Definizione di Governmental Authority

Governmental Authority is any de facto or de jure government (or agency or instrumentality thereof, court, tribunal, administrative or other governmental authority) or any other entity (private or public) charged with the regulation of the financial markets (including the central bank) in the country of the principal financial centre of either of the currencies in the Relevant Currency Exchange Rate;
Governmental Authority means any international, multinational, national, state or local authority or entity entitled to exercise any administrative, executive, judicial, legislative, regulatory or taxing authority of any kind.

Examples of Governmental Authority in a sentence

  • Except for what is provided in Article 8.1 below, the execution and the fulfillment of this Agreement does not require on the part of RAI or the Company, the issuance of any Permit by any Governmental Authority, or requests, notifications or statements vis-a-vis such Governmental Authority.

Related to Governmental Authority

  • Tariffa La tariffa della Compagnia in vigore al momento della stipulazione del contratto o del suo rinnovo.

  • Department Department of Electronics, Information and Bioengineering Location: DIPARTIMENTO DI ELETTRONICA, INFORMAZIONE E BIOINGEGNERIA Area: 09 - Industrial and Information Engineering Academic Discipline: ING-INF/05 - INFORMATION PROCESSING SYSTEMS Expected start date of activity: 01 february 2024 Research programme description: Starting and implementation of the research programme: Countries and structures in which the research activity can be carried out: EUROPA

  • Tariffe si intende la remunerazione riconosciuta per le singole prestazioni sanitarie dalla normativa regionale vigente ratione temporis all’atto della stipula dell’accordo/contratto, o comunque, in via residuale, dalla normativa nazionale (che rappresenta per le regioni in Piano di rientro un importo massimo non superabile) vigente all’atto della stipula dell’accordo/contratto;

  • Imposta sostitutiva imposta applicata alle prestazioni che sostituisce quella sul reddito delle persone fisiche. Gli importi ad essa assoggettati non rientrano più nel reddito imponibile e quindi non devono essere indicati nella dichiarazione dei redditi.

  • PSC il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

  • Premessa Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione automezzi; - intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/2003; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato. Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'accordo nazionale 18 giugno 2001 ed Osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti. Tra i compiti dei suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del c.c.n.l.; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal c.c.n.l. 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 57 e 58). L'Osservatorio nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori: U. C. per la Uiltrasporti; A. N. per la Fit-Cisl, S. D. S. per la Filt-Cgil, G. B. e V. C. per la Fise, M. F. per l'Anav. I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate. Gli Osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.

  • Territorio si intende il paese indicato sotto la dicitura “Dati di Spedizione” indicata in ciascun ordine.

  • Requisiti Anzianità di iscrizione di sei mesi anche non continuativi, con non meno di 950 ore lavorative.

  • Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

  • Franchigia La parte di danno che l'Assicurato tiene a suo carico.

  • Informazioni Riservate si riferisce a tutte le informazioni che la parte rivelante protegge da una divulgazione illimitata a terzi e che (i) la parte rivelante identifica come riservate e/o interne e/o protette da privativa al momento della loro comunicazione o che (ii) dovrebbero essere ragionevolmente considerate riservate al momento della loro comunicazione in ragione della natura dell'informazione e delle circostanze della loro comunicazione.

  • PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;

  • Estensione territoriale Spazio geografico entro il quale la garanzia assicurativa è operante.

  • Ministero Ministero dell’Economia e delle Finanze;

  • Disciplinare di gara il presente documento, volto ad integrare il Bando di Gara e a regolamentare gli aspetti di svolgimento della procedura e gli elementi minimi negoziali dell’Appalto;

  • Prescrizioni Organizzative Devono essere forniti al lavoratore adeguati dispositivi di protezione individuale: a) casco; b) guanti; c) occhiali a tenuta; d) mascherina antipolvere; e) indumenti ad alta visibilità; f) calzature di sicurezza con suola imperforabile.

  • Canone il canone dovuto dall’occupante senza titolo o dal richiedente la concessione o l’autorizzazione di cui alla lettera b);

  • Terrorismo Per terrorismo si intende un atto (incluso anche l’uso o la minaccia dell’uso della forza o della violenza) compiuto da qualsiasi persona o gruppo di persone che agiscano da sole o per conto o in collegamento con qualsiasi organizzazione per scopi politici, religiosi o ideologici, inclusa l’intenzione di influenzare qualsiasi governo o di impaurire la popolazione o una sua parte.

  • Appaltatore il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si è aggiudicato il contratto;

  • organizzatore un professionista che combina pacchetti e li vende o li offre in vendita direttamente o tramite o unitamente ad un altro professionista, oppure il professionista che trasmette ì dati relativi al viaggiatore a un altro professionista

  • Scheda di Polizza Il documento, annesso a questa Polizza per farne parte integrante, nel quale sono

  • Propedeuticità Non sono previste propedeuticità Lo studente dovrà mostrare di avere acquisito le seguenti competenze (Descrittori di Dublino).

  • sigillatura deve intendersi una chiusura ermetica recante un qualsiasi segno o impronta, apposto su materiale plastico come striscia incollata o ceralacca o piombo, tale da rendere chiusi il plico e le buste, attestare l’autenticità della chiusura originaria proveniente dal mittente, nonché garantire l’integrità e la non manomissione del plico e delle buste.

  • GIUDIZIO DEL COMMISSARIO 3: XXXXXXX XXXXXXXXXX La monografia è inserita in una nota collana di studi giuridici (i «Quaderni di “Studi senesi”», n. 144), che può trarre beneficio, nella sua diffusione, non solo dalla prestigiosa casa editrice che la ospita, ma anche e soprattutto dall’elevata presenza della rivista da cui la collana trae origine nelle biblioteche giuridiche italiane: conviene sul punto ricordare, a titolo meramente informativo, che la rivista «Studi senesi» è attualmente posseduta – stando ai dati del catalogo ACNP (xxxxx://xxxxxxxxxx.xxxxx.xx) – da ben 69 biblioteche in tutta Italia. I relativi «Quaderni», inoltre, sono composti da contributi sottoposti ad una rigida procedura di referaggio e vantano un comitato scientifico e una direzione di assoluto prestigio nel panorama giuridico italiano. In ordine ai contenuti, la monografia si presenta come uno studio completo e puntuale della regola di «suitability» nelle relazioni contrattuali. Particolarmente interessante è la parte dello studio dedicata all’evoluzione storica della regola, al suo sviluppo nei sistemi di common law e alla sua «importazione» nei modelli continentali, che ne offrono espresso richiamo in alcuni dati normativi sottoposti dall’autore ad una rilettura sistematica dotata di rilevante originalità. Il rigore metodologico che accompagna costantemente l’indagine impedisce, infatti, di ritenere che tali parti dell’opera siano riconducibili a S.S.D. diversi da quello riguardante la presente valutazione comparativa o, più genericamente, si limitino ad operazioni di natura comparatistica, trattandosi, al contrario, di una vera e propria riflessione di diritto privato europeo, condotta alla luce di un’impostazione dogmatica classica di stampo positivo-normativistico riletta in ragione della sempre più evidente influenza che la regolamentazione di matrice comunitaria può avere nella rielaborazione delle categorie tradizionali. Il discorso ricostruttivo, per quanto inevitabilmente destinato a ripartirsi nell’analisi delle singole fattispecie nelle quali la regola è invocata, conserva un impianto unitario, perché dedica costante attenzione alla ricostruzione sistematica degli strumenti protettivi messi a disposizione del «cliente», in relazione alle qualificazioni soggettive che in concreto lo caratterizzano, nelle operazioni di acquisto di prodotti finanziari. Il contributo offre dunque un’originale valutazione anche della regolazione complessiva del mercato finanziario italiano ed europeo e le discipline di settore sono pazientemente ed attentamente vagliate alla luce della disciplina «generale» del contratto e del rapporto obbligatorio, alla quale è restituita nuova centralità mediante un’originale rilettura anche del dogma di eguaglianza formale del soggetto di diritto e del valore «integrativo» della regola di buona fede. L’elevata originalità dell’indagine, il rigore metodologico che l’accompagna, la completezza dei riferimenti bibliografici e la piena ascrivibilità della stessa al titolo preferenziale indicato dal bando di concorso ed incentrato sullo studio del «nuovo diritto dei contratti» consentono una sua qualificazione in termini di «eccellenza».

  • Validità territoriale -Assicurazione Assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia: artt. 60 “Assicurazione Assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia” art. 61, lett. f). “

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;