Definizione di Disdetta

Disdetta. Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione
Disdetta atto con il quale viene comunicata l'intenzione di non rinnovare più, alla scadenza, il contratto assicurativo.
Disdetta la comunicazione che il Contraente o l’Assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di recedere da esso.

Examples of Disdetta in a sentence

  • Dopo i primi 5 anni, l’Assicuratore potrà dare Disdetta in qualsiasi momento.

  • Il quinquennio è anche in linea con l’obbligo generale dell’Assicuratore di non dare Disdetta al Contratto di Assicurazione per il periodo minimo di 5 anni.

  • La Disdetta sarà in ogni caso comunicata, a mezzo raccomandata A/R o PEC, almeno 30 giorni prima della scadenza del periodo di assicurazione per il quale è stato corrisposto il Premio.

  • Oltre alla forma scritta, il Contraente ha facoltà di comunicare la propria Disdetta rivolgendosi telefonicamente al Numero Verde dedicato, autorizzando l’operatore a registrare la richiesta.

  • L’Assicuratore si impegna a non dare Disdetta nei primi 5 anni dalla Data di Effetto del Contratto, eccetto nel caso in cui l’Assicuratore decida di interrompere o trasferire la totalità dei contratti assicurativi a cui il presente Contratto di Assicurazione appartiene per tipologia.


More Definitions of Disdetta

Disdetta la comunicazione che il contraente o l’assicuratore invia all’altra parte, entro i termini previsti dal contratto, per manifestare la propria volontà di terminare il contratto.
Disdetta è la richiesta di cessazione del contratto di fornitura cui segue la chiusura del rapporto d’utenza con il titolare del contratto stesso
Disdetta. Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione Franchigia/scop erto Clausole contrattuali che limitano, sul piano quantitativo, la garanzia prestata dall’assicuratore facendo sì che una parte del danno rimanga a carico dell’assicurato. La franchigia, di regola espressa in cifra fissa o in percentuale, si applica sulla somma assicurata, ed il suo ammontare è quindi definibile a priori. Essa si differenzia proprio per questo dallo scoperto, in quanto quest’ultimo, espresso in percentuale, si applica sul danno, ed il suo ammontare non è quindi definibile a priori.
Disdetta atto con cui il Contraente o la Società comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Disdetta atto con cui il contraente o l’Impresa comunicano la volontà di far cessare il rapporto.
Disdetta la comunicazione che il Contraente o l’Assicuratore deve inviare all’altra parte, entro i termini previsti dal
Disdetta. Atto unilaterale con cui il contraente o la Società comunicano, entro i termini pattuiti dal contratto, la volontà di far cessare il rapporto assicurativo.