Recesso dal contratto Clausole campione

Recesso dal contratto. Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse recedere dal contratto prima della scadenza convenuta, l’Azienda USL, oltre a incamerare il deposito cauzionale, si riserva di addebitare le eventuali maggiori spese insorgenti per l’assegnazione ad altra ditta. L’Ente Appaltante potrà altresì recedere dal contratto ai sensi dell’art.109 del D.lgs 50/2016.
Recesso dal contratto. L’ente committente può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall’articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all’affidatario almeno venti giorni prima del recesso.
Recesso dal contratto. Roma Capitale si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto del presente accordo quadro per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all’appaltatore e fatte salve le indennità al medesimo spettanti ai sensi dell’art. 1671 del codice civile. Ai sensi dell’art.1, comma 13 del D.L. n. 95/2012, come convertito con modificazioni, nella L. n. 135/2012, Roma Capitale una volta validamente sottoscritto/i il/i contratto/i applicativo/i ha diritto di recedere in qualsiasi tempo dal/i contratto/i applicativo/i medesimo/i, previa formale comunicazione all'appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A. ai sensi dell'articolo 26, comma 1, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, successivamente alla sottoscrizione del/i predetto/i contratto/i applicativo/i, siano migliorativi rispetto a quelli del/i contratto/i applicativo/i sottoscritto/i e l'appaltatore non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all'articolo 26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999, n. 488. Ogni patto contrario alla presente disposizione è nullo. Allorquando la normativa consente di procedere anche in assenza della informativa antimafia ovvero nei casi di urgenza ai sensi dell’art. 92, comma 3 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii.,i contributi, i finanziamenti, le agevolazioni e le altre erogazioni di cui all’art. 67 del D. Lgs. n. 159/2011 e ss. mm. e ii. medesimo sono corrisposti sotto condizione risolutiva e Roma Capitale recede dai contratti applicativi e dal contratto di accordo quadro, fatto salvo il pagamento del valore delle prestazioni già eseguite e il rimborso delle spese sostenute per l'esecuzione del rimanente, nei limiti delle utilità conseguite. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla stipulazione del contratto di accordo quadro e alla sottoscrizione del/i contratto/i applicativo/i inerenti.
Recesso dal contratto. 1. Ai sensi dell’art. 134, comma 1, del Dlgs. 163/06, la stazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere, oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite.
Recesso dal contratto. Il Cliente ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno mediante comunicazione scritta inoltrata a mezzo posta o consegnata a mano alla succursale della Banca con la quale è intrattenuto il rapporto. La Banca ha facoltà di recedere in qualsiasi momento dal contratto di conto corrente e/o dalla convenzione di assegno, tramite comunicazione scritta, dando un preavviso di quindici giorni, ovvero con effetto immediato in presenza di un giustificato motivo, quale individuato in via esemplificativa all'art. 6, lett. d). La Banca ha inoltre la facoltà di recedere se il giustificato motivo riguarda anche uno soltanto dei cointestatari. In caso di recesso, da chiunque esercitato, dal contratto di conto corrente, la Banca non è tenuta ad eseguire gli ordini ricevuti ed a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Ove il recesso riguardi soltanto la convenzione di assegno, la Banca non è tenuta a pagare gli assegni tratti con data posteriore a quella in cui il recesso è divenuto operante. Resta salvo ogni diverso effetto della revoca dell’autorizzazione ad emettere assegni ai sensi dell’art. 9 della L. 386/1990 e successive integrazioni e/o modificazioni. Il recesso dalla convenzione d’assegno esercitato da uno solo dei cointestatari o dalla Banca nei confronti di uno solo degli stessi lascia integra la convenzione medesima verso gli altri cointestatari, qualora sia prevista la facoltà per i cointestatari di compiere operazioni separatamente.
Recesso dal contratto. Ai sensi dell’art. 109 del D.Lvo 50/16 e smi, la Stazione Appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo pagamento delle prestazioni eseguite oltre al decimo dell’importo delle prestazioni non eseguite per il solo appalto specifico in corso di esecuzione.
Recesso dal contratto. Si può recedere dal contratto in qualsiasi momento, senza penalità e senza spese di chiusura del conto.
Recesso dal contratto. 8.1 Qualora il Cliente decida di recedere dal Contratto di Assistenza “One Service Kasko” nei suoi primi 12 (dodici) mesi dalla sua vigenza, è tenuto al pagamento dei corrispettivi residui, calcolati su un orizzonte temporale che va dal momento del recesso sino al dodicesimo rinnovo dalla sottoscrizione della Proposta), degli eventuali sconti fruiti e dei corrispettivi non saldati.
Recesso dal contratto. Le Amministrazioni Contraenti, per quanto di proprio interesse, hanno diritto nei casi di: di recedere unilateralmente da ciascun singolo contratto di fornitura, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso (Condizioni Generali) La risoluzione della Convenzione da parte della Consip S.p.A. per inadempimento del Fornitore legittima la risoluzione dei singoli ordinativi di fornitura da parte delle Amministrazioni Contraenti a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione della Convenzione. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore delle Amministrazioni Contraenti. Le condizioni e modalità di risoluzione sono stabilite nella Convenzione e nelle Condizioni Generali allegate alla Convenzione.
Recesso dal contratto. 1. Ai sensi dell’art. 109, comma 1 del DLgs 50/2016, la stazione appaltante può recedere dal contratto in qualunque tempo previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nel caso di lavoro o in magazzino nel caso di servizi o forniture, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite