CITTA’ DI CASERTA
CITTA’ DI CASERTA
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEI CONTRATTI
Art | DESCRIZIONE | Art | DESCRIZIONE |
TITOLO I – PARTE GENERALE | Sezione V – Commissioni di gara | ||
Sezione I - Disposizioni generali | |||
1 | Principi e finalità | Capo 1 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più | |
2 | Oggetto | basso | |
3 | Definizioni | 51 | Composizione della Commissione per affidamenti |
4 | Fonti normative | mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre | |
20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per forniture e servizi, e oltre | |||
Sezione II – Attribuzioni e competenze | 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i lavori | ||
5 | Competenze del Consiglio Comunale | 52 | Composizione della Commissione di gara per procedure |
6 | Competenze della Giunta Comunale | aperte e procedure ristrette con il criterio del prezzo più | |
7 | Competenze del Segretario Generale | basso | |
8 | Competenze dei Dirigenti | Capo 2 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta | |
economicamente più vantaggiosa | |||
53 | Composizione della Commissione di gara per affidamento | ||
Sezione III – Disposizioni Comuni | di lavori, servizi forniture, e servizi professionali attinenti | ||
9 | Pubblicità e trasparenza | l'ingegneria e l'architettura ad offerta economicamente più | |
10 | Pubblicità delle sedute di gara | vantaggiosa | |
11 | Diritto d'accesso e comunicazioni | 54 | Composizione della commissione di gara per concessioni |
di lavori pubblici,project financing nonché per gli appalti | |||
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO | integrati con acquisizione di progetto definitivo in sede di | ||
Sezione I - Modalità di negoziazione | offerta | ||
55 | Composizione della commissione di gara per i concorsi di | ||
12 | Determinazioni a contrattare e relative procedure | idee e di progettazione | |
13 | Criteri e modalità di negoziazione | 56 | Valutazione delle offerte anomale |
14 | Affidamenti mediante procedura negoziata | 57 | Composizione della commissione di gara per |
15 | Procedura negoziata preceduta da pubblicazione di bando | l'individuazione degli artisti ai sensi della Legge 717/1949 e | |
16 | Procedura negoziata mediante gara ufficiosa | s.m.i. | |
17 | Affidamenti in economia | 58 | Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni |
18 | Accordo quadro | all'Amministrazione | |
19 | Dialogo competitivo | ||
20 | Concessioni di lavori pubblici | TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA | |
21 | Il Promotore finanziario per i lavori | STIPULAZIONE | |
22 | Il Promotore finanziario per i servizi | ||
23 | Leasing finanziario | Sezione I – Formalizzazioni e garanzie | |
24 | Concorso di idee e di progettazione | ||
59 | Stipulazione degli atti negoziali | ||
Sezione II – Sponsorizzazioni e Accordi di | 60 | Calcolo dell'importo contrattuale | |
Collaborazione | 61 | Depositi cauzionali provvisori | |
62 | Depositi cauzionali definitivi | ||
25 | Oggetto della sponsorizzazione | 63 | Adempimenti conseguenti alla stipulazione |
26 | Procedimento di scelta dello sponsor | ||
27 | Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni | ||
28 | Regime fiscale | ||
29 | Accordi di collaborazione | TITOLO V - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI | |
CONTRATTI | |||
Sezione III - Negoziazione telematica | |||
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei | |||
30 | Gare telematiche | contratti | |
31 | Sito "Gare on-line" | ||
32 | Pubblicazioni | 64 | Subappalto |
33 | Contenuto del bando e/o lettera d'invito | 65 | Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e |
34 | Abilitazione degli utenti | servizi - Modalità e termini | |
35 | Criteri di aggiudicazione | 66 | Collaudi e verifiche di conformità - Effetti |
36 | Pubblicità delle sedute di gare telematiche | 67 | Collaudi ed agibilità di opere pubbliche |
37 | Stipulazione del contratto | 68 | Penalità e risoluzioni contrattuali |
38 | Diritto d'accesso ai dati | 69 | Transazione |
39 | Mercato elettronico | 70 | Accordo Bonario |
40 | Abilitazioni | 71 | Liquidazione delle prestazioni |
41 | Forme di pubblicità | ||
42 | Durata, modifica, revoca e sospensione dell'abilitazione | Sezione II - Modificazioni del contratto | |
43 | Contenuto ed efficacia del catalogo | ||
44 | Aggiornamento e modifiche dei cataloghi | ||
45 | Sistemi di acquisto nel mercato elettronico | 72 | Divieto di cessione del contratto |
46 | Controlli e sanzioni | 73 | Cessioni di credito |
47 | Malfunzionamenti e guasti | 74 | Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di rami d'azienda |
75 | Abrogazioni | ||
Sezione IV – Albo fornitori di beni e servizi | |||
48 | Albo fornitori di beni e servizi | ||
49 | Formazione, revisione e aggiornamento dell'Albo | ||
50 | Requisiti per l'iscrizione all'Albo |
TITOLO I - PARTE GENERALE
Sezione I - Disposizioni generali
Articolo 1 - Principi e finalità
1. Il Regolamento disciplina l'attività negoziale dell‘ Ente, che dovrà svolgersi in conformità ai principi costituzionali:
-del buon andamento, mediante l'adozione di procedure finalizzate al conseguimento della maggior razionalizzazione, efficienza, efficacia, economicità, tempestività e correttezza dell'attività amministrativa;
-di imparzialità, parità di trattamento, non discriminazione e libera concorrenza, mediante la trasparenza dell'azione amministrativa e la predeterminazione dei procedimenti.
2. A tal fine il Comune di Caserta ha aderito al Protocollo di Legalità in materia di Appalti sottoscritto in data 19/12/2007, e aderisce a tutte le iniziative pubbliche, anche associative, che garantiscano l’affermazione del principio di legalità nella materia dei contratti pubblici. Nei bandi di gara il richiamo al Protocollo di legalità costituisce elemento essenziale di conoscenza ai fini della partecipazione dei concorrenti.
Articolo 2 - Oggetto
0.Xx presente Regolamento disciplina, nel rispetto della normativa comunitaria, nazionale e regionale, gli accordi negoziali, descritti al successivo articolo 3, conclusi per iscritto tra l’Ente e soggetti terzi, per costituire, regolare o estinguere rapporti giuridici patrimoniali o dai quali scaturiscano obbligazioni rispondenti ad un interesse dell’Ente, anche a contenuto non patrimoniale.
2.I contratti dell’ Ente sono conclusi in forma scritta ed il ricorso alle procedure informatiche e telematiche è consentito nel rispetto delle disposizioni di legge e delle prescrizioni tecniche impartite dalle competenti autorità.
Articolo 3 - Definizioni
1. Agli effetti delle disposizioni del presente regolamento, s'intendono per:
a) "contratto", il negozio giuridico posto in essere tra il Comune ed un soggetto pubblico o privato, per costituire, regolare, estinguere un rapporto giuridico patrimoniale ai sensi dell'articolo 1321 e seguenti del Codice Civile;
b) "accordo di programma", l'atto posto in essere fra enti diversi, ai sensi del D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni, ed approvato dal soggetto che ne ha assunto l'iniziativa, finalizzato all'esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo;
c) "intesa", quell'atto posto in essere tra enti diversi, frutto di una collaborazione paritaria per la realizzazione di interessi comuni o per la definizione di un programma coordinato;
d) "concessione di lavori pubblici", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di lavori nel quale il corrispettivo dei lavori consiste unicamente nel diritto di gestire l'opera ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
e) "concessione di servizi", il contratto avente ad oggetto un appalto pubblico di servizi nel quale il corrispettivo della fornitura di servizi consiste unicamente nel diritto di gestire i servizi ovvero in tale diritto accompagnato da un prezzo;
f) "accordo quadro", l'accordo concluso, con le modalità di cui al successivo articolo 19, tra una o più amministrazioni aggiudicatrici e uno o più operatori economici e il cui scopo è quello di stabilire le clausole relative agli appalti da aggiudicare durante un dato periodo, in particolare per quanto riguarda i prezzi e, se del caso, le quantità previste;
g) "sistema dinamico di acquisizione" e "asta elettronica", processi di acquisizione mediante dispositivi elettronici disciplinati nella Sezione III del titolo II del presente Regolamento;
h) "contratto di sponsorizzazione", il contratto mediante il quale il Comune (sponsee) offre, nell'ambito delle proprie iniziative o attività, ad un terzo (sponsor) che si obbliga a fornire una predeterminata prestazione, la possibilità di pubblicizzare la propria ragione sociale;
i) "contratto di locazione finanziaria", il contratto che ha ad oggetto la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità congiuntamente alla prestazione di servizi finanziari;
l) "dialogo competitivo", la procedura con la quale, in caso di appalti particolarmente complessi, si avvia un dialogo con gli operatori economici selezionati con le modalità di cui al successivo articolo 20;
m) "accordo di collaborazione", l'accordo concluso con soggetti privati o pubblici al fine di favorire l'innovazione dell'organizzazione amministrativa, la realizzazione di maggiori economie e la migliore qualità dei servizi prestati, secondo quanto dettato dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e dal D.Lgs. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 4 - Fonti normative
1. L'attività negoziale del Comune è disciplinata dal presente Regolamento, nel rispetto dei principi generali delle leggi statali e regionali e/o delle norme europee recepite o comunque vigenti nell'ordinamento giuridico italiano.
0.Xx presente Regolamento ha una validità di carattere generale. La relativa normativa va peraltro integrata dalle disposizioni dei Regolamenti :
a) di Organizzazione e Ordinamento della dirigenza;
c) dell'Accesso ai documenti amministrativi.
d) per il conferimento di incarichi a esperti esterni all'Amministrazione.
3. Le disposizioni del presente Regolamento eventualmente in contrasto con la normativa sopravvenuta saranno disapplicate anche nelle more del loro formale adeguamento.
Sezione II - Attribuzioni e competenze Articolo 5 - Competenze generali del Consiglio Comunale
1. Il Consiglio Comunale, per il perseguimento dei fini di attività negoziale, adotta gli atti previsti dall'articolo 42 del D.Lgs. 267/2000 "Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali".
2. Con il presente Regolamento si definiscono gli indirizzi ed i criteri generali cui gli organi esecutivi e gestionali dovranno attenersi nella materia contrattuale.
Articolo 6 - Competenze della Giunta Comunale
0.Xx Giunta Comunale ha competenza residuale, adottando gli atti di amministrazione attuativi dei programmi e degli indirizzi del Consiglio, che non rientrino nelle competenze che la legge e lo Statuto comunale attribuiscono al Sindaco, al Segretario Generale ed ai Dirigenti.
0.Xx tale ambito di competenza la Giunta adotta le deliberazioni necessarie a definire criteri e metodi idonei a disciplinare specifiche tipologie e fasi delle procedure di affidamento.
3. La Giunta Comunale, provvede:
a) all'approvazione dei progetti di opere pubbliche preliminari e definitivi di qualsiasi importo, nonché progetti esecutivi qualora comportino una variazione all'importo complessivo del quadro economico di spesa dell'opera. Resta in ogni caso salva la competenza del Consiglio Comunale in caso di variante urbanistica così come allo stesso attribuita dalla L.R. 16/04 e s.m.i.;
b) all'approvazione delle ulteriori opere pubbliche di qualsiasi importo, in estensione di contratto ex articolo 57, comma 5, del D.Lgs.163/2006, nonché ex articolo 204, comma 1, D.Lgs. 163/2006 limitatamente al solo progetto delle ulteriori opere;
c) all'approvazione di varianti progettuali ex articoli 132, comma 1, e 205, commi 1 e 4, D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni che comportano ulteriore spesa rispetto al quadro economico del progetto già approvato, limitatamente al solo progetto di variante;
d) all'approvazione del certificato di collaudo relativo a lavori le cui contabilità presentino riserve da parte della ditta appaltatrice;
e) all'approvazione dello schema di accordo xxxxxxx ex articolo 240 X.Xxx. 163/2006 o la presa d'atto di mancato accordo bonario;
f) all'approvazione della proposta di transazione del contratto ex articolo 239 X.Xxx. 163/2006;
g) all'approvazione della proposta di risoluzione del contratto ex articoli 135 e 136 D.Lgs. 163/2006;
Articolo 7 - Competenze del Segretario Generale
1. Il Segretario Generale roga tutti i contratti nei quali il Comune è parte ed autentica scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'Ente, ai sensi dell'articolo 97, comma 4 lettera c), del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
Articolo 8 – Competenze dei dirigenti
Articolo abrogato con deliberazione Commissariale n. 22/2011
Sezione III - Disposizioni comuni Articolo 9 - Pubblicità e trasparenza
1. In coerenza con i principi di trasparenza e predeterminazione dell'attività negoziale, la struttura competente assicura la più ampia pubblicizzazione delle procedure contrattuali, prima e dopo l'espletamento delle gare.
0.Xx sezione "Appalti" del sito informatico comunale costituisce il Profilo di committente in cui sono pubblicati gli atti e le informazioni previsti dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le notizie e documenti utili a favorire la partecipazione agli appalti comunali da parte degli operatori economici interessati.
Articolo 10 - Pubblicità delle sedute di gara
1. Le operazioni di gara per le procedure aperte, ristrette, negoziate e per le aste elettroniche da aggiudicare al massimo ribasso, si svolgono in seduta pubblica e alla presenza della Commissione di gara costituita ai sensi della Sezione V del Titolo II.
2. Per le procedure aperte, ristrette e negoziate da aggiudicare all'offerta economicamente più vantaggiosa, per concessioni e project financing, si tengono in seduta riservata le sole operazioni attinenti all'esame delle offerte tecniche.
3.Le sedute delle Commissioni di gara per i concorsi di idee e di progettazione non sono pubbliche, ad eccezione della seduta preliminare e della seduta conclusiva di individuazione del vincitore sulla base della graduatoria predisposta secondo la procedura prevista dall'articolo 25 del presente Regolamento.
Articolo 11 - Diritto d'accesso e comunicazioni
1. Durante le sedute pubbliche di gara i concorrenti presenti hanno diritto di prendere visione della documentazione esaminata dalla Commissione, compatibilmente con le esigenze di ordinato svolgimento delle sedute stesse e fatto salvo il differimento dell'accesso nei casi previsti dall'articolo 13 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, facendone richiesta al Presidente e previa certificazione delle proprie generalità e qualificazioni.
2.I dati forniti dai partecipanti alla gara sono raccolti e pubblicati come previsto dalle norme in materia di appalti pubblici.
3. I diritti di cui all'articolo 7 del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" sono esercitabili con le modalità della Legge n. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni e del Regolamento comunale per l'accesso agli atti.
4.L'esercizio del diritto d'accesso viene differito nei casi previsti dalla vigente normativa. Qualora non intervenga l'aggiudicazione definitiva entro 30 giorni può essere consentito l'accesso al concorrente che lo richieda in vista della difesa in giudizio dei propri interessi in relazione alla procedura di affidamento.
TITOLO II - PROCEDURE DI AFFIDAMENTO
Sezione I - Modalità di negoziazione Articolo 12 - Determinazioni a contrattare e relative procedure
0.Xx determinazione a contrattare deve contenere tutti gli elementi indicati nel primo comma dell'articolo 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Le modalità di scelta del contraente sono disciplinate secondo i sistemi, modi e metodi ammessi dalle disposizioni vigenti in materia di contratti delle amministrazioni dello Stato e della Regione Campania e in conformità alle procedure previste dalla normativa dell'Unione Europea recepita o comunque vigente nell'ordinamento giuridico italiano.
3. Le determinazioni a contrattare ed i relativi bandi o lettere d'invito prevedono la riserva di facoltà di escludere dalla gara, con obbligo di motivazione, i concorrenti per i quali non sussiste adeguata affidabilità professionale in quanto, in base ai dati contenuti nel Casellario Informatico dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, risultino essersi resi responsabili di comportamenti di grave negligenza e malafede o di errore grave nell'esecuzione dei contratti affidati dall’Ente o da altre stazioni appaltanti.
4. La Giunta Comunale può adottare deliberazioni che individuino preventivamente ed in via generale modalità di affidamenti caratterizzati da peculiarità tecniche e specificità tipologiche.
5. L'effettiva osservanza di quanto stabilito nelle deliberazioni quadro dovrà risultare nelle singole determinazioni a contrattare.
Articolo 13 - Criteri e modalità di negoziazione
0.Xx stipulazione degli atti negoziali è subordinata alla adozione di apposito provvedimento emanato secondo la specifica competenza, con assunzione di impegno sugli interventi o capitoli di bilancio di previsione, nel limite degli importi stanziati nel Piano Esecutivo di Gestione.
2. Allo scopo di disciplinare il singolo rapporto contrattuale la determinazione approva il capitolato speciale d'oneri e, ove occorra, lo schema di contratto, nei quali sono predeterminati in modo esauriente le caratteristiche qualitative, le condizioni e gli obblighi connessi alle prestazioni. Tali capitolati o schemi di contratto definiscono in particolare:
a) le specifiche tecniche;
b) i termini ed il luogo di consegna, ovvero di effettuazione del servizio ed esecuzione dei lavori;
c)le modalità di controllo e collaudo di conformità;
d)la garanzia che il contraente deve prestare per assicurare l'adempimento degli impegni;
e) le penalità per ritardi, difformità ed altre eventuali inadempienze;
f) i costi della sicurezza e degli eventuali rischi da interferenze.
3. Le determinazioni che comportano impegni di spesa sono trasmesse al Servizio Finanziarie per il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità.
0.Xx scelta del contraente deve avvenire di norma attraverso una delle seguenti procedure:
- procedura aperta;
- procedura ristretta;
Nei casi specifici previsti dalla vigente normativa sono altresì ammessi:
- dialogo competitivo
- accordo quadro
- sistema dinamico di acquisizione
4. Nelle fattispecie ed entro i limiti indicati nei successivi articoli 15, 16, 17 e 18 è ammesso il ricorso a:
- procedura negoziata, con o senza pubblicazione di bando;
- affidamento in economia.
Articolo 14 - Affidamenti mediante procedura negoziata
0.Xx procede mediante procedura negoziata:
a)nelle ipotesi previste dalla normativa europea, nazionale e regionale per gli appalti di lavori, forniture e servizi;
b)in caso di convenzioni da stipularsi con cooperative sociali ai sensi dell'articolo 5, comma 1, della Legge 8 novembre 1991, n. 381.
2. Gli affidamenti di cui al comma 1, lettera b), del presente articolo, sono effettuati con le modalità ed i criteri previsti dalla disciplina regionale..
Articolo 15 - Procedura negoziata preceduta da pubblicazione di bando
0.Xx procedura negoziata preceduta da pubblicazione del bando, è avviata previa adozione di apposita determinazione a contrattare da parte del Dirigente competente, che stabilisce le modalità e le condizioni della gara.
Articolo 16 - Procedura negoziata mediante gara ufficiosa
1.Fatti salvi i casi espressamente disciplinati dalla normativa vigente, alle gare ufficiose vengono invitati non meno di cinque operatori economici, idonei per lo specifico settore merceologico, ovvero per le categorie di lavori individuate dalla vigente normativa, salvo i casi di motivata e comprovata impossibilità di reperire un numero di operatori economici sufficiente. Per le procedure negoziate di forniture e di servizi, le ditte da invitare sono scelte, di norma con il criterio della rotazione, tra quelle iscritte all'albo di cui al successivo articolo 49.
Qualora l'albo non comprenda il gruppo merceologico o le categorie di servizi adeguati al fabbisogno specifico, si può procedere mediante indagini di mercato.
2. Gli operatori economici sono invitati mediante lettera raccomandata in conformità ad un modello tipo. In casi d'urgenza gli inviti alle offerte possono essere inoltrati tramite fax o posta elettronica. Dovrà comunque risultare agli atti la data dell'invito degli operatori economici e del ricevimento delle offerte, nonché il contenuto delle medesime. Per l'acquisto di beni e servizi la negoziazione può inoltre essere effettuata tramite il mercato elettronico.
Articolo 17 - Affidamenti in economia
1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 125, comma 10, del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, i Dirigenti di Settore, ciascuno per le proprie specifiche competenze, possono procedere ad affidamenti in economia fino all'importo di 200.000,00 Euro, I.V.A. esclusa; tale facoltà è esercitabile anche per l'acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta, nonché per i servizi tecnici di ingegneria ed architettura.
2. Possono inoltre essere affidati in economia dai soggetti di cui al comma precedente, i servizi e le forniture di importo inferiore a 211.000,00 Euro, I.V.A. esclusa, riferibili ad uno dei gruppi merceologici per i quali siano presenti nell'Albo Fornitori operatori economici qualificati ed abilitati in seguito all'ultima pubblicazione annuale del bando per l'iscrizione all'Albo stesso.
3.Possono essere affidati in economia, fino all'importo di 10.000,00 Euro, I.V.A. esclusa, i servizi e le forniture di seguito elencati in via tassativa e sempreché non siano stati definiti contratti quadro nella relativa tipologia merceologica:
a) forniture minute od urgenti di materiale per ufficio al fine di garantire il regolare funzionamento dei servizi;
b)manutenzione, riparazione e adattamento di beni mobili;
c) acquisto ed installazione di manufatti ed impianti relativi agli adeguamenti per la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro;
d)acquisto di materiali, utensili e mezzi per l'esecuzione dei lavori in amministrazione diretta;
e)piccole assicurazioni per attività specifiche;
f) allestimenti;
g)organizzazione di convegni, eventi formativi, mostre e manifestazioni varie; h)traduzioni e servizi di interpretariato;
i)abbonamenti ad agenzie di informazione e simili; j)trasporti, spedizioni, imballaggi e facchinaggi;
k)rilegatura di libri, pubblicazioni e documentazione d'ufficio;
l)stampa di circolari, bollettini, manifesti, locandine e documentazione in genere;
m)lavori dattilografici, fotografici, di fotocopiatura e riproduzione in genere.
4. Sono altresì eseguibili in economia, fino all'importo di 200.000,00 Euro I.V.A. esclusa, i seguenti lavori:
a)manutenzioni o riparazioni di opere od impianti;
b)interventi non programmabili in materia di sicurezza in genere;
c)lavori che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
d)lavori necessari per la compilazione di progetti;
e)completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi è necessità ed urgenza di completare i lavori.
5.I limiti di importo di cui al presente articolo sono riferiti all'insieme di ciascun fabbisogno, progetto od intervento avente carattere unitario; non è pertanto consentita la suddivisione artificiosa in più lavori o forniture di beni e servizi. Nel caso di servizi e forniture aventi carattere di regolarità o destinati ad essere rinnovati, è assunto come valore di riferimento il valore annuale individuato secondo le modalità previste all'articolo 29, comma 10, del D.Lgs. 163/2006.
6. L'esecuzione delle forniture, dei servizi e dei lavori, di cui al presente articolo viene disposta con determinazione del Dirigente nei limiti stabiliti dal Piano Esecutivo di Gestione.
7.Le acquisizioni in economia, qualora non siano effettuate in amministrazione diretta, si svolgono con le modalità della procedura negoziata mediante gara ufficiosa ai sensi dell'articolo 17 del presente Regolamento ovvero mediante mercato elettronico e sistemi informatici di negoziazione. Gli affidamenti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 Euro e gli affidamenti di forniture e servizi di importo pari o superiore a 20.000,00 Euro sono effettuati previa consultazione di almeno 5 operatori economici, purchè sussistano in tal numero soggetti idonei.
8.Fino ai suddetti importi è consentito l'affidamento diretto da parte del Responsabile del Procedimento.
Articolo 18 - Accordo quadro
1. L'accordo quadro può essere utilizzato, sia per contratti sotto soglia, sia per contratti sopra soglia comunitaria:
a) per l'acquisto di beni e servizi omogenei aventi carattere ripetitivo e costante nel tempo;
b) nel caso di forniture per le quali non è programmabile la necessità temporale né la precisa quantificazione;
c) nei casi in cui non è possibile individuare un unico fornitore per la specifica natura della prestazione;
d) per i lavori di manutenzione.
2. Le prestazioni oggetto dell'accordo non possono avere durata superiore a quattro anni.
3. Le modalità delle medesime e le condizioni economiche possono essere fissate definitivamente in sede di sottoscrizione dell'accordo, ovvero essere oggetto di successive quotazioni, anche in via telematica, patti e condizioni da concludersi in forma scritta quali atti aggiuntivi dell'accordo quadro principale.
4. Di norma l'accordo quadro si conclude con più operatori economici, interpellati tra quelli iscritti all'Albo fornitori, in caso di importo globale, nel periodo, inferiore ad Euro 150.000,00 ovvero individuati in seguito a pubblicazione di avviso pubblico nei modi e termini di legge.
4. Nell'ambito delle proprie competenze, il dirigente adotta la determinazione di indizione in cui:
- se si tratta di accordo quadro concluso con più operatori economici specifica le modalità di scelta degli operatori da invitare;
- individua le modalità ed i criteri di aggiudicazione ai sensi dell'articolo 81 del D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni, eventualmente prevedendo il confronto competitivo tra gli operatori partecipanti.
5. Alla determinazione di indizione sono allegati:
- il disciplinare tecnico, contenente le modalità di svolgimento della prestazione;
- lo schema dell'atto dell'accordo quadro, contenente gli elementi contrattuali dell'accordo. 6.L'affidamento ad un solo operatore economico, è ammesso nel caso in cui l'operatore individuato sia l'unico in grado di effettuare la prestazione nei modi e nei termini richiesti, ovvero nel caso in cui sia l'unico ad aver risposto ad una pubblica selezione.
Articolo 19 - Dialogo competitivo
0.Xx ricorso al dialogo competitivo è ammesso per appalti particolarmente complessi di importo superiore alla soglia comunitaria, la cui particolarità deve essere dettagliatamente motivata nella determinazione di indizione. Per i lavori pubblici il ricorso al Dialogo competitivo è ammesso solo previa acquisizione dei pareri di cui al comma 1 dell'articolo 58 D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
0.Xx bando del dialogo competitivo e l'allegato documento descrittivo:
- individuano l'oggetto del dialogo, le esigenze e gli obiettivi dell'Amministrazione;
- indicano i requisiti di ammissione, i criteri di valutazione delle offerte, le modalità ed i termini di partecipazione;
- stabiliscono le fasi e le modalità di svolgimento del dialogo, prevedendo eventualmente la suddivisione della procedura in più fasi autonome. Il documento descrittivo specifica anche i criteri di valutazione delle proposte in ogni fase del dialogo e indica la facoltà dell'Amministrazione di escludere i candidati in ogni fase sulla base dei suddetti criteri.
3. I vari aspetti dell'appalto vengono discussi con i partecipanti mediante:
-richieste inoltrate ai partecipanti in forma scritta e/o
- audizioni dei concorrenti.
4.Di ogni audizione è redatto verbale; le richieste scritte sono finalizzate ad ottenere dal candidato informazioni, soluzioni progettuali, analisi economiche e qualsivoglia elemento utile alla definizione dell'appalto, da discutere in sede di audizione. Le richieste scritte sono effettuate contemporaneamente e con il medesimo documento nei confronti di tutti i candidati.
0.Xx conclusione del dialogo è dichiarata in forma scritta a tutti i candidati, i quali vengono successivamente invitati a presentare le offerte finali.
6. Il criterio di aggiudicazione è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
Articolo 20 - Concessioni di lavori pubblici
1.L'affidamento in concessione di lavori pubblici mediante procedura aperta o ristretta con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa è disciplinato dalle norme in materia previste dal D.Lgs. 163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni e dal relativo Regolamento di esecuzione, a cui espressamente si rimanda.
2. In tali casi la Commissione di gara sarà composta con le modalità indicate all'articolo 55 del presente regolamento.
I compensi dei commissari esterni saranno determinati di volta in volta con apposita determinazione dirigenziale che ne impegnerà conseguentemente la relativa spesa sulla base di quanto stabilito al successivo articolo 55, tenuto conto che i suddetti compensi dovranno essere stati preventivamente inseriti quali spese nel quadro economico del progetto tra le somme a disposizione della Stazione Appaltante.
3.I rapporti negoziali tra la Stazione appaltante ed il concessionario s'intendono interamente disciplinati dal contratto di concessione come risulta approvato a seguito dell'aggiudicazione definitiva.
Articolo 21 - Il promotore finanziario per i lavori
0.Xx realizzazione di opere pubbliche mediante il ricorso al "project financing", con risorse totalmente o parzialmente a carico del privato denominato promotore, è disciplinato dalla normativa vigente in materia di lavori pubblici.
2. Il "project financing" ha per oggetto lavori inseriti nei programmi approvati dalla Città e resi noti con un bando pubblicato con le modalità di legge.
0.Xx bando precisa, tra l'altro, se si procederà direttamente alla valutazione delle proposte e alla nomina del promotore ovvero se sarà bandita una successiva procedura selettiva in cui il promotore prescelto nella fase preliminare avrà diritto di preferenza ove intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa.
4.Per lavori non inseriti nei programmi dell'Amministrazione, possono essere presentate proposte a mezzo di studi di fattibilità, da parte di soggetti ammessi dalla vigente normativa, eventualmente
associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizio. Gli studi di fattibilità così presentati sono valutati entro sei mesi e, se ritenuti di pubblico interesse, possono essere adottati dall'Amministrazione ai fini dell'avvio di un procedimento di "project financing".
0.Xx applicano, per quanto non espressamente previsto al presente articolo, le disposizioni di legge e di regolamento, compreso il presente, relative alla concessione di lavori pubblici, in quanto compatibili.
6.Nella elaborazione dei documenti di gara il Rup si atterrà alle linee guida dell’ Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di cui alla determina n.3 del 20/5/2009 e successive eventuali modifiche.
Articolo 22 - Il promotore finanziario per i servizi
1.Xxxxxxx essere prese in considerazione le proposte di promotori relative alla gestione di servizi di competenza comunale suscettibili di gestione economica. A tale scopo gli interventi realizzabili con capitali privati sono resi noti con pubblicazione di un avviso indicativo.
Articolo 23 - Leasing Finanziario
0.Xx realizzazione, l'acquisizione e il completamento di opere pubbliche o di pubblica utilità può avvenire mediante leasing finanziario previa valutazione puntuale degli aspetti relativi all'economicità dell'operazione e degli effetti sui bilanci annuali e pluriennali, da esplicitarsi nella determinazione a contrattare.
Articolo 24 - Concorso di idee e di progettazione
0.Xx concorso di idee è un procedimento di scelta di piani o proposte ideative relativi a opere pubbliche da svolgersi con le modalità previste dalla normativa vigente.
0.Xx premio per l'idea vincitrice, non necessariamente in danaro, viene stabilito nel bando di gara, così come dev'essere ivi prevista la facoltà di non procedere all'attribuzione del medesimo in caso di elaborati ritenuti dalla commissione giudicatrice di qualità insufficiente. A gara avvenuta l’ Ente acquisisce in proprietà l'idea vincitrice.
0.Xx concorso di progettazione ha per oggetto la redazione di un progetto di fornitura o servizi ovvero di un piano o progetto preliminare di opera pubblica ed è da svolgersi con le modalità previste dalla normativa vigente.
0.Xx compenso per il vincitore del concorso di progettazione e gli eventuali rimborsi spese a progetti ritenuti meritevoli, vengono determinati nel bando di gara nella misura stabilita dalla normativa vigente.
5. E' facoltà della Stazione Appaltante prevedere nel bando, previa indicazione del relativo corrispettivo, la possibilità di procedere all'affidamento dei successivi livelli di progettazione ed eventuale direzione lavori, con il vincitore medesimo.
0.Xx Commissione di gara per il concorso di idee e di progettazione sarà composta con le modalità indicate al successivo articolo 56.
7.Per la presentazione e la valutazione delle idee e proposte progettuali deve essere garantito l'anonimato dei concorrenti. Parimenti la predisposizione della graduatoria delle idee e proposte deve garantire l'anonimato dei concorrenti.
8.Nella seduta conclusiva la Commissione provvede all'identificazione nominativa dei concorrenti.
Sezione II - Sponsorizzazioni e accordi di collaborazione Articolo 25 - Oggetto della sponsorizzazione
1. Possono essere sponsorizzati servizi, attività, forniture, iniziative e lavori; la sponsorizzazione può coprire in tutto o in parte il costo relativo e può consistere sia in un esborso in denaro, sia nell'obbligazione di dare o facere da parte dello sponsor.
Articolo 26 - Procedimento di scelta dello sponsor
1.L'affidamento della sponsorizzazione è preceduto dalla pubblicazione di un avviso con cui i soggetti interessati sono invitati a presentare proposte.
2.L'avviso è pubblicato almeno all'Albo Pretorio e sul sito internet comunale. E' inoltre pubblicizzato in altre forme che risultino di volta in volta più appropriate in relazione al contenuto della sponsorizzazione ed alla tipologia di attività.
L'avviso contiene almeno i seguenti dati:
-l'oggetto della sponsorizzazione, cioè l'indicazione dell'iniziativa o attività sponsorizzabile;
-le modalità ed il termine di presentazione delle proposte;
-i criteri di valutazione delle proposte.
3. Le proposte sono valutate da una Commissione formata da tre componenti, di cui almeno uno dirigente che la presiede.
Articolo 27 - Diritto di rifiuto delle sponsorizzazioni
1.E' facoltà dell'Amministrazione rifiutare le proposte di sponsorizzazione qualora:
-ritenga che possa derivare un conflitto di interesse tra l'attività pubblica e quella privata;
-ravvisi nel messaggio pubblicitario un possibile pregiudizio o danno alla sua immagine o alle proprie iniziative;
- ravvisi motivi di inopportunità generale.
2. Sono in ogni caso escluse le sponsorizzazioni riguardanti:
- propaganda di natura politica, sindacale, filosofica o religiosa;
-pubblicità diretta o collegata alla produzione o distribuzione di tabacco, alcoolici, sostanze stupefacenti e psicotrope e materiale pornografico o a sfondo sessuale;
- messaggi offensivi, incluse le espressioni di fanatismo, razzismo, odio o minaccia.
Articolo 28 - Regime fiscale
1.Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda l'erogazione di una somma di denaro da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il relativo valore.
2.Qualora il contratto di sponsorizzazione preveda una prestazione di dare o di facere da parte dello sponsor, il Comune emette fattura per il valore della promozione d'immagine fornita e lo sponsor emette fattura per il valore dell'utilità fornita.
0.Xx caso di sponsorizzazione in cui per la promozione d'immagine dello sponsor sia prevista esclusivamente un'entrata tributaria per il Comune, esclusi quindi conferimenti in danaro o di altra natura, l'operazione non è rilevante agli effetti I.V.A. e quindi non viene emessa alcuna fatturazione.
Articolo 29 - Accordi di collaborazione
1.L’Ente può stipulare accordi di collaborazione con soggetti privati o associazioni, senza scopo di lucro, indirizzati al perseguimento di interessi pubblici che escludano conflitti di interesse tra attività pubblica e privata e che comportino risparmi di spesa secondo quanto previsto dall'articolo 119 del D.Lgs. 267/2000 e dall'articolo 43 della Legge 449/1997 e successive modificazioni ed integrazioni.
Sezione III - Negoziazione telematica Articolo 30 - Gare telematiche
1.Per gara telematica si intende l'insieme delle procedure che, nel rispetto dell'evidenza pubblica, consentono all’ Amministrazione di effettuare approvvigionamenti dei beni e servizi ponendo in competizione gli offerenti attraverso l'utilizzo delle reti di telecomunicazioni, dell'informatica e dei sistemi di negoziazione elettronici.
2.Nella gestione del sistema elettronico e telematico di negoziazione l'Amministrazione può avvalersi di un soggetto pubblico o privato, il Gestore del Sistema, selezionato in base alla normativa vigente. Resta fermo quanto previsto dalla Legge 241/1990 e dal D.P.R. 101/2002 e successive modificazioni ed integrazioni sul responsabile del procedimento.
0.Xx Gestore del Sistema è incaricato dall'Amministrazione della conduzione tecnico-informatica del Sistema. Il Gestore del Sistema provvede alla sicurezza informatica, logica e fisica del Sistema stesso rivestendo il ruolo di responsabile della sicurezza e di amministratore di sistema, ai sensi della disciplina che regola la materia ed è altresì responsabile dell'adozione di tutte le misure stabilite dalla normativa vigente in tema di sicurezza dei trattamenti di dati personali.
4.I servizi e gli strumenti tecnologici necessari all'espletamento delle gare telematiche sono resi disponibili, tramite il sito di cui al successivo articolo 32, ai fornitori abilitati ai sensi del presente regolamento attraverso apposita procedura di identificazione che consente all'utente-fornitore l'accesso al sistema.
Articolo 31 - Sito "Gare on-line"
0.Xx sistema delle gare telematiche è accessibile tramite l'apposito sito internet, di seguito denominato "Gare on-line".
2. Il sito contiene, oltre alla pubblicazione dei bandi, tutte le modalità di espletamento delle gare, le informazioni sul funzionamento dei sistemi telematici, le metodologie da utilizzare per le aggiudicazioni.
3.Tramite il sito i fornitori abilitati accedono alla piattaforma, che rappresenta il luogo virtuale nel quale si svolgono le procedure di gara, attraverso il sistema di autenticazione degli offerenti, specificato al successivo articolo 35.
Articolo 32 - Pubblicazioni
1.Le gare in via telematica sono precedute dalla pubblicazione di un bando nelle forme stabilite dalla legislazione vigente nonché, integralmente e con gli eventuali allegati, sul sito creato ai sensi del precedente articolo.
0.Xx pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, ove prevista, è effettuata per estratto e deve contenere l'indicazione del sito suddetto.
Articolo 33 - Contenuto del bando e/o lettera d'invito
0.Xx bando di gara e/o la lettera di invito alla gara telematica devono contenere, oltre agli elementi essenziali previsti dalla normativa vigente in materia di appalti pubblici di servizi e forniture, le seguenti indicazioni:
a. l'indicazione del sito dove l'Amministrazione realizza la procedura di acquisto;
b. le modalità di presentazione delle domande di abilitazione;
c. le informazioni per la consultazione telematica dei capitolati speciali e dell'eventuale documentazione tecnica utile all'individuazione dei beni o servizi da fornire;
d. la descrizione della procedura, delle modalità e dei criteri di scelta del contraente;
e. il giorno e l'ora in cui è fissato l'inizio della negoziazione e la sua durata.
Articolo 34 - Abilitazione degli utenti
1. Ai concorrenti in possesso dei requisiti stabiliti dal bando viene rilasciata l'abilitazione che comporta l'ammissione all'appalto e l'accesso alla gara on-line.
2. L'abilitazione è subordinata alla compilazione di una "scheda identificativa" su apposito modulo elettronico disponibile sul sito Internet contenente le informazioni relative ai requisiti dell'impresa, sottoscritto dal legale rappresentante. In tal caso il modulo va inviato per posta elettronica all'indirizzo prestampato sul modulo stesso. La sottoscrizione può essere effettuata con firma digitale. Il fornitore sprovvisto di firma digitale può invece inoltrare il modulo sottoscritto per posta ordinaria, unitamente a copia fotostatica del documento d'identità del legale rappresentante.
3. Le imprese ammesse alla gara riceveranno unitamente alla lettera di invito alla licitazione privata la password e contestualmente per posta elettronica la user ID attribuita. Una volta abilitate, le imprese verranno riconosciute come utente del sistema: digitando la propria user ID e password potranno accedere alla gara on-line ed inoltrare la propria offerta attraverso la stessa procedura informatica.
4. La procedura di identificazione-abilitazione avviene a partire dalla data di scadenza fissata nel bando per la presentazione delle candidature.
Articolo 35 - Criteri di aggiudicazione
1. L'acquisto di beni o servizi mediante procedura telematica può essere aggiudicato:
- in base al criterio del prezzo più basso ai sensi della vigente normativa nazionale e comunitaria;
- secondo il metodo del rilancio dinamico delle offerte.
- all'offerta economicamente più vantaggiosa secondo parametri anche diversi dal prezzo quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali, che siano oggetto di valutazione automatica a mezzo elettronico senza intervento e/o valutazione da parte della commissione di gara.
2. In caso di negoziazione al rilancio, la durata è fissata di volta in volta nella lettera di invito e fino ad un termine massimo non superiore ad un'ora dall'apertura della seduta, con possibilità di estensione delle negoziazioni di 3 minuti per ogni offerta presentata a partire dal minuto di gara indicato nella medesima lettera di xxxxxx.
3. Terminata la negoziazione al rilancio il sistema informatico evidenzierà la migliore offerta ed il relativo offerente; dallo stesso momento saranno visibili oltre a tutte le offerte pervenute, i relativi offerenti.
4. Nel caso di aggiudicazione all'offerta economicamente più vantaggiosa, si procede preliminarmente all'attribuzione dei punteggi tecnici e solo successivamente all'attribuzione di quelli relativi al prezzo.
5. Le imprese abilitate presentano per via telematica le loro offerte nei termini stabiliti dagli atti di gara. Nel corso delle operazioni le offerte dei concorrenti saranno visibili nel contenuto, ma ne sarà criptata la provenienza.
6. Al termine delle negoziazioni il sistema propone la graduatoria degli offerenti che sarà oggetto di approvazione da parte della commissione.
7. Rimane ferma la facoltà dell'Amministrazione di verificare la congruità delle offerte ai sensi di legge.
8. L'Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere o rinviare la seduta di gara qualora, nel corso della negoziazione, si verificassero anomalie nel funzionamento o dell'applicativo o della rete che rendano impossibile ai partecipanti l'accesso al sito ovvero che impediscano agli stessi di formulare le loro offerte.
Articolo 36 - Pubblicità delle sedute di gare telematiche
1. Le sedute delle gare telematiche si svolgono nel giorno ed ora stabiliti nella lettera di invito, in una sala del Palazzo Civico; i fornitori abilitati possono collegarsi al sito e fare direttamente on-line la o le proprie offerte.
2. A norma dell'articolo 11, comma 1 del presente Regolamento, le sedute sono aperte al pubblico, che potrà seguire lo svolgimento della gara su uno schermo presente nella Sala.
3. Durante lo svolgimento delle sedute di gara, sono visibili al pubblico le offerte presentate, ma non l'identità degli offerenti.
Articolo 37 – Conferma dell’offerta
1. Il vincitore designato è tenuto a confermare la propria offerta mediante l'invio della stessa su supporto cartaceo, ovvero mediante sottoscrizione del verbale della gara.
Articolo 38 - Diritto di accesso ai dati
1.Nell'ambito delle procedure ad evidenza pubblica esperite ai sensi della presente sezione, il diritto di accesso è garantito secondo le modalità previste dall'articolo 11 del presente Regolamento.
In particolare:
a. le sedute di gara sono pubbliche;
b. durante lo svolgimento delle sedute di gara i concorrenti abilitati prendono visione delle offerte dei partecipanti alla procedura, secondo le modalità illustrate al precedente articolo 37;
c. è consentito altresì alle imprese abilitate l'accesso agli archivi informatici resi disponibili dalla Civica Amministrazione nel sistema telematico approntato dalla stessa. Gli archivi contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura;
d. il rilascio di copia autentica ai concorrenti degli atti di gara è effettuato secondo i principi e le modalità stabilite dal presente Regolamento e del Regolamento comunale per l'accesso ai documenti amministrativi.
Articolo 39 - Mercato elettronico
1. Per Mercato elettronico si intende la piattaforma informatica tramite la quale l'Amministrazione comunale acquista beni e servizi di valore fino alla soglia comunitaria dai cataloghi predisposti dai Fornitori selezionati ed abilitati secondo le procedure di cui al successivo articolo 41.
2. Per Catalogo si intende l'elencazione dei beni e/o servizi e delle relative caratteristiche offerti dai fornitori ed esposti all'interno del mercato elettronico sulla piattaforma.
Articolo 40 - Abilitazioni
1. I Fornitori iscritti all'Albo Fornitori dell’ Ente secondo le modalità di cui all'articolo 50 del presente Regolamento sono altresì abilitati all'inserimento dei cataloghi sul mercato elettronico, qualora ne facciano richiesta al momento dell'iscrizione all'albo medesimo.
Articolo 41 - Forme di pubblicità
0.Xx bando di abilitazione, pubblicato nei modi e termini di legge, deve contenere le categorie di spesa sulle quali l'amministrazione comunale si riserva di attivare il mercato elettronico, conformemente a quelle previste dalla classificazione merceologica della Città.
Articolo 42 - Durata, modifica, revoca e sospensione dell'abilitazione
1. L'iscrizione al mercato elettronico può essere richiesta nell'arco dei 12 mesi dalla pubblicazione del bando medesimo e ha durata sino alla scadenza del bando stesso.
2. Nell'arco del medesimo periodo ai fornitori è ammessa la facoltà di integrare e/o modificare le classi merceologiche per le quali richiedere l'abilitazione.
3. Il Comune si riserva il diritto di revocare in qualsiasi momento l'abilitazione, previa motivata comunicazione.
4. Ciascun fornitore abilitato può richiedere mediante apposita domanda la disabilitazione dal Mercato elettronico, fermi restando gli obblighi già assunti.
Articolo 43 - Contenuto ed efficacia del Catalogo
1. Ciascun fornitore abilitato è tenuto a predisporre il proprio Catalogo dei prodotti abilitati da inserire nel Mercato elettronico, con le modalità indicate dall’Ente.
2. L'Amministrazione Civica si riserva l'accettazione degli articoli inseriti nei suddetti cataloghi.
3. Il Catalogo contiene esclusivamente i prodotti per i quali è stata concessa l'abilitazione nonché tutti gli elementi essenziali per la conclusione del contratto ed ha l'efficacia di un'offerta vincolante nei confronti della Città.
4. Il fornitore abilitato è il solo ed esclusivo responsabile del contenuto del Catalogo.
Articolo 44 - Aggiornamento e modifiche dei Cataloghi
1. Il fornitore abilitato si impegna a mantenere sempre aggiornato il Catalogo, avendo cura che i prodotti abilitati offerti siano effettivamente disponibili.
2. La procedura di aggiornamento del Catalogo è accessibile dal Sito in base alle istruzioni ivi indicate.
Articolo 45 - Sistemi di acquisto nel mercato elettronico
1. L'acquisto di beni e servizi nel mercato elettronico può avvenire mediante ordine diretto sugli articoli presenti a catalogo o mediante specifica richiesta di offerta, contenente i parametri di valutazione.
2. Il contratto con il fornitore prescelto si intende validamente perfezionato al momento della ricezione del relativo ordine da parte del fornitore prescelto.
3. Il Comune si riserva comunque di non accettare alcuna delle proposte ricevute.
4. In caso di forniture mediante il mercato elettronico, può essere previsto l'esonero dalla cauzione definitiva in relazione all'entità e/o alla tipologia del bene o servizio acquistato.
Articolo 46 - Controlli e sanzioni
1. Il Comune, a mezzo dei suoi uffici, può effettuare controlli anche a campione in merito ai dati, alle informazioni, alle dichiarazioni, alle attestazioni rese dai fornitori, rimanendo essi soli ed esclusivi responsabili della accuratezza, veridicità, completezza ed aggiornamento dei predetti contenuti.
2. Il mancato aggiornamento dei dati e delle informazioni anzidette da parte dei fornitori abilitati comporta, a prescindere da accertamenti sul dolo o la colpa degli stessi, la piena efficacia e validità delle azioni o delle comunicazioni effettuate dagli utenti del Sistema utilizzando detti dati e informazioni.
3. L'abilitazione viene sospesa o revocata nei seguenti casi:
- accertata non veridicità o correttezza delle dichiarazioni, dei dati o delle informazioni fornite;
- utilizzo abusivo, improprio o pregiudizievole dell'Account e della Firma Digitale;
- mancato o non corretto utilizzo degli strumenti informatici.
4. La sospensione o revoca dell'abilitazione determinano l'impossibilità di accedere al Sistema.
Articolo 47 - Malfunzionamenti e guasti
1. La stazione appaltante può sospendere o annullare la procedura in caso di malfunzionamenti o difetti dei servizi telematici ovvero quando ravvisi qualsiasi anomalia nelle procedure.
Sezione IV - Albo Fornitori di beni e servizi Articolo 48 - Albo Fornitori di beni e servizi
1. L'Economato è incaricato della tenuta e dell'aggiornamento di un Albo dei Fornitori del Comune secondo la procedura di cui al seguente articolo 50. L'Albo è distinto per gruppi merceologici secondo un piano di classificazione che costituisce la base di riferimento per i supporti informatici finalizzati alla gestione integrata degli approvvigionamenti. Nel predetto Albo sono evidenziate le abilitazioni ai sistemi informatici di negoziazione (gare on-line e mercato elettronico).
2. L'iscrizione all'Albo Fornitori consente la partecipazione agli affidamenti in economia di forniture e servizi, con le modalità indicate all'articolo 18 del presente Regolamento.
3. Qualora l'Albo non rechi nominativi in numero sufficiente, ovvero non comprenda il gruppo merceologico adeguato al fabbisogno specifico, si può procedere attraverso indagini di mercato ovvero tramite la consultazione di cataloghi altrimenti disponibili.
4. I dati relativi ai singoli fornitori iscritti all'Albo sono messi a disposizione dei singoli Settori, che ne facciano richiesta. L'utilizzo delle informazioni desumibili è strettamente limitato ai compiti d'ufficio ed è comunque subordinato al rispetto delle disposizioni di legge in materia di tutela della riservatezza.
5. Le attività di inserimento, iscrizione, registrazione, variazione, cancellazione, annullamento, ripristino dei dati inerenti i fornitori iscritti all'Albo competono esclusivamente all'Economato.
6. La Civica Amministrazione si riserva la facoltà di cancellare dall'Albo i fornitori che non confermano la propria iscrizione in occasione della revisione.
Articolo 49 - Formazione, revisione e aggiornamento dell'albo
1. Alla formazione dell'Albo si procede mediante preventiva pubblicazione, conformemente a quanto previsto dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale, di avviso contenente l'indicazione dei requisiti necessari per l'iscrizione stessa di cui al successivo articolo 51.
2. L'Albo è revisionato con cadenza annuale mediante pubblicazione di un avviso secondo le procedure previste dal precedente comma.
3. Nell'arco dei 12 mesi successivi alla pubblicazione del bando di cui al comma 1, l'elenco delle imprese iscritte all'Albo è aggiornato ed integrato delle ditte che ne facciano richiesta e che siano in possesso dei requisiti generali e specifici di cui al successivo articolo 51.
4. Le ditte iscritte all'Albo comunale sono tenute a comunicare alla Civica Amministrazione ogni fatto che implica la perdita o il mutamento dei requisiti o delle condizioni per l'iscrizione nell'Albo e, in genere, ogni modifica della struttura aziendale che possa avere effetto sulla iscrizione o sull'abilitazione, a pena della cancellazione d'ufficio.
5. Sarà cura dell'Ente notificare alle ditte interessate l'avvenuta iscrizione ovvero la cancellazione e nei casi previsti dalla legge.
Articolo 50 - Requisiti per l'iscrizione all'Albo
1. Costituiscono requisiti di ordine generale per l'iscrizione all'Albo comunale:
a) iscrizione alla C.C.I.A.A., ovvero iscrizione ad Albi Professionali o abilitazione all'esercizio della professione;
b) inesistenza delle cause ostative di cui all'articolo 3 della Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni;
c) inesistenza delle cause di esclusione previsti dalla vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici di forniture e di servizi;
d) regolarità con l'obbligo delle assunzioni dei disabili di cui alla Legge 68/1999 e successive modificazioni ed integrazioni;
e) di non essere incorso in accertati e gravi inadempimenti, grave negligenza, malafede o errore grave nell'esecuzione di contratti affidati dal Comune di Caserta o da diverse stazioni appaltanti.
Sezione V - Commissioni di gara
Capo 1 - Aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso
Articolo 51 - Composizione della Commissione per affidamenti mediante procedura negoziata e cottimo fiduciario oltre 20.000 Euro (I.V.A. esclusa) per forniture e servizi, e oltre 40.000 Euro (I.V.A. esclusa) per i lavori
1. Ove si ritenga nominare una Commissione di gara per gli affidamenti a procedura negoziata con o senza pubblicazione di bando, questa è composta da un numero dispari di componenti non superiori a cinque. La presidenza è affidata al Dirigente responsabile del Settore competente per l’affidamento; gli altri componenti sono scelti fra i dipendenti che svolgono funzioni connesse alla negoziazione nella struttura che cura l'affidamento.
2. La scelta dei componenti della Commissione è effettuata tenendo in considerazione la specifica competenza nella materia oggetto dell'affidamento.
3. La Commissione è nominata con provvedimento del Dirigente competente per il Settore che effettua la negoziazione.
Articolo 52 - Composizione della Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette con criterio del prezzo più basso
1. Ove si ritenga nominare una Commissione di gara per procedure aperte e procedure ristrette aggiudicate con il criterio del prezzo più basso, questa sarà così composta:
a) Presidente: Dirigente del Settore competente per l’affidamento;
b) componenti: Dirigenti e/o Funzionari nominati dal Dirigente responsabile del Settore competente.
2. La Commissione adempie alle funzioni attribuite collegialmente con la presenza di tutti i componenti, ferma restando la facoltà di avvalersi per compiti istruttori di taluni dei componenti o degli Uffici comunali.
3. Un Funzionario nominato Segretario di gara funge da verbalizzante nelle sedute di gara.
Capo 2 - Aggiudicazione con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa
Articolo 53 - Composizione della Commissione di gara per affidamento di lavori, servizi, forniture e servizi professionali attinenti all'ingegneria ed all'architettura mediante offerta economicamente più vantaggiosa
1. La Commissione di gara per l'affidamento di servizi e forniture e così composta:
- Presidente: Dirigente del Settore competente proponente l’appalto;
- componenti: Dirigenti o Funzionari nominati dal Dirigente del Settore proponente l'appalto;
2 La Commissione di gara per l'affidamento di lavori e servizi professionali attinenti all'ingegneria ed all'architettura mediante offerta economicamente più vantaggiosa è così composta:
-Presidente: Dirigente del Settore competente proponente l’appalto;
-componenti: Dirigenti o Funzionari del Settore competente proponente l’appalto;
3. Le Commissioni di gara di cui ai precedenti commi possono essere integrate da altri due componenti, anche esterni all'Amministrazione, competenti nella specifica materia dell'appalto, esclusivamente nei casi stabiliti dalla norma.
Articolo 54 - Composizione della Commissione di gara per concessioni, project financing ed appalto integrato con acquisizione di progetto definitivo in sede di offerta
1. La Commissione giudicatrice è presieduta dal Dirigente (competente ratione materia) del Settore proponente l'appalto. I Commissari sono scelti conformemente alla normativa vigente (in numero dispari non superiore a cinque).
2. La Commissione giudicatrice è nominata dopo la scadenza del termine fissato ai concorrenti per la presentazione delle offerte.
3. L'aggiudicazione definitiva è effettuata con determinazione del Dirigente del Settore che ha indetto la gara. E' altresì effettuato con determinazione del Dirigente l'impegno di spesa relativo all'eventuale remunerazione di membri della Commissione.
Articolo 55 - Composizione della commissione di gara per i concorsi di idee e di progettazione
1. In caso di concorso di idee e di progettazione, i commissari sono scelti tra soggetti esperti nelle materie oggetto di concorso, interni o esterni all'Ente, nei casi previsti dalla norma.
2. In ogni caso la presidenza della Commissione medesima spetta al Dirigente del Settore che ha proposto il concorso. La nomina della Commissione deve avvenire contestualmente all'avvio della procedura di gara.
3. I compensi della Commissione sono determinati ai sensi del successivo articolo 59.
Articolo 56 - Valutazione delle offerte anomale
1. La valutazione delle offerte che, in applicazione della normativa vigente in materia di lavori, forniture o servizi o, in base ad elementi specifici appaiano anormalmente basse, compete al responsabile unico del procedimento, che può avvalersi degli uffici della propria struttura. Il RUP, qualora lo ritenga necessario, per complessità o entità dell'appalto, può nominare una apposita Commissione composta da soggetti interni/esterni all'Amministrazione costituiti da esperti della materia.
Articolo 57 - Composizione della commissione di gara per l'individuazione degli artisti ai sensi della Legge 717/1949 e successive modificazioni ed integrazioni
1. In caso di esecuzione o di acquisto di opere d'arte di cui all'articolo 1 della Legge n. 717/1949 e successive modificazioni ed integrazioni, la Commissione di gara per l'individuazione degli artisti incaricati è nominata dal Dirigente del Settore proponente ed è così composta:
-dal Dirigente del Settore competente proponente la gara, nominato con funzioni di Presidente;
-dal progettista della costruzione edile, ove disponibile;
-dal Soprintendente per i beni artistici e storici competente, o suo delegato;
-da due artisti di chiara fama la cui attività sia coerente con la natura dell'opera d'arte da realizzare/acquistare.
2. L'individuazione degli artisti esecutori o per l'acquisto delle opere d'arte di cui al comma 1 è effettuata mediante procedura negoziata preceduta da pubblicazione di un avviso pubblico ai sensi dell'articolo 16 del presente Regolamento.
3. La realizzazione dell'opera d'arte è regolata dalla normativa sui lavori pubblici relativamente alla qualificazione dell'esecutore della parte di opere civili connesse alla realizzazione stessa dell'opera d'arte.
4. E' fatto salvo in ogni caso il rispetto della normativa vigente in materia di sicurezza.
Articolo 58 - Remunerazione di componenti delle Commissioni esterni all'Amministrazione
Il compenso per componenti delle Commissioni di gara esterni all'Amministrazione è di regola pari al gettone di presenza dei Consiglieri Comunali, per ogni seduta di gara. E' fatta salva una diversa misura, per particolari professionalità, determinata discrezionalmente dal Dirigente del Settore che indice l’appalto, tenuto conto comunque delle tabelle professionali di riferimento. (Può essere previsto il rimborso spese).
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONNESSI ALLA STIPULAZIONE
Sezione I - Formalizzazione e garanzie
Articolo 59 - Stipulazione degli atti negoziali
1. La stipulazione degli accordi e intese di cui all'articolo 3 lettere b) e c) del presente Regolamento con soggetti pubblici spetta al Sindaco o all'Assessore delegato.
2. La stipulazione dei contratti spetta al Dirigente Coordinatore individuato ai sensi del precedente art. 8.
3. La stipulazione dei contratti di mutuo o altro prestito sotto qualsiasi forma è di competenza del Dirigente del Settore Finanziario. I contratti di mutuo sono stipulati in forma di atto pubblico.
4. Il Dirigente che stipula il contratto, nonché l'ufficiale rogante, possono apportare al contratto stesso quelle modifiche di carattere formale necessarie per l'adeguamento a norme di legge od opportune per una migliore redazione dell'atto.
5. Non è necessario che gli allegati alla deliberazione di approvazione del contratto siano inseriti quali allegati dell'atto stesso, sempreché il contraente del Comune ne attesti la conoscenza.
8. Nella procedura di project financing, in caso di aggiudicazione intervenuta a seguito della fase negoziata ed in caso di affidamento al promotore per mancanza di ulteriori offerte, il Dirigente del Settore proponente, dato atto con determinazione dirigenziale dell'esito della procedura, approva ed invia lo schema di contratto di concessione al Settore Contratti per la formale stipulazione.
9. In caso di concorso di idee o di progettazione la formale stipulazione del relativo contratto spetta al Dirigente Coordinatore del Settore proponente, il quale provvederà, con apposita determinazione dirigenziale, ad approvare il preventivo di parcella ed il suddetto contratto, nonché ad impegnare la relativa spesa.
Articolo 60 - Calcolo dell'importo contrattuale
1. Il calcolo del valore stimato degli appalti è basato sull'importo totale pagabile al netto dell'I.V.A., compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo del contratto, stimato al momento dell'adozione della determina a contrarre di cui al precedente articolo 13.
2. E' vietata qualsiasi forma di frazionamento.
3. Nel caso di affidamenti pluriennali, non rientranti nella fattispecie di cui al comma 4, l'importo contrattuale è costituito dal valore complessivo di tutte le annualità previste.
Articolo 61 - Depositi cauzionali provvisori
1. Per la partecipazione alle gare, ad eccezione degli affidamenti di incarichi di progettazione, è richiesta una garanzia, il cui importo e modalità di presentazione sono indicati negli atti di gara.
2. Per la partecipazione alle gare telematiche ed al mercato elettronico i concorrenti abilitati possono essere esonerati dalla presentazione del deposito cauzionale provvisorio in relazione all'adeguata qualificazione dimostrata in sede di accreditamento.
3. La Stazione Appaltante provvede alla restituzione dei depositi cauzionali provvisori alle ditte non risultate aggiudicatarie, entro il termine massimo di 30 giorni dall'aggiudicazione definitiva.
4.Lo svincolo del deposito cauzionale provvisorio dell'aggiudicatario avviene automaticamente al momento della sottoscrizione del contratto medesimo.
Articolo 62 - Depositi cauzionali definitivi
1. L'esecutore del contratto, con l'eccezione di cui al precedente articolo 62 comma 1, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria con le modalità e per gli importi previsti dalla normativa vigente. 4. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
2. Allo svincolo della garanzia provvede, nel rispetto delle medesime modalità il Responsabile dell'esecuzione del contratto come individuato negli atti di gara..
3. Non è richiesta la costituzione della cauzione definitiva qualora, nelle more della formalizzazione contrattuale dell'affidamento, l'aggiudicatario abbia compiutamente onorato le prestazioni contrattuali, con accertamento della regolare esecuzione da parte del Rup.
4. Per la stipulazione dei contratti di importo inferiore a 20.000,00 Euro può essere concesso l'esonero dalla prestazione della cauzione definitiva
5. In caso di variazioni in aumento dell'importo contrattuale deve essere richiesto il corrispondente adeguamento dell'ammontare della cauzione definitiva.
6. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto.
Articolo 63 - Adempimenti conseguenti alla stipulazione
1. Il Comune provvede, per i contratti stipulati dall'Ente, ad esigere le tasse e gli emolumenti di cui alla Tabella D annessa alla Legge 8 giugno 1962 n. 604 e successive modificazioni e integrazioni.
2. L'assunzione delle spese di atto a carico del Comune deve formare oggetto di espressa previsione nel relativo provvedimento.
TITOLO IV - DISPOSIZIONI SULL'ESECUZIONE DEI CONTRATTI
Sezione I - Adempimenti connessi all'esecuzione dei contratti
Articolo 64 - Subappalto
1 Gli aggiudicatari sono tenuti ad eseguire in proprio le prestazioni previste nei contratti.
2 L'affidamento in subappalto o in cottimo fiduciario è autorizzato con determinazione del Dirigente alle condizioni e con le modalità previste dalle norme vigenti.
3 Di regola, in caso di ricorso al subappalto, l'aggiudicatario è tenuto a trasmettere alla Civica Amministrazione entro 20 giorni - pena la sospensione dei pagamenti - dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In casi particolari, individuati con specifici provvedimenti, la Civica Amministrazione procede direttamente al pagamento dei subappaltatori. Per il pagamento diretto i soggetti aggiudicatari comunicano alla Civica Amministrazione la parte di lavori eseguiti dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con la proposta motivata di pagamento.
4. La sospensione dei pagamenti di cui al comma precedente è applicata automaticamente ed a prescindere da qualsivoglia eccezione o contenzioso tra appaltatore e subappaltatore.
Articolo 65 - Collaudi e verifiche di conformità per acquisto di beni e servizi - Modalità e termini
1. Il collaudo delle forniture e le verifiche di conformità delle prestazioni di servizi sono effettuati a cura del responsabile dell'esecuzione, mediante accertamento comprovato dai destinatari del
bene/servizio ed attestato con idonea documentazione predisposta dal responsabile del procedimento, la quale è acquisita dallo stesso agli atti dell'appalto.
2. Nel caso di forniture/prestazioni di particolare complessità sotto il profilo tecnologico ovvero interventi che richiedono una pluralità di competenze, le attività di collaudo e verifica di conformità possono essere affidate tramite incarico a soggetti in possesso della necessaria professionalità, prioritariamente individuati all'interno dell'Amministrazione tra i dipendenti in possesso di qualifica dirigenziale o tra i funzionari.
3. Nell'ipotesi di carenza di professionalità adeguate all'interno dell'Amministrazione accertata e certificata dal Dirigente del settore competente, si procede all'affidamento dell'incarico a soggetti esterni scelti secondo le procedure di affidamento dei servizi.
4. In relazione alle peculiarità o all'importo di specifiche prestazioni, il collaudo o la verifica di conformità possono essere effettuati in forma semplificata, facendo ricorso a certificazioni di qualità o a documentazione di contenuto analogo, ovvero tramite controlli a campione, con modalità comunque idonee ad un'effettiva verifica dell'esecuzione del contratto.
5. Le verifiche di conformità sono avviate entro il termine previsto dal contratto e devono concludersi non oltre sessanta giorni dall'ultimazione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero entro diverso termine previsto nel contratto.
Articolo 66 - Collaudi e verifiche di conformità - Effetti
1. La documentazione attestante la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali per beni e servizi, viene trasmessa al Responsabile dell'Esecuzione del contratto e costituisce atto preliminare ai fini della liquidazione del fornitore; quest'ultima ha altresì valore di notifica al fornitore dell'avvenuto collaudo/accettazione di conformità del bene/prestazione.
2. In caso di non conformità, i rilievi devono essere esposti analiticamente (ove possibile con stima dei connessi effetti economici) in apposita relazione e notificati al fornitore, al quale vengono riconosciuti 10 giorni per eventuali controdeduzioni.
3. Sulla base delle risultanze dei collaudi e delle verifiche, il Responsabile dell'Esecuzione dispone per la liquidazione delle forniture/prestazioni, ovvero per l'avvio delle azioni cautelari nei confronti del fornitore in merito a beni accettati solo in via condizionata od a servizi non eseguiti in conformità al contratto.
4. E' fatta salva la responsabilità dell'appaltatore per eventuali vizi o difetti anche in relazione a parti, componenti o funzionalità non verificabili in sede di collaudo o di verifica di conformità.
Articolo 67 - Collaudi ed agibilità di opere pubbliche
1. La verifica della buona esecuzione ed agibilità di un'opera pubblica è effettuata mediante il rilascio del certificato di collaudo/regolare esecuzione, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Qualora sia necessario attestare l'agibilità di un'opera pubblica, anche nelle more del rilascio del certificato di cui al comma precedente, il dirigente del Settore interessato predispone apposita determinazione dirigenziale che riveste, a tutti gli effetti consentiti dalla legge, le caratteristiche del certificato di agibilità medesimo.
Articolo 68 - Penalità e risoluzioni contrattuali
1. Agli inadempimenti contrattuali si applicano le penalità previste dalla legge, dal presente Regolamento, dal Capitolato generale di condizioni per gli appalti municipali, nonché dei Capitolati speciali e di gara.
2. Ai Dirigenti dei Settori amministrativi o tecnici compete la valutazione degli inadempimenti comportanti l'applicazione delle penalità previste nell'ambito della disciplina contrattuale convenuta, ovvero la risoluzione del rapporto.
3. Qualora l'importo della penalità, computato in applicazione del capitolato, ecceda il 10% dell'importo contrattuale, si può procedere di diritto alla risoluzione del contratto, su proposta del responsabile del procedimento.
Articolo 69 - Transazione
1. Le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione dei contratti pubblici possono essere risolte mediante transazione, nel rispetto della normativa vigente.
2. L'accordo transattivo dovrà essere proposto a cura del responsabile del procedimento all'approvazione della Giunta Comunale, come previsto dall'articolo 6 lettera f), e nel caso in cui l'importo delle concessioni o delle rinunce delle parti ecceda i 100.000,00 Euro, al parere dell'Avvocatura comunale.
Articolo 70 - Accordo Bonario
1. Per le opere pubbliche, le controversie oggetto di riserve sui documenti contabili da parte dell'Appaltatore comportano l'attivazione dell'accordo bonario secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.
2. Nel caso di appalti e concessioni di opere pubbliche di importo inferiore a 10 milioni di Euro la formulazione della proposta motivata di accordo bonario spetta unicamente al Responsabile del Procedimento.
3. Per lavori di importo pari o superiore a 10 milioni di Euro la competenza spetta, invece, ad una apposita Commissione, la quale non assume comunque alcuna decisione vincolante per l'Amministrazione, indipendentemente dal raggiungimento o meno dell'accordo unanime tra i componenti della Commissione stessa.
4. Per i servizi e le forniture sono applicabili le norme di cui sopra in quanto compatibili.
Articolo 71 - Liquidazione delle prestazioni
1. Le fatture pervenute a seguito dell'esecuzione delle forniture di beni o servizi regolarmente ordinate vengono esaminate dalla funzione competente del Settore ordinante per accertarne:
a. la rispondenza delle quantità richieste con quelle effettivamente ricevute, tenendo conto delle evidenze degli accertamenti di conformità e dei collaudi;
b. la concordanza dei prezzi unitari e delle altre condizioni di resa con quelli stipulati in sede contrattuale;
c. l'esattezza dei conteggi e di ogni altra necessaria indicazione anche ai fini fiscali;
d. l'avvenuto rilascio del Documento Unico di Regolarità Contributiva e, per i pagamenti superiori ai 10.000,00 Euro, l'esito positivo delle verifiche di legge relative all'insussistenza di mancati pagamenti delle cartelle di riscossione dei ruoli.
2. Esperiti i riscontri e controlli di cui al comma precedente, il dirigente della funzione competente, su proposta del responsabile del procedimento, constatata la regolarità della fattura pervenuta, di cui è dato atto sulla medesima, provvede alla relativa liquidazione.
Qualora siano emerse difformità qualitative o quantitative, od il mancato rispetto di altre condizioni contrattuali, si procede alla applicazione delle penalità stabilite, contestandone i termini al fornitore in forma scritta. Nel caso di contestazioni rilevanti, la liquidazione è sospesa fino al momento dell'avvenuta definizione del contenzioso con il fornitore. Qualora contrattualmente previsto, la liquidazione può essere disposta a fronte dell'avvenuta esecuzione anche parziale, per il corrispondente importo maturato.
3. Gli atti inerenti la liquidazione sono trasmessi al Servizio Finanziario che attiva le procedure di pagamento secondo quanto disposto dal Regolamento di Contabilità. Nel caso di spese minute e urgenti il pagamento è effettuato a mezzo Economato a cura del Settore competente.
Sezione II - Modificazioni del contratto Articolo 72 - Divieto di cessione del contratto
1. Il contratto d'appalto non può essere ceduto a pena di nullità.
2. Qualsiasi modificazione o trasformazione della ragione sociale ovvero della fisionomia giuridica delle ditte aggiudicatarie deve essere comunicata e documentata - pena la sospensione dei pagamenti - alla stazione appaltante, la quale provvede a prenderne atto con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione che attesti l'inesistenza di cause ostative alla
contrattazione, nonché della comunicazione prevista dall'articolo 1, comma 1, del D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187.
Articolo 73 - Cessioni di credito
1. Le cessioni di credito, nonché le procure e le deleghe all'incasso successive al perfezionamento contrattuale non hanno alcun effetto ove non siano preventivamente autorizzate. La cessione deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere notificata all'Amministrazione. In ogni caso e ad ogni effetto la cessione decorre dalla data dell'intervenuta approvazione da parte dell'Amministrazione.
2. La cessione dei crediti verso l'Amministrazione derivanti da contratti d'appalto o di concessione è efficace ed opponibile all'Amministrazione qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente ed al cessionario entro quindici giorni dalla notifica di cui al comma precedente.
3. L'autorizzazione è rilasciata con determinazione del Dirigente, previa acquisizione della certificazione prevista dalla Legge 19 marzo 1990 n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni.
4. Qualora la cessione di credito avvenga a favore di una società o ente, pubblico o privato, debbono essere rispettate, le prescrizioni relative all'iscrizione degli intermediari finanziari nell'elenco generale ai sensi dell'articolo 106 del X.Xxx. 1 settembre 1993 n. 385.
5. In ogni caso l'Amministrazione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto con questo stipulato.
Articolo 74 - Trasferimenti, fusioni, affitti d'azienda e di rami d'azienda
1. Le cessioni di azienda e rami d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi ad imprese appaltatrici non hanno singolarmente effetto nei confronti del Comune fino a che il cessionario, ovvero il soggetto risultante dall'avvenuta trasformazione, fusione o scissione, non abbia proceduto nei confronti di esso alle comunicazioni previste dall'articolo 1 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 maggio 1991, n. 187 e non abbia documentato il possesso dei requisiti di qualificazione previsti per l'esecuzione dell'appalto.
2. Nei sessanta giorni successivi l'Amministrazione può opporsi al subentro del nuovo soggetto nella titolarità del contratto, con effetti risolutivi sulla situazione in essere, laddove, in relazione alle comunicazioni di cui al comma 1, non risultino sussistere i requisiti di cui all'articolo 10-sexies della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni.
3. Ferme restando le ulteriori previsioni legislative vigenti in tema di prevenzione della delinquenza di tipo mafioso e di altre gravi forme di manifestazione di pericolosità sociale, decorsi i sessanta giorni di cui al comma 2 senza che sia intervenuta opposizione, gli atti di cui al comma 1 producono, nei confronti del Comune, tutti gli effetti loro attribuiti dalla legge.
Articolo 75 - Abrogazioni
L’entrata in vigore del presente comporta l’abrogazione di tutte le precedenti disposizioni regolamentari con esso incompatibili.
CODICE ETICO DELLE IMPRESE CONCORRENTI E APPALTATRICI DEGLI APPALTI COMUNALI
Ambito di applicazione
Il presente codice etico regola i comportamenti che vengono posti in essere con riferimento alle gare d'appalto ed ai contratti del Comune di Caserta.
Esso interessa tutte le aziende che concorrono alle gare d'appalto ed eseguono contratti in qualità di soggetto appaltatore o subappaltatore.
Esso costituisce inoltre parte integrante di contratti e convenzioni stipulati con l’Ente e la sua espressa accettazione costituisce condizione di ammissione alle gare d'appalto comunali.
Dovere di correttezza
L'azienda concorrente o appaltatrice agisce nel rispetto dei principi di buona fede nei confronti del Comune e di correttezza professionale e lealtà nei confronti delle altre ditte.
Concorrenza
La ditta che partecipa a gare d'appalto si astiene da comportamenti anticoncorrenziali e rispetta le "Norme per la tutela della concorrenza e del mercato" contenute nella Legge 287/1990.
Ai fini del presente codice, si intende per comportamento anticoncorrenziale qualsiasi comportamento o pratica d'affari ingannevoli, fraudolenti o sleali contrari alla libera concorrenza o altrimenti lesivi delle norme della buona fede, in virtù dei quali l'impresa basa la propria offerta su un accordo illecito o su una pratica concordata tra imprese mediante:
- la promessa, offerta, concessione diretta o indiretta ad una persona, per se stessa o per un terzo, di un vantaggio in cambio dell'aggiudicazione dell'appalto, ovvero altre forme di collusione con la persona responsabile per l'aggiudicazione dell'appalto;
-tacendo l'esistenza di un accordo illecito o di una pratica concertata;
-tacendo un accordo per concentrare i prezzi o le altre condizioni dell'offerta;
-l'offerta o la concessione di vantaggi ad altri concorrenti affinché non concorrano all'appalto o ritirino la loro offerta.
Collegamenti
La ditta non si avvale dell'esistenza di forme di controllo o collegamento con altre imprese a norma dell'articolo 2359 del Codice Civile, né si avvale dell'esistenza di altre forme di collegamento sostanziale per influenzare l'andamento delle gare d'appalto.
Rapporti con gli uffici comunali
Nel partecipare a gare d'appalto, nelle trattative e negoziazioni comunque connesse con gli appalti comunali e nella successiva esecuzione, la ditta si astiene da qualsiasi tentativo di influenzare impropriamente i dipendenti dell'ente che lo rappresentano ovvero che trattano o prendono decisioni per conto del Comune.
Non è consentito offrire denaro o doni ai dipendenti, né ai loro parenti.
Non è altresì consentito esaminare o proporre opportunità di impiego e/o commerciali che possano avvantaggiare i dipendenti a titolo personale.
Dovere di segnalazione
La ditta segnala al Comune di Caserta qualsiasi tentativo di turbativa, irregolarità o distorsione nelle fasi di svolgimento della gara e/o durante l'esecuzione del contratto, da parte di ogni concorrente o interessato.
La ditta segnala altresì qualsiasi anomala richiesta o pretesa da parte dei dipendenti addetti o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla gara o al contratto ed alla sua esecuzione.
Mancata accettazione
I bandi del Comune di Caserta dovranno fare esplicito riferimento al presente Codice Etico. La mancanza di una copia del presente codice etico allegato alla documentazione di gara e sottoscritto per accettazione dal titolare o legale rappresentante della ditta concorrente, comporterà l'esclusione dalla gara.
Violazioni del codice etico
La violazione delle norme stabilite dal presente codice per una corretta e leale concorrenza nella gara d'appalto comporterà l'esclusione dalla gara ovvero, qualora la violazione sia riscontrata in un momento successivo, l'annullamento dell'aggiudicazione.
La violazione delle norme stabilite per la corretta esecuzione del contratto comporterà la risoluzione del contratto per colpa della ditta.
In ogni caso, la violazione delle norme del codice etico comporterà l'esclusione dalle gare indette dal Comune di Caserta per tre anni.