Common use of Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature Clause in Contracts

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca. 2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente può consentire al personale del Committente l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.” 3. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contratto, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi. 4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile. 5. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. “Il Committente concede in uso a titolo gratuito al Contraente le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. , fino al , affinché siano utilizzate dal Contraente per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico del Committente (Eventualmente: In questo caso il Contraente si impegna a rimborsare al Committente un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate). Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente dichiara inoltre che la strumentazione concessa in uso è esente da vizi.”

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Samples: Research and Development, Research and Development, Research and Development

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il Committente 6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e [l'Ente] si impegna impegnano a fornire al Contraente consentire, in linea con gli obiettivi previsti e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca. 2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta del Direttore del Centro di spesa ospitante. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 6.4. 6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente può consentire al del proprio personale del Committente l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.” 3. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del presente contratto, ha accesso alle strutture responsabile del servizio di prevenzione e alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terziprotezione. 4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio 6.3 Il personale relativamente agli infortuni di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civilesalute. 5. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva 6.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione dei soggetti responsabili. “Il Committente concede del Consiglio di Amministrazione dell’Università , la concessione in uso a titolo gratuito al Contraente le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, fino al specifici accordi, affinché siano utilizzate dal Contraente per la ricerca nell’individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendiotali concessioni, nonché le spese l’eventuale rimborso dei soli costi di trasporto, sono a carico gestione in conformità alle regolamentazioni interne del Committente (Eventualmente: In questo caso il Contraente si impegna a rimborsare al Committente un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate). Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente dichiara inoltre che la strumentazione concessa in uso è esente da vizisoggetto ospitante.

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Samples: Convenzione Con Enti Pubblici

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca. 2. Qualora sia necessario, il Committente la Società consente al personale del Contraente Politecnico incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente Politecnico può consentire al personale del Committente della Società l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.” 32. Il personale di ciascuna delle parti Parti contraenti che, in virtù del presente contrattoAccordo, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra partedella controparte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi. 43. Le parti Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile. 54. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte di controparte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. “Il Committente La Società concede in uso a titolo gratuito al Contraente Politecnico le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. , fino al , affinché siano utilizzate dal Contraente dall’altra Parte per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente della Società le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico del Committente della Società (Eventualmente: In questo caso il Contraente Politecnico si impegna a rimborsare al Committente alla Società un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate). Per accordo delle parti Parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente La Società dichiara inoltre che la strumentazione concessa data in uso comodato è esente da vizi.”

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Samples: Partnership Agreements

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 15.1. Il Committente Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, le Parti si impegna impegnano a fornire al Contraente consentire, in linea con gli obiettivi previsti e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la ricercaconcessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo. 25.2. Qualora sia necessarioCiascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge del proprio personale che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. L’utilizzo degli spazi della Xxxxxxxx xxxx disciplinato dal “Regolamento per l’utilizzo temporaneo e/o occasionale dei locali e degli spazi interni ed esterni di proprietà dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza” emanato con D.R. 3284/2017. Ciascuna Parte garantisce che il Committente consente al proprio personale del Contraente incaricato dello svolgimento si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzaturepresente Convenzione, nel rispetto delle disposizioni reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di legge cui al D.Lgs. n. 81/2008 e dei regolamenti vigenti nelle stessesuccessive modificazioni e integrazioni, osservando, in conformità particolare, gli obblighi di cui all’art. 20 del decreto citato, nonché le disposizioni del responsabile del servizio di prevenzione e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente può consentire al personale del Committente l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. 35.3. Il personale di ciascuna entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle parti contraenti chestesse, in virtù del presente contrattocomunque designati, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra partesarà tenuto, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi. 4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad essi imputati secondo acquisire le regole informazioni riguardanti le misure di responsabilità civile. 5. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. “Il Committente concede in uso a titolo gratuito al Contraente le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. sicurezza, fino al prevenzione, affinché siano utilizzate dal Contraente per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico del Committente (Eventualmente: In questo caso il Contraente si impegna a rimborsare al Committente un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate). Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente dichiara inoltre che la strumentazione concessa in uso è esente da vizi.”protezione e

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Samples: Collaboration Agreement

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il Committente 6.1 Per il conseguimento dei fini prefissati dalla presente Convenzione, l'Università e [la Società] si impegna impegnano a fornire al Contraente consentire, in linea con gli obiettivi previsti e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca. 2. Qualora sia necessario, il Committente consente al personale del Contraente incaricato dello svolgimento della ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni regolamentazioni esistenti, alle persone impegnate nell'attività di collaborazione, l'accesso alle rispettive strutture e l'uso di attrezzature necessarie all'espletamento dell'attività didattica e di ricerca, previa autorizzazione scritta dell’altra Parte. L’autorizzazione all’accesso non implicherà la concessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture, salvo diverso specifico accordo di cui al punto 6.4. 6.2 Ciascuna Parte provvederà alle coperture assicurative di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente può consentire al del proprio personale del Committente l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.” 3. Il personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù della presente Convenzione, frequenterà le sedi di svolgimento delle attività. Ciascuna Parte garantisce che il proprio personale si atterrà ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto della presente Convenzione, nel rispetto reciproco della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni, osservando, in particolare, le disposizioni del presente contratto, ha accesso alle strutture responsabile del servizio di prevenzione e alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terziprotezione. 4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al proprio 6.3 Il personale relativamente agli infortuni di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le informazioni riguardanti le misure di sicurezza, prevenzione, protezione e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civilesalute. 5. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva 6.4 Le attività svolte in collaborazione potranno eventualmente comportare, previa autorizzazione dei soggetti responsabili. “Il Committente concede del Consiglio di Amministrazione dell’Università, la concessione in uso a titolo gratuito al Contraente le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. di locali e laboratori per lo svolgimento delle ricerche; in tal caso, fino al specifici accordi, affinché siano utilizzate dal Contraente per la ricerca nell’individuare tali spazi, disciplineranno nel dettaglio modalità, termini e condizioni di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendiotali concessioni, nonché le spese l’eventuale rimborso dei soli costi di trasporto, sono a carico gestione in conformità alle regolamentazioni interne del Committente (Eventualmente: In questo caso il Contraente si impegna a rimborsare al Committente un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate). Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente dichiara inoltre che la strumentazione concessa in uso è esente da vizisoggetto ospitante.

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Samples: Convenzione

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il Committente si impegna a fornire al Contraente e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre la ricerca. 2. Qualora sia necessario, il Committente la Società consente al personale del Contraente Politecnico incaricato dello svolgimento della ricerca dell’attività l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente la Società può consentire al personale del Committente Politecnico l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo nell’Ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate.” 32. Il personale di ciascuna delle parti Parti contraenti che, in virtù del della presente contrattoConvenzione, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra partedella controparte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzi. 43. Le parti Parti garantiscono copertura assicurativa al proprio personale relativamente agli infortuni e per i danni ad essi imputati secondo le regole di responsabilità civile. 54. L’utilizzo delle attrezzature dell’altra parte di controparte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. “Il Committente La Società concede in uso a titolo gratuito al Contraente Politecnico le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. , fino al , affinché siano utilizzate dal Contraente Politecnico per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente della Società le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico del Committente della Società (Eventualmente: In questo caso il Contraente Politecnico si impegna a rimborsare al Committente alla Società un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate). Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente La Società dichiara inoltre che la strumentazione concessa data in uso comodato è esente da vizi.”

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Samples: Convenzione Dipartimentale Per Collaborazione

Accesso alle strutture ed utilizzo di attrezzature. 1. Il Committente Per il conseguimento dei fini prefissati dal presente accordo di collaborazione, la Associazione e l’Istituto si impegna impegnano, in linea con gli obiettivi previsti e nel rispetto delle regolamentazioni esistenti, a fornire al Contraente consentire alle persone impegnate nell’attività di collaborazione e ai suoi collaboratori l’assistenza necessaria per condurre previa autorizzazione scritta del responsabile dell’Ente ospitante, l’accesso alle rispettive strutture (in particolare alla sede e alle biblioteche e agli archivi, anche informatizzati) e l’uso delle attrezzature necessarie all’espletamento dell’attività didattica e di ricerca. La predetta autorizzazione non implicherà la ricercaconcessione dell’uso esclusivo di spazi o strutture. 2. Qualora Fondando la loro relazione su un principio di reciproca cooperazione e previo accordo tra le parti, l’Istituto e l’Associazione offrono la propria disponibilità ad attuare percorsi di condivisione e scambio sia necessarioa livello di personale scientifico, il Committente consente al personale che a livello di comitati scientifici e di selezione di progetti di ricerca comuni. Per tali finalità, e ferma restando la predetta condizione di reciprocità, l’Istituto mette intanto a disposizione gratuitamente e per la durata iniziale di un anno, uno spazio con modalità e orario di ufficio per l’attività di un collaboratore di Villa Vigoni, attivo a Roma nell’ambito del Contraente incaricato dello svolgimento della progetto IMPACT, finanziato dal Ministero federale per l’istruzione e la ricerca l’accesso alle proprie strutture individuate di volta in volta, nonché l’utilizzo eventuale di proprie attrezzature, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nelle stesse, in conformità e osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate. “Allo stesso modo, qualora si rendesse necessario, il Contraente può consentire al personale del Committente l’accesso alle proprie strutture nonché delle proprie attrezzature di laboratorio, individuate di volta in volta, nel rispetto delle disposizioni di legge e dei regolamenti vigenti nell’ateneo ed in conformità ed osservanza delle norme di protezione, di sicurezza e sanitarie ivi applicate(BMBF). 3. Il L'Associazione e l’Istituto provvederanno alle coperture assicurative di legge del proprio personale di ciascuna delle parti contraenti che, in virtù del presente contrattoaccordo di collaborazione, ha accesso alle strutture e alle apparecchiature dell’altra parte, è responsabile dei danni causati alle apparecchiature stesse e a terzifrequenterà le sedi di svolgimento delle attività comuni. 4. Le parti garantiscono copertura assicurativa al Ciascuna Parte garantirà, inoltre, il rispetto da parte del proprio personale relativamente agli infortuni dei regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nelle sedi di esecuzione delle attività oggetto del presente accordo di collaborazione, nonché della normativa per i danni ad essi imputati secondo la sicurezza dei lavoratori di cui al d.lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e successive modificazioni e integrazioni, osservando le regole disposizioni del responsabile del servizio di responsabilità civileprevenzione e protezione. 5. L’utilizzo Il personale di entrambe le Parti, compresi eventuali collaboratori esterni delle attrezzature dell’altra parte è sempre subordinato alla preventiva autorizzazione dei soggetti responsabili. “Il Committente concede in uso a titolo gratuito al Contraente stesse, comunque designati, sarà tenuto, prima dell’accesso nei luoghi di pertinenza delle Parti, sedi di espletamento delle attività, ad acquisire le proprie apparecchiature elencate nell’allegato n. informazioni riguardanti le misure di sicurezza, fino al prevenzione, affinché siano utilizzate dal Contraente per la ricerca di cui all’art. 1. Qualora le apparecchiature siano utilizzate negli spazi del Committente le relative spese per la copertura assicurativa contro i rischi di danneggiamento, perimento fortuito, furto protezione e incendio, nonché le spese di trasporto, sono a carico del Committente (Eventualmente: In questo caso il Contraente si impegna a rimborsare al Committente un importo pari al % delle predette spese, debitamente documentate). Per accordo delle parti non trovano applicazione gli artt. 1805, c. 1, e 1806 c.c. Il Committente dichiara inoltre che la strumentazione concessa in uso è esente da vizisalute.

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Samples: Accordo Quadro Di Collaborazione