CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO
EFFICIENTAMENTO ENERGETICO (impianti fotovoltaici e sostituzione corpi led) presso alcuni IMMOBILI di PROPRIETA’ COMUNALE - CUP I66G21001250007
REGIONE LOMBARDIA |
Provincia di Brescia |
Comune di Flero |
Xxxxxx Xxxxxxx Xxxxxxxx x. 0 00000 Xxxxx (XX) |
CIG |
CUP I66G21001250007 |
SOMMARIO
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI, DEFINIZIONI3 ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO 5
ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI 6
ART. 4 – TEMPI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO 6
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO 7
ART. 8 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI 10
ART. 9 – SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI 10
ART. 11 – PENALI IN CASO DI RITARDO 11
ART. 13 – CONTO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE 11
ART. 14 - CARTELLO DI CANTIERE 12
ART. 15 - ACCORDO XXXXXXX E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE 12
ART. 16 - DISCIPLINA ANTIMAFIA 13
ART. 17 - IMPIEGO DEI MATERIALI 14
ART. 18 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO 14
ART. 19 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA 15
PARTE PRIMA
DEFINIZIONE TECNICA ED ECONOMICA DELL’APPALTO
ART. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO, REQUISITI TECNICO-ORGANIZZATIVI ED ECONOMICO-FINANZIARI, DEFINIZIONI
1. Questo Appalto ha per oggetto:
a. la Progettazione Esecutiva degli impianti Fotovoltaici da realizzarsi presso la Scuola Materna “Nascimbeni”, la Scuola Materna “I Ciliegi”, il Teatro Le Muse”, il Municipio, il Bocciodromo, la Scuola elementare “Xxxx Xxxx” come da Progetto di Fattibilità allegato (si veda RTG RELAZIONE TECNICA e relative Tavole allegate);
b. L’elaborazione del PSC e la Gestione della Sicurezza in fase di Progetto oltre che Esecutiva per la realizzazione degli impianti fotovoltaici di cui al punto 1.a oltre che la sostituzione dei corpi illuminanti in LED presso il Municipio, la scuola Materna “I Ciliegi”, la scuola elementare “X. Xxxx”, la scuola media “X. Xxxxxxxxx”, Il Bocciodromo e la Biblioteca come da Progetto di Fattibilità allegato (si veda RTG RELAZIONE TECNICA e relative Tavole allegate);
c. la Direzione dei Lavori degli Impianti Fotovoltaici di cui al punto 1.a oltre che per la sostituzione dei corpi illuminanti di cui al punto 1.b come da Progetto di Fattibilità allegato (si veda RTG_ RELAZIONE TECNICA e relative Tavole allegate);
d. tutti i lavori e tutte le forniture occorrenti per l’esecuzione degli interventi di realizzazione dei lavori di cui al punto 1.a ed 1.b e meglio specificato nel Progetto di Fattibilità allegato (si veda RTG_ RELAZIONE TECNICA e relative Tavole allegate oltre che EE_ELABORATO ECONOMICO);
e. le Migliorie e le riparazioni degli impianti Fotovoltaici Esistenti (si veda allegato RA_RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI FTV ESISTENTI ;
f. la Manutenzione ordinaria degli impianti Fotovoltaici Esistenti (inclusa gestione amministrativa) (si veda RTG_ RELAZIONE TECNICA) per ANNI 1;
g. la Manutenzione ordinaria dei nuovi impianti Fotovoltaici di cui al punto 1.a (inclusa gestione amministrativa) (si veda RTG_ RELAZIONE TECNICA) per ANNI 1;
h. La Cimatura degli alberi e le eventuali pratiche per l’autorizzazione a procedere per i lavori meglio specificati nello Studio di Fattibilità allegato (si veda RTG_ RELAZIONE TECNICA).
2. All’appalto sono ammesse le imprese in possesso dei seguenti requisiti:
a) Attestazione di qualifica rilasciata da una SOA, adeguata per categoria e classifica ai valori della gara ai
sensi dall’art. 1, comma 3 del D.P.R. 25 gennaio 2000 n°34;
3. Il contratto di Appalto di cui al presente progetto viene stipulato a corpo ai sensi dell’art. 43 comma 6 del
DPR n. 2017/2010.
4. Per le prestazioni a corpo, il prezzo convenuto non può essere modificato sulla base della verifica della quantità o della qualità della prestazione.
5. Fatte salve le eventuali ulteriori prescrizioni del capitolato speciale d’appalto, si intendono comprese nel prezzo dei lavori e perciò a carico dell’appaltatore:
a) le spese per l’impianto, la manutenzione e l’illuminazione dei cantieri, con esclusione di quelle relative alla sicurezza nei cantieri stessi;
b) le spese per trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d’opera;
c) le spese per attrezzi e opere provvisionali e per quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;
d) le spese per rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere, anche su motivata richiesta del direttore dei lavori o dal responsabile del procedimento o dall’organo di collaudo, dal giorno in cui comincia la consegna fino al compimento del collaudo provvisorio o all’emissione del certificato di esecuzione;
e) le spese per le vie d’accesso al cantiere;
f) le spese per idonei locali e per la necessaria attrezzatura da mettere a disposizione per l’ufficio di direzione lavori;
g) le spese per la custodia e la buona conservazione delle opere fino al collaudo provvisorio o all’emissione
del certificato di regolare esecuzione;
6. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:
a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;
b) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilità ai sensi dell’articolo 216, commi 4, 5, 6, 16, 18 e 19, del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;
c) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;
d) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
e) Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice l’appalto e che sottoscriverà il contratto; qualora l’appalto sia indetto da una Centrale di committenza o da una Stazione unica appaltante, per Stazione appaltante si intende l’Amministrazione aggiudicatrice, l’Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 32 del Codice dei contratti, che sottoscriverà il contratto;
f) Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;
g) RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;
h) DL: l’ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui è responsabile il direttore dei lavori, tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenta di direttori operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;
i) DURC: il Documento unico di regolarità contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei
contratti;
j) SOA: l’attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o più categorie, nelle pertinenti classifiche, rilasciata da una Società Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;
k) PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;
l) POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del Decreto n. 81 del 2001;
m) Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa, comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’impresa, di cui agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
n) Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere l’Appaltatore per l’adempimento alle misure di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell’impresa, connesse direttamente alla propria attività lavorativa e remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per l’eliminazione o la riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10, e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6, del Decreto n. 81 del 2008;
o) Oneri di sicurezza (anche OS): gli oneri per l’attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la redazione del PSC allegato II al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.I n. 212 del 12 settembre 2014);
p) CSP e CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza in fase di progettazione e nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1, lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008;
q) Lista per l’offerta: la lista delle lavorazioni e forniture previste per la esecuzione dell’opera o dei lavori, dove l’offerente indica i prezzi unitari offerti per ciascuna lavorazione o fornitura, su apposita lista predisposta dalla stazione appaltante che la correda preventivamente con le pertinenti unità di misura e le quantità, come desunte dal computo metrico integrante il progetto posto a base di gara;
r) FTV: si intende l’Impianto Fotovoltaico.
ART.2 - AMMONTARE DELL'APPALTO
1. L’importo dell’appalto posto a base dell’affidamento è definito dalla seguente tabella:
Importi in euro | a corpo (C) | a misura (M) | in economia (E) | TOTALE | |
1 | Progettazione, DL, CSP e CSE (P) | € 20 813.00 | 0,0 | 0,0 | € 20 813.00 |
2 | Lavori per installazione nuovi Impianti FTV ( L ) | € 265 000.00 | 0,0 | 0,0 | € 265 000.00 |
3 | Lavori per la sostituzione dei corpi illuminanti in LED (L) | € 40 000.00 | 0,0 | 0,0 | € 40 000.00 |
4 | Migliorie e riparazioni impianti FTV esistenti (L) | € 10 700.00 | 0,0 | 0,0 | € 10 700.00 |
5 | Manutenzione ordinaria impianti esistenti (inclusa gestione amministrativa) (L) | € 5 000.00 | 0,0 | 0,0 | € 5 000.00 |
6 | Manutenzione ordinaria nuovi impianti (inclusa gestione amministrativa) (L) | € 4 000.00 | 0,0 | 0,0 | € 4 000.00 |
7 | Cimatura e taglio alberi (L) | € 3 200.00 | 0,0 | 0,0 | € 3 200.00 |
8 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) | € 13 000.00 | 0,0 | 0,0 | € 13 000.00 |
T | IMPORTO TOTALE APPALTO (1 + 2) | € 361 713.00 | 0,0 | 0,0 | € 361 713.00 |
2. L’importo contrattuale sarà costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:
a) importo della progettazione (P) e dei lavori (L) determinato al rigo 1-7, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;
b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 8, della colonna «TOTALE».
3. Ai fini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importi in euro | soggetti a ribasso | NON soggetti a ribasso | |
1 | Progettazione (P) + Lavori ( L ) colonna (TOTALE) | € 348 713.00 |
2 | Oneri di sicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) | € 13 000.00 |
CATEGORIA PREVALENTE (quota subappaltabile NON superiore al 50%) CATEGORIA OG9 Impianti per la produzione di energia elettrica CLASSIFICA II (fino a Euro 516.00).
Riguarda la costruzione, la manutenzione o la ristrutturazione degli interventi puntuali che sono necessari per la produzione di energia elettrica, completi di ogni connessa opera muraria, complementare o accessoria, puntuale o a rete, nonché di tutti gli impianti elettromeccanici, elettrici, telefonici ed elettronici, necessari in termini di funzionamento, informazione, sicurezza e assistenza
ART. 3 - DESCRIZIONE SOMMARIA DELLE OPERE E DEI LAVORI
1. I lavori che formano oggetto dell’Appalto possono riassumersi come appresso indicato, salvo quelle speciali
prescrizioni che all’atto esecutivo potranno essere impartite dalla Direzione lavori:
a. la Progettazione Esecutiva degli impianti Fotovoltaici;
b. L’elaborazione del PSC e la Gestione della Sicurezza degli Impianti Fotovoltaici e della Sostituzione dei corpi illuminanti;
c. la Direzione dei Lavori degli Impianti Fotovoltaici oltre che per la sostituzione dei corpi illuminanti;
d. i lavori e tutte le forniture occorrenti per l’esecuzione dei lavori di intervento di realizzazione degli Impianti Fotovoltaici e della Sostituzione dei corpi illuminanti;
e. le Migliorie e le riparazioni degli impianti Fotovoltaici Esistenti;
f. la Manutenzione ordinaria degli impianti Fotovoltaici Esistenti (inclusa gestione amministrativa);
g. la Manutenzione ordinaria dei nuovi impianti Fotovoltaici (inclusa gestione amministrativa);
h. La Cimatura degli alberi e le eventuali pratiche per l’autorizzazione a procedere per i lavori meglio
specificati nello Studio di Fattibilità allegato.
ART. 4 – TEMPI PER L’ESECUZIONE DELL’APPALTO
1. I tempi per l’esecuzione dei lavori che formano oggetto dell’Appalto così come definiti all’Art. 3 sono riassunti nel CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI, documento che fa parte del contratto, secondo quanto riportato al successivo Art. 6. In via schematica e semplificata possono riassumersi come di seguito indicato:
a. Progettazione: 4 settimane;
b. Lavori di installazione impianti Fotovoltaici: 17 settimane;
c. Lavori di installazione corpi illuminanti a LED: 3 settimane;
d. Atti finali e collaudi: 3 settimane.
1. L’offerta per l’affidamento dei lavori deve essere corredata da una Cauzione Provvisoria pari al 2% dell’importo dei lavori a base di gara comprensivo degli oneri per la sicurezza, predisposta secondo le modalità stabilite nell’invito alla gara.
2. Come richiamato dal Codice dei contratti, è richiesta inoltre una Garanzia Definitiva a scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se il ribasso offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto è superiore al 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.
3. La garanzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità agli schemi tipo di cui all’articolo 103, comma 9, del d.lgs. n. 50 del 2016, in conformità
all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata alla Stazione appaltante
prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
4. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
5. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio e/o di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
6. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
8. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.
9. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
ART. 6 - DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO
1. Formano parte integrante del contratto:
a) RTG RELAZIONE TECNICA che comprende
o CRONOPROGRAMMA dei lavori
o TAV 01 – Corografia Generale con Localizzazione Interventi
o TAV 02 – Impianto FTV01_A, FTV01_B, FTV_C Scuola Materna “Nascimbeni”
o TAV 03 – Impianto FTV02, FTV03 Scuola Materna “I Ciliegi”, Teatro Le Muse”
o TAV 04 – Impianto FTV04_A, FTV04_B Municipio
o TAV 05 – Impianto FTV05 Bocciodromo
o TAV 06 – Impianto FTV06, Scuola elementare “Xxxx Xxxx”
b) RTI RELAZIONE ILLUSTRATIVA che comprende la descrizione dello Stato di Fatto oltre che delle Alternative Progettuali
c) EE ELABORATO ECONOMICO che contiene le ipotesi dei Costi d’intervento
d) RA RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI FTV ESISTENTI
e) QE Quadro Economico
1. Il subappalto o il subaffidamento in cottimo, ferme restando le condizioni di cui all’articolo 105 del Codice dei contratti è ammesso, nel limite del 50% (cinquanta per cento) in termini economici, dell’importo totale dei lavori. Fermo restando tale limite complessivo:
a) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera a), possono essere subappaltati nella misura massima del 50% (cinquanta per cento), in termini economici, dell’importo; il subappalto, nel predetto limite, deve
essere richiesto e autorizzato unitariamente ed è vietato il frazionamento in più subcontratti per i lavori;
b) i lavori individuati all’articolo 4, comma 3, lettera b), devono essere obbligatoriamente subappaltati se l’appaltatore non ha i requisiti per la loro esecuzione, oppure devono essere subappaltati per la parte eccedente la qualificazione dell’appaltatore;
c) gli importi di tutti i lavori oggetto di subappalto di cui alle lettere precedenti, concorrono al raggiungimento del limite complessivo del 50% (cinquanta per cento) dell’importo totale dei lavori, di cui all’alinea del presente comma;
2. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’articolo 53, comma 2, alle seguenti condizioni:
a) che l’appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non può essere autorizzato;
b) che l’appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:
A) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:
- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi previsti dal PSC;
- l’inserimento delle clausole di cui al successivo articolo 65, per quanto di pertinenza, ai sensi dell’articolo
3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto;
- l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dal bando di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale;
- l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL o al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettera a);
B) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;
c) che l’appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione
appaltante, ai sensi della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:
A) la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
B) una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti;
d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:
A) se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 150.000, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia di cui all’articolo 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159 del 2011 acquisita con le modalità di cui al successivo articolo 67, comma 2;
B) il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
3. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante
in seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:
a) l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;
b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;
c) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a
100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.
4. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:
a) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del Codice dei contratti, l’appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento);
b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante, per il tramite della DL e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;
c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;
d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;
e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima dell’inizio dei lavori in subappalto:
1) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici;
2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli articoli 43 e 45 del presente Capitolato speciale;
5. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili.
6. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori.
7. Se l’appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003 (distacco di manodopera) dovrà trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:
a) di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
b) di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;
c) che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro.
8. La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano l’interesse della società distaccante a ricorrere al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione e della documentazione allegata, può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti di cui sopra.
ART. 8 - RISOLUZIONE DEI CONTRATTI
Per Reati Accertati
1. Qualora nei confronti dell’appaltatore sia intervenuta l’eliminazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’articolo 3, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il responsabile del procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell’intervento, l’opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.
Per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo
2. Quando il direttore dei lavori accerta che comportamenti dell’appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all’appaltatore.
3. Su indicazione del responsabile del procedimento il direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all’appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento.
4. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l’appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dispone la risoluzione del contratto.
5. Qualora, al fuori dei precedenti casi, l’esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell’appaltatore rispetto alla previsioni del programma, il direttore dei lavori gli assegna un termine, che, salvo i casi di urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione.
6. Scaduto il termine assegnato, il direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l’appaltatore, o, in sua mancanza, con la assistenza di due testimoni, gli effetti dell’intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al responsabile del procedimento.
7. Sulla base del processo verbale, qualora l’inadempimento permanga, la stazione appaltante, su proposta del responsabile del procedimento, delibera la risoluzione del contratto.
ART. 9 – SOSPENSIONE E RIPRESA LAVORI
1. E’ ammessa la sospensione dei lavori, ordinata dal direttore dei lavori, ai sensi dell’articolo 133, comma 1, del regolamento nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori stessi; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera nei casi previsti dalla normativa vigente, queste ultime due qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della conclusione del contratto.
2. La sospensione disposta ai sensi del comma 1 permane per il tempo necessario a far cessare le cause che hanno comportato la interruzione dell'esecuzione dell'appalto. Nel caso di sospensione dovuta alla redazione di perizia di variante, il tempo deve essere adeguato alla complessità ed importanza delle modifiche da introdurre al progetto.
1. L’Appaltatore avrà diritto al pagamento con rate variabili così come di seguito definito:
x. Xxxxxxx prima dell’inizio dei lavori pari al 20% dell’importo Totale dei Lavori (L) di cui al precedente
art. 2;
b. Saldo della quota parte relativa al lavoro di installazione dell’Impianto Fotovoltaico di cui all’art.
5 comma 1.f al termine dei lavori dello stesso;
c. Saldo della quota parte relativa al lavoro di installazione delle Luci LED di cui all’art. 5 comma 1.f
al termine dei lavori dello stesso.
2. Il termine di pagamento e di svincolo della garanzia fideiussoria è vincolato alla consegna della fine lavori e del collaudo così come definito all’art. 11 e comunque non può superare i novanta giorni dall’emissione di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione così come definito all’art. 11. Nel caso l’appaltatore non abbia preventivamente presentato garanzia fideiussoria, il termine di novanta giorni decorre dalla presentazione della garanzia stessa.
ART. 11 – PENALI IN CASO DI XXXXXXX
1. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l’ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale
consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 0,5 per mille dell’importo contrattuale.
2. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi;
b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili
all’appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti;
c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
3. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera c), è applicata all’importo dei lavori ancora da eseguire; la penale di cui al comma 2, lettera d) è applicata all’importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.
4. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL, immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di collaudo provvisorio e/o di regolare esecuzione.
5. L’importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l’articolo 8, in materia di risoluzione del contratto.
6. L’applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.
1. La stazione appaltante assicurerà nel corso dell’esecuzione dell’appalto l’osservanza delle norme inerenti gli aspetti tecnici contabili ed amministrativi dell’esecuzione dell’intervento attraverso l’ufficio della Direzione Lavori, il coordinatore della sicurezza nella fase dell’esecuzione ed il responsabile del procedimento.
ART. 13 – CONTO FINALE DEI LAVORI E COLLAUDO DELLE OPERE
1. Il conto finale dei lavori verrà compilato entro il termine massimo di trenta giorni dalla data della regolare e completa loro ultimazione accertata mediante il prescritto certificato della DL.
2. Il collaudo ha lo scopo di verificare e certificare che l’opera o il lavoro sono stati eseguiti a regola d’arte e secondo le prescrizioni tecniche prestabilite, in conformità del contratto, delle varianti e dei conseguenti atti di sottomissione o aggiuntivi debitamente approvati. Il collaudo ha altresì lo scopo di verificare che i dati risultanti dalla contabilità e dai documenti giustificativi corrispondono fra loro e con le risultanze di fatto, non solo per dimensioni, forma e quantità, ma anche per qualità dei materiali, dei componenti e delle provviste, e che le procedure espropriative poste a carico dell’appaltatore siano state espletate tempestivamente e diligentemente. Il collaudo comprende altresì tutte le verifiche tecniche previste dalle leggi di settore.
3. Il collaudo comprende anche l’esame delle riserve dell’appaltatore, sulle quali non sia già intervenuta una risoluzione definitiva in via amministrativa, se iscritte nel registro di contabilità e nel conto finale nei termini e nei modi stabiliti dal presente regolamento.
4. Alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall’articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione prestata dall’appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.
5. Si procede previa garanzia fideiussoria, al pagamento della rata di saldo non oltre il novantesimo giorno dell’emissione del certificato di collaudo provvisorio ovvero del certificato di regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera ai sensi dell’articolo 1666, secondo comma del codice civile.
ART. 14 - CARTELLO DI CANTIERE
1. L’appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero 2 esemplari del cartello indicatore, con le dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei LL.PP. dell’1 giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio 2008, n. 37.
2. Il cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi riportate; è fornito in conformità al modello di cui all’allegato «C».
ART. 15 - ACCORDO XXXXXXX E DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
1. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui documenti contabili, l’importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all’importo contrattuale in misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare immediatamente l’ammissibilità di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilità a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26 del Codice dei contratti.
2. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata dalla propria relazione riservata.
3. Il RUP, entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, formula la proposta motivata di accordo xxxxxxx.
4. Il RUP verifica le riserve in contraddittorio con l’appaltatore, effettua eventuali audizioni, istruisce la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con l’acquisizione di eventuali altri pareri, e formula, accertata la disponibilità di idonee risorse economiche, una proposta di accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all’impresa. Se la proposta è accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, l’accordo bonario è concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L’accordo ha natura di transazione. Sulla somma riconosciuta in sede di accordo xxxxxxx sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si procede ai sensi dell’articolo 51.
5. La procedura può essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall’importo, per le riserve non risolte al momento dell’approvazione del certificato di collaudo e/o di regolare esecuzione.
6. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le controversie.
7. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso all’accordo
xxxxxxx ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice civile; se l’importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, è necessario il parere dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario più elevato in grado, competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione formulata dal soggetto appaltatore, ovvero può formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore, previa audizione del medesimo.
8. La procedura di cui al comma 7 può essere esperita anche per le controversie circa l’interpretazione del contratto o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo direttamente a diverse valutazioni economiche.
9. Nelle more della risoluzione delle controversie l’appaltatore non può comunque rallentare o sospendere i
lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
00.Xx non si procede all’accordo bonario ai sensi del comma 1. e l’appaltatore conferma le riserve, la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta al Tribuna Ordinario competente presso il Foro di Brescia ed è esclusa la competenza arbitrale.
00.Xx decisione dell’autorità giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudizio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessità delle questioni.
ART. 16 - DISCIPLINA ANTIMAFIA
1. Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, per l’appaltatore non devono sussistere gli impedimenti all'assunzione del rapporto contrattuale previsti dagli articoli 6 e 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia; a tale fine devono essere assolti gli adempimenti di cui al comma 2. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, tali adempimenti devono essere assolti da tutti gli operatori economici raggruppati e consorziati; in caso di consorzio stabile, di consorzio di cooperative o di imprese artigiane, devono essere assolti dal consorzio e dalle consorziate indicate per l’esecuzione.
2. Prima della stipula del contratto deve essere acquisita la comunicazione antimafia, mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.
PARTE SECONDA
IMPIEGO DEI MATERIALI, MODO DI ESECUZIONE e NOTE FINALI
ART. 17 - IMPIEGO DEI MATERIALI
1. I materiali e i componenti devono corrispondere alle prescrizioni del capitolato speciale e dei disciplinari tecnici allegati. Inoltre dovranno essere della migliore qualità: possono essere messi in opera solamente dopo l'accettazione del Direttore dei lavori; in caso di controversia, si procede ai sensi dell'art. 164 del DPR 207/2010.
2. L'accettazione dei materiali e dei componenti è definitiva solo dopo la loro posa in opera. Il Direttore dei lavori può rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo la introduzione in cantiere, o che per qualsiasi causa non fossero conformi alle caratteristiche tecniche risultanti dai documenti allegati al contratto; in questo ultimo caso l'appaltatore deve rimuoverli dal cantiere e sostituirli con altri a sue spese.
3. Xxx l'appaltatore non effettui la rimozione nel termine prescritto dal Direttore dei lavori, la stazione appaltante può provvedervi direttamente a spese dell'appaltatore, a carico del quale resta anche qualsiasi onere o danno che possa derivargli per effetto della rimozione eseguita d'ufficio.
4. Anche dopo l'accettazione e la posa in opera dei materiali e dei componenti da parte dell'appaltatore, restano fermi i diritti e i poteri della stazione appaltante in sede di collaudo.
5. L'appaltatore che nel proprio interesse o di sua iniziativa abbia impiegato materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o eseguito una lavorazione più accurata, non ha diritto ad aumento dei prezzi e la contabilità è redatta come se i materiali avessero le caratteristiche stabilite.
6. Nel caso sia stato autorizzato per ragioni di necessità o convenienza da parte del direttore dei lavori l'impiego di materiali o componenti aventi qualche carenza nelle dimensioni, nella consistenza o nella qualità, ovvero sia stata autorizzata una lavorazione di minor pregio, viene applicata una adeguata riduzione del prezzo in sede di contabilizzazione, sempre che l'opera sia accettabile senza pregiudizio e salve le determinazioni definitive dell'organo di collaudo.
7. Gli accertamenti di laboratorio e le verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente previsti dal capitolato speciale d'appalto, sono disposti dalla direzione dei lavori o dall'organo di collaudo, imputando la spesa a carico delle somme a disposizione accantonate a tale titolo nel quadro economico.
8. Per le stesse prove la direzione dei lavori provvede al prelievo del relativo campione ed alla redazione di apposito verbale di prelievo; la certificazione effettuata dal laboratorio prove materiali riporta espresso riferimento a tale verbale.
9. La direzione dei lavori o l'organo di collaudo possono disporre ulteriori prove ed analisi ancorché non prescritte dal capitolato speciale d'appalto ma ritenute necessarie per stabilire l'idoneità dei materiali o dei componenti. Le relative spese sono poste a carico dell'appaltatore.
ART. 18 - MODO DI ESECUZIONE DI OGNI CATEGORIA DI LAVORO
1. Le modalità di esecuzione di ciascuna categoria di lavoro per tutte le opere comprese nel presente appalto devono rispondere perfettamente alle prescrizioni stabilite nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” pubblicato dal Ministero dei Lavori Pubblici (edizione corrente alla data dell’affidamento dei lavori), nonché alle prescrizioni contenute nel presente Capitolato o impartite all'atto esecutivo dalla D.L.
2. Pertanto per ogni opera o categoria di lavori facenti parte del presente appalto devono intendersi implicitamente citati come se fossero riportati per esteso gli articoli contenuti nel “Capitolato Speciale tipo per appalti di lavori edilizi” per la piena osservanza delle condizioni, norme ed oneri ivi contemplati. Ove si verifichino discordanze tra le prescrizioni del citato Capitolato Speciale Tipo e quelle del presente Capitolato, saranno ritenute valide queste ultime.
3. Per quei lavori che non trovano esatto riscontro nel predetto Capitolato Speciale Tipo, valgono le prescrizioni che verranno impartite all'atto esecutivo dalla D.L.
ART. 19 - ONERI ED OBBLIGHI DELL’IMPRESA
1. Tutti i titoli delle opere compiute, di cui all’”ELENCO PREZZI UNITARI”, devono intendersi comprensivi degli oneri per calo a terra e/o sollevamento di tutti i materiali occorrenti per la realizzazione delle varie categorie di lavoro, nonché dei materiali di risulta, ivi compreso carico, trasporto e scarico dei materiali di resulta alle pubbliche discariche, compreso ogni altro onere per il conferimento a discarica.
2. Gli stessi titoli debbono inoltre intendersi comprensivi di ogni opera provvisionale di natura temporanea o permanente (compreso eventuali oneri di progettazione) necessaria alla esecuzione delle opere anche nei punti non immediatamente accessibili, nelle opportune condizioni di sicurezza ed accuratezza di risultato, ivi incluso il nolo delle suddette opere provvisionali fino ad avvenuta ultimazione dei lavori. Ogni opera provvisionale dovrà essere realizzata ed utilizzata in piena conformità alla normativa anti-infortunistica in vigore alla data di formazione dell'offerta ed adeguata, senza alcun onere o responsabilità dell’Amministrazione Comunale o dei suoi agenti, alle modifiche della stessa normativa che potranno intervenire nel corso dei lavori.
3. Per quanto inerente la realizzazione di tutti gli impianti previsti in appalto (Idro/termo/sanitari, elettrici, antincendio, ecc…) tutti i titoli delle opere compiute devono intendersi comprensivi di opere edili di assistenza alla posa dei rispettivi impianti, così riassumibili:
4. esecuzione di tracce, nicchie e sfondi nelle murature, nelle strutture portanti e nelle pavimentazioni per scarichi, corpi scaldanti, apparecchi tecnologici, apparecchiature idro-sanitarie, strumenti di controllo, canalizzazioni, estrattori d'aria e quanto altro previsto nei titoli progettuali. I titoli comprendono inoltre il ripristino delle murature, delle strutture portanti e dei piani interni ed esterni ad avvenuta installazione di tutte le apparecchiature ed impianti di cui trattasi, così riassumibili: riempimento di tracce e sfondi, ripristino delle superfici in intonaco con stesura finale di velo ed ogni altra cavità precedentemente eseguita. Compreso altresì carico, trasporto e scarico alla pubblica discarica dei materiali di resulta, trasporti vari, ed ogni altro onere e magistero occorrente a dare l'assistenza completa in ogni sua parte.
ALLEGATI
Allegato «A» | ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO |
1. RTG RELAZIONE TECNICA che comprende:
a. CRONOPROGRAMMA dei lavori
b. TAV 01 – Corografia Generale con Localizzazione Interventi
c. TAV 02 – Impianto FTV01_A, FTV01_B, FTV_C Scuola Materna “Nascimbeni”
d. TAV 03 – Impianto FTV02, FTV03 Scuola Materna “I Ciliegi”, Teatro Le Muse”
e. TAV 04 – Impianto FTV04_A, FTV04_B Municipio
f. TAV 05 – Impianto FTV05 Bocciodromo
g. TAV 06 – Impianto FTV06, Scuola elementare “Xxxx Xxxx”
2. RTI RELAZIONE ILLUSTRATIVA che comprende la descrizione dello Stato di Fatto oltre che delle Alternative Progettuali
3. EE ELABORATO ECONOMICO che contiene le ipotesi dei Costi d’intervento
4. RA RELAZIONE SULLO STATO DI FATTO DEGLI IMPIANTI FTV ESISTENTI
5. QE QUADRO ECONOMICO
Allegato «B» | DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato I al decreto del Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012 |
Dichiarazione di conformità a standard sociali minimi
Il sottoscritto ……………………………………………………………………………………….……………………………………………………………………………...
in qualità di rappresentante legale dell’impresa i……………………………………………………………………….……………………………………….
dichiara:
che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformità con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e
di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:
- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour Organization –
ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;
- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;
- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;
- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);
- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);
- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10 dicembre 1948;
- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;
- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché le legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).
Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sarà garantita la conformità allo standard più elevato.
Convenzioni fondamentali dell’ILO:
Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'età minima n. 138; Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)
- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro l'esecuzione di lavori che possono compromettere le loro opportunità di sviluppo ed educazione.
- L'età minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.
- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la sicurezza o la moralità.
- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente, deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseguire il loro percorso scolastico fino al termine della scuola dell'obbligo.
Lavoro forzato/schiavitù (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro forzato n. 105)
- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona spontaneamente.
- Ai lavoratori non può essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identità al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole preavviso.
Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione (impiego e professione) n. 111)
- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione è consentita sulla base della razza, del colore, della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'età, della disabilità, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.
Libertà sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla libertà sindacale e la protezione del diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)
- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.
Firma e Timbro, …………………………………………………..
Data: …………………………………………………..
Allegato «C» | CARTELLO DI CANTIERE |
Ente appaltante: | ||
Ufficio competente: | ||
ASSESSORATO A | UFFICIO TECNICO | |
Dipartimento/Settore/Unità operativa | ||
LAVORI DI | ||
Progetto approvato con del n. del | ||
Progetto esecutivo: | ||
DL: | ||
Progetto esecutivo opere in c.a. | DL opere in c.a | |
Progettista dell’impianto | ||
Progettista dell’impianto | ||
Progettista dell’impianto | ||
Responsabile dei lavori: | ||
Coordinatore per la progettazione: | ||
Coordinatore per l’esecuzione: | ||
Xxxxxx stimata in uomini x giorni: | Notifica preliminare in data: | |
Responsabile unico del procedimento: | ||
IMPORTO DEL PROGETTO: | euro | |
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: | euro | |
ONERI PER LA SICUREZZA: | euro | |
IMPORTO DEL CONTRATTO: | euro | |
Gara in data , offerta di ribasso del % | ||
Impresa esecutrice: |
con sede | |||
Qualificata per i lavori delle categorie: | , classifica | ||
, classifica | |||
, classifica | |||
direttore tecnico del cantiere: | |||
subappaltatori: | per i lavori di | Importo lavori subappaltati | |
categoria | descrizione | euro | |
Intervento finanziato con fondi propri (oppure) | |||
Intervento finanziato con mutuo della Cassa depositi e prestiti con i fondi del risparmio postale | |||
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il | |||
prorogato il con fine lavori prevista per il | |||
Ulteriori informazioni sull’opera possono essere assunte presso l’ufficio | |||
telefono: fax: http: // www . .it E-mail: @ |