Contract
GARA A PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI CAFFETTERIA E PICCOLA RISTORAZIONE PRESSO I MUSEI REALI DI TORINO
CIG 7890263302
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
INDICE
Articolo 1 : Valore delle premesse e norme regolatrici
Articolo 2: Oggetto, luogo della prestazione, responsabile del procedimento e direttore dell’esecuzione
Articolo 3: Orari di esercizio – avvio e cessazione dei servizi Articolo 4: Durata
Articolo 5: Modifica della concessione durante il periodo di efficacia
Articolo 6: Corrispettivo della concessione e revisione del piano economico-finanziario Articolo 7: Canone di concessione e royalty
Articolo 8: Xxxxxxxxxxxx xxx xxxxxx x xxxxx xxxxx
Xxxxxxxx 0: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali Articolo 10: Personale - obblighi derivanti dal rapporto di lavoro Articolo 11: Obblighi e adempimenti del concessionario
Articolo 12: Obblighi e oneri a carico del concedente Articolo 13: Gestione dei servizi igienici
Articolo 14: Verifiche e controlli Articolo 15: Penali
Articolo 16: Xxxxx, responsabilità civile e polizza assicurativa Articolo 17: Garanzia definitiva
Articolo 18: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito – Divieto di subappalto Articolo19: Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del concedente
Articolo 20: Risoluzione per inadempimento del concessionario Articolo 21: Recesso
Articolo 22: Trasparenza di gestione
Articolo 23: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari
Articolo 24: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex X.Xxx. N. 231/2001 – Codice Etico - Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza
Articolo 25 : Incompatibilità
Articolo 26 : Oneri fiscali e spese contrattuali Articolo 27: Foro esclusivo
Articolo 28: Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura Articolo 29: Trattamento dei dati personali
SCHEMA DI CONTRATTO DI CONCESSIONE
TRA
Musei Reali di Torino, con sede in Torino, , codice fiscale n. , rappresentato ai fini del presente atto dal Dott. , che interviene ed agisce in rappresentanza dello stesso nella sua qualità di , giusta i poteri conferitigli da in data
, ed elettivamente domiciliato ai fini del presente Contratto in Milano, Via (nel seguito, per brevità, anche “Concedente”)
E
la Società , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro = P.IVA , in persona del e legale rappresentante , domiciliato per la carica presso la sede sociale, giusta poteri allo stesso conferiti da il (di seguito per brevità anche “Impresa” o “Concessionario”)
OPPURE
- , sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di
al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , Via , in persona del e legale rappresentante Xxxx. , nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. IVA , domiciliata ai fini del presente atto in , via , e la mandante , con sede legale in , Via , capitale sociale Euro =, iscritta al Registro delle Imprese di al n. , P. XXX , domiciliata ai fini del presente atto in , via , giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in dott. repertorio
n. ;
(nel seguito per brevità e anche “Impresa o “Concessionario”)
(nel seguito per brevità congiuntamente Concedente e Concessionario, anche le “Parti”)
PREMESSO CHE
a) ai sensi dell’art. 117, commi 1 e 2, del D.Lgs. 22 gennaio 2004, n. 42 recante “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137” (“Codice dei Beni Culturali”), negli istituti e nei luoghi della cultura indicati all'art. 101 del medesimo Codice, possono essere istituiti servizi di assistenza culturale e di ospitalità per il pubblico, tra cui rientrano, tra gli altri, i servizi di caffetteria e di ristorazione;
b) l’art. 117, comma 4, del Codice dei Beni Culturali, dispone che la gestione dei servizi medesimi è attuata nelle forme previste dall'articolo 115, tra cui rientra l’affidamento in concessione a soggetti terzi selezionati mediante procedure ad evidenza pubblica;
c) l’Impresa, sulla base dell’Offerta tecnica e dell’Offerta economica presentate, è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Concedente per la prestazione delle attività indicate nell’art. 2 del presente schema di contratto;
d) le verifiche di legge in ordine al possesso, da parte dell’Impresa aggiudicataria, dei requisiti per la partecipazione alla gara e per l’esecuzione del contratto hanno dato esito positivo;
e) l’Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed, in particolare, la garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, rilasciata da mediante avente numero , del valore di e la polizza assicurativa
richiesta della avente numero ; tale documentazione, anche se non
materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto, si potrà procedere alla stipula del presente contratto;
f) l’Impresa ha avviato ogni procedura per ottenere le autorizzazioni di legge alla gestione della Concessione, e dà espressamente atto che il mancato conseguimento e/o la revoca per qualsiasi motivo dei provvedimenti autorizzativi anzidetti comporterà la risoluzione di diritto del presente contratto, ai sensi dell’art. 1456 del cod. civ.;
g) il numero di repertorio del contratto è il seguente , il codice identificativo gara, CIG, è il seguente -;
h) il DUVRI allegato alla documentazione di gara e al presente contratto verrà eventualmente integrato dalla Committente prima dell’esecuzione delle prestazioni contrattuali;
i) l’Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai suoi allegati nonché la dichiarazione del legale rappresentante posta in calce al presente atto definisce in modo adeguato e completo l’oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse;
l) il Concessionario espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi “solari” ove non diversamente stabilito.
TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE
ARTICOLO 1 - VALORE DELLE PREMESSE E NORME REGOLATRICI
1. Le premesse di cui al presente contratto, gli allegati, gli atti e i documenti ivi richiamati, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del medesimo.
2. Per tutto quanto non espressamente disposto nel presente contratto, le Parti si impegnano a rispettare integralmente le previsioni contenute nel Capitolato Tecnico nonché le normativa, anche regolamentare, applicabile della presente Concessione, ivi meglio specificata, ed ivi compreso il Codice Civile.
ARTICOLO 2 - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE, RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL’ESECUZIONE, RESPONSABILE DELLA GESTIONE
1. Il Concedente, affida al Concessionario, che accetta, la gestione dei servizi di caffetteria e piccola ristorazione, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute nel Capitolato Tecnico, e in base alle condizioni e termini previsti nel presente contratto e suoi Allegati, nonché in attuazione di quanto offerto dal Concessionario nella propria Offerta Tecnica.
2. La concessione comprende l’allestimento dei locali e degli spazi nei limiti e alle condizioni di cui al successivo art. 8, la pulizia dei locali, l’installazione, la pulizia e manutenzione dei macchinari e delle attrezzature, come da successivo art. 9, nonché ogni altra attività strumentale, funzionale e accessoria alla conduzione e gestione, a regola d’arte, dei servizi oggetto di concessione.
3. La concessione comprende altresì la gestione dei servizi igienici di Palazzo Reale siti al piano terreno, inclusa la custodia e la pulizia dei locali ove sono ubicati, secondo le modalità di cui al successivo art. 12.
4. Il luogo di esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto di concessione, è situato all’interno dei Musei Reali di Torino, con ingresso dal Cortile d’onore del Xxxxxxx Xxxxx, xxxxxxxxx Xxxxx 0, o dall’androne San Xxxxxxxx, piazza San Xxxxxxxx, nei locali meglio individuati nel Capitolato Tecnico (paragrafo 3.1.) e nelle planimetrie.
5. I locali saranno consegnati al Concessionario entro 15 giorni dalla stipula del presente contratto, previa redazione di verbale di presa in consegna nel quale saranno descritti i locali consegnati ed il relativo stato di manutenzione.
6. Il Concessionario dovrà svolgere, a sua cura e spese, tutte le procedure amministrative necessarie per la gestione dell’esercizio, ivi comprese quelle di cui alla L.R. 38/2006 per l’esercizio dell’attività somministrazione di alimenti e bevande.
7. Sono designati quale Responsabile unico del procedimento, ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott. e Direttore dell’esecuzione ai sensi dell’art. 101 del D. Lgs. n. 50/2016 il Dott.
.
8. E’ designato dal Concessionario quale Responsabile della gestione il sig. , il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Xxxxxxxxx e sarà deputato all’espletamento dei compiti e all’assolvimento degli obblighi di cui al paragrafo 5.2.2 del Capitolato Tecnico e del presente contratto.
ARTICOLO 3 - ORARI DI ESERCIZIO – AVVIO E CESSAZIONE DEI SERVIZI
1. I servizi oggetto del presente contratto dovranno essere garantiti dal Concessionario nei giorni ed orari di apertura della struttura museale, ovvero: Martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, sabato, domenica: dalle
09:00 alle 19:00; Chiuso tutti i lunedì, il 1° Gennaio, il 1° Maggio e il 25 Dicembre. Per la temporanea apertura nel giorno di lunedì si veda quanto specificato nel Capitolato Tecnico.
2. L’orario indicato è da considerare di massima, in quanto potrà subire variazioni nel corso dell’anno. Eventuali variazioni dell’orario di apertura della struttura museale saranno comunicate dal Concedente con anticipo di almeno 48 ore. In caso di inosservanza degli orari e dei giorni di apertura sopra indicati ovvero concordati con il Concedente in caso di aperture straordinarie, al Concessionario sarà applicata la penale di cui al successivo articolo 15.
3. I servizi dovranno essere avviati, come da apposito verbale, previo completamento delle pratiche amministrative necessarie allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, entro il termine di 40 giorni dalla consegna dei locali, secondo quanto meglio specificato nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 5.1.2.
4. Alla scadenza della Concessione, il Concessionario è tenuto alla riconsegna dei locali liberi da cose e persone nello stato di conservazione ed efficienza in cui riconosce di averli ricevuti, salvo l’ordinario deperimento derivante dall’uso. All’atto di riconsegna, sarà redatto apposito verbale di riconsegna.
ARTICOLO 4 - DURATA
1. La durata delle presente concessione è di 4 anni, eventualmente rinnovabili per ulteriori 4 anni, decorrenti dalla data di avvio dei Servizi di cui al precedente art. 3, comma 3.
2. Il Concessionario non potrà, per nessun motivo, sospendere la gestione dell’esercizio, salvo i casi eccezionali di cui all’art. 8.12 del Capitolato Speciale, che il Concessionario dovrà tempestivamente comunicare al Concedente secondo le modalità ivi previste.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il Concedente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l’imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall’art. 107 del D. Lgs. n. 50/2016. Il Concedente provvederà a comunicare al Concessionario, con anticipo di almeno 48 ore, tutte le attività straordinarie di MRT che possano avere riflessi sull’esecuzione dei servizi oggetto di concessione.
4. Alla scadenza della Concessione, l’affidamento al Concessionario dei servizi oggetto del presente Contratto si intenderà cessato, senza che occorra formale disdetta da parte di MRT. Il Concedente si riserva la facoltà di rinnovare il contratto per ulteriori quattro anni, previa espressa deliberazione in tal senso, nonché previo avviso al Concessionario entro i tre mesi antecedenti alla scadenza del contratto.
ARTICOLO 5 - MODIFICA DELLA CONCESSIONE DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA
1. Il Concedente si riserva la facoltà, nei limiti di quanto previsto all’art. 175, comma 4, del D. Lgs. n. 50/2016, di chiedere al concessionario prestazioni supplementari che si rendano necessarie e non siano incluse nella concessione iniziale, ove un cambiamento del concessionario produca entrambi gli effetti di cui all’art. 175, comma 1, lettera b), D. Lgs. n. 50/2016.
2 Il Concedente si riserva la facoltà di apportare modifiche alla presente concessione, nel rispetto delle ulteriori ipotesi e limiti stabiliti dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016.
5. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere introdotta dal Concessionario se non è stata approvata dal Concedente nel rispetto di quanto previsto dall’art. 175 del D. Lgs. 50/2016. Le modifiche introdotte dal Concessionario senza il consenso del Concedente non daranno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e comporteranno, a carico del Concessionario, la rimessa in pristino della situazione preesistente.
ARTICOLO 6 - CORRISPETTIVO DELLA CONCESSIONE
1. A titolo di corrispettivo della presente concessione, al Concessionario è riconosciuto il diritto di gestire funzionalmente e sfruttare economicamente i servizi oggetto del contratto, con assunzione a proprio carico del rischio operativo legato alla gestione dei servizi medesimi.
ARTICOLO 7 - CANONE DI CONCESSIONE E ROYALTY
1. Il Concessionario, in conformità all’Offerta Economica presentata in sede di gara e allegata al presente contratto, a partire dalla data di avvio dei servizi di cui al precedente articolo 3, comma 2, dovrà versare al Concedente:
A) un canone fisso annuo di importo pari ad Euro , al netto di IVA;
B) una royalty pari al % sul fatturato annuo realizzato al netto di IVA.
2. Le modalità e i termini del pagamento dei suddetti importi sono indicati nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 3.5.. Si rinvia a tale paragrafo anche per ogni altra previsione in tema di aggiornamento del corrispettivo, e di conseguenze in caso di ritardo nel pagamento.
5. In nessun caso il Concessionario potrà pretendere riduzioni del canone o della royalty, o rimborsi o indennizzi di alcun genere, per le eventuali minori entrate dovute a chiusure tecniche di MRT e/o di Palazzo Reale. Nessun indennizzo, a nessun titolo, verrà inoltre riconosciuto al Concessionario in caso di scioperi o analoghe manifestazioni poste in essere dai dipendenti del Concedente.
ARTICOLO 8 - ALLESTIMENTO DEI LOCALI E DEGLI SPAZI
1. L’allestimento storico dei locali è sottoposto a tutela e non potrà, per nessun motivo, essere modificato dal Concessionario senza preventivo assenso di MRT.
2.Gli interventi proposti dal Concessionario per l’installazione delle attrezzature e dei macchinari necessari alla gestione dell’esercizio saranno sottoposti a preventivo assenso di MRT. Saranno altresì sottoposti al preventivo assenso di MRT gli interventi proposti dal Concessionario in sede di gara per l’allestimento dell’area porticata di cui al paragrafo 3.1 del Capitolato Tecnico, nonché per l’allestimento del dehors e della postazione mobile presso i Giardini Reali.
3. Gli interventi di cui al precedente comma 2 sono ad esclusivo carico del Concessionario e dovranno essere eseguiti a perfetta regola d’arte, in conformità alla normativa applicabile e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, nonché a tutte le prescrizioni tecnico-estetiche di cui al Capitolato Tecnico e all’Offerta Tecnica.
4. L’insieme degli interventi realizzati dal Concessionario sarà oggetto, preventivamente all’attivazione dei servizi, di specifico accertamento e verifica da parte del Concedente. In caso di esito negativo di tale verifica o di riscontrate difformità degli interventi posti in essere rispetto alle previsioni del Capitolato Tecnico, dell’Offerta Tecnica e del presente contratto, il Concessionario dovrà porre in essere, a propria cura e spese, tutti gli interventi eventualmente richiesti dal Concedente per porvi rimedio, fermo restando quanto previsto dagli articoli 15 e 20 del presente contratto.
ARTICOLO 9 - MODALITÀ ED ESECUZIONE DELLE PRESTAZIONI CONTRATTUALI
1. I servizi oggetto della presente concessione dovranno essere svolti a perfetta regola d’arte, per il raggiungimento del massimo beneficio del Concedente e della clientela, in conformità alle vigenti normative e ai CAM (Criteri Ambientali Minimi) di riferimento come meglio specificato nel Capitolato Tecnico, in particolare igienico-sanitarie, e nel pieno rispetto delle modalità tecnico-gestionali indicate nel Capitolato Tecnico e nell’Offerta Tecnica.
2. Il Concessionario dovrà garantire l’assortimento e l’offerta gastronomica per i servizi oggetto di concessione, in conformità alle specifiche indicate nel Capitolato Tecnico e a quelle proposte in sede di Offerta Tecnica.
3. Il Concessionario dovrà provvedere, tramite la propria organizzazione di impresa, alla preparazione e al confezionamento dei cibi in locali esterni a quelli oggetto della presente Concessione. I panini, le brioches, e i piatti offerti per la piccola ristorazione dovranno essere appositamente preparati e confezionati per la somministrazione presso la caffetteria oggetto della presente Concessione.
4. Per ogni ulteriore previsione in tema di modalità di espletamento del servizio, nonché in tema di prestazioni strumentali alla gestione a regola d’arte della caffetteria, si rinvia al Capitolato Tecnico .
ARTICOLO 10 - PERSONALE - OBBLIGHI DERIVANTI DAL RAPPORTO DI LAVORO
1. Per le prestazioni richieste il Concessionario si obbliga ad avvalersi di personale specializzato assunto con contratto di lavoro subordinato ovvero di somministrazione di lavoro ovvero con rapporto di lavoro comunque riconducibile a una delle tipologie contrattuali ammesse dalla Legge n. 183/2014 e successivi decreti attuativi, nonché di lavoratori, nei limiti e alle condizioni previsti nel presente contratto e suoi allegati. Il personale di cui il Concessionario si avvarrà per lo svolgimento delle prestazioni contrattuali, dovrà essere provvisto di adeguata qualificazione, regolarmente inquadrato nei rispettivi livelli professionali del CCNL (Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro) del settore, nonché in possesso delle autorizzazioni sanitarie e dei requisiti previsti dalla normativa vigente per le specifiche mansioni da svolgere
2. Al personale impiegato nelle prestazioni oggetto del contratto, il Concessionario dovrà applicare i contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni ai sensi dell’art. 30, comma 4, del D.Lgs. 50/2006, applicando condizioni normative e retributive non inferiori a quelle dagli stessi risultanti.
3. Al fine di mantenere il livello occupazionale esistente, il Concessionario si obbliga ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale del Gestore uscente, salvo che tale assorbimento risulti incompatibile con la propria organizzazione di impresa.
4. Il Responsabile della gestione, nominato dal Concessionario, sarà l’interlocutore dell’Amministrazione per qualsivoglia richiesta inerente ai servizi oggetto di concessione, nonché garante della corretta organizzazione del personale e, in particolare, responsabile del controllo sulla assoluta e continua indipendenza del personale dall’Amministrazione.
5. Per ogni ulteriore previsione in tema di organizzazione e di formazione del personale si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 5.2.2..
ARTICOLO 11 - OBBLIGHI ED ADEMPIMENTI DEL CONCESSIONARIO
1. Nell’espletamento dei servizi oggetto della presente concessione, oltre ad adempiere agli impegni tutti assunti con il presente contratto, il Concessionario è tenuto a rispettare tutti gli obblighi previsti nel Capitolato Tecnico e nei suoi allegati, nonché ad osservare tutte le norme e le prescrizioni tecniche in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate nel corso della durata del presente contratto, e che risultino riferibili alle prestazioni oggetto della Concessione.
2. Il Concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese, a tutte le prestazioni strumentali, funzionali e accessorie che risultino necessarie alla gestione della Concessione.
ARTICOLO 12 GESTIONE DEI SERVIZI IGIENICI
1. Il Concessionario dovrà provvedere alla gestione dei servizi igienici di Palazzo Reale siti al piano terreno, inclusa la pulizia e la custodia dei locali ove sono ubicati.
2. I visitatori del Palazzo Reale potranno accedere ai servizi igienici previo pagamento della somma di € 0,50 ciascuno; i clienti della caffetteria potranno utilizzare i servizi igienici senza pagare alcunché, previa esibizione dello scontrino di consumazione.
3. Per ogni ulteriore previsione, si rinvia al Capitolato Tecnico, paragrafo 4.1.2.
ARTICOLO 13 - OBBLIGHI A CARICO DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente si obbliga a:
a) mettere in grado il Concessionario di svolgere correttamente i servizi oggetto di concessione alle condizioni esplicitate, collaborando a fornire tutti gli strumenti operativi di propria competenza;
b) comunicare al Concessionario, con congruo anticipo, tutte le informazioni sulle variazioni dell’orario ordinario di apertura di Palazzo Reale e tutte le attività straordinarie di MRT che possono avere riflessi sull’attività del Concessionario;
c) provvedere alla fornitura e al pagamento delle utenze relative all’elettricità, al riscaldamento e all’acqua potabile;
d) provvedere alla manutenzione ordinaria e straordinaria dei locali e degli impianti fissi ivi presenti.
ARTICOLO 14 -VERIFICHE E CONTROLLI
1. Nel corso della concessione, il Concedente potrà effettuare, anche senza preavviso, tutti i controlli e le verifiche meglio specificati nel Capitolato Tecnico, al Capitolo 6.
2. I controlli e le verifiche eseguite dal Concedente nel corso della Concessione non escludono la responsabilità del Concessionario per vizi, difetti e difformità dei servizi, o di parte di essi, o per carenza di qualità degli alimenti somministrati. Tali controlli e verifiche non determinano l’insorgere di alcun diritto in capo al Concessionario, né alcuna preclusione in capo al Concedente.
3. Al termine della Concessione, il Concedente effettuerà la verifica finale e rilascerà il “certificato di verifica di conformità” qualora risulti che il Concessionario abbia regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all’art. 102, d.lgs. n. 50/2016.
ARTICOLO 15 - PENALI
1. Fermo quanto previsto da singole disposizioni del presente contratto, il Concedente potrà applicare al Concessionario le penali per inadempimenti contrattuali nei casi e nella misura di cui al capitolo 6 del Capitolato Tecnico.
2. Le penali verranno applicate previa contestazione dell’addebito e valutazione delle deduzioni addotte dal Concessionario e da questo comunicate al Concedente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) solari dalla stessa contestazione. In assenza di deduzioni del Concessionario nei termini ovvero nel caso in cui il Concedente ritenga di non accoglierle, quest’ultimo ha facoltà di irrogare le penali.
3. Ferma restando l’applicazione delle penali previste nei precedenti commi, il Concedente si riserva di richiedere il maggior danno, ai sensi dell’articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell’ipotesi di grave inadempimento agli obblighi contrattuali, protratto per oltre otto giorni consecutivi.
4. Il Concedente, per i crediti derivanti dall’applicazione delle penali di cui al presente articolo, si avvarrà della garanzia definitiva di cui all’articolo 17, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario. In alternativa, il Concedente potrà compensare il credito con quanto eventualmente dovuto all’Impresa a qualsiasi titolo.
5. Qualora l’importo complessivo delle penali inflitte al Concessionario raggiunga la somma complessiva pari al 10% del fatturato annuo del Concessionario, il Concedente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
6. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Concessionario si impegna espressamente a rifondere al Concedente l’ammontare di eventuali oneri che lo stesso Concedente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità del Concessionario stesso.
ARTICOLO 16 -DANNI, RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA
1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla/e polizza/e di cui al precedente comma 2.
4. I dati identificativi della predetta/e polizza/e sono indicati nelle premesse al presente contratto.
5. Per ogni ulteriore previsione inerente gli obblighi assicurativi del Concessionario si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.3.
ARTICOLO 17 - GARANZIA DEFINITIVA
1. Il Concessionario ha prestato, ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia definitiva, i cui dati identificativi sono specificati nelle premesse del presente contratto.
2. La garanzia è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte dal Concessionario con la sottoscrizione del presente contratto e del Patto di Integrità, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle stesse obbligazioni, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dal Concedente.
3. Per ogni altra previsione in tema di garanzia definitiva si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.2.
ARTICOLO 18 - DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEL CREDITO – DIVIETO DI SUBAPPALTO
1. Fatte salve le vicende soggettive dell’esecutore del contratto disciplinate all’art. 175, comma 1, lett. d), punto 2), D. Lgs. 50/2016, è fatto divieto al Concessionario di cedere, in tutto o in parte, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.
2. Il Concessionario può cedere a terzi i crediti derivanti allo stesso dal presente contratto, nelle modalità espresse dall’art. 106, c. 13, D. Lgs. 50/2016. Le cessioni dei crediti devono essere stipulate mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e devono essere notificate al Concedente. Si applicano le disposizioni di cui alla Legge n. 52/1991.
3. È fatto, altresì, divieto al Concessionario di conferire, in qualsiasi forma, procure all’incasso.
4. In caso di inadempimento da parte del Concessionario ai suddetti obblighi, la Concedente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto.
5. In considerazione della caratterizzazione necessariamente unitaria del servizio, della rilevanza e della particolarità del sito, nonché dell’esigenza di MRT di poter confidare in una gestione diretta ed esclusiva dell‘esercizio, è fatto divieto al Concessionario di ricorrere al subappalto dei servizi oggetto di contratto.
ARTICOLO 19 - CESSAZIONE, REVOCA PER MOTIVI DI PUBBLICO INTERESSE, RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCEDENTE
1. Il Concedente potrà disporre l’annullamento d’ufficio e la revoca della concessione nei modi e nei limiti stabiliti dall’art. 176 del D. Lgs. 50/2016.
2. La concessione potrà altresì essere risolta per inadempimento del Concedente, con le conseguenze stabilite dall’art. 176, comma 4, del D. Lgs. 50/2016.
3. Per ogni ulteriore previsione si rinvia a quanto stabilito del Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.15.
ARTICOLO 20 - RISOLUZIONE PER INDADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO
1. Il Concedente potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento del Concessionario e in tutti i casi previsti dall’art. 8.14 del Capitolato Tecnico, fermo restando il diritto del Concedente al risarcimento dei danni subiti e all’incameramento della garanzia definitiva di cui al precedente art. 17.
2. Per ogni ulteriore previsione in tema di risoluzione del contratto, si richiama quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8 .14.
ARTICOLO 21 - RECESSO
1. Il Concedente potrà recedere unilateralmente dal presente contratto, in tutto o in parte, in qualunque momento, con un preavviso di almeno tre mesi, previo pagamento degli importi di cui al paragrafo 8.16 del Capitolato Tecnico, al quale si rinvia.
ARTCOLO 22 - TRASPARENZA DI GESTIONE
1. Il Concessionario espressamente ed irrevocabilmente:
a) dichiara che non vi è stata mediazione o altra opera di terzi per la conclusione del presente contratto;
b) dichiara di non aver corrisposto né promesso di corrispondere ad alcuno, direttamente o attraverso terzi, ivi comprese le Imprese collegate o controllate, somme di denaro o altra utilità a titolo di intermediazione o simili, comunque volte a facilitare la conclusione del contratto stesso;
c) si obbliga a non versare ad alcuno, a nessun titolo, somme di danaro o altra utilità finalizzate a facilitare e/o a rendere meno onerosa l’esecuzione e/o la gestione del presente contratto rispetto agli obblighi con esse assunti, né a compiere azioni comunque volte agli stessi fini;
d) si obbliga al rispetto di quanto stabilito dall’art. 42 del D.Lgs. n. 50/2016 al fine di evitare situazioni di conflitto d’interesse.
2. Qualora non risultasse conforme al vero anche una sola delle dichiarazioni rese ai sensi del precedente comma, ovvero il Concessionario non rispettasse gli impegni e gli obblighi ivi assunti per tutta la durata del presente contratto, lo stesso si intenderà risolto di diritto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 cod. civ., per fatto e colpa del Concessionario, che sarà conseguentemente tenuto al risarcimento di tutti i danni derivanti dalla risoluzione e con facoltà del Concedente di incamerare la garanzia prestata.
3. Il Concessionario si impegna al rispetto di tutte le previsioni di cui al Patto di integrità.
ARTICOLO 23 - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI
1. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Concessionario si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta legge in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che il Concedente, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario con raccomandata a.r. qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n.136.
4. Il contraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione al Concedente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede il Concedente.
5. Il Concessionario è tenuto a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
ARTICOLO 24 - MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO EX D.LGS. N. 231/2001 – CODICE ETICO - PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
1. Il Concessionario dichiara di essere a conoscenza del D.lgs. n. 231/2001 e della L. n. 190/2012.
2. Il Concedente ha predisposto un Codice etico, il Piano triennale per la prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ai sensi della L. 190/2012 ed il Modello di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001, consultabili sul sito internet dello stesso, il Concessionario dichiara di averne preso visione e, per effetto della sottoscrizione del presente Contratto, si impegna: (i) ad operare nel rispetto dei principi e delle previsioni di cui al D. Lgs. 231/2001; (ii) ove la Concedente abbia adottato un Modello di organizzazione, gestione e controllo, ai sensi del D.lgs. 231/2001, ad uniformarsi alle previsioni in esso contenute, iii) ad operare nel rispetto del Codice Etico e del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza ove adottati dalla Concedente. In particolare si precisa che gli obblighi in materia di riservatezza di cui al Codice Etico verranno rispettati anche in caso di cessazione dei rapporti attualmente in essere con la Concedente e comunque per i cinque anni successivi alla cessazione di efficacia del rapporto contrattuale.
3. In caso di inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di cui ai precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, il Concedente ha facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c..
ARTICOLO 25 - INCOMPATIBILITÀ
1. Il Concessionario dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la conclusione della contratto avviene nel rispetto delle previsioni di cui all’articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
2. Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Concessionario prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.
ARTICOLO 26 - ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI
1. Sono a carico del Concessionario tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali ad eccezione di quelli che fanno carico al Concedente per legge.
2. Ai fini del versamento dell’IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall’art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 (“split payment”), introdotto dall’art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
3. Il Concessionario dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell’esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all’Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, salva l’applicazione dello “split payment”, ai sensi del D.P.R. n. 633/72 e s.m.i.;
conseguentemente, al presente contratto dovrà essere applicata l’imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. n. 131/86 con ogni relativo onere a carico del concessionario medesimo.
ARTICOLO 27 - FORO ESCLUSIVO
1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti in relazione alla interpretazione, esecuzione e risoluzione del presente contratto sarà competente in via esclusiva il Foro di Torino.
2. E’ esclusa la competenza arbitrale.
3. In caso di contestazioni in merito all’interpretazione, all’esecuzione e alla cessazione per qualunque causa del presente contratto, le parti dovranno tentare una conciliazione per l’immediata soluzione delle controversie. Qualora le parti non raggiungano un accordo, sarà competente il Foro di Torino.
ARTICOLO 28 – SOSPENSIONE O ANNULLAMENTO GIURISDIZIONALE DI ATTI DELLA PROCEDURA
1. Resta sin d’ora inteso tra le parti che, in caso di sospensione o annullamento giurisdizionale di uno o più atti relativi alla procedura di affidamento della Concessione, il presente contratto potrà essere risolto dal Concedente mediante semplice lettera raccomandata e/o PEC inviata al Concessionario.
2. In tal caso il Concessionario nulla potrà pretendere dal Concedente a qualsiasi titolo, sia contrattuale che extra – contrattuale, fatto salvo il compenso per le prestazioni svolte sino al momento del ricevimento della lettera raccomandata e/o PEC.
ARTICOLO 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Le Parti dichiarano di essersi reciprocamente comunicate - oralmente e prima della sottoscrizione del presente Contratto - le informazioni di cui all’articolo 13 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016, circa il trattamento dei dati personali conferiti per la sottoscrizione e l’esecuzione del Contratto stesso e di essere a conoscenza dei diritti che spettano loro in virtù della citata normativa. Si impegnano, dunque, ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto della legislazione vigente in tema di protezione dei dati personali (ivi inclusi - oltre al D.Lgs. 196/03 e s.m.i. – anche gli ulteriori provvedimenti, comunicati ufficiali, autorizzazioni generali, pronunce in genere emessi dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali), con particolare attenzione a quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.
2. Il Concedente tratta i dati forniti dal Concessionario ai fini della stipula del Contratto, per l’adempimento degli obblighi legali ad esso connessi, oltre che per la gestione ed esecuzione economica ed amministrativa del contratto stesso. Tutti i dati acquisiti dal Concedente potranno essere trattati anche per fini di studio e statistici.
3. Con la sottoscrizione del Contratto, il Concessionario acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito. Il Concessionario si impegna, altresì, ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell’ambito dell’esecuzione del contratto, per le finalità sopra descritte. Inoltre, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 35 D. Lgs. 33/2013 e art. 1, comma 16 lett. b, e comma 32 L. 190/2012), il Concessionario prende atto ed acconsente a che i dati e/o la documentazione che la legge impone di pubblicare, saranno pubblicati e diffusi tramite il sito internet del Concessionario nella sezione dedicata alla trasparenza.
4. Con la sottoscrizione del contratto il Concessionario si obbliga a procedere all’esecuzione delle attività oggetto del contratto nell’integrale rispetto della normativa vigente con particolare riferimento alle misure di sicurezza da adottare ed agli obblighi ivi previsti.
5. Il Concessionario si impegna ad adottare le misure minime di sicurezza dei Dati personali previste per legge, nonché tutte le misure preventive ed idonee ad assicurare un livello di sicurezza almeno equivalente a quello previsto dal Concedente; il Concessionario si impegna, altresì, ad osservare le vigenti disposizioni e le regole del Concedente in materia di sicurezza e privacy e a farle osservare ai relativi dipendenti e collaboratori, quali incaricati del trattamento dei Dati personali. Il Concessionario prende atto che il Concedente potrà operare verifiche periodiche volte a riscontrare l’applicazione delle regole di sicurezza dei Dati personali e di privacy applicate.
Torino, lì Il Concedente
Il legale rappresentante
Il Concessionario
il legale rappresentante
C.F.:
Certificatore: Validità: dal al, Firma digitale: n.
C.F.:
Certificatore: Validità: dal al Firma digitale: n.
Il sottoscritto , in qualità di legale rappresentante del Concessionario dichiara di avere perfetta conoscenza e di accettare tutte le clausole contrattuali e i documenti ed atti ivi richiamati.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., il Concessionario dichiara di accettare ed approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:
Articolo 5 - Modifica della concessione durante il periodo di efficacia Articolo 7 - Canone di concessione e royalty;
Articolo 9 - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali – condizioni di vendita; Articolo 12 - Obblighi e oneri a carico del Concedente;
Articolo 14 - Verifiche e controlli; Articolo 15 - Penali;
Articolo 16 - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa; Articolo 17 - Garanzia definitiva;
Articolo 18 - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito; divieto di subappalto Articolo 19 - Cessazione, revoca per motivi di pubblico interesse, risoluzione per inadempimento del concedente;
Articolo 20 - Risoluzione per inadempimento del concessionario; Articolo 21 - Recesso;
Articolo 22 - Trasparenza dei prezzi;
Articolo 23 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari;
Articolo 24 - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – codice etico - piano triennale per la di prevenzione della corruzione e della trasparenza
Articolo 27 - Foro esclusivo;
Articolo 28 – Sospensione o annullamento giurisdizionale di atti della procedura; Articolo 29 - Trattamento dei dati personali;
Il Concessionario
il legale rappresentante
C.F.:
Certificatore: Validità: dal al Firma digitale: n.
Allegati:
- DUVRI;
- Offerta Economica del Concessionario.