Forma dei contratti Clausole campione
Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: - per atto pubblico con intervento del Notaio/Ufficio rogante l’atto; - per atto pubblico registrato; - a mezzo di scrittura privata; - a mezzo di scrittura privata registrata; - nelle altre forme previste dalla Legge.
2. Di norma sono stipulati per atto pubblico i contratti di importo superiore a € 50.000,00.
3. I contratti in forma di scrittura privata possono essere stipulati anche mediante sottoscrizione in calce al capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando si tratti di contratti di importo inferiore a € 10.000,00.
4. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui accedono. Per gli stessi si procede all’aggiornamento della cauzione.
5. I contratti sono stipulati dal Direttore, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce.
6. La stipulazione dei contratti avrà luogo solo successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria ed alle verifiche con esito positivo. L’impresa aggiudicataria dovrà nei termini fissati costituire il deposito per le spese contrattuali, costituire la garanzia fideiussoria definitiva di cui alla normativa vigente; presentare tutta l’ulteriore documentazione richiesta. Ove entro il termine assegnato l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti, o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno e nell’ora convenuti, il Direttore diffida la stessa ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l’inadempimento persiste senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell’affidamento, all’acquisizione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno, e la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La parte contraente con la Fondazione è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità.
8. Nel caso in cui la Fondazione non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nei termini previsti, il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: ▪ □ per atto pubblico con intervento del Notaio; ▪ □ per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; ▪ □ a mezzo di scrittura privata; ▪ □ a mezzo di scrittura privata autenticata; ▪ □ Nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonchè per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’ente.
3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti il cui valore sia superiore a 20.000,00 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale, ovvero con sottoscrizione autenticata; I contratti il cui valore sia superiore all’importo di 10.000,00 euro e sino a 20.000,00 sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata. Sino all’importo di 10.000,00 Euro il contratto si considera perfezionato con l’acquisizione agli atti della lettera d’offerta o preventivo oppure con la sottoscrizione della determinazione da parte dell’affidatario. La forma del contratto deve sempre essere indicata nell’atto di aggiudicazione definitiva o nelle determinazioni di affidamento.
4. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata.
5. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica.
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette sono stipulati nella forma dell’atto pubblico amministrativo o atto pubblico. E’ facoltà del Segretario Generale proporre l’affidamento del rogito a un notaio. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.
2. Per i contratti derivanti da procedure negoziate, incluse le procedure in economia, di importo superiore ad € 50.000,00 si applica il comma 1.
3. Per importi fino a € 50.000,00 e sempre che ne sia fatta menzione nell’atto di determinazione a contrattare, i contratti di cui al comma 2 possono essere stipulati con scrittura privata, anche nelle seguenti forme:
a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall’aggiudicatario e dal Dirigente responsabile per accettazione;
b) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio;
c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
d) per mezzo di sottoscrizione, da parte dell’aggiudicatario, dell’atto di determinazione del Dirigente responsabile in luogo del contratto.
Forma dei contratti. 1. I contratti possono essere stipulati o perfezionati nelle seguenti forme, da indicare nella determinazione a contrattare, in conformità all’articolo 192, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
a) forma pubblica con ricorso alla funzione rogante di notaio;
b) forma pubblica amministrativa, in modalità informatica o cartacea, con ricorso alla funzione del Segretario Generale;
c) scrittura privata autenticata dal Segretario Generale, in modalità informatica o cartacea;
d) scrittura privata semplice, in modalità informatica o cartacea;
e) altre forme eventualmente previste dalla legge.
2. Devono essere stipulati mediante atto pubblico notarile o atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale o scrittura privata autenticata i seguenti atti:
a) atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili o mobili registrati;
b) atti di trasferimento e/o costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali sugli immobili;
c) convenzioni urbanistiche e atti unilaterali d’obbligo in materia edilizia;
d) contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali, nei casi in cui l’ammontare dell’imposta, calcolata proporzionalmente al 2%, risulti pari o superiore all’importo di cui all’articolo 2 della Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) atti di donazione di beni mobili ed immobili, di opere d’arte e dell’ingegno. Per gli atti di cui al presente comma si potrà ricorrere alla stipula a mezzo di Notaio, in casi di particolare complessità degli atti e degli istituti giuridici da applicare o per altri motivi dettati da esigenze straordinarie, da opportunità di snellimento e celerità delle procedure o per altri motivi di ordine tecnico-amministrativo, nonché qualora, a giudizio del Segretario generale o suo supplente, per la complessità dell’operazione non sia garantito dai Servizi comunali proponenti un adeguato supporto tecnico all’Ufficiale rogante.
3. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui seguono.
4. I contratti pubblici relativi a lavori, forniture e acquisto di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere stipulati, a pena di nullità, con le seguenti modalità:
a) atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante;
b) s...
Forma dei contratti. Tutti i contratti della Pubblica amministrazione richiedono, a pena di nullità, la forma scritta. Ai sensi dell’art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 (così come rivisto con rettifica pubblicata in GU n° 164 del 15/7/2016 e D.Lgs 19/4/2017 n° 56), in materia di appalti, il contratto è stipulato, a pena di nullità:
1) Con atto pubblico notarile informatico ovvero
2) In modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, • in forma pubblica amministrativa a cura dell’ufficiale rogante della stazione appaltante, o • mediante scrittura privata; • mediante corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri stati membri, nel caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Fermo restando che la forma contrattuale è disciplinata nei termini sopra visti, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni. Contratti da stipulare con atto pubblico notarile Contratti di compravendita immobiliare e contratti di donazione (art. 769 C.C e segg). Al di fuori di queste ipotesi, l’Azienda potrà ricorrere alla stipula con atto pubblico notarile solo in casi eccezionali debitamente motivati. Contratti da stipulare in modalità elettronica, con scrittura privata o scambio di corrispondenza, Fatta salva l’entrata in vigore del sistema di qualificazione delle stazioni appaltanti di cui all’articolo 38 del D.Lgs 50/2016 e smi e ferme restando le funzioni/competenze della stazione unica appaltante per la Regione Liguria (SUAR), o altra centrale di committenza (art. 37 Dlgs 50/2016 e smi - ▇.▇▇.▇▇/▇▇▇, Liguria Digitale spa),
A) sono stipulati con scrittura privata in modalità elettronica, i contratti di concessione, appalto servizi e forniture relativi a procedure aperte, ristrette, ad accordo quadro/convenzioni, il cui importo risulti pari o superiore a soglia comunitaria (su delega della centrale di committenza regionale). Per quanto attiene i contratti di appalto lavori, si procede con scrittura privata in modalità elettronica qualora siano riferiti a procedure aperte o ristrette il cui importo sia pari o superiore a € 500.000.
B) In tutti gli altri casi, i contratti sono stipulati mediante scambio di corrispondenza - sottoscritta con firma digitale - secondo l’uso del commercio, con utilizzo di posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli stati membri. Per le forniture di importo inf...
Forma dei contratti. Art. 28 – Contenuto dei contratti Art. 29 – Cauzioni definitive
Forma dei contratti. 1. I contratti possono essere stipulati o perfezionati nelle seguenti forme, da indicare nel provvedimento a contrattare, in conformità all'art. 192, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
a) forma pubblica amministrativa, in modalità informatica o cartacea , con ricorso alla funzione rogante del Segretario Generale;
b) forma pubblica con ricorso alla funzione rogante di notai;
c) scrittura privata autenticata dal Segretario Generale, in modalità informatica o cartacea;
d) scrittura privata semplice, in modalità informatica o cartacea;
e) nelle altre forme previste dalla legge.
2. Il ricorso al rogito notarile è possibile solo ricorrendo motivate circostanze che rendano inopportuna o incompatibile la partecipazione del Segretario Generale.
3. I contratti in forma di scrittura privata semplice possono essere stipulati, per importi non superiori a 10.000,00 (diecimila/00) euro, in una delle seguenti forme: mediante sottoscrizione in calce al capitolato, con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta, ovvero per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando si tratti di contratti che non richiedano una dettagliata disciplina del rapporto negoziale.
4. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui accedono.
Forma dei contratti. 1. Per tutti i contratti stipulati dal Comune è richiesta sempre la forma scritta.
2. La stipulazione avviene obbligatoriamente mediante atto in forma pubblica amministrativa, rogato dal Segretario Generale, per tutti i contratti aggiudicati con procedura aperta o ristretta.
3. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo nella stessa forma di cui al comma 1, ovvero mediante scrittura privata, ovvero scrittura privata autenticata, come ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto.
4. Nei casi di cui al precedente comma 2 , il rogito dell’atto pubblico o l’autenticazione della scrittura privata può avvenire ad opera di un notaio, ove ne faccia richiesta specifica la controparte e comunque quando, per la fattispecie, è prevista dalla legge la competenza esclusiva del notaio medesimo.
5. La forma adottata per l’atto principale è comunque obbligatoria anche per i successivi eventuali atti aggiuntivi.
6. Per i lavori, forniture e servizi da realizzarsi in economia, i relativi contratti sono stipulati nelle forme previste dai rispettivi Regolamenti comunali.
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata, asta pubblica e appalto concorso sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo o di atto pubblico. Sono altresì stipulati in forma di atto pubblico amministrativo o atto pubblico i contratti preceduti da trattativa privata, qualora sia stata resa obbligatoria tale forma in sede di condizioni di gara.
2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati anche per scrittura privata autenticata o per scrittura privata semplice. Quest'ultima può assumere, per importi inferiori a Euro 100.000,00 più iva, anche le seguenti forme:
a) per mezzo di scrittura privata firmata dal contraente e dal dirigente che rappresenta il Comune;
b) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio;
c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare;
d) con atto separato di obbligazione costituito da lettera offerta sottoscritta dal contraente.
Forma dei contratti. 1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è superiore ad € 50.000, ove la scelta del contraente sia avvenuta mediante la procedura di evidenza pubblica, la stipulazione del contratto avviene in forma di atto pubblico amministrativo, in caso contrario il contratto è sempre stipulato mediante scrittura privata;
2. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è da € 20.000,00 fino ad € 50.000 la stipulazione del contratto avviene mediante scrittura privata;
3. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è pari o inferiore ad € 20.000,00 la stipulazione del contratto avviene mediante accettazione da parte dell’affidatario delle condizioni contenute nel capitolato d’appalto, per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio (lettere di proposta ed accettazione ai sensi dell’art. 1326 cod. civ.), ovvero nella formula semplificata del buono d’ordine;
