Accordo quadro Clausole campione

Accordo quadro. Ai fini della gestione dell’Accordo Quadro, ogni Aggiudicatario dovrà indicare un Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), i cui compiti e requisiti professionali sono descritti nel Capitolato Tecnico Generale.
Accordo quadro. Sezione II Avvisi e inviti
Accordo quadro. 1. Nel caso che l’Impresa abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità. 2. I contratti applicativi dell’accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l’accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.
Accordo quadro. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto solo per la partecipazione all’Accordo Quadro. Nessun contributo dovrà essere versato per gli appalti specifici. Il contributo è dovuto per ciascun lotto dell’Accordo quadro per il quale viene presentata offerta, in ragione del relativo importo ed è pari a € 140,00 per ciascun lotto. In caso di mancata presentazione della ricevuta la CRC accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la CRC esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve far pervenire attraverso il sistema: • in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; • in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; • in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di mancata dimostraz...
Accordo quadro. Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, ed in alternativa rispetto agli appalti “aperti” oppure quale completamento degli appalti “aperti”, di stipulare Accordi Quadro rispondenti a criteri di economicità e convenienza.
Accordo quadro. 1. L'accordo quadro può essere utilizzato, sia per contratti sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria: a) per l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere ripetitivo e costante nel tempo; b) nel caso di forniture per le quali non è programmabile la necessità temporale né la precisa quantificazione; c) nei casi in cui non è possibile individuare un unico fornitore per la specifica natura della prestazione; d) per i lavori di manutenzione. 2. Le prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata superiore a quattro anni. 3. Le modalità delle medesime e le condizioni economiche possono essere fissate definitivamente in sede di sottoscrizione dell'accordo, ovvero essere oggetto di successive quotazioni, anche in via telematica, patti e condizioni da concludersi in forma scritta quali atti aggiuntivi dell'accordo quadro principale. 4. Di norma l'accordo quadro si conclude con più operatori economici, interpellati tra quelli iscritti all'Albo fornitori, in caso di importo globale, nel periodo, inferiore ad Euro 150.000,00 ovvero individuati in seguito a pubblicazione di avviso pubblico nei modi e termini di legge.
Accordo quadro. 1. La Stazione appaltante conclude con gli operatori economici inseriti nell'Albo di cui all'articolo precedente, accordi quadro aventi a oggetto lavori, servizi e forniture. 2. Sono ammessi accordi quadro a oggetto misto. 3. Gli accordi quadro, la cui conclusione non può essere volta a eludere la concorrenza tra gli operatori, hanno durata annuale. 4. Le condizioni economiche alle quali sono soggette le prestazioni oggetto dell'accordo sono stabilite secondo i valori determinati nel prezziario di cui all'articolo successivo, salva l'ipotesi di offerte di un ribasso percentuale eventualmente richiesto per lavori, servizi o forniture specifici.
Accordo quadro. 1. Le stazioni appaltanti possono concludere accordi quadro. Gli accordi quadro sono ammessi in relazione ai lavori di manutenzione e negli altri casi, da prevedersi nel regolamento, in cui vi è ripetitività e le caratteristiche esecutive sono standardizzate. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per altri servizi di natura intellettuale. 2. Ai fini della conclusione di un accordo quadro, le stazioni appaltanti seguono le regole di procedura previste dalla presente parte in tutte le fasi fino all'aggiudicazione degli appalti basati su tale accordo quadro. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione del massimo ribasso e dell’offerta economicamente più vantaggiosa. 3. Gli appalti basati su un accordo quadro sono aggiudicati secondo le procedure previste ai commi 4 e 5. Tali procedure sono applicabili solo tra le stazioni appaltanti e gli operatori economici inizialmente parti dell'accordo quadro. In sede di aggiudicazione degli appalti pubblici basati su un accordo quadro le parti non possono in nessun caso apportare modifiche sostanziali alle condizioni fissate in tale accordo quadro, in particolare nel caso di cui al comma 4. 4. Quando un accordo quadro è concluso con un solo operatore economico, gli appalti basati su tale accordo quadro sono aggiudicati entro i limiti delle condizioni fissate nell'accordo quadro. Per l'aggiudicazione di tali appalti, le stazioni appaltanti possono consultare per iscritto l'operatore parte dell'accordo quadro, chiedendogli di completare, se necessario, la sua offerta. 5. Quando un accordo quadro è concluso con più operatori economici, il numero di questi deve essere almeno pari a tre, purché vi sia un numero sufficiente di operatori economici che soddisfano i criteri di selezione, ovvero di offerte accettabili corrispondenti ai criteri di aggiudicazione. 6. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici possono essere aggiudicati mediante applicazione delle condizioni stabilite nell'accordo quadro senza nuovo confronto competitivo. 7. Per il caso di cui al comma 6, l'aggiudicazione dell'accordo quadro contiene l'ordine di priorità, privilegiando il criterio della rotazione, per la scelta dell'operatore economico cui affidare il singolo appalto. 8. Gli appalti basati su accordi quadro conclusi con più operatori economici, qualora l'accordo quadro non fissi tutte le condizioni, possono essere affidati solo dopo aver rilanciato il confronto c...
Accordo quadro. 1. Possono essere acquisiti beni e servizi, esclusa la progettazione e gli altri servizi di natura intellettuale, ed eseguiti lavori di manutenzione mediante la conclusione di accordi quadro. 2. La scelta delle modalità di conclusione dell’accordo quadro, tra quelle previste dalla normativa, va effettuata motivatamente nella determinazione a contrarre che dovrà anche dare conto delle ragioni sottese alla scelta dell’accordo quadro quale tipologia di affidamento. 3. L’accordo quadro è un accordo concluso tra la stazione appaltante e uno o più operatori economici allo scopo di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste.
Accordo quadro. 1. Secondo l’art. 59 del D.lgs.163/2006 e s.m. si possono concludere accordi quadro che, per i lavori, sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. 2. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti del D.lgs. 163/2006 e s.m.