Definizione di Governmental Authority

Governmental Authority is any de facto or de jure government (or agency or instrumentality thereof, court, tribunal, administrative or other governmental authority) or any other entity (private or public) charged with the regulation of the financial markets (including the central bank) in the country of the principal financial centre of either of the currencies in the Relevant Currency Exchange Rate;
Governmental Authority means any international, multinational, national, state or local authority or entity entitled to exercise any administrative, executive, judicial, legislative, regulatory or taxing authority of any kind.

Related to Governmental Authority

  • Tariffa La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

  • Department Department of Electronics, Information and Bioengineering Location: DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA Area: 09 - Industrial and Information Engineering Academic Discipline: ING-INF/05 - INFORMATION PROCESSING SYSTEMS Expected start date of activity: 01 february 2024 Research programme description: Starting and implementation of the research programme: Countries and structures in which the research activity can be carried out: EUROPA

  • Tariffe si intende la remunerazione riconosciuta per le singole prestazioni sanitarie dalla normativa regionale vigente ratione temporis all’atto della stipula dell’accordo/contratto, o comunque, in via residuale, dalla normativa nazionale (che rappresenta per le regioni in Piano di rientro un importo massimo non superabile) vigente all’atto della stipula dell’accordo/contratto;

  • Imposta sostitutiva imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • Declaratoria appartengono a questa categoria e livello retributivo: - gli impiegati di concetto, che avendo svolto un percorso di apprendistato professionalizzante o avendo conseguito un diploma presso un Istituto professionale con appropriato tirocinio tecnico-pratico, svolgono mansioni amministrative o commerciali o tecniche che richiedono una adeguata competenza tecnico- professionale acquisita e che operano nei limiti delle direttive ricevute; - gli operai specializzati provetti che distintamente: • conducono abitualmente automezzi con patente di guida di tipo C e svolgono anche altre mansioni complesse inerenti alla logistica; • eseguono, a regola d'arte, trattamenti di finitura del prodotto, con autonomia operativa, all’interno delle fasi fondamentali del ciclo; • svolgono lavori e operazioni su più di una macchina o su una linea macchine collegate per l'unica fase di lavorazione del processo produttivo avendo la necessaria conoscenza dei materiali, degli impianti, delle tecnologie specifiche dove operano interpretando disegni e schemi o disegni costruttivi; • avendo la conoscenza della qualità della materia prima e dei materiali svolgono operazioni di collaudo o messa in opera di manufatti eseguendo, ove occorre, i necessari adattamenti e aggiustamenti; • svolgono particolari specializzazioni e ruoli assegnati loro dalla azienda con responsabilità di salvaguardia e tutela degli impianti e dei beni aziendali e operando a tal fine in autonomia, anche in pluralità di mansioni; • sono adibiti al montaggio e/o al collaudo di prodotti finiti, in possesso delle capacità di eseguire i necessari adattamenti, operando in autonomia. (nuova categoria e livello retributivo [4a+] operai) Parametro 147,5 - operai specializzati provetti che avendo acquisito adeguata esperienza professionale e conoscenza della tecnologia elettronica riferita agli apparati di automazione, eseguono, senza alcun aiuto, la preparazione, la messa a punto o la riparazione e la manutenzione di tali impianti elettronici complessi, intervenendo durante le fasi di lavorazione per ovviare ad eventuali anomalie; - operai specializzati provetti che sanno costruire, senza alcuna guida, sulla scorta degli schizzi di massima, prototipi e prodotti completi, per nuovi cataloghi o fiere, realizzando i dettagli costruttivi, operando sia con interventi manuali, sia con strumenti ed attrezzi, sia su macchine utensili complesse; - operai specializzati provetti che sono in grado di proporre soluzioni innovative al layout produttivo o logistico o dimostrano capacità di produrre risultati di qualità nel prodotto o nel processo produttivo; - operai specializzati provetti che hanno acquisito la competenza professionale sull'insieme delle attività di un reparto o di una linea produttiva o di una fase delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso, conducendo in autonomia operativa, nell'ambito delle direttive ricevute, il reparto o la linea o l'insieme delle lavorazioni sino al sottoassieme complesso. (ex 5a categoria solo impiegati) Parametro 155

  • PSC il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

  • Premessa L’assicurazione dei rischi indicati nelle seguenti Condizioni Aggiuntive è regolata dalle Condizioni Generali di Assicurazione e, per quanto da queste non previsto, dalle norme disciplinanti l’assicurazione facoltativa. Restano inoltre applicabili, salvo deroghe contenute nelle seguenti Condizioni Aggiuntive e ferme le ulteriori esclusioni nelle stesse previste, le esclusioni dal novero dei terzi di cui all’art. 129 del Codice delle Assicurazioni.

  • Territorio si intende il paese indicato sotto la dicitura “Dati di Spedizione” indicata in ciascun ordine.

  • Requisiti Anzianità di iscrizione di sei mesi anche non continuativi, con non meno di 950 ore lavorative.

  • Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

  • Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

  • Informazioni Riservate si intendono le informazioni che non siano di dominio pubblico e che vengano divulgate da o per conto di una Parte ai sensi del o in riferimento al presente Accordo e che siano considerate riservate al momento della divulgazione o che dovrebbero ragionevolmente essere considerate riservate o di proprietà in virtù della natura delle informazioni stesse e/o delle circostanze all’atto della divulgazione. Le Informazioni Riservate non comprendono informazioni che, ed esclusivamente nella misura in cui (i) sono di pubblico dominio per causa diversa dalla divulgazione a opera della Parte destinataria o qualsivoglia dei rispettivi rappresentanti; (ii) erano state rese note alla Parte destinataria in via non confidenziale prima della data di divulgazione da fonte diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti; (iii) sono sviluppate indipendentemente dalla Parte destinataria senza alcun riferimento alle Informazioni Riservate della Parte divulgatrice; (iv) diventano lecitamente note alla Parte destinataria in via non confidenziale per mezzo di una fonte (diversa dalla Parte divulgatrice o dai rispettivi rappresentanti) cui non è fatto divieto di divulgare dette informazioni alla Parte destinataria ai sensi di alcun obbligo contrattuale, legale, fiduciario o di altra natura oppure (v) sono state divulgate dalla Parte divulgatrice a terzi senza obbligo di riservatezza. In qualsivoglia controversia riguardante l'applicabilità delle presenti esclusioni, l’onere della prova sarà a carico della Parte destinataria e tale prova sarà chiara e convincente.

  • PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;

  • Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

  • Una tantum Ai lavoratori in forza alla data del 12 settembre 2008 è corrisposto un importo forfetario di € 365,00 lordi, ed è suddivisibile in quote mensili in relazione alla durata del rapporto di lavoro nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008. La frazione di mese superiore a 15 giorni sarà considerata, a questi effetti, come mese intero. Detto importo è stato calcolato al lordo dell'indennità di vacanza contrattuale erogata in regime di "vacatio" contrattuale erogata nel periodo 1° aprile-31 agosto 2008, che dovrà pertanto essere posta a conguaglio. L'importo dell'"una tantum" è stato quantificato considerando in esso anche i riflessi sugli istituti di retribuzione, diretta e indiretta, di origine legale o contrattuale, ed è quindi comprensivo degli stessi. Inoltre, in attuazione di quanto previsto dal 2° comma dell'art. 2120 cod. civ., l'"una tantum" è esclusa dalla base di calcolo del trattamento di fine rapporto. Il suddetto importo verrà erogato in due tranches, la prima pari a € 200,00 con le competenze di retribuzione del mese di settembre 2008, la seconda pari a € 165,00 con le competenze di retribuzione del mese di novembre; ovvero, nel caso di risoluzione del rapporto di lavoro, all'atto della liquidazione delle competenze. Le giornate di assenza dal lavoro per gravidanza e puerperio e quelle per malattia, infortunio e congedo matrimoniale con pagamento di indennità a carico dell'Istituto competente e di integrazione a carico delle aziende, intervenute nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008, saranno considerate utili ai fini dell'importo di cui sopra. Ai lavoratori che nel periodo 1° gennaio 2008-31 agosto 2008 abbiano fruito di trattamenti di C.i.g., di riduzione di orario di lavoro per contratti di solidarietà e/o di altre prestazioni economiche previdenziali, l'importo dell'"una tantum" sarà corrisposto secondo le disposizioni vigenti in materia. Dal 1° settembre 2008 cessa di essere corrisposta l'indennità di vacanza contrattuale. Ai lavoratori con qualifica di apprendista l'importo dell'"una tantum" verrà riproporzionato in rapporto alla percentuale economica in atto alla data di erogazione della stessa.

  • Ministero Ministero dell’Economia e delle Finanze;

  • Disciplinare di gara il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;

  • Prescrizioni Organizzative Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

  • Canone il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);

  • Terrorismo Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

  • Appaltatore il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

  • organizzatore un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista

  • Scheda di Polizza È il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono

  • sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

  • GIUDIZIO DEL COMMISSARIO 3: XXXXXXX XXXXXXXXXX La monografia è inserita nella Collana delle «Pubblicazioni della Scuola di specializzazione in diritto civile dell’Università di Camerino», a cura di Xxxxxx Xxxxxxxxxxx, n. 153. La rilevanza scientifica della collocazione editoriale della pubblicazione e la diffusione all’interno della comunità scientifica si lasciano apprezzare ai massimi livelli della civilistica contemporanea sia per la ricchissima serie di studi che nel tempo hanno trovato posto nella Collana, sia per la figura del suo Curatore, che rappresenta uno dei Maestri più autorevoli nel panorama delle Scuole civilistiche contemporanee. In ordine ai suoi contenuti, lo studio pone in essere una reinterpretazione dello schema procedimentale incentrato sulla successione «preliminare-definitivo» attraverso un’attenta disamina delle ricadute teorico-concettuali dei più recenti dibattiti dottrinali e giurisprudenziali originati dagli interventi della Cassazione in tema di preliminare «ad effetti anticipati» e «preliminare di preliminare». Lo scritto esprime un adeguato rigore metodologico perché il candidato, muovendo da un confronto tra il dato italiano e quello di altre esperienze giuridiche europee, nel rispetto di una metodologia d’indagine conscia della moltiplicazione delle fonti e della loro complessità, ma pur sempre sensibile alla riaffermazione del valore prioritario del dato costituzionale, in piena conformità agli insegnamenti della Scuola di appartenenza, ripensa, in ultima istanza, al tema dell’autonomia privata procedimentale, dando conto dei termini più interessanti e proficui del relativo dibattito dottrinale, ancorché senza esiti idonei ad incidere sull’evoluzione del diritto privato europeo, tanto che lo studio dell’esperienza francese e tedesca assume, a ben vedere, valore prevalentemente storico, cioè concorre esclusivamente alla definizione del modo con il quale si è pervenuti all’introduzione della disciplina del preliminare nel c.c. del 1942. Per quanto lo studio non integri complessivamente il titolo preferenziale indicato dal bando di concorso (studio del «nuovo diritto dei contratti»), l’adeguatezza dei riferimenti bibliografici e taluni esiti applicativi ai quali esso perviene permettono una sua valutazione in termini di «buono».

  • Validità territoriale -Assicurazione Assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia: artt. 60 “Assicurazione Assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia” art. 61, lett. f). “