Presidenza della Commissione di gara Clausole campione

Presidenza della Commissione di gara. 1. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Area interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile del servizio fosse assente, la presidenza viene assunta dal Segretario Comunale.
Presidenza della Commissione di gara. 1. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Servizio interessato alla stipulazione del relativo contratto.
Presidenza della Commissione di gara. Le procedure di affidamento a seguito di procedura a aperta, ristretta e negoziata, sono sempre presiedute dal Responsabile di Area interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile del servizio fosse assente, la presidenza viene assunta da altro Responsabile di Area. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del servizio che ha presieduto la procedura di gara.
Presidenza della Commissione di gara. 1) Le procedure di affidamento sono presiedute dal Responsabile di settore interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile di settore fosse assente o impossibilitato, la presidenza viene assunta dal Segretario Comunale ovvero dal Responsabile del servizio interessato.
Presidenza della Commissione di gara. La Commissione di gara è necessaria solo per le aggiudicazioni con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa. In tali casi la Commissione è presieduta dal Responsabile di Area o suo delegato, interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Responsabile di Area fosse assente, la presidenza viene assunta dal Segretario Generale dell’ente. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile di Area che ha presieduto la procedura di gara.
Presidenza della Commissione di gara. Le procedure di gara sono presiedute dal Dirigente di Area interessato alla stipulazione del relativo contratto; allorquando il Dirigente fosse assente, la presidenza viene assunta dal Direttore Generale. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Dirigente nelle cui attribuzioni rientra la materia oggetto del contratto stesso.
Presidenza della Commissione di gara. Le procedure di gara sono presiedute dal Responsabile di Area competente in materia, in conformità a quanto previsto dallo statuto e dal regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi. Allorquando il Responsabile del servizio non fosse presente, la presidenza viene assunta dal Segretario Comunale. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del servizio che ha presieduto la procedura di gara.
Presidenza della Commissione di gara. ART.11 – La Commissione di gara
Presidenza della Commissione di gara. Le procedure di gara sono presiedute dal Segretario Comunale se di importo superiore a € 50.000, negli altri casi sono invece presiedute dal Responsabile del servizio competente in materia; allorquando il Responsabile del settore non fosse presente, la presidenza viene attribuita con atto interno, ad altro Responsabile dal Segretario Comunale. Il contratto viene sottoscritto in rappresentanza e per conto del Comune dal Responsabile del settore competente in materia. Viene fatta salva ogni diversa competenza prevista dallo Statuto ed attribuita al Segretario Comunale o al Direttore Generale ove nominato.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).