ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO Clausole campione

ABILITAZIONE AL PATROCINIO SOSTITUTIVO. Nel periodo di svolgimento del Tirocinio il praticante avvocato, decorsi 6 mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, purché in possesso di diploma di laurea in giurisprudenza e degli altri requisiti richiesti dalla normativa, può esercitare (previa autorizzazione del Consiglio dell’Ordine) attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge il tirocinio e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo. L’attività sostitutiva come sopra indicata può essere svolta in ambito civile di fronte al Tribunale e al Giudice di Pace e in ambito penale nei procedimenti di competenza del Giudice di Pace, in quelli per reati contravvenzionali e i quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del Decreto Legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del Pretore. Dopo sei mesi dall’inizio del tirocinio il praticante può presentare la domanda di abilitazione all’esercizio del Patrocinio sostitutivo compilando l’apposito modulo pubblicato nel sito. L’abilitazione decorre dalla data della delibera di accoglimento dell’istanza e l’esercizio effettivo del patrocinio è subordinato alla pronuncia dell’impegno solenne da prestarsi avanti al Consiglio dell’Ordine entro sessanta giorni. L’abilitazione all’esercizio del patrocinio sostitutivo ha vigenza massima di 5 anni, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da sanzione disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro. Il praticante decadrà automaticamente dall’esercizio del Patrocinio sostitutivo professionale al compimento del quinto anno dalla data di abilitazione.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).