Il Subappalto Clausole campione

Il Subappalto. L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di contratti specifici, purché rappresentino solo parte dell’intera opera è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - nella procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, ad indicare all’atto dell’offerta se intende subappaltare o concedere in cottimo parte del servizio; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti del servizio che intende subappaltare; - a richiedere la prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta, (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi trascorso il quale senza che l’ente appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa), a stipulare il contratto di subappalto dopo l’autorizzazione; - a depositare il contratto di subappalto almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative attività, allegando alla copia autentica del contratto di subappalto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, ai sensi dell’art. 2359 del c.c., con l’impresa affidataria del subappalto, nonché la certificazione attestante il possesso dei requisiti previsti dal successivo punto; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e classifiche di importi corrispondenti ai servizi da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente; - a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti in favore dei subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in cottimo; - a garantire che da parte dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento e...
Il Subappalto. 1. Si richiama integralmente quanto disposto l’articolo 21 del capitolato speciale d’appalto. 2. Se il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore, ai fini il pa- gamento dei corrispettivi alla Società appaltatrice per i servizi svolti, risulti nega- tivo per due volte consecutive, l’Ente appaltante pronuncia, previa contestazione degli addebiti al subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a quin- dici giorni per la presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 118, comma 8, del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii, dandone contestuale segnalazione all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico. 3. L’affidamento dei servizi da parte dei soggetti di cui all’art. 34, comma1 lett. b) e c) del D.Lgs n°163/2006 e ss.mm.ii ai propri consorziati non costituisce subap- palto. Comunque a tali consorziati non devono sussistere nessun dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge 31 maggio 1965 n°575 e ss.mm.ii.
Il Subappalto. Il subappalto è un contratto di appalto stipulato fra l’appaltatore ed un terzo, avente ad oggetto l’esecuzione della stessa opera assunti dal primo nei confronti del committente. Il subappalto è possibile solo se autorizzato dal committente.
Il Subappalto. Il subappalto è ammesso nel rispetto dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e secondo le disposizioni di cui al punto 8 del Contratto di Accordo Quadro, quelle della Scheda Tecnica, nonché quelle contenute negli eventuali contratti specifici, in ogni caso previa autorizzazione della committente. Le prestazioni subappaltate non possono formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 105 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la In sede di presentazione dell’offerta il concorrente deve indicare i servizi che intende subappaltare e vi sarà autorizzato nei limiti di legge, e secondo quanto previsto dalla presente Lettera di invito e dal contratto. Si applicano tutte le previsioni di cui all'art. 105 del d.lgs. 50/2016, che i concorrenti sono invitati a rileggere con molta attenzione, prima della presentazione delle loro offerte. Nel caso in cui il concorrente indichi, già in sede di offerta, il nominativo di uno o più subappaltatori, ciascuno di essi, dovrà attestare il possesso dei requisiti generali (di cui all'art. 80) e l'attestazione dovrà essere prodotta in gara dal concorrente che intende avvalersene. In caso contrario, detti adempimenti saranno prescritti in fase di stipula e di esecuzione. In ogni caso, il concorrente che abbia dichiarato la volontà di ricorrere a subappalti o subcontratti, dovrà in fase di esecuzione chiedere ed ottenere preventivamente la relativa autorizzazione, nei termini di legge. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti, i soggetti che si trovano in una delle condizioni di cui all'art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016 e norme collegate. Si applica l'art. 105 comma 12 D. Lgs. 50/2016. La committente effettuerà pagamenti diretti nei confronti del concorrente aggiudicatario e di ogni suo subappaltatore, per la quota parte di loro spettanza, relativamente a ciascun contratto specifico esecutivo dell'accordo quadro, secondo le vigenti disposizioni legislative.
Il Subappalto. Il Ministero della difesa attesta95 che il ricorso al subappalto non è frequente. In fase di sua autorizzazione, sono effettuati i controlli sul possesso dei requisiti generali e speciali e quelli inerenti ai limiti di cui all’art. 118 del d.lgs. n. 163/2006 o all’art. 105 del d.lgs. n. 50/2016. Il subappalto, quando possibile96, è ammesso secondo le modalità stabilite dall’art. 27 del d.lgs. n. 208/2011, rispettando, in linea generale, il limite del 30 per cento dell’importo dell’affidamento; il contraente deve depositare il contratto presso la stazione appaltante almeno 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione con la certificazione del possesso dei requisiti di qualificazione previsti; l’amministrazione esperisce gli accertamenti per garantire che il prezzo non abbia un ribasso superiore al 20 per cento di quello del contratto e verifica le certificazioni del subappaltatore. Talora, viene richiesta l’indicazione della terna dei subappaltatori. Il Ministero dell’istruzione riferisce97 di non aver fatto ricorso al subappalto. Tuttavia, il servizio di monitoraggio prevede la possibilità di subappaltare la ‘formazione per gruppo di monitoraggio interno‘, ancora non attivato. Nell’ambito di contratti pluriennali stipulati in anni precedenti è previsto il ricorso al subappalto e sono effettuati i controlli.
Il Subappalto. Il subappalto opera sul piano della mera esecuzione del contratto, consentendo che una o più parti del contratto siano eseguite da un soggetto estraneo, diverso dal contraente obbligato146. Più precisamente, si definisce subappalto il contratto con il quale l’appaltatore affida ad un terzo, detto subappaltatore, il compito di eseguire in tutto o in parte l’opera assunta dallo stesso appaltatore con il contratto di appalto. 146 L’analisi del contratto di subappalto, sviluppatasi all’ombra della dogmatica del subcontratto e del collegamento negoziale, sembra debba oggi tener conto, in un’ottica evolutiva, anche della consolidata affermazione dell’outsourcing, quale tecnica aziendale consistente nella esternalizzazione di determinati processi produttivi (o di determinate fasi di un processo produttivo) e finalizzata alla riduzione dei costi d’impresa. Rubino-Iudica,Dell’appalto, in Comm. Xxxxxxxx-Xxxxxx, 1992, 199; Xxxxxxxx voce Subcontratto, in Enc.dir., 1997, XXX; Imarisio, Il subappalto, in Obbl. e contr., 2008, 731 ss.. Dalla definizione emerge con chiarezza la differenza con la cessione del contratto, che importa una novazione soggettiva del rapporto; nel subappalto non si verifica nessuna sostituzione, le parti del contratto principale non mutano (pubblica amministrazione e impresa appaltatrice) ma si ha la creazione di un distinto rapporto tra subappaltante e subappaltatore, rispetto al quale rimane di regola estraneo il committente147. La disciplina del subappalto, ex art. 118 del x.x.xx. n. 163/2006, non fornisce una definizione diretta del contratto di subappalto che peraltro si ricava indirettamente dall’art. 1656 del c.c., il quale prevede la necessità dell’autorizzazione per tale contratto da parte del committente. Va peraltro preliminarmente chiarito che l’appaltatore originario rimane comunque responsabile verso il committente del compimento dei lavori e del risultato complessivo, anche se non risponde verso terzi dei danni cagionati dal subappaltatore, quando questi abbia operato con autonomia148 Va posto in evidenza il carattere secondario e derivato del contratto di subappalto, il quale finisce quindi per seguire almeno parzialmente la sorte del contratto principale. Così la nullità o l’annullamento dell’appalto si ripercuote sul subappalto, ma restano salve le ragioni del subappaltatore verso il subappaltante e ciò in conseguenza e nei limiti di quell’obbligo di garanzia dell’esistenza e della validità del contratto base che nel subcontratt...
Il Subappalto. L’articolo 49 del decreto-legge n. 77/2021 introduce una serie di modifiche all’istituto del subappalto, distinte a seconda che si tratti di modifiche di immediata vigenza, ovvero ad efficacia differita, ossia a decorrere dal primo novembre 2021. Queste possono essere così schematizzate:
Il Subappalto. Affinché l’impresa possa legittimamente concedere la realizzazione delle opere (o di parte di esse) in subappalto, è necessario l’assenso del committente. In caso di subappalto, l’appaltatore (o il prestatore d’opera) assumono la veste di committenti, con l’onere, in caso di contestazioni, di comunicare al subappaltatore le denuncie di vizi entro sessanta giorni dal loro ricevimento, al fine di poter agire in via di regresso contro di loro. Anche in caso di xxxxxxxxxx, l’impresa appaltatrice rimane comunque diretta- mente responsabile nei confronti del committente.
Il Subappalto. 1. I soggetti affidatari dei contratti di lavori servizi e forniture sono tenuti ad eseguirli, di regola in proprio. In caso di ricorso all’istituto del subappalto trova applicazione la disciplina di cui all’art. 118 del del D.Lgs. 12.04.2006 n. 163 e ss. mm. oltre che quella di cui al D.P.R. 05.10.2010 n. 207.
Il Subappalto. Il subappalto delle forniture e prestazioni è ammesso nei limiti e secondo le modalità stabiliti dalla normativa vigente (art. 118 DLgs. 163/06 e s.m.i.). Si precisa comunque che l’Ente Aggiudicatore non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni da lui stesso eseguite. E’ fatto obbligo all’Aggiudicatario di trasmettere, entro 20 (venti) giorni lavorativi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da lui predisposti al subappaltatore con le indicazioni delle ritenute di garanzia effettuate.