Responsabilità civile e polizza assicurativa Clausole campione

Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1) Con la stipula della Convenzione, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. L’Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri sinistri che dovessero accadere al personale dipendente dall’Impresa aggiudicataria nell’espletamento del servizio. L’Impresa aggiudicataria è, altresì, responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose o persone terze in conseguenza dei servizi costituenti oggetto del presente appalto. A tale riguardo, l’Impresa aggiudicataria è obbligata a stipulare, prima del perfezionamento del contratto: ▪ una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi, per le attività connesse allo svolgimento del servizio 5.000.000,00 per ogni sinistro (senza limite annuo); ▪ una polizza assicurativa per responsabilità civile contrattuale con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale non inferiore a euro 1.000.000,00. La copertura deve essere esente da franchigia. La polizza dovrà espressamente includere l’attività di guardia armata e di danno da arma da fuoco; dovrà contenere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti dell’Amministrazione, a qualsiasi eccezione con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di parziale o mancato pagamento dei premi assicurativi (in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 codice civile) e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti (in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile). I rischi non coperti dalla polizza e gli scoperti si intendono a carico dell’Impresa aggiudicataria. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni alle responsabilità dell’Impresa aggiudicataria nei confronti dell’Amministrazione, né nei confronti dei danneggiati. L’Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare all’Amministrazione copia delle polizze di cui sopra, prima della stipula formale del contratto che, in assenza di tale documento, non potrà essere sottoscritto. Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell’appaltatore stesso quanto dell’Ente e/o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. L’Impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo l’Impresa, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera (R.C.O.) dai seguenti massimali minimi: R.C.T. PER SINISTRO € 3.500.000,00 R.C.T. PER PERSONA € 3.500.000,00 R.C.T. PER DANNI A COSE € 1.000.000,00 R.C.O. PER SINISTRO € 1.000.000,00 R.C.O. PER PERSONA € 1.000.000,00 L’Impresa deve consegnare al Comune tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del pagamento. Il Comune si riserva di valutare in ogni momento sia la polizza che la compagnia assicurativa. Resta inteso che: - l’efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali; - la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. Il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all’Impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in argomento. La stipulazione delle polizze sopraccitate e/o l’efficacia parziale delle stesse non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali. Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di un’adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto. La durata della copertura assicurativa richiesta deve essere almeno pari a tutta la durata del contratto stesso a e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni da questo nascenti. Infatti, resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Contratto, è condizione essenziale per l’Amministrazione e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. La Sede Giudiziaria è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altri sinistri che dovessero accadere al personale dipendente dall’Impresa aggiudicataria per l’esecuzione del servizio. L’Impresa aggiudicataria è altresì responsabile degli eventuali danni arrecati, per fatto proprio o dei propri dipendenti, a cose o persone terze in conseguenza dei servizi oggetto del presente appalto. A tale riguardo l’Impresa aggiudicataria dovrà essere provvisto, prima della stipula del contratto: ▪ di una polizza assicurativa per responsabilità civile verso terzi per le attività connesse allo svolgimento del servizio 10.000.000,00 per ogni sinistro (senza limite annuo); ▪ di una polizza assicurativa per responsabilità civile contrattuale con validità non inferiore alla durata contrattuale e con un massimale non inferiore a euro 2.000.000,00. La copertura deve essere esente da franchigia. La polizza dovrà espressamente includere l’attività di guardia armata e di danno da arma da fuoco dovrà contenere la rinuncia dell’assicuratore, nei confronti della sede giudiziaria, a qualsiasi eccezione con particolare riferimento alla copertura del rischio anche in caso di parziale o mancato pagamento dei premi assicurativi (in deroga a quanto previsto dall’art. 1901 codice civile) e di eventuali dichiarazioni inesatte e/o reticenti (in parziale deroga a quanto previsto dagli artt. 1892 e 1893 codice civile). I rischi non coperti dalla polizza e gli scoperti si intendono a carico dell’Impresa aggiudicataria. I massimali assicurati non costituiscono limitazioni alle responsabilità dell’Impresa aggiudicataria nei confronti della SG, né nei confronti dei danneggiati. L’Impresa aggiudicataria si impegna a consegnare all’Amministrazione copia della polizza di cui sopra prima della stipula formale del contratto che, in assenza di tale documento, non potrà essere sottoscritto. Resta inteso che qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista e la stessa non venga ripristinata, la SG ha facoltà di dichiarare risolto il contratto.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Con la stipula del Contratto, il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Concessionario stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. Art. 9 Sicurezza e tutela dei lavoratori