La Commissione di gara Clausole campione

La Commissione di gara. La Commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C1. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero alternativamente per carenza oggettiva di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il Responsabile di Area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre Stazioni appaltanti omogenee, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità secondo la procedura prevista dall’art. 84 del D.Lgs. 163/2006. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara. Tutte le operazioni di affidamento sono pubbliche con eccezione della mera valutazione delle offerte c.d. tecniche, dopo comunque aver aperto in seduta pubblica la busta contenente le medesime offerte.
La Commissione di gara. La commissione di gara, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purchè di categoria non inferiore alla D. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il dirigente di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006. La Commissione di gara e’ nominata dal dirigente. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
La Commissione di gara. La commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purchè di categoria non inferiore alla C. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero alternativamente per carenza oggettiva di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti omogenee, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità secondo la procedura prevista dall’art. 84 del D.Lgs 163/2006. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata, in quanto trattandosi di attività procedimentale deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara. Tutte le operazioni di affidamento sono pubbliche con eccezione della mera valutazione delle offerte c.d. tecniche, dopo comunque aver aperto in seduta pubblica la busta contenente le medesime offerte.
La Commissione di gara. 1. Nelle Commissioni da costituirsi per la valutazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa la nomina dei commissari di gara e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e devono essere oggetto di apposita determinazione del Responsabile del Servizio. 2. Deve essere composta da un numero dispari di componenti (min.3 – max.5) esperti nello specifico settore. 3. La Commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti dell’Ente. 4. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di area, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006. 5. La fasi di gara ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge. 6. Lo stesso principio si applica anche in caso di procedura negoziata in quanto, trattandosi di attività procedimentale, deve essere consentita la presenza degli offerenti alle operazioni di gara. 7. I commissari diversi dal Presidente non devono aver svolto né possono svolgere alcun altra funzione o incarico tecnico-amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta. 8. Non è richiesta la costituzione di apposita Commissione quando la scelta della migliore offerta avviene con il criterio del prezzo più basso. In tal caso la gara è presieduta dal Responsabile del Servizio.
La Commissione di gara. Nelle more della definizione legislativa delle indicazioni relative contenute nelle Linee Guida dell’ Anac, la Commissione di gara è nominata dal Responsabile della CUC sulla base delle indicazioni fornite nella determinazione a contrarre rispetto al tipo di appalto. Nel caso di affidamento con il criterio del prezzo più basso la Commissione di gara è composta di norma come segue:  dal Presidente: Rup o dal responsabile di area del servizio dell’ente aderente o da altro funzionario indicato dal responsabile di area del servizio ;  da min n. 2 componenti, da individuarsi tra i dipendenti in servizio presso enti diversi aderenti ed iscritti nel relativo Albo tenuto dalla CUC ;  dal segretario verbalizzante di norma indicato dal Rup dell’ente aderente ; Nel caso di affidamento con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa essa è di norma così composta:  dal Presidente: Xxx o responsabile di Area del servizio dell’ente aderente o da altro funzionario indicato dallo stesso;  da min. 2 e max 4 componenti, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’appalto da individuarsi tra i dipendenti in servizio presso diversi enti aderenti scelti tra quelli iscritti nel relativo Albo della CUC in dipendenza della specificità della gara e dell’importo;  dal segretario verbalizzante di norma indicato dal Rup dell’ente aderente; Il Rup della Cuc deciderà autonomamente nell’individuazione dei membri della commissione secondo la complessità della gara e garantendo, qualora possibile ed in dipendenza delle competenze necessarie, una rotazione degli stessi. I dipendenti comunali nominati garantiranno sotto la loro responsabilità la presenza ai lavori della commissione. I componenti della commissione dovranno, di norma, essere tutti di comuni diversi. Potrà essere richiesto dal comune proponente un proprio dipendente in aggiunta al presidente della commissione con funzioni di segretario. In caso di impossibilità accertata dovranno provvedere ad attivare azioni di sostituzione con altri funzionari del medesimo ente o di altro ente aderente alla convenzione. Ogni ente aderente può richiedere formalmente la presenza di componenti esterni alla commissione inserendo tale richiesta nella determina a contrarre. Le relative spese restano a carico dell’ente aderente, che stabilisce il compenso nella determinazione a contrarre, secondo la propria regolamentazione interna. Le sedute delle Commissioni di gara sono pubbliche e ad esse si applicano le norme che discip...
La Commissione di gara. 1) La commissione di aggiudicazione, salvo il caso di conflitto di interessi, è costituita dal Presidente secondo quanto stabilito all’articolo precedente e da altri dipendenti purché di categoria non inferiore alla C. 2) Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di settore, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006. 3) Nel caso di aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa la Commissione giudicatrice è nominata dopo il termine di scadenza per la presentazione delle offerte. 4) Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico in conformità alla legge.
La Commissione di gara. 1. La commissione di gara, salvo il caso di incompatibilità, è costituita dal Presidente, secondo quanto stabilito all'articolo precedente, e da due dipendenti del medesimo servizio purché di categoria non inferiore alla C, scelti dal presidente in base alla relativa professionalità. 2. Quando, in ragione dell’evidente complessità della procedura di gara, ovvero per carenza di organico, non sussistano delle professionalità adeguate all’interno della struttura, il responsabile di servizio, con proprio atto, si avvale ove possibile, di personale proveniente da altri Servizi o da altre stazioni appaltanti, ovvero di esperti esterni di comprovata esperienza e professionalità di cui al D.Lgs 163/2006. 3. Le gare ad evidenza pubblica si svolgono in luogo aperto al pubblico nei limiti ed alle condizioni previste dalla legge.

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  • Commissione paritetica La risoluzione amministrativa delle problematiche relative alle controversie sulla interpretazione di clausole contrattuali, improntata al criterio di maggior favore nei confronti del Contraente/Assicurato, è demandata ad una apposita Commissione paritetica permanente composta da quattro membri designati due da EMAPI e due dalla Società. Alla stessa Commissione è affidato il compito di verificare il comportamento delle parti nell’esecuzione del contratto, con riferimento all’adempimento degli obblighi assunti anche con riferimento alla gestione dei sinistri, di monitorare l’andamento dei sinistri, di risolvere eventuali contrasti interpretativi. Potrà inoltre formulare suggerimenti riguardanti modifiche contrattuali atte a migliorarne la gestione. La Commissione è convocata dal Presidente di EMAPI anche su richiesta della Società e le modalità di funzionamento sono quelle descritte nell’Allegato 1 che si intende parte integrante del presente contratto.

  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Rinuncia al diritto di surrogazione La Società rinuncia, a favore dell’Assicurato e/o dei suoi aventi diritto, al diritto di surrogazione di cui all’art. 1916 del Codice Civile verso i terzi responsabili dell’infortunio.