Definizione di Firma Elettronica Qualificata

Firma Elettronica Qualificata la soluzione di firma elettronica qualificata (come definita all’art. 3, comma 1, n. 12) del Regolamento (UE) n. 910/2014) utilizzata dal Cliente per la sottoscrizione del presente Contratto ai sensi del successivo art. 3.
Firma Elettronica Qualificata si veda la Guida alla compilazione del Modulo in calce.
Firma Elettronica Qualificata. La firma elettronica ottenuta attraverso una procedura informatica che garantisce la connessione univoca al firmatario e la sua univoca autenticazione informatica, creata con mezzi sui quali il firmatario può conservare un controllo esclusivo e collegata ai dati ai quali si riferisce in modo da consentire di rilevare se i dati stessi siano stati successivamente modificati, che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma quale l’apparato strumentale usato per la creazione della firma elettronica (art. 1, comma 1, lett. r) del D. Lgs. n. 82/2005);

Examples of Firma Elettronica Qualificata in a sentence

  • Si precisa inoltre, che ai fini della sottoscrizione della documentazione di gara e dei documenti componenti le offerte, non sono valide le firme elettroniche (firme “deboli”), ivi comprese la FEQ (Firma Elettronica Qualificata) e la FEA (Firma Elettronica Avanzata).

  • Telepass dà atto, a tale riguardo, che, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, i documenti sottoscritti con Firma Elettronica Qualificata soddisfano il requisito legale della forma scritta.

  • Qualora la Chiave Privata sia nella disponibilità di Namirial, quest’ultima si impegna ad utilizzarla esclusivamente nell’ambito dei servizi di Firma Elettronica Qualificata.

  • Al fine di usufruire della Firma Elettronica Qualificata, il Cliente sarà tenuto a prendere visione e ad accettare le condizioni di utilizzo e funzionamento della stessa ai fini del rilascio del certificato emesso dall’Ente Certificatore.

  • In ogni caso, maggiori informazioni relative alle caratteristiche e alle modalità di utilizzo della Firma Elettronica Qualificata sono previste nel manuale operativo predisposto dall’Ente Certificatore stesso e pubblicato sul sito di quest’ultimo sia disponibile all’atto della sottoscrizione del Contratto tramite apposito link.


More Definitions of Firma Elettronica Qualificata

Firma Elettronica Qualificata una firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche.
Firma Elettronica Qualificata. firma elettronica avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una firma elettronica qualificata e basata su un certificato qualificato per firme elettroniche”. Il certificato è rilasciato da soggetti preposti se la firma soddisfa i requisiti dell’art. 29 del II allegato del Regolamento, ed esso è atto a ricollegare in modo univoco la firma digitale al nome (o allo pseudonimo) di un soggetto. La firma qualificata quindi risulta la più sicura fra le precedenti, ma l’azione di certificazione fa sorgere la problematicità legata al tempo. In particolare, una firma elettronica qualificata presenta la medesima valenza in termini giuridici di una firma autografa ma, al contrario di quest’ultima, per essere valida ha bisogno di una “qualificazione” che può essere concessa, ma anche revocata o sospesa. In queste fattispecie le Linee Guida Agid14 specificano come “essa sia prodotta in un momento in cui il certificato era ancora valido”. Da ciò quindi ne deduciamo come la definizione di uno specifico momento nel tempo può facilmente chiarire l’idoneità della firma; processo non difficile all’interno dell’ecosistema dell’informazione digitale (usando, per esempio, la posta certificata – PEC – possibile però solo con operazioni Italia su Italia e non Italia su Estero). Anche in ambito Blockchain, dato che le transizioni sono firmate con le loro chiavi private, il certificato di validità della chiave qualificata passa attraverso il rispetto dei requisiti per i certificati qualificati di firma elettronica contenuti nell’allegato I del Regolamento, ma questo riguarda un numero limitato di utenti utilizzatori, spesso imprese. L’utilizzo delle chiavi private nella Blockchain, senza certificazione, può essere equiparato quindi almeno alla firma elettronica semplice.
Firma Elettronica Qualificata. Un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma (art. 1 comma 1 lettera r) Decreto Legislativo del 7 marzo 2005 n. 82).
Firma Elettronica Qualificata particolare tipo di Firma Elettronica basata su un certificato “qualificato” (che garantisce l’identificazione univoca del titolare, rilasciato da certificatori accreditati) e realizzato mediante un dispositivo sicuro per la generazione della firma che soddisfa particolari requisiti di sicurezza, quali l’utilizzo di una OTP di cui il firmatario ha il controllo esclusivo;
Firma Elettronica Qualificata. Vedi articolo 3 del Regolamento eIDAS.
Firma Elettronica Qualificata indica, ai sensi del Regolamento eIDAS, una Firma Elettronica Avanzata creata da un dispositivo per la creazione di una Firma Elettronica Qualificata e basata su un Certificato Qualificato per firme elettroniche.
Firma Elettronica Qualificata è invece definita, all’art. 1, comma 1°, lett. r), del Codice dell’Amministrazione Digitale, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata che sia basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della firma”. Tale firma è basata su un certificato qualificato e realizzata mediante un dispositivo sicuro per la creazione della stessa. Nella definizione di firma elettronica qualificata si precisa che l’associazione al firmatario avviene attraverso un certificato qualificato; il certificato non è menzionato, invece, nella definizione di “firma elettronica avanzata”. La “firma digitale”, infine, è definita, all’art. 1, comma 1°, lett. s), del Codice dell’Amministrazione Digitale, come “un particolare tipo di firma elettronica avanzata basata su un certificato qualificato e su un sistema di chiavi crittografiche, una pubblica e una privata, correlate tra loro, che consente al titolare tramite la chiave privata e al destinatario tramite la chiave pubblica, rispettivamente, di rendere manifesta e di verificare la provenienza el’integrità di un documento informatico o di un insieme di documenti informatici”. In quest’ultimo caso, si sceglie una particolare tecnologia, quella appunto della crittografia a chiavi asimmetriche. Una delle differenze riscontrabili fra le varie firme è costituita dalla “neutralità” della firma elettronica ‘semplice’ e di quella avanzata, le cui definizioni non fanno riferimento ad un livello di sicurezza predeterminato o ad una precisa tecnologia, al contrario di quanto previsto per le firme elettroniche qualificata e digitale. Peraltro, non è del tutto corretto affermare che la “firma elettronica avanzata” sia stata imposta da una Direttiva Europea e che quella “qualificata” sia un’invenzione italiana. Vero è che la Direttiva Europea definisce la “firma elettronica avanzata” e non quella “qualificata”, ma gli effetti giuridici si riferiscono a “firme elettroniche avanzate basate su un certificato qualificato e create mediante un dispositivo per la creazione di una firma sicura”, cioè a quelle firme che, nella normativa italiana, sono dette “firme elettroniche qualificate”.