applicazione delle penali di seguito previste, oltre all’eventuale risarcimento del maggior danno, salvo, per i casi più gravi, la risoluzione di diritto (1453 c.c. o 1456 c.c.). Le penali saranno eventualmente applicate come segue. Previa verifica puntuale ovvero a seguito di controlli anche “a campione” delle prestazioni rese dal fornitore, l’Azienda sanitaria formalizza al Fornitore la contestazione dell’inadempimento via mail o PEC. Le giustificazioni del Fornitore dovranno pervenire entro e non oltre 5 giorni lavorativi dalla data della contestazione. Ritenute le deduzioni non accoglibili ovvero non idonee a giustificare i fatti contestati, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, ad insindacabile giudizio dell’Azienda, sono applicate al Fornitore le penali come più avanti indicate. Qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per le inadempienze di cui al presente articolo superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto, l’Azienda si riserva la facoltà di risolvere il contratto stesso, fatti salvi il risarcimento di ogni danno subito e degli oneri conseguenti ad una nuova procedura concorsuale. E’ fatta salva in tal caso la facoltà per l’Azienda di non attendere l’esecuzione delil noleggio ovvero di non richiedere la sostituzione dei prodotti contestati e di rivolgersi a terzi per il noleggio, laddove ragioni di urgenza lo giustifichino ponendo a carico del Fornitore eventuali costi aggiuntivi. Resta inteso che il materiale non conforme sarà comunque restituito, con spese a carico del Fornitore. L’Azienda potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente paragrafo con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva. La richiesta e/o pagamento delle penali di cui al presente paragrafo, non esonera il Fornitore dall’adempimento dell’obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l’...
Inadempimenti e penalità. Si prevedono le seguenti penalità in caso di inadempienza: • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di consegna stabiliti per le forniture, di cui all’art. 33 del presente disciplinare/capitolato ovvero a quelli migliorativi proposti dal fornitore nel progetto offerta , verrà applicata una penale di € 1.500,00; • Per ogni giorno solare di ritardo, successivo al primo, rispetto ai termini di collaudo di cui all’art. 34 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 1.500,00 ; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo di ripristino a seguito di intervento manutentivo previsto dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di ritardo successiva al tempo dichiarato a progetto per i fermi di sistema per manutenzioni programmate verrà applicata una penale di € 100,00; • Per ogni ora di interruzione del servizio, anche parziale, al di fuori della manutenzione programmata verrà applicata una penale di € 250,00; • Nel caso in cui la manutenzione per la riparazione o la sostituzione dei beni difettosi non avvenga entro i termini previsti dall’art. 29 del presente disciplinare/capitolato, l’Azienda potrà far eseguire da altre imprese i lavori necessari ad eliminare gli inconvenienti riscontrati, addebitandone l’importo nonché le penalità al fornitore. Tale importo sarà detratto, senza l’obbligo di preventiva comunicazione, dalle eventuali fatture in corso di liquidazione. Non si procederà al pagamento delle fatture finché il fornitore non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese conseguenti alle inadempienze contrattuali. • Una penale non inferiore a 100 Euro, né superiore a 5.000 Euro, in tutti gli altri tipi di inadempimento. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali sopra descritte verranno contestati al fornitore, il quale sarà tenuto a comunicare le proprie deduzioni nel termine massimo di tre giorni dalla stessa contestazione. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a insindacabile giudizio dell’Amministrazione, ovvero non sia data risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate al fornitore le penali sopra indicate a decorrere dall’inadempimento. L’Amministrazio...
Inadempimenti e penalità. Per ogni violazione degli obblighi derivanti dal presente Capitolato e per ogni caso di carente, tardiva o incompleta esecuzione del servizio, la stazione appaltante, fatto salvo ogni risarcimento di maggiori ed ulteriori danni, potrà applicare alla Ditta appaltatrice delle penali, variabili a seconda della gravità del caso, calcolate in misura giornaliera compresa tra lo 0,3 per mille e l’1 per mille dell’ammontare netto contrattuale da determinare in relazione all’entità delle conseguenze legate al ritardo e comunque non superiori, complessivamente, al 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale. L’eventuale applicazione delle penali non esime la ditta appaltatrice dalle eventuali responsabilità per danni a cose o persone dovuta a cattiva qualità dei prodotti forniti. Il responsabile del procedimento o il Direttore dell’esecuzione, con nota indirizzata al Dirigente propone l’applicazione delle suddette penali specificandone l’importo. L’applicazione delle penali sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell’inadempienza, a firma del Dirigente, avverso la quale la Xxxxx avrà facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro 3 (tre)
Inadempimenti e penalità. Fatti salvi i casi di forza maggiore (intesi come eventi imprevedibili o eccezionali per i quali il Fornitore non abbia trascurato le normali precauzioni in rapporto alla delicatezza e alla specificità delle prestazioni, e non abbia omesso di trasmettere tempestiva comunicazione alla ASL di Rieti), in caso di mancanza o ritardo da parte del fornitore ad uniformarsi agli obblighi contrattuali precisati negli atti di gara, la ASL di Rieti potrà provvedere al reperimento di prodotti presso altra fonte, addebitando alla ditta aggiudicataria l’eventuale maggiore spesa, nonché le penalità previste al presente articolo. La ASL di Rieti respingerà la merce che dovesse risultare non conforme. La merce respinta dovrà essere sostituita immediatamente con altra pienamente rispondente, in difetto di ciò la ASL di Rieti, si riterrà autorizzata a rifornirsi altrove, addebitando al fornitore le eventuali maggiori spese. Non si farà luogo al pagamento delle fatture finché la ditta fornitrice non avrà provveduto al versamento dell’importo relativo alle maggiori spese sostenute ed alle penali notificate, conseguenti alle inadempienze contrattuali. In particolare, potrà essere incamerato il deposito cauzionale definitivo e ci si potrà servire presso altre ditte, ponendo a carico dell’aggiudicatario inadempiente tutte le spese e gli eventuali danni conseguenti, fatta salva la facoltà di risoluzione del contratto. È facoltà dell’Azienda Sanitaria risolvere il contratto attuativo dopo due contestazioni scritte nella medesima annualità relative alla fornitura.
Inadempimenti e penalità. Qualora fossero rilevate inadempienze o ritardi rispetto a quanto previsto dalle norme di legge e dal presente capitolato, il Direttore dell'esecuzione del contratto invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all’applicazione delle penali di cui al precedente art. 10 verranno contestati all’Aggiudicatario per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L’Aggiudicatario dovrà comunicare in ogni caso le proprie deduzioni al Direttore dell'esecuzione del contratto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla stessa contestazione. Tale termine potrà essere ridotto in presenza di estrema urgenza. Qualora dette deduzioni non siano accoglibili a giudizio dell’INVALSI ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, potranno essere applicate le penali sopra indicate. Nel caso di applicazione delle penali, l’INVALSI provvederà a recuperare l’importo sulle relative fatture, ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti. L’applicazione delle penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.
Inadempimenti e penalità. 1. L’Amministrazione ha facoltà di contestare e di rifiutare le prestazioni non rispondenti, in tutto o in parte, ai requisiti ed alle caratteristiche tecniche richieste o all’offerta del Fornitore individuato quale contraente.
Inadempimenti e penalità. 1. Il Direttore dell’Esecuzione del contratto ha titolo ad effettuare verifiche sulla qualità del servizio prestato ed a far rilevare all’Appaltatore le difformità rispetto alle prescrizioni di Capitolato, nonché a segnalare quando tali difformità siano di gravità tale da comportare l’addebito di una penalità o la risoluzione del contratto.
Inadempimenti e penalità. Qualsiasi atto o fatto costituente inadempimento dovrà essere contestato dal Conduttore entro il termine che sarà assegnato con la comunicazione di addebito, da parte di Adopera S.r.l. In caso di inadempimento delle obbligazioni di contenuto patrimoniale previste nel presente atto o nell’Avviso pubblico, Adopera S.r.l., previa diffida ed accertamento di mancata esecuzione nel termine assegnato, che dovrà essere proporzionato all’interesse pubblico al ripristino della condizione violata, provvederà d’ufficio con addebito delle spese al Conduttore rivalendosi direttamente, in tutto od in parte, sul deposito cauzionale. Oltre a quanto stabilito al comma 2 del presente articolo, il mancato rispetto di quanto previsto nella presente convenzione da parte del concessionario, viene contestato in forma scritta da Adopera S.r.l., con l’applicazione delle seguenti penali: - Euro …. per ogni giorno di ritardo nel pagamento del canone annuo dovuto; - Euro …. per il mancato rispetto degli obblighi di cui al presente contratto. Il Conduttore ha la facoltà di presentare le sue controdeduzioni entro e non oltre 10 giorni dalla notifica della contestazione, dopodiché, se le stesse non saranno ritenute valide si procederà all’applicazione della sanzione, che dovrà essere pagata dal Conduttore o, in caso contrario, sarà escussa mediante incameramento della relativa quota della cauzione, che dovrà poi essere integrata nel suo importo originario entro 30 giorni.
Inadempimenti e penalità. Qualora fossero rilevate inadempienze rispetto a quanto previsto dalle norme di Legge, dall’obbligazione commerciale e dal presente capitolato, l’Amministrazione invierà formale diffida con descrizione analitica e motivata delle contestazioni addebitate e con invito a conformarsi immediatamente alle prescrizioni violate. Nel caso in cui le giustificazioni eventualmente addotte dall’aggiudicatario del servizio non siano ritenute soddisfacenti dall’Amministrazione ovvero non siano pervenute entro il termine stabilito nella diffida, si procederà a detrarre una penalità pari al 10,00% dell’importo del compenso dovuto per l’intero contratto. L’applicazione della penalità non esclude la richiesta del maggior danno subito a causa del disservizio verificatosi.