Convenzione per la costituzione di Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Sesto Fiorentino, Signa e Vaglia, in attuazione di accordo tra Comuni non
Convenzione per la costituzione di Centrale Unica di Committenza fra i Comuni di Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Vaglia, in attuazione di accordo tra Comuni non
capoluogo ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/201 per gli anni 2022/23
PREMESSO CHE
- l’art. 37 comma 1 del d.lgs. n. 50/2016 stabilisce che:
1. Le stazioni appaltanti, fermi restando gli obblighi di utilizzo di strumenti di acquisto e di negoziazione, anche telematici, previsti dalle vigenti disposizioni in materia di contenimento della spesa, possono procedere direttamente e autonomamente all’acquisizione di forniture e servizi di importo inferiore a 40.000 euro e di lavori di importo inferiore a 150.000 euro, nonché attraverso l’effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle centrali di committenza.
- Il medesimo articolo al comma 4 prevede altresì che:
“Se la stazione appaltante è un Comune non capoluogo di provincia, fermo restando quanto previsto al comma 1 e al primo periodo del comma 2, procede secondo una delle seguenti modalità:
a) ricorrendo a una centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati;
b) mediante unioni di comuni costituite e qualificate come centrali di committenza, ovvero associandosi o consorziandosi in centrali di committenza nelle forme previste dall’ordinamento;
c) ricorrendo alla stazione unica appaltante costituita presso gli enti di area vasta ai sensi della legge 7 aprile 2014, n. 56.
- il termine “accordo consortile” riportato alla lettera b) costituisca una espressione tecnica, con la quale il legislatore ha inteso genericamente riferirsi alle convenzioni definibili in base all’art. 30 del d.lgs. n. 267/2000, come strumento alternativo all’unione dei comuni;
- l'art. 52, comma 1, lettera a), sub. 1.2, legge n. 108 del 2021 ha sospeso l’operatività di tale norma fino al 30/6/2023, limitatamente alle procedure non afferenti gli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e PNC.
- pur non sussistendone l’obbligo, i Comuni associati intendono proseguire la collaborazione in materia di appalti pubblici già sperimentata con esito positivo in termini di efficacia e di efficienza e professionalizzazione dell’azione amministrativa, durante la vigenza delle precedenti convenzioni, rideterminando e circoscrivendo l’ambito applicativo della Convenzione stessa anche in considerazione del perdurare della situazione economica postpandemica e delle modifiche normative da essa scaturite, anche in materia di appalti;
Visto lo schema di convenzione approvato con:
--deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Signa n. 105 del 20/12/2021;
-deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx n. 121 del 28/12/2021;
-deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Vaglia n. 83 del 30/12/2021 Esecutive ai sensi di legge.
SI STIPULA LA PRESENTE CONVENZIONE
Art.1 Premesse
1. Le premesse formano parte integrante della presente convenzione.
2. Eventuali modifiche normative che modifichino soglie di importo o rendessero obbligatorie forme e procedure troveranno immediata applicazione alla presente convenzione.
3. La CUC non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune/Ente aderente stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale unica di committenza, con particolare riguardo:
a) ai riferimenti per comunicazioni e contatti utili agli operatori economici
b) ai riferimenti per accessi, sopralluoghi e notifiche;
c) ai riferimenti fiscali e di fatturazione;
d) ai riferimenti dell’Ente aderente in ordine alla sua iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA) presso l’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) ed al soggetto operante come Responsabile dell’Anagrafe Unica per la Stazione Appaltante (RASA)
e) all’assunzione del CIG Codice identificativo gara
Art. 2
Oggetto e finalità
1. La presente convenzione disciplina la gestione in forma associata tra i Comuni aderenti, della funzione e delle attività di acquisizione dei lavori e dei servizi di cui al successivo art. 3 mediante la costituzione della Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Xxxxx Xxxxxxxxxx, Signa e Vaglia, di seguito C.U.C. ai sensi dell’art. 37, comma 4 lett. b) del d.lgs. n. 50/2016.
2. La convenzione attua quanto previsto dall’art. 37 del d.lgs. n. 50/2016 e dagli emanandi decreti attuativi ivi previsti. In tal senso le premesse costituiscono parte integrante della convenzione, per consentirle la corretta interpretazione ed applicazione.
3. La convenzione è finalizzata a:
a) consentire ai Comuni associati l’ottimale gestione delle procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture nei termini previsti dall’art. 37, del d.lgs. n. 50/2016 e dalle disposizioni ad esso correlate;
b) consentire ai Comuni associati una migliore programmazione degli approvvigionamenti nella prospettiva di una gestione più efficace ed efficiente delle procedure di acquisizione;
c) consentire ai Comuni associati di razionalizzare l’utilizzo delle risorse umane, strumentali ed economiche impiegate nella gestione delle procedure di acquisizione
d) produrre risparmi di spesa, mediante la eventuale gestione unitaria delle procedure di acquisizione, la realizzazione di economie di scala e di sinergie tecnico-produttive tra gli associati;
e) valorizzare le risorse umane impegnate nelle attività relative alle procedure di acquisizione anche mediante rafforzamento della qualificazione e delle competenze;
4. Ciascuna stazione appaltante, nell’ambito delle procedure gestite dalla centrale di committenza di cui fa parte, è responsabile del rispetto del “codice dei contratti pubblici” per le attività ad essa direttamente imputabili.
5. La Centrale Di Committenza, svolge ai sensi dell’art. 39 comma 1 del Codice dei Contratti, attività di committenza ausiliarie come definite all’art. 3 del Codice dei contratti Pubblici fornendo supporto agli enti associati per le attività di committenza, in particolare nelle forme seguenti:
1) infrastrutture tecniche che consentano alle stazioni appaltanti di aggiudicare appalti pubblici o di concludere accordi quadro per lavori, forniture o servizi;
2) consulenza sullo svolgimento o sulla progettazione delle procedure di appalto;
3) preparazione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
4) gestione delle procedure di appalto in nome e per conto della stazione appaltante interessata;
Art. 3
Ambito applicativo della convenzione
1. La presente convenzione si applica:
a) alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori, di importo superiore a
150.000 euro o altra soglia per affidamento diretto che sia stabilita dal Codice degli appalti, esclusi quelli di manutenzione ordinaria per i quali vige la soglia di cui alla lettera b;
b) alle procedure per l’affidamento di appalti di lavori di manutenzione ordinaria di importo pari o superiore a 1 milione di euro;
c) alle procedure di affidamento di servizi di architettura e ingegneria di importo pari o superiore a 139.000 euro o altra soglia per affidamento diretto che sia stabilita dal Codice degli appalti;
2. Le procedure di acquisizione di cui al comma precedente sono effettuate dalla Centrale di committenza nel rispetto delle norme che disciplinano la qualificazione delle stazioni appaltanti ai sensi dell’art. 38 del Codice dei Contratti e nell’ambito da essa previsto.
3. Le parti danno atto che nelle more dell’emanazione del DPCM che definisce i requisiti di qualificazione ex art. 38 del Codice dei contratti e fino alla data di entrata in vigore del sistema che li definisce, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l’iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti, cui la C.U.C. è iscritta con attestazione del 12/1/2016 con numero codice 0000546243. I Comuni associati si riservano, pertanto, in tale periodo transitorio, verificata la rispettiva iscrizione all’Anagrafe Unica delle Stazioni Appaltanti (AUSA), e valutata l’urgenza ed il grado di complessità, di svolgere in autonomia alcuni degli acquisti di forniture e servizi di importo superiore ai 40.000 euro ed inferiore alla soglia di cui all’art. 35 del citato codice.
Art. 4
Procedure per le quali non si applica la Convenzione
La presente convenzione non si applica e il Comune associato procede direttamente e in via autonoma:
a. per l’acquisto di servizi informatici e di connettività ( ICT) di qualunque importo per cui si applica il comma 512 della l. 208/2015 ovvero acquisto tramite Consip
SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
b. Per tutte le forniture inclusi gli acquisti delle categorie merceologiche individuate dall’art.1 comma 7 del DL 95/2012 e DM del 22/12/2015 (energia elettrica, gas, carburanti, combustibili, telefonia fissa e mobile, buoni pasto) per cui vi è obbligo di acquisto tramite Consip SpA o i soggetti aggregatori, ivi comprese le centrali di committenza regionali, per i beni e i servizi disponibili presso gli stessi soggetti;
c. Per tutti i servizi, fatti salvi i servizi di ingegneria e architettura di cui alla lettera
d) dell’articolo precedente, inclusi i servizi di cui al DPCM del 24/12/2015 xx xxx.0 x. 0 xxx XX 00/0000 (xxxxxxxxx armata, facility management immobili, pulizia immobili, guardiania, manutenzione immobili e impianti sopra soglia comunitaria) nei limiti degli importi annuali di spesa stabiliti ex lege per i quali vige l’obbligo di acquisto su Consip o altro soggetto aggregatore.
d. Alle procedure di cui alla parte II Titolo VI capo IV concorsi di progettazione e di idee
e. Alle procedure di cui alla parte II Titolo VI capo V servizi di ricerca e sviluppo
f. Alle procedure di cui alla parte II Titolo VI capo VI appalti e procedure in specifici settori
g. Alle procedure di cui alla parte III Titolo I capo I contratti di concessione
h. Alle procedure di cui alla parte IV Partenariato pubblico privato, contraente generale e altre modalità di affidamento
i. a tutte le procedure finalizzate all’affidamento di contratti non disciplinate dal d.lgs. n. 50/2016 o comunque non richiedenti l’acquisizione del codice
identificativo gara, con riferimento alle fattispecie individuate dall’art. 25 del d.l.
n. 66/2014 conv. in l. n. 89/2014 e dal relativo allegato esplicativo, nonché dalla determinazione ANAC n. 4/2011 o comunque a tutto quanto non espressamente richiamato nella presente convenzione, come a titolo meramente esemplificativo, gli acquisti su Mepa, Consip, o altre piattaforme regionali, spese economali, affidamenti in house, convenzioni con le associazioni di volontariato.
Art. 5
Individuazione del Comune capofila e della struttura operativa
1. I Comuni associati stabiliscono la sede della centrale di Committenza presso il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx quale Ente capofila.
2. Il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx individua nel Servizio Gare la struttura tecnico- organizzativa operante per la Centrale Unica di Committenza in relazione all’esercizio delle funzioni e delle attività delegate con la presente convenzione.
Art.6
Operatività della convenzione e durata
1. La presente convenzione ha validità fino al 31/12/2023.
2. Qualora siano apportate modifiche all’art.37 comma 4 del Codice e in particolare qualora venga meno la sospensione dell’obbligo di ricorso alla Cuc per i Comuni non capoluogo, le parti procederanno ai necessari adeguamenti al testo della convenzione stessa. Nel caso la sospensione sia prorogata si manterrà il testo vigente fino alla scadenza naturale, procedendo secondo quanto previsto ai commi successivi.
3. Entro due mesi precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati avviano un processo finalizzato a verificare i risultati della stessa e a definire per le stesse attività la futura organizzazione, nel rispetto dell’autonomia organizzativa dei singoli enti.
4. Entro un mese precedenti la scadenza della convenzione i Comuni associati pervengono alla formalizzazione della decisione di conferma del modello organizzativo associato o a diversa scelta. Qualora i Comuni associati optino per il mantenimento del modello organizzativo associato definito dalla presente convenzione pervengono alla formalizzazione di una nuova convenzione, recettiva degli eventuali miglioramenti organizzativi e delle attualizzazioni conseguenti all’evoluzione del quadro normativo di riferimento.
Art. 7 Tempi e procedure
0.Xx Centrale unica di committenza - prima di procedere alla redazione e approvazione del bando o della lettera di invito e dei correlati atti di gara per la loro pubblicazione o per il loro invio, acquisisce la determinazione a contrarre esecutiva del Comune richiedente.
La Cuc dovrà avviare la procedura di gara, con l’approvazione del bando o dell’invito a procedura negoziata , entro:
a) 40 giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune associato per le procedure aperte;
b) entro 30 giorni dalla ricezione di richiesta inviata a mezzo posta elettronica certificata da parte del Comune associato per le procedure negoziate;
1. Alla richiesta dovrà essere allegata in formato digitale:
- la determinazione a contrarre, esecutiva completa di ogni documento allegato necessario per l’espletamento della gara, incluso l’elenco degli operatori da invitare in caso di procedura negoziata;
- il progetto esecutivo o il progetto di servizio e i provvedimenti che li approvano, associati a CUP e CUI;
- ogni altro elaborato che sia necessario all’espletamento della procedura di gara;
E’ condizione dell’espletamento della gara che nel quadro economico dell’opera/servizio siano previsti i rimborsi dei costi diretti e generali dovuti alla C.u.c. nonché gli incentivi di cui all’art.113 comma 5 del Codice dei Contratti, ove previsti.
Il termine decorre dalla data di acquisizione della richiesta al protocollo del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx.
3. Il Rup del Comune associato, prima dell’approvazione della determinazione a contrattare, concorda con il Responsabile della CUC, il tipo di procedura da espletare e il criterio di aggiudicazione al fine di assicurare la massima efficacia del procedimento anche in relazione al termine massimo per l’aggiudicazione previsto dai DL 76/2020 e 77/2021 o ad altra tempistica prevista da finanziamenti cui l’Ente debba attingere.
4. Qualora la documentazione pervenga incompleta, la Centrale Unica di Committenza provvederà a segnalare formalmente tali difformità in modo che il Comune interessato apporti le dovute modifiche e integrazioni. Il termine di cui al comma 1 in tal caso decorrerà dal momento della ricezione della suddetta documentazione così modificata
5. I termini di cui al comma 1 lett. a) e b) potranno essere ridotti per un massimo di 10 giorni, per ragioni di particolare urgenza con riferimento a finanziamenti o contributi cui l’affidamento sia condizionato, previo accordo fra Comune richiedente e Cuc. In tale
caso i termini di altre procedure già in essere vengono sospesi e riprendono a decorrere dopo la pubblicazione della procedura di cui al periodo precedente.
6. Ogni Comune associato, dopo l’approvazione del bilancio di esercizio comunica alla Centrale unica di committenza i lavori e i servizi di progettazione di cui all’art. 2 che si intendono affidare tramite CUC inseriti nel piano triennale delle opere pubbliche o nel programma biennale dei servizi, di cui all’ art. 21 comma 3 del Codice dei Contratti, con riferimento a ciascun quadrimestre in cui si intende avviare la procedura, in modo da consentire una efficace programmazione e il rispetto dei termini di avvio delle stesse.
7. La CUC non avvierà le procedure di gara non inserite negli strumenti di programmazione ai sensi dell’art. 21 e quindi non dotate di CUP e/o CUI, fino al loro inserimento.
Art. 8
Funzioni esercitate dalla Centrale unica di committenza e principi regolanti l’esercizio delle attività
1. La Centrale unica di committenza svolge le seguenti funzioni ed attività correlate con riferimento alle procedure ad essa affidate:
a) nella fase propedeutica alla procedura di affidamento:
a.1) collaborazione per la definizione, in accordo con i Comuni associati, della procedura di gara per la scelta del contraente, del criterio di aggiudicazione e di eventuali elementi correlati;
a.2) collaborazione nella definizione del capitolato speciale e degli altri documenti di gara, incluso lo schema del contratto, per le parti strettamente funzionali alla procedura di gara;
a.3) definizione, in collaborazione con i Comuni associati, in caso di criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione delle offerte, delle loro specificazioni come sub-criteri, dei relativi pesi e sub-pesi ponderali, nonché della metodologia di attribuzione dei punteggi;
b) nella fase di svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) nomina del Responsabile del procedimento di gara presso la Centrale Unica di committenza;
b.2.) redazione e approvazione degli atti di gara, ivi incluso il bando di gara e/o disciplinare di gara e la lettera di invito nelle procedure ristrette o negoziate;
b.4.) realizzazione degli adempimenti relativi allo svolgimento della procedura di gara in tutte le sue fasi, sino alla proposta di aggiudicazione definitiva, quali, in particolare:
b.5) pubblicazione del bando o invio degli inviti nelle procedure negoziate, nonché gestione di tutte le attività afferenti allo svolgimento della procedura di gara nella fase intercorrente tra la pubblicazione del bando e il termine di scadenza per la presentazione delle offerte o delle domande di partecipazione (es. formulazione di risposte alle richieste di chiarimenti di concerto con il Rup);
b.6) nomina del Seggio di gara (nelle procedure aggiudicate al minor prezzo) o della Commissione giudicatrice (nelle procedure con l’utilizzo del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa) i cui membri esperti competenti nelle materie oggetto dell’appalto saranno indicati dal Comune richiedente la gara;
b.7) gestione e organizzazione delle sedute pubbliche in modalità videoconferenza;
b.8) ammissione ed esclusione degli operatori economici alla gara e relativa verbalizzazione e nel caso, invio delle offerte tecniche e dello schema di verbale alla Commissione per la valutazione in caso di criterio prezzo /qualità
b.9) apertura offerte economiche ;
b.10) invio al Rup del Comune procedente della proposta di aggiudicazione e dei verbali di gara ai fini dell’adozione del provvedimento di aggiudicazione definitiva. Il fascicolo in formato digitale, viene trasmesso ai fini dell’adozione dei successivi atti di propria competenza, entro 5 giorni dalla seduta di gara unitamente alla richiesta di pagamento di quanto dovuto.
b.11) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art.
76 e 29 del Codice dei contratti, dalla pubblicazione della procedura fino alla pubblicazione dei verbali e della graduatoria;
Art. 9
Funzioni e attività di competenza dei Comuni associati in ordine alle procedure gestite dalla Centrale unica di committenza
1 Restano di esclusiva competenza del Comune associato sia la fase che si conclude con la determinazione a contrattare sia la fase successiva dalla approvazione dell’aggiudicazione e poi alla fase esecutiva (stipula contratto, consegna lavori, direzione lavori, direzione esecuzione del contratto, contabilità, collaudo/verifica di conformità).
2 In particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, restano di competenza del singolo ente:
a) nella fase precedente la procedura di affidamento:
a.1.) ogni atto inerente la programmazione del fabbisogni, attraverso l'adozione e l'approvazione del programmi annuali e pluriennali delle opere pubbliche e dei servizi/forniture;
a.2.) la progettazione, in ogni livello, dei lavori e dei servizi/forniture e l’approvazione degli stessi;
In caso di procedure di acquisizione riguardanti più Comuni associati, i progetti ed i capitolati sono approvati, nel medesimo testo, dai competenti organi di ciascun ente e la procedura di affidamento non può essere presa in carico / svolta dall’Ufficio comune / dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza fino all'approvazione da parte di tutti i Comuni interessati;
a.3.) tutte le attività collaborative con la Centrale unica di committenza finalizzate allo svolgimento delle procedure di acquisizione nel modo più efficace possibile;
b) nella fase di inizio e svolgimento della procedura di affidamento:
b.1.) individuazione del Responsabile unico del procedimento presso il Comune associato ai sensi dell'articolo 31 del d.lgs. n. 50/2016;
b.2) scelta della procedura da espletare (aperta o negoziata) e nel caso di inviti, individuazione degli operatori economici qualificati da invitare nel numero minimo previsto dal Codice dei contratti, i cui nominativi saranno approvati con la determinazione a contrattare;
b.3) adozione della determinazione a contrattare prevista dall’art. 32, comma 2 del d.lgs. n. 50/20146 e dall’art. 192 del d.lgs. n. 267/2000;
b.4) redazione e approvazione dei progetti e di tutti gli altri atti ed elaborati che ne costituiscono il presupposto, ivi compresa l’attribuzione dei valori ponderali in caso di appalto da aggiudicare con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa;
b.5) collaborazione con la Centrale unica di committenza in relazione allo svolgimento delle procedure di affidamento, per effettuazione di sopralluoghi obbligatori, risposta a quesiti o chiarimenti dei concorrenti, predisposizione di memorie in caso di contestazione.
b.6) Verifica di anomalia dell’offerta e rilascio del relativo parere da parte del RUP, ai fini dell’aggiudicazione;
b.7) verifica dei requisiti generali e speciali sull’aggiudicatario mediante svolgimento dei controlli obbligatori in base all’art. 32, comma 7 del d.lgs. n. 50/2016 e verifica di congruità sugli oneri di manodopera dichiarati dall’aggiudicatario;
b.8) approvazione della determinazione di aggiudicazione definitiva e dei verbali di gara con la proposta di aggiudicazione da parte della CUC e presa in carico del CIG di gara.
b.9) richiesta documentazione per contratto all’aggiudicatario e stipula del contratto con l’operatore economico individuato quale affidatario, in base all’art. 32, comma 8 del d.lgs. n. 50/2016 .
b.10) ogni adempimento relativo agli obblighi di comunicazione ai concorrenti ex art. 76 del Codice dei contratti, successive alla aggiudicazione definitiva efficace e alla stipula del contratto.
c) ogni adempimento relativo alla fase post aggiudicazione ai fini della stipula e esecuzione del contratto;
d) ogni adempimento relativo agli obblighi di pubblicità e trasparenza sui siti informatici Anac e Osservatorio regionale e su quello istituzionale dell’Ente.
Art. 10
Gestione dei documenti delle procedure di gara e delle richieste di accesso
1. L’ufficio operante come Centrale unica di committenza conserva stabilmente, anche sulla piattaforma telematica utilizzata per le procedure e nel rispetto delle norme in materia di archiviazione tradizionale ed informatica, i documenti acquisiti e formati nel corso delle procedure di acquisizione svolte in attuazione di quanto previsto dalla presente convenzione.
2. Ai fini dell’esercizio del diritto di accesso da parte degli operatori economici ai sensi dell’art. 53 del d.lgs. n. 50/2016, nei termini consentiti dal medesimo articolo sino alla fase dell’aggiudicazione definitiva non efficace, il Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza è il Responsabile del procedimento per l’accesso ai documenti di cui al precedente comma 1.
Art. 11 Contenzioso
1. Le controversie aventi ad oggetto la procedura di gara, da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dal Comune associato per il quale è stata espletata la procedura stessa, che ne sostiene per intero le spese.
2. La Centrale unica di committenza, collabora con i Comuni associati:
a) fornendo gli elementi tecnico-giuridici per valutare la necessità o meno della costituzione in giudizio, nonché per facilitare l’esercizio della difesa;
b) mettendo tempestivamente a disposizione tutti i documenti relativi alla procedura rispetto alla quale è insorto il contenzioso.
3. Nei documenti di gara dovrà essere espressamente previsto che la Centrale Unica Di Committenza presso il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx agisce in nome e per conto del Comune associato per cui l’operatore economico che intenda presentare ricorso in sede giurisdizionale deve notificare il ricorso stesso anche all’ Ente associato per conto del quale la CUC ha svolto la procedura di gara.
Il singolo Comune associato, mantiene sia la legittimazione attiva che passiva nell’ eventuale contenzioso.
Articolo 12
Struttura organizzativa operante come Centrale unica di Committenza – Ruolo e competenze
1. La Centrale di committenza è istituita convenzionalmente presso il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx.
2. La struttura organizzativa individuata dall’ente capofila per operare quale Centrale unica di committenza è il Servizio Gare del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, il cui Responsabile coordina l'attività delle risorse umane assegnate all'unità organizzativa e attribuisce ad esse le mansioni specifiche, anche con riferimento a personale eventualmente assegnato in missione dagli enti associati.
3. L’Ufficio comune della Centrale di committenza non ha soggettività giuridica e, pertanto, tutti gli elementi identificativi del Comune stesso sono utilizzati nelle procedure svolte dalla Centrale.
4. Fatto salvo quanto previsto dai successivi commi per i costi comuni, le entrate e le spese gestite dalla struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono iscritte nel piano esecutivo di gestione (o in analogo
strumento) del Comune capofila, in apposita sezione affidata alla gestione del Responsabile della stessa Centrale unica di committenza, in modo tale da garantire una distinta contabilizzazione.
5. Fatta salva l'applicabilità dei regolamenti che disciplinano l'attività contrattuale di ciascuno dei Comuni associati, per le attività di gestione amministrativa della Centrale e per le procedure svolte nell'interesse dei Comuni associati, si applicano le norme statutarie e regolamentari in vigore presso l'ente capofila.
6. La struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza adempie agli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente utilizzando l'albo pretorio on-line e il sito istituzionale del Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx, adeguandone i contenuti in modo da dare conto del ruolo di Centrale di Committenza che agisce per conto dell’ente associato richiedente la procedura stessa.
7. Ciascun Comune associato, per quanto di competenza, provvede agli obblighi previsti dalla legge n. 190/2012 e dai provvedimenti attuativi della stessa, con particolare riferimento a quelli adottati dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.), nonché dal D.Lgs. n. 33/2013 e da altre disposizioni di legge specifiche in materia di trasparenza.
8. La Centrale di committenza adempie unicamente agli obblighi di pubblicità previsti dal Codice Appalti e connessi alla pubblicazione della gara e agli altri indicati negli articoli precedenti.
Art. 13
Responsabile unico del procedimento
1. I Comuni associati che ricorrono alla Centrale di committenza nominano, per ciascuna procedura, il responsabile del procedimento che assume specificamente, il ruolo e le funzioni di cui all’art. 31 del d.lgs. n. 50/2016.
Per le attività richieste e svolte dalla C.U.C. il Rup:
• si coordina col Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza per le attività di impostazione e di preparazione della procedura di acquisizione;
• svolge tutte le attività ausiliarie al Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza necessarie per il corretto svolgimento della procedura di acquisizione;
• procede alla verifica delle offerte anormalmente basse, in base a quanto previsto dall’art. 97 del d.lgs. n. 50/2016, con rilascio del relativo parere;
• svolge tutte le attività informative e comunicative previste dalla normativa vigente per quanto riferibile alla competenza del singolo Comune associato, nei termini previsti dalla presente convenzione;
• svolge tutte le attività di comunicazione obbligatoria riferite alla fase di esecuzione del contratto, in particolare mediante la produzione di informazioni attraverso il sistema SIMOG, e la presa in carico del Cig ;
• Provvede all’adempimento degli obblighi relativi alle norme sulla trasparenza e anticorruzione secondo i regolamenti e piani dell’Ente di appartenenza;
Per le attività svolte dalla centrale di Committenza e per i subprocedimenti ad essa demandati, assume le funzioni di Responsabile della fase di gara il Responsabile del servizio che opera come Cuc presso il Comune capofila.
Tale indicazione deve essere riportata negli atti di gara insieme al nominativo del Rup.
Art. 14
Seggio di gara e Commissione giudicatrice
1. Il responsabile del Servizio Gare presso il Comune capofila, svolge, di norma, in qualità di seggio di gara, tutte le operazioni della fase di affidamento nelle procedure aggiudicate al solo prezzo.
2. Nelle procedure di gara aggiudicate col criterio qualità/prezzo, il seggio di gara procede alla ammissione o esclusione amministrativa delle offerte, trasmette alla Commissione valutatrice le offerte tecniche per la valutazione e l’attribuzione dei punteggi,procede alla apertura delle offerte economiche e alla attribuzione complessiva dei punteggi e alla formazione della graduatoria.
3. La Commissione è nominata ai sensi dell’art. 77 del Codice dei contratti, con provvedimento del Dirigente Responsabile della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, individuato in base alla presente convenzione.
4. La Commissione è composta dal Presidente, di norma un Dirigente o un responsabile di Servizio, e da due membri di comprovata esperienza, dipendenti del Comune che richiede la procedura di gara. E’ altresì indicato dal Comune procedente il segretario verbalizzante per i lavori della Commissione giudicatrice.
5. I membri esperti della Commissione possono essere anche individuati fra dipendenti di altro Ente, nel rispetto del criterio di rotazione e di competenza.
In ogni caso la nomina viene effettuata:
a) nel rispetto delle regole sulla incompatibilità e prevenzione del conflitto di interessi previste dall’art. 77 del d.lgs. n. 50/2016 e dall’art. 6-bis della legge n. 241/1990;
b) verificando il rispetto delle condizioni di incompatibilità funzionale determinate dall’art. 77, comma 4 del d.lgs. n. 50/2016 per i soggetti che abbiano svolto o siano destinati a svolgere altri incarichi o attività nell’ambito dell’appalto;
Per consentire l’individuazione dei membri della Commissione e del segretario, il Responsabile della gara presso la Cuc invia al RUP, successivamente la scadenza del termine di presentazione delle offerte, l’elenco delle imprese partecipanti alla procedura medesima.
6. I membri della Commissione trasmettono alla Cuc, prima dell’adozione del provvedimento di nomina, il proprio curriculum vitae e la dichiarazione di assenza di conflitto di interesse di cui al comma precedente, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza.
7. Le funzioni di segreteria verbalizzante per le operazioni del seggio di gara e per le procedure solo prezzo sono svolte da un dipendente del Servizio gare presso la Centrale di Committenza;
Art. 15
Riparto delle spese sostenute dalla Centrale di Committenza
1. L’Ufficio operante come Centrale unica di committenza conforma l’attività della struttura organizzativa dedicata alla gestione delle procedure di acquisizione ai principi di razionalizzazione delle procedure e di conseguimento di risparmi di spesa.
2. Il Comune presso il quale ha sede l’Ufficio operante come Centrale unica di committenza mette a disposizione il proprio personale, di cui si assume direttamente gli oneri, i locali, le attrezzature ed i servizi necessari al funzionamento della struttura organizzativa per le attività relative all’acquisizione in forma associata.
3. I singoli Comuni associati devono, qualora la C.U.C. ne richieda la disponibilità, mettere a disposizione della struttura operativa presso la Centrale e per la durata strettamente necessaria allo svolgimento della procedura di gara richiesta dal medesimo Ente, le risorse umane necessarie, che svolgeranno prestazione lavorativa in missione, mantenendo a proprio carico gli oneri relativi al trattamento retributivo ed agli obblighi contributivo-previdenziali e eventuali specifiche indennità. Gli Enti associati potranno concordare l’assunzione di personale aggiuntivo da impiegare esclusivamente nella Centrale di Committenza, con oneri suddivisi pro quota fra gli enti associati.
4. Le risorse finanziarie per la gestione della gara ad opera della Cuc delle funzioni sono a carico dei rispettivi Enti convenzionati e sono previste nel quadro economico dell’opera.
In relazione all’efficace ripartizione delle spese connesse allo svolgimento delle procedure, ai fini del presente articolo, si intendono:
a) con il termine "costi diretti", le spese vive derivanti dall’espletamento di una specifica procedura di affidamento (contributo ANAC, spese di pubblicazione bandi e avvisi, incarichi professionali, etc.);
b) con il termine "costi generali", le spese sostenute per il funzionamento anche della centrale, autonomamente contabilizzate, la cui utilità è limitata a tale struttura organizzativa e non si estende al resto del servizi dell'ente capofila (spese per il
personale, acquisto di pubblicazioni, pratiche o stampati, formazione specifica, acquisto di hardware e software e relativi canoni di manutenzione, etc.);
c) con il termine "costi comuni", la quota di spese generali sostenute dall'ente capofila, non autonomamente contabilizzata, la cui utilità può essere diretta al funzionamento sia della centrale, sia di altri servizi dell'ente (locazione o manutenzione locali, utenze di pubblici servizi, carta e cancelleria, spese postali, etc.).
Tali voci di costo dovranno essere previsti da ciascun ente nel quadro economico dell’opera del servizio e della fornitura, dandosi atto della copertura nella determinazione a contrattare.
5. In caso di costi diretti sostenuti per procedure di affidamento congiunte nell'interesse di più di un Comune associato, questi vengono ripartiti sulla base degli importi posti a base d'asta.
6. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni da parte del Comune associato è commisurato in misura percentuale sull’importo a base d'asta per i procedimenti presi in carico dalla Centrale unica di committenza, così determinato:
a) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio del minor prezzo: 0,25%
dell’importo a base di gara;
b) procedure aperte e negoziate aggiudicate con criterio di OEV: 0,45% dell’importo a base di gara
7. Il rimborso dei costi generali e dei costi comuni avviene previa richiesta predisposta dalla Centrale di Committenza e inviata unitamente alla proposta di aggiudicazione cui si riferisce.
L’ente che ha richiesto la gara procede al pagamento entro 30 giorni dalla ricezione della richiesta e comunque entro la chiusura dell’esercizio di bilancio..
Art. 16
Incentivi per il personale della Centrale di Committenza
1.Oltre ai costi di cui all'articolo precedente, l’Ente associato dovrà prevedere nel quadro economico, fra le somme a disposizione, gli incentivi alle funzioni tecniche di cui all’art. 113 del D.Lgs. 50/2016, comprendenti anche la quota, non superiore ¼ del fondo stesso, da destinare anche al personale della centrale di committenza, ai sensi del comma 5 del medesimo articolo 113, con modalità operative che saranno concordate dai Comuni in applicazione dei rispettivi regolamenti di ciascun Ente sulla ripartizione degli incentivi stessi.
Nella determinazione a contrattare dovrà essere evidenziato l’importo dell’incentivo dovuto al personale delle Cuc, all’ interno del quadro economico, e l’inserimento dello stesso nel gruppo di lavoro individuato dal RUP, ai fini della corresponsione della quota di spettanza prevista dai rispettivi regolamenti.
Ai sensi dell’art. 5 comma 10 del decreto legge 10 settembre 2021n. 121,
convertito con legge 9 novembre 2021, n. 156, l’incentivo è corrisposto agli appalti le cui procedure di gara sono state avviate successivamente alla data di entrata in vigore del Codice appalti, 19/4/2016, anche se eseguiti prima dell’entrata in vigore del regolamento di ciascun Comune associato purchè siano state accantonate le relative somme. Le suddette somme, così come i rimborsi previsti dal comma 4 del precedente articolo, sono dovute alla C.U.C. successivamente alla aggiudicazione dell’appalto o nel caso la procedura di gara risulti terminare senza aggiudicazione per mancanza di offerte od altra
causa non attribuibile alla Centrale stessa, inclusi i provvedimenti in autotutela, successivamente all’atto con cui si dichiara la mancata aggiudicazione.
Art. 17 Riservatezza
1. L’Ufficio operante come Centrale unica di committenza gestisce i dati personali relativi alle procedure di acquisizione di lavori, servizi e beni nel rispetto delle condizioni determinate e delle misure richieste dal Regolamento UE 679/2016.
2. Il Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx è il titolare del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essa gestite, riconducibili all’affidamento.
3. I singoli Comuni associati sono titolari del trattamento dei dati personali gestiti in relazione alle attività di gestione delle procedure di acquisizione di lavori ricondotte alla competenza della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza, per le fasi da essi gestite, riconducibili alla programmazione, alla progettazione e all’esecuzione.
Art. 18 Prevenzione della corruzione
1. Le attività della struttura organizzativa operante come Centrale unica di committenza sono svolte nel rispetto delle disposizioni della legge n. 190/2012 con riferimento al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal Comune presso il quale ha sede l’Ufficio che opera per conto della C.u.c.
2. I Comuni associati possono definire d’intesa specifiche misure per la prevenzione della corruzione, anche in relazione a problematiche e criticità di contesto rilevate, da sottoporre al Responsabile della Prevenzione della Corruzione del Comune presso il quale ha sede l’Ufficio
comune / designato come ente capofila per l’inserimento nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC).
3. In relazione alle attività svolte dai dipendenti dei singoli Comuni associati nelle fasi relative alle acquisizioni (in particolare nelle fasi di programmazione, progettazione ed esecuzione) non gestite
dall’Ufficio comune / dall’ente capofila operante come Centrale unica di committenza, essi devono rispettare il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione (PTPC) adottato dal proprio Comune.
4. Gli obblighi informativi e tutti gli adempimenti nei confronti dell’ANAC devono essere compiutamente effettuati da parte del singolo Comune associato.
Art. 19
Revisione della convenzione ed adeguamento dinamico
1. Le clausole della presente convenzione che recano riferimenti alle disposizioni del D.lgs. n. 50/2016 nonché ai provvedimenti attuativi dello stesso e ad altre disposizioni di legge inerenti gli appalti ed i contratti pubblici, si considerano automaticamente adeguate alle eventuali disposizioni sopravvenienti, qualora le modifiche stesse siano di dettaglio e quindi non rientrino in quelle di cui al comma seguente.
2. Qualora le disposizioni sopravvenienti di cui al comma 1 rendano necessarie modifiche obbligatorie ai contenuti della presente convenzione, i Comuni associati provvedono alla revisione della stessa, sia modificandone i contenuti sia eliminando
previsioni che risultino dovessero non più applicabili per incompatibilità con le nuove norme.
Art. 20
Recesso dalla convenzione
1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione previa adozione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione del medesimo a mezzo posta certificata. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese di cui all’art. 14 e 15 fino alla data di operatività del recesso.
2. Qualora il recesso sia esercitato dal Comune capofila la cui struttura organizzativa opera come Centrale di committenza, questo dovrà dare agli altri Enti associati un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà garantire oltre alla ultimazione delle procedure di gara già in corso, l’espletamento delle procedure per le quali sia già stata trasmessa la determinazione a contrattare.
Art. 21 Scioglimento della convenzione
1. I Comuni associati risolvono la presente convenzione:
a) quando sia sopravvenuta una disposizione di legge che obblighi gli enti alla scelta di un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione;
b) quando essi optino, sulla base di scelta formalizzata dai rispettivi organi competenti, per un diverso modello organizzativo per la gestione in forma associata, aggregata o congiunta delle funzioni di acquisizione previste in Convenzione;
c) qualora ragioni economiche e di efficienza procedimentale non rendano più conveniente la gestione associata nei termini regolati dalla presente convenzione;
d) per altre cause previste dalla legge o da disposizioni attuative di norme di legge inerenti modelli organizzativi per le acquisizioni previste in convenzione nonché per la gestione di funzioni in forma associata.
Art. 22 Risoluzione delle controversie
1. La risoluzione di eventuali controversie che dovessero sorgere tra i Comuni associati in merito all’attuazione della presente convenzione ed all’applicazione delle sue clausole, è risolta prioritariamente in via bonaria.
2. Qualora i Comuni associati non riescano ad addivenire alla risoluzione in xxx xxxxxxx, xx controversie sono devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo - TAR Toscana.
Comune di Xxxxx Xxxxxxxxxx | Comune di Signa | Comune di Vaglia |
Sindaco Xxxxxxx Xxxxxx | Sindaco Giampiero Fossi | Sindaco Xxxxxxxx Xxxxxx |