INDICE
ALLEGATO SUB B alla deliberazione consiliare nr. 24 dd. 14/5/2015
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Approvato con deliberazione consiliare nr. 94/2007 e successivamente modificato con deliberazioni nr. 22/2009, 64/2011 e 24/2015.
INDICE
SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
ART. 1 -Oggetto e rispetto dei principi
ART. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.
ART. 3 - Divieto di cessione del contratto
ART. 4 - Rinnovo del contratto
SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
ART. 5 – Determinazione a contrarre
ART. 6 - Presidenza della Commissione di gara
ART. 7 - La Commissione di gara
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 8 – Procedure di aggiudicazione ART. 9 – Criteri di aggiudicazione ART. 10 – Pubblicità
SEZIONE QUARTA: LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.
ART. 11 - Disposizioni generali
ART. 12 - Lavori in economia
ART. 13 - Servizi e forniture in economia
ART. 14 – Interventi d’urgenza
SEZIONE QUINTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART. 15 – Modalità di svolgimento delle gare
ART. 16 - Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
ART. 17 - Riapertura e proroga dei termini
ART. 18 - Regole per la presentazione delle offerte
ART. 19 - Il verbale di gara
ART. 20 - I rappresentanti delle ditte ART. 21 – L’interpretazione dell’offerta ART. 22 - Aggiudicazione
SEZIONE SESTA: IL CONTRATTO
ART. 23 – Forma dei contratti
ART. 24 - Termini per la stipulazione del contratto
ART. 25 - Condizioni generali del contratto
ART. 26 - Esecuzione del contratto ART. 27 – Pagamenti ed anticipi ART. 28 – Spese contrattuali
ART. 29 – I diritti di segreteria
ART. 30 – Imposta di bollo e registrazione
SEZIONE SETTIMA: NORME FINALI
ART. 31 - Abrogazione di norme
REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI SEZIONE PRIMA: PRINCIPI GENERALI
ART. 1 -Oggetto e rispetto dei principi
1. Il presente regolamento, nel rispetto dei principi della Costituzione della Repubblica, del D.Lgs. 163/2006, dello Statuto comunale, nonché in conformità ai principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato, disciplina l'attività negoziale del Comune relativa alla stipulazione di contratti di appalto di lavori, servizi e di fornitura del Comune di San Xxxxxxx al Tagliamento.
2. Il presente regolamento si conforma altresì alle disposizioni di legge che espressamente enunciano i principi che costituiscono limite inderogabile all'esercizio della potestà regolamentare e statutaria, nonché ai principi del diritto comunitario filtrati mediante la legislazione regionale nelle materie di competenza concorrente, ai sensi dell'art. 9 della legge 9 marzo 1989 n. 86 come modificato dall'art. 13 della legge 24 aprile 1998 n. 128.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le norme vigenti che disciplinano l’affidamento degli appalti pubblici di lavori, servizi e forniture.
ART. 2 – Durata dei contratti, termine iniziale e finale e valore del contratto.
1. In tutti i contratti stipulati dal Comune deve essere indicata in modo chiaro e preciso la durata dello stesso ovvero la data entro la quale deve essere eseguita la prestazione oggetto del vincolo contrattuale.
2. Di norma i contratti del Comune non possono avere una durata superiore a nove anni, computando a tale fine anche l’eventuale intervenuto rinnovo del contratto originariamente stipulato.
3. In nessun contratto può essere inserita la clausola del tacito rinnovo del contratto. I contratti stipulati in violazione del predetto divieto sono nulli.
4. E' vietato suddividere o frazionare artificiosamente, anche nel tempo, in più contratti le prestazioni di lavori, servizi o di fornitura che possano essere realizzate in unica soluzione.
5. Il calcolo del valore stimato degli appalti pubblici è basato sull’importo totale pagabile al netto dell’IVA, valutato per ciascun singolo contratto. Questo calcolo tiene conto dell’importo massimo stimato, ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto.
6. La stima deve essere formalizzata nel bando di gara, o, nei casi in cui il bando non è previsto, nell’atto con il quale la stazione appaltante avvia la procedura di affidamento del contratto.
ART. 3 - Divieto di cessione del contratto
1. E' vietata la cessione del contratto a terzi; è vietato altresì il subentro diretto o indiretto di altri soggetti nei rapporti obbligatori assunti con il Comune.
2. Non costituisce cessione del contratto la trasformazione dello status giuridico del soggetto. Qualora i candidati o concorrenti, singoli, associati o consorziati, cedano, affittino l’azienda o un ramo d’azienda, ovvero procedano alla trasformazione, fusione o scissione della società, il cessionario, l'affittuario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, sono ammessi alla gara, all'aggiudicazione, alla stipulazione, previo accertamento sia dei requisiti di ordine generale, sia di ordine speciale.
3. Le cessioni di azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ai soggetti esecutori di contratti pubblici non hanno singolarmente effetto nei confronti di ciascuna stazione appaltante fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di essa alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187, e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti dalla vigente normativa.
4. Nei sessanta giorni successivi la stazione appaltante può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
5. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 4 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 3 producono, nei confronti delle stazioni appaltanti, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
ART. 4 - Rinnovo del contratto
1. Per rinnovo del contratto si intende la facoltà dell'ente di stipulare un nuovo contratto con il medesimo contraente per una medesima durata del contratto originario, ferme restando le clausole essenziali del contratto. Non costituisce modifica di clausola essenziale del contratto l’adeguamento di aggiornamento prezzi ISTAT poiché obbligatorio per tutti i contratti di durata pluriennale.
2. II rinnovo del contratto è possibile solamente nel rispetto delle prescrizioni del presente articolo.
3. E' vietato il rinnovo in qualsiasi forma avvenga dei contratti di somma urgenza di cui al successivo art. 14.
4. E' vietato il rinnovo tacito dei contratti aventi ad oggetto forniture di beni, servizi e lavori. Per la fornitura di beni e servizi, accertata la sussistenza di ragioni di convenienza e di pubblico interesse per la rinnovazione dei medesimi, il responsabile del servizio, provvede al rinnovo del contratto con l'originario contraente ai medesimi prezzi, patti e condizioni del contratto originario.
5. Il rinnovo contrattuale può conseguire solo a contratti conclusi attraverso procedure aperte o ristrette e, della facoltà di rinnovo, ne deve essere dato atto nel bando di gara.
6. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, il rinnovo del contratto può essere utilizzato per una sola volta.
7. Il contratto di rinnovo deve avere la stessa forma del contratto originario.
SEZIONE SECONDA: FASE PRELIMINARE ALLA GARA
ART. 5 – Determinazione a contrarre
1. E’ competenza del responsabile del servizio nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto l’adozione della determinazione a contrattare di cui all’art. 192 del decreto legislativo 267/2000, la quale deve sempre precedere l’avvio della procedura di gara.
2. Se nel Piano delle Risorse e degli Obiettivi non è previsto l’intervento o la tipologia di intervento da attuare, il responsabile del servizio, prima della determinazione a contrattare, deve acquisire preliminarmente apposita deliberazione integrativa della Giunta Comunale.
3. Sino a 20.000 euro per le forniture ed i servizi e sino a 40.000 euro per i lavori, la determinazione a contrarre coincide con quella di affidamento e di impegno di spesa.
ART. 6 - Presidenza della Commissione di gara
1. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile del Servizio interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile del servizio fosse assente o impossibilitato, la presidenza viene assunta da altro Responsabile di Servizio individuato dal Segretario Comunale o, in mancanza di personale con adeguata professionalità, dal Segretario medesimo.
2. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del servizio interessato.
ART. 7 - La Commissione di gara
1. La commissione di gara, salvo il caso di incompatibilità, è costituita dal Presidente, secondo quanto stabilito all'articolo precedente, e da due dipendenti del medesimo servizio purché di categoria non inferiore alla C, scelti dal presidente in base alla relativa professionalità.
2. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di servizio, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altri Servizi o da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006.
3. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.
SEZIONE TERZA: SISTEMI DI SCELTA DEL CONTRAENTE
ART. 8 – Procedure di aggiudicazione
Le modalità di scelta del contraente sono le seguenti:
a) Procedura aperta
b) Procedura ristretta
c) procedura negoziata
La migliore offerta è selezionata con il criterio del prezzo più basso ovvero con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa. Il comune sceglie il criterio più adeguato in relazione alle caratteristiche dell'oggetto del contratto, e indica nel bando di gara quale dei due criteri sarà applicato per selezionare la migliore offerta.
Il comune si riserva in ogni caso di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.
ART. 9 – Criteri di aggiudicazione
1. Il prezzo più basso, inferiore a quello posto a base di gara, è determinato come segue.
a) per i contratti da stipulare a misura, è determinato mediante ribasso sull'elenco prezzi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari;
b) per i contratti da stipulare a corpo, è determinato mediante ribasso sull'importo dei lavori, delle forniture e dei servizi posto a base di gara ovvero mediante offerta a prezzi unitari.
c) Per i contratti da stipulare parte a corpo e parte a misura, il prezzo più basso è determinato mediante offerta a prezzi unitari.
2. Quando il contratto è affidato con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara stabilisce i criteri di valutazione dell'offerta, pertinenti alla natura, all’oggetto e alle caratteristiche del contratto, quali, a titolo esemplificativo quelli indicati nell’art. 83 del D.Lgs. 163/2006.
ART. 10 – Pubblicità
1. La pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara è effettuata nelle forme e con l’osservanza delle norme stabilite dalle leggi vigenti.
SEZIONE QUARTA: LE ACQUISIZIONI IN ECONOMIA DI BENI, SERVIZI, LAVORI.
ART. 11 - Disposizioni generali
1. Le acquisizioni in economia di beni, servizi, lavori, possono essere effettuate:
a) mediante amministrazione diretta.
b) mediante procedura di cottimo fiduciario.
2. Per ogni acquisizione in economia le stazioni appaltanti operano attraverso un responsabile del procedimento.
3. Nell'amministrazione diretta le acquisizioni sono effettuate con materiali e mezzi propri o appositamente acquistati o noleggiati e con personale proprio dell’Ente, o eventualmente assunto per l'occasione, sotto la direzione del responsabile del procedimento
4. Il cottimo fiduciario è una procedura negoziata in cui le acquisizioni avvengono mediante affidamento a terzi.
5. L'affidatario di lavori, servizi, forniture in economia deve autocertificare, salvo specifiche disposizioni di legge, di essere in possesso dei requisiti di idoneità morale, capacità tecnico - professionale ed economico - finanziaria prescritta per prestazioni di pari importo affidate con le procedure ordinarie di scelta del contraente. Agli elenchi di operatori economici tenuti dalle stazioni appaltanti possono essere iscritti i soggetti che ne facciano richiesta, che siano in possesso dei requisiti di cui al periodo precedente. Gli elenchi sono soggetti ad aggiornamento con cadenza annuale.
6. Nessuna prestazione di beni, servizi, lavori, ivi comprese le prestazioni di manutenzione, periodica o non periodica, che non ricade nell'ambito di applicazione del presente articolo, può essere artificiosamente frazionata allo scopo di sottoporla alla disciplina delle acquisizioni in economia.
ART. 12 - Lavori in economia
1. I lavori in economia sono ammessi per importi non superiori a 200.000 euro1. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro.
2. Si considerano lavori eseguibili in economia:
a) manutenzione o riparazione di opere od impianti quando l'esigenza è rapportata ad eventi imprevedibili;
b) manutenzione di opere o di impianti di importo non superiore a 100.000 euro;
c) interventi non programmabili in materia di sicurezza;
d) lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
e) lavori necessari per la compilazione di progetti;
f) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità e urgenza di completare i lavori.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino a 100.000 euro, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante. Per lavori di importo inferiore a quarantamila euro è consentito l’affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.
1 comma così modificato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 27.10.2009
ART. 13 - Servizi e forniture in economia
1. Le forniture e i servizi in economia sono ammessi per importi inferiori a 200.0002
euro.
2. L'acquisizione in economia di beni e servizi è ammessa in relazione all'oggetto e ai limiti di importo delle seguenti tipologie di spesa:
a) per la fornitura di acqua, gas, energia elettrica ed utenze telefoniche e similari degli immobili di proprietà o utilizzati dall’Ente nonché la locazione, per brevi periodi, e la gestione (spese assicurative, condominiali ecc.) di immobili per l’espletamento di concorsi e/o svolgimento di manifestazioni;
b) per il funzionamento degli immobili comunali e relativi impianti ed apparecchiature;
c) per l’acquisto, la locazione, la manutenzione e la riparazione di mobili, arredi, suppellettili, macchine e attrezzature o similari degli uffici e servizi comunali nonché istituti scolastici;
d) per l’acquisto d’occasione di merci, attrezzature e mobili usati, nei casi in cui sia richiesta l’adesione tempestiva ad una opportunità favorevole;
e) per l’acquisto di libri, giornali, di pubblicazioni di vario genere, di manuali di servizio, di riviste giuridiche e banche dati su CD-ROM o altri supporti informatici;
f) per l’abbonamento a periodici o similari, gazzette, bollettini, fogli annunzi legali sia su supporto cartaceo che informatico;
g) per la provvista di materiali di consumo (stampati, modelli, materiale per il disegno e per fotografie, generi di cancelleria, cartucce e nastri, valori bollati, ecc.) occorrenti per il funzionamento degli uffici e dei servizi;
h) per l’acquisto, il noleggio, la locazione, la riparazione e manutenzione, nonché le spese amministrative e di esercizio ivi compresa l’assicurazione di autoveicoli e di veicoli in genere, di macchine operatrici, di macchine utensili e natanti o similari nonché per l’acquisto di materiali di ricambio, accessori, carburanti, lubrificanti ed altri materiali di consumo;
i) per l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la gestione, l’assistenza e la manutenzione delle attrezzature elettroniche in genere, di amplificazione e diffusione sonora, di videosorveglianza e di allarme, macchine da calcolo, macchine per scrivere, macchine da riproduzione grafica e da microfilmatura, apparecchi fotoriproduttori e stampanti;
j) per l’acquisto o la locazione di strumenti informatici nonché per l’acquisto, l’assistenza e lo sviluppo di programmi informatici, ivi comprese le spese di installazione, configurazione, manutenzione e riparazione degli strumenti e dei sistemi stessi;
k) per l’acquisto, il noleggio, l’installazione, la riparazione e manutenzione di beni ed apparecchi per la telefonia fissa e mobile;
2 comma così modificato con deliberazione di Consiglio comunale nr. 24 dd. 14.05.2015
l) per l’acquisto di materiali, attrezzature ed oggetti necessari per l’esecuzione di lavori e servizi in amministrazione diretta;
m) per l’acquisto di materiali necessari per la toponomastica, la numerazione civica, la segnaletica verticale ed orizzontale;
n) per l’acquisto di vestiario ed indumenti da lavoro, di uniformi, confezione di divise, buffetteria ed equipaggiamento per il personale dipendente;
o) per l’affidamento dei servizi di mensa e ristorazione a favore del personale dipendente e altre categorie di aventi diritto;
p) per la fornitura pasti e provviste per le mense scolastiche, generi alimentari ecc.;
q) per acquisto di materiale da cucina, utensileria varia e stoviglie;
r) per acquisto di generi vari di vettovagliamento;
s) per l’affidamento di coperture assicurative obbligatorie e facoltative nonché per l’affidamento di altri servizi assicurativi e di brokeraggio;
t) per l’acquisto o la locazione di mezzi audiovisivi, fotografici e cinematografici ovvero di materiale didattico in genere;
u) per l’acquisto, la locazione, la manutenzione e riparazione di macchine, utensili, strumenti e materiali scientifici e di laboratorio;
v) per l’acquisto di materiali per l’igiene e la pulizia in genere di locali comunali nonché per la nettezza urbana;
w) per l’affidamento di servizi di pulizia, derattizzazione, disinfezione, disinfestazione di locali comunali, delle relative infrastrutture e di mezzi d’opera e dei beni immobili comunali in genere, inoltre tutte le attività connesse alla lotta alle zanzare nonché per l’affidamento di servizi di manutenzione, riparazione e pulizia delle fontane e delle condotte fognarie, di depuratori comunali ed impianti di sollevamento;
x) per la manutenzione ordinaria o straordinaria ed espurgo di fossi, canali, rogge, collettori, fognature ed impianti di depurazione;
y) per sgombero neve e spargimento materiali antigelo, riparazioni urgenti a seguito di frane, scostamenti, corrosione o rovina di manufatti, inondazioni ed allagamenti o altre emergenze per avversità atmosferiche nei limiti di quanto è strettamente necessario per ristabilire il transito e per evitare maggiori danni;
z) per l’acquisto di medicinali e materiali sanitari, nonché tutto ciò che concerne accertamenti igienici e sanitari;
aa) per l’affidamento di asporto dei rifiuti, pulizia e spazzamento di strade, piazze ed edifici comunali nonché gli sfalci e le potature delle aree verdi comunali;
bb) per il servizio di raccolta differenziata dei rifiuti in genere ed iniziative di sensibilizzazione nei confronti dei cittadini e delle scuole in materia di ambiente;
cc) per l’affidamento di servizi di custodia e/o sorveglianza di edifici comunali o immobili in locazione od in uso temporaneo per manifestazioni o similari;
dd) per l’affidamento di servizi di pulizia e lavaggio di biancheria, tendaggi, bandiere ed altri materiali eventualmente necessari;
ee) per la fornitura, installazione e manutenzione dell’arredamento delle sezioni elettorali o di quant’altro stabilito dalle legge per lo svolgimento delle consultazioni elettorali, di ogni tipo;
ff) per la predisposizione e fornitura di tutti gli stampati e materiali da assegnare alle sezioni elettorali che non siano direttamente forniti dallo Stato;
gg) per lavori di copia, di eliografia, di tipografia, litografia e stampa in genere;
hh) per lavori di trascrizione di audioregistrazioni (sedute del Consiglio Comunale, di Commissioni o di altre iniziative istituzionali);
ii) per le provviste (materiali di consumo e servizi) necessarie per gli istituti scolastici; jj) per i servizi connessi ad attività scolastiche e parascolastiche, comprese spese per i
giochi della gioventù, acquisto riparazione e manutenzione di attrezzi e di materiale ginnico sportivo;
kk) per l’espletamento di corsi e concorsi indetti dall’Amministrazione Comunale;
ll) per la partecipazione e l’organizzazione e l’allestimento di convegni, congressi, riunioni, mostre, spettacoli, proiezioni, rappresentazioni, concerti ed altre manifestazioni istituzionali ed artistico-culturali, ivi comprese le spese necessarie per ospitare i relatori;
mm) per l’acquisto di libri e pubblicazioni per la biblioteca comunale;
nn) per lavori di legatura, rilegatura e restauro di libri, dattiloscritti e manoscritti, atti, deliberazioni, registri;
oo) per l’acquisto e gli interventi di conservazione e manutenzione ordinaria e straordinaria di reperti museali;
pp) per l’acquisto di coppe, medaglie, diplomi, bandiere e altri oggetti per premi e benemerenze; spese inerenti a solennità, feste nazionali, commemorazioni, ricorrenze varie e manifestazioni a carattere sportivo, ricreativo e culturale;
qq) per l’affidamento di servizi e per l’acquisto di dispositivi, attrezzature, strumenti e impianti necessari per l’attuazione della normativa in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro in genere e prevenzione incendi;
rr) per gli accertamenti sanitari nei confronti del personale in servizio;
ss) per trasporti, noli, spedizioni, imballaggi, magazzinaggio e facchinaggio nonché spese per servizi di posta e corrieri privati;
tt) per divulgazione di bandi di gara, di concorso o altre comunicazioni che devono essere rese per legge o regolamento a mezzo stampa o altri mezzi di informazione;
uu) per lo svolgimento di corsi e per attività di formazione e perfezionamento del personale dipendente e degli amministratori;
vv) per l’affidamento dei servizi di collocamento e reperimento di personale;
ww) per l’affidamento dei servizi di elaborazione paghe e servizi connessi alla gestione del personale dipendente e degli amministratori
xx) per l’affidamento di forniture e servizi funebri nei casi previsti dalla legge;
yy) per l’affidamento di servizi finanziari, bancari, legali, notarili e di consulenza tecnica, scientifica, economica ed amministrativa;
zz) per l’esecuzione di studi e ricerche in genere, indagini geologiche ed archeologiche, sondaggi e sperimentazioni, stesura elaborati progettuali specialistici comunque in armonia con il dettato normativo vigente;
aaa) per l’affidamento di servizi di registrazione televisiva, audiovisiva e radiofonica;
bbb) per provviste e/o prestazioni da eseguirsi in danno degli appaltatori di forniture e/o servizi in caso di risoluzione o rescissione del contratto o per assicurarne l’esecuzione nel tempo previsto, nei limiti delle corrispondenti detrazioni effettuate a carico dell’appaltatore;
ccc) per provviste e/o prestazioni da eseguirsi d’ufficio a carico dei contravventori alle prescrizioni di leggi, regolamenti e ordinanze;
ddd) per l’affidamento di servizi sociali (assistenza sociale, soggiorni climatici in genere per anziani e minori ecc..), culturali, ricreativi e sportivi;
eee) per l’acquisto di ogni altro bene o l’affidamento di ogni altro servizio che si renda necessario per garantire lo svolgimento e la continuità delle attività ordinarie comunali;
fff) acquisti di stampati, depliants, flyer, volantini, ecc. relativi all’informazione ed all’accoglienza turistica;
ggg) affidamenti di servizi per l’informazione e l’accoglienza turistica;
hhh) affidamenti di servizi informatici, web marketing, social-media per l’informazione e l’accoglienza turistica;
iii) servizio di ricovero, mantenimento e custodia dei cani randagi; jjj) servizio di trasporto ed accompagnamento scolastico.3
3. Il ricorso all'acquisizione in economia è altresì consentito nelle seguenti ipotesi:
a) risoluzione di un precedente rapporto contrattuale, o in danno del contraente inadempiente, quando ciò sia ritenuto necessario o conveniente per conseguire la prestazione nel termine previsto dal contratto;
b) necessità di completare le prestazioni di un contratto in corso, xxx non previste, se non sia possibile imporne l'esecuzione nell'ambito del contratto medesimo;
c) prestazioni periodiche di servizi, forniture, a seguito della scadenza dei relativi contratti, nelle more dello svolgimento delle ordinarie procedure di scelta del contraente, nella misura strettamente necessaria;
d) urgenza, determinata da eventi oggettivamente imprevedibili, al fine di scongiurare situazioni di pericolo per persone, animali o cose, ovvero per l'igiene e salute pubblica, ovvero per il patrimonio storico, artistico, culturale.
3 comma così integrato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14.05.2015
4. Per importi pari o superiori a quarantamila euro4 e fino all'importo di euro 200.000,005, l'affidamento mediante cottimo fiduciario avviene nel rispetto dei principi di trasparenza, rotazione, parità di trattamento, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di indagini di mercato ovvero tramite elenchi di operatori economici predisposti dalla stazione appaltante.
5. Per importi inferiori a 40.000,006 è consentito l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento, mediante determinazione di impegno di spesa.
ART. 14 - Interventi d’urgenza
1. Nei casi d’urgenza, per i quali, a tutela della pubblica incolumità oppure a difesa o ripristino di pubblici servizi di interesse generale, si renda necessario ed indifferibile l’esecuzione dei lavori o delle connesse provviste o servizi il responsabile del servizio competente, può disporre l’immediato inizio con l’obbligo di regolarizzare l’ordinazione entro trenta giorni e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine, ai sensi dell’art. 191 comma 3 del D.Lgs. 267/2000, ai fini dell’assunzione dell’impegno di spesa.
SEZIONE QUINTA: ESPLETAMENTO DELLA GARA
ART. 15 – Modalità di svolgimento delle gare
Tutte le gare sono valide anche in presenza di un’unica offerta, salvo il caso in cui l’amministrazione abbia stabilito espressamente nel bando, ovvero nella lettera d’invito, che non si procede all’aggiudicazione se non pervengono almeno due offerte.
ART. 16 - Principi inerenti il bando e la lettera d’invito
Nel caso in cui accada che il bando di gara ovvero la lettera di invito contengano delle prescrizioni ovvero richiedano dei requisiti di dubbia interpretazione, essi vanno comunque interpretati nel senso più favorevole ai fini della maggior partecipazione dei concorrenti alla gara.
Nel caso in cui vi possa essere contrasto tra le disposizioni previste nella lettera di xxxxxx/bando di gara e quelle previste dal disciplinare di gara prevalgono le disposizioni previste dalla lettera d’invito/bando di gara.
Nel caso in cui la Commissione di gara si avveda che una o più prescrizioni del bando di gara siano in contrasto con delle prescrizioni di legge o di regolamento, applicabili alla procedura in corso, e quindi di natura inderogabile, la stessa può procedere con atto motivato alla disapplicazione della prescrizione ritenuta illegittima, indicando peraltro le ragioni sulla base delle quali si è ritenuto opportuno sostituire detta previsione.
Nel caso in cui un’offerta presentata violi una disposizione del bando di gara, questa sarà esclusa se tale violazione era indicata nel bando a pena di esclusione, ovvero nel caso in cui, e a prescindere dall’espressa previsione del bando, tale prescrizione possa
4 comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27.10.2011 5 comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 24 del 14.05.2015 6 comma così modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 64 del 27.10.2011
comportare la violazione dei principi di trasparenza, imparzialità e legittimità della procedura.
ART. 17 - Riapertura e proroga dei termini
La riapertura del termine per la presentazione delle offerte così come la proroga del termine stesso, oltre che trovare la motivazione in ragioni di pubblico interesse, deve essere disposta dallo stesso organo responsabile della procedura di gara. La decisione deve essere resa pubblica con le stesse modalità e termini con i quali era stata indetta la gara.
ART. 18 - Regole per la presentazione delle offerte
Le offerte, devono essere presentate secondo quanto previsto dal bando ovvero dall’avviso di gara inderogabilmente entro il termine e l’ora previsti a pena dell’esclusione dell’offerta; a tal fine, ed in relazione alle modalità di presentazione prescritte, fa fede il timbro di arrivo all’ufficio protocollo del Comune. Una volta scaduto il termine perentorio previsto dal bando ovvero dall’avviso per la loro presentazione, le offerte non possono più essere ritirate, modificate od integrate e divengono quindi giuridicamente vincolanti per la ditta offerente.
In ogni caso il bando di gara deve prevedere che l’offerta rimanga giuridicamente vincolante almeno sino a che le offerte non vengano aperte in pubblica seduta, anche nei casi in cui l’amministrazione decida motivatamente di differire l’apertura delle stesse.
Entro e non oltre il termine fissato per la presentazione delle offerte le ditte offerenti hanno la facoltà di presentare altra offerta modificativa della prima; in caso di presentazione di altra offerta entro i termini previsti dovrà essere presa in considerazione solo ed esclusivamente l’ultima offerta pervenuta, avendo cura di conservare, ancora sigillate e pertanto non aperta, tra gli atti di gara l’offerta iniziale.
ART. 19 - Il verbale di gara
Il verbale di gara è l’atto pubblico attraverso il quale si attestano le operazioni di gara dall’apertura della stessa fino all’aggiudicazione.
Nel verbale devono essere puntualmente descritte tutte le operazioni che vengono svolte nella seduta di gara in ordine cronologico;
Il verbale di gara è costituito quanto meno dai seguenti elementi:
● la data, l’ora ed il luogo di svolgimento della gara;
● i principi che regolano il procedimento di gara;
● l’elenco delle ditte partecipanti e di quelle ammesse alla gara;
● la formulazione della graduatoria;
● le dichiarazioni che vengono presentate dai rappresentanti delle ditte partecipanti secondo quanto disposto dall’art. 20;
● la sottoscrizione da parte di tutti i componenti della Commissione, dei testimoni, se presenti, dall’ufficiale autenticante nei casi previsti dalla legge.
ART. 20 - I rappresentanti delle ditte
1. Le sedute di gara sono pubbliche salvo i casi in cui la legge disponga diversamente.
2. Rispetto coloro i quali si definiscono essere rappresentanti delle ditte partecipanti il segretario dovrà acquisire i relativi dati personali, l’atto attraverso il quale si evince il potere di rappresentanza, ovvero, in assenza di questo, una dichiarazione sottoscritta con la quale l’interessato si dichiari essere rappresentante della ditta partecipante allo scopo autorizzato.
ART. 21 – L’interpretazione dell’offerta
1. Laddove si dovesse presentare una discordanza tra il prezzo indicato in cifre e quello indicato in lettere deve essere ritenuta valida l’indicazione più vantaggiosa per il Comune, nei limiti in cui la discordanza non sia frutto di un palese errore tale per cui si debba ritenere valida l’indicazione più ragionevole facendo riferimento agli atti di gara, salvo specifiche e diverse disposizioni di legge.
2. Le offerte condizionate, ovvero espresse in modo indeterminato, o mediante semplice riferimento ad altra offerta, propria o di altri, ed a prescindere da un’espressa previsione del bando, devono sempre essere escluse dalla gara.
3. Non sono ammesse offerte per persona da nominare ed una eventuale offerta in tal senso dovrà essere immediatamente esclusa.
Sono ammesse offerte per procura solo ove il potere rappresentativo risulti da atto scritto.
ART. 22 - Aggiudicazione
1. Nelle procedure aperte, ristrette e negoziate del comune, il vincolo giuridico consegue esclusivamente alla stipula del contratto. Il provvedimento di aggiudicazione provvisoria rappresenta infatti l'atto con il quale si individua l'offerta migliore con cui l'ente stipulerà il successivo contratto.
2. Laddove dalle verifiche documentali e dagli accertamenti emergessero degli impedimenti a contrarre, ovvero si accertasse che i requisiti dichiarati non sussistono, l'ente procederà d'ufficio ad annullare l'aggiudicazione.
3. Dopo aver verificato che il vincitore possieda effettivamente i requisiti auto certificati in sede di procedura di gara, e dopo aver posto in essere le verifiche antimafia se dovute, l'ente provvede ad adottare il provvedimento di aggiudicazione definitiva ed a stipulare il contratto.
4. Il contratto, gli atti di gara endoprocedimentali e l'aggiudicazione provvisoria non sono soggetti ad approvazione. Il procedimento di gara si chiude con l'aggiudicazione definitiva.
SEZIONE SESTA: IL CONTRATTO
ART . 23 – Forma dei contratti
1.1 contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
▪ per atto pubblico notarile;
▪ per atto pubblico amministrativo;
▪ a mezzo di scrittura privata;
▪ a mezzo di scrittura privata autenticata;
▪ nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il Segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l'ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell'interesse dell'ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 50.000,00 euro7 vengono stipulati in forma pubblica amministrativa, ovvero con sottoscrizione autenticata; i contratti il cui valore sia inferiore a 50.000,00 euro8 sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata o secondo l’uso del commercio o per corrispondenza qualora il contraente sia una ditta commerciale.
4. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipulazione di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5. I contratti per l'esercizio di attività professionale, sono di norma stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal loro valore.
6. Le concessioni cimiteriali sono stipulate in forma pubblica se hanno ad oggetto una tomba e in forma di scrittura privata se hanno ad oggetto un loculo od ossario o un’area cimiteriale.
ART. 24 - Termini per la stipulazione del contratto
1. I termini per la stipulazione del contratto sono regolati dalle specifiche norme di legge che regolano la materia o in mancanza dalle norme del procedimento.
ART. 25 - Condizioni generali del contratto
1. Il Comune può stipulare contratti per adesione a norma degli artt. 1341 e 1342 del codice civile ogni qualvolta lo ritenga opportuno per la gestione ordinaria .
ART. 26 - Esecuzione del contratto
1. Il contratto sottoscritto dalle parti e pienamente efficace, viene eseguito dal contraente sotto il controllo del responsabile di Servizio competente per materia, il quale, sotto la propria responsabilità, dovrà verificare e accertare l’integrale esecuzione dei contratti, ordinare e rifiutare merci, prodotti o servizi, verificare la buona qualità dei prodotti e la loro rispondenza alle caratteristiche indicate nell'offerta, la regolare esecuzione delle prestazioni e la puntuale e tempestiva osservanza da parte dei contraenti di tutte le clausole e prescrizioni dedotte in contratto. Per l’adempimento di dette incombenze si avvarrà del personale del settore interessato.
7 comma così modificato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del 27.10.2009
8 comma così modificato con deliberazione del Commissario Straordinario assunta con i poteri del Consiglio Comunale n. 22 del
27.10.2009
2. Nell'esecuzione dei contratti, in mancanza di un atto formale, non possono essere apportate per nessuna ragione variazioni quantitative o qualitative rispetto a quanto è stato stipulato.
ART. 27 – Pagamenti ed anticipi
1. Nel capitolato speciale relativo al contratto devono essere disciplinate le modalità procedurali ed i termini per il pagamento delle prestazioni eseguite dal contraente.
2. E’ vietato prevedere il pagamento di anticipi sui corrispettivi pattuiti, tranne nei casi in cui gli anticipi siano previsti da leggi, regolamenti, disposizioni degli ordini professionali, ovvero in caso di uso.
3. E' fatto divieto di riconoscere e remunerare provvigioni, mediazioni o altri corrispettivi, comunque denominati a favore delle ditte concorrenti o di altri soggetti in relazione all'aggiudicazione o alla stipula dei contratti.
ART. 28 - Spese contrattuali
1. Le spese contrattuali, tutte, nessuna esclusa, precedenti e conseguenti alla stipula del contratto, nei limiti in cui una disposizione normativa non preveda espressamente in modo difforme, sono a carico della ditta aggiudicataria.
2. La ditta sarà tenuta, su invito scritto dell’ufficio contratti a versare, presso la Tesoreria Comunale, la somma necessaria prima della stipula del contratto.
ART. 29 - I diritti di segreteria
1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria; la successiva ripartizione compete all’Ufficio Contratti.
ART. 30 – Imposta di bollo e registrazione
1. Tutti i contratti di appalto stipulati per atto pubblico o in forma pubblica amministrativa o per scrittura privata autenticata, sono assoggettati a registrazione in termine fisso quale ne sia il valore; i contratti stipulati in forma di scrittura privata sono registrati in caso d’uso quando trattasi di operazioni assoggettate all’IVA, altrimenti anch’essi vengono registrati a termine fisso.
2. Tutti i contratti sono sottoposti alla disciplina sul bollo.
3. Gli adempimenti di cui sopra sono svolti dall'Ufficio Contratti.
SEZIONE SETTIMA: NORME FINALI
ART. 31 - Abrogazione di norme
Dall’entrata in vigore del presente regolamento, fatta eccezione per le procedure ed i contratti in corso, è abrogato il precedente “Regolamento comunale per la disciplina dei
contratti” ed il “Regolamento comunale lavori, forniture e servizi in economia” del Comune di San Xxxxxxx al Tagliamento.
Sono altresì abrogate tutte le altre disposizioni contenute nei regolamenti comunali vigenti che risultino incompatibili con il presente testo normativo.