Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Con la stipula del Contratto, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’AO Moscati dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, il Fornitore deve essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata del Contratto.
4. Infatti resta inteso che l’esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata del Contrato, è condizione essenziale per l’AO Moscati e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
6. L’Appaltatore, deve essere in possesso di una polizza assicurativa della responsabilità civile verso l’Amministrazione appaltante, i suoi dipendenti , i propri addetti e verso i terzi, con massimale non inferiore a € 5.000.000,00 (cinque milioni) per sinistro ed anno. La garanzia dovrà comprendere:
a) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ai locali, ai materiali ed alle attrezzature interessate all’esecuzione della fornitura;
b) il risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti che si dovessero verificare a persone (anche il danno biologico) o cose;
c) il risarcimento dei danni a terzi derivanti dalle responsabilità della Ditta aggiudicataria e di tutti i soggetti, persone fisiche o giuridiche di cui si avvalga;
d) responsabilità verso il personale della Ditta aggiudicataria e dei subappaltatori, con particolare riguardo agli infortuni sul lavoro, inclusa la copertura per viaggi effettuati con qualsiasi mezzo di trasporto, dal personale, malattie professionale, ecc.;
7. L’appaltatore dovrà essere in possesso di una polizza per Responsabilità civile prodotti per i danni corporali e materiali a terzi e diretti causati a terzi da difetto del prodotto (ricambi e apparecchiature sostitutive) per i qua...
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Con la stipula dell’Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni cagionati dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
2. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ASST, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
3. Anche a tal fine, per la stipula del Contratto Esecutivo di Fase III è richiesto in capo all’aggiudicatario il possesso di una adeguata copertura assicurativa, a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
4. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore aggiudicatario anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta copertura assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
5. Resta ferma l’intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa, ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. L’appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dell’appaltatore, quanto del committente o di terzi, ivi compresi gli utenti, nell’espletamento delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi, esonerando il committente da ogni responsabilità a riguardo. L’appaltatore, inoltre, è obbligato a stipulare apposita polizza assicurativa a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente contratto d’appalto (inclusi gli atti aggiuntivi e/o integrativi-modificativi). In particolare detta polizza tiene indenne l’appaltatore, ivi compresi i relativi dipendenti e collaboratori, nonché i terzi per qualsiasi danno l’appaltatore possa arrecare, inclusi i danni da interruzione del servizio, da trattamento dei dati personali, ecc.. Il massimale della polizza assicurativa di cui sopra deve essere non inferiore ad € 1.500.000,00 (unmilionecinquecentomila/00) per ogni evento dannoso o sinistro. In alternativa alla stipulazione della polizza di responsabilità civile verso terzi che precede, la ditta aggiudicataria potrà dimostrare l’esistenza di una polizza assicurativa R.C. già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specificata, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche il servizio svolto per conto del Comune di Vicenza. Resta inteso che qualora per qualsiasi causa venga meno la copertura assicurativa prestata e la stessa non venga ripristinata su richiesta del committente, quest’ultimo ha facoltà di dichiarare risolto il contratto d’appalto.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. ARTICOLO 25 - PATTO DI INTEGRITÀ, CODICE ETICO E MOG ARTICOLO 26 - CONDIZIONI RISOLUTIVE ESPRESSE
Responsabilità civile e polizza assicurativa. L’impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente ovvero di un suo collaboratore, è espressamente obbligata a risarcire ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. L’Impresa, per fatto proprio o di un suo dipendente, é espressamente obbligata per ogni danno, sia diretto che indiretto, che possa derivare a chiunque in dipendenza della gestione del servizio oggetto del presente capitolato. A tale scopo l’Impresa, prima della stipula del contratto e comunque prima dell’avvio del servizio, dovrà dotarsi e mantenere in vigore per tutta la durata del contratto una polizza assicurativa per la copertura di Responsabilità Civile verso Terzi per danni a persone e cose, ed una polizza di Responsabilità Civile verso i prestatori d’Opera (R.C.O.) dai seguenti massimali minimi: R.C.T. PER SINISTRO € 3.500.000,00 R.C.T. PER PERSONA € 3.500.000,00 R.C.T. PER DANNI A COSE € 1.000.000,00 R.C.O. PER SINISTRO € 1.000.000,00 R.C.O. PER PERSONA € 1.000.000,00 L’Impresa deve consegnare al Comune tanto i testi della polizza quanto le quietanze a comprova del pagamento. Il Comune si riserva di valutare in ogni momento sia la polizza che la compagnia assicurativa. Resta inteso che: - l’efficacia parziale della polizza assicurativa è da intendersi, ai sensi del 1455 del C.C., quale grave inadempimento degli obblighi contrattuali; - la mancanza assoluta della polizza assicurativa è considerata dalle parti clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art. 1456 del C.C.. Il Comune potrà, a proprio insindacabile giudizio, ed al solo fine di rendere operative le coperture assicurative in parola, adempiere alle obbligazioni che spettano all’Impresa con diritto di rivalsa mediante escussione della cauzione; è fatto salvo il risarcimento dei danni eventualmente subiti conseguentemente agli inadempimenti in argomento. La stipulazione delle polizze sopraccitate e/o l’efficacia parziale delle stesse non solleva in ogni caso l'Impresa da ulteriori e maggiori responsabilità/danni che dovessero derivare dal servizio.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. Art. 9 Sicurezza e tutela dei lavoratori
Responsabilità civile e polizza assicurativa. Il soggetto aggiudicatario si assume ogni responsabilità derivatagli ai sensi di legge in conseguenza dell’espletamento del servizio in oggetto, restando a suo completo ed esclusivo carico ogni eventuale risarcimento, senza diritto di rivalsa o a compensi da parte del Comune. A garanzia di quanto sopra l’aggiudicatario dovrà essere provvisto di polizze assicurative, valevoli durante la durata del contratto, in particolare dovrà disporre di: - polizza RCT con massimale non inferiore a € 1.500.000,00 per sinistro e persona; - polizza RCO con massimale non inferiore a € 1.000.000,00 a copertura dei danni provocati per fatto dell’appaltatore o suoi dipendenti, anche per colpa grave o dolo, in conseguenza di eventi o operazioni connesse allo svolgimento del servizio.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. 1. Il Concessionario assume in proprio ogni responsabilità, per tutta la durata del contratto, per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto del Concessionario stesso quanto del Concedente e/o di terzi, nell’esercizio della propria attività in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all’esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi.
2. A fronte dell’obbligo di cui al precedente comma, il Concessionario ha presentato polizza/e assicurativa/e conforme/i ai requisiti indicati nel Capitolato Tecnico.
3. Resta ferma l’intera responsabilità del Concessionario anche per danni coperti o non coperti e/o per danni eccedenti i massimali assicurati dalla/e polizza/e di cui al precedente comma 2.
4. I dati identificativi della predetta/e polizza/e sono indicati nelle premesse al presente contratto.
5. Per ogni ulteriore previsione inerente gli obblighi assicurativi del Concessionario si rinvia a quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, al paragrafo 8.3.
Responsabilità civile e polizza assicurativa. Il Concessionario è responsabile, sia penalmente che civilmente, sia verso il Comune di Napoli che verso terzi, di tutti i danni di qualsiasi natura che potessero essere arrecati, sia durante, che dopo l’erogazione delle prestazioni, per colpa e negligenza, tanto sua che dei suoi dipendenti, ed anche come semplice conseguenza delle prestazioni stesse, restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento, senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente. Il Comune è pertanto esonerato da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro che dovessero accadere al personale per qualsiasi causa nell’esecuzione del servizio. Il Comune è inoltre esonerato da ogni responsabilità per la mancata osservanza dei termini della concessione. Il concessionario si impegna a tenere sollevata ed indenne l'Amministrazione Comunale da qualsiasi danno che dovesse derivare in conseguenza della presente concessione a persone e cose ed, a tal fine, consegna alla stazione appaltantela propria polizza di RCT aziendale recante i seguenti estremi ……………………………….. prodotta in relazione a un massimale non inferiore ad € 5.000.000,00 a favore del Comune di Napoli.