We use cookies on our site to analyze traffic, enhance your experience, and provide you with tailored content.

For more information visit our privacy policy.

Forma dei contratti Clausole campione

Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: - per atto pubblico con intervento del Notaio/Ufficio rogante l’atto; - per atto pubblico registrato; - a mezzo di scrittura privata; - a mezzo di scrittura privata registrata; - nelle altre forme previste dalla Legge. 2. Di norma sono stipulati per atto pubblico i contratti di importo superiore a € 50.000,00. 3. I contratti in forma di scrittura privata possono essere stipulati anche mediante sottoscrizione in calce al capitolato; con atto separato di obbligazione sottoscritto da chi presenta l’offerta; per mezzo di corrispondenza, secondo l’uso del commercio, quando si tratti di contratti di importo inferiore a € 10.000,00. 4. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui accedono. Per gli stessi si procede all’aggiornamento della cauzione. 5. I contratti sono stipulati dal Direttore, ovvero, in caso di assenza o impedimento, da chi legittimamente lo sostituisce. 6. La stipulazione dei contratti avrà luogo solo successivamente all’acquisizione della documentazione necessaria ed alle verifiche con esito positivo. L’impresa aggiudicataria dovrà nei termini fissati costituire il deposito per le spese contrattuali, costituire la garanzia fideiussoria definitiva di cui alla normativa vigente; presentare tutta l’ulteriore documentazione richiesta. Ove entro il termine assegnato l’impresa non provveda agli adempimenti richiesti, o non si presenti per la stipula del contratto nel giorno e nell’ora convenuti, il Direttore diffida la stessa ad adempiere entro 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. Se l’inadempimento persiste senza giustificato motivo, si procederà alla revoca dell’affidamento, all’acquisizione della cauzione provvisoria, fatto salvo il diritto a richiedere il risarcimento del maggior danno, e la facoltà di aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria. 7. La parte contraente con la Fondazione è tenuta a provare la propria legittimazione e la propria identità. 8. Nel caso in cui la Fondazione non provveda senza giustificato motivo alla stipula del contratto nei termini previsti, il contraente, previa diffida, può, entro un termine di trenta giorni dalla diffida, svincolarsi da ogni impegno contrattuale.
Forma dei contrattiI contratti sono stipulati nelle seguenti forme: - per atto pubblico con intervento del Notaio; - per atto pubblico/amministrativo con intervento del Segretario Comunale; - a mezzo di scrittura privata autenticata; - a mezzo di scrittura privata; - nelle altre forme previste dalla legge. - in modalità elettronica Il Segretario comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali nell’interesse dell’ente. In caso di assenza od impedimento del Segretario comunale alla rogazione dei contratti ed all’autentica delle sottoscrizioni provvede chi legalmente lo sostituisce. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, di norma, i contratti relativi all’affidamento di lavori, beni e servizi il cui valore sia superiore a 50.000 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale. I contratti il cui valore sia inferiore a 50.000 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura aperta o ristretta ad evidenza pubblica, con importo a base d'asta superiore a 50.000 euro. I contratti che devono essere stipulati con i professionisti per l’esercizio di attività professionale sono sempre stipulati in forma di scrittura privata a prescindere dal valore. Ogni Responsabile del Settore interessato dal contratto deve indicare nella determinazione a contrattare o altro provvedimento la precisa forma di stipula del contratto e precisamente: - Atto Pubblico - Scrittura Privata Autenticata - Scrittura Privata
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure aperte e ristrette sono stipulati nella forma dell’atto pubblico amministrativo o atto pubblico. E’ facoltà del Segretario Generale proporre l’affidamento del rogito a un notaio. Il privato contraente può richiedere la stipula del contratto a notaio di sua fiducia, assumendo a proprio carico le spese relative. 2. Per i contratti derivanti da procedure negoziate, incluse le procedure in economia, di importo superiore ad € 50.000,00 si applica il comma 1. 3. Per importi fino a € 50.000,00 e sempre che ne sia fatta menzione nell’atto di determinazione a contrattare, i contratti di cui al comma 2 possono essere stipulati con scrittura privata, anche nelle seguenti forme: a) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall’aggiudicatario e dal Dirigente responsabile per accettazione; b) per mezzo di corrispondenza, secondo gli usi del commercio; c) per mezzo di obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare; d) per mezzo di sottoscrizione, da parte dell’aggiudicatario, dell’atto di determinazione del Dirigente responsabile in luogo del contratto.
Forma dei contratti. 1. I contratti sono stipulati nelle seguenti forme: ▪ per atto pubblico con intervento del Notaio; ▪ per atto pubblico con intervento del Segretario Comunale; ▪ a mezzo di scrittura privata; ▪ a mezzo di scrittura privata autenticata. 2. Il Segretario Comunale interviene in qualità di ufficiale rogante per ricevere e quindi per rogare gli atti in forma pubblica amministrativa ove una parte contraente sia l’Ente ovvero per autenticare le scritture private, nonché per autenticare gli atti unilaterali il cui contenuto sia rivolto a favore dell’interesse dell’Ente. 3. Salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti il cui valore sia superiore a 10.000 euro vengono sempre stipulati in forma pubblica con intervento del Segretario Comunale; i contratti il cui valore sia inferiore a 10.000 euro sono stipulati in forma di scrittura privata non autenticata. 4. Questi ultimi contratti possono anche essere stipulati in forma di corrispondenza commerciale ovvero indifferentemente con atto separato di obbligazione sottoscritto dall'offerente quando si tratti di contratti stipulati nell’ambito di una attività di tipo commerciale. 5. Anche per importi inferiori al limite indicato al comma 3 del presente articolo, in relazione al tipo di rapporto giuridico, ovvero alla natura dei beni o servizi da acquisire, si potrà far luogo alla stipula di contratti in forma pubblica amministrativa ovvero per mezzo di scrittura privata autenticata purché vi sia una motivazione adeguata. 6. In ogni caso la forma pubblica dell’atto è sempre presente quale forma necessaria di contratto da adottare a seguito di procedura di gara ad evidenza pubblica. 7. I ogni caso, prescindendo dal valore e salvo quanto prescritto da specifiche norme di legge che dispongano espressamente in modo diverso, i contratti stipulati con i professionisti ovvero con collaboratori esterni al Comune, vengono sempre stipulati con la forma della scrittura privata.
Forma dei contratti. Art. 28 – Contenuto dei contratti Art. 29 – Cauzioni definitive
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata, asta pubblica ed appalto-concorso sono stipulati nella forma dell’atto pubblico-amministrativo. 2. I contratti preceduti da procedura negoziata di cui all‘art. l4, commi l e 2 lett. f) e g) sono stipulati mediante scrittura privata autenticata o con una delle seguenti forme: a) con la sottoscrizione del privato contraente della determinazione contenente le clausole essenziali da rispettare nonché la seguente formula: “ll presente provvedimento ha valore oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione dello stesso da parte del privato contraente"; b) per mezzo di corrispondenza secondo gli usi del commercio; c) con atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta sottoscritta dall‘aggiudicatario ed accettata; d) per mezzo di apposito documento sottoscritto dalle parti aventi titolo. 3. I rimanenti contratti conseguenti a procedura negoziata nelle altre ipotesi non citate nel comma precedente sono stipulati in una delle forme innanzi previste in relazione alla natura ed al valore dell'appalto. 4. Sono altresì stipulati mediante scrittura privata gli atti di sottomissione rientranti nel “quinto d‘obbligo” e concernenti unicamente variazioni quantitative dell'importo dell’appalto, mentre quelli relativi ad altre varianti e quelli eccedenti il “quinto d’obbligo” devono seguire la stessa forma del contratto principale.
Forma dei contratti. 1. I contratti conseguenti a procedure di licitazione privata ed asta pubblica sono stipulati nella forma di atto pubblico amministrativo, o di atto pubblico su consenso delle parti; i contratti preceduti da appalto concorso possono essere anche stipulati per scrittura privata con atto bilaterale contestuale. 2. I contratti preceduti da trattativa privata possono essere stipulati con scrittura privata. In particolare essa può assumere le seguenti forme: a) atto separato di obbligazione costituito da lettera-offerta, sottoscritta dall'aggiudicatario ed accettata; b) apposita determinazione dirigenziale; c) corrispondenza, secondo gli usi del commercio; d) obbligazione sottoscritta in calce al capitolato o disciplinare. 3. I contratti di locazione possono essere stipulati per scrittura privata. Qualora tali contratti abbiano durata ultranovennale essi devono essere stipulati per atto pubblico.
Forma dei contratti. 1. Per tutti i contratti stipulati dal Comune è richiesta sempre la forma scritta. 2. La stipulazione avviene obbligatoriamente mediante atto in forma pubblica amministrativa, rogato dal Segretario Generale, per tutti i contratti aggiudicati con procedura aperta o ristretta. 3. Nei restanti casi la stipulazione ha luogo nella stessa forma di cui al comma 1, ovvero mediante scrittura privata, ovvero scrittura privata autenticata, come ritenuto opportuno in relazione al contenuto dell’atto. 4. Nei casi di cui al precedente comma 2 , il rogito dell’atto pubblico o l’autenticazione della scrittura privata può avvenire ad opera di un notaio, ove ne faccia richiesta specifica la controparte e comunque quando, per la fattispecie, è prevista dalla legge la competenza esclusiva del notaio medesimo. 5. La forma adottata per l’atto principale è comunque obbligatoria anche per i successivi eventuali atti aggiuntivi. 6. Per i lavori, forniture e servizi da realizzarsi in economia, i relativi contratti sono stipulati nelle forme previste dai rispettivi Regolamenti comunali.
Forma dei contratti. 1. I contratti possono essere stipulati o perfezionati nelle seguenti forme, da indicare nella determinazione a contrattare, in conformità all’articolo 192, comma 1 lett. b) del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.: a) forma pubblica con ricorso alla funzione rogante di notaio; b) forma pubblica amministrativa, in modalità informatica o cartacea, con ricorso alla funzione del Segretario Generale; c) scrittura privata autenticata dal Segretario Generale, in modalità informatica o cartacea; d) scrittura privata semplice, in modalità informatica o cartacea; e) altre forme eventualmente previste dalla legge. 2. Devono essere stipulati mediante atto pubblico notarile o atto pubblico amministrativo a rogito del Segretario Generale o scrittura privata autenticata i seguenti atti: a) atti di trasferimento del diritto di proprietà su beni immobili o mobili registrati; b) atti di trasferimento e/o costituzione, modificazione o estinzione di diritti reali sugli immobili; c) convenzioni urbanistiche e atti unilaterali d’obbligo in materia edilizia; d) contratti di concessione di loculi o aree cimiteriali, nei casi in cui l’ammontare dell’imposta, calcolata proporzionalmente al 2%, risulti pari o superiore all’importo di cui all’articolo 2 della Tariffa Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e successive modificazioni ed integrazioni; e) atti di donazione di beni mobili ed immobili, di opere d’arte e dell’ingegno. Per gli atti di cui al presente comma si potrà ricorrere alla stipula a mezzo di Notaio, in casi di particolare complessità degli atti e degli istituti giuridici da applicare o per altri motivi dettati da esigenze straordinarie, da opportunità di snellimento e celerità delle procedure o per altri motivi di ordine tecnico-amministrativo, nonché qualora, a giudizio del Segretario generale o suo supplente, per la complessità dell’operazione non sia garantito dai Servizi comunali proponenti un adeguato supporto tecnico all’Ufficiale rogante. 3. Gli atti aggiuntivi, integrativi o modificativi devono avere la stessa forma degli atti principali cui seguono. 4. I contratti pubblici relativi a lavori, forniture e acquisto di beni e servizi, ai sensi dell’articolo 32 comma 14 del D.Lgs. n. 50/2016 devono essere stipulati, a pena di nullità, con le seguenti modalità: a) atto pubblico notarile informatico ovvero in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell’Ufficiale rogante della Stazione appaltante; b) s...
Forma dei contratti. 1. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è superiore ad € 50.000, ove la scelta del contraente sia avvenuta mediante la procedura di evidenza pubblica, la stipulazione del contratto avviene in forma di atto pubblico amministrativo, in caso contrario il contratto è sempre stipulato mediante scrittura privata; 2. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è da € 20.000,00 fino ad € 50.000 la stipulazione del contratto avviene mediante scrittura privata; 3. In caso di affidamento di lavori, servizi e forniture il cui valore è pari o inferiore ad € 20.000,00 la stipulazione del contratto avviene mediante accettazione da parte dell’affidatario delle condizioni contenute nel capitolato d’appalto, per mezzo di corrispondenza secondo l’uso del commercio (lettere di proposta ed accettazione ai sensi dell’art. 1326 cod. civ.), ovvero nella formula semplificata del buono d’ordine;