Definizione di Dividend Payment

Dividend Payment. Not applicable.

Related to Dividend Payment

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • Reference Price (Final)" meanz the Reference Price on the Valuation Date; "Register" haz the meaning azcribed to it in Condition l.4;

  • Exchange Business Day means any day that is (or, but for the occurrence of a Market Disruption Event, would have been) a trading day on the relevant Exchange other than a day on which the trading on such exchange is scheduled to close prior to its regular weekday closing time;

  • Premio annuo Importo che il Contraente si impegna a corrispondere annualmente secondo un piano di versamenti previsto dal contratto di assicurazione.

  • Bonus/Malus la tariffa Bonus Malus, o la tariffa assimilata Sconto sul premio in assenza di sinistro, liberamente predisposta dall’Impresa e applicata al contratto base r.c. auto, che prevede ad ogni scadenza annuale la variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all’atto della stipulazione in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel periodo di osservazione.

  • Early Termination Reference Price means, subject to any adjustment in accordance with Product Condition 4, an amount (which shall be deemed to be a monetary value in the Underlying Currency) as determined by or on behalf of the Calculation Agent to be the lowest level of the Index on the Termination Date; and

  • Scheduled Trading Day Single Share Basis.

  • Estratto conto annuale Riepilogo annuale dei dati relativi alla situazione del contratto di assicurazione, che contiene l’aggiornamento annuale delle informazioni relative al contratto, quali il valore della prestazione maturata, i premi versati e quelli in arretrato e il valore di riscatto maturato. Per i contratti con prestazioni collegate a gestioni separate, il riepilogo comprende inoltre il tasso di rendimento finanziario realizzato dalla gestione separata, l’aliquota di retrocessione riconosciuta e il tasso di rendimento retrocesso con l’evidenza di eventuali rendimenti minimi trattenuti. Per i contratti con forme di partecipazione agli utili diverse, il riepilogo comprende gli utili attribuiti alla polizza.

  • Criteri di valutazione Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze:

  • Valuta di denominazione Valuta o moneta in cui sono espresse le prestazioni contrattuali.

  • Basket Not Applicable Business Day: As stated in Product Condition 1 Calculation Period: As stated in Product Condition 1 Cash Amount: The amount determined by the Calculation Agent in accordance with the following formula: (Final Reference Price - Current Strike Level) x Entitlement The Cash Amount shall be converted in the Settlement Currency at the prevailing Exchange Rate, if an Exchange Rate is applicable, and rounded to the nearest four decimal places in the Settlement Currency, 0.00005 being rounded upwards Certificate: Not Applicable Current Barrier Level: As stated in Product Condition 1 and rounded to the next two decimal places in the Underlying Currency, 0.005 being rounded upwards. The Current Barrier Level on the Launch Date shall be EUR 12.420 The Current Barrier Level will be published and forwarded to the relevant Exchanges/Clearing systems/Data vendors prior to 1.00 p.m. (Italian time) on the Exchange Business Day preceding the day when the Current Barrier Level becomes effective Current Premium: 8% Current Spread: 2%

  • Series No. of the Securities: Number of Securities the subject of this notice: The undersigned understands that if this Renouncement Notice is not completed and delivered as provided in the Security Terms or is determined to be incomplete or not in proper form (in the determination of the Italian Security Agent), it will be treated as null and void. If this Renouncement Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the Italian Security Agent, it will be deemed to be a new Renouncement Notice submitted at the time such correction was delivered to the Italian Security Agent. Expressions defined in the Security Terms shall bear the same meanings in this Renouncement Notice. Place and date: Signature of the Holder Name of beneficial owner of the Securities Signature

  • Ricorrenza annuale L’anniversario della data di decorrenza del contratto di assicurazione.

  • QUANTITATIVO O ENTITÀ Valore stimato, IVA esclusa: 29 700 EUR.

  • Tasso di Interesse (o di rendimento) minimo garantito

  • Volatilità Grado di variabilità di una determinata grandezza di uno strumento finanziario (prezzo, tasso, ecc.) in un dato periodo di tempo.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • CONSIDERATO CHE il predetto Protocollo del 14 marzo 2020 impegna i datori di lavoro privati ad assumere tutte le iniziative possibili per evitare che la particolare situazione determinata dall’emergenza sanitaria in corso e dalle conseguenti ordinanze emanate dal Governo, d'intesa con le regioni, allo scopo di arginare la diffusione del COVID-19 produca effetti negativi sul piano occupazionale; lo stesso Protocollo impegna, altresì, i datori di lavoro nel caso in cui tale situazione determini sospensione o riduzione dell’attività produttiva ad utilizzare nei confronti dei propri dipendenti tutte le forme di sostegno del reddito rappresentate dagli ammortizzatori sociali in costanza di rapporto di lavoro previste dalla normativa vigente, in particolare dal D.lgs. 14 settembre 2015, n. 148 e a richiedere l’intervento della Cassa Integrazione Guadagni in Deroga (CIGD) solo qualora non trovino applicazione le tutele previste dalla normativa stessa; il D.lgs. 14 settembre 2015, n.148 ha operato in chiave di estensione delle tutele reddituali in costanza di rapporto di lavoro, prevedendo nel Titolo II l’operatività di strumenti, quali i Fondi di Solidarietà Bilaterali, destinati ad intervenire in via ordinaria per la copertura di specifici settori non rientranti nella disciplina di cui al Titolo I del medesimo decreto; il D.L. n. 18 del 17 marzo 2020, nell’ambito delle misure a sostegno dell’economia per il contrasto al COVID-1 ha introdotto una serie di norme per il sostegno all'occupazione, la difesa del lavoro e del reddito destinando circa 3,3 miliardi per la cassa integrazione in deroga. ai sensi di quanto previsto dall’art. 22 del D.L. n. 18 del 17 marzo 2020 le Regioni “con riferimento ai datori di lavoro del settore privato, ivi inclusi quelli agricoli, della pesca e del terzo settore compresi gli enti religiosi civilmente riconosciuti, per i quali non trovino applicazione le tutele previste dalle vigenti disposizioni in materia di sospensione o riduzione di orario, in costanza di rapporto di lavoro, possono riconoscere, in conseguenza dell’emergenza epidemiologica da COVID-19, previo accordo che può essere concluso anche in via telematica con le organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale per i datori di lavoro, trattamenti di cassa integrazione salariale in deroga, per la durata della sospensione del rapporto di lavoro e comunque per un periodo non superiore a nove settimane”; lo stesso art. 22 introduce una disciplina puntuale relativamente ai destinatari del trattamento di cassa integrazione in deroga, ai termini di durata, ai soggetti competenti al rilascio dei provvedimenti di autorizzazione e alle modalità procedurali da seguire;

  • Valuta gli investimenti saranno principalmente denominati in euro; è consentito l'investimento in valute diverse dall'euro e privo di copertura del rischio di cambio.

  • CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE Offerta economicamente più vantaggiosa

  • Categoria Fondo Interno Obbligazionario misto internazionale. Principali tipologie di strumenti finanziari e valuta di denominazione: Aree geografiche/mercati di riferimento: Il Fondo interno può investire in: Minimo Massimo OICR istituiti o gestiti da Società non appartenenti al Gruppo Azimut 0% 100% OICR armonizzati istituiti o gestiti da Società appartenenti al Gruppo Azimut (cosiddetti OICR “collegati”) 0% 100% Strumenti Alternativi di Investimento 0% 15% ETC/ETF anche a leva 0% 100% Titoli 0% 100% Le norme osservate in materia di investimenti sono quelle della Repubblica d’Irlanda. Di norma gli investimenti verranno ripartiti come segue: Minimo Massimo Componente Obbligazionaria/Monetaria * 0% 100% Componente Azionaria * 0% 30% Liquidità ** 0% 30%

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.

  • interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

  • CONSIDERATO l’elevato livello di soddisfazione maturato a conclusione dei precedenti rapporti contrattuali con l’operatore economico aggiudicatario;