I diritti di segreteria. 1. I contratti stipulati in forma pubblica amministrativa o per mezzo di scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla tabella D della legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
I diritti di segreteria. 1. I contratti, comprese le scritture private autenticate, del Comune sono soggette all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio economato. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono all'Ufficio economato.
4. Il Segretario generale, o chi legalmente lo sostituisce, partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, secondo le norme stabilite dalla legge.
5. Una quota dei diritti di segreteria è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell'Interno, nella misura prevista dalla legge.
I diritti di segreteria. I contratti, comprese le scritture private, ad eccezione delle convenzioni per incarichi professionali, del Comune sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria. La riscossione dei diritti di segreteria é obbligatoria. L'accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del servizio contratti. Le devoluzioni e le relative proposte di deliberazione competono allo stesso servizio.
I diritti di segreteria. 1. I contratti stipulati con atto pubblico o con scrittura privata autenticata, sono soggetti all'applicazione dei diritti di segreteria.
2. L'incameramento dei diritti di cui al comma 1 del presente articolo rientra nella competenza esclusiva dell'Ufficio Ragioneria, ivi compresa la successiva ripartizione.
3. Il Segretario Comunale o chi lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria. Una quota di tali diritti è devoluta ad apposito fondo presso l'Agenzia per la gestione dell'albo dei segretari comunali e provinciali, nella misura prevista dalla legge.
I diritti di segreteria. I contratti, comprese le scritture private, del Comune sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria.
I diritti di segreteria. 1. I contratti del Comune sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. Il Segretario comunale partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, nei termini previsti dalla legge.
4. Una quota dei diritti di segreteria, nella misura prevista dalla legge, è devoluta ad apposito fondo presso il Ministero dell’Interno.
I diritti di segreteria. 1. Il Comune non ha alcuna discrezionalità nell'esentare i contraenti obbligati al pagamento dei diritti di segreteria, dovendosi attenere strettamente alla riscossione degli stessi come previsto dalla Legge.
2. I Funzionari sono responsabili solidalmente del danno patrimoniale che derivi all'Ente dalla mancata riscossione dei diritti obbligatori di segreteria.
3. Sono assoggettati all'applicazione dei diritti di segreteria previsti ai punti 4. e 5. della tabella D allegata alla Legge 08.6.1962, n. 604 e successive modificazioni ed integrazioni i contratti stipulati in forma pubblica amministrativa. Per le scritture private sono dovuti i soli diritti di segreteria previsti al punto 5 della suddetta tabella D. Sono invece da considerarsi esenti dai diritti i contratti conclusi a trattativa privata a mezzo di corrispondenza epistolare secondo l’uso commerciale.
I diritti di segreteria. 1. I contratti dell’Ente, comprese le scritture private con firma autenticata, sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria.
3. L’accertamento dei diritti di cui al primo comma del presente articolo rientra nella competenza esclusiva del Settore Contratti.
4. Il Segretario Comunale o chi legalmente lo sostituisce partecipa ad una quota dei proventi dei diritti di segreteria, nei termini previsti dalla legge in misura pari al 75 per cento e fino ad un massimo di un terzo dello stipendio in godimento.
I diritti di segreteria. SEZIONE SESTA: NORME FINALI
I diritti di segreteria. 1. I contratti sono soggetti all’applicazione dei diritti di segreteria nella misura prevista dalla legge.
2. La riscossione dei diritti di segreteria è obbligatoria, sia che le spese contrattuali gravino sul privato contraente che sull’Ente stesso.
3. Nella lettera di invito o nel bando o avviso di gara si deve indicare il valore convenzionale al quale fare riferimento per il calcolo dei diritti di segreteria allorché il valore del contratto non sia determinabile attraverso l’entità del corrispettivo.