Settore Opere Pubbliche e Ambiente
Settore Opere Pubbliche e Ambiente
“Procedura aperta per l’affidamento in concessione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura dell’edificio scolastico Virgilio di proprietà comunale”
Descrizione Elaborato A – CAPITOLATO SPECIALE D’ONERI | Scala | Data gennaio 2013 |
Il Responsabile del Settore Opere Pubbliche e Ambiente
xxx. Xxxxxxx La Corte
PARTE PRIMA – DISPOSIZIONI GENERALI
ART. 1 - STAZIONE APPALTANTE
Comune di Xxxxx (XX), Xxx Xxxxxx Xxxx, 00.
Sito Internet: xxx.xxxxxx.xxxxx.xx.xx .
ART. 2 - OGGETTO DELL’APPALTO
Gestione in concessione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della
copertura dell’edificio scolastico Xxxxxxxx per la durata di anni 20 (venti).
Il corrispettivo del servizio è rappresentato dai proventi derivanti dalla gestione di un impianto fotovoltaico (flussi di cassa attesi dal GSE per l’energia prodotta dall’impianto) da realizzare, a cura e spese del concessionario, sulla copertura della copertura dell’edificio scolastico Virgilio, che viene concessa dal Comune di Eboli, in diritto di superficie, al concessionario per una durata di anni 20 (venti).
ART. 3 - PROCEDURA E FORMA DELLA CONCESSIONE DI SERVIZI
Il servizio in concessione è regolato dalla previsione normativa di cui all’art. 3, comma 12, e
all’art. 30 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
Il servizio sarà aggiudicato mediante procedura aperta ai sensi dell’articolo 55 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i..
La gara sarà esperita ai sensi dell’art. 83 del D.Lgs. n. 163/2006, secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
ART. 4 - MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO XXXXXXXX
Il soggetto aggiudicatario si obbliga, preliminarmente alla posa in opera dell’impianto
fotovoltaico sulla copertura della copertura dell’edificio scolastico Xxxxxxxx, ad eseguire un intervento di manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio scolastico consistente in:
a) Progettazione e realizzazione di tetto, a una o più falde, con struttura leggera, da appoggiare o ancorare alla sottotante struttura. La nuova copertura deve essere dimensionata per accogliere il pacchetto fotovoltaico;
b) Verifica delle strutture portanti ai sensi del D.M. 14/01/2008, con conseguente progettazione degli interventi di adeguamento sismico e deposito dei calcoli strutturali al Genio Civile di Salerno;
c) Revisione del manto impermeabile di proptezione del lastrico solare dell’attuale copertura dell’edificio scolastico, al fine di predisporlo all’accoglimento della nuova copertura a tetto;
d) Realizzazione della muratura di chiusura tra il nuovo tetto e il solaio di copertura dell’edificio scolastico, con relativi intonaci e tinteggiatura dello stesso colore delle pareti esterne dell’edificio scolastico;
e) Fornitura e posa in opera di canali di gronda anteriori, laterali e posteriori in lamiera preverniciata con relativi canali di discesa fino al piede dell’edificio.
L’aggiudicatario dovrà provvedere anche al collaudo della struttura della nuova copertura e al deposito del relativo certificato al Genio Civile di Salerno.
Solo dopo aver eseguito le lavorazioni prescritte sarà possibile l’installazione sulla copertura del pacchetto fotovoltaico, che graverà direttamente sui pannelli formanti la copertura.
ART. 5 - MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA COPERTURA DELL’EDIFICIO SCOLASTICO XXXXXXXX
Il soggetto aggiudicatario si obbliga, per la durata di anni 20 (venti) alla manutenzione
ordinaria della copertura dell’edificio scolastico Virgilio, consistente nei seguenti interventi minimi:
a) Revisione biennale di tutti gli elementi costituenti al nuova copertura a tetto, al fine di individuare eventuali elementi ammalorati da sostituire;
b) Revisione annuale di tutti i canali di gronda e delle pluviali fino al piede dell’edificio e sostituzione delle parti annalorate;
c) Revisione annuale dei pannelli di copertura del tetto e dei pannelli fotovoltaici e sostituzioni delle parti deteriorate.
Il Comune di Eboli si riserva la facoltà di esercitare permanentemente e nel modo che riterrà più opportuno i controlli relativi allo svolgimento del servizio di manutenzione della copertura per mezzo del personale del Settore Opere Pubbliche e Ambiente.
ART. 6 – DURATA DELLA CONCESSIONE
La concessione ha la durata anni 20 (venti), decorrenti dall’entrata in esercizio dell’impianto
fotovoltaico.
Trascorso il predetto periodo, cesserà di diritto la gestione appaltata, essendo esclusa la tacita proroga e l’impianto fotovoltaico rimarrà nella disponibilità del Comune di Eboli.
In ogni caso, l’Amministrazione si riserva la facoltà di richiedere l’esecuzione anticipata delle prestazioni contrattuali, nelle more della stipula del contratto.
ART. 7 – VALORE DELLA CONCESSIONE E OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO E DELL’AMMINISTRAZIONE
Il valore stimato della concessione è di € 137.775,06, così ripartito:
- € 62.462,06 per la manutenzione straordinaria della copertura dell’edificio scolastico;
- € 75.313,00 per la manutenzione ordinaria della copertura dell’edificio scolastico.
Il corrispettivo spettante al Concessionario per l’esecuzione del servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura dell’edificio scolastico Virgilio è costituito dai flussi di cassa attesi dal GSE per l’energia prodotta dall’impianto fotovoltaico.
Sul Concessionario grava il rischio d’impresa e tutti gli oneri fiscali, contributivi ed amministrativi relativi a tale attività.
A fronte di tale remunerazione, la ditta aggiudicataria è obbligata a:
a) assicurare, totalmente a proprie spese, il servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria della copertura dell’edificio scolastico Virgilio;
b) realizzare, totalmente proprie spese, un impianto fotovoltaico sulla copertura dell’edificio scolastico Xxxxxxxx;
c) rimborsare al Comune di Eboli la somma di € 605,00 anticipata dal Comune a Enel Distribuzione Spa quale corrispettivo per l’ottenimento del preventivo;
d) provvedere, a proprie cura e spese, alle pratiche catastali inerenti la copertura dell’edificio scolastico Xxxxxxxx;
e) gestire, a proprie cura e spese, l’impianto fotovoltaico di cui al precedente punto b);
f) corrispondere al Comune un canone annuo non inferiore a €/mq 6,42 per l’affidamento in concessione della superficie della copertura dell’edificio scolastico Virgilio, di estensione pari a mq 2.169,00. L’Amministrazione comunale si riserva la facoltà insindacabile di trasformare, entro l’anno 2013, il canone che il concessionario deve versare al Comune di Eboli nei 20 anni della durata della concessione, in lavori e/o forniture, da eseguirsi a cura e spesa del concessionario su immobili di proprietà comunale indicati dall’Ente, attualizzando il valore complessivo del canone all’8%. In tal caso i lavori saranno contabilizzati con i prezzi del vigente tariffario della Regione Campania ridotti del 10%;
g) fornire al Comune di Eboli una percentuale non inferiore al 10% dell’energia elettrica prodotta dall’impianto fotovoltaico per autoconsumo;
h) offrire una percentuale di ribasso sul prezzo dell’energia di € 0,23 kWp, come definito al successivo punto 2.4 lettera b), da cedere al Comune per autoconsumo;
i) eseguire, a propria cura e spesa i lavori di manutenzione di cui al precedente punto f).
L’amministrazione comunale si impegna a:
a) acquistare l’energia della ESCO al prezzo di € 0,23 kWp per il primo anno, maggiorato del 2% per gli anni successivi al primo;
b) cedere alla ESCO i flussi di cassa provenienti dal GSE.
ART. 8 – CATEGORIA E CLASSIFICA PER LA REALIZZAZIONE DELL’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Per la realizzazione dell’impianto fotovoltaico è richiesta l’attestazione SOA, in corso di
validità, per la categoria OG 9 classifica I.
ART. 9 – OBBLIGI ED IMPEGNI DI CARATTERE GENERALE
Il Concessionario dovrà dichiarare di aver preso visione delle aree dove sarà espletato il
servizio di cui al presente capitolato e di essere in grado di espletare il servizio richiesto. Il Concessionario si impegna a restituire, alla scadenza del contratto, la copertura dell’edificio scolastico affidata in concessione, in buono stato di conservazione e senza pretendere dal Comune alcun rimborso per le migliorie apportate.
Il Concessionario si impegna a sue spese a provvedere alla custodia dell’impianto fotovoltaico e alla sua manutenzione.
Il Concessionario si impegna altresì al pagamento di tasse, diritti e tributi, anche comunali, senza nulla pretendere dal Comune. Si intendono a carico della Ditta tutte le utenze a consumo che dovranno essere intestate direttamente alla Ditta medesima.
Il Concessionario gestirà direttamente il bene oggetto del servizio in affidamento sotto la propria completa responsabilità ottemperando a tutte le disposizioni previste, con particolare riguardo alla normativa di sicurezza. Assumerà anche interamente ogni responsabilità per danni causati a terzi ed alle cose, manlevando totalmente il Comune di Eboli da ogni qualsiasi responsabilità per qualunque danno causato a persone o a cose dalla gestione e dall’uso del bene oggetto del servizio in affidamento e dalla gestione dell’impianto fotovoltaico.
Con la partecipazione alla gara la ditta si impegna ad accettare senza condizioni o riserva alcuna tutte le norme e disposizioni contenute nel bando di gara e nei suoi allegati.
Il Concessionario del servizio dovrà comunicare al Settore competente il Responsabile tecnico del servizio affidato e il Referente per la gestione dell’impianto fotovoltaico.
Il Concessionario del servizio dovrà ottemperare, con esattezza ed entro il termine che di volta in volta gli verrà fissato, a tutte le disposizioni che, per le esigenze del servizio e nell’interesse pubblico connesso al Servizio, verranno impartite dal Servizio Tecnico Comunale competente.
Il concessionario del servizio è obbligato a garantire gli standards qualitativi richiesti dal presente Capitolato Speciale, come precisati nella propria offerta, con espresso riferimento a regolarità e affidabilità del servizio, comunicazione all’utenza e rispetto dell’ambiente.
L’Amministrazione potrà in qualsiasi momento effettuare controlli e verifiche dirette ad appurare l’effettivo svolgimento del servizio ed il puntuale rispetto della normativa e di quant’altro contrattualmente stabilito.
ART. 10 – CAUZIONI E GARANZIE
Cauzione provvisoria
All’atto dell’offerta i soggetti invitati dovranno presentare, a pena di esclusione, una garanzia di € 2.775,50 (cinquemilasettecentotrentanove/70), pari al 2% dell’importo di € 137.775,06 relativo al servizio posto in gara. La predetta garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui all’art.75 del D.Lgs. n. 163/06 e s.m.i.
Cauzione definitiva
Il Concessionario del servizio a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto totale del contratto.
La fidejussione o polizza assicurativa sostitutiva della cauzione deve necessariamente contenere la dichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni della causa che ha dato luogo all’esecuzione della fidejussione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all’art.1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile.
L’assicuratore/fidejussore dovrà altresì impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria Comunale.
In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione dell’attività oggetto dell’affidamento e comunque non potrà essere svincolata prima della redazione da parte del Comune, in contraddittorio con l’Appaltatore, del verbale di restituzione al Concedente della copertura dell’edificio scolastico oggetto di concessione in perfetto stato di manutenzione.
Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione non risultasse sufficiente.
In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine di 15 (quindici) giorni.
La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 75 del DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Responsabilità per danni, Polizza per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi
Il Concessionario del servizio è obbligato a stipulare una polizza di Assicurazione RCVT che copra i danni subiti dalla Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell’esecuzione del servizio stesso.
La polizza deve inoltre assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione del servizio.
Il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi è pari a Euro 2.000.000,00, quello per danni ad opere ed impianti anche preesistenti dovrà essere pari a Euro 1.000.000,00.
La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di scadenza del contratto.
Il contraente trasmette alla stazione appaltante copia della polizza di cui al presente articolo prima della consegna del servizio.
L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’esecutore non comporta l’inefficacia della garanzia.
ART. 11 – ACCETTAZIONE DEL SERVIZIO
Nell’accettare il Servizio sopra indicato l’Appaltatore ammette e riconosce pienamente:
a) di aver preso conoscenza delle prestazioni oggetto dell’affidamento, di aver visionato le aree interessate dal servizio in concessione e di averne accertato le condizioni;
b) di aver accertato l’esistenza e la normale reperibilità sul mercato dei materiali da
impiegare, in correlazione anche ai tempi previsti per la durata del servizio in concessione;
c) di aver valutato, nella propria offerta, tutte le circostanze ed elementi che influiscono tanto sul costo dei materiali, quanto sul costo della manodopera, dei noli e dei trasporti;
d) di aver tenuto conto, nella preparazione dell’offerta, degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza in vigore nel luogo dove deve essere eseguito il servizio in concessione.
L’Appaltatore non potrà, quindi, eccepire durante l’esecuzione del servizio affidato in concessione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi non valutati o non considerati, tranne che tali nuovi elementi si configurino come cause di forza maggiore contemplate dal Codice Civile.
Con l’accettazione dei servizi oggetto del presente affidamento in concessione l’Appaltatore dichiara implicitamente di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all’esecuzione dello stesso.
ART. 12 – PENALI, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO
Cause di revoca e decadenza
Nel caso di violazioni agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto, il Comune potrà senz’altro rivalersi sulla cauzione definitiva dell’art. 10, al fine di coprire le spese e/o gli oneri di qualsiasi natura sopportati in relazione alle inadempienze del concessionario. Il concessionario sarà in tal caso tenuto a ricostituire la garanzia nel termine all’uopo assegnato, senza possibilità di opporre eccezioni ex art. 1462 del Codice Civile.
Il Comune di Eboli, in particolare, potrà procedere all’escussione della garanzia cauzionale in presenza di ritardi e/o di inadempienze, nonché a fronte del mancato rimborso di altre spese di pertinenza del gestore ma anticipate dal Comune stesso, come pure in caso di interruzione definitiva, da parte del gestore e per qualsiasi motivo, delle prestazioni di servizio cui lo stesso è tenuto. Il procedimento di escussione della garanzia prestata, potrà essere avviato dopo 5 giorni dalla data di contestazione al concessionario.
Qualora fossero comminate al Comune sanzioni amministrative riconducibili all’attività di gestione del servizio affidato, le stesse saranno rifuse dal Concessionario, ed in caso di mancato pagamento sarà incamerata la cauzione definitiva prestata.
Il contratto è risolto con decorrenza immediata, a seguito di diffida, qualora il Concessionario:
− non rispetti i termini previsti per l’inizio dell’erogazione del servizio;
− venga dichiarato fallito, sottoposto a procedure concorsuali, assoggettato ad amministrazione controllata o concordato preventivo;
− non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia;
− non rispetti i termini assegnati dal Comune di Eboli per ottemperare a delle prescrizioni e tale termine sia decorso infruttuosamente.
Oltre ai casi specificamente previsti nel presente Capitolato Speciale, l’Amministrazione Comunale ha la facoltà di revocare l’affidamento nei seguenti casi:
− nel caso in cui sia stata escussa la garanzia, in tutto o in parte, e il concessionario del servizio non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di 15 giorni;
− gravi deficienze e negligenze nella gestione del servizio quando le stesse, a giudizio dell’Amministrazione e dopo specifica contestazione, compromettano le finalità del presente affidamento;
− mancato rispetto degli obblighi indicati nel presente Capitolato ed in particolare agli artt.
4-5-6-7-8-9, malgrado il richiamo e trascorsi quindici giorni dalla diffida;
− sospensione totale o parziale, anche temporanea, del servizio, senza giustificato motivo;
− mancata assunzione del servizio entro la data stabilita dal contratto;
− abituale deficienza o negligenza nell’espletamento del servizio quando la gravità ed il
numero delle infrazioni, debitamente accertate e verbalizzate, compromettano, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, il servizio stesso;
− cessione o sub-affidamento, anche parziale, degli obblighi e del servizio previsti nel contratto di servizio;
− nel caso di qualsivoglia dichiarazione non veritiera, fatta comunque salva ogni eventuale responsabilità sia penale che civile;
− mancato rispetto delle norme in vigore sul personale dipendente;
− in ogni altro caso previsto dalla legge.
In queste ipotesi, la risoluzione del rapporto sarà preceduta dalla notifica di formale diffida con la quale si contesteranno gli addebiti, si preannuncerà la risoluzione e verrà fissato un congruo termine per la presentazione da parte del concessionario del servizio delle deduzioni a discolpa.
Nel caso di gravi violazioni da parte del gestore agli obblighi ed ai limiti stabiliti nel contratto e richiamati negli articoli sopra citati del presente capitolato, si determinerà la risoluzione del contratto stesso.
Per effetto della risoluzione, il Concessionario decadrà dall’affidamento.
La risoluzione del contratto darà diritto al Comune di procedere all’incameramento della cauzione, salvo rivalsa per risarcimento danni.
Penali
In caso di inadempienze agli obblighi contenuti nel presente Capitolato speciale d’oneri, il Concessionario incorrerà in penali come di seguito specificate:
1. per la mancata attuazione di ordini di servizio emessi formalmente dal Committente, il Concessionario dovrà versare una somma pari a € 100,00 (euro cento/00) per ogni giorno di ritardo;
2. se non viene rispettata la soluzione tecnico-economica proposta in sede di offerta (offerta tecnica ed economica) si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento;
3. nel caso in cui l’Amministrazione riscontri il mancato servizio, anche solo parzialmente, il Concessionario dovrà versare una somma pari a € 500,00 (euro cinquecento/00) per ogni giorno di ritardo. Il corrispettivo delle penali suddette dovrà essere versato alla Tesoreria Comunale.
Nel caso di recidiva nelle inadempienze, la penale verrà raddoppiata ed è facoltà dell’Amministrazione di richiedere la risoluzione del contratto.
ART. 13 – VERIFICHE DELL’AMMINISTRAZIONE
Il Comune di Eboli si riserva la facoltà di effettuare verifiche e/o ispezioni dell’immobile e di
tutta la documentazione riguardante la gestione del servizio, secondo le modalità che riterrà opportune, attraverso il personale del Settore Opere Pubbliche e Ambiente dell’Ente.
Xxxxxxx e/o negligenze del Concessionario e/o dei suoi addetti nell’espletamento del servizio saranno contestate dal R.U.P. a mezzo lettera, telefax o altro strumento telematico idoneo. Il Concessioanrio dovrà immediatamente ripristinare la regolarità del servizio e, entro tre giorni, dovrà comunicare al R.U.P. le eventuali giustificazioni.
L’Amministrazione si riserva, in particolare, di verificare periodicamente l’osservanza del successivo art. 17, circa il trattamento giuridico ed economico del personale.
ART. 14 – DIVIETO DI SUBAPPALTO
È fatto divieto al concessionario di cedere o subappaltare il servizio, pena l’immediata
risoluzione ipso jure del contratto.
ART. 15 – OBBLIGHI PRELIMINARI ALLA STIPULA DEL CONTRATTO
La Ditta aggiudicataria è tenuta a stipulare il contratto nel termine stabilito, che sarà
comunicato alla stessa dall’Ufficio preposto. In difetto, il Comune revocherà l’affidamento,
incamererà la cauzione e ne darà comunicazione agli organismi competenti per i provvedimenti sanzionatori previsti dalla normativa vigente.
A garanzia degli obblighi contrattuali la Ditta dovrà versare la cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, costituita con le modalità previste all’art. 10 del presente capitolato. La cauzione definitiva resta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso delle spese che eventualmente il Comune di Eboli dovesse sostenere per fatto della Ditta aggiudicataria a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione, ove la cauzione non risultasse sufficiente.
All’atto della stipula l’Aggiudicatario dovrà depositare copia della polizza di Assicurazione RCVT, e quella per danni ad opere ed impianti anche preesistenti, secondo i massimali previsti al precedente art. 10.
ART. 16 – STIPULA DEL CONTRATTO DI APPALTO
Il contratto sarà stipulato in forma pubblico-amministrativa. Si procederà alla stipula solo dopo
l’espletamento delle dovute verifiche e l’assolvimento degli obblighi di cui al precedente articolo.
Xxxxx parte integrante del contratto anche se non materialmente allegati:
1) il presente Capitolato Speciale d’Oneri;
2) L’offerta tecnica presentata dalla Ditta aggiudicataria in sede di gara.
Tutte le spese relative alla stipula del Contratto e gli atti conseguenti saranno a carico del Concessionario, il quale agli effetti del medesimo contratto, eleggerà domicilio a Eboli.
ART. 17 – TRATTAMENTO GIURIDICO ED ECONOMICO DEL PERSONALE
Il trattamento giuridico ed economico del personale deve essere conforme a quanto stabilito
dalle leggi vigenti in materia.
Il Concessionario è obbligato ad attuare, nei confronti di tutti i lavoratori dipendenti occupati per l’esecuzione del servizio, condizioni retributive e normative non inferiori a quelle risultanti dal C.C.N.L. di categoria.
Inoltre è obbligato ad effettuare il regolare versamento degli oneri previdenziali ed assistenziali che disposizioni di legge pongono a suo carico, nonché ad assolvere tutti gli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e di prevenzione e protezione dagli infortuni sul lavoro.
Il Concessionario dovrà produrre, entro e non oltre 3 (tre) giorni dall’attivazione del servizio affidato, gli elenchi nominativi del personale che sarà addetto al servizio stesso, con menzione della qualifica e sarà altresì tenuto a comunicare, entro e non oltre 3 (tre) giorni, le eventuali sostituzioni.
Il Concessionario sarà tenuto a comunicare al Comune di Eboli, per tutto il periodo di durata del contratto, tutte le variazioni di consistenza, delle qualifiche, del tipo di rapporto contrattuale e dei nominativi del personale, che si dovessero verificare, entro e non oltre 3 (tre) giorni dalla variazione stessa.
Il Concessionario è tenuto al rispetto ed all’applicazione di tutte le disposizioni di cui al D.Lgs.
n. 81/2008 e s.m.i. In relazione a ciò il Concessionario sarà obbligato ad adottare, in sede d’esecuzione del servizio, il piano operativo di sicurezza, predisposto sulla base della valutazione dei rischi, di cui ha obbligo di presentare copia, sottoscritta dal "Responsabile della Sicurezza" della ditta medesima, presso il R.U.P.
ART. 18 - CONTENZIOSO
Per qualsiasi controversia relativa alla gara ed al contratto conseguente all’aggiudicazione della
stessa, o che dovesse insorgere sull’applicazione del presente Capitolato si procederà preliminarmente a tentativi di composizione bonaria; in mancanza di accordo, l’esame della
questione è deferita esclusivamente al Giudice Ordinario. È escluso tassativamente il ricorso al giudizio arbitrale.
ART. 19 - RINVIO A DISPOSIZIONE DI LEGGE
Oltre agli obblighi specificamente indicati, l’Aggiudicatario ha, in via generale, l’obbligo di
rispettare integralmente tutta le normativa vigente e tutte le prescrizioni contenute negli atti di gara (bando e capitolato speciale d’oneri), nonché quanto previsto nelle offerte tecnica ed economica presentate in sede di gara.
Per quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, si farà riferimento alle disposizioni di legge emanate ed emanande in materia.
Le norme contenute nel capitolato speciale d’oneri e nel contratto sono soggette a revisione automatica qualora diventassero incompatibili con i disposti di nuove normative.
ART. 20 – TRATTAMENTO DATI
Ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i., si precisa che il trattamento dei dati personali sarà
improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei diritti dei concorrenti e della loro riservatezza. Il trattamento dei dati ha la finalità di consentire l’accertamento dell’idoneità dei concorrenti a partecipare alla procedura di affidamento del servizio di cui trattasi. Si informa che i dati dichiarati saranno utilizzati dagli uffici esclusivamente per l’istruttoria dell’istanza presentata e per le finalità ad essa connesse. Il trattamento dei dati è effettuato con strumenti sia cartacei che informatici. I dati non verranno comunicati a terzi. Il conferimento dei dati è obbligatorio. In caso di mancato conferimento dei dati non si procederà all’adozione del provvedimento richiesto. In ogni momento l’interessato può esercitare i diritti di accesso, rettifica, aggiornamento e integrazione dei dati come previsto dal D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i. Il titolare e responsabile del trattamento è l’xxx. Xxxxxxx La Corte responsbile del Settore Opere Pubbliche e Ambiente.
ART. 21 – RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Il Responsabile del Procedimento è l’xxx. Xxxxxxx Xx Xxxxx, resonsabile del Settore Opere
Pubbliche e Ambiente, a cui potranno essere richiesti chiarimenti anche a mezzo telefono 🕿
0828/328194 – Fax 0828/328243.
PARTE SECONDA – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER L’IMPIANTO FOTOVOLTAICO
ART. 22 – IMPIANTO FOTOVOLTAICO
Sono a carico del concessionario i seguenti adempimenti:
a) Progettazione esecutiva, ottenimento delle previste autorizzazioni, Direzione Lavori, Sicurezza, fornitura, trasporto e posa in opera delle apparecchiature e dei materiali costituenti gli impianti fotovoltaici comprensivo della realizzazione delle necessarie opere edili e della prestazione dei relativi servizi di assistenza. Il progetto delle opere dovrà ottenere i prescritti pareri ai sensi delle vigenti norme in materia di lavori e forniture, di tutela dell'ambiente, urbanistica, antincendio, restando a carico del concessionario tutte le modifiche e varianti che si rendessero necessarie per ottenere le prescritte autorizzazioni e/o approvazioni;
b) Il concessionario è il soggetto responsabile degli impianti fotovoltaici (ai sensi dell’art. 2, comma 1, lettera r), del Decreto Ministeriale 5 luglio 2012 che definisce i nuovi incentivi per l'energia fotovoltaica, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 10 luglio 2012 – supplemento ordinario n. 143), e come tale dovrà intrattenere i rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, con l’impresa distributrice di energia elettrica e con il gestore della rete elettrica per l’ottenimento di tutte le autorizzazioni e lo svolgimento di tutto quanto necessario per l’ottenimento degli incentivi e dei ricavi dalla vendita di energia;
c) conduzione ed esercizio per la durata del contratto degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie;
d) manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, per tutta la durata della concessione, degli impianti fotovoltaici e di tutte le relative apparecchiature accessorie, con il personale, le attrezzature necessarie ed opportune, comprensiva di tutte le riparazioni e sostituzioni richieste per il regolare funzionamento e la completa garanzia di affidabilità e buona conservazione dei diversi componenti dello stesso, qualsiasi sia la causa che richiede l'intervento, la manutenzione ordinaria, programmata e straordinaria, comprese tutti gli accessori (pluviali, gronde, lucernai) e restano a carico del concessionario la manutenzione della copertura dell’edificio per eventuali infiltrazioni d’acqua e la sostituzione, se necessario, della copertura dell’edificio scolastico su cui insistono i pannelli fotovoltaici;
e) gli interventi di manutenzione ordinaria e/o straordinaria delle superfici oggetto di concessione d’uso nel caso di danneggiamento delle medesime causato da errata installazione dell’impianto fotovoltaico;
f) la direzione tecnica per la durata del contratto dei servizi suddetti, nonché il mantenimento di adeguati rapporti con la direzione del Comune;
g) la fornitura e l'immagazzinamento di ogni materiale d'uso e consumo per tutta la durata del contratto;
h) tutti gli interventi necessari affinché gli impianti siano conformi alla normativa vigente dal punto di vista elettrico, edilizio e ambientale, e vengano mantenuti a norma di legge e nel rispetto delle eventuali prescrizioni nel frattempo impartite dalle autorità competenti per tutto il periodo di durata del contratto;
i) redazione e consegna al Comune delle relazioni annuali, circa la conduzione e la manutenzione dell’impianto e presentazione, sei mesi prima della scadenza del contratto, di una dettagliata relazione finale sulla manutenzione effettuata nel periodo contrattuale e sullo stato degli impianti;
l) quant’altro non espressamente indicato, ma ritenuto necessario per dare l’opera finita a regola d’arte e gli impianti funzionali e funzionanti, per tutta la durata del contratto.
ART. 23 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO
Oltre agli obblighi riportati nell’articolo 7 del presente capitolato e a quelli relativi alla realizzazione e al finanziamento delle opere oggetto del presente capitolato, si intendono a carico del concessionario i seguenti oneri e spese, da considerare compresi nei costi d’investimento:
1. Contratto-Atti vari: Tutte le spese inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto (di scritturazione e copia, di registrazione, di bollo, per diritti di segreteria, etc.); tutte le spese per carte bollate e di bollo per atti e documenti tecnico-contabili, nonché ogni altra spesa inerente e conseguente all'organizzazione, esecuzione, assistenza, contabilizzazione dei lavori e delle attività di cui alla presente concessione;
2. Progettazione esecutiva: Tutte le spese per la progettazione esecutiva degli impianti fotovoltaici;
3. Adempimenti del Soggetto responsabile e rapporti con i soggetti per il conseguimento dei ricavi connessi con la produzione di energia dagli impianti: Il concessionario sarà responsabile, con proprie risorse, delle seguenti attività:
a) rapporti con il soggetto attuatore del programma di incentivazione della produzione di energia fotovoltaica, inclusa la predisposizione e l’invio, secondo quanto previsto dalle norme attuative del programma di incentivazione, di ogni comunicazione necessaria all’ottenimento della tariffa incentivante e ogni eventuale comunicazione successiva relativa all’erogazione dei contributi;
b) tutto quanto necessario per l’entrata in esercizio degli impianti (collegamenti alla rete elettrica, installazione contatori per la per la contabilizzazione dell’energia prodotta e ceduta alla rete, predisposizione e attivazione dei contratti di cessione dell’energia elettrica, assoluzione di tutti gli eventuali obblighi relativi alla regolazione dell’accesso alle reti), incluso
l’ottenimento di tutte le autorizzazioni da parte dell’impresa distributrice di energia elettrica e/o da parte del gestore della rete elettrica, la contrattualistica, gli oneri di allaccio per eventuali nuovi allacci o incrementi di potenza conseguenti all’installazione dell’impianto fotovoltaico, inclusi scavi e ripristini stradali e tutto quanto non specificato ma necessario per il funzionamento degli impianti. Rimane a carico del concessionario ogni onere per l’esecuzione delle attività, spese di contratto incluse;
c) autorizzazioni, adempimenti e spese per la cessione/voltura in favore del Comune di Eboli o di un soggetto terzo da esso indicato per le attività di produzione e cessione alla rete dell’energia prodotta dagli impianti fotovoltaici per il periodo successivo alla scadenza del contratto;
d) ogni altra incombenza non espressamente indicata volta a garantire il funzionamento in rete degli impianti e l’ottenimento degli incentivi del c.d. conto energia;
4. Sicurezza: Piani di sicurezza ai sensi dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006. Obbligo di predisporre e di far pervenire al Comune, entro 30 giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori;
5. Licenze e denunzie: Tutte le spese per le procedure amministrative per l'acquisizione delle eventuali concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, ecc., comunque indispensabili per l'esecuzione delle opere. Ogni altro adempimento amministrativo e tecnico, anche non prevedibile, necessario per il pieno funzionamento e la completa agibilità dell'opera. E' tenuto altresì ad espletare tutte le pratiche dirette ad attuare eventuali spostamenti, soppressioni o interruzioni temporanee di accessi e di utenze di qualsiasi tipo, pubblico o privato, che interessino l'esecuzione dei lavori o il loro collaudo, richiedendo le necessarie autorizzazioni, restando a carico del concessionario il relativo costo sia dell'autorizzazione sia dell'esecuzione delle eventuali opere, compreso il ripristino;
6. Mano d'opera: Tutte le spese ed oneri per assicurazione e previdenza secondo le vigenti norme di legge, per quanto concerne la mano d'opera (assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, previdenza sociale INPS, etc.); tutte le spese ed oneri riguardanti contributi, indennità ed anticipazioni relativi al trattamento della mano d'opera, con l'osservanza delle norme dei contratti collettivi di lavoro e delle disposizioni legislative e regolamentari in vigore e di quelle che venissero eventualmente emanate in proposito durante il corso dell’esecuzione del contratto. Il concessionario è responsabile dell'osservanza delle norme anzidette nei confronti del Comune, anche da parte di eventuali ditte subappaltatrici nei confronti dei rispettivi loro dipendenti;
7. Spese di cantiere: Tutte le spese per l'organizzazione del cantiere con gli attrezzi, macchinari e mezzi d'opera necessari all'esecuzione dei lavori, nel numero e potenzialità in relazione all'entità delle opere, provvedendo alla loro installazione, spostamento nei punti di lavoro, tenuta in efficienza ed allontanamento al termine delle opere. Tutte le spese per tenere sgombri i luoghi di lavoro da materiale di risulta, da detriti e sfridi di lavorazione, da impianti e apparecchiature sostituiti o non più necessari a seguito della realizzazione degli interventi, provvedendo al loro allontanamento. Al termine dei lavori ed in ogni caso non oltre 15 giorni dal preavviso, il concessionario dovrà provvedere a rimuovere ed allontanare gli attrezzi, i macchinari ed i mezzi d'opera giacenti in cantiere ed i materiali e manufatti non utilizzati;
8. Sorveglianza e custodia: Tutte le spese per la custodia e la buona conservazione dei materiali e manufatti dal loro ingresso in cantiere fino alla posa in opera. Si esclude, in ogni caso, qualsiasi compenso da parte del Comune per danni e furti di materiali, manufatti, attrezzi e macchinari, anche in deposito, sia per opere di terzi, sia per causa di forza maggiore. Tutte le spese per la protezione, custodia e conservazione dei lavori eseguiti fino a scadenza del contratto, adottando i provvedimenti necessari per evitare rotture e deterioramenti, restando Il concessionario responsabile in merito. Il concessionario è inoltre responsabile di danni a materiali ed opere di altre ditte. Egli dovrà pertanto reintegrare, riparare e ripristinare, a propria cura e spese, tutto ciò che, per imperizia o negligenza dei suoi dipendenti, fosse danneggiato, riservandosi il Comune, in caso contrario, di addebitare i materiali e manufatti e le opere rotte o guaste;
9. Condotta e assistenza tecnica: Tutte le spese per la condotta e l'assistenza tecnica per tutta la durata dei lavori. Il concessionario dovrà comunicare per iscritto i nominativi e le qualifiche del personale tecnico preposto all'assistenza e Direzione dei lavori, informando il Comune di eventuali sostituzioni e cambiamenti. Il concessionario dovrà, inoltre, fornire a sua cura e spese, e senza corrispettivo alcuno, il personale tecnico, gli operai, gli strumenti, gli attrezzi ed i mezzi d'opera per: misurazioni, rilievi, tracciamenti, saggi, ecc., necessari all'esecuzione dei lavori, controlli e verifiche dei lavori compiuti da parte della Direzione Lavori e del collaudatore;
10. Indagini e prove: Il concessionario dovrà provvedere, a sue spese, alle eventuali indagini necessarie per la corretta progettazione. Tutte le spese per analisi, esperienze e prove atte ad accertare la qualità dei materiali e le caratteristiche dei manufatti in relazione a quanto prescritto circa la loro accettazione, comprese le prove di laboratorio presso Istituti autorizzati; tutte le spese per accertamenti, verifiche e prove in merito alle modalità di esecuzione dei lavori da effettuare sia durante il corso, sia al termine degli stessi, nonché in sede di collaudi tecnici ed amministrativi;
11. Assicurazioni e garanzie: Ad integrazione di quanto già previsto dal bando di gara in merito alle cauzioni e garanzie richieste, tutte le spese per assicurazione R.C. per operai e persone addette ai lavori, per fatti inerenti e dipendenti dall'esecuzione dei lavori, a copertura di tutta la durata della concessione, sia in fase di realizzazione sia in fase di gestione/manutenzione degli impianti fotovoltaici, comunicando al Comune il nominativo della società assicuratrice con la quale il concessionario ha contratto l'assicurazione producendo copia delle polizze corredate degli estremi, delle condizioni generali e particolari e del massimale di garanzia.
Il concessionario è obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo e per tutta la durata della concessione, una polizza assicurativa a copertura dei danni totale o parziale di impianti strutture ed opere, anche preesistenti.
Il Concessionario è obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo e per tutta la durata della concessione, assicurazione per la responsabilità civile verso terzi. Il concessionario è obbligato a stipulare, a decorrere dalla data del certificato di regolare esecuzione e collaudo e per tutta la durata della concessione, un’assicurazione di tipo “all risks” per gli impianti fotovoltaici installati a copertura di: -guasto macchine e/o fenomeno elettrico, per i danni dovuti, ad esempio, agli errori di fabbricazione e di progetto, ai vizi di materiale, alle sovratensioni elettriche; -atti di terzi, come il furto, gli atti vandalici e dolosi, atti di terrorismo e sabotaggio; -danni indiretti per le perdite pecuniarie derivanti dalla mancata o ridotta produzione di energia elettrica durante il periodo di inattività totale o parziale dell'impianto causato da un danno indennizzabile a termini della garanzia danni diretti (perdita di incentivi dal GSE o impossibilità di vendere l'energia al gestore di rete). Il concessionario è obbligato a stipulare con i fornitori dei moduli fotovoltaici e degli inverter le garanzie e i contratti di assistenza idonei a garantire le prestazioni e i servizi indicati nel capitolato prestazionale, e a cedere gratuitamente a fine contratto ogni diritto su di essi al Comune.