Definizione di NOTICE TO THE HOLDERS

NOTICE TO THE HOLDERS. Up to 100,000 EUR “Athena Plus” Certificates relating to ENEL S.p.a due 14 July 2016 ISIN Code: NL0010832218
NOTICE TO THE HOLDERS. Up to 30,000 EUR "Bonus Cap " Certificates relating to Intesa Sanpaolo Shares due 27 September 2013 ISIN Code: NL0010069290 FINAL TERMS DATED 19 SEPTEMBER 2012 BNP Paribas Arbitrage Issuance B.V. BNP Paribas (incorporated in France) (as Guarantor) Warrant and Certificate Programme Up to 20,000 EUR "Bonus Cap " Certificates relating to Mediobanca Shares due 27 September 2013 ISIN Code: NL0010069308 BNP Paribas Arbitrage S.N.C. The Securities are offered to the public in the Republic of Italy from 19 September 2012 to 21 September 2012
NOTICE TO THE HOLDERS. Series No: 5 ISIN: DE000A15P490 WKN: A15P490 This Notice is dated 1 April 2015 and should be read in conjunction with the Base Prospectus dated 15 April 2014, as integrated and supplemented from time to time (the Prospectus) relating to the EUR 1,000,000,000.00 German Certificate Programme (the Programme) by Natixis Structured Issuance SA. (the Issuer) and guaranteed by NATIXIS (the Guarantor) and the Final Terms dated 20 March 2015 in respect of the Certificates. Outstanding terms of the Certificates have now been determined as follows: 1 Euro STOXX 50® SX5E Index 3,714.8900 points 2,786.1675 points Application has been made to list the Certificates on the Italian Stock Exchange and to admit the Certificates for trading on the "Electronic Securitised Derivatives Market" (a regulated market for the purpose of the Markets in financial Instruments Directive 2004/39/CE) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. 1 April 2015 linked to a share / an index / a fund / a commodity or a basket of shares, indices, funds or commodities and to be issued under a EUR 1,000,000,000.00 German Certificate Programme (the “Programme”) (a public limited liability company (société anonyme) incorporated under the laws of the Grand Duchy of Xxxxx- xxxxx, having its registered office at 00, xxxxxx X.X. Xxxxxxx, L-1855 Luxembourg and registered with the Lux- embourg trade and companies register under number B.182.619 ) (the “Issuer”) The Certificates described in this base prospectus for the purpose of Article 5.4 of Directive 2003/71/EC, as amended (“Prospectus Directive”) (the “Base Prospectus” or “Prospectus”) have not been and will not be registered under the United States Securities Act of 1933, as amended (the “Securities Act”) and are subject to certain requirements under U.S. tax law. Apart from certain exceptions, the Securities may not be offered, sold or delivered within the United States of America or to a U.S. person.

Examples of NOTICE TO THE HOLDERS in a sentence

  • Serie NOTICE TO THE HOLDERS This Notice is dated 21 October 2014 and should be read in conjunction with the Final Terms dated 6 October 2014 in respect of the Securities.


More Definitions of NOTICE TO THE HOLDERS

NOTICE TO THE HOLDERS. Up to 20,000 EUR "Bonus Cap " Certificates relating to Unicredit Shares due 27 September 2013 ISIN Code: NL0010069316 TERMS AND CONDITIONS OF THE SECURITIES
NOTICE TO THE HOLDERS. Up to 20,000 EUR "Bonus Cap" Securities relating to EURO STOXX 50® Index due 25 July 2014 ISIN Code: NL0010069910 TERMS AND CONDITIONS OF THE SECURITIES

Related to NOTICE TO THE HOLDERS

  • Optional L’installazione stabilmente fissata al veicolo fornita dalla casa costruttrice con supplemento al prezzo base di listino.

  • Inabilità temporanea La perdita temporanea, a seguito di infortunio o malattia, in misura totale o parziale, della capacità dell’Assicurato di attendere alle attività professionali dichiarate.

  • Inabilità Temporanea Totale Perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di svolgere la propria professione o mestiere. Se l’evento colpisce un Non Lavoratore, l’Inabilità Temporanea Totale è la perdita temporanea e totale della capacità dell'Assicurato di dedicarsi alle occupazioni ordinarie e quotidiane ossia di svolgere e di gestire i propri affari familiari, personali o domestici.

  • DATO ATTO CHE gli elaborati interessati dalle controdeduzioni alle osservazioni, dal provvedimento di screening e dai provvedimenti della Regione e della Provincia emessi con gli atti sopra richiamati (schema di convenzione, schema del presente accordo, norme di attuazione) sono stati integrati, in fase di seduta conclusiva della conferenza tenutasi in data 26.01.2018, rispetto ai testi pubblicati; - lo schema di convenzione è stato integrato e modificato nei seguenti articoli: integrazione dell’ art. 7quinquies con la definizione del programma delle azioni necessarie a superare le criticità del fosso Due Torri; introduzione dell’art. 7 sexies in cui è previsto l’obbligo da parte della Ditta Attuatrice di versare al Comune la somma corrispondente all’area non ceduta della Via Cappelli, pari a complessivi euro 67.790,41; introduzione dell’art. 7 septies contenente l’impegno della Ditta Attuatrice a rispettare le prescrizioni di screening di cui alla del.G.C. 328 /2017 ed al Decreto del Presidente della Provincia di Forlì-Cesena n. 7/2018; introduzione dell’art. 7octies contenente prescrizioni ed impegni in merito al piano di monitoraggio; integrazione dell’art 18 del medesimo schema di convenzione in cui è stato precisato che la modifica distributiva delle aree di uso pubblico presenti nella galleria commerciale non costituisce variante al PUA ma è assoggettata a titolo edilizio; - le norme di attuazione sono state integrate inserendo le modalità di gestione ed eventuale modifica distributiva delle aree asservite all’uso pubblico nella galleria commerciale; - in data 29.11.2017 PGN. 128329 del 29.11.2017 la Ditta attuatrice ha ripresentato la TAV. A12 “ Studio di fattibilità allargamento via Assano” del Piano Urbanistico Attuativo contenente rettifica della rappresentazione grafica della immissione della via Assano nella rotatoria Merzagora;

  • Modulo di Proposta documento accluso alla Polizza Vita il cui contenuto viene confermato dal Contraente in occasione della sottoscrizione dell’Accordo e con cui il Contraente rende le dichiarazioni ivi formulate che si intendono rilasciate prima di ogni Proposta e con riferimento ad ogni singola copertura richiesta.

  • Proposta Documento o modulo sottoscritto dal Contraente, in qualità di proponente, con il quale egli manifesta alla Compagnia la volontà di concludere il contratto di assicurazione in base alle caratteristiche ed alle condizioni in esso indicate.

  • IVASS Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.

  • L’“OFFERTA è composta da: A – Documentazione amministrativa;

  • Obiettivi l'opzione si prefigge un obiettivo di conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo. Investitori al dettaglio a cui si intende commercializzare l’opzione di investimento Il prodotto è destinato ad un cliente al dettaglio che abbia un'età non superiore a 90 anni, con un’esperienza e conoscenza base del mercato dei capitali e degli strumenti finanziari, un obiettivo di investimento di conservazione del capitale investito in un orizzonte temporale di medio periodo (almeno 6 anni), una tolleranza al rischio bassa, che intenda conservare il valore del capitale versato al netto dei costi, senza alcuna perdita e una bassa probabilità di aver bisogno di accedere alle somme investite nei primi anni successivi alla sottoscrizione del contratto. Quali sono i rischi e qual è il potenziale rendimento?

  • The Holders are entitled to the benefit of and are deemed to have notice of and are bound by all the provisions of the Agency Agreement (insofar as they relate to the W&C Securities) and the applicable Final Terms, which are binding on them.

  • Settore Area Direzionale / Servizio: Economico-Finanziaria, Controllo di Gestione e Provveditorato Responsabile Settore: Lenzi Luca 792 214 20/10/2017 25/10/2017 20/10/2017 FORNITURA PRODOTTI IGIENICI E DI PULIZIA PER ASILO NIDO MILLEPIEDI DI PIANORO - MEPA (MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE) - ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA COMPRENSIVO DI SPESE DI TRASPORTO: DITTA ITALCHIM SRL 20/10/2017 Settore: Area Direzionale / Servizio: Economico-Finanziaria, Controllo di Gestione e Provveditorato Responsabile Settore: Lenzi Luca 793 213 19/10/2017 25/10/2017 20/10/2017 ACQUISTO FUORI DAI MERCATI ELETTRONICI DELLE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI DI MATERIALE ELETTRICO E INFORMATICO PER INTERVENTI TECNICI VARI: ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA E CONTESTUALE LIQUIDAZIONE CON ANTICIPAZIONE ECONOMALE - DITTA AMAZON 20/10/2017 Settore: Area Direzionale / Servizio: Economico-Finanziaria, Controllo di Gestione e Provveditorato Responsabile Settore: Lenzi Luca 794 247 18/10/2017 25/10/2017 20/10/2017 SERVIZIO DI CONDUZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI TERMICI DI COMPETENZA COMUNALE CON ASSUNZIONE DEL RUOLO DI "TERZO RESPONSABILE" - ASSUNZIONE IMPEGNI DI SPESA A FAVORE DI ENGIE SERVIZI S.P.A. - CIG: 63488905C4 20/10/2017 Settore: Area Assetto del Territorio e del Patrimonio / Servizio: Lavori Pubblici, Tecnico-Manutentivi Responsabile Settore: Lenzi Luca 795 237 07/10/2017 25/10/2017 20/10/2017 ASTA PUBBLICA PER LA VENDITA DI BENI DI PROPRIETA' COMUNALE (N. 7 LOTTI)/ APPROVAZIONE AVVISO 20/10/2017 Settore: Area Assetto del Territorio e del Patrimonio / Servizio: Lavori Pubblici, Tecnico-Manutentivi Responsabile Settore: Lenzi Luca 796 57 17/10/2017 25/10/2017 20/10/2017 SERVIZIO CIMITERIALE DI NECROFORO MORTUARIO - CIG 6689032BD1 - AFFIDAMENTO A DITTA LORO GINO - ELEVAZIONE IMPEGNO DI SPESA 20/10/2017 Settore: Area Amministrativa Istituzionale / Servizio: Economato e Servizi Cimiteriali Responsabile Settore: Lenzi Luca 797 158 19/10/2017 25/10/2017 APERTURA DI PASSO CARRABILE PER L'ACCESSO A FABBRICATO PRODUTTIVO AI SENSI DELL'ART.N.46 DEL D.P.R. 16/12/1992, N.495. DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE. 21/10/2017 Settore: Area Polizia Amministrativa Locale / Servizio: Polizia Municipale Responsabile Settore: Ferrari Marcello 798 157 19/10/2017 25/10/2017 APERTURA DI PASSO CARRABILE PER L'ACCESSO A FABBRICATO PRODUTTIVO AI SENSI DELL'ART.N.46 DEL D.P.R. 16/12/1992, N.495. DETERMINAZIONE DI AUTORIZZAZIONE. 21/10/2017

  • sponsor il soggetto privato che intende stipulare un contratto di sponsorizzazione;

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • CONSIDERATO CHE  il Comune di Parabiago, con il presente atto, intende deliberare l’affidamento all’Azienda SO.LE, a partire dal 27 dicembre 2017, approvando contestualmente il relativo contratto di servizio, come previsto dal TUEL n. 267/2000, allo scopo di regolare i rapporti economici tra le parti;  le norme vigenti, in relazione ai servizi in oggetto, consentono agli enti locali l’affidamento cosiddetto “in house” dei medesimi alle aziende speciali, in quanto enti muniti dei requisiti soggettivi ed oggettivi richiesti;  i requisiti e le condizioni richieste dalla normativa vigente per poter affidare dei servizi ad un proprio organismo partecipato sono rispettati;  gli importi indicati nel contratto sono coerenti con gli stanziamenti previsti nell’ambito dei documenti di programmazione economico-finanziaria; parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione suddetta, con riferimento alla congruità, coerenza, attendibilità contabile, anche tenuto conto dell’attestazione del Responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell’articolo 153 del D.lgs. n. 267/2000 e di ogni altro elemento utile. Parabiago, 23/11/2017 Xxxx. Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Dott. Xxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxx. Xxxxxxx Xxxxxxxxx COMUNE DI PARABIAGO PROVINCIA DI MILANO C.F. 01059460152 Cap. 20015 – X.xxx xxxxx Xxxxxxxx, 0 Xxx. 0000.000000 – Fax 0000.000000 xxx.xxxxxx.xxxxxxxxx.xx.xx SETTORE DEI SERVIZI ALLA PERSONA CONFERIMENTO IN HOUSE PROVIDING DELLA GESTIONE DEI SERVIZI EDUCATIVI E DELL’UNITA’ DI OFFERTA ASILO NIDO COMUNALE ALL’AZIENDA SPECIALE CONSORTILE SO.LE. CON DECORRENZA 27 DICEMBRE 2017.

  • Specifici fattori di rischio Duration: nessun vincolo in termini di duration. Rating: gli OICR selezionati possono investire in titoli senza limiti di rating. Potranno pertanto essere effettuati investimenti in OICR che investono in titoli di emittenti con rating inferiore all’Investment Grade ovvero privi di rating. Paesi emergenti: l’investimento in tali paesi può essere anche principale. Rischio di cambio: gli investimenti realizzati in OICR denominati in valute diverse dall’Euro e in OICR che investono in strumenti finanziari denominati in valute diverse dall’Euro comportano il rischio di cambio.

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • FATTORI DI RISCHIO Nella fornitura del Servizio Postale Universale, l’Emittente è vincolato al rispetto di obblighi di ser- vizio relativi all’espletamento del SPU, in particolare, ai tempi di consegna della corrispondenza, alla numerosità ed all’orario di apertura degli uffici postali e all’orario di raccolta della corrispon- denza. Nonostante l’Emittente adotti misure volte a salvaguardare il rispetto dei suddetti obblighi di servizio, non si può escludere la possibilità che l’Emittente sia potuto incorrere o possa incor- rere in violazioni dei medesimi con conseguente applicazione di sanzioni pecuniarie da parte delle Autorità competenti ai sensi dell’art. 21, primo comma, del D.lgs. 261/1999. Sussiste in proposito, inoltre, il rischio di un aumento degli importi delle sanzioni comminabili dall’AGCom all’Emittente in relazione al mancato rispetto degli obblighi del SPU, anche a seguito della specifica segnalazione inviata dall’AGCom al Governo in data 4 febbraio 2015, in cui l’Autorità ha segnalato l’insufficienza dell’impianto sanzionatorio applicabile al settore postale in virtù del D.lgs. 261/1999, chiedendone la revisione. Oltre al rischio di sanzioni pecuniarie, esiste per l’Emittente un rischio di revoca dell’affi- damento del SPU prima della naturale scadenza del 30 aprile 2026. L’art. 21 del D. lgs. n. 261/1999 infatti prevede che in caso di “gravi e reiterate” violazioni degli obblighi di Servizio Postale Universale, il MiSE possa revocare l’affidamento del servizio, fermi i principi del cumulo di condotte come precisati dalla delibera AGCom 265/15 CONS del 28 aprile 2015. In relazione ai rischi sopra prospettati, si segnala che, anche a seguito di talune segnalazioni effettuate da soggetti terzi, è stato avviato dalla Società uno specifico audit in merito a pre- sunte irregolarità commesse da dipendenti dell’Emittente presso alcuni CMP in riferimento ai sistemi di monitoraggio e accertamento dei livelli di qualità del servizio effettuati da sog- getti terzi, ai sensi di quanto stabilito dall’art. 12, comma 4, del decreto legislativo 261/99, a giugno 2015. Dalle provvisorie acquisizioni di tale audit, allo stato concluso solo nella sua fase prelimina- re, emergerebbero alcuni comportamenti attinenti all’interferenza con i sistemi di controllo di qualità e non conformi alle policy della Società. Le ulteriori verifiche sono, alla Data del Prospetto, tuttora in corso. Allo stato non è possibile determinare se tali comportamenti possano avere avuto riflessi sulla determinazione degli indici di qualità del servizio rilevati. In relazione a tali vicende l’Emittente – al fine dell’accertamento dei fatti e della propria tutela – ha incaricato i propri legali di procedere con tutte le iniziative più opportune. Tali vicende potrebbero determinare l’avvio di specifici procedimenti nei confronti di dipendenti di Poste Italiane. Non è possibile escludere che per effetto di tali vicende possano derivare giudizi o sanzioni nei confronti di Poste Italiane stessa con possibili conseguenti ricadute negative sull’immagine o sulla situazione economica, finanziaria e patrimoniale della Società. L’art. 23 dello stesso provvedimento stabilisce, inoltre, che ogni cinque anni il MiSE verifichi attraverso un’analisi svolta dall’AGCom, sulla base di criteri definiti da quest’ultima, che la fornitura dello SPU sia svolta dall’Emittente in modo efficiente ed efficace e, in caso con- trario, possa disporre la revoca dell’affidamento. Si sottolinea inoltre che, allo scadere del periodo di affidamento del SPU (30 aprile 2026), non è possibile escludere che lo stesso non venga rinnovato a favore dell’Emittente o che lo stesso venga rinnovato a condizioni diffe- renti rispetto alle condizioni attualmente in essere.

  • Conflitto di interessi Insieme di tutte quelle situazioni in cui l’interesse della Compagnia può collidere con quello del Contraente.

  • contratto di sponsorizzazione un contratto mediante il quale una parte (sponsor) si obbliga a versare una somma di denaro od a fornire beni, prestare servizi od eseguire lavori a favore di un terzo (sponsee), che a sua volta si impegna, nell’ambito delle proprie iniziative destinate al pubblico, a diffondere il nome dello sponsor tramite prestazioni accessorie di veicolazione del marchio, del logo e di altri messaggi a favore dello sponsor;

  • Obiettivo condiviso è quello di valorizzare le potenzialità produttive e occupazionali del mercato del lavoro, con riferimento anche al personale femminile, mediante interventi che facilitino l'incontro tra domanda e offerta di lavoro e consentano una maggiore flessibilità nell'impiego dei lavoratori. A tal fine, le parti confermano la validità degli istituti dei contratti di inserimento e apprendistato, apportando allo stesso modifiche ed arricchimenti, particolarmente per gli aspetti relativi alla formazione, allo scopo di promuovere l'effettiva qualificazione e lo stabile impiego dei lavoratori. Convengono inoltre sulla necessità di poter disporre di altri strumenti che permettano di facilitare in particolare l'inserimento nel lavoro di fasce deboli di lavoratori.

  • Cass 26 gennaio 2000, n. 854. Quanto al fondo patrimoniale costituito con apporti contestuali di uno dei coniugi e di un terzo, deve affermarsi la natura di contrat- to plurilaterale, attesa la presenza di tre centri di interessi, costituiti, precisamente, dal terzo, dal coniuge conferente e da entrambi i co- niugi, quale parte complessa accettante. Anche in questa ipotesi non sussiste comunione di scopo, attesa l’inesistenza di una struttura organizzativa per lo sviluppo di un’atti- vità esterna. Riguardo a questa ipotesi occorre distinguere tra mancata parte- cipazione e mancata prestazione-attribuzione. La mancata valida partecipazione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene con- ferito da uno di loro, trovando, quindi, applicazione estensiva la di- sciplina in esame. La mancata valida partecipazione di uno dei coniugi determina, invece, l’invalidità dell’intero contratto. Anche la mancata prestazione-attribuzione del terzo non priva il contratto della sua perdurante efficacia tra i coniugi con riguardo al bene conferito da uno di loro, così come la mancata prestazione-attri- buzione del coniuge conferente, ove, invece, sia avvenuta la presta- zione-attribuzione del terzo, non impedisce al contratto di produrre i suoi effetti tipici con riguardo al bene conferito dal terzo, facendosi, anche in questi casi, applicazione estensiva della normativa più volte richiamata. Può, infine, accennarsi all’ipotesi prevista dalla legge delega al Governo per la tutela dei diritti patrimoniali degli acquirenti di im- mobili da costruire, 2 agosto 2004, n. 189, che, all’art. 3, lett. c), di- spone che gli emanandi decreti legislativi debbano, tra l’altro, preve- dere «l’obbligo del costruttore di procurare il rilascio e di provvedere alla consegna, pri- ma della stipula del contratto preliminare d’acquisto o dell’atto equipollente … di fideiussione di importo pari alle somme e al valore di ogni altro eventuale corrispet- tivo che complessivamente ha riscosso e deve ancora riscuotere prima della stipu- la … dell’atto definitivo …». La previsione che l’obbligo di prestare fideiussione debba essere adempiuto prima della stipula del contratto preliminare d’acquisto (o dell’atto equipollente ai sensi dell’art. 2 della legge citata), fa sì che, quanto meno alla stipula del contratto preliminare, debba venire ad esistenza il rapporto fideiussorio, che, pertanto, viene a configurarsi quale rapporto derivante da un contratto necessariamente, non solo funzionalmente, ma anche geneticamente, collegato ad un altro e, precisamente, al contratto preliminare di acquisto, secondo un nesso di interdipendenza reciproca, in quanto non è soltanto il rapporto di fideiussione che dipende dal rapporto derivante dal contratto preli- minare, ma è lo stesso contratto preliminare che, in questa particola- re fattispecie in attesa di disciplina, verrà a dipendere geneticamente dalla costituzione del rapporto fideiussorio, dandosi, così, vita, per effetto di più contratti collegati, ad un insieme di relazioni giuridiche coinvolgenti più di due soggetti, senza che possano, ovviamente, dir- si ricorrenti i caratteri della comunione di scopo.

  • Forza maggiore è ogni evento imprevedibile e inevitabile non imputabile alle parti, che rende in tutto o in parte materialmente o giuridicamente impossibile l’adempimento di una obbligazione;

  • Vettore persona o società che esegue il trasporto di cose e persone per conto di terzi;

  • DATO ATTO che l’Ufficio Ambiente è stato incaricato di elaborare il Capitolato gestionale per il canile rifugio/sanitario comprensoriale di Lerchi, depositato agli atti d’ufficio e che se anche non allegato al presente atto ne costituisce parte integrante e sostanziale, al fine di procedere a partire dal 01/01/2016 all’affidamento al nuovo soggetto del servizio di gestione del canile medesimo, mediante selezione riservata alle Associazioni di Protezione Animali, iscritte all’Albo Regionale Umbria, ai sensi dell’art. 216 della Legge Regionale n. 11/2015 ; • che, ai sensi della detta normativa regionale, la gestione esternalizzata del servizio potrà avvenire mediante la stipula di apposite convenzioni con gli Enti e le associazioni iscritte all'albo regionale di cui agli art. li 216 e 218 della medesima legge; • che, con atto di indirizzo n. 219 del 02/11/2015, la Giunta Comunale ha fornito le seguenti indicazioni per l’affidamento del servizio di gestione del canile comprensoriale di Lerchi: - Forma del contratto: convenzione; - Durata dell’affidamento: anni 3 con opzione di rinnovo di pari durata; - Modalità di scelta dell’affidatario: procedura selettiva riservata ad associazioni iscritte allo specifico albo da tenersi sulla base di proposta gestionale da valutare, secondo i macro elementi di seguito indicati: - combinazione di elementi di natura tecnica ed economica, con assoluta prevalenza per quelli di natura tecnica ai quali verranno attribuiti 80 punti sulla base di progetti che evidenzino: ⮚ la valorizzazione nell’ambito del progetto di gestione degli aspetti connessi all’assetto organizzativo e alla partecipazione del volontariato; ⮚ la valorizzazione nell’ambito del progetto tecnico di iniziative volte a favorire il benessere animale con particolare riguardo alle iniziative di promozione dell’affido; - all’elemento di natura economica verranno attribuiti 20 punti: ⮚ graduati mediante apprezzamento di un ribasso sul costo unitario posto a rimborso delle spese di gestione e relativo alla diaria netta per il sostentamento pro – cane di € 1,9062; • che è stato acquisito dalla Regione Umbria l’elenco aggiornato delle Associazioni di Protezione Animali, iscritte all’Albo Regionale Umbria, ai sensi dell’art. 216 della Legge Regionale n. 11/2015, da invitare alla procedura selettiva di che trattasi, secondo i criteri indicati nella lettera d’invito, depositata agli atti d’ufficio e che, se anche non allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; - Visto l'art. 107- comma 3° - lettera d) del D. Lgs. n. 267/00; - Visti gli xxx.xx 216 – 218 della Legge Regionale n. 11/2015;

  • Luogo di esecuzione si intende “l’intero territorio nazionale”; nello schema tipo 1.2

  • Tabella Costi gravanti sul premio