Definizione di Listino Xxxxxx

Listino Xxxxxx documento che indica il corrispettivo economico da versare per i servizi resi dall'Appaltatore, che possono essere raggruppati per categoria. - Eventuali documenti aggiuntivi: altri documenti relativi a uno specifico Contratto (per es. descrizione delle opere e degli interventi, grafici e stampe di progetto descrittive, tempi e scadenze ecc.).

Examples of Listino Xxxxxx in a sentence

  • Al rinnovo si applicano il Listino Xxxxxx e le Condizioni Contrattuali vigenti in quel momento.

  • Con riferimento ai costi dei materiali, si prenderà in considerazione il Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana (ultima edizione in commercio alla data di scadenza delle offerte) e solo qualora le forniture ordinate dall’Università non siano contemplate nel predetto listino, sarà preso in considerazione il Listino Xxxxxx edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.

  • Prot 200604 del 20.09.22 per aggiornamento del Listino Xxxxxx; PRESO ATTO che conformemente alla Delibera dell'Autorità Nazionale Anticorruzione n.

  • I prezzi di vendita sono indicati nel Listino Xxxxxx in vigore inviato al cliente, sono espressi in Euro e si intendono IVA esclusa, Porto Franco, salvo diversa indicazione del listino, sul territorio italiano (con la sola eccezione delle isole minori, Venezia e Livigno).

  • Qualora Noi, in seguito ad adeguate indagini, dovessimo appurare che la transazione contestata non sia una transazione non autorizzata oppure che Xxx non abbiate rispettato il presente contratto, inclusa l'inosservanza delle misure di tutela esposte nell'articolo 10, non rimborseremo la transazione contestata o detrarremo dal Vostro conto transazioni già rimborsate, secondo il caso, e applicheremo una commissione di controllo di sicurezza come stabilito nel Listino Xxxxxx.

  • Le voci di costo indicate nel Listino Xxxxxx sono da intendersi al netto dell’IVA e comprensive di ogni onere e/o spesa connessi al servizio nonché dei costi per il servizio di recapito presso le Sedi di Poste / Società del Gruppo e/o presso altre sedi.

  • Il Listino Xxxxxx definisce solo il corrispettivo per l’energia (Componente PE – prezzo dell’energia) cioè il costo per l’acquisto dell’elettricità comprensivo di perdite di rete.

  • Con riferimento ai costi dei materiali, si prenderà in considerazione l'elenco dei prezzi unitari del presente progetto ed in mancanza di prezzo il Prezziario Ufficiale Regionale delle Opere Pubbliche della Toscana (ultima edizione in commercio alla data di scadenza delle offerte) e solo qualora le forniture ordinate dal Comune di Pietrasanta non siano contemplate nei predetti listini, sarà preso in considerazione il Listino Xxxxxx edito da Associazione Nazionale Costruttori di Impianti.

  • Con la presente dichiarate di aver preso visione del Listino Xxxxxx , del regolamento Campeggio Isolino, del Camping Continental, e del Regolamento Barche qualora portiate una barca.

  • Per prezzo dei Prodotti venduti al Cliente si intende quello risultante dai Listini Xxxxxx in vigore al tempo dell’invio dell’Ordine da parte del Cliente, esclusi i costi di trasporto che saranno sostenuti dal Cliente I Prodotti saranno fatturati in base al Listino Xxxxxx e ai relativi sconti eventualmente accordati al momento dell’effettuazione dell’Ordine da parte del Cliente.

Related to Listino Xxxxxx

  • Xxxxxx Xxxxxxx è il Valore di Riferimento più alto registrato dal Parametro o dal Paniere alla/e Data/e di Osservazione o nel Periodo di Osservazione.

  • Xxxxxx Xxxxxx la responsabilità civile per i danni causati a terzi dal traino di eventuali rimorchi a condizione che tali operazioni siano effettuate in osservanza delle vigenti disposizioni in materia e conformemente alle indicazioni riportate sui documenti di circolazione del veicolo assicurato;

  • Xxxxx Xxxxxxx Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro di settore, anche solo detto “CCNL”, con le sue Premesse e Accordi Nazionali allegati;

  • Xxxxxx Xxxxxxxxxx qualsiasi Giorno di Calendario in cui le banche siano aperte al pubblico sulla piazza di Roma ed in cui il Trans-European Automated Real Time Gross Transfer System (TARGET2) (o qualsiasi sistema che lo sostituisca) sia aperto alle contrattazioni.

  • Xxxxx Xxxxx il moltiplicatore da applicare al fatturato del Contraente attraverso cui determinare il Premio Definitivo;

  • Xxxx Xxxxx È la soluzione R.C.A. della Compagnia che, tramite dispositivi tecnologici e digitali (Vera Box e Vera Connect), implementa le prestazioni di Assistenza.

  • Xxxxxxxxx Sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene; ai fini dell’applicazione delle franchigie e/o limiti di risarcimento eventualmente previste/i per “Terremoto”, si conviene che le scosse registrate nelle 72 ore successive ad ogni evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio tellurico ed i relativi danni sono da considerarsi pertanto “singolo sinistro”.

  • Xxxxxxxx sito web realizzato dal Ministero del Turismo, per promuovere l'intero ecosistema turistico dell’Italia al fine di valorizzare, integrare e favorire la propria offerta e che sarà arricchito con nuovi contenuti prodotti dall’ecosistema TDH.

  • Xxxxxxx repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione. Gli effetti del gelo e del “colpo d’ariete” non sono considerati scoppio.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.

  • Premesse le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente Contratto.

  • PREMESSO che da diversi anni gli indirizzi regionali alle Aziende sanitarie sottolineano l’esigenza di sviluppare possibili forme di collaborazione, sia a livello provinciale che di area vasta e che tali azioni negli anni hanno coinvolto sia aspetti sanitari/produttivi, sia i cosiddetti “servizi di supporto”; che le linee di indirizzo della Regione Xxxxxx-Romagna, approvate con deliberazione n. 199/2013, specificano che le Aziende sono tenute a migliorare la qualità dell’offerta e dell’efficienza nella produzione di servizi, avviando un processo di integrazione di attività e funzioni tra Aziende per condividere le migliori professionalità presenti, razionalizzare risorse tecnologiche, materiali, umane e finanziarie, concentrando strutturalmente le funzioni amministrative, tecnico-professionali e sanitarie a prevalente carattere generale e di supporto tecnico-logistico che non influenzano l’ esercizio dell’autonomia e della responsabilità gestionale in capo alle direzioni aziendali, ma che possono determinare economie di scala ed economie di processo. Le integrazioni dovranno essere perseguite o su scala di Area Vasta o su scala provinciale; pertanto le Aziende saranno impegnate a sviluppare tali integrazioni con modalità variabile. Le Aziende dovranno provvedere alla riprogettazione dell’insieme dei servizi amministrativi, tecnico-professionali (servizi tecnici, servizi di Ingegneria Clinica, fisica sanitaria e servizi ICT) e sanitari; che nella logica anzidetta le aziende sanitarie della città metropolitana di Bologna hanno avviato, nel corso degli ultimi anni, numerose esperienze di collaborazione ed integrazione in ambito sanitario e tecnico-amministrativo; che con deliberazione n. 284 del 5.8.2019 è stato recepito l'Accordo quadro per lo svolgimento delle funzioni unificate dei Servizi amministrativi, tecnici e professionali con l'Azienda Ospedaliero- Universitaria di Bologna Policlinico S. Orsola-Malpighi, l'Istituto Ortopedico Rizzoli e l'Azienda USL di Imola per come rinnovato, con decorrenza dalla data di originaria sottoscrizione, fino al 24.8.2024; che l'Accordo quadro prevede la stipula di specifiche convenzioni contenenti l'individuazione di ciascun Servizio Unico, l'indicazione delle attività ad esso conferite, nonché le relative modalità di funzionamento;

  • Premessa Le parti convengono di dare maggiore impulso al sistema delle relazioni industriali e di sviluppare il sistema di informazioni di cui all'articolo 5 del c.c.n.l. 3 luglio 1996 allo scopo di: - rafforzare la capacità di governo dei cambiamenti in atto soprattutto nel sistema del trasporto di persone svolto mediante noleggio autobus con conducente, noleggio auto e locazione automezzi; - intervenire congiuntamente presso le regioni affinché sia data piena attuazione alla legge n. 218/2003; - salvaguardare l'efficienza e la competitività aziendale ed assicurare la salvaguardia delle professionalità e dei livelli occupazionali; - costituire e consolidare un più avanzato e organico quadro di regole capaci di governare i processi di cambiamento e di organizzazione del ciclo produttivo aziendale; - definire e sperimentare forme più avanzate di governo di tali processi attraverso un sistematico confronto fra le parti, anche al fine di perseguire l'obiettivo di privilegiare la qualità e la sicurezza dei servizi; - stabilire un quadro di confronto costante sull'evoluzione degli assetti dell'organizzazione del lavoro; - individuare parametri di massima su cui si può sviluppare la contrattazione di secondo livello sul premio di risultato. Le parti si danno reciprocamente atto che condizione necessaria per lo sviluppo di relazioni sindacali di tipo partecipativo è la loro puntuale osservanza ai diversi livelli. Pertanto, le parti si impegnano in nome proprio e per conto degli Organismi territoriali collegati a far rispettare le norme del c.c.n.l. e la loro coerente applicazione a livello aziendale alle imprese che comunque svolgono le attività di cui al campo di applicazione, comprese quelle che ai sensi di legge sono classificate imprese artigiane. In tale ottica un ruolo fondamentale viene riconosciuto alle R.S.A. o alle R.S.U. ove costituite, alle quali sono demandate le funzioni di cui agli articoli 2, 3, 4, 5 e 6 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, nonché il compito di prevenire le controversie aziendali attraverso l'azione di informazione preventiva sulle vicende aziendali. A tal fine le parti si impegnano ad attivare l'Osservatorio nazionale di cui all'art. 59 del c.c.n.l. 3 luglio 1996, con i compiti già ivi previsti come integrati dall'accordo nazionale 18 giugno 2001 ed Osservatori regionali composti dalle rispettive strutture operative a livello territoriale delle parti stipulanti. Tra i compiti dei suddetti Osservatori rientrano altresì: la verifica della regolarità delle relazioni sindacali; la verifica della corretta applicazione del c.c.n.l.; l'adozione degli interventi per ripristinare le condizioni di agibilità; la vigilanza sulle pari opportunità, discriminazioni e molestie sessuali e tutte le altre tutele già previste dal c.c.n.l. 3 luglio 1996 (artt. 48, 53, 54, 55, 57 e 58). L'Osservatorio nazionale, che avrà sede presso la Fise, si riunirà almeno ogni 6 mesi. Esso è composto dai seguenti signori: U. C. per la Uiltrasporti; A. N. per la Fit-Cisl, S. D. S. per la Filt-Cgil, G. B. e V. C. per la Fise, M. F. per l'Anav. I suddetti componenti potranno di volta in volta essere sostituiti a mezzo delega o affiancati da esperti delle materie trattate. Gli Osservatori regionali si incontreranno con cadenza annuale ovvero su richiesta anche di una sola parte nelle sedi di volta in volta indicate congiuntamente dalle parti. Essi saranno composti da un rappresentante per ciascuna organizzazione, indicati dalle parti nazionali.

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

  • Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Struttura si intende il soggetto giuridico assoggettato all’obbligo di autorizzazione per l’esercizio di attività sanitaria nonché all’obbligo di accreditamento per l’erogazione di prestazioni sanitarie in favore di terzi beneficiari in nome e per conto e con onere a carico del Servizio Sanitario Regionale (SSR);

  • Xxxxxx il furto commesso strappando la cosa di mano o di dosso alla persona che la detiene.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Servizio il Servizio YourDrive powered by Babylon messo a disposizione da Vodafone in favore del Cliente ed erogato in base alle soluzioni tecniche ideate da Babylon

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Trasparenza Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;