Definizione di Regolamento Mercati

Regolamento Mercati. Il regolamento adottato con delibera Consob n. 16191 del 29 ottobre
Regolamento Mercati regolamento recante norme di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in materia di mercati adottato dalla CONSOB.
Regolamento Mercati. Il regolamento approvato da CONSOB con deliberazione n. 16191 in

Examples of Regolamento Mercati in a sentence

  • In caso di quotazione dei Certificati sul mercato SeDeX organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., le comunicazioni verranno effettuate a Borsa Italiana S.p.A. entro i termini previsti dalle Istruzioni al Regolamento Mercati di Borsa Italiana.

  • Fermo restando quanto indicato di seguito, qualora ad esito della Procedura non venga superata la soglia del 95% di Ducati, Borsa Italiana ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 9, del Regolamento Mercati, disporrà la revoca dalla quotazione delle azioni ordinarie Ducati a decor- rere dal 18 dicembre 2008, giorno di borsa aperta successivo a quello della Data di Pagamento della Procedura.

  • Si precisa che, ai sensi dell’articolo 2.5.1, comma 8, del Regolamento Mercati, qualora l’Offerente dichiari di voler esercitare il Diritto di Acquisto, le azioni oggetto dell’Offerta saranno re- vocate dalla quotazione a decorrere dal primo giorno di borsa aperta successivo alla conclusione della procedura volta all’adempimento dell’Obbligo di Acquisto ex art.

  • In riferimento alle “Condizioni per la quotazione di azioni di società controllanti società costituite e regolate dalla legge di Stati non appartenenti all’Unione Europea” di cui all’articolo 36 del Regolamento Mercati (in attuazione dell’articolo 62 comma 3 bis del D.Lgs.


More Definitions of Regolamento Mercati

Regolamento Mercati. Il regolamento di attuazione del TUF concernente la disciplina dei mercati, approvato con delibera Consob del 29 ottobre 2007, n. 16191, come
Regolamento Mercati. Regolamento dei mercati organizzati e gestiti da Borsa Italiana, deliberato dall’assemblea di Borsa Italiana nella seduta del 26 aprile 2007 e approvato da Consob con delibera n. 15996 del 26 giugno 2007.
Regolamento Mercati. Il regolamento approvato dalla Consob con delibera n. 16191 del Regolamento 809/2004/CE Regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione del 29 aprile

Related to Regolamento Mercati

  • Regolamento si intende il Regolamento UE 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche relativamente al trattamento dei dati personali e della loro libera circolazione (General Data Protection Regulation) che sarà direttamente applicabile dal 25 maggio 2018;

  • Regolamento generale il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del Codice dei contratti pubblici;

  • Regolamento Emittenti Il regolamento adottato dalla CONSOB con deliberazione n. 11971 in data 14 maggio 1999 e successive modificazioni e integrazioni.

  • Regolamento della Gestione Separata L’insieme delle norme, riportate nelle condizioni contrattuali, che regolano la gestione separata.

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Capitolato d’Oneri il documento Allegato "D" all’Accordo Quadro che ha disciplinato la partecipazione alla procedura aperta per l’aggiudicazione del medesimo Accordo Quadro, e contenente, altresì, le condizioni e le modalità per la indizione e aggiudicazione degli Appalti Specifici;

  • Allagamento Afflusso d'acqua in un luogo normalmente asciutto, non dovuto a fenomeno naturale.

  • Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

  • Capitolato Speciale Pag. 10 a 12

  • Copertura il complesso degli elementi del tetto escluse strutture portanti, coibentazioni, soffittature e rivestimenti.

  • Franchigia/Scoperto la parte di danno che l’Assicurato tiene a suo carico, calcolata in misura fissa o in percentuale;

  • Capitolato si intende il presente Capitolato Speciale d’Appalto;

  • Capitolato Speciale d’Appalto il presente documento, contenente le norme generali che disciplinano l'esecuzione dei lavori sia da un punto di vista normativo che da un punto di vista tecnico;

  • Confezionamento incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da massimo 10 pezzi.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Contratto di Finanziamento è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

  • Perfezionamento del contratto Momento in cui avviene il pagamento del premio pattuito.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Tipologia indicare la tipologia del singolo prodotto. Nel caso venga selezionata la voce ‘Altro’ specificare la “Tipologia” nel campo “Note sugli attributi”.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Valutazione al metro quadrato - misurazione effettuata sulle dimensioni in luce per i serramenti interni e sulle dimensioni del foro architettonico in facciata per i serramenti esterni - tutto compreso. E.03.230.05 Spostamento di serramento esterno - escluso opere di ripristino murario mq 86,34 (Euro ottantasei/34 ) E.03.230.10 Spostamento di serramento esterno - compreso opere di ripristino murario mq 228,87 (Euro duecentoventotto/87 ) E.03.230.15 Spostamento di serramento interno - escluso opere di ripristino murario mq 76,76 (Euro settantasei/76 ) E.03.230.20 Spostamento di serramento interno - compreso opere di ripristino murario mq 179,73 (Euro centosettantanove/73 ) E.04 RIMOZIONE E SMALTIMENTO AMIANTO E.04.05 ANALISI, E SMALTIMENTO AMIANTO - IN LASTRE - TETTOIE Intervento di smaltimento di elementi di amianto in lastre per tettoie di qualsiasi tipo e dimensione, secondo le seguenti fasi lavorative: - esecuzione di tutte le analisi preventive di laboratorio sui materiali, necessaria prima dell'inizio di qualsiasi attività in loco; - stesura del piano di lavoro e smaltimento secondo quanto previsto dall'art. 256 della legge 81/08; - intervento di inertizzazione, raccolta, insaccamento in idonei contenitori e carico sugli automezzi preposti per il trasporto, compreso attività di incantieramento e scantieramento di tutti i presidi necessari e previsti nel predetto piano e di tutti gli oneri di trasporto al piano e viceversa di tutti i materiali e dei prodotti di risulta; - trasporto e scarico di tutto il materiale di risulta alle discariche autorizzate entro un raggio di km 200 dal cantiere. Il prezzo comprende e compensa tutto il materiale, i ponteggi di servizio non superiori ai ml. 4,00, le attrezzature e la mano d'opera necessari, le assistenze edili e specialistiche, gli oneri per lo smaltimento del materiale di risulta e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.

  • Pagamento Operazione comportante una Uscita eseguita dal Tesoriere in esecuzione del servizio di tesoreria;

  • Valore finale totale dell’appalto Valore: 765 EUR. IVA esclusa.

  • Rivalutazione Maggiorazione delle prestazioni assicurate attraverso la retrocessione di una quota del rendimento della gestione separata secondo la periodicità (annuale, mensile, ecc.) stabilita dalle condizioni contrattuali.