RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
2. La facoltà di cui al comma 1 può essere esercitata nei seguenti casi:
a) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penale per ritardi in Fase di Costruzione ai sensi dell’articolo 22, comma 4;
b) gravi vizi o difformità dell’Opera tali da pregiudicare in modo rilevante la funzionalità e/o la sicurezza dell’Opera o dell’erogazione dei Servizi;
c) perimento totale o parziale dell’Opera ovvero grave danneggiamento della stessa a causa di inadeguata o carente manutenzione ai sensi del Documento denominato “Capitolato di Gestione”;
d) superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di decurtazione del Corrispettivo per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ai sensi dell’articolo 29 e del Documento denominato “Meccanismo di rettifica del Corrispettivo”;
e) mancata sottoscrizione o intervenuta invalidità e inefficacia anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative di cui agli articoli 33 e 34;
f) violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità;
g) violazioni delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive, fatto salvo quanto previsto all’articolo 30, comma 5, del Codice, e fiscali;
h) mutamento della compagine sociale della Società di Progetto ai sensi dell’articolo 7 in assenza della preventiva autorizzazione del Concedente;
i) grave violazione delle obbligazioni di cui all’articolo 11, comma 5;
l) perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del Codice;
m) rilevata grave ...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il contratto si risolve in caso di grave inadempimento del Concessionario ovvero: - qualora il servizio non venga avviato dopo un mese dalla stipula del contratto - qualora si rilevino gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o reiterate permanenti irregolarità anche non gravi in tema di regolarità e sicurezza dell’esercizio - in caso di mancata denuncia del personale dipendente agli Enti previdenziali assistenziali, assicurativi e fiscali e mancato versamento dei contributi di legge da parte del Concessionario o dell’eventuale sub Concessionario - in caso di totale mancata attuazione del Programma rinnovo bus.
2. In tal caso si applica quanto disposto dall'art. 1453 e seguenti del codice civile. La Città metropolitana procede alla risoluzione previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile.
3. Il contratto si risolve di diritto quando l'importo delle penali supera il 10% dell'importo contrattuale.
4. In caso di risoluzione del rapporto contrattuale, il Concessionario è obbligato a proseguire nel servizio fino al subentro del nuovo gestore per un periodo comunque non superiore a dodici mesi agli stessi prezzi, patti e condizioni del contratto. Si applica quanto previsto all'art. 26.
5. Il contratto si risolve di diritto anche in caso di abbandono o sospensione ingiustificata dei servizi. Spetta all’Ente Concedente il risarcimento dei danni conseguenti.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Articolo 21:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 della Convenzione, l’Amministrazione utente può dar luogo alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’art. 23 del Contratto, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), nei seguenti casi:
a) riscontro di gravi vizi nella gestione del Servizio;
b) applicazione di penali, ai sensi dell’art. 15 del Contratto, per un importo che supera il 10% (dieci per cento) del valore del singolo Contratto;
c) nel caso si verifichi la fattispecie di cui all’art. 16, comma 5 del presente Contratto.
2. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, a quest’ultimo sarà dovuto il pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite e delle spese sostenute per la predisposizione, set- up, messa a disposizione o ammodernamento dell’infrastruttura, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del Contratto.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 0.Xx Comune potrà risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella concessione medesima comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 135 e 136 del Codice e dagli articoli 27 e 29 della pre sente Convenzione, il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diff ida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio [•], indir xxxx di posta elettronica [•]del Concessionario e per conoscenza ai Finanziatori.
2. La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi:
a) mancato rispetto delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 del precedente articolo 8; b)gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l’applicazione di penali per l’indispon ibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi ;
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, il Concedente potrà avvalersi della facoltà di risolvere la Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine in essa fissato. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente ufficio , indirizzo di posta elettronica del Concessionario e per conoscenza ai finanziatori.
2. La facoltà di cui al precedente punto 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi: Comune di Rozzano Riqualificazione degli impianti di illuminazione pubblica presenti sul territorio comunale
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 23 29. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 24 30. FORZA MAGGIORE 25 31. SCADENZA DELLA CONCESSIONE 25 32. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE 26
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 39 49. SOSTITUZIONE DEL CONCESSIONARIO 41
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Ai sensi dell’art. 176, comma 7 del Codice, qualora la Concessione e/o il singolo Contratto siano risolti per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l’art. 1453 Cod. Civ.