RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO Clausole campione

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 36 e 39, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto può avvalersi, nei casi previsti al comma 2, della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454, del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a 60 (sessanta) giorni, al fine di consentire al Concessionario di rimediare all’obbligazione inadempiuta. Tale termine è sospeso nei casi di cui all’articolo 39, comma 2. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario e per conoscenza a quello dei Finanziatori e deve contenere l’inadempimento contestato nonché le relative conseguenze giuridiche ed economiche sul rapporto concessorio alla data di invio della diffida stessa.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il Contratto disciplina la facoltà del Concedente di risolvere lo stesso, ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile, a fronte di un inadempimento del Concessionario, previa diffida ad adempiere da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata e decorso inutilmente il termine in essa fissato. Il Contratto deve contenere l’elencazione dettagliata delle fattispecie che consentono al Concedente l’esercizio della facoltà (ma non l’obbligo) di risolvere il Contratto medesimo. Tra queste, si annoverano: la mancata costituzione o intervenuta invalidità o inefficacia di anche una sola garanzia, cauzione o copertura assicurativa richiesta dal Contratto; i vizi o le gravi difformità dell’Opera; l’inadeguata e/o carente manutenzione dell’Opera idonea a cagionarne il perimento parziale o totale o il relativo grave danneggiamento; il superamento dell’importo massimo dovuto dal Concessionario a titolo di penali per ritardo in fase di costruzione ovvero a titolo di decurtazione del canone per indisponibilità dell’Opera o mancata erogazione dei servizi; la violazione dei protocolli di legalità e la violazione delle norme in materia di sicurezza e tutela del lavoro, contributiva e fiscale; il fallimento del Concessionario, se non ne è possibile la sostituzione; la violazione dei limiti contrattuali concernenti i mutamenti della compagine sociale del Concessionario e/o il trasferimento del Contratto o altre violazioni sostanziali; i comportamenti fraudolenti o illegali posti in essere dal Concessionario nell’adempimento delle obbligazioni contrattuali. L’Amministrazione è, in ogni caso, chiamata ad integrare l’elencazione proposta avendo riguardo alle specifiche caratteristiche del progetto e dell’operazione di PPP complessivamente intesa. In linea con le prassi europee e in ossequio al principio di conservazione del Contratto, la risoluzione deve essere considerata un’estrema ratio, che il Concedente deve attivare quando l’inadempimento non è direttamente rimediabile dal Concessionario o, eventualmente, se espressamente previsto, dal finanziatore o con l’ausilio di questo. Il Contratto deve espressamente prevedere le condizioni e le tempistiche ricorrendo le quali l’inadempimento possa essere considerato superabile o rimediabile. In caso di risoluzione per inadempimento del Concessionario, ai fini della corretta quantificazione delle spettanze in favore del Concedente, il Contratto disciplina le voci di computo di cui è necessario tener conto, distinguendo l’ipotesi...
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fatto salvo quanto previsto agli articoli 38 e 41, il Concedente, qualora il Concessionario sia inadempiente agli obblighi del Contratto, può avvalersi della facoltà di risolvere lo stesso ai sensi dell’articolo 1453, previa diffida ad adempiere ai sensi dell’articolo 1454 del codice civile e decorso inutilmente il termine in esso fissato, comunque non superiore a trenta giorni. La diffida ad adempiere deve essere comunicata a [indicare l’ufficio e il nominativo del responsabile], all’indirizzo di posta elettronica certificata [•] del Concessionario [e per conoscenza ai Finanziatori].
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. La Concedente, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concedente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Concessionario tramite pec, nei seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Articolo 21:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Il Concedente potrà dar luogo a risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 1454 del Codice civile, mediante comunicazione da inviare ai sensi del comma 2 del predetto articolo 1454, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e comunque non inferiore a 90 (novanta) giorni qualora:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Ai sensi dell’art. 176, comma 7 del Codice, qualora la Concessione e/o il singolo Contratto siano risolti per inadempimento del Concessionario, trova applicazione l’art. 1453 Cod. Civ.
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. 1. Fermo restando quanto previsto dall’art. 33 della Convenzione, l’Amministrazione utente può dar luogo alla risoluzione del Contratto, previa diffida ad adempiere, ai sensi dell’art. 1454 Cod. Civ., comunicata per iscritto al Concessionario, ai sensi dell’art. 23 del Contratto, con l’attribuzione di un termine per l’adempimento ragionevole e, comunque, non inferiore a giorni 60 (sessanta), nei seguenti casi:
RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO DEL CONCESSIONARIO. Il Concedente potrà risolvere la Concessione, previa comunicazione scritta al Concessionario di intimazione all’adempimento, trascorsi giorni 30 (trenta) dalla comunicazione nei seguenti casi: