Recesso dalla convenzione. 1. Ciascun ente può recedere dalla convenzione anticipatamente all'indizione della procedura di gara. In fase successiva restano fermi gli obblighi assunti da ciascun ente con la sottoscrizione del presente atto.
Recesso dalla convenzione. 1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione con un preavviso di almeno sei (6) mesi.
2. Qualora il Comune capo – convenzione decida di recedere dalla presente convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di Centrale di committenza le attività previste dalla presente convenzione, sino all’individuazione di un altro ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo.
3. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la presente convenzione e definire una nuova convenzione, per l’esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni.
4. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse. E’ in ogni caso considerato motivo di pubblico interesse l’adesione del Comune ad una Unione di Comuni, con conseguente attribuzione alla stessa della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni in base a quanto previsto dall’art. 33, comma 3-bis del d.lgs. n. 163/2006.
Recesso dalla convenzione. 1. I singoli Comuni Sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla Convenzione o la delega dei servizi entro il termine del 30 aprile dell'anno precedente a quello per cui si intende far valere la disdetta.
2. Resta inteso che gli impegni già assunti dal Comune Capofila per la gestione dei servizi disdettati, se non revocabili, continueranno ad essere imputati pro-quota al Comune recedente.
3. Il Comune Capofila ha facoltà di recedere dalla Convenzione nel caso in cui - ad esempio per effetto del recesso di alcuni dei Comuni Sottoscrittori - non risultasse più possibile procedere nella gestione dei servizi e delle funzioni associate e/o finanziare le attività originariamente previste.
4. Il Comune Capofila, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai Comuni Sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini l’impossibilità ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività.
5. Il Comune Capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.
6. Ciascun Comune Sottoscrittore ha facoltà di recedere con effetto immediato dalla Convenzione, senza alcun addebito di costi a partire dalla data di recesso, in caso di
7. Al Comune che recede dalla Convenzione è riconosciuta la disponibilità della sua porzione Banca dati senza alcun onere oltre i costi di estrazione.
8. In caso di scioglimento della presente Convenzione o recesso di uno dei Comuni Sottoscrittori, l’Assemblea dei Sindaci dovrà determinare i criteri e le modalità di rimborso delle quote dei beni acquistati secondo quanto previsto dall’art. 14 comma j.
Recesso dalla convenzione. 1. Ciascun Comune associato può recedere dalla presente convenzione previa adozione di apposita deliberazione di Consiglio Comunale. Il recesso sarà operativo a decorrere dal giorno immediatamente successivo alla ricezione della comunicazione del medesimo a mezzo posta certificata. Restano pertanto a carico del Comune recedente le spese di cui all’art. 14 e 15 fino alla data di operatività del recesso.
2. Qualora il recesso sia esercitato dal Comune capofila la cui struttura organizzativa opera come Centrale di committenza, questo dovrà dare agli altri Enti associati un preavviso di almeno 30 giorni e dovrà garantire oltre alla ultimazione delle procedure di gara già in corso, l’espletamento delle procedure per le quali sia già stata trasmessa la determinazione a contrattare.
Recesso dalla convenzione. I singoli Comuni sottoscrittori hanno facoltà di revocare l'adesione alla convenzione o la delega a uno o più servizi in ogni momento, dandone preavviso di 6 mesi. Le spese preventivate all'inizio del periodo di gestione e relative all'esercizio annuale di riferimento saranno comunque imputate al Comune che eserciti il diritto di recesso. Il Comune capofila ha facoltà di recedere dalla convenzione nel caso in cui - ad esempio per effetto del recesso di alcuni dei Comuni sottoscrittori - non risultasse più possibile procedere nella gestione delle funzioni delegate e/o finanziare le attività originariamente previste. Il Comune capofila, inoltre, ha facoltà di recedere in caso di mancato o ritardato pagamento delle quote dovute dai sottoscrittori, nella misura in cui tale circostanza determini difficoltà ad assicurare l'ordinato svolgimento delle attività. Il Comune capofila è tenuto a comunicare la propria volontà di recesso con un termine di preavviso di 12 mesi.
Recesso dalla convenzione. Non è ammesso il recesso dalla presente Convenzione, salvo quanto previsto al precedente art. 5.5.
Recesso dalla convenzione. Il Dipartimento Attività culturali potrà recedere unilateralmente dalla presente Convenzione, in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, previa comunicazione al Concessionario, da trasmettere a mezzo posta elettronica certificata, nei seguenti casi:
a) comprovati motivi di pubblico interesse;
b) qualora il Concessionario sia condannato, con sentenza passata in giudicato ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per delitti contro la pubblica amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero sia assoggettato alle misure previste dalla normativa antimafia;
c) proposizione di una domanda o di un ricorso nei confronti o contro il Concessionario, ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che determini lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga nominato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Concessionario. Nei casi previsti alle lettere b) e c) il Dipartimento Attività çulturali procederà al prelievo dell'importo totale della fideiussione di cui all'articolo 19. Dalla data di efficacia del recesso, il Concessionario deve cessare lo svolgimento delle attività, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Amministrazione e provvedere a riconsegnare l'immobile nei tempi e secondo le modalità comunicate dal Dipartimento Attività Culturali. Il recesso dalla presente Convenzione comporta la conseguente revoca del provvedimento con il quale è stato individuato il soggetto concessionario dell'immobile.
Recesso dalla convenzione. I Comuni aderenti possono recedere in qualsiasi momento dalla presente convenzione. Il recesso non dà diritto ad alcun rimborso delle spese sostenute per l’attività di cui all’articolo 1, che dovranno essere coperte, per la parte di competenza, per tutti gli impegni presi fino alla data di recesso, anche se le attività relative fossero ancora in corso.
Recesso dalla convenzione. L’Associazione può recedere anticipatamente dal rapporto in qualsiasi momento, previa disdetta da comunicarsi per iscritto, a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno, con preavviso di almeno 30 (trenta) giorni prima della data del recesso. In tal caso, l’Associazione nulla avrà a pretendere, da parte del Comune, riguardo alle tranche non liquidate del contributo di cui all’art. 3, punto 4.
Recesso dalla convenzione. Ciascun Comune associato può recedere dalla Convenzione con un preavviso di almeno un mese. Qualora il Comune capofila decida di recedere dalla Convenzione deve comunque continuare a far svolgere alla struttura organizzativa deputata al ruolo di CUC le attività previste dalla Convenzione, sino all’individuazione di un altro Ente, tra i Comuni associati, deputato a svolgere il medesimo ruolo. Qualora si verifichi la situazione di cui al precedente comma 2, i restanti Comuni associati possono sciogliere la Convenzione e definire una nuova Convenzione, per l’esercizio in forma associata della funzione relativa alle acquisizioni di lavori, servizi e beni. Il recesso deve essere motivato, con riferimento a ragioni di pubblico interesse.