Lavoro agile Clausole campione

Lavoro agile. È un nuovo capitolo del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro. Il lavoro agile ha un suo riconoscimento nell’ambito della contrattazione di I livello e una propria regolamentazione per il settore, fondata su tre aspetti fondamentali: volontarietà, tutela della dignità e rispetto della salute e sicurezza. Le nuove esigenze personali e familiari dei dipendenti in tema di conciliazione tra tempi di vita e di lavoro rendono necessarie nuove forme di flessibilità della prestazione lavorativa e l’evoluzione tecnologica, d’altro canto, rende possibile il diffondersi di modelli organizzativi che favoriscano tali richieste. Con tale premessa si è definita una regolamentazione del lavoro agile (c.d. smart working) inteso come forma innovativa e flessibile della prestazione lavorativa di lavoro subordinato eseguita in parte in luogo diverso dalla sede di assegnazione e con l’utilizzo di strumenti informatici forniti dal datore di lavoro. È solo su base volontaria e, salvo quanto stabilito dalla contrattazione aziendale, può essere svolto presso: • altra sede/hub aziendale adeguatamente attrezzate e idonee a tutelare dignità, salute e sicurezza di lavoratrici e lavoratori; • residenza privata/domicilio della lavoratrice/lavoratore; • altro luogo stabilito dalla contrattazione collettiva o indicato da lavoratrici/lavoratori e preventivamente autorizzato dall’azienda. L’orario di lavoro della prestazione, le pause e i riposi restano quelli previsti dal Contratto Nazionale di categoria. La Lavoratrice od il Lavoratore potrà essere contattato durante l’orario di lavoro ed eventuali impedimenti tecnici dovranno essere tempestivamente comunicati all’azienda. Il numero massimo di giornate in modalità di lavoro agile è di 10 giornate mensili, salvo diversi limiti stabiliti dagli accordi aziendali/di gruppo. Il buono pasto viene riconosciuto nelle giornate in cui l’attività lavorativa viene prestata in altra sede/hub aziendale. Sono previsti specifici interventi formativi per le Lavoratrici e i Lavoratori coinvolti e sono garantiti tutti i diritti sindacali regolati dall’Accordo nazionale sulle libertà sindacali.
Lavoro agile. La Città metropolitana di Milano promuove il lavoro agile come modalità di lavoro funzionale all’organizzazione ed alle esigenze di conciliazione del personale, secondo i criteri stabiliti dal Piano di Azioni Positive vigente e più specificatamente dagli atti di indirizzo adottati dal Sindaco. Il lavoro agile è rivolto anche al personale che presenta esigenze di conciliazione familiare e parentale, di salute personale, nel rispetto delle norme a tutela della salute e sicurezza nel lavoro. Le parti si impegnano a estendere la pratica dello smart working e di qualsiasi altra azione positiva a tutte le Direzioni dell’Ente e promuoverne l’estensione ai dipendenti in distacco funzionale distaccati presso gli Enti partecipati. Ciascun progetto individuale di lavoro agile deve essere valutato ai fini della tele lavorabilità della prestazione in remoto e della congruità delle condizioni di sicurezza ambientale da parte dei dirigenti interessati. Le parti concordano che, oltre al Lavoro Agile, continuino ad essere praticabili anche progetti individuali di ework, nelle situazioni di conciliazione e con le modalità previste dal Piano di Azioni Positive. Secondo quanto previsto dal ccnl 21.5.2018 possono essere individuate ulteriori forme di flessibilità. Le parti si confrontano almeno una volta all’anno su diffusione e modalità di realizzazione del lavoro agile e ework all’interno dell’Ente, in raccordo con l’Organismo Paritetico per l’Innnovazione e con il Comitato Unico di Garanzia della Città metropolitana.
Lavoro agile. 1. Le disposizioni del presente capo, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuovono il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell'attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita, in parte all'interno di locali aziendali e in parte all'esterno senza una postazione fissa, entro i soli limiti di durata massima dell'orario di lavoro giornaliero e settimanale, derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.
Lavoro agile. Le Parti intendono promuovere il ricorso allo strumento del lavoro agile al fine di adattare le prestazioni lavorative alle nuove esigenze dei lavoratori e delle aziende, facilitare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, favorire maggiore flessibilità, aumentare la produttività aziendale, assecondare il cambiamento tecnologico e favorire una sempre più incisiva cultura di responsabilizzazione dei lavoratori verso forme di lavoro orientate al raggiungimento dei risultati. La prestazione lavorativa sarà svolta totalmente oppure in parte all'interno dei locali aziendali entro i limiti di durata massima dell'orario di lavoro previsti dalla legge o dal presente CCNL e attraverso l'utilizzo di strumenti tecnologici, anche in assenza di postazione fissa. Tale modalità di svolgimento della prestazione lavorativa sarà introdotta tramite accordi aziendali. I contratti sottoscritti in sede aziendale definiranno:
Lavoro agile. Il lavoro agile consiste in una prestazione di lavoro subordinato che si svolge con le seguenti modalità:
Lavoro agile. Le lavoratrici e i lavoratori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e determinato, adibiti a mansioni compatibili con lo svolgimento della prestazione lavorativa al di fuori della sede di lavoro, potranno volonta- riamente richiedere di aderire a forme di lavoro agile (c.d. smart working) ai sensi della L. n. 81/2017 e smi, previa sti- pula di eventuale accordo individuale. Su richiesta delle XX.XX., la Struttura fornirà una apposita informativa circa l’utilizzo del lavoro agile e, a domanda, sarà altresì promosso un apposito incontro su tale argomento. Le parti si danno atto che l’introduzione sperimentale del lavoro agile potrà essere disciplinata da un regolamento aziendale oggetto di confronto con la rappresentanza sindacale. di cui all’art. 77. Gli appositi accordi individuali stipulati in forma scritta tra Struttura e lavoratore dovranno indicare: - le modalità di esecuzione della prestazione lavorativa con riferimento ai luoghi e all’orario dì lavoro, nel rispetto comunque del monte ore di cui all’art. 18 (orario di lavoro) del presente ccnl (ovvero di quello concordato individualmente in caso di lavoro a tempo parziale) e dei riposi previsti dal D.Lgs. 66/2003 e smi e dall’art. 18 (orario di lavoro); le modalità di esercizio del potere direttivo e disciplinare da parte del datore di lavoro, nonché le modalità tecniche e orga- nizzative per assicurare la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro ai sensi dell’art. 18, della L. 81/2017 e smi; - gli strumenti informatici assegnati, le loro modalità di utilizzo, compresi i possibili controlli che possono essere effettuati in armonia con le disposizioni di legge applicabili in materia di controllo a distanza di cui al D.Lgs. 151/2015; - la durata del periodo di smart working, a termine o a tempo indeterminato; - i termini di preavviso per l’eventuale recesso, comunque non inferiori a 30 giorni, ovvero 90 giorni per i lavoratori disabili ai sensi dell’art. 1 della L. 12 marzo 1999, n. 68 e smi; resta inteso che in presenza di un giustificato motivo, ciascuno dei contraenti può recedere prima della scadenza del termine nel caso di accordo a tempo determinato, o senza preavviso nel caso di accordo a tempo indeterminato. Entro i 45 giorni successivi alla richiesta del lavoratore/lavoratrice di adesione al lavoro agile, la Struttura gli/le co- municherà l’accoglimento o meno della richiesta. Prima dell’avvio del lavoro agile, nei confronti dei lavoratori e delle lavoratrici interessat...
Lavoro agile. Le Parti identificano nel lavoro agile, di cui alle vigenti disposizioni normative, ed in particolare alla legge 22.5.2017, n. 81, un'ulteriore modalità di svolgimento della prestazione lavorativa, distinta da quella del telelavoro, la cui flessibilità organizzativa può favorire l'incremento della produttività, agevolare la conciliazione dei tempi di vita con i tempi di lavoro e dare un fattivo contributo alla gestione dell’impatto ambientale e quindi costituire una buona pratica di responsabilità sociale. Il lavoro agile è una modalità di lavoro “da remoto” consistente in una particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato, stabilita grazie a un accordo concluso direttamente tra impresa e lavoratore anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi con l’utilizzo anche di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa, e senza precisi vincoli di lavoro o di orario nei limiti di cui all’art 18 della legge 22.5.2017 n. 81 Le Parti intendono avviare una fase di sperimentazione del lavoro agile, secondo quanto di seguito disciplinato; tale opportunità sarà utilizzabile, previo accordo individuale, a partire dalla stipula dell'accordo di rinnovo del vigente C.C.N.L.. Le Parti si riservano di valutarne gli esiti, in occasione delle trattative per il successivo rinnovo contrattuale e di incontrarsi durante la vigenza contrattuale su richiesta di una delle Parti laddove necessario. Il lavoro agile è regolato dalle vigenti disposizioni di legge, dalle norme del presente contratto nonché da eventuali accordi e regolamenti aziendali.
Lavoro agile. Dopo l’esplosione della crisi in tutte le sue drammatiche conseguenze, a far data dal 4 marzo, negli uffici giudiziari si è trattato di conciliare l’obbligo imperativo di “Stare a Casa”, con la natura pubblica “essenziale” del servizio di giustizia, che deve funzionare. Per soccorrere in questa impegnativa conciliazione degli opposti, gli uffici ministeriali hanno invitato all’adozione di forme di “lavoro agile” in remoto, segnatamente di coworking, per la condivisione di spazi lavorativi, e di smartwor- king, per il lavoro a domicilio. Tali modalità di prestazione lavorativa, pur introdotte normativamente dal 2017, hanno rappresentato un aspetto del tutto innovativo. Si è sopra ricordato il problema della carenza negli organici del personale amministrativo. Tuttavia la copertura degli stessi, doverosa, non sarebbe sufficiente se non si promuove una nuova cultura organizzativa. Per un verso, è inaccettabile qualsiasi forma di lassismo lavorativo. In questa drammatica crisi, il lavoro pubblico è stato doverosamente tutelato sotto il profilo retributivo. Ciò comporta che mai come ora vadano evitate singole inerzie od atteg- giamenti indolenti. Per altro verso, va organizzato il lavoro in modo da eliminare inutili ripetizioni burocratiche, per far sì che la tendenziale natura seriale della procedura amministra- tiva venga ottimizzata nei tempi per il raggiungimento dell’obiettivo e non finalizzata al rispetto meramente formalistico della prescrizione. In questa prospettiva, il lavoro agile può costituire il modo per valorizzare il conseguimento di progetti ed obiettivi, purché rigorosamente controllati nel rispetto dei tempi e dei risultati, senza che ciò possa costituire l’occasione per introdurre forme surrettizie di telecontrollo, né che lo stesso comporti la decollettivizzazione della prestazione lavorativa o possa accentuare differenze di genere. Indubbiamente l’attività nell’ufficio giudiziario necessita di una presenza fisica, ma ciò non toglie che, anche in futuro, sia possibile continuare a valorizzare forme effettive di smartworking, al fine di contribuire alla definizione di una nuova pubblica amministrazione, che sia in grado di utilizzare al meglio il personale, raffor- zarne le competenze e soprattutto trasformare in chiave digitale i processi interni e le relazioni con i cittadini. L’introduzione della nuova modalità lavorativa è stata improvvisa, dettata dall’emergenza del periodo, e carente del necessario supporto tecnologico, in quanto la ba...
Lavoro agile. Entro la data di stesura del contratto, Federmeccanica-Assistal e Fim-Fiom-Uilm – confermando sin da ora la parità di trattamento dei lavoratori in «modalità agile» rispetto a quelli che svolgono la prestazione in «presenza» – definiranno il quadro normativo dello Smart working a partire dall’esercizio del «diritto alla disconnes- sione», dei «diritti sindacali», la tutela della privacy, degli strumenti di lavoro informatici e del diritto alla formazione.