Accordo individuale. L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B). Nell'accordo devono essere definiti: 1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto; 2) se trattatasi di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata; 3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza; 4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa; 5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione; 6) le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche; 7) fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9; 8) il periodo di riposo e di disconnessione; 9) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.
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Samples: Accordo Individuale Per Prestazione in Lavoro Agile, Accordo Individuale Per Prestazione in Lavoro Agile
Accordo individuale. L'attivazione 1. Per accedere al lavoro agile, il dipendente che ne fa preventiva richiesta (resa mediante apposita modulistica oltre che tramite l’apposito sistema di rilevazione delle presenze) deve stipulare per iscritto, anche in forma digitale, con il Responsabile preposto al rilascio dell’autorizzazione un accordo individuale ai fini della regolarità amministrativa e della prova.
2. Al fine di garantire la comunicazione obbligatoria degli accordi individuali nella apposita piattaforma del Ministero del lavoro agile e delle politiche sociali, il cui termine è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigentiattualmente fissato entro 5 giorni dalla sottoscrizione, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzatival’accordo individuale, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unicouna volta sottoscritto, dovrà essere inviato, anche per il tramite dello scambio telematicamente, all’Ufficio Personale, preposto a tale adempimento, lo stesso giorno della sottoscrizione;
3. Ai sensi degli artt. 19 e 21 della legge n. 81/2017, l’accordo individuale disciplina l'esecuzione della prestazione lavorativa svolta all'esterno dei locali dell’amministrazione, anche con riguardo alle forme di comunicazioni scritte, esercizio del potere direttivo del datore di lavoro ed agli strumenti utilizzati dal lavoratore. L’accordo deve inoltre contenere almeno i termini e seguenti elementi essenziali:
a) le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa da espletare in modalità agile, riconduci a quelle riportate nella tabella di cui al comma 7 dell’art. L’accordo 2 del presente Regolamento;
b) durata dell’accordo, avendo presente che lo stesso può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato;
c) modalità di svolgimento della prestazione lavorativa fuori dalla sede abituale di lavoro, tenuto conto con specifica indicazione delle giornate di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase lavoro da svolgere in sede e di sperimentazione. La scadenza dell’accordo quelle da svolgere a distanza;
d) modalità di recesso, motivato se ad iniziativa dell’Ente, che se a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente indeterminato deve avvenire con un termine di riferimentopreavviso non inferiore a 30 giorni, salve le ipotesi previste dall’art. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B). Nell'accordo devono essere definiti:
1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto19 legge n. 81/2017;
2e) se trattatasi ipotesi di giustificato motivo di recesso al fine di consentire a ciascun contraente di recedere prima della scadenza del termine, nel caso di accordo a tempo indeterminato determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo determinato con indicazione della durataindeterminato;
3f) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o l’indicazione delle fasce di contattabilità e di inoperabilità;
g) i giorni specifici, individuati tempi di riposo del lavoratore (non inferiori a quelli previsti per lo svolgimento della prestazione i lavoratori in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio presenza) e della ciclicità delle funzioni le misure tecniche e della necessità di organizzative necessarie per assicurare la prevalenza disconnessione del lavoro in presenzalavoratore dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro;
4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6h) le modalità di verifica esercizio del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) fascia/e oraria/potere direttivo e di contattabilità controllo del datore di cui al successivo artlavoro sulla prestazione resa dal lavoratore all’esterno dei locali dell’amministrazione nel rispetto di quanto disposto dall’art. 9;4 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e s.m.i..
8) il periodo di riposo i) l’impegno del lavoratore a rispettare le prescrizioni indicate nell’informativa sulla salute e di disconnessione;
9) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento datiagile, ricevuta dall’amministrazione;
4. Durante la fase Si specifica che, ai fini della definizione dell’elemento essenziale di svolgimento cui alla Lett. c) del comma 3 del presente articolo, negli accordi individuali non potrà essere ricompresa l’esecuzione della prestazione lavorativa in lavoro modalità agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione durata inferiore all’intera giornata lavorativa ordinariamente prevista in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.presenza;
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Samples: Regolamento Sul Lavoro Agile
Accordo individuale. L'attivazione del L’adesione al lavoro agile o al lavoro da remoto ha natura consensuale e volontaria ed è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo consentita a tutti i lavoratori, siano essi con rapporto di lavoro a tempo pieno o parziale e indipendentemente dal fatto che siano stati assunti con contratto a tempo indeterminato o determinato. Il dipendente, le cui attività rientrano fra quelle che possono essere svolte in lavoro agile o da remoto, invia apposita istanza al proprio Responsabile di Area e per conoscenza al Dirigente. Il Responsabile, sentito il Dirigente, formalizza l’accordo individuale tra le parti dove verrà indicato:
a) la durata dell’accordo;
b) l’indirizzo dove prioritariamente verrà svolto il lavoro agile o da remoto; eventuali altri indirizzi temporanei dovranno essere preventivamente comunicati al proprio responsabile;
c) il numero massimo di giornate settimanali o mensili in lavoro agile o da remoto, che comunque non potranno superare 2 giornate/settimana e il numero massimo di 80 giornate in un anno solare, eventualmente frazionabili a mezza giornata (il venerdì verrà considerato giornata intera); il numero massimo di giornate verrà stabilito dal Responsabile in ragione del rapporto fiduciario instaurato con il dipendente, della condotta complessiva del dipendente, del grado di autonomia nello svolgimento dell’attività lavorativa, dalle interlocuzioni necessarie in presenza con il proprio responsabile e con gli altri colleghi e dei risultati ottenuti; per ragioni di carattere organizzativo e con il consenso del dipendente la giornata lavorativa in lavoro agile potrà essere interrotta con il rientro presso la propria sede lavorativa;
d) gli strumenti informatici a disposizione del dipendente;
e) le fasce di contattabilità del dipendente: in queste fasce il dipendente dovrà essere contattabile dal proprio responsabile e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigentidai colleghi, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativatelefonicamente o via mail o via teams per eventuali incontri in videoconferenza;
f) le attività che potranno essere svolte in lavoro agile o da remoto, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unicogli obiettivi da raggiungere, anche per il tramite dello scambio gli indicatori di comunicazioni scritte, i termini risultato e le modalità di eventuale espletamento della propria monitoraggio delle attività lavorativa svolte e dei risultati raggiunti;
g) il diritto/dovere del Lavoratore agile alla disconnessione dalle strumentazioni infotelematiche di lavoro dal lunedì al giovedì, dalle ore 20.00 alle 7.00 del mattino successivo e dalle 20.00 del venerdì alle 7.00 del lunedì seguente; in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiestafestività infrasettimanali, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione la disconnessione standard andrà dalle 20.00 del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva giorno lavorativo precedente la richiesta festività alle ore 7.00 del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B). Nell'accordo devono essere definiti:
1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remotogiorno lavorativo successivo alla festività stessa;
2h) se trattatasi il divieto al Lavoratore agile di accordo a tempo indeterminato svolgere la prestazione in orario notturno (dalle 22.00 alle 7.00) o a tempo determinato con indicazione della duratafestivo;
3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza;
4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6i) le modalità di verifica recesso: il dipendente potrà recedere unilateralmente dall’accordo con un preavviso minimo di 30 giorni per motivazioni di carattere personale; analogamente il Dirigente/Responsabile potrà esercitare il diritto di recesso, per motivate esigenze di carattere organizzativo, per il venir meno del rapporto fiduciario o per il mancato raggiungimento degli obiettivi attraverso report eassegnati al dipendente, con un preavviso minimo di 30 giorni. Il Dirigente/o riunioni periodiche;
7) fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9;
8) Responsabile con motivazione espressa può non autorizzare il periodo di riposo e di disconnessione;
9) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di svolgimento della prestazione in dipendente che ne ha fatto richiesta a svolgere il lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individualeda remoto. L’accordo individuale e dovrà essere tempestivamente trasmesso all’ufficio personale per le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni abilitazioni necessarie sul sistema di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.rilevazione delle presenze
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Samples: Regolamento Interno Per La Disciplina Del Lavoro Agile
Accordo individuale. L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnatoDirettore Generale. I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e Il/la dipendente presenta la richiesta al proprio responsabile secondo le modalità stabilite dal presente Regolamento, precisando gli elementi fondamentali da riportare nell’accordo individuale ovvero l’individuazione della/e giornata/e settimanale/i in cui si chiede di eventuale espletamento della propria attività lavorativa svolgere l’attività di lavoro agile, l’indicazione dei luoghi di lavoro prevalenti in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante cui verrà svolta l’attività e la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personalestrumentazione da utilizzare. Il Dirigente di riferimento responsabile dell’ufficio respinge o approva la richiesta richiesta, eventualmente apportando modifiche e la trasmette all’Area Risorse Umane che provvede alla predisposizione dell’accordo individuale che dovrà essere sottoscritto dal Direttore Generale e dal dipendente. L’Area Risorse Umane, dopo tali adempimenti, provvederà a informare il dipendente e il responsabile dell’ufficio dell’effettivo avvio del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B)lavoro agile. Nell'accordo devono essere definiti:
1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto;
2) se trattatasi : • le modalità di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata;
3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione lavorativa svolta all’esterno dei locali aziendali; • l’individuazione della/e giornata/e settimanale/i in modalità L.A, tenuto conto della attività cui viene svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità l’attività di assicurare la prevalenza del lavoro agile; • l’indicazione dei luoghi prevalenti in presenza;
4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) cui verrà svolta l’attività; • le modalità di verifica esercizio del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) potere direttivo e di controllo del responsabile dell’ufficio a cui il dipendente è assegnato vengono effettuate nel rispetto dell’art. 4 della legge 20/05/1970 n. 300 e s.m.i. • la strumentazione tecnologica da utilizzare; • fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e la fascia di cui al successivo art. 9;
8) il periodo disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro, a tutela della sua salute psico-fisica, della sua efficienza e produttività e della conciliazione tra tempi di vita, di riposo e di disconnessione;
9) lavoro; • gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase • le parti potranno recedere dall’accordo prima della sua naturale scadenza con un preavviso scritto di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazionealmeno 30 giorni fornendo adeguata motivazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. lavoro agile è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.
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Samples: Regolamento Per Il Lavoro Agile
Accordo individuale. L'attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio Responsabile di Posizione Organizzativa cui quest'ultimo è assegnato. I DirigentiResponsabili di Posizione Organizzativa, nell’ambito nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore UnicoSegretario Generale, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento per l’espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminatoL'accordo individuale, tenuto conto sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza tra il dipendente ed il Responsabile di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente Posizione Organizzativa di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B)dall'Amministrazione. L'accordo costituisce un'integrazione al contratto individuale di lavoro. Nell'accordo devono essere definiti:
1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e le attività da svolgere da remoto;
2) se trattatasi di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione la durata della durataprestazione lavorativa da svolgere in modalità agile;
3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, specifici su base settimanale individuati per lo svolgimento della prestazione di lavoro in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza;agile
4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
76) fascia/e oraria/e di contattabilità telefonica e/o a mezzo posta elettronica; fascia/e oraria/e di cui al successivo art. 9;
8) il periodo di riposo e reperibilità;fascia oraria di disconnessione;
97) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo nell'accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. lavoro agile è condizionata subordinata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.
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Samples: Regolamento Per Il Lavoro Agile
Accordo individuale. L'attivazione Ai fini dell’attivazione del lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente agile, l’azienda e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigentilavoratore sottoscrivono uno specifico accordo individuale, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B). Nell'accordo devono essere definiti:
1) gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto;
2) se trattatasi di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata;
3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendentenatura consensuale, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità durata minima di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza;
4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9;
8) il periodo di riposo e di disconnessione;
9) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile6 mesi, previa salva diversa intesa tra le parti. Il lavoratore potrà farsi assistere da un componente della rsa/rsu a cui ha conferito mandato. L’accordo è rinnovabile automaticamente, modificare le condizioni previste nell’accordo individualefatta salva la facoltà di ognuna delle parti di disdettarlo con preavviso di 30 giorni rispetto alla data di scadenza. In qualsiasi momento, sia per l’azienda può disporre la sospensione temporanea dell’esecuzione del lavoro agile, con un preavviso di cinque giorni, in relazione a sopravvenute, motivate esigenze espresse dal lavoratoredi natura organizzativa o tecnico-produttiva. L’accordo costituisce parte integrante del contratto di lavoro individuale in essere. L’accordo dovrà stabilire le principali modalità/condizioni di esecuzione del lavoro agile; in particolare: • il numero di giornate lavorative nel mese in cui la prestazione sarà svolta, sia per necessità organizzative e/di norma, con modalità in lavoro agile; • la distribuzione, anche in modo non continuativo, dell’orario di lavoro nell’arco delle giornate, della settimana o gestionali dell’Amministrazione. In caso del mese, tenuto conto anche dei tempi di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione riposo; • i predeterminati luoghi di esecuzione della prestazione in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale lavorativa, ai sensi del punto 2); UILTRASPORTI – Dipartimento Autostrade – xxxxx Xxx Xxxxxxxxxxx, 000 - Xxxx • la necessaria strumentazione informatica e telefonica, assegnata al lavoratore e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis misure tecniche e organizzative necessarie per assicurare la disconnessione del decreto-legge n. 510/1996lavoratore da tale strumentazione, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, nel corso e successive modificazionial termine della giornata lavorativa.
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Accordo individuale. L'attivazione 1. L’accordo individuale, redatto secondo il modello allegato in bozza alla presente Disciplina, sottoscritto dal responsabile del settore o dal responsabile di direzione o di struttura apicale competente e dal dipendente, sulla base delle esigenze organizzative, delle caratteristiche delle attività da svolgere e degli obiettivi, stabilisce: ✓ decorrenza e durata dell’accordo (fino al 30 aprile 2022) e il modello organizzativo di lavoro agile è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo autorizzato al dipendente (lavoro agile flessibile o lavoro agile – la- voro da remoto), con specifica individuazione del numero massimo di giornate all’anno solare, nel limite di cui al comma 8 dell’articolo 4. Le disposizioni dell’accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le conservano la loro validità nelle more dell'adeguamento al- la nuova disciplina contrattuale; ✓ modalità di eventuale espletamento svolgimento della propria attività prestazione lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto con riferimento agli obiettivi ed alle attività della scheda Piani di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta Lavoro del dipendente al proprio Dirigente e agli ulteriori obiettivi che possono essere assegnati nel corso dell’anno; ✓ fasce di riferimento. Nel caso disponibilità e diritto alla disconnessione; ✓ modalità di accoglimento esercizio del potere direttivo di controllo e misurazione della richiesta, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta prestazione resa dal dipendente; ✓ doveri del dipendente eventualmente proponendo modifichee responsabilità disciplinare; ✓ ipotesi di recesso e mancato rinnovo dell’accordo individuale; ✓ data di sottoscrizione.
2. All’accordo devono essere allegati: ✓ scheda Piani di Lavoro del dipendente; ✓ Informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’articolo 22, comma 1, della legge 81/2017.
3. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base costituisce integrazione del modello predisposto dall'Amministrazione contratto individuale di lavoro ed è sottoscritto in forma analogica in duplice originale. La direzione o struttura apicale di appartenenza del dipendente, immediatamente dopo la sottoscrizione, trasmette copia dell’accordo, alla casella di posta xxxxxxxxx.xxxxxxxxxxxxxx@xx.xxxxxxxx.xx, ai fini del carica- mento sull'apposita piattaforma ministeriale, consegna un originale dell’accordo al dipen- dente e allegato trasmette l’altro originale alla direzione Amministrazione, Personale, Sistemi in- formativi e Organismi di garanzia per l'inserimento nel fascicolo personale. Ogni direzio- ne crea in Acta un fascicolo di materia denominato LAVORO AGILE (es. A0300D-Lavoro Agile) sotto la lettera B)classifica 4.4.2, dove archiviare una scansione dell’accordo individuale sot- toscritto, debitamente obliterato.
4. Nell'accordo devono essere definiti:
1) gli obiettivi generali e specifici che Ove si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto;
2) se trattatasi renda necessario definire una diversa modalità di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata;
3) il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione dell’attività lavorativa in modalità L.Aagile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità le clausole dell’accordo individuale possono essere ridefinite di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza;
4) i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9;
8) il periodo di riposo e di disconnessione;
9) gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa comune accordo tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo .
5. Le modifiche all’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratoresottoscritte da entrambe le parti, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso devono essere comunicate tempestivamente alla Direzione amministrazione, Personale, Sistemi informativi e Organismi di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazionigaranzia.
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Samples: Disciplina Del Lavoro Agile
Accordo individuale. L'attivazione Prima dell'attivazione del lavoro agile è subordinata si procede alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio Responsabile del Settore cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere L'accordo è stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazionetermine. La scadenza dell’accordo a tempo determinato dell'accordo può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente Responsabile di riferimento. Nel caso di accoglimento della richiesta, il Dirigente ; quest’ultimo comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modificheServizio personale l'avvenuta proroga. L'accordo individuale individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di cui all'art. 6 tra il dipendente ed il Responsabile del Servizio di riferimento, deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera al presente disciplinare (Allegato B). Nell'accordo devono essere definiti:
1) L’accordo individuale dovrà necessariamente prevedere la definizione dei seguenti elementi: − Il Progetto di Lavoro agile, contenente gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto;
2) se trattatasi ; − la durata dell'accordo e il preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata;
3) recesso; − il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.Aagile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, dipendente e della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità dell'ufficio. I dipendenti incaricati di assicurare posizioni organizzative possono svolgere la prevalenza del lavoro prestazione lavorativa in presenza;
4) modalità agile nella misura massima di … giorni alla settimana; − i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) lavorativa e la dotazione tecnologica strumentazione eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) ; − le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) obiettivi; − modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali dell’Amministrazione, tenendo conto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori − fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9;
8) il periodo di riposo telefonica e di disconnessione;
9) gli adempimenti a mezzo posta elettronica, indicando; − le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di lo svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.
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Accordo individuale. L'attivazione Prima dell'attivazione del lavoro agile è subordinata si procede alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio Responsabile del Settore cui quest'ultimo è assegnato. I Dirigenti, nell’ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unico, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento della propria attività lavorativa in modalità agile. L’accordo può essere L'accordo è stipulato a termine o a tempo indeterminato, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazionetermine. La scadenza dell’accordo a tempo determinato dell'accordo può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente Responsabile di riferimento; quest’ultimo comunicherà al Servizio personale l'avvenuta proroga. Nel caso L'accordo individuale, sottoscritto entro 30 giorni dalla presentazione dell'istanza di accoglimento della richiesta, cui all'art. 6 tra il dipendente ed il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga al Dirigente della struttura competente in materia del Settore di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale riferimento, deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera al presente disciplinare (Allegato B). Nell'accordo devono essere definiti:
1) L’accordo individuale dovrà necessariamente prevedere la definizione dei seguenti elementi: − Il Progetto di Lavoro agile, contenente gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remoto;
2) se trattatasi ; − la durata dell'accordo e il preavviso in caso di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della durata;
3) recesso; − il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.Aagile, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, dipendente e della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenza;
4) dell'ufficio. − i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) lavorativa e la dotazione tecnologica strumentazione eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) ; − le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) obiettivi; − modalità di monitoraggio della prestazione lavorativa resa all’esterno dei locali dell’Amministrazione, tenendo conto dell’art. 4 dello Statuto dei Lavoratori − fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9;
8) il periodo di riposo telefonica e di disconnessione;
9) gli adempimenti a mezzo posta elettronica, indicando; − le disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di lo svolgimento della prestazione in lavoro agile è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, la prosecuzione della prestazione in L.A. è condizionata alla sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.
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Accordo individuale. L'attivazione del lavoro agile a distanza è subordinata alla sottoscrizione dell'accordo individuale tra il dipendente e il Dirigente dell’Ufficio cui quest'ultimo è assegnatorispettivo Direttore d’Ufficio, sentito il Dirigente. I DirigentiDirettori d’Ufficio, nell’ambito nell'ambito della propria autonomia gestionale ed organizzativa, concordano con il Direttore e con l’Amministratore Unicoproprio Dirigente, anche per il tramite dello scambio di comunicazioni scritte, i termini e le modalità di eventuale espletamento svolgimento della propria attività lavorativa in modalità agilea distanza. L’accordo L'accordo è stipulato a termine, ma può essere stipulato a termine o a tempo indeterminatorinnovato. Il Direttore, tenuto conto di quanto previsto all’art. 20 del presente disciplinare durante la fase di sperimentazione. La scadenza dell’accordo a tempo determinato può essere prorogata previa richiesta scritta del dipendente al proprio Dirigente di riferimento. Nel sentito il Dirigente, si esprime sull’istanza avanzata dal lavoratore entro 10 giorni dalla presentazione della stessa: - in caso di accoglimento della richiestaaccoglimento, l’accordo individuale è sottoscritto entro un termine non inferiore a 10 giorni prima del primo giorno del mese di avvio; - in caso di non accoglimento, il Dirigente comunicherà l’avvenuta proroga diniego deve essere motivato e comunicato al Dirigente della struttura competente in materia dipendente per iscritto e per conoscenza all’Ufficio Xxxxxxx Xxxxx. Copia dell'accordo individuale sottoscritto è inviata dal Direttore all'Ufficio Risorse Umane per gli adempimenti di gestione del personale. Il Dirigente di riferimento respinge o approva la richiesta del dipendente eventualmente proponendo modifiche. L'accordo individuale deve redigersi inderogabilmente sulla base del modello predisposto dall'Amministrazione e allegato sotto la lettera B)competenza. Nell'accordo devono essere definiti:
1) . nel caso di lavoro agile gli obiettivi generali e specifici che si intendono perseguire e la/e attività da svolgere da remotoperseguire;
2) se trattatasi . nel caso di accordo a tempo indeterminato o a tempo determinato con indicazione della duratalavoro da remoto gli ambiti di attività d’ufficio ordinaria da svolgere;
3) . la durata, massimo annuale;
4. il numero dei giorni settimanali/plurisettimanali, o i giorni specifici, individuati per lo svolgimento della prestazione in modalità L.A, tenuto conto della attività svolta dal dipendente, della funzionalità dell'ufficio e della ciclicità delle funzioni e della necessità di assicurare la prevalenza del lavoro in presenzaa distanza;
4) 5. i supporti tecnologici da utilizzare in relazione alla specifica attività lavorativa;
5) 6. la dotazione tecnologica eventualmente fornita dall'Amministrazione;
6) 7. le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi attraverso report e/o riunioni periodiche;
7) 8. fascia/e oraria/e di contattabilità di cui al successivo art. 9;
8) il periodo di riposo e di disconnessionenel rispetto dell’articolo 9 del presente Regolamento;
9) . gli adempimenti in materia di sicurezza sul lavoro e trattamento dati. Durante la fase di svolgimento della prestazione in lavoro agile a distanza è possibile, previa intesa tra le parti, modificare le condizioni previste nell’accordo individuale, sia per motivate esigenze espresse dal lavoratore, sia per necessità organizzative e/o gestionali dell’Amministrazione. In caso di eventuali modifiche riguardanti il profilo professionale del dipendente o dell'attività svolta dal medesimo, nonché di assegnazione a nuova unità organizzativa, la prosecuzione della prestazione in L.A. a distanza è condizionata subordinata ad una nuova valutazione e alla eventuale sottoscrizione di un nuovo accordo individuale. L’accordo individuale e le sue modificazioni sono soggetti alle comunicazioni di cui all’art. 9-bis del decreto-legge n. 510/1996, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 608/1996, e successive modificazioni.
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Samples: Regolamento Per l'Applicazione Del Lavoro a Distanza