RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il Concedente, qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi di seguito specificati, potrà avvalersi della facoltà di risolvere la presente Convenzione, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile e decorso inutilmente il termine fissato nella diffida stessa. La diffida ad adempiere dovrà essere comunicata per iscritto tramite PEC al seguente indirizzo di posta elettronica del Concessionario @XXX.xx e per conoscenza ai Finanziatori. • La facoltà di cui al comma 1 potrà essere esercitata nei seguenti casi: - superamento della soglia massima per le penali relative al mancato rispetto dei termini stabiliti dalla presente Convenzione per l'esecuzione dei lavori; - gravi vizi o difformità dell’Opera riscontrati nella fase di esecuzione dei lavori; - gravi violazioni del Capitolato di Gestione che comportino l’applicazione di penali per l’indisponibilità dell’Opera ovvero per la mancata erogazione dei Servizi; - la mancata attivazione anche solo di una delle cauzioni e/o coperture assicurative previste dal presente contratto; - violazione dei protocolli di legalità e dei patti di integrità; - gravi violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributive e fiscali. • Il Concedente si riserva altresì diritto di risolvere la presente Convenzione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice Civile in caso di violazione delle previsioni di cui alla Legge n.136/2010, nonché in caso di sussistenza di elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa previsti dagli articoli 83 e seguenti del D. Lgs n.159/2011. • In caso di risoluzione della Convenzione ai sensi del presente articolo, le Parti verificano le seguenti voci al fine di quantificare le somme dovute al Concedente ovvero al Concessionario:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 38 e 41, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [e per conoscenza ai Finanziatori].
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. La Concedente, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Articolo 21:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1454, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni qualora:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 32 e 35, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 35, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata alla mandataria Hera Luce S.r.l. all’indirizzo di posta elettronica certificata xxxxxxxxxxxxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxx.xx e per conoscenza a quello della mandante S.I.M.E.T. S.r.l. e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. (a) Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della presente Convenzione solo previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art. 1454 c.c. comunicata per iscritto al Concessionario e all'Agente ai sensi del successivo articolo 11.4 (Intervento dei Finanziatori), con l'attribuzione di un termine per l'adempimento ragionevole e comunque non inferiore a [•] giorni, qualora:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 0.Xx Comune potrà risolvere la presente concessione, ai sensi dell'art. 1454 c.c., qualora il Concessionario si renda gravemente inadempiente agli obblighi previsti nella concessione medesima comunicando per iscritto al Concessionario intimazione all'adempimento entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla comunicazione ovvero entro il più ampio termine indicato nella comunicazione medesima.