Definizione di Tutela Giudiziaria

Tutela Giudiziaria. Il conducente non è abilitato alla guida;
Tutela Giudiziaria l’As- sicurazione vale per i Sinistri che insorgano e debbano essere processualmente trattati e eseguiti in tutti gli Stati d’Europa. La Carta verde è valida per lo stesso periodo di assicurazione per il quale sono stati pagati il Premio o la rata di Premio. Nel caso in cui trovi applicazione l’art. 1901, 2° comma del Codice Civile, la Compagnia risponde anche dei danni a terzi che si verificano fino alle ore 24 del quindicesimo giorno dopo quello della scadenza della rata di Premio successiva all’emissione del contratto. Qualora la polizza in relazione alla quale è ri- lasciata la Carta Verde cessi di avere validità, prima della scadenza indicata sulla Carta Verde, il Contraente è ob- bligato a distruggerla; la Compagnia eserciterà il diritto di rivalsa per le somme che abbia dovuto pagare al terzo in conseguenza del mancato rispetto di detto obbligo. Resta fermo quanto disposto ai precedenti art. 5, 6 e 7.
Tutela Giudiziaria garantisce il rimborso delle spese per l’assistenza giudiziale e stragiudiziale – civile e penale - conseguenti a un Sinistro rientrante in garanzia e con- cernente il veicolo assicurato (le spese per l’intervento di un legale; le spese sostenute in giudizio per l’intervento di un perito, nominato dall’Autorità o dall’Assicurato; le Spese di giustizia nel processo penale; le eventuali spese del legale di controparte in caso di transazione autorizzata da Europa Tutela Giudiziaria; le Spese di soccombenza, in caso di condanna dell’Assicurato). • (T) Ricorso Terzi da Incendio Compact: assicura la Responsabilità Civile per i danni involontariamente cagionati a terzi dall’Incendio o Scoppio del serbatoio o dell’impianto di alimentazione del veicolo assicurato quando lo stesso non sia in circolazione. • Garanzie non solo Auto: - (R) Condizioni Integrative Infortuni del proprietario: garantiscono il Proprietario del veicolo assicurato per gli Infortuni subiti quando è alla guida di veicoli non soggetti all’obbligo di assicurazione oppure quando è trasportato su mezzi pubblici di trasporto terrestre, marittimo, lacustre e fluviale. - (S) Condizioni Integrative Responsabilità Civile del proprietario: assicurano la re- sponsabilità civile del Proprietario del veicolo assicurato derivante dall’uso o dalla proprie- tà di altri mezzi di locomozione/navigazione non soggetti all’obbligo di legge oppure in relazione alla sua presenza come trasportato su mezzi di trasporto pubblico o privato. E’ inoltre possibile scegliere la copertura assicurativaAssistenza Stradale”, che garantisce l’assistenza qualora ci si trovi in difficoltà a seguito del verificarsi di un evento imprevedibile che renda il veicolo assicurato inutilizzabile o indisponibile, oppure a seguito di un evento fortuito che produca lesioni a seguito della circolazione del predetto veicolo. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia alle relative Condizioni di Assicurazione. AVVERTENZA AVVERTENZA Esempio di Scoperto senza minimo in Euro: danno al veicolo pari a €. 500, Scoperto 20%, indennizzo pari a €. 400. Esempio di Scoperto con minimo in Euro: danno al veicolo pari a €. 500, Scoperto 20% minimo € 200, indennizzo pari a €. 300. Esempio di un limite di indennizzo: limite pattuito € 500, danno al veicolo pari a €. 550, indennizzo pari a €. 500. NOTA INFORMATIVA

Examples of Tutela Giudiziaria in a sentence

  • AVVERTENZA: Relativamente ai Sinistri del ramo Tutela legale la gestione viene affidata dalla Società a Europa Tutela Giudiziaria s.p.a..

  • Per quanto riguarda le spese attinenti l’esecuzione forzata, Europa Tutela Giudiziaria tiene indenne l’Assicurato limitatamente ai primi due tentativi.

  • Esse sono: • le spese per l’intervento di un legale; • le spese sostenute in sede giudiziale per l’intervento di un perito nominato dall’Autorità Giudiziaria o dall’Assicurato e approvato da Europa Tutela Giudiziaria; • le Spese di giustizia nel processo penale; • le eventuali spese del legale di controparte, in caso di transazione autorizzata da • le Spese di soccombenza, in caso di condanna dell’Assicurato.

  • Ove tale indicazione non avvenga, e purché non sussista conflitto di interessi con UNIPOLSAI ASSICURAZIONI o con Europa Tutela Giudiziaria, quest’ultima si intende autorizzata a provvedere direttamente alla nomina di un legale al quale l’Assicurato dovrà conferire il relativo mandato ed altresì consegnare tutta la documentazione necessaria, regolarizzandola a proprie spese secondo le norme fiscali in vigore.

  • Una volta ricevuta la Denuncia del Sinistro, Europa Tutela Giudiziaria metterà in atto uno o più tentativi di definizione bonaria della controversia, e ove ciò non sia possibile e sussi- stano comunque concrete possibilità per un accoglimento in sede giudiziaria delle pretese dell’Assicurato, e in ogni caso quando sia necessaria una difesa penale, Europa Tutela Giudiziaria provvederà all’incarico formale del legale come sopra prescelto.

  • Con riferimento alla Garanzia P) Tutela Giudiziaria, ricordiamo che l’Assicurato può scegliere di demandare ad un arbitro le controversie insorte con Europa Tutela Giu- diziaria in merito alla gestione del Sinistro.

  • Nel testo che segue si intendono per: • Tutela legale: l’assicurazione Tutela Giudiziaria, ai sensi del D.Lgs 209/05, artt.

  • L’Assicurato non può dare corso ad azioni di natura giudiziaria, raggiungere accordi o transazioni in corso di causa senza il preventivo benestare di Europa Tutela Giudiziaria, pena il rimborso delle spese da questa sostenute.

  • L’assicurazione prestata dalle altre garanzie (ad esclusione della copertura Tutela Giudiziaria, per la quale si rimanda alla specifica previsione dell’articolo P.5- Esten- sioni territoriali) vale per il territorio della Repubblica Italiana, dello Stato della Città del Vaticano, della Repubblica di San Marino, degli Stati facenti parte dell’Unione Europea e degli altri Stati che aderiscono al sistema della Carta Verde.

  • La scelta del legale fatta dall’Assicurato è operante fin dalla fase stragiudiziale ove si verifichi un conflitto di interessi con l’Impresa o qualora anche la controparte goda di copertura di Tutela Giudiziaria con DAS.


More Definitions of Tutela Giudiziaria

Tutela Giudiziaria l’assicurazione Tutela Giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 175/95 - artt. 44 e seguenti.
Tutela Giudiziaria vengono rimborsate le spese legali e gli oneri per la difesa dell’assicurato in sede extragiudiziale e giudiziale e per i casi e nei limiti indicati in polizza.
Tutela Giudiziaria l’Impresa assicura l’assistenza giudiziale e stragiudiziale necessaria a tutela dei diritti dell’Assicurato conseguente ad un sinistro rientrante in garanzia. Per gli aspetti di maggior dettaglio si rinvia all’art. 32 “Tutela Giudiziaria” delle Condizioni di Assicurazione.
Tutela Giudiziaria in conformità all’art. 46 del CCNL vigente tale polizza, in sintesi, copre ogni onere relativo all’assistenza legale occorrente per la difesa degli interessi in sede extragiudiziale e giudiziale di FINAOSTA S.p.A. e dei dipendenti della stessa, esclusa la colpa grave degli stessi;

Related to Tutela Giudiziaria

  • Guasto il danno subito dal veicolo per usura, difetto, rottura, mancato funzionamento di sue parti (con esclusione di qualsiasi intervento di ordinaria manutenzione), tali da renderne impossibile per l'assicurato l'utilizzo in condizioni normali;

  • GIUDIZIO La rilevanza scientifica della collocazione editoriale avuta dalla pubblicazione è ottima in quanto si tratta di rivista a diffusione internazionale con ottimo impact factor (superiore a 10 e inferiore a 20 ).

  • Obiettivo Obiettivo della presente procedura è verificare che gli oneri pertinenti dovuti alla comunità siano stati corrisposti in maniera tempestiva. Controllo regolamentare: L'accordo sociale contiene i termini finanziari essenziali per l'esecuzione degli accordi. È pertanto fondamentale verificare il pagamento tempestivo degli oneri concordati e previsti negli accordi sociali. A livello operativo, i punti di controllo possono includere rendiconti dei conti di deposito in garanzia e relazioni annuali di revisione da parte della FDA che misurano la conformità dei titolari del contratto. Descrizione: L'LVD deve verificare che i requisiti di cui sopra siano stati soddisfatti tramite conferma. Laddove fossero necessari ulteriori chiarimenti, possono essere consultati i dipartimenti commerciale e del settore forestale comunitario della FDA. Strumenti di verifica: 35. 1. consultazione con il dipartimento del settore forestale comunitario della FDA; 36. 2. riesame dei documenti; 37. 3. ispezioni sul campo. Per spedizione

  • Rendimento finanziario Risultato finanziario della gestione separata nel periodo previsto dal regolamento della gestione stessa.

  • Avvalimento v. punto E del Disciplinare • Verifica dell’offerta anomala: v. punto J del Disciplinare

  • Contratto (di assicurazione sulla vita): Contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a pagare una prestazione assicurativa in forma di capitale o di rendita al verificarsi di un evento attinente alla vita dell’Assicurato.

  • Contratto di Finanziamento è il contratto con il quale la Banca finanziatrice, per sé, con riferimento al Finanziamento bancario, ed in nome e per conto della CDP, con riferimento al Finanziamento agevolato, perfeziona con il Soggetto beneficiario il Finanziamento, senza vincolo di solidarietà con la CDP;

  • RICHIESTA DI RISARCIMENTO qualsiasi citazione in giudizio od altre domande giudiziarie dirette o riconvenzionali nei confronti dell’Assicurato, oppure

  • Capitolato Tecnico il documento di cui all’Allegato “A”;

  • Risarcimento la somma dovuta dall’Assicurato al terzo danneggiato in caso di sinistro.

  • Obiettivo della gestione il fondo interno è gestito in un’ottica di gestione attiva, modulando dinamicamente le componenti monetaria, obbligazionaria e azionaria in base alle aspettative di mercato (dalle strategie più difensive a quelle più aggressive) al fine di conseguire, nell'orizzonte temporale minimo consigliato, un risultato in linea con le finalità dell’investimento, in un contesto di rigoroso controllo del rischio e della volatilità del portafoglio. Non è possibile individuare un benchmark rappresentativo della politica d'investimento del fondo interno. La volatilità media annua attesa della presente proposta d'investimento, è pari al 5,2%.

  • Contratto di Assicurazione Contratto attraverso il quale l’Assicurato trasferisce all’Assicuratore un rischio al quale egli è esposto (v. Polizza).

  • Operazione di pagamento l’attività di versare o trasferire fondi, posta in es- sere indipendentemente da eventuali obblighi sottostanti tra Titolare, Esercente e Società.

  • Preziosi gioielli in genere ed oggetti d’oro o di platino o montanti su detti metalli, pietre preziose, perle naturali o di coltura.

  • Decorrenza della garanzia momento in cui le garanzie divengono efficaci ed in cui il contratto ha effetto, a condizione che sia stato pagato il premio pattuito.

  • Aderente il soggetto che ha aderito alla Infrastruttura interoperabilità con TDH attraverso il processo di accreditamento.

  • Giornata operativa il giorno in cui il prestatore di Servizi di Pagamento del Pagatore o del Beneficiario coinvolto nell'esecuzione di un'operazione di pagamento è operativo, in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione stessa;

  • Confezionamento incarto primario in doppia busta, sterile, con apertura facilitata che garantisca all’apertura la sterilità del singolo articolo. Confezione da massimo 10 pezzi.

  • Condizioni di assicurazione insieme delle clausole che disciplinano il contratto di assicurazione.

  • Ciascuna Parte si impegna a utilizzare le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte esclusivamente e limitatamente all’esecuzione del presente Contratto e a far sì che le Informazioni Confidenziali ricevute dall’altra Parte vengano trasmesse, nella misura strettamente necessaria, esclusivamente agli amministratori, dipendenti, consulenti e altri soggetti che abbiano necessità di conoscere le medesime per le finalità di cui al presente Contratto e si vincolino all’obbligo di riservatezza previsto dal presente articolo. Ciascuna delle Parti si impegna a restituire o distruggere le Informazioni Confidenziali dell’altra Parte al termine del Contratto. La Parte Ricevente si impegna a non comunicare in tutto o in parte, anche mediante riferimenti indiretti, l’esistenza del rapporto con CNPADC regolato del Contratto e a non divulgare l’esistenza o il contenuto dello stesso. La Parte Ricevente potrà citare i contenuti essenziali del Contratto, nei casi in cui ciò fosse condizione necessaria per la partecipazione della medesima a gare e appalti. Gli obblighi di riservatezza di cui al presente articolo resteranno in vigore per la durata del Contratto e fino a quando, e nella misura in cui, ciascuna Informazione Confidenziale non sarà divenuta di pubblico dominio per cause diverse dall’inadempimento della Parte Ricevente alle obbligazioni poste a suo carico dal presente articolo. In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, la CNPADC ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il Contratto, fermo restando che la Parte Ricevente sarà tenuto a risarcire tutti i danni che dovessero derivare alla CNPADC. Ciascuna Parte garantisce, per sé e per i rispettivi dipendenti e/o professionisti che saranno coinvolti nell’esecuzione del Contratto, di essere pienamente a conoscenza di tutti gli obblighi derivanti dal Regolamento UE 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (“GDPR”) e, in ogni caso, dalla normativa privacy applicabile.

  • Indennizzo/Risarcimento La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro.

  • Giorno Lavorativo un giorno nel quale la Banca è operativa nella prestazione dei servizi di Pagamento; l’elenco dei giorni considerati Giorni Lavorativi è disponibile presso le filiali;

  • Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM) Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell’economia e delle finanze come previsto dalla legge sull’usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il tasso soglia dell’operazione e accertare che quanto richiesto dalla banca non sia superiore.

  • Dipartimento Amministrativo (Strutturale) 4568 12/11/2018 18/11/2018 RIMBORSO CHILOMETRICO E RIMBORSO SPESE - GENNAIO/SETTEMBRE 2018 DIREZIONE SANITARIA 4569 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA ORTOPEDIA XXXX. XXXXXXX XXXXXXXX CON IL DOTT. DI BELLA XXXX DISTRETTI DI AGRIGENTO E LICATA 4570 12/11/2018 18/11/2018 PRESA ATTO SOSTITUZIONE SPECIALISTA AMBULATORIALE INTERNO BRANCA DIABETOLOGIA XXXX. XXXXX XXXXXXXX CON LA DOTT.SSA ACCIDENTI XXXXX DISTRETTI DI CASTELTERMINI E LICATA 4571 12/11/2018 18/11/2018 AUTORIZZAZIONE AL TRASFERIMENTO E RICONOSCIMENTO DI TITOLARITÀ E ALLA GESTIONE DELLA N° II SEDE FARMACEUTICA URBANA DEL COMUNE DI CAMMARATA (AG) SITA IN VIA XXXXXXXXX N° 30 ALLA SOCIETÀ ``FARMACIA LA VERDE DR.SSA CALOGERA S.A.S.`` - PRESA ATTO SOCI - NOMINA DIRETTORE RESPONSABILE DR.SSA LA VERDE CALOGERA - 4572 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO. ESECUZIONE ATTO DELIBERATIVO N. 2300 DEL 22/05/2013- MESE DI SETTEMBRE 2018- IMPORTO € 2033,33- CIG 40009318B3 4573 12/11/2018 18/11/2018 LIQUIDAZIONE FATTURE IN FAVORE DITTA ROCHE DIAGNOSTICS PER CANONE NOLEGGIO ED ASSISTENZA TECNICA STRUMENTO EUROT BERTELLO PRESSO LA U.O.C. PATOLOGIA CLINICA DEL PRESIDIO OSPEDALIERO DI AGRIGENTO.

  • ovvero la condanna alla «specific performance» si concretizza solo quando il 133 Per quanto attiene, in particolare, il lucro cessante da inadempimento contrattuale si veda Cass. civ., sent. 134 Sul rapporto tra risoluzione per inadempimento e costituzione in mora si vedano: Cass. Civ., sent. n. 2500 del 1986, (conf. Cass. 20.07.87, n. 6362), ove emerge chiaro come la cosituzione in mora della parte inadempiente può essere necessaria per escludere - in presenza di un inadempimento temporaneo - una presunzione di tolleranza della controparte a fronte di dell'inosservanza di un termine non essenziale, mentre non è richiesta nel caso di inadempimento di tipo definitivo (salva la sua rilevanza al diverso scopo, oltre che del risarcimento del danno, dell'assunzione del rischio per la sopravvenuta impossibilità della prestazione, ai sensi dell'art. 1221 cod. Civ.). Mentre la Cass. Civ., sent. n. 8199 del 1991, si sofferma sulla formale costituzione in mora del debitore che è prescritta dalla legge per determinati effetti, tra cui preminente è quello del carico al debitore medesimo del rischio della sopravvenuta impossibilità della prestazione per causa a lui non imputabile, ma non già al fine della risoluzione del contratto per inadempimento, essendo sufficiente per ciò il fatto obiettivo dell'inadempimento di non scarsa importanza. risarcimento del danno si presenta “inadeguato” per il creditore. Nell’ordinamento tedesco, invece, è il § 241 BGB a stabilire che il rimedio principale è l’adempimento in natura; lo stesso, infatti, deve essere richiesto tutte le volte in cui l’esecuzione materiale della prestazione è ancora possibile, residuando il rimedio del risarcimento del danno allorquando vi è impossibilità di eseguire la prestazione da parte del creditore. Infine – sempre rimanendo all’interno dei sistemi di civil law – l’ordinamento francese assume connotati analoghi a quelli del nostro ordinamento. L’art. 1142 code civil afferma espressamente che il diritto ad ottenere i relativi danni ed interessi sorge tutte le volte in cui le obbligazioni – di fare o non fare – sono rimaste inadempiute. Anche qui rimane in capo alla parte non inadempiente la possibilità di scegliere tra l’adempimento in natura – ove possibile – e la risoluzione del contratto, ma detto potere deve però fare i conti con la previsione di cui sopra. Introduttiva appunto di un generale principio di incoercibilità degli obblighi di fare e non fare.

  • Polizza di Assicurazione sulla vita Contratto di assicurazione con il quale la Compagnia si impegna a pagare al Beneficiario un capitale o una rendita quando si verifichi un evento attinente alla vita dell’Assicurato, quali il decesso o la sopravvivenza ad una certa data. Nell’ambito delle polizze di assicurazione sulla vita si possono distinguere varie tipologie quali polizze caso vita, polizze caso morte, polizze miste.