Forma dei contratti Clausole campione

Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: ▪ □ per atto pubblico con intervento del Notaio; ▪ □ per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; ▪ □ a mezzo di scrittura privata; ▪ □ a mezzo di scrittura privata autenticata; ▪ □ Nelle altre forme previste dalla legge.
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata, asta pubblica e appalto concorso sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo o di atto pubblico. Sono altresì stipulati in forma di atto pubblico amministrativo o atto pubblico i contratti preceduti da trattativa privata, qualora sia stata resa obbligatoria tale forma in sede di condizioni di gara.
Forma dei contratti. 1. I contratti possono essere stipulati o perfezionati nelle seguenti forme, da indicare nel provvedimento a contrattare, in conformità all'art. 192, comma 1 lett. b), del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.:
Forma dei contratti. Art. 28 – Contenuto dei contratti Art. 29 – Cauzioni definitive
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette sono stipulati nella forma dell’atto pubblico amministrativo o atto pubblico. E’ facoltà del Segretario Generale proporre l’affidamento del rogito a un notaio. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative.
Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme:
Forma dei contratti. Art. 55 – Documentazione ...............................................................................
Forma dei contratti. 1. I contratti di appalto ovvero i contratti riconducibili al D.Lgs 163/2006, sono stipulati nelle seguenti forme:
Forma dei contratti. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: - per atto pubblico con intervento del Notaio; - per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; - a mezzo di scrittura privata autenticata; - a mezzo di scrittura privata; - nelle altre forme previste dalla legge. - in modalità elettronica Il Segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente. In caso di assenza od impedimento del Segretario comunale alla rogazione dei contratti ed all’autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti relativi all’affidamento di lavori, beni e servizi il cui valore sia superiore a 50.000 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale. I contratti il cui valore sia inferiore a 50.000 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica, con importo a base d'asta superiore a 50.000 euro. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l’esercizio di attività professionale sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore. Ogni Responsabile del Settore interessato dal contratto deve indicare nella determinazione a contrattare o altro provvedimento la precisa forma di stipula del contratto e precisamente: - Atto Pubblico - Scrittura Privata Autenticata - Scrittura Privata Tutti i contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, tanto nella forma dell'atto pubblico amministrativo, tanto nella forma della scrittura privata, vanno stipulati, a pena di nullità, in modalità elettronica, ai sensi dell’art.11 comma 13 del Codice e dell’art.6 comma 4 del D.L. 179/2012 così come sostituito dall’art.6 comma 6 del D.L.145/2013 . Le parti contraenti sottoscrivono personalmente l'atto in presenza del Segretario comunale con firma digitale o con firma elettronica, consistente anche nell'acquisizione digitale della sottoscrizione autografa. Il Segretario comunale appone personalmente la propria firma digitale dopo le parti ...
Forma dei contratti. 1. I contratti possono essere stipulati nelle seguenti forme, da indicare nella deliberazione a contrattare in conformità all'art. 56, lett.b), della legge 8.6.1990, n. 142: