Definizione di Invalidità Permanente Parziale

Invalidità Permanente Parziale. Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato: - per la perdita totale di un arto superiore destro 70% sinistro 60% - per la perdita della mano o - dell'avambraccio 60% 50% - per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60% - per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 50% 50% - per la perdita di un piede 40% 40% - per la perdita del pollice 18% 16% - per la perdita dell'indice 14% 12% - per la perdita del mignolo 12% 10% - per la perdita del medio 8% 6% - per la perdita dell'anulare 8% 6% - per la perdita di un alluce 5% - per la perdita di ogni altro dito del piede 3% - per la sordità completa di un orecchio 10% - per la sordità completa di ambedue le orecchie 40% - per la perdita totale della facoltà visiva di un occhio 25% La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%. Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nel caso di ernia che per essere determinata da infortunio (ernia traumatica) risulta compresa in garanzia l'indennità è stabilita come segue: - se l'ernia è operabile: fino a trenta giorni d'indennità per inabilità temporanea, se tale indennità è contemplata in polizza; - se non risulta operabile: indennità fino al 10% della somma assicurata per il caso d'invalidità permanente. Questi massimi valgono anche se l'ernia è bilaterale. Nei casi di invalidità ...
Invalidità Permanente Parziale diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta.
Invalidità Permanente Parziale. Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base alle percentuali delle tabelle ufficiali dell’INAIL della somma assicurata per il caso di invalidità permanente, indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato. La perdita assoluta ed irrimediabile dell'uso funzionale di un arto o di un organo viene considerata come perdita anatomica dello stesso; se trattasi di minorazione, le percentuali sopra indicate vengono ridotte in proporzione alla funzionalità perduta. Nel caso di perdita anatomica o funzionale di più arti od organi, l'indennità viene stabilita mediante addizione delle percentuali corrispondenti ad ogni singola lesione sino al limite massimo del 100%. Per le falangi terminali delle dita, escluso il pollice, si considera invalidità permanente soltanto l’asportazione totale. L'indennità per la perdita funzionale od anatomica di una falange del pollice o dell'alluce è stabilita nella metà mentre per quella di una falange di qualunque altro dito in un terzo della percentuale fissata per la perdita totale del rispettivo dito. Nei casi di invalidità permanente non specificati, l'indennità è stabilita tenendo conto, con riguardo alle percentuali dei casi elencati, della misura nella quale è per sempre diminuita la capacità generica dell'Assicurato ad un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dalla sua professione. In tutti gli altri casi la valutazione del grado di Invalidità Permanente sarà effettuata facendo riferimento alla Tabella allegata al D.P.R. del 30.06.1965 n. 1124 (Settore Industria) con rinuncia alle franchigie relative stabilite, nonché alle successive eventuali modificazioni, con l'intesa che le percentuali indicate nella Tabella anzidetta vengano riferite ai capitali assicurati per il caso di invalidità permanente. La Società prende atto che se l'Assicurato risulta mancino il grado di invalidità per il lato destro sarà applicato al sinistro e viceversa. Nel caso in cui l'Assicurato subisca un infortunio ad un arto superiore o ad una mano o ad un avambraccio e risultasse che questi erano gli unici perfettamente integri o tali che venissero usati come "destri" si dovrà tenere conto di ciò anche nella valutazione del grado di invalidità permanente. Si fa in ogni c...

Examples of Invalidità Permanente Parziale in a sentence

  • Qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all’art.

  • Franchigie: caso “Invalidità Permanente”: nel caso in cui la somma assicurata per Invalidità Permanente superi Euro 50.000, si conviene che sulla parte di somma assicurata eccedente Euro 50.000 non è dovuta alcuna indennità per Invalidità Permanente Parziale pari o inferiore al 5% della totale; per Invalidità Permanente Parziale superiore al 5% della totale l’indennità viene liquidata solo per l’aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 5%.

  • In entrambi i casi A) e B): • non si applicano franchigie sulla parte di somma assicurata fino a Euro 104.000 qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche del disposto dell'art.

  • Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come indicato all’interno del precedente art.

  • Qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all’Art.

  • La franchigia non si applica qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto dall’Art.

  • Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come segue: • per Invalidità Permanente Parziale superiore al 3% della Totale, l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Invalidità Permanente eccedente il 3%.

  • Franchigie per il caso di invalidità permanente parziale valida per le forme di garanzia “A”, “B” e “C” Resta convenuto che l’indennizzo per Invalidità Permanente Parziale viene corrisposto come indicato all’interno del precedente art.

  • Qualora il grado liquidabile di Invalidità Permanente Parziale, tenuto conto anche di quanto disposto all'art.

  • L'indennizzo per Invalidità Permanente Parziale è calcolato sulla somma assicurata per Invalidità Permanente totale, in proporzione al grado di invalidità permanente accertata in base ai valori indicati nella Tabella annessa al Testo Unico sull’assicurazione obbligatoria contro gli Infortuni - Industria – approvata con D.P.R. 30/06/1965 n° 1124 come in vigore al 24 luglio 2000.


More Definitions of Invalidità Permanente Parziale

Invalidità Permanente Parziale. 3.3 5.1 Non previsto -sulla parte di somma assicura- ta eccedente Euro 207.000 per Inva- lidità Permanente Parziale pari o inferiore al 10% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Per- manente Parziale superiore al 10% l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Inva- lidità Permanente eccedente il 10%. -Entro 2 anni dal giorno in cui è avvenuto l’infortunio Non previsto caso di Inabilità Temporanea -sulla parte di somma assicu- rata fino a Euro 104.000 non è dovuto alcun indennizzo per Invalidità Perma- nente Parziale pari o inferiore al 3% della Totale; se l’Invalidità Per- manente Parziale supera il 3% della Totale, viene di 44 T A B E L L A S I N T E S I Garanzia o bene colpito da sinistro (se assicurato in base a quanto risulta in polizza) Riferimen- to (art.) Scoperto (per sinistro salvo diversa indicazione) Franchigia (per sinistro salvo diversa indicazione) Sottolimite di indennizzo o di risarcimento (per anno assicurativo, salvo diversa Indicazione) corrisposto l’in- dennizzo solo per la parte ecceden- te detta percen- tuale; -sulla parte oltre Euro 104.000 e fino a Euro 207.000 di som- ma assicurata per Invalidità Perma- nente Parziale pari o inferiore al 5% non è dovuto alcun indennizzo; per Invalidità Perma- nente Parziale superiore al 5% l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Inva- lidità Permanente eccedente il 5%; - sulla parte di somma assicura- ta eccedente Euro 207.000 per Inva- lidità Permanente pari o inferiore al 10% non è dovu- to alcun indenniz- zo; per Invalidità Permanente Par- ziale superiore al 10% l’indennizzo viene liquidato solo per l’aliquota di Inva- lidità Permanente eccedente il 10%.
Invalidità Permanente Parziale. Si considera invalidità permanente parziale la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità dell'Assicurato ad un proficuo lavoro per tutta la durata della sua vita. Quando sia provata l'invalidità permanente parziale, la Società liquida l'infortunio (per ogni arto od organo già integro e sano) in base alle seguenti percentuali della somma assicurata per indipendentemente dall'attività professionale dell'Assicurato: destro il caso di invalidità permanente, sinistro - per la perdita totale di un arto superiore - per la perdita della mano o - dell'avambraccio 70% 60% 60% 50% - per la perdita di un arto inferiore al di sopra del ginocchio 60% 60% - per la perdita di un arto inferiore all'altezza o al di sotto del ginocchio 50% 50% - per la perdita di un piede 40% 40% - per la perdita del pollice 18% 16% - per la perdita dell'indice 14% 12% Ist. Zooprofilattico delle Venezie – Legnaro (PD) Polizza INFORTUNI cumulativa n° Page 15 of 18
Invalidità Permanente Parziale. | diminuzione definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta; Invalidità permanente Totale | perdita definitiva e irrimediabile della capacità a un qualsiasi lavoro proficuo, indipendentemente dalla professione svolta; Malattia | ogni alterazione dello stato di salute non dipendente da Infortunio; Malformazione/Difetto fisico | alterazione organica, congenita o acquisita durante lo sviluppo fisiologico, che sia evidente o sia stata diagnosticata prima della stipula della Polizza;

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  • Invalidità permanente la perdita o la diminuzione definitiva ed irrimediabile della capacità generica allo svolgimento di una qualsiasi attività lavorativa, indipendentemente dalla specifica professione esercitata dall’Assicurato;

  • Invalidità Totale Permanente La perdita totale, definitiva ed irrimediabile, da parte dell’Aderente/Assicurato, a seguito di Infortunio o Malattia, della capacità di attendere a un qualsiasi lavoro proficuo indipendentemente dall’attività esercitata. L’Invalidità Totale Permanente sarà riconosciuta quando il grado percentuale di invalidità, valutato in base alla tabella contenuta nell’Allegato 1 al D.P.R. 30.6.1965 n° 1124 (Tabella INAIL), sia superiore al 65% (è comunque esclusa l’applicazione delle tabelle di cui al D.P.R. del 23 febbraio 2000 n. 38).

  • Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione

  • Capitale assicurato iniziale Capitale assicurato prescelto dall’Aderente/Assicurato all’atto della sottoscrizione del Modulo di Adesione.

  • tempo parziale l'orario di lavoro, fissato dal contratto individuale, cui sia tenuto un lavoratore, che risulti comunque inferiore all'orario normale di lavoro previsto dal presente contratto;

  • Tasso minimo garantito Rendimento finanziario, annuo e composto, che la società di assicurazione garantisce alle prestazioni assicurate. Può essere già conteggiato nel calcolo delle prestazioni assicurate iniziali oppure riconosciuto anno per anno tenendo conto del rendimento finanziario conseguito dalla gestione separata.

  • Contravvenzione reato per il quale il reo risponde delle proprie azioni od omissioni coscienti e volontarie, sia che il suo comportamento risulti colposo o doloso. La contravvenzione viene punita con l’arresto o con il pagamento di un’ammenda. Ai fini assicurativi è comunque escluso il rimborso di spese per contravvenzioni dell’assicurato.

  • Periodo di validità L’Assicurazione copre i Sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa. I sinistri che si sono verificati durante il periodo di efficacia della garanzia assicurativa, la cui causa però è da trovarsi in un periodo precedente alla stipula del Contratto di Assicurazione, sono coperti soltanto se il Contraente o l’Assicurato non erano a conoscenza della causa che ha provocato il sinistro fino al momento della stipula del Contratto di Assicurazione.

  • Danno parziale Danno le cui spese di riparazione risultano inferiori al valore commerciale del veicolo al momento del sinistro.

  • Validità territoriale -Assicurazione Assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia: artt. 60 “Assicurazione Assistenti di lingua straniera temporaneamente in Italia” art. 61, lett. f). “

  • Responsabile procedimento Xxxxxxxxx Xxxxxxx Determinazione Dirigenziale firmata digitalmente da: XXXXXXXXX XXXXXXX (D.lgs 267/2000) Visto di regolarità contabile e attestazione di copertura finanziaria. XXXXXXXXXX XXXXXXXX

  • Danno materiale Il pregiudizio economico subito da terzi conseguente a danneggiamento di cose od animali, lesioni personali, morte.

  • Periodo di osservazione Periodo di riferimento in base al quale viene determinato il rendimento finanziario della gestione separata, ad esempio dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno.

  • Confezionamento incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da massimo 10 pezzi.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.

  • IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE 30 IMPORTO LIQUIDATO: 30 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - AGGIORNAMNETO PREVENZIONE INCENDI - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 10/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 29/03/2017 DATA FINE: 10/04/2017 94199660484 ASS. DEI DOTT. CHIMICI DELLA TOSCANA CIG: NOCIG00278 IMPORTO DI AGGIUDICAZIONE: 1,100 IMPORTO LIQUIDATO: 0 ACQUISTO CORSO A CATALOGO - DISASTER MANAGEMENT - PROCEDURA: 23-AFFIDAMENTO IN ECONOMIA - AFFIDAMENTO DIRETTO DATA INIZIO: 13/04/2017 DATA AGGIUDICAZIONE: 13/04/2017 DATA FINE: 90067090564 ASSOCIAZIONE NAZIONALE DISASTER MANAGER

  • Compagno di viaggio La persona assicurata che, pur non avendo vincoli di parentela con l’Assicurato che ha subito l’evento, risulta regolarmente iscritto al medesimo viaggio dell’Assicurato stesso.

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Manuale Operativo È il documento che, seguendo le indicazioni espresse dall’Autorità di vigilanza e quelle della letteratura internazionale, descrive le pro- cedure operative seguite dal QTSP, gli obblighi e responsabilità che assumono quest’ultimo e il titolare del certificato, le misure di sicurezza fisica, operativa e tecnica poste in atto dal QTSP a protezione dei propri sistemi di elaborazione. “Marchio”: nome, termine, segno o combinazione di questi, in forma materiale o digitale, in grado di indicare il Circuito di appartenenza della Carta utilizzata per l’operazione di pagamento;

  • Prestatori di lavoro Tutte le persone fisiche di cui l'Assicurato si avvale, nel rispetto delle norme di legge, nell'esercizio dell'attività descritta in polizza e delle quali l'Assicurato debba rispondere a sensi dell'art. 2049 cod. civ. Si intendono comunque esclusi i lavoratori autonomi (ad es. contratto d'opera, contratto di appalto).

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Responsabile Unico del Procedimento xxx. Xxxxxx Xxxxxxx.

  • Sottolimite L’ammontare che rappresenta l’entità massima dell’obbligazione di pagamento dell’Assicuratore in forza del Contratto d’Assicurazione in relazione ad uno specifico rischio: tale ammontare non si somma a quello del Massimale, ma è una parte dello stesso.

  • Negoziazione assistita tramite richiesta del proprio avvocato ad Europ Assistance Italia S.p.A. In caso di controversie relative alla determinazione e stima dei danni, è necessario ricorrere alla perizia contrattuale ove prevista dalle Condizioni di Assicurazione per la risoluzione di tale tipologia di controversie. La domanda di attivazione della perizia contrattuale o di arbitrato dovrà essere indirizzata a: Ufficio Liquidazione Sinistri – Xxx xxx Xxxxxx, 0 – 00000 Xxxxxx (XX), a mezzo Raccomandata A.R. oppure pec: all’indirizzo xxxxxxxx@xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xx. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro il rischio di danno nelle quali sia già stata espletata la perizia contrattuale oppure non attinenti alla determinazione e stima dei danni, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Se si tratta di controversie nell’ambito di polizze contro gli infortuni o malattie nelle quali sia già stato espletato l’arbitrato oppure non attinenti a questioni mediche, la legge prevede la mediazione obbligatoria, che costituisce condizione di procedibilità, con facoltà di ricorrere preventivamente alla negoziazione assistita. Resta salva la facoltà di adire l’Autorità Giudiziaria.

  • Perdite Patrimoniali il pregiudizio economico che non sia conseguenza di lesioni personali, morte o danneggiamenti a cose.

  • interessato si intende qualsiasi persona fisica i cui dati sono trasferiti dal concorrente all’Amministrazione. All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui agli artt. da 15 a 23 del Regolamento UE. In particolare, l’interessato ha il diritto di: i) ottenere, in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano; ii) il diritto di accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo; iii) il diritto di chiedere, e nel caso ottenere, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento; iv) il diritto alla portabilità dei dati che sarà applicabile nei limiti di cui all’art. 20 del regolamento UE. Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi, la risposta all'istanza non perviene nei termini di legge e/o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo, ricorso o segnalazione.