Definizione di Cross Selling

Cross Selling. Pratica commerciale costituita dalla vendita incrociata di più
Cross Selling. Identificazione, o l’attività della vendita, della clientela predisposta all’acquisto di determinati prodotti a partire dall’analisi di precedenti scelte d’acquisto della stessa;
Cross Selling. La vendita di un prodotto o servizio diverso rispetto a quello già

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Cross Selling rapporto percentuale tra il numero totale di scontrini emessi e quelli contenenti vendite con articoli appartenenti a due o più categorie;

Related to Cross Selling

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Distributore è il soggetto che svolge il servizio di distribuzione di energia elettrica in concessione ai sensi dell’art. 9 del d.lgs.79/99, G.U. n. 75 del 31 marzo 1999;

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Spese Sono a carico del Cliente le spese di istruzione e gestione della pratica a beneficio del soggetto finanziatore prescelto.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Certificato di assicurazione il documento, che può essere rilasciato dall’assicuratore, attestante la stipula del contratto di assicurazione.

  • Massimale/Somma Assicurata l’esborso massimo previsto da Europ Assistance in caso di sinistro.

  • Importo 116.744,18 (Rib.% 33,32)

  • Struttura si intende il soggetto giuridico assoggettato all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

  • Preambolo Il presente contratto tipo è inteso come modello. Nessuna delle norme riportate qui appresso è vincolante. Anche in questo caso prevale il principio della libertà contrattuale. Le singole disposizioni del presente contratto tipo possono dunque essere omesse, modificate o sostituite. Occorre tuttavia assicurarsi che le norme aggiuntive non entrino in contraddizione con quelle esistenti. È opportuno precisare che questi contratti tipo sono il risultato di approfondite discussioni tra le parti e che contribuiscono a salvaguardare l'equilibrio tra gli interessi in causa. Di conseguenza l’associazioni/organizzazioni menzionate in testa suggeriscono ai propri membri di stipulare una convenzione facsimile. Questo contratto tipo evidenzia i punti da regolarsi contrattualmente, al fine di evitare conflitti. Su diversi punti, il modello propone due (o tre) varianti, costringendo le parti a discuterne in dettaglio prima di effettuare la scelta. D'altra parte, il contratto modello non menziona alcun dato, in quanto gli importi delle retribuzioni e le percentuali delle quote di ricavo sono il risultato di trattative (e leggi di mercato) e dipendono da diversi fattori specifici di ogni produzione. Le parti sono rassicurate che con la firma di questo modello di contratto i diritti e gli obblighi di ciascuna parte sono equilibrati. E che tutti i punti essenziali siano risolti. Il presente contratto tipo per registi è un cosiddetto contratto di lavoro ai sensi dell’art. 319 segg. del Codice delle obbligazioni. Nella fattispecie non si tratta né di un contratto di appalto, né di un mandato. Si dovranno quindi prevedere contributi sociali, vacanze, termini di disdetta ecc. Nel preambolo si indicheranno i nominativi e gli indirizzi delle parti contraenti. Il regista è considerato una persona fisica. Il produttore può essere sia una persona fisica che giuridica; in ogni caso il firmatario sarà una persona autorizzata. Il contratto vincola solo le due parti firmatarie. Una eventuale coproduzione è ininfluente ai fini dei diritti e dei doveri stabiliti dal presente contratto.

  • Luogo Trieste – Piazza dell’Unità d’Italia n° 4 – piano ammezzato – stanza n° 11.

  • Struttura Organizzativa la struttura di Europ Assistance Italia S.p.A. – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), costituita da responsabili, personale (medici, tecnici, operatori), attrezzature e presidi (centralizzati e non) in funzione 24 ore su 24 tutti i giorni dell’anno, che provvede al contatto telefonico con l’Assicurato, all’organizzazione ed erogazione delle Prestazioni di assistenza previste nelle Condizioni di Assicurazione.

  • Documentazione si intende la documentazione fornita all’utente o i manuali normalmente distribuiti o messi a disposizione con riferimento ad un Prodotto, inclusi, nel caso di Servizi MCE, la Guida al Servizio MCE.

  • Valuta gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

  • Carta dei Servizi indica i diritti e gli obblighi che disciplinano i rapporti tra il Cliente e l’operatore di Telecomunicazioni. La Carta dei Servizi è reperibile, tra l’altro, all’indirizzo internet xxx.xxxxxxxxxxx.xx/xxxxxxxxxxxx. La Carta dei Servizi costituisce parte integrante e sostanziale delle presenti condizioni generali di contratto. Allo stesso indirizzo internet è possibile reperire informazioni sugli obiettivi ed i risultati di qualità del servizio InterPLANET, nonché le caratteristiche peculiari dell’offerta relativamente alla qualità del servizio di accesso;

  • Contravvenzione reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: nessun vincolo in termini di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può anche essere contenuto. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Destinazione dei proventi Politica di destinazione dei proventi in relazione alla loro redistribuzione agli investitori ovvero alla loro accumulazione mediante reinvestimento nella gestione medesima.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.