Definizione di Regolamento Emittenti AIM Italia

Regolamento Emittenti AIM Italia. Il regolamento emittenti dell’AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana e in vigore alla Data del Documento di Ammissione.
Regolamento Emittenti AIM Italia indica il Regolamento Emittenti AIM Italia come successivamente modificato e integrato.
Regolamento Emittenti AIM Italia indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale tempo per tempo in vigore.

Examples of Regolamento Emittenti AIM Italia in a sentence

  • Per quanto non esplicitamente previsto nella presente procedura viene fatto espressamente rinvio alle disposizioni in materia di diffusione dell’informativa price sensitive e di informazione societaria previste dal Regolamento Emittenti AIM Italia e dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili.

  • Analogo preavviso è dato a Borsa Italiana in conformità al Regolamento Emittenti AIM Italia.

  • L’inosservanza, da parte dei Soggetti Rilevanti, delle disposizioni della presente Procedura, che dovessero determinare un inadempimento, da parte della Società, delle disposizioni del Regolamento Emittenti AIM Italia può comportare l’applicazione, nei confronti della stessa Società di sanzioni di varia natura (richiamo privato, applicazione di una sanzione pecuniaria, revoca dell’ammissione delle Azioni all’AIM Italia, pubblicazione del provvedimento di applicazione della sanzione pecuniaria).

  • Il Presidente è stato autorizzato con la delibera del 10 luglio 2019 ad apportare alla presente Procedura le modifiche e integrazioni che si rendessero necessarie a seguito di provvedimenti di legge o regolamentari ovvero ancora le modifiche ed integrazioni richieste da Autorità di vigilanza o Borsa Italiana, anche a seguito dell’integrazione o modificazione del Regolamento Emittenti AIM Italia.

  • La presente procedura ("Procedura OPC") è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società nella seduta del 12 dicembre 2013 ai sensi del combinato disposto dell’articolo 13 del Regolamento Emittenti AIM Italia e dell’articolo 10 del Regolamento recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate, adottato dalla Consob con delibera n.

  • Il Documento Informativo in relazione alla Fusione, previsto dall’articolo 14 del Regolamento Emittenti AIM Italia, sarà pubblicato al completamento delle due diligence finanziaria, legale, fiscale previste dalla Scheda 3, paragrafo AA2 del Regolamento Nomad ed al rilascio delle relative comfort letter da parte dei consulenti coinvolti, indicativamente entro la fine del mese di settembre 2016.

  • Regolamento Emittenti AIM Il Regolamento Emittenti AIM Italia approvato e pubblicato da Borsa Italiana, in vigore alla Data del Documento di Ammissione.

  • Ciò anche al fine di adempiere agli obblighi informativi previsti dal Regolamento Emittenti AIM Italia.

  • All’assemblea degli azionisti verrà inoltre sottoposta l’approvazione di talune modifiche statutarie volte, tra le altre, a recepire alcune novità normative, anche alla luce di nuove prassi applicative emerse nel contesto della pandemia da COVID-19, nonché alcune recenti disposizioni introdotte da Borsa Italiana nel Regolamento Emittenti AIM Italia con avviso n.

  • La presente procedura (la “Procedura”) è stata adottata dal Consiglio di Amministrazione della Società, nella riunione del 10 luglio 2019, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 31 del Regolamento Emittenti AIM Italia, dell’art.


More Definitions of Regolamento Emittenti AIM Italia

Regolamento Emittenti AIM Italia indica il regolamento adottato da Borsa Italiana S.p.A. in data 12 marzo 2012 come successivamente modificato ed integrato.
Regolamento Emittenti AIM Italia indica il Regolamento Emittenti AIM Italia – Mercato Alternativo del Capitale del 29 luglio 2013 e successive modifiche.

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  • Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

  • Carenza Periodo durante il quale le garanzie del contratto di assicurazione concluso non sono efficaci. Qualora l’evento assicurato avvenga in tale periodo la Compagnia non corrisponderà la prestazione assicurativa.

  • Circostanza qualsiasi manifestazione dell’intenzione di avanzare una Richiesta di Risarcimento nei confronti di un Assicurato;

  • Categorie di emittenti Xxxx non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento. Specifici fattori di rischio: rischio volatilità, rischio tasso di interesse, , rischio fattori politici ed economici. Operazioni in strumenti finanziari derivati: Dato non definito a priori dal gestore in quanto non vincolante ai fini della realizzazione della politica di investimento.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • TABELLE MILLESIMALI proprietà ………………. riscaldamento …………………….. acqua ………………… altre …………………………………………………………………... COMUNICAZIONE ex articolo 8, 3° comma, del decreto-legge 11 luglio 1992, n.333 convertito dalla legge 8 agosto 1992, n. 359:

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Trasparenza Siamo personalmente responsabili nell’utilizzare le nostre risorse in modo efficiente e adottiamo il massimo livello di trasparenza nei confronti dei donatori, dei partner e, più di ogni altro, dei bambini.

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Sardegna Ricerche si riserva la facoltà di procedere alla stipula del contratto con il candidato idoneo classificato alla prima posizione della graduatoria finale. La stipula avverrà in funzione delle esigenze determinate dall’avvio operativo dei progetti e dallo svolgimento delle attività previste nel POR FESR 2014-2020. Il contratto verrà attribuito al candidato dichiarato vincitore e la decorrenza sarà stabilita sulla base delle esigenze operative indicate da Sardegna Ricerche. Il candidato dichiarato vincitore verrà convocato per la sottoscrizione del contratto di consulenza professionale tecnica nella forma del rapporto di lavoro autonomo, stipulato ai sensi della normativa vigente in materia. Il conferimento dell’incarico non dà luogo a diritti in ordine all’accesso ai ruoli di Sardegna Ricerche. Ai fini fiscali il contratto è disciplinato dalla normativa vigente in materia. È riservata a Sardegna Ricerche la facoltà di non procedere ad alcun conferimento di incarico. L’inserimento nella graduatoria non comporta pertanto alcun diritto da parte del candidato a ottenere il conferimento dell’incarico stesso. Prima della stipula del contratto Sardegna Ricerche provvederà alla verifica delle dichiarazioni rese nelle domande di partecipazione e alla acquisizione dei documenti relativi a tutti i titoli autocertificati. In fase di esecuzione del contratto, qualora il responsabile di Sardegna Ricerche giudichi la prestazione non conforme a quanto previsto dal contratto stesso, richiede al contraente di adempiere entro un congruo termine. In caso di ulteriore inadempienza Sardegna Ricerche può recedere dal contratto, erogando il compenso per la prestazione già svolta conformemente al contratto. Il professionista ha la facoltà di recedere dal contratto.

  • Massimale la somma fino alla concorrenza della quale la Società presta la garanzia e/o la prestazione prevista;

  • Rendiconto annuale della Gestione Separata riepilogo aggiornato annualmente dei dati relativi al rendimen- to finanziario conseguito dalla Gestione Separata e all’aliquota di retrocessione di tale rendimento attribuito da Poste Vita S.p.A. al contratto.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • RICHIAMATO il Decreto Legislativo del 14 marzo 2013, n. 33 e s.m.i. di (Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicita', trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni, (G.U. n.80 del 05/04/2013), in materia di trattamento dei dati personali;

  • Rapina il reato, previsto all’art. 628 del Codice Penale, commesso da chiunque si impossessi, mediante violenza o minaccia alla persona, della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Danno qualsiasi pregiudizio subito da terzi suscettibile di valutazione economica.

  • RITENUTO pertanto di approvare la documentazione di Xxxx, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, per la pubblicazione: • ALLEGATO A: Bando di gara; • ALLEGATO B: Disciplinare di gara; • ALLEGATO C: Capitolato speciale descrittivo e prestazionale; • ALLEGATO D: Schema di Accordo quadro; • ALLEGATO E: Schema di contratto applicativo; • ALLEGATO F: Relazione tecnica e analisi dei costi; ai sensi dell’art. 31 del D.Lgs. n. 50/2016, il Responsabile Unico del Procedimento amministrativo (R.U.P.) è l’A.S. Xxxxxxxx Xxxxxxxxx il D.E.C (Direttore Esecuzione Contratto) è l’A.S. Xxxx Xxxxxxxxx Visti • lo Statuto di Roma Capitale approvato con deliberazione dell’Assemblea Capitolina n. 8 del 7 marzo 2013; • il D. Lgs. 18.08.2000 n. 267 recante testo unico sull'ordinamento delle autonomie locali e s.m.i.; • il D.Lgs. 18.04.2016 n. 50, recante “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (G.U. n. 91 del 19 aprile 2016); • il D.P.R. 5 ottobre 2010 n.207 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”, ancora in vigore ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50; • la legge 8 novembre 2000, n. 328: «Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali»; • il D.P.C.M. del 30 marzo 2001 “Atto di indirizzo e coordinamento sui sistemi di affidamento dei servizi alla persona ai sensi dell'art. 5 della L. 8 novembre 2000, n. 328” • le linee guida per l’affidamento di servizi a enti del terzo settore e alle cooperative sociali, approvate on delibera ANAC n.32 del 20 gennaio 2016; • la direttiva espressa dalla Giunta Capitolina prot. n.1287 del 20.01.2015; • la L.R. 10 Agosto 2016, n. 11 Sistema integrato degli interventi e dei servizi sociali della Regione Lazio; Centro di Costo Tit. Capitolo/articolo Voce econ. Importo Attività di dettaglio Descrizione PERCENTUALE 0AL 1 1303877/915 0AVL € 375,00 0AL4009 Pagamento contributo ANAC 100,00%

  • Disdetta Comunicazione che il contraente deve inviare all’assicuratore, o viceversa, entro un termine di preavviso fissato dal contratto, per evitare la tacita proroga del contratto di assicurazione

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Malattia Grave I casi di Tumore, Cardiopatia Coronarica che comporti un intervento di chirurgia cardiovascolare, Infarto Miocardico, Ictus Cerebrale, Insufficienza Renale, malattie che comportino la necessità di ricevere un trapianto d’organo.

  • Ricovero Ospedaliero la degenza ininterrotta che richiede il pernottamento in Istituto di Cura, resa necessaria per l'esecuzione di accertamenti e/o terapie non eseguibili in day hospital o in ambulatorio.

  • GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è ottima in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con ottimo impact factor (superiore a 10 e inferiore a 20 ).