Accordo quadro Clausole campione

Accordo quadro. Ai fini della gestione dell’Accordo Quadro, ogni Aggiudicatario dovrà indicare un Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), i cui compiti e requisiti professionali sono descritti nel Capitolato Tecnico Generale.
Accordo quadro. Sezione II Avvisi e inviti
Accordo quadro. I concorrenti effettuano, a pena di esclusione, il pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell’Autorità Nazionale Anticorruzione secondo le modalità di cui alla delibera ANAC n. 1300 del 20 dicembre 2017 pubblicata sul sito dell’ANAC nella sezione “contributi in sede di gara” e allegano la ricevuta ai documenti di gara. Il contributo è dovuto solo per la partecipazione all’Accordo Quadro. Nessun contributo dovrà essere versato per gli appalti specifici. Il contributo è dovuto per ciascun lotto dell’Accordo quadro per il quale viene presentata offerta, in ragione del relativo importo ed è pari a € 140,00 per ciascun lotto. In caso di mancata presentazione della ricevuta la CRC accerta il pagamento mediante consultazione del sistema AVCPass. Qualora il pagamento non risulti registrato nel sistema, la mancata presentazione della ricevuta potrà essere sanata ai sensi dell’art. 83, comma 9 del Codice, a condizione che il pagamento sia stato già effettuato prima della scadenza del termine di presentazione dell’offerta. In caso di mancata dimostrazione dell’avvenuto pagamento, la CRC esclude il concorrente dalla procedura di gara, ai sensi dell’art. 1, comma 67 della l. 266/2005. A riprova dell’avvenuto pagamento del contributo, il partecipante deve far pervenire attraverso il sistema: • in caso di versamento on-line mediante carta di credito dei circuiti Visa, MasterCard, Diners, American Express, copia della ricevuta, trasmessa dal “sistema di riscossione” del versamento del contributo corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; • in caso di versamento in contanti – mediante il modello di pagamento rilasciato dal Servizio di riscossione e attraverso i punti vendita della rete dei tabaccai abilitati – scansione dello scontrino rilasciato dal punto vendita corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante o altro soggetto avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura; • in caso di versamento attraverso bonifico bancario internazionale da parte di Operatore economico straniero, copia della ricevuta del bonifico bancario corredata da dichiarazione di autenticità, sottoscritta con firma digitale del legale rappresentante avente i poteri necessari per impegnare l’impresa nella presente procedura. In caso di mancata dimostraz...
Accordo quadro. 1. Nel caso che l’Impresa abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità. 2. I contratti applicativi dell’accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l’accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.
Accordo quadro. Resta ferma la possibilità, nel rispetto della disciplina regionale e/o nazionale, ed in alternativa rispetto agli appalti “aperti” oppure quale completamento degli appalti “aperti”, di stipulare Accordi Quadro rispondenti a criteri di economicità e convenienza.
Accordo quadro. Ai sensi dell’art. 54 D. Lgv. 50/2016, l’aggiudicatario della presente procedura di gara è tenuto alla stipula di singoli contratti d’appalto specifico conformi alle condizioni particolari di contratto poste a gara con ciascuna delle Aree Vaste indicate. La stipula del contratto d’appalto specifico, cui è connessa l’acquisizione del CIG derivato e dei relativi adempimenti SIMOG, farà sorgere le obbligazioni contrattuali tra Area Vasta stipulante/aderente e aggiudicatario medesimo, compreso tutto quanto riferito alla corretta esecuzione delle stesse (a titolo esemplificativo: ordinativi di fornitura, verifica di conformità delle prestazioni, liquidazione del corrispettivo, verifiche in corso di esecuzione, eventuali penali per inadempimento, collaudo etc.). Il valore iniziale di ciascun accordo quadro è pari al relativo prezzo di aggiudicazione. L’esercizio di eventuali opzioni che importino una maggior spesa è subordinato alla previa autorizzazione del RUP.
Accordo quadro. 1. L'accordo quadro può essere utilizzato, sia per contratti sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria: a) per l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere ripetitivo e costante nel tempo; b) nel caso di forniture per le quali non è programmabile la necessità temporale né la precisa quantificazione; c) nei casi in cui non è possibile individuare un unico fornitore per la specifica natura della prestazione; d) per i lavori di manutenzione. 2. Le prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata superiore a quattro anni. 3. Le modalità delle medesime e le condizioni economiche possono essere fissate definitivamente in sede di sottoscrizione dell'accordo, ovvero essere oggetto di successive quotazioni, anche in via telematica, patti e condizioni da concludersi in forma scritta quali atti aggiuntivi dell'accordo quadro principale. 4. Di norma l'accordo quadro si conclude con più operatori economici, interpellati tra quelli iscritti all'Albo fornitori, in caso di importo globale, nel periodo, inferiore ad Euro 150.000,00 ovvero individuati in seguito a pubblicazione di avviso pubblico nei modi e termini di legge.
Accordo quadro. 1. Secondo l’art. 59 del D.lgs.163/2006 e s.m. si possono concludere accordi quadro che, per i lavori, sono ammessi esclusivamente in relazione ai lavori di manutenzione. Gli accordi quadro non sono ammessi per la progettazione e per gli altri servizi di natura intellettuale. 2. Le parti dell'accordo quadro sono scelte applicando i criteri di aggiudicazione definiti ai sensi degli articoli 81 e seguenti del D.lgs. 163/2006 e s.m.
Accordo quadro. Il presente accordo istituisce un quadro iniziale per un accordo di partenariato economico (APE).
Accordo quadro. La presente procedura darà vita a distinti accordi quadro, ai sensi dell’art. 59 del D.Lgs. 163/06, intercorrenti tra le prime tre Imprese in graduatoria e ciascuna Azienda. I contratti basati sull’accordo quadro saranno aggiudicati mediante l’applicazione delle condizioni economiche stabilite al termine della presente procedura, senza alcun ulteriore confronto competitivo. La stipula dei singoli contratti sarà effettuata rispettando le percentuali di seguito riepilogate, relative al totale di unità lavoro richieste da ciascuna Azienda Ospedaliera: - il contratto aggiudicato alla prima impresa in graduatoria dovrà prevedere una percentuale di unità lavoro non inferiore al 30% e non superiore al 95%, - il contratto aggiudicato alla seconda impresa in graduatoria dovrà prevedere una percentuale di unità lavoro non inferiore al 5% e non superiore al 70%, MARCHIO DEPOSITATO - il contratto eventualmente aggiudicato alla terza impresa in graduatoria dovrà prevedere una percentuale di unità lavoro non superiore al 65%. Gli accordi quadro, indipendenti gli uni dagli altri, si costituiranno dopo l’approvazione della delibera di aggiudicazione definitiva da parte dell’Azienda Ospedaliera capofila.