Definizione di Initial Stock

Initial Stock. Loan Rate" means, in respect of a Share (in the case of Share Warrants) or a security/commodity comprised in an Index (in the case of Index Warrants), the initial stock loan rate specified in relation to such Share, security or commodity in the applicable Final Terms.
Initial Stock. Loan Rate" is as defined in Condition 15.1; "Insolvency Filing" is as defined in Condition 15.1;
Initial Stock. Loan Rate" means the stock loan rate so specified in the relevant Final Terms.

Related to Initial Stock

  • ACQUISITO il parere favorevole del Direttore amministrativo e del Direttore sanitario per quanto di competenza, espresso ai sensi dell’art. 15 dello Statuto dell’Istituto, adottato con delibera del CdA n. 12 del 24 maggio 2021 e approvato con delibera della Giunta regionale del Veneto n. 1308 del 28 settembre 2021.

  • Share for-Other" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Share-for-Share" has the meaning ascribed to it in Condition 24.3; "Spin-Off Event" has the meaning ascribed to it in Condition 24.1;

  • Series No. of the Securities: Number of Securities the subject of this notice: The undersigned understands that if this Renouncement Notice is not completed and delivered as provided in the Security Terms or is determined to be incomplete or not in proper form (in the determination of the Italian Security Agent), it will be treated as null and void. If this Renouncement Notice is subsequently corrected to the satisfaction of the Italian Security Agent, it will be deemed to be a new Renouncement Notice submitted at the time such correction was delivered to the Italian Security Agent. Expressions defined in the Security Terms shall bear the same meanings in this Renouncement Notice. Place and date: Signature of the Holder Name of beneficial owner of the Securities Signature

  • Richiamati il decreto del Sindaco metropolitano R.G. 226/2017 del 04/09/2017 avente ad oggetto "Partecipazione al bando europeo LIFE - Climate Change Adaptation e approvazione dello schema di progetto METRO ADAPT: Patto territoriale per l'adattamento al cambiamento climatico nella Città metropolitana di Milano"; - la comunicazione EASME.B.3 D(2018) 2694061 del 28/05/2018 con cui la Commissione Europea-Esecutive Agency for Small and Medium-sized Enterprises (EASME) ha approvato il cofinanziamento al progetto in oggetto; - il Grant Agreement LIFE17 CCA/IT/000080 sottoscritto il 28/05/2018 dal Dr. Xxxxxx Xxxxx, per la Commissione Europea, in qualità di Head of Unit EASME e dal Dr. Xxxxxxx Xxxxxxx, per la Città metropolitana di Milano, in qualità di European Politics and Planning Responsible, dal quale si evince nell'Annex II che il Project Coordinator per la Città metropolitana di Milano è il Dr. Xxxxxx Xx Xxxx; Preso atto che: - la Città metropolitana di Milano partecipa al progetto in qualità di capofila di un partenariato internazionale che comprende: ALDA-European Association for Local Democracy, CAP Holding Spa, Ambiente Italia srl, Legambiente Lombardia, E-GEOS Spa e che, in qualità di capofila, gestisce gli introiti, le rendicontazioni ed i trasferimenti ai partner delle somme dell'Unione Europea a valere sul progetto METRO ADAPT; - il budget complessivo del progetto ammonta ad € 1.306.010,00, di cui il cofinanziamento dell'Unione Europea è pari ad € 670.417,00; - per quanto attiene la Città metropolitana di Milano, la quota coperta dal finanziamento europeo è di € 173.312,00; la restante quota a carico di Città metropolitana di Milano, pari ad € 136.174,00, è interamente coperta mediante la rendicontazione dei costi del personale interno facente parte del gruppo di lavoro istituito per il progetto;

  • Considerata la diversa natura, forma e dimensione dei prodotti, le caratteristiche degli impianti per la loro produzione, nonché la possibilità di fornitura sia in pezzi singoli sia in fasci, differenti possono essere i sistemi di marchiatura adottati, anche in relazione all’uso, quali, per esempio, l’impressione sui cilindri di laminazione, la punzonatura a caldo e a freddo, la stampigliatura a vernice, la targhettatura, la sigillatura dei fasci e altri. Permane, comunque, l’obbligatorietà del marchio di laminazione per quanto riguarda le barre e i rotoli. Ogni prodotto deve essere marchiato con identificativi diversi da quelli di prodotti aventi differenti caratteristiche ma fabbricati nello stesso stabilimento, e con identificativi differenti da quelli di prodotti con uguali caratteristiche ma fabbricati in altri stabilimenti, siano essi o meno dello stesso produttore. La marchiatura deve essere inalterabile nel tempo e senza possibilità di manomissione. Per quanto possibile, anche in relazione all’uso del prodotto, il produttore è tenuto a marcare ogni singolo pezzo. Ove ciò non sia possibile, per la specifica tipologia del prodotto, la marcatura deve essere tale che, prima dell’apertura dell’eventuale ultima e più piccola confezione (fascio, bobina, rotolo, pacco, ecc.), il prodotto sia riconducibile al produttore, al tipo di acciaio, nonché al lotto di produzione e alla data di produzione. Tenendo presente che gli elementi determinanti della marcatura sono la sua inalterabilità nel tempo e l’impossibilità di manomissione, il produttore deve rispettare le modalità di marcatura denunciate nella documentazione presentata al servizio tecnico centrale, e deve comunicare tempestivamente le eventuali modifiche apportate. Il prodotto di acciaio non può essere impiegato in caso di: - mancata marcatura; - non corrispondenza a quanto depositato; - illeggibilità, anche parziale, della marcatura. Eventuali disposizioni supplementari atte a facilitare l’identificazione e la rintracciabilità del prodotto attraverso il marchio possono essere emesse dal servizio tecnico centrale. In caso di mancata sottoscrizione della richiesta di prove da parte della Direzione dei Lavori, le certificazioni emesse dal laboratorio ufficiale non possono assumere valenza ai sensi delle Norme Tecniche per le Costruzioni, e di ciò ne deve essere fatta esplicita menzione sul certificato stesso. Può accadere che durante il processo costruttivo, presso gli utilizzatori, presso i commercianti o presso i trasformatori intermedi, l’unità marcata (pezzo singolo o fascio) venga scorporata, per cui una parte, o il tutto, perda l’originale marcatura del prodotto. In questo caso, tanto gli utilizzatori quanto i commercianti e i trasformatori intermedi, oltre a dover predisporre idonee zone di stoccaggio, hanno la responsabilità di documentare la provenienza del prodotto mediante i documenti di accompagnamento del materiale e gli estremi del deposito del marchio presso il servizio tecnico centrale. In tal caso, i campioni destinati al laboratorio incaricato delle prove di cantiere devono essere accompagnati dalla sopraindicata documentazione e da una dichiarazione di provenienza rilasciata dalla Direzione dei Lavori.