Seggio di gara e Commissione giudicatrice Clausole campione

Seggio di gara e Commissione giudicatrice. 8.1.1 ATERSIR svolgerà le operazioni di gara per il tramite di un Seggio di gara costituito ai sensi di legge. 8.1.2 La valutazione delle offerte tecniche ed economiche sarà condotta da una Commissione giudicatrice appositamente nominata da ATERSIR in seguito all’avvenuto decorso del termine di presentazione dell’offerta di cui al punto 3.4.3. 8.1.3 Detta Commissione, in ragione dell’elevata complessità dell’incarico da svolgere, sarà formata da cinque componenti, individuati ai sensi delle norme vigenti. L’Agenzia valuterà l’opportunità di avvalersi della facoltà, prevista dall’art. 77, comma 4, D.Lgs. n. 50/2016, di partecipazione del RUP come membro della Commissione giudicatrice. 8.1.4 I commissari dovranno essere iscritti nelle pertinenti sottosezioni dell’Albo costituito presso ANAC, laddove attivato, ed essere in possesso delle adeguate professionalità per svolgere l’incarico oggetto di affidamento. Particolare rilevanza sarà data alla componente di professionalità ed esperienza curriculare di tipo tecnico riferibile al settore oggetto della gara. 8.1.5 Con riferimento alle modalità di selezione dei componenti della Commissione giudicatrice si precisa che l’Agenzia seguirà la procedura prevista dall’art. 77 citato e dalle Linea Guida n. 5 dell’ANAC tramite richiesta all’Autorità di una lista dei candidati, laddove tale sistema sia stato attivato. Al momento dell’invio della richiesta, l’Agenzia renderà note la data e le modalità di nomina della Commissione. 8.1.6 Laddove non sia ancora attivo l’Albo dei commissari istituito dall’ANAC previsto dall’art. 77 D.Lgs. 50/2016, la nomina dei Commissari avverrà mediante scelta tra una rosa di candidati, formata a seguito della fornitura di nominativi da Amministrazioni, Istituzioni, Ordini professionali o altri soggetti pubblici o privati dotati di particolare qualificazione a parere motivato dell’Agenzia, e/o a seguito di apposito avviso pubblicato sul sito web istituzionale a norma dell’art. 5 del suddetto Regolamento dell’Agenzia. ATERSIR si riserva di utilizzare elenchi di candidati già formati in precedenza tramite suddette modalità.
Seggio di gara e Commissione giudicatrice. Il Seggio di gara e la commissione giudicatrice sono nominati, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte, conformemente a quanto previsto Regolamento per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici adottato da Agenzia delle entrate – Riscossione. La commissione giudicatrice è composta da un numero pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti. La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice. Il sorteggio dei componenti della Commissione giudicatrice sarà effettuato, conformemente al Regolamento per la nomina dei componenti delle Commissioni giudicatrici adottato da Agenzia delle entrate - Riscossione, nella seduta pubblica del giorno 1/10/2020 alle ore 11:00.
Seggio di gara e Commissione giudicatrice. L’esame della documentazione amministrativa di offerta sarà svolto dalla Stazione appaltante attraverso un apposito Seggio di gara presieduto dal RUP. La valutazione delle Offerte dal punto di vista tecnico ed economico sarà affidata ad una apposita Commissione giudicatrice nominata secondo le regole e le condizioni stabilite dall’art. 77 del Codice. La Commissione suddetta, in armonia con le disposizioni contenute con la vigente normativa in materia di appalti e nei documenti di gara, valuterà tutta la documentazione tecnica ed economica inviata dai concorrenti. In caso di anomalie delle offerte, darà inoltre ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche e provvederà a effettuare la conseguente proposta di aggiudicazione. Di tutte le operazioni di gara verrà redatta apposita verbalizzazione. La documentazione di gara sarà custodita a cura del R.U.P., con modalità tali da garantire la riservatezza delle Offerte nel corso della procedura e la conservazione dei plichi all’esito della medesima.
Seggio di gara e Commissione giudicatrice. La Stazione Appaltante nominerà, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte un seggio di gara per la verifica della documentazione amministrativa, il seggio di gara potrà essere costituito anche dal solo RUP. Per l’esame e la valutazione delle offerte tecniche ed economiche, sarà istituita una commissione giudicatrice, nominata ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte e sarà composta da n.3 membri. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9 del Codice. La commissione giudicatrice potrà anche fornire ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche.
Seggio di gara e Commissione giudicatrice. Conformemente alle Linee Guida Anac n. 3/2016 e al Bando Tipo n. 1/2017 la stazione appaltante nominerà un Seggio di gara istituito ad hoc che procederà, nella prima seduta

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  • COMMISSIONE GIUDICATRICE La commissione giudicatrice è nominata, ai sensi dell’art. 216, comma 12 del Codice, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle offerte ed è composta da un numero dispari pari a n. 3 membri, esperti nello specifico settore cui si riferisce l’oggetto del contratto. In capo ai commissari non devono sussistere cause ostative alla nomina ai sensi dell’art. 77, comma 9, del Codice. A tal fine i medesimi rilasciano apposita dichiarazione alla stazione appaltante. La commissione giudicatrice è responsabile della valutazione delle offerte tecniche ed economiche dei concorrenti e fornisce ausilio al RUP nella valutazione della congruità delle offerte tecniche (cfr. Linee guida n. 3 del 26 ottobre 2016). La stazione appaltante pubblica, sul profilo di committente, nella sezione “amministrazione trasparente” la composizione della commissione giudicatrice e i curricula dei componenti, ai sensi dell’art. 29, comma 1 del Codice.

  • Commissione esaminatrice 1. La Commissione esaminatrice è nominata con decreto della Presidente del CNR, ed è costituita da tre componenti effettivi, di cui uno con funzioni di Presidente, e due componenti supplenti. 2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: xxxxx://xxx.xxx.xxx.xx e xxxxx://xxxxxxxxxxxxxxx.xxx.xx. 3. In caso di motivata rinuncia, decesso o indisponibilità per cause sopravvenute di un membro effettivo, subentra uno dei supplenti indicati nel decreto di nomina della Commissione. 4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina, non incidono sulla qualità di commissario. 5. Nel corso della prima riunione la Commissione, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, procede alla determinazione dei criteri di valutazione dei titoli e delle prove d’esame, prima di aver preso visione della documentazione relativa ai titoli stessi. 6. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro 4 mesi dalla data di svolgimento della prova scritta. In presenza di motivate ragioni, il Dirigente dell’Ufficio Reclutamento del Personale con proprio provvedimento, può prorogare il predetto termine per una sola volta e per non più di 2 mesi. L’inosservanza del termine massimo di sei mesi dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11, comma 5, D.P.R. 487/94). 7. La Commissione Esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti, così articolati: a) 30 punti per i titoli b) 40 punti per la prova scritta c) 30 punti per la prova orale

  • Dichiarazioni inesatte e reticenze senza dolo o colpa grave Se il contraente ha agito senza dolo o colpa grave, le dichiarazioni inesatte e le reticenze non sono causa di annullamento del contratto, ma l’assicuratore può recedere dal contratto stesso, mediante dichiarazione da farsi all’assicurato nei tre mesi dal giorno in cui ha conosciuto l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza. Se il Sinistro si verifica prima che l’inesattezza della dichiarazione o la reticenza sia conosciuta dall’assicuratore, o prima che questi abbia dichiarato di recedere dal contratto, la somma dovuta è ridotta in proporzione della differenza tra il premio convenuto e quello che sarebbe stato applicato se si fosse conosciuto il vero stato delle cose.

  • Clausola di salvaguardia Ai sensi dell'art. 12 dell'accordo interconfederale 27 luglio 1994 le Organizzazioni sindacali dotate dei requisiti di cui all'art. 19, legge 20 maggio 1970, n. 300, che siano firmatarie del suddetto accordo o che, comunque, aderiscano alla disciplina in esso contenuta, partecipando alla procedura di elezione delle R.S.U., rinunciano formalmente ed espressamente a costituire R.S.A. e/o C.d.A. ai sensi della norma sopra citata e dichiarano automaticamente decadute le R.S.A. e/o i C.d.A., precedentemente costituiti, al momento della costituzione della R.S.U. In tal modo le parti firmatarie del presente accordo intendono affermare che nelle unità produttive ove siano state elette R.S.U. non potranno essere contemporaneamente presenti R.S.A. Con il presente contratto viene abrogato l'art. 12, prima parte dell'accordo interconfederale del 27 luglio 1994 e sostituito dall'articolo precedente.

  • Gestione del servizio in pendenza di procedure di pignoramento 1. Ai sensi dell'art. 159 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni, non sono soggette ad esecuzione forzata, a pena di nullità rilevabile anche d'ufficio dal giudice, le somme di competenza degli enti locali destinate al pagamento delle spese ivi individuate. 2. Per gli effetti di cui all'articolo di legge sopra citato, l'Ente, ai sensi del terzo comma della richiamata normativa, deve quantificare preventivamente gli importi delle somme destinate al pagamento delle spese ivi previste, adottando apposita delibera semestrale, da notificarsi con immediatezza al Tesoriere. 3. A fronte della suddetta delibera semestrale, per i pagamenti di spese non comprese nella delibera stessa, l’Ente si attiene altresì al criterio della cronologicità delle fatture o, se non è prevista fattura, degli atti di impegno. Di volta in volta, su richiesta del Tesoriere, l’Ente rilascia una certificazione in ordine al suddetto impegno. 4. L'ordinanza di assegnazione ai creditori procedenti costituisce - ai fini del rendiconto della gestione - valido titolo di discarico dei pagamenti effettuati dal Tesoriere a favore dei creditori stessi e ciò anche per eventuali altri oneri accessori conseguenti.

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