REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI
REGOLAMENTO PER LE SPESE, LE GARE ED I CONTRATTI
DI VALORE INFERIORE ALLE SOGLIE COMUNITARIE
Indice
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 – Ambito di applicazione Art. 2 – Attività negoziale
Art. 3 – Definizioni
Art. 4 – Principi generali
TITOLO II PRINCIPI
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità Art. 6 – Divieto di artificioso frazionamento
TITOLO III SOGLIE
Art. 7 – Soglie per le procedure in economia
Art. 8 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee Art. 9 – Calcolo delle soglie
TITOLO IV
POTERI DI XXXXX E RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Art. 10 – Poteri di spesa
Art. 11 – Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità
TITOLO V PROCEDURE IN ECONOMIA
Art. 12 – Selezione degli operatori economici Art. 13 – Procedure di selezione
Art. 14 – Criteri di aggiudicazione Art. 15 – Commissioni giudicatrici Art. 16 – Spese
Art. 17 – Spese in contanti
TITOLO VI
GARE PUBBLICHE SUB-EUROPEE
Art. 18 – Autorizzazione a contrarre
Capo I
Procedure di gara per servizi e forniture
Sezione I – Pubblicità
Art. 19 – Forme e modalità di pubblicità
Sezione II –Partecipazione
Art. 20 – Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)
Sezione III –Procedure aperte
Art. 21 – Sede della gara e criteri di aggiudicazione Art. 22 – Offerta
Art. 23 – Prezzi e corrispettivi
Art. 24 – Garanzia a corredo dell’offerta Art. 25 – Documentazione di ammissione Art. 26 – Non ammissione
Art. 27 – Commissione Giudicatrice e seduta di gara Art. 28 – Aggiudicazione
Art. 29 – L’offerta irrevocabile
Art. 30 – Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti
Art. 31 – Procedure ristrette Art. 32 – Procedure negoziate
Sezione IV- Procedure ristrette e negoziate
Art. 33 – Principi generali
Art. 34 – Criteri di aggiudicazione
Sezione V- Gare on-line
Capo II Procedure di gara per lavori
Sezione I – Pubblicità
Art. 35 – Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.
Sezione II –Partecipazione
Art. 36 – Requisiti e avvalimento
Sezione III –Procedure aperte
Art. 37 – Norme specifiche
Sezione IV – Procedure ristrette e negoziate
Art. 38 – Procedure ristrette
Art. 39 – Procedura negoziata
Sezione V - Norme Comuni
Art. 40 – Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta
Capo III
Sistemi di qualificazione dell’impresa e del prodotto.
Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione
Art. 41 – Sistemi di qualificazione Art. 42 – Dialogo tecnico
Art. 43 – Centrali di committenza Art. 44 – Accordo quadro
Art. 45 – Incarichi di progettazione
TITOLO VIII
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 46 – Aggiudicazione definitiva
Art. 47 – Verifica requisiti aggiudicatario Art. 48 – Stipula del contratto
Art. 49 – Garanzie contrattuali
a) Garanzia del fornitore
TITOLO IX NORME CONTRATTUALI
b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori
d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi Art. 50 – Assicurazioni
Art. 51 – Penali per inadempienze
Art. 52 – Rinnovo e proroga del contratto Art. 53 – Subappalto
Art. 54 – Imballo e peso
TITOLO X
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 55 – Resa
Art. 56 – Trasporto
Art. 57 – Campioni di fornitura Art. 58 – Consegna
Art. 59 – Collaudo
a) Collaudi per forniture /servizi.
b) Collaudo per lavori
c) Norme comuni
Art. 60 – Pagamenti Art. 61 – Interessi
TITOLO XI PAGAMENTI
TITOLO XII
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 62 – Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario Art. 63 – Foro competente
Art. 64 – Norme finali ed entrata in vigore
ALLEGATI
ALLEGATO A – Bando di Gara ALLEGATO B – Avviso di Gara esperita
ALLEGATO C – Avviso relativo ad un sistema di qualificazione
Regolamento per le spese, le gare ed i contratti di valore inferiore alle soglie comunitarie
TITOLO I
AMBITO DI APPLICAZIONE E DEFINIZIONI
Art. 1 – Ambito di applicazione
1. Il presente Regolamento disciplina l’attività negoziale sotto soglia europea dell’impresa Azienda Trasporti Pubblici di Nuoro ai sensi dell’art. 238 comma 7 del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
Art. 2 – Attività negoziale
1. L’attività negoziale si esplica con la stipulazione di contratti, a cui si perviene tramite negoziazione diretta, confronto concorrenziale, procedura di gara. In generale dal contratto derivano impegni di spesa o previsioni di ricavo*, in alcuni limitati casi la spesa può essere erogata in contanti.
Art. 3 - Definizioni
1. Per quanto di seguito non diversamente definito si intendono integralmente recepite nel presente Regolamento le definizioni di cui all’art. 3 ed all’art 14 (contratti misti) del Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163:
- Codice unico: Decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e successive modifiche e d integrazioni.
-Impresa: il soggetto economico che trova disciplina della sua attività negoziale nelle norme del presente Regolamento.
-Organi di amministrazione: soggetti, previsti nello statuto dell’Impresa, ai quali sono attribuiti o delegati poteri e competenze specifici nell’ambito e per le applicazioni del presente Regolamento.
-Lavori: esecuzione o, congiuntamente, la progettazione e l’esecuzione di opere relative e/o strumentali alle attività svolte dall’Impresa.
-Forniture: beni strumentali o di consumo acquisiti dall’Impresa per i propri bisogni.
-Servizi: prestazioni di terzi acquisite dall’Impresa per i propri bisogni.
-Albo fornitori: Albo dei fornitori e prestatori di servizi dell’Impresa in cui sono iscritti e classificati gli operatori economici interessati, in possesso di requisiti di ordine generale e di capacità professionale, idonei al soddisfacimento delle esigenze aziendali.
-Gare pubbliche sub-europee: procedure concorsuali ad evidenza pubblica relative a contratti di importo inferiore alle soglie indicate all’art. 8 del presente regolamento.
-Procedura aperta: procedura di gara in cui ogni operatore economico avente i requisiti richiesti può presentare offerta.
-Procedura ristretta: procedura di gara alla quale partecipano solo gli operatori economici che hanno chiesto di partecipare a seguito di pubblicazione di avviso e che sono invitati dall’Impresa in quanto in possesso dei requisiti richiesti.
-Procedura negoziata: procedura di gara in cui l’Impresa, direttamente o a seguito di confronto concorrenziale, se del caso confronto sollecitato da avvisi pubblici, consulta gli operatori economici di propria scelta e negozia con uno o più di essi le condizioni dell’appalto.
-Spesa in economia: ogni spesa inerente la fornitura di beni, la prestazione di servizi o l’esecuzione di lavori da effettuarsi entro i limiti stabiliti dal presente Regolamento e per la quale non è prevista, dallo stesso Regolamento, una procedura ad evidenza pubblica, allo scopo di favorire lo snellimento dell’azione amministrativa per motivi di semplicità, urgenza o di necessità.
-Spesa in contanti: spesa che si effettua tramite il servizio interno di cassa, finalizzato a spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché per le spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione.
TITOLO II PRINCIPI
Art. 4- Principi generali
1. I principi che regolano le azioni e le attività dell’Impresa, relativamente ai contratti disciplinati dal presente Regolamento, sono ispirati al rispetto della concorrenza e della non discriminazione fra i possibili concorrenti, alla trasparenza dei comportamenti in tutta la fase concorsuale e negoziale.
2. La pubblicità degli avvisi di gara e l’informazione sull’esito della procedura devono essere garantite.
3. I concorrenti devono essere informati dell’esistenza di un codice etico dell’Impresa e ne devono accettare le regole.
4. Nella procedura non devono essere imposte condizioni o restrizioni che limitano la libertà degli operatori economici in misura superiore, e perciò sproporzionata, a quella effettivamente necessaria al raggiungimento dello scopo.
5. Non possono essere richieste garanzie o imposte penalità di importo palesemente eccessivo rispetto al valore del contratto e all’interesse dell’Impresa all’adempimento.
Art. 5 – Efficacia amministrativa ed economicità
1. Rispetto all’azione interna le procedure, le azioni e le attività devono essere ispirate al principio di economicità, e cioè all’impiego ottimale delle risorse a disposizione; devono conformarsi al principio di efficacia, e cioè all’obbligo di conseguire un determinato risultato tramite un’azione idonea; devono riferirsi al principio di efficienza, e cioè all’obbligo di rapportare i costi con i vantaggi derivanti dal raggiungimento di uno scopo prefissato, con saldo positivo a favore dei vantaggi.
Art. 6 –Divieto di artificioso frazionamento
1. Un contratto non può essere artificiosamente frazionato al fine di eludere l’applicazione di alcune norme del presente Regolamento o quelle del Codice unico.
2. In particolare non possono essere disposti affidamenti per periodi inferiori all’anno allorché si riferiscano a prestazioni di servizio di carattere continuativo che è previsto si svolgano durante l’intero anno di riferimento.
3. Analogo divieto è disposto per forniture e somministrazioni che vengono frazionate per periodi inferiori all’anno allo scopo di non sottoporre la relativa procedura di acquisto alle norme del presente Regolamento o a quelle del Codice unico.
TITOLO III SOGLIE
Art. 7 – Soglie per le procedure in economia
1. Le procedure in economia di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di:
a) Lavori di importo pari od inferiore ad € 200.000,00;
b) Servizi di importo pari od inferiore ad € 100.000,00;
c) Forniture di importo pari od inferiore ad € 100.000,00.
Art. 8 – Soglie per le procedure di gara pubblica sub europee
1. Le procedure di gara pubblica di cui al successivo Titolo V del presente Regolamento si applicano per l’affidamento di:
a) Lavori di importo superiore ad € 200.000,00 e fino alla soglia comunitaria secondo le procedure di cui al Capo II del Titolo VI;
b) Servizi di importo superiore ad € 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria;
c) Forniture di importo superiore ad € 100.000,00 e fino alla soglia comunitaria.
Art. 9 – Calcolo delle soglie
1. Ai fini dell’applicazione delle soglie di cui al presente Regolamento si tiene conto del valore stimato dello stipulando contratto calcolato al netto dell’imposta sul valore aggiunto (I.V.A.).
2. Il calcolo del valore stimato è basato sull’importo totale massimo di ciascun contratto ivi compresa qualsiasi forma di opzione o rinnovo dello stesso.
3. Per i contratti di durata pluriennale si deve tenere conto del valore complessivo stimato per l’intera durata degli stessi.
4. Per i contratti di durata indeterminata o superiore a quarantotto mesi si deve tenere conto del valore mensile moltiplicato per quarantotto.
5. Per quanto non previsto dal presente articolo si rinvia all’art 29 del Codice Unico.
TITOLO IV
POTERI DI XXXXX E RESPONSABILE DEL CONTRATTO
Art. 10 – Poteri di spesa
1. I soggetti competenti ad autorizzare le procedure e la stipula dei contratti di cui al presente Regolamento sono individuati dallo statuto, dai regolamenti, dal piano delle deleghe adottati dall’Impresa e/o da eventuali procure generali e/o speciali.
Art. 11 - Responsabile del contratto - Individuazione, funzioni e responsabilità
1. Le funzioni di responsabile del contratto sono di norma attribuite ai responsabili di fase, ciascuno per la parte di competenza. In tale ambito, il responsabile tecnico è colui che esprime le norme tecniche di riferimento, formula le prescrizioni e il capitolato, cura tutti gli adempimenti relativi alla redazione del progetto; il responsabile dell’affidamento è colui che provvede a tutti gli adempimenti procedurali per addivenire alla conclusione del contratto; il responsabile dell’esecuzione è colui che è incaricato di seguire e verificare il rispetto delle condizioni contrattuali da parte del fornitore, del prestatore di servizi o dell’esecutore dei lavori.
2. Nell’ambito della gestione dei contratti i responsabili di fase hanno l’obbligo di adottare tutti gli atti e provvedimenti opportuni per conseguire il corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali da parte del fornitore, appaltatore o prestatore di servizi. Spettano in particolare agli stessi responsabili l’adozione di atti di sollecito, di diffida, di ulteriori atti finalizzati al collaudo, alla regolare esecuzione, alla applicazione delle penalità, allo svincolo dei depositi cauzionali provvisori e definitivi.
TITOLO V PROCEDURE IN ECONOMIA
Art. 12– Selezione degli operatori economici
1. Salvo l’affidamento diretto previsto dai successivi articoli 16 e 17, per le procedure in economia relative a forniture e servizi è necessario promuovere il più possibile la concorrenza. L’impresa dovrà garantire, di norma, la rotazione degli operatori economici modificando almeno il 20% dei soggetti invitati e comunque almeno uno; resta salva la facoltà dell’impresa di invitare l’operatore economico aggiudicatario della precedente procedura per l’aggiudicazione di contratti di pari oggetto.
In particolare devono essere invitate, non meno di tre ditte per importi superiori a € 40.000,00 e non meno di cinque ditte per importi superiori a € 50.000,00, se sussistono in tale numero soggetti idonei.
2. Per le procedure in economia relative all’affidamento di lavori l’Impresa deve invitare almeno cinque ditte per importi superiori a € 40.000,00. Le ditte da invitare devono essere selezionate, garantendo un’adeguata rotazione, attuata mediante i criteri di cui al comma 1 tra quelle che hanno sede nella Regione dove deve essere effettuato il lavoro o eseguita la prestazione.
3. L’Impresa può pubblicare sul proprio sito informatico l’avviso relativo a procedure in economia alle quali inviterà, oltre alle ditte di fiducia, anche quei concorrenti che intendono partecipare alla procedura e che ne abbiano i requisiti richiesti.
Art. 13 – Procedure di selezione
1. Le richieste d’offerta possono essere inviate a mezzo posta, posta elettronica o via fax e devono contenere, oltre quanto necessario ad emettere l’ordine, anche l’indicazione del termine fisso per la presentazione delle offerte in busta chiusa.
2. Le offerte possono essere inviate per fax o e-mail, a termine fisso, soltanto ove ciò sia consentito nella richiesta d’offerta per procedure sino a 40.000,00 Euro ovvero per motivata urgenza
3. La procedura di selezione mediante esplorazione telefonica è consentita per importi non superiori a € 40.000,00 e sempre che siano interpellate almeno tre ditte: il risultato dell’indagine e delle offerte e le condizioni ricevute deve essere annotato e sottoscritto dall’incaricato sulla pratica d’acquisto. L’offerta deve poi essere confermata a mezzo fax, o e-mail, dagli offerenti prima della emissione dell’ordine.
4. Nella richiesta di offerta l’impresa può richiedere una cauzione provvisoria indicandone entità e modalità di costituzione.
5. Effettuata l’individuazione del fornitore, l’Impresa procede alla verifica del possesso dei requisiti previsti nella richiesta d’offerta e dichiarati dal fornitore. All’esito positivo della verifica si procede all’emissione dell’ordine.
6. Può essere emesso un ulteriore ordine direttamente alla ditta affidataria di un precedente contratto, per lo stesso oggetto ed alle stesse condizioni, purchè ciò avvenga entro i quattro mesi successivi all’affidamento di che trattasi.
7. L’ordine dovrà, comunque, contenere la descrizione dell’oggetto del contratto, i termini di esecuzione della fornitura, del servizio o del lavoro, i termini e le modalità di accertamento delle qualità e quantità dei beni forniti, delle prestazioni o dei lavori eseguiti, i termini e le modalità di pagamento. Se è prevista la clausola
penale per ritardo o inadempimento, essa deve precisare tutte le condizioni di applicazione delle penali e non deve avere carattere generico.
8. L'ufficio responsabile della stipulazione invia copia del contratto o dell'ordinativo al responsabile dell’esecuzione del contratto.
9. I contratti relativi a forniture continuate o periodiche di beni hanno di norma durata annuale ovvero pluriennale allorché, con apposita motivazione al riguardo, ne sia dimostrata la convenienza tecnica e/o economica. I contratti di manutenzione o di prestazioni continuate o periodiche di servizi hanno di norma durata pluriennale.
Art. 14– Criteri di aggiudicazione
1. I criteri di aggiudicazione debbono essere indicati nelle richieste d’offerta.
2. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più bassa la gara è aggiudicata al concorrente che ha formulato il prezzo più basso.
3. Nella procedura di aggiudicazione sulla base dell'offerta economicamente più vantaggiosa gli elementi di valutazione ed il loro peso devono essere menzionati nel capitolato o nella richiesta d’offerta, con precisazione dei coefficienti attribuiti a ciascun elemento.
Art. 15 - Commissioni giudicatrici
1. Salvo che per le procedure per l’affidamento di contratti di valore inferiore a 40.000 Euro per forniture e servizi od inferiore a 40.000 Euro per lavori, le buste contenenti le offerte sono aperte da una apposita commissione, nominata dal Responsabile della direzione o dell’unità organizzativa competente (secondo l’articolazione organizzativa interna), commissione che stende sommario processo verbale delle operazioni effettuate.
2. La commissione formula la proposta di aggiudicazione, esprimendo eventualmente anche il giudizio di congruità sull’offerta migliore e richiedendo, se del caso, al concorrente che l’ha formulata, l’indicazione degli elementi di carattere tecnico ed economico che hanno consentito la formulazione dell’offerta stessa nei termini ricevuti dall’Impresa.
Art. 16 – Spese
1. Può essere disposta con affidamento diretto ogni spesa relativa a forniture e servizi di importo inferiore a €
40.000,00 nonché ogni spesa relativa a lavori di importo inferiore a € 40.000,00.
2. Può, altresì, essere disposta con affidamento diretto ogni spesa che debba essere effettuata ricorrendo le condizioni di cui all’art. 221 del Codice Unico ove applicabili.
3. Possono essere disposte direttamente e per qualsiasi importo, senza necessità di confronto concorrenziale, le spese relative a:
a) l'inserzione di avvisi, comunicazioni, bandi di gara;
b) l'acquisto, la rilegatura di libri e riviste di carattere tecnico e amministrativo, di giornali e pubblicazioni di vario genere e l'abbonamento a periodici ed agenzie di informazione;
c) la partecipazione a convegni, seminari, congressi, conferenze e riunioni, ivi comprese quelle per viaggi e trasferte;
d) l'espletamento di concorsi, corsi e seminari di formazione;
e) spese per contratti di sponsorizzazione;
f) le attività di rappresentanza degli organi di Amministrazione;
g) servizi postali e telegrafici;
h) operazioni di sdoganamento di materiali importati;
i) imposte e tasse in genere (quali bollo e valori bollati, registro, vidimazioni libri, compenso su ruolo per servizio di riscossione, raccolta di rifiuti solidi urbani ecc.);
l) diritti e contributi per il rilascio di concessioni edilizie, per licenze apertura e/o occupazione suolo e sottosuolo, per passi carrabili, per visure metriche, catastali ed ipotecarie, per licenze relative a sottostazioni elettriche, distributori di carburante e depositi oli minerali, per licenze di esercizio di depositi, officine ed uffici, per tasse di concessione e omologazione ascensori e sollevatori, ecc.;
m) tasse di circolazione veicoli per i servizi di linea ed ausiliari;
n) personale;
o) affari legali, notarili e di giustizia;
p) pagamento di multe ed ammende, salva rivalsa nei confronti dei responsabili delle infrazioni.
Art. 17 – Spese in contanti
1. Per mezzo di un servizio interno di cassa si effettuano spese di modesta entità relative ad acquisti urgenti o prestazioni di pronto intervento nonché spese che non è possibile effettuare mediante preventiva ordinazione di spesa. Il servizio si articola in uno o più fondi cassa presso le unità organizzative alle quali siano preposti funzionari o dirigenti responsabili. L’organo di Amministrazione o un suo Delegato provvedono ad attribuire a ciascun fondo cassa il valore massimo di dotazione mensile e quello della dotazione annuale. Il limite massimo
mensile può essere occasionalmente superato per contingenti esigenze, fermo restando il limite massimo annuale.
2. Ciascuna spesa in contanti non può eccedere l'importo di € 1000,00 e deve essere autorizzata dal responsabile del fondo, il quale può delegare a persona di sua fiducia la custodia del denaro in cassa. Per ogni singola spesa devono essere allegati i documenti giustificativi. Sulla autorizzazione deve essere indicato se la spesa è imputabile a deliberazione o provvedimento dell’organo di Amministrazione o del suo delegato, oppure se - trattandosi di spesa per imposte di bollo o di registro, tasse di possesso automezzi, tasse per raccolta rifiuti o per il pagamento di servizi o tributi in genere - il documento giustificativo della spesa non è allegabile: deve comunque essere indicato il motivo che ha originato la spesa.
3. Possono altresì essere effettuate in contanti le spese di cui all'articolo 16, comma 4, del presente regolamento, anche se di importo superiore a € 1000,00, sempre che per provvedere al bisogno non sia possibile procedere al pagamento mediante la procedura ordinaria di emissione dell’ordinativo di spesa.
4. Le procedure da seguire per la gestione dei fondi assegnati sono le seguenti:
a) la spesa in contanti viene autorizzata dal responsabile su apposito modello;
b) l'incaricato dell'acquisto e/o della prestazione provvede direttamente e procede al contestuale pagamento dopo aver accertato che i beni ritirati e/o le prestazioni eseguite corrispondano a quanto richiesto. Ogni acquisto e/o prestazione deve essere documentato da fattura o ricevuta secondo la normativa fiscale vigente;
c) viene assegnato un registro da utilizzare per le operazioni di entrata e di uscita: nella colonna "entrate" sono indicati la data e l'importo del fondo assegnato, l’importo dei reintegri e quello di eventuale ulteriore assegnazione di fondo; nella colonna "uscite" sono indicate le spese sostenute specificando la ditta fornitrice, il numero della fattura, la data e l'importo oppure il nome del soggetto che ha ricevuto il pagamento se questi non è tenuto ad emettere fattura o ricevuta;
d) le fatture relative agli acquisti e/o prestazioni devono sempre recare la dicitura "pagato" e la firma per merce ricevuta e/o per prestazione effettuata.
5. Tutte le spese effettuate in contanti, regolarmente autorizzate dal responsabile, sono annotate nel relativo foglio sezionale.
6. Il responsabile di ogni fondo cassa deve inoltrare mensilmente al responsabile della Direzione Contabilità i fogli sezionali, contenenti il riepilogo delle spese sostenute, sottoscritti dallo stesso responsabile e dall'incaricato della custodia del denaro in cassa. A tali fogli devono essere allegate le autorizzazioni relative a ciascuna spesa e la fattura, ricevuta o scontrino fiscale che documenta la spesa stessa. Ogni spesa deve avere un numero progressivo nell’ambito del foglio sezionale ed un sottonumero che identifica il numero di rendiconto.
7. Il responsabile della Direzione Contabilità provvede alla annotazione del totale delle spese, risultanti da ciascun rendiconto, nel registro riepilogativo di cassa e provvede al reintegro dei fondi cassa nel rispetto dei limiti fissati per ciascun fondo.
8. Il rendiconto delle spese, sostenute dai responsabili dei vari fondi cassa, deve essere presentato ogni due mesi dal responsabile della Direzione Contabilità all’organo d’Amministrazione o al suo Delegato per l’approvazione e deve essere accompagnato da una dichiarazione di regolarità in ordine alla natura delle spese, al loro ammontare ed ai documenti giustificativi.
TITOLO VI
GARE PUBBLICHE SUB-EUROPEE
Art. 18 - Autorizzazione a contrarre
1. Le gare pubbliche sono autorizzate con deliberazione dell’Organo di Amministrazione o con disposizione del soggetto da quest’ultimo delegato, mediante formale decisione che approva il bando di gara o la richiesta d'offerta, le norme che regolano la gara, le condizioni contrattuali ove non siano state già approvate con apposita deliberazione di carattere generale, le condizioni speciali dello stipulando contratto ed i capitolati o le prescrizioni tecniche previste per il contratto.
Capo I
Procedure di gara per servizi e forniture Sezione I – Pubblicità
Art. 19 – Forme e modalità di pubblicità
1. Nel caso degli appalti di forniture e servizi, le gare pubbliche vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi indicati nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
2. Le spese preventivabili relative alla pubblicità di bandi e avvisi, nonché le spese relative a inviti e comunicazioni devono essere inserite nel quadro economico, tra le somme a disposizione della stazione appaltante.
3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati nell'albo pretorio del Comune in cui l’Impresa ha sede legale e sul sito informatico dell’Impresa e gli effetti giuridici connessi alla pubblicità decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
4. Le stazioni appaltanti possono prevedere forme aggiuntive di pubblicità diverse da quelle di cui al presente articolo.
5. Nelle procedure aperte i termini di ricezione delle offerte non possono essere inferiori a quindici giorni dalla pubblicazione del bando.
6. Nelle procedure ristrette e negoziate i termini di ricezione delle domande di partecipazione non possono essere inferiori a dieci giorni dalla pubblicazione dell’avviso con cui è indetta la procedura. Il termine per la presentazione delle offerte non può essere inferiore a dieci giorni dalla data di spedizione della lettera di invito.
7. Gli avvisi sui risultati delle gare sono pubblicati, entro due mesi dall'aggiudicazione definitiva della gara, sul sito informatico dell’Impresa.
8. L'avviso sui risultati della gara contiene gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile.
Sezione II –Partecipazione
Art. 20 – Requisiti ed avvalimento (servizi e forniture)
1 Il concorrente può partecipare alla gara solo qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economico e tecnico richiesti nel relativo bando.
2 Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di servizi e forniture i soggetti che non soddisfino i requisiti di ordine generale di cui all’art. 38 comma 1) del Codice Unico. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfino i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara, adeguati alla tipologia di attività ed all’importo presunto dell’appalto.
3. La capacità economica e finanziaria del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:
x. Xxxxxxx o estratti di bilanci;
b. Idonee referenze bancarie;
c. Fatturato globale d’impresa degli ultimi tre anni che non dovrà essere, per ciascun anno, inferiore alla metà del valore dell’appalto.
4. La capacità tecnica del concorrente, può essere dimostrata mediante produzione di uno o più dei seguenti documenti:
a. Elenco dei principali servizi e forniture analoghi prestati negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi dei relativi contratti. L’importo complessivo di tali servizi o forniture non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell’appalto;
b. certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato servizi o forniture analoghi all’oggetto dell’appalto;
c. Per gli appalti dei servizi indicazione del numero medio annuo del personale del concorrente;
d. Per gli appalti di servizi dichiarazione concernente l’attrezzatura, il materiale e l’equipaggiamento tecnico che il concorrente metterà a disposizione per il servizio;
e. Nel caso di forniture, produzione di certificato rilasciato dagli istituti di incaricati dei controlli di qualità di riconosciuta competenza, i quali attestino la conformità dei beni con riferimento a determinati requisiti o norme.
5. L’Impresa precisa nel bando di gara quali tra i documenti sopra indicati debbano essere prodotti.
6. Il possesso dei requisiti di cui al presente articolo può essere, ai fini dell’ammissione, dichiarato dal concorrente, fatta comunque salva la facoltà dell’ente appaltante di procedere alla verifica delle attestazioni prodotte.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici o dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. L’avvalimento negli appalti di servizi e forniture è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ovvero economici con le seguenti limitazioni:
- il concorrente può avvalersi dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici di altre società purché l’ avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
9. L’avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.
10. L’impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 1 del Codice Unico.
Sezione III –Procedure aperte
Art. 21- Sede della gara e criteri di aggiudicazione
1. Nella procedura aperta per forniture e servizi la gara si svolge nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti nel bando con il sistema delle offerte segrete pervenute entro il termine fissato.
2. La gara è aggiudicata al migliore offerente e cioè al concorrente che offre il prezzo più basso oppure il più elevato ribasso percentuale sull'importo o su un elenco prezzi a base d'asta. La gara può essere anche aggiudicata all'offerta economicamente più vantaggiosa.
Art. 22 -Offerta
1. L'offerta economica, redatta in lingua italiana, deve essere contenuta in busta chiusa e preferibilmente sigillata. Nel caso in cui la procedura di gara preveda una successiva fase di valutazione tecnica in sede separata di cui al successivo art. 27, comma 2, punto IX del presente regolamento la busta contenente l’offerta economica deve essere sigillata a pena di esclusione.
2. In altra busta deve essere contenuta la documentazione amministrativa prescritta al successivo art. 25 del presente regolamento.
3. Qualora il bando di gara o il Capitolato Speciale prescrivano la presentazione di una documentazione tecnica (disegni, relazioni, schemi ed elaborati tecnici comunque denominati) la medesima deve essere contenuta in altra busta chiusa. All'esterno di ciascuna busta deve essere sinteticamente indicato il relativo contenuto.
4. Le buste di cui sopra devono essere racchiuse in un plico, sul quale devono essere indicati l'oggetto della gara, il numero del bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta. Il plico deve essere sigillato, a pena di non ammissione. La sigillatura del plico esterno deve essere realizzata su tutti i lembi di chiusura, apponendovi timbro e firma del legale rappresentante e sovrapponendo nastro adesivo trasparente ovvero con ceralacca su detti lembi.
5. Il plico deve pervenire all’Impresa - presso l'indirizzo indicato nel bando di gara per posta raccomandata o a mezzo di agenzia di recapito espresso ovvero a mano, entro il termine perentorio indicato nel bando di gara. La data e l'ora di arrivo delle offerte sono comprovate esclusivamente dal timbro a calendario apposto dall'Ufficio Protocollo dell’Impresa che osserva il seguente orario: dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 13.30.
6. Non sono prese in considerazione le offerte pervenute dopo il termine sopra indicato, anche se aggiuntive o sostitutive, nonché tardive dichiarazioni di revoca di offerte pervenute tempestivamente.
7. E' fatta salva la facoltà delle ditte partecipanti di far pervenire una nuova offerta nel caso in cui l’Impresa proroghi il termine di scadenza. In caso di riapertura dei termini di presentazione dell’offerta, le offerte pervenute dopo la scadenza del termine originariamente fissato e prima della riapertura dei nuovi termini dovranno comunque essere nuovamente presentate.
8. In caso di Associazioni Temporanee di Imprese non ancora costituite e di Consorzi di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai legali rappresentanti di tutti i soggetti interessati.
Art. 23- Prezzi e corrispettivi
1. L'offerta deve essere compilata, se richiesto dal bando di gara o lettera di xxxxxx, utilizzando il modello d’offerta fornito dall’Impresa e ogni foglio deve essere firmato dal legale rappresentante del soggetto concorrente. I prezzi ed i ribassi percentuali devono essere espressi in cifre ed in lettere; in caso di difformità sarà presa in considerazione l'espressione letterale.
2. Gli eventuali ribassi percentuali indicati nell’offerta sono considerati fino alla terza cifra decimale.
4. L'importo contenuto in offerta o risultante dall’offerta si intende al netto dell’IVA.
Art. 24 - Garanzia a corredo dell’offerta
1. L’Impresa, unitamente alla documentazione amministrativa, richiede, al Concorrente una garanzia pari al 2% dell’importo a base di gara o, in assenza di base d’asta, dell’importo presunto del contratto.
2. La cauzione deve essere presentata:
- In contanti esclusivamente mediante bonifico bancario presso l’istituto tesoriere con l’indicazione della causale “cauzione provvisoria per la procedura n. ”;
- mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito presso una Sezione di Tesoreria Provinciale e presso le Aziende autorizzate a titolo di pegno a favore della Stazione appaltante;
- mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione, a pena di esclusione dalla gara, dovrà avere validità minima di 180 giorni dalla data di presentazione dell'offerta, o dal diverso termine di validità dell’offerta indicato nel bando di gara, e prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta dell’Impresa.
3. Indipendentemente dalla forma di costituzione prescelta, la cauzione provvisoria deve essere corredata, a pena di esclusione dalla gara, dall'impegno di un fideiussore a rilasciare la garanzia fideiussoria per l’esecuzione del contratto qualora l'offerente risultasse aggiudicatario.
4. I Concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità aziendale conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, possono ridurre l’importo della cauzione del 50% e devono a tal fine presentare il certificato attestante il possesso del requisito richiesto ovvero produrre idonea dichiarazione sostitutiva.
Art. 25- Documentazione di ammissione
1. Insieme all’offerta, ma racchiusi in un’altra busta, dovranno essere presentati i seguenti documenti e dichiarazioni del legale rappresentante dell’impresa concorrente:
I. documentazione attestante, se prevista, la presa visione di tutti gli atti e documenti necessari per la partecipazione alla gara nonché il sopralluogo sul sito;
II. dichiarazione di accettazione incondizionata delle norme che regolano la gara stessa ed il successivo rapporto contrattuale;
III. documento comprovante la costituzione del deposito cauzionale provvisorio;
IV. dichiarazione attestante il fatto che alla gara non partecipano, né in forma singola, né in raggruppamento, soggetti nei confronti dei quali esistano forme di controllo, ai sensi dell'art. 2359 c.c., da parte del soggetto dichiarante;
V. dichiarazione sostitutiva, sottoscritta dal legale rappresentante attestante l’iscrizione al Registro delle Imprese, di cui al D.P.R. 7.12.95, n. 581, con il nominativo dei legali rappresentanti e l’attestazione che l’impresa non si trovi in stato di liquidazione, fallimento o concordato ovvero si trovi nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti;
VI. se richiesta dal bando di gara, dichiarazione attestante il possesso di requisiti di capacità economico- finanziaria e tecnica, come definiti dal bando stesso;
VII. dichiarazione attestante che nei propri confronti, non sussiste alcuno dei motivi di esclusione previsti dall’art. 38 del Codice unico;
VIII. dichiarazione sostitutiva sottoscritta dal legale rappresentante dalla quale risulti che il Concorrente è in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, ai sensi dell’articolo 17 legge 68/99 ovvero dichiarazione attestante di non essere tenuto all’applicazione della suddetta legge indicandone i motivi;
IX. eventuale dichiarazione attestante la volontà, in caso di aggiudicazione, di avvalersi della facoltà di subappalto, con le condizioni ed i limiti di cui al successivo art. 53;
X. eventuale ulteriore documentazione compresa la documentazione tecnica nonché la campionatura, se richieste dal bando di gara o dal Capitolato Speciale;
XI. se richiesta, la campionatura presentata dovrà essere contenuta in un idoneo involucro, chiuso e sigillato, recante al suo esterno la dicitura "CAMPIONI DI GARA" con l'indicazione dell'oggetto della gara, il numero del relativo bando di gara e la data di scadenza del termine per la presentazione dell'offerta campionata; le ulteriori prescrizioni relative alla presentazione della campionatura sono indicate nel bando di gara e/o nel Capitolato Speciale;
XII. dichiarazione di non essersi avvalsi dei piani di emersione di cui alla legge n. 383/2001 ovvero dichiarazione di essersi avvalsi dei piani individuali di emersione ma che il periodo si è concluso;
XIII. fotocopia di un documento in corso di validità del soggetto che sottoscrive le dichiarazioni.
2. Le Associazioni Temporanee di Imprese ed i Consorzi di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico non ancora formalmente costituiti devono inoltre presentare:
I. una dichiarazione, sottoscritta da tutti i soggetti interessati, con la quale gli stessi manifestano l’intenzione di costituirsi, in caso di aggiudicazione, in Associazione Temporanea di Imprese ed indicano l’impresa capogruppo alla quale intendono conferire mandato collettivo speciale con rappresentanza. È vietata qualsiasi modificazione alla composizione delle Associazioni Temporanee di Imprese rispetto a quella risultante dall’impegno presentato in sede d’offerta.
II. una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto mandatario, recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente
3. La dichiarazione di cui al comma 1 punti II, IV, V, VI, VII, VIII, XI, XII e XIII deve essere resa dal legale rappresentante di ogni impresa. La documentazione di cui al comma 2 punto I viene rilasciata ad una qualsiasi delle imprese che effettueranno gli adempimenti previsti ed è sufficiente l’allegazione di una sola ricevuta.
4. La dichiarazione di cui al comma 1 punto IX può essere resa dalla sola impresa designata come mandataria.
5. In caso di ATI e Consorzi già formalmente costituiti si deve presentare, oltre alla documentazione di cui sopra e la dichiarazione recante l'indicazione esatta delle parti di fornitura o servizio che, in caso di aggiudicazione, saranno assunte da ogni singolo componente, l'atto, in copia autentica o autenticata, del mandato collettivo speciale con conferimento irrevocabile della rappresentanza a favore del soggetto mandatario, qualificato capogruppo.
6. L’impresa capogruppo di ATI o Consorzi già costituiti, oltre alla documentazione presentata quale membro dell’associazione, deve:
I. costituire il deposito cauzionale provvisorio;
II. sottoscrivere l’offerta con firma del proprio Legale Rappresentante.
7. Le imprese che, viceversa, si obbligano in sede d’offerta a costituirsi in Associazione Temporanea di Imprese o Consorzio di cui all’art 34, lettera e) del Codice Unico devono presentare la documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 con firma congiunta dei propri legali rappresentanti. La cauzione provvisoria dovrà essere intestata a tutti i componenti della costituenda ATI o del Consorzio.
8. In caso di procedura ristretta o negoziata il concorrente qualificato singolarmente può partecipare singolarmente ovvero in qualità di mandatario di una Associazione Temporanea di Imprese costituita o costituenda o di un Consorzio di cui all’art 34, comma 1, lettera e) del Codice Unico. Nel caso in cui partecipi in Associazione Temporanea di Imprese, contestualmente all’offerta deve essere presentata una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte di ciascun mandante non già qualificato.
9. In caso di Consorzi di cui all’art. 34, lett. b) e c), del Codice Unico questi devono dichiarare altresì il nominativo delle ditte consorziate che, in caso di aggiudicazione, eseguiranno la prestazione e queste ultime devono presentare la dichiarazione di cui al comma 1 punti IV,V, VII e XII.
10. Tutti gli elaborati tecnici che compongono la documentazione tecnica, se richiesta dal bando di gara, dalla lettera d’invito o dal Capitolato Speciale, devono essere comunque formalmente riferibili al soggetto concorrente.
Art. 26 - Non ammissione
1. Fatto salvo quanto previsto dal bando di gara, il verificarsi anche di una sola delle seguenti eventualità costituisce motivo insanabile di non ammissione alla gara:
1. presentazione dell'offerta oltre il termine perentorio indicato nel bando di gara;
2. mancata sigillatura del plico esterno;
3. mancata indicazione, all'esterno del plico, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l’inequivocabile riferimento alla gara stessa;
4. mancata sigillatura del plico contenente l’offerta economica nel caso di procedura di valutazione dell’offerta per fasi successive;
5. mancata presentazione o invalidità anche di uno solo dei documenti di cui all’art 25 comma 1 del presente regolamento, ovvero inosservanza delle prescrizioni o difetto dei requisiti di cui all’art 25 comma 1 del presente regolamento;
6. cauzione provvisoria prestata in difformità rispetto a quanto previsto dall’art 24 del presente regolamento;
7. riscontro di condizioni contrastanti con quanto attestato nella dichiarazione di cui all’art. 25, comma 1 punto IV, ovvero accertamento della sussistenza di situazioni di controllo sostanziale di cui all’art. 34, comma 2 del Codice Unico;
8. in caso di richiesta di campionatura, mancata presentazione della stessa, anche parziale, entro il termine perentorio prescritto dal bando di gara, o mancata sigillatura dell'involucro che la contiene ovvero mancata indicazione, su detto involucro, dell'oggetto della gara o comunque degli elementi che ne consentano l'inequivocabile riferimento alla gara stessa.
Art. 27- Commissione Giudicatrice e seduta di gara
1. La commissione giudicatrice è nominata dal Consiglio di Amministrazione e stende processo verbale delle operazioni effettuate.
2. Nel giorno, nell'ora e nella sede indicati nel bando di gara, in seduta aperta al pubblico, la Commissione, appositamente nominata, procederà come segue:
I) accertamento dell’osservanza delle modalità di presentazione dei plichi pervenuti;
II) apertura dei plichi regolarmente presentati;
III) accertamento dell’insussistenza dei motivi di non ammissione di cui all’art 26 del presente regolamento;
IV) lettura delle offerte ammesse;
V) accertamento e dichiarazione circa la validità dell’offerta ammessa; l’offerta è invalida se viene indicato un termine di validità inferiore a quello minimo prescritto ovvero se è condizionata o non sottoscritta o non contiene tutti gli elementi richiesti o reca l’indicazione di una variazione percentuale in aumento o un aumento dell’importo posto a base di gara allorché la gara preveda l’offerta di una percentuale di ribasso o un prezzo massimo oltre il quale non è consentito formulare offerta, oppure, nel caso di aggiudicazione per lotti, contenga quotazioni parziali e non riferite all’intero lotto. L’offerta invalida viene esclusa dalla gara;
VI) aggiudicazione provvisoria dell'appalto, seduta stante, a favore del concorrente che ha offerto il prezzo più basso o il ribasso percentuale più elevato o ha presentato, nell’ipotesi di gara da non aggiudicare al prezzo più basso, l’offerta economicamente più vantaggiosa;
VII)qualora il bando di gara o il Capitolato Speciale prevedano l'accertamento preliminare della idoneità tecnica di campionature e/o l'esame di documentazioni di idoneità, da eseguirsi in sede separata, la procedura si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un provvedimento di ammissione alla fase successiva della gara; nel caso appena specificato verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale, dopo aver reso noto l'esito degli accertamenti eseguiti, si procederà all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche dei concorrenti ammessi ed all’aggiudicazione provvisoria dell'appalto al miglior offerente;
VIII) in caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, il bando di gara o il Capitolato Speciale indicano gli elementi tecnico - economici di valutazione e i rispettivi punteggi da assegnare alle offerte, mediante l’attribuzione dei quali si procederà alla individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa e quindi all'aggiudicazione provvisoria dell'appalto, che avrà luogo seduta stante.
IX) Qualora, ai fini dell’aggiudicazione, sia prevista una valutazione tecnica da eseguirsi in sede separata da una apposita Commissione Tecnica, la prima fase di gara si concluderà al termine delle operazioni di cui al punto III con un provvedimento di ammissione alla fase di valutazione tecnica; in questo caso verrà data tempestiva comunicazione ai concorrenti del giorno, ora e sede in cui avrà luogo la fase conclusiva della gara, nel corso della quale si procederà:
a) a rendere noto l'esito delle valutazioni eseguite dalla Commissione Tecnica;
b) all’apertura delle buste contenenti le offerte economiche;
c) alla dichiarazione di validità delle offerte economiche;
d) all’assegnazione del punteggio relativo all’elemento economico;
e) all’attribuzione del punteggio complessivo;
f) all'aggiudicazione provvisoria.
Art. 28 – Aggiudicazione
1. Se non diversamente prescritto dal bando di gara, si procede ad aggiudicazione nel caso in cui risulti ammessa anche una sola offerta valida, salvo che la stessa risulti non conveniente o inidonea in relazione all’oggetto del contratto.
2. Le offerte non sono soggette a variazioni in sede di gara.
3. Nel caso in cui due o più concorrenti presentino la stessa miglior offerta ovvero, nelle gare da aggiudicarsi all’offerta economicamente più vantaggiosa, alle offerte di due o più concorrenti venga attribuito lo stesso miglior punteggio complessivo, si procede mediante sorteggio seduta stante, salvo diversa prescrizione del bando di gara.
Art. 29- L’offerta irrevocabile
1. L'offerta, che si considera proposta irrevocabile ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1329 e 1331 c.c., è impegnativa per il concorrente per un periodo non inferiore a 180 giorni, sempre che il bando di gara non disponga diversamente.
Art. 30 - Anormalità delle offerte e verifica dei requisiti
1. Ove si ravvisi la presenza di offerte anomale, rispetto al valore presunto della fornitura o al valore presunto della prestazione da eseguire, dopo l’esperimento della gara verranno esaminati gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. Le offerte devono essere sottoposte obbligatoriamente a verifica di congruità qualora il prezzo o il corrispettivo offerto sia superiore o inferiore al 30% rispetto all’importo presunto di spesa previsto.
2. Qualora gli elementi giustificativi del prezzo non siano utili a rimuovere la preliminare valutazione di anormalità, anche a seguito di esame in contraddittorio con il concorrente provvisoriamente aggiudicatario, si dà luogo alla revoca dell’aggiudicazione provvisoria, all’esame degli elementi giustificativi richiesti agli altri
soggetti in ordine di graduatoria, la cui offerta risulti anormalmente bassa, all’eventuale esclusione delle offerte ritenute inaccettabili ed all’aggiudicazione dell'appalto a favore della migliore offerta fra quelle non viziate da anormalità.
Sezione IV- Procedure ristrette e negoziate
Art. 31 - Procedure ristrette
1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L’Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali, dell’Impresa.
2. La procedura successiva all’invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.
Art. 32- Procedure negoziate
1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara. Con l’avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 221 del Codice unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire ulteriori miglioramenti dell’offerta dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l’Impresa secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
Sezione V- Gare on-line
Art 33 -Principi generali
1. L’Impresa ha la facoltà di individuare il soggetto aggiudicatario, oltre che con le tradizionali procedure, anche attraverso l’utilizzo del sistema delle negoziazioni on-line.
I fornitori interessati accedono previa attività di registrazione ed abilitazione finalizzata alla conoscenza ed accettazione delle procedure operative che regolano le negoziazioni on-line, nonché alla dotazione di una chiave di accesso e password per accedere al sistema informatico con il quale si svolgeranno le negoziazioni.
2. La procedura on-line può essere applicata a qualsiasi tipologia di gara seguendone le regole fino alla presentazione dell’offerta. Deve comunque essere assicurata la parità di condizioni dei partecipanti nel rispetto dei principi di trasparenza e di semplificazione delle procedure, nonché di massima sicurezza e riservatezza dei dati.
3. La procedura telematica di acquisto è realizzata nel rispetto dei principi di sicurezza fissati dal D.L.vo 196 del 30.06.2003.
4. Il diritto di accesso ai documenti amministrativi si esercita con l’interrogazione delle registrazioni di sistema che contengono la documentazione in formato elettronico degli atti della procedura.
5. Alle comunicazioni ed alle trasmissioni di documenti tra gli utenti e l’Impresa si applicano le disposizioni di cui all’art. 14 del D.P.R. 28.12.2000 n° 445.
6. L’utilizzo del sistema di acquisto attraverso procedura on-line viene esplicitamente reso noto ai soggetti interessati negli atti di gara nonché nel sito internet aziendale nella parte dedicata ai fornitori, dove devono essere adeguatamente pubblicizzate le gare da esperire on-line.
7. L’Impresa si riserva, al fine di assicurare la più ampia partecipazione alle negoziazioni on-line, di pubblicare sui principali organi di stampa a diffusione nazionale, con cadenza trimestrale, un avviso contenente le modalità ed ogni altra informazione utile per partecipare alle negoziazioni in parola.
8. Il ricorso alle procedure on-line è possibile quando le specifiche dell’appalto possono essere fissate in maniera precisa e la valutazione delle offerte sia effettuabile automaticamente attraverso il mezzo elettronico, sulla base di elementi quantificabili in modo tale da poter essere espressi in cifre o percentuali.
Art. 34 – Criteri di aggiudicazione
1. Nella procedura on-line l’aggiudicazione avviene di norma al prezzo più basso oppure secondo i prezzi e/o i valori degli elementi dell’offerta indicati negli atti di gara, qualora l’appalto venga aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. Nel caso di aggiudicazione al prezzo più basso, le modalità attraverso le quali può essere espresso il massimo ribasso sono quella dell’asta di acquisto di tipo “inverso”, a rilanci multipli, on-line oppure la richiesta di offerta on-line in busta chiusa digitale. Con la prima procedura il fornitore invitato inserisce a sistema la propria offerta e, sulla base delle offerte anonime inserite dagli altri concorrenti, ha la possibilità di migliorare a ribasso la propria migliore offerta mediante rilanci in tempo reale entro i termini di durata dell’asta. Con la seconda forma di procedura il fornitore invitato presenta la propria migliore offerta entro il termine di scadenza, non conoscendo le offerte inserite dagli altri concorrenti invitati, che pertanto rimangono segrete fino all’apertura delle buste digitali.
3. Nel caso di aggiudicazione all’offerta economicamente più vantaggiosa, gli elementi di valutazione devono essere quantificabili meccanicamente secondo formule matematiche relative alla ponderazione di tutti i criteri stabiliti per determinare l’offerta economicamente più vantaggiosa. Gli elementi tecnici di valutazione con il relativo punteggio, nonché il punteggio tecnico minimo da conseguire per essere ammessi all’asta sono predeterminati nella lettera d’invito. Le proposte tecniche presentate costituiscono oggetto di valutazione da parte di un’apposita Commissione Tecnica. Al termine della valutazione tecnica vengono comunicati i punteggi conseguiti alle ditte che hanno realizzato un punteggio tecnico pari o superiore a quello minimo definito nella lettera d’invito stessa, e viene data comunicazione mediante e-mail della data e dell’ora di svolgimento della negoziazione. Ogni partecipante deve essere costantemente ed in tempo reale informato della propria classificazione. A tal fine, durante lo svolgimento dell’asta, il dispositivo elettronico utilizzato dall’Impresa procede alla riclassificazione automatica delle offerte in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati. L’Impresa ha facoltà di stabilire negli atti di gara che, nel corso dell’asta, renderà visibile a ciascun partecipante il numero dei partecipanti alla gara, ma non l’identità dei medesimi fino al momento dell’aggiudicazione.
4. Sia per l’aggiudicazione con il criterio del prezzo più basso che per l’aggiudicazione con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dopo aver dichiarato conclusa l’asta elettronica, si darà luogo alla verifica della eventuale anomalia delle offerte ed alla successiva aggiudicazione della gara.
5. Le modalità di svolgimento degli acquisti on-line sono disciplinate dalle relative procedure operative, che dovranno necessariamente e preliminarmente essere accettate e sottoscritte dalle imprese che intendono partecipare alle singole negoziazioni.
Capo II Procedure di gara per lavori
Sezione I – Pubblicità
Art. 35 – Pubblicità e termini per le procedure di gara relative a lavori.
1. Per gli appalti di lavori di importo compreso tra 500.000,00 euro e la soglia comunitaria si applicano le procedure di cui agli artt. 122 e 123 del Codice Unico.
2. Per gli appalti di lavori di importo superiore a 200.000,00 euro ed inferiore a 500.000,00 euro, le procedure ad evidenza pubblica vengono indette mediante pubblicazione di un bando, contenente gli elementi indicati nell'allegato A e tutte le informazioni utili per partecipare alla gara.
3. Il bando per i lavori di cui al comma 2 è pubblicato nell'albo pretorio del Comune ove si eseguono i lavori nonché sul sito informatico e nell'albo della stazione appaltante.
4. Gli effetti giuridici connessi alla pubblicità delle procedure di cui al comma 2 decorrono dalla pubblicazione nell'albo pretorio del Comune.
5. Relativamente ai termini di ricezione delle domande di partecipazione e delle offerte si applicano i termini indicati all’articolo 227 del Codice Unico ridotti della metà. Nei casi di urgenza motivata nel bando, i termini di presentazione dell’offerta nelle procedure aperte possono essere ulteriormente ridotti, ma mai inferiori ai 15 giorni.
6. L'avviso sui risultati della procedura di affidamento dei lavori di cui al comma 2 va pubblicato entro due mesi dall’aggiudicazione definitiva sul sito della stazione appaltante e contiene gli elementi indicati nell'allegato B, e ogni altra informazione ritenuta utile.
Sezione II –Partecipazione
Art. 36 - Requisiti e avvalimento.
1. L’impresa singola può partecipare alla gara qualora sia in possesso dei requisiti di ordine generale, economici tecnici richiesti nel bando.
2. Sono esclusi dalla partecipazione alle gare di lavori i soggetti che non soddisfano i requisiti di ordine generale cui all’art. 38 comma 1) del Codice Unico.
3. Inoltre non possono presentare offerta i concorrenti che non soddisfano i requisiti tecnici, economici e finanziari richiesti nel bando di gara adeguati alla tipologia di attività ed all’importo posto a base di gara.
4. Per i lavori di importo superiore a 200.000,00 Euro il concorrente dovrà dimostrare il possesso dei requisiti tecnici ed economici mediante la produzione del certificato di iscrizione SOA per categoria e classifica adeguata all’oggetto ed importo dell’appalto. La stazione appaltante, ove opportuno in relazione alla natura dell’appalto, potrà inoltre richiedere la seguente documentazione:
- Requisiti economici:
a) Bilanci o estratti di bilanci;
b) Idonee referenze bancarie;
- Requisiti tecnici:
a) Elenco dei principali lavori analoghi all’oggetto dell’appalto eseguiti negli ultimi tre anni con l’indicazione degli importi dei relativi contratti. L’importo complessivo di tali lavori non dovrà essere, nel triennio, inferiore al valore dell’appalto;
b) certificati di buona esecuzione atti a dimostrare di aver realizzato lavori analoghi all’oggetto dell’appalto;
c) piena disponibilità dei mezzi necessari all’esecuzione dei lavori oggetto dell’appalto;
5. La stazione appaltante può inoltre indicare nell’avviso se vi sono lavori subappaltabili individuando la categoria ovvero lavori scorporabili a qualificazione obbligatoria. In caso di lavori subappaltabili, il concorrente potrà qualificarsi avendo l’iscrizione SOA solo per la categoria prevalente e per l’intero importo dell’appalto, oltre agli altri eventuali documenti richiesti.
6. In caso di lavori per i quali il bando di gara richieda la qualificazione obbligatoria, il concorrente singolo o associato dovrà dimostrare il possesso della qualificazione SOA oltre che per la categoria prevalente anche per le ulteriori categorie indicate nel bando.
7. Il bando di gara può prevedere che, in relazione alla natura o all’importo dell’appalto, le imprese partecipanti possano avvalersi solo dei requisiti economici e dei requisiti tecnici, ovvero che l’avvalimento possa integrare un preesistente requisito tecnico o economico già posseduto dall’impresa avvalente in misura o percentuale indicata nel bando stesso.
8. L’avvalimento negli appalti di lavori è ammesso solo per il possesso di requisiti tecnici ed economici ovvero attestazioni SOA con le seguenti limitazioni:
- il concorrente può avvalersi esclusivamente dei requisiti economici delle società facenti parte dello stesso Gruppo;
- il concorrente può avvalersi dei requisiti tecnici e delle attestazioni SOA di altre società purché l’avvalimento sia dimostrato da idoneo titolo di disponibilità del requisito di cui il concorrente intende avvalersi.
9. L’avvalimento non potrà in nessun caso costituire elusione delle norme sul subappalto.
10. L’impresa ausiliaria dovrà produrre le dichiarazioni di cui all’art. 49 comma 1 del Codice Unico.
Sezione III –Procedure aperte
Art. 37- Norme specifiche
1. Nelle procedure aperte per l’aggiudicazione di lavori si seguono le stesse norme previste per le procedure di aggiudicazione di beni e servizi di cui alla sezione III, del Capo I del Titolo VI del presente regolamento, se non diversamente disposto.
2. La cauzione provvisoria è di norma fissata al 2% dell’importo dei lavori fatta salva la facoltà dell’impresa di consentire ai concorrenti di ridurre della metà la percentuale della cauzione per le imprese provviste di certificazione di qualità.
3. Per la partecipazione alle gare delle Associazioni Temporanee di Imprese e Consorzi, varranno le disposizioni della legge pro tempore in vigore.
Sezione IV – Procedure ristrette e negoziate
Art. 38 - Procedure ristrette.
1. Nelle procedure ristrette l’avviso di gara prevede un termine per consentire agli aspiranti concorrenti di manifestare l’intenzione di partecipare alla gara e, se previsto, di documentare il possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione. L’Impresa può integrare la lista dei potenziali concorrenti inserendo nell’elenco delle ditte da invitare, oltre quelle che hanno presentato domanda e posseggono i requisiti, anche altre ditte estratte dall’Albo Fornitori, o elenco-fornitori abituali dell’Impresa, ovvero dal sito dell’Autorità.
2. La procedura successiva all’invito a presentare offerta è disciplinata analogamente a quanto previsto per le procedure aperte.
Art. 39 – Procedura negoziata
1. La procedura negoziata con pubblicazione dell’avviso segue di norma la procedura prevista per la gara aperta salvo diversa indicazione del bando in ordine alla pubblicità delle sedute di gara.. Con l’avviso si può promuovere una procedura analoga a quella aperta richiedendo la presentazione diretta delle offerte, unitamente alla documentazione del possesso dei requisiti necessari, oppure l’avviso può soltanto sollecitare manifestazioni d’interesse ed allora la procedura si svolge in modo analogo alla procedura ristretta.
2. La procedura negoziata diretta o plurima senza pubblicazione di avviso può essere effettuata soltanto per le occasioni, le contingenze e i motivi previsti nell’art. 221 del Codice unico.
3. In caso di offerte plurime la procedura può prevedere una prima fase di confronto tecnico e/o economico fra le ditte offerenti, confronto finalizzato alla individuazione della migliore soluzione tecnica e/o della migliore offerta; ed una seconda fase di negoziazione tendente a conseguire dal/i concorrente/i che ha/hanno presentato la migliore offerta o le migliori condizioni per l’Impresa secondo quanto prescritto dal bando di gara. In ogni caso deve essere effettuata una procedura di confronto che garantisca la par condicio a tutti i concorrenti.
Sezione V - Norme Comuni
Art. 40 - Criteri di aggiudicazione e anomalia dell’offerta
1. Le procedure di gara per l’affidamento dei lavori possono essere aggiudicate secondo i criteri del prezzo più basso o dell’offerta economicamente più vantaggiosa.
2. E’ facoltà dell’Impresa, ove ravvisi la presenza di offerte anomale rispetto al valore dell’appalto, esaminare gli elementi giustificativi del prezzo o del corrispettivo che saranno richiesti al soggetto provvisoriamente aggiudicatario. In alternativa, nel caso di appalti aggiudicati con il criterio del prezzo più basso, è facoltà dell’Impresa prevedere, indicandolo nel bando o nella lettera d’invito, l’esclusione automatica delle offerte anomale ai sensi dell’art. 86 del Codice Unico.
Capo III
Sistemi di qualificazione dell’impresa e del prodotto.
Dialogo tecnico. Centrali di committenza. Accordo quadro. Incarichi di progettazione
Art. 41 - Sistemi di qualificazione
1. L’Impresa, allorché intenda istituire un proprio sistema di qualificazione degli imprenditori, fornitori o prestatori di servizi, lo rende noto pubblicando un avviso redatto secondo il modello di cui all'allegato C, ove sono fra l’altro indicate le finalità del sistema di qualificazione e le modalità per conoscere le norme relative al suo funzionamento.
2. Quando il sistema ha una durata superiore a tre anni, l'avviso viene pubblicato annualmente. Quando il sistema ha una durata fino a tre anni è sufficiente un avviso iniziale. L'avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione va pubblicato con le stesse forme e modalità previsti per i bandi di gara
3. Il principio che disciplina il sistema è quello della durata prefissata rispetto al termine di scadenza, ma anche la possibilità per gli imprenditori di essere qualificati in ogni tempo di validità del sistema.
4. In prima indizione l’Impresa indica un termine utile entro il quale devono essere presentate le candidature e la documentazione richiesta. Allo scadere del termine l’Impresa provvede, anche mediante apposita commissione, alla valutazione delle candidature, verificando la documentazione presentata e, se del caso, effettuando sopralluoghi su stabilimenti e impianti produttivi. I candidati devono dimostrare il possesso dei requisiti richiesti tra cui, in particolare, quelli indicati all’art 25 comma 1 punti V, VII, VIII, XII del presente regolamento e trova applicazione l’art. 50 del Codice Unico.
5. A conclusione di questa prima fase l’Impresa, anche a mezzo della commissione di cui al comma precedente, predispone l’elenco dei candidati qualificati e quello dei candidati non qualificati. L’avvenuta qualificazione è resa nota ai soggetti qualificati attraverso comunicazione diretta e specifica, se del caso anche a mezzo di posta
elettronica; la mancata qualificazione deve essere resa nota con la stessa modalità ma deve, altresì, essere indicato il motivo per cui il soggetto candidato non è stato qualificato.
6. L’Impresa o la Commissione di cui sopra effettua periodicamente la verifica delle candidature che siano state eventualmente presentate in epoca successiva a quella di scadenza del termine di prima indizione.
7. L’Impresa, in presenza di un sistema di qualificazione, invita a presentare offerta i soggetti candidati che risultino qualificati alla data di spedizione della richiesta d’offerta. La procedura si svolge successivamente come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.
8. L’Impresa, allorché intende avvalersi di un sistema di qualificazione indetto e gestito da un’altra stazione appaltante, provvede ad acquisire il consenso di tale stazione, definendo con essa le modalità operative dell’accordo: successivamente rende nota tale decisione agli operatori economici mediante pubblicazione di un avviso secondo le stesse forme adottate per l’indizione di un proprio sistema di qualificazione. Al momento di indire la procedura concorsuale, l’Impresa richiede alla stazione appaltante di cui si avvale l’elenco dei fornitori che risultano alla data da quest’ultima qualificati e provvede a richiedere direttamente offerta a questi ultimi secondo una procedura che si svolge come una ordinaria procedura ristretta o negoziata.
9. L’Impresa può indire un sistema di qualificazione di prodotti. In tal caso i candidati interessati a presentare un tipo di prodotto idoneo presentano quanto richiesto sul piano documentale ed, eventualmemente, un campione. L’Impresa si riserva di effettuare collaudi e prove, anche presso laboratori di fiducia. Per ogni adempimento l’Impresa segue per quanto possibile una procedura analoga a quella prevista nei commi precedenti.
10. Allorché l’Impresa deve provvedere ad acquistare i prodotti qualificati procede, secondo l’importo di spesa, ad un acquisto in economia o all’indizione di una gara pubblica in modalità ristretta o negoziata. Se vi sono più prodotti qualificati per lo stesso particolare di catalogo l’oggetto dell’acquisto o della gara deve contenere la facoltà per il concorrente di quotare e fornire alternativamente ciascun tipo di prodotto qualificato.
Art. 42 - Dialogo tecnico
1. Prima dell’avvio di una procedura di aggiudicazione di un appalto particolarmente complesso, in ordine al quale l’Impresa non è in possesso di tutti gli elementi di valutazione tecnica, di valutazione economica e di conoscenza di mercati specialistici, che la guidino in termini diretti e sicuri verso una determinata soluzione, l’Impresa stessa può sollecitare o ricevere contributi progettuali da parte di professionisti od imprese allo scopo di predisporre un capitolato tecnico pienamente rispondente alle proprie esigenze.
2. La sollecitazione viene rivolta agli operatori specialistici attraverso la loro convocazione ad una conferenza introduttiva di presentazione nella quale vengono illustrate le esigenze dell’Impresa e le plurime soluzioni della questione che sono state individuate oppure viene dichiarata la mancata individuazione di una qualsiasi soluzione. Se l’Impresa ha ricevuto un contributo spontaneo, di tale contributo deve essere data notizia nella conferenza introduttiva.
3. Nella seduta stessa viene fissato un termine congruo per l’effettuazione di una conferenza conclusiva nella quale sono invitati a partecipare tutti coloro che sono stati presenti nella conferenza introduttiva. In tale conferenza conclusiva si prende nota delle soluzioni offerte da coloro che le propongono, ammettendo al dibattito su ciascuna proposta, in un tempo definito, anche gli intervenuti che non hanno presentato proposte o ne hanno presentate diverse da quella in discussione.
4. Di ciascuna conferenza viene redatto sommario processo verbale dal quale devono almeno risultare i soggetti presenti e coloro che sono intervenuti durante la conferenza con una sommaria descrizione delle proposte ricevute dall’Impresa.
5. A conclusione del procedimento l’Impresa non può inserire nel capitolato tecnico, che viene predisposto, disposizioni o prescrizioni tali da costituire un limite o un impedimento alla libera concorrenza e, comunque, le soluzioni e le specifiche tecniche indicate devono essere previste in coerenza con quanto prescritto dall’art. 68 del Codice Unico.
6. L’impresa può anche decidere di avviare un dialogo tecnico allorché, per il medesimo oggetto, ha indetto due esperimenti di gara senza ricevere offerte oppure avendo ricevuto offerte che sono risultate invalide per motivi di carattere tecnico o comunque inefficaci o inappropriate.
Art. 43 - Centrali di committenza
1. L’Impresa può avvalersi per i propri acquisti di una o più centrali di committenza. Appalti di forniture e servizi effettuati tramite le centrali di committenza si considerano in linea con le norme e le direttive europee se le centrali di committenza hanno rispettato a loro volta le prescrizioni delle direttive europee in materia di appalti pubblici.
2. La centrale di committenza può assumere forma consortile ma non vi possono far parte soggetti diversi da coloro che usufruiscono dei servizi della centrale.
3. L’Impresa che intende avvalersi di una centrale deve preventivamente concordare i termini di una convenzione con la centrale stessa e successivamente procedere ad una pubblicazione di un avviso in termini e con modalità analoghi a quelli previsti per i sistemi di qualificazione.
Art. 44 - Accordo quadro
1. Nel caso che l’Impresa abbia necessità di pluralità di prestazioni protratte per un tempo determinato oppure abbia necessità di usufruire, per motivi tecnici e/o economici, di prestazioni parziali in relazione ad uno specifico e più ampio programma di esecuzione di lavori, forniture o servizi, essa stipula un accordo quadro, in cui sono fissate le condizioni generali di realizzazione del programma e le modalità di determinazione di successivi rapporti negoziali soprattutto con riferimento ai prezzi ed eventualmente alle quantità.
2. I contratti applicativi dell’accordo quadro possono essere stipulati con procedura negoziata senza pubblicazione di bando soltanto se l’accordo è stato aggiudicato a seguito di gara.
Art. 45 - Incarichi di progettazione
1. Per gli incarichi di ingegneria relativi a progettazione, direzione lavori, coordinamento sicurezza e collaudo di importo pari o inferiore a € 100.000,00 e per quelli di validazione di progetti di importo pari o inferiore a € 200.000,00, l’Impresa può procedere, in mancanza di professionalità interne o in mancanza di loro disponibilità certificate dal responsabile di fase, ad affidamenti secondo una procedura in economia che rispetti i principi di trasparenza, buona fede e di confronto concorrenziale.
2. L’Impresa pubblica un avviso sul proprio sito informatico e su almeno due giornali di interesse nazionale con il quale rende noto che per gli incarichi di cui sopra procederà per un periodo di tempo determinato, comunque non superiore a due anni, alla indizione, mediante successive pubblicazioni sul proprio sito informatico, di uno o più confronti concorrenziali per l’affidamento di incarichi di progettazione o direzione lavori.
3. In tali avvisi saranno invitati i professionisti interessati, in possesso dei requisiti previsti dal vigente ordinamento di settore, a presentare le proprie candidature per l’affidamento dell’incarico. I candidati dovranno presentare il proprio curriculum professionale e un elenco di progetti analoghi a quello oggetto del confronto, con l’allegazione di una relazione che illustri le caratteristiche peculiari sul piano progettuale di ciascuno dei progetti addotti. L’Impresa può altresì richiedere nell’avviso le condizioni economiche richieste per l’espletamento dell’incarico. Nell’avviso deve essere altresì precisato che le candidature saranno valutate da una Commissione che procederà ad individuare il professionista meritevole dell’affidamento avvalendosi di una procedura di confronto che preveda l’attribuzione di un punteggio, secondo una modalità e secondo un criterio indicati nell’avviso. In ciascun avviso non potrà essere prevista l’attribuzione al curriculum professionale di un punteggio massimo superiore a 40 punti su 100.
4. Per quanto non espressamente disposto dal presente articolo si rinvia all’articolo 91 del Codice Unico.
TITOLO VIII
AGGIUDICAZIONE DELLE GARE SUB-EUROPEE DI SERVIZI, FORNITURE E LAVORI
Art. 46 - Aggiudicazione definitiva.
1. Successivamente all’aggiudicazione provvisoria disposta dalla Commissione giudicatrice, l’Impresa provvede all’aggiudicazione definitiva, mediante provvedimento del soggetto competente, in base allo Statuto, regolamento interno, piano delle deleghe in vigore presso l’Impresa e/o secondo eventuali procure generali/speciali.
2. L’aggiudicazione definitiva comunque è sottoposta alla condizione sospensiva della verifica dei requisiti di cui al successivo articolo.
Art. 47 - Verifica requisiti aggiudicatario
1. L’Impresa deve verificare in capo all’aggiudicatario e, in caso di Consorzi di cui all’art. 34, comma 1, lett. b)
c) del Codice Unico in capo alle imprese che eseguiranno la prestazione, il possesso dei requisiti richiesti acquisendo i seguenti documenti:
- Certificato della CCIAA competente con la dicitura antimafia se prevista della legge.
- Certificato del tribunale fallimentare attestante l’insussistenza di procedure fallimentari in corso.
- Documentazione a comprova delle dichiarazioni concernenti il possesso dei requisiti di capacità economico-finanziaria e tecnica richiesti dal bando. Per i requisiti di capacità economico– finanziaria saranno richiesti i bilanci relativi al periodo indicato in bando, mentre per la capacità tecnica la stessa Impresa potrà eseguire controlli presso gli Enti/Aziende indicate come referenti dell’aggiudicatario.
- Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.).
- Certificato rilasciato dagli Uffici competenti attestante l’ottemperanza alle norme sul diritto al lavoro dei disabili (L. 68/1999), salvo che il concorrente non abbia dichiarato di esserne esentato.
- In caso di aggiudicazione ad un costituendo Raggruppamento di Imprese: mandato collettivo speciale con rappresentanza conferita alla capogruppo e risultante da scrittura privata autenticata.
2. Per i soli appalti di lavori occorre altresì richiedere:
- Dichiarazione inerente l’organico medio annuo, distinto per qualifica nonché dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.
3. L’Impresa inoltre, al fine di verificare quanto dichiarato ai sensi dell’art. 38, comma 1, lett. c) m) del Codice Unico effettuerà le necessarie verifiche richiedendo il certificato del Casellario Giudiziale riferito al titolare, ai soci in caso di società in nome collettivo, ai soci accomandatari e agli amministratori muniti di potere di rappresentanza; per gli appalti di lavori, la verifica riguarderà anche i Direttori tecnici.
4. In ogni caso la verifica riguarderà anche i soggetti di cui sopra cessati dalla carica nel triennio antecedente la data di pubblicazione del bando di gara.
Art. 48 - Stipula del contratto.
1. All’esito positivo della verifica dei requisiti e previo rilascio da parte dell’aggiudicatario della cauzione definitiva e delle polizze assicurative, se richieste, e, in caso di appalto di lavori del Piano di sicurezza come regolato dall’art. 131 del Codice Unico, si procede alla stipula del contratto, nelle forme sotto indicate e nel termine di 60 giorni, salvo diverso termine indicato nel bando di gara ovvero, in caso di differimento espressamente concordato con l’aggiudicatario, decorrenti dall’intervenuta efficacia dell’aggiudicazione definitiva.
2. Il Contratto predisposto dalla Stazione Appaltante deve indicare in modo chiaro:
- l’oggetto del contratto;
- i termini di esecuzione dello stesso;
- il corrispettivo determinato con il ribasso percentuale ovvero con il prezzo offerto.
3. Il contratto è stipulato mediante scrittura privata oppure in forma elettronica, se previsto dal regolamento dell’Impresa.
4. E’ ammessa la stipula mediante ordine emesso dall’Impresa e sottoscritto per accettazione dall’aggiudicatario.
TITOLO IX NORME CONTRATTUALI
Art. 49 - Garanzie contrattuali
a) Garanzia del fornitore
1. Fatto salvo quanto previsto dall’art. 4.5 del presente Regolamento, è facoltà dell’impresa richiedere all’aggiudicatario le seguenti garanzie:
- garanzia di buon funzionamento del prodotto/servizio fornito;
- garanzia, in caso di appalto di lavori, per le difformità e i vizi dell’opera, oltre a quanto previsto dall’art. 1669 Codice Civile.
2. Tali garanzie della durata di 24 mesi decorrono:
a) Per le forniture e, se applicabile, per i servizi, in alternativa:
- Dalla consegna del materiale;
- dall’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione;
- dall’ultimo collaudo favorevole;
- dalla scadenza del periodo di manutenzione se conforme agli usi.
b) Per gli appalti di lavori:
- dal favorevole certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione.
3. In deroga all’art. 1495 Cod. Civ. l’Impresa decade dalla garanzia qualora non faccia denunzia del vizio/difetto all’appaltatore entro 60 giorni dalla scoperta, mentre per i lavori la denuncia deve essere inoltrata prima che il certificato di collaudo/regolare esecuzione assuma carattere definitivo.
4. L’Impresa indica di xxxxx, nel contratto di appalto, nell’ordine o comunque nel documento avente valore di contratto le seguenti clausole:
- l’Appaltatore, durante il periodo di garanzia ed indipendentemente dall’avvenuta liquidazione del saldo, prende a proprio carico e onere la sostituzione e/o la riparazione di ogni componente difettoso, assumendosi tutte le spese, ivi comprese quelle di imballo, trasporto e dogana tra il sito e il luogo di riparazione (andata e ritorno), la riparazione e/o eliminazione del vizio e/o difformità dell’opera e, in ogni caso, ogni intervento necessario ad assicurare la rispondenza della prestazione alle condizioni contrattuali.
- Qualora siano state richieste delle specifiche “performance” (v. mtbf) in contratto, il Fornitore, durante il periodo di garanzia, dovrà correggere a propria cura ed onere le anomalie constatate sulla
fornitura, comprese le attrezzature e i pezzi di ricambio, per garantire il rispetto delle performance richieste.
- In deroga a quanto previsto dagli Artt. 1491 e 1667 cod. Civ.. per il periodo di garanzia sopra indicato, l’Appaltatore è tenuto alla garanzia anche se i vizi e/o i difetti erano conosciuti e/o riconoscibili al momento dell’accettazione della merce o in fase di collaudo.
b) Garanzia di esecuzione (cauzione definitiva)
1. L’Impresa, per contratti stipulati a seguito di procedura in economia, si riserva la facoltà di richiedere una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 5% dell’importo del contratto.
2. Per contratti stipulati a seguito di procedura di gara pubblica sub-europea l’Impresa richiede una garanzia di esecuzione in misura non inferiore al 10% dell’importo del contratto, fermo restando che l’aggiudicatario, al quale è stato rilasciato da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie Uni Cei En 45000 e della serie Uni Cei En Iso/Iec 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000, può ridurre l’importo della garanzia del 50%, previa presentazione del certificato attestante il possesso del requisito richiesto.
3. La cauzione definitiva può essere versata mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 01/09/1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della committente.
4. La garanzia di esecuzione è prestata a garanzia degli impegni tutti del contratto e dovrà avere validità:
- per gli appalti di lavori: fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di quello di regolare esecuzione;
- per gli appalti di forniture e servizi fino all’emissione dell’ultimo collaudo favorevole ovvero, se previsto, fino alla scadenza del periodo di manutenzione.
5. Per contratti ad esecuzione continuata dove per la natura del contratto non è previsto collaudo, la cauzione avrà validità fino al termine del contratto stesso e comunque fino a dichiarazione di svincolo dell’Impresa.
6. L’Impresa potrà rivalersi sulla garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le prestazioni da eseguirsi di ufficio in danno dell’Appaltatore. In tal caso l’appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nell’importo originario.
c) Garanzia ulteriore per i contratti di lavori
1. Nel contratto di appalto o nell’ordine, l’Impresa stabilisce che il pagamento della rata di saldo, corrispondente all’ultima rata e pari indicativamente al 10% dell’importo contrattuale, viene effettuato previo rilascio di una garanzia fideiussoria pari all’importo della rata e della durata di anni due.
2. Qualora il pagamento avvenga in una sola soluzione, una quota percentuale, sempre pari di norma al 10%, viene pagata solo dietro presentazione della garanzia fideiussoria di cui sopra.
d) Garanzie per i contratti di forniture e servizi
1. L’Impresa può stabilire che una parte dell’importo contrattuale, pari al 10% dell’importo del contratto, sarà trattenuto a copertura degli obblighi di garanzia del Fornitore e che tale somma sarà pagata senza interessi alla scadenza del periodo di garanzia.
2. L’Impresa, su richiesta del Fornitore, provvede al pagamento della rata di cui sopra, previo rilascio di una cauzione sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa che dovrà avere le seguenti caratteristiche:
- importo corrispondente a quello da trattenere;
- durata pari al periodo di garanzia;
- decorrenza dall’inizio della garanzia
3. Inoltre la fideiussione deve contenere espressamente le seguenti clausole:
- rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 Codice Civile;
- operatività entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta della Committente.
Art. 50 - Assicurazioni
1. L’Impresa, in relazione alla particolare natura dei contratti, può richiedere all’Appaltatore una polizza assicurativa del tipo “All Risk”, da stipulare con primarie Compagnie di Assicurazione, a copertura di tutti i rischi derivanti dall’esecuzione dell’appalto e che dovrà avere un massimale adeguato al rischio effettivo.
2. La polizza dovrà anche coprire gli eventuali danni a terzi, compresi i dipendenti dell’Impresa o persone da quest’ultima incaricate per specifiche attività nell’ambito del contratto.
3. La polizza deve essere valida fino al termine di esecuzione del contratto ovvero fino alla scadenza del periodo di manutenzione; per i lavori, la copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
Art. 51 - Penali per inadempienze
1. Per i contratti di appalto di lavori, prestazioni di servizio e forniture, l’Impresa nel capitolato speciale stabilirà le penali per ritardo nell’adempimento e/o inadempimento (indicativamente nella misura del 2 per mille per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo).
2. La penalità potrà essere applicata all’Appaltatore a seguito di semplice constatazione dell’Impresa a mezzo del responsabile dell’esecuzione.
3. Indipendentemente dall’applicazione delle penali sopra indicate, nel caso in cui per negligenza dell’Appaltatore lo sviluppo esecutivo del contratto non fosse tale da assicurarne il compimento nel tempo prefissato ovvero nel caso sia accertata dal responsabile dell’esecuzione del contratto una condotta dei lavori visibilmente insufficiente a mantenere i termini di consegna richiesti, l’Impresa ha facoltà di procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere.
4. Non si darà luogo all’applicazione di penalità solo nel caso di ritardi dovuti a causa di forza maggiore, che siano riconosciuti come tali per iscritto dal responsabile dell’esecuzione del contratto ed approvati dall’Impresa.
Art. 52 - Rinnovo e proroga del contratto
1. Il rinnovo e la proroga dei contratti di forniture, servizi e lavori sono vietati salvo quanto previsto dai commi successivi.
2. L’Impresa può riservarsi la facoltà di disporre il rinnovo o la proroga del contratto a condizione che tale possibilità sia espressamente indicata nella richiesta di offerta o nel bando di gara e che l’importo del rinnovo o della proroga sia stato computato nell’importo complessivamente stimato ai fini della scelta della procedura. 0.Xx facoltà di rinnovo o di proroga deve essere esercitata dall’Impresa mediante atto scritto comunicato, a mezzo raccomandata o a mezzo fax, all’Appaltatore nei termini indicati negli atti di gara e comunque prima della scadenza contrattuale. L’Appaltatore è tenuto all’esecuzione del contratto alle condizioni indicate negli atti di gara.
4. Per i lavori trova applicazione l’art. 133, comma 3, del Codice Unico.
5. Oltre quanto sopra previsto, è consentita una proroga dei contratti in scadenza al solo fine di assicurare la continuità del servizio e per il tempo strettamente necessario per lo svolgimento delle procedure previste dal presente Regolamento per la scelta dell’Appaltatore.
Art. 53 - Subappalto
1. Il subappalto è disciplinato dall’art 118 del Codice Unico.
2. L’Impresa non provvede al pagamento diretto delle prestazioni a favore del subappaltatore. Negli atti di gara l’Impresa precisa che è fatto obbligo agli appaltatori di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi appaltatori corrisposti ai subappaltatori, con le ritenute l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
3. In deroga a quanto sopra indicato, l’Impresa può, per determinate tipologie di contratti di servizio o fornitura, vietare il subappalto. Il divieto in oggetto deve essere esplicitato negli atti di gara e portato a conoscenza dei Concorrenti.
TITOLO X
CONDIZIONI GENERALI DI FORNITURA
Art. 54 - Imballo e peso
1. L'imballo e la confezione si intendono compresi nel prezzo e il peso della merce si intende al netto.
Art. 55 - Resa
1. La merce deve essere resa, franco di ogni spesa, a terra nei magazzini dell’Impresa indicati nel bando di gara o nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale.
Art. 56 - Trasporto
1. Il trasporto della merce è effettuato a rischio e pericolo della ditta fornitrice.
Art. 57 - Campioni di fornitura
1. A richiesta dell’Impresa la fornitura può essere subordinata alla presentazione di una campionatura per "benestare" entro il termine indicato nel Capitolato Speciale di Fornitura.
2. Qualora la campionatura del soggetto aggiudicatario non risulti rispondente ai requisiti prescritti, il soggetto stesso è tenuto a presentare una seconda campionatura entro e non oltre 15 giorni naturali e consecutivi dal ricevimento della lettera dell’Impresa che notifica l'accertamento della difformità del primo campione. In caso di mancata rispondenza anche della seconda campionatura, l’Impresa ha la facoltà insindacabile di risolvere il contratto incamerando la cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno.
3. Nel caso che, pur non essendo richiesto, il fornitore ritenesse opportuno presentare un campione della merce prima di dar corso alla fornitura, l’Impresa si riserva - esclusa la sospensione o l'interruzione dei termini contrattuali - di esaminarlo e di esprimere un eventuale "benestare".
4. Il ritardo nell'espletamento della fornitura, che derivi dalla mancata rispondenza del campione o dal ritardo nella consegna del campione, comporta l'applicazione di penalità ai sensi di quanto previsto dall’art. 51 del presente regolamento.
5. Il periodo intercorrente tra la data di consegna della 1ª e/o 2ª campionatura e la data di comunicazione alla ditta dell'esito del collaudo dei campioni stessi, non è computato ai fini della determinazione della data di consegna contrattuale.
6. Nel caso di fornitura subordinata alla presentazione di campioni per il "benestare", il tempo intercorrente fra la data di presentazione del campione e la data del rilascio del "benestare" medesimo non è computato ai fini dei termini di consegna.
Art. 58 - Consegna
1. La merce pervenuta s’intende consegnata subordinatamente al collaudo favorevole, ove questo sia previsto.
2. Il ricevimento della merce non preclude le azioni per perdita parziale o per avaria non riconoscibili al momento della consegna, ai sensi dell'art.1698 c.c.
3. I termini di consegna sono computati in giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data della stipulazione del contratto o di ricevimento dell'ordine ovvero dalla data di benestare al campione nell'ipotesi di cui all’ art. 57 del presente regolamento; si intende escluso dal computo il mese di Agosto. La consegna deve aver luogo secondo le prescrizioni contenute nella lettera d’invito o nel Capitolato Speciale o nell’ordine.
4. Qualora cause di forza maggiore, esigenze o circostanze speciali, impediscano all’Impresa il ricevimento della fornitura, la medesima può ordinare una temporanea sospensione dei termini.
5. L’Impresa ha facoltà di variare, a parità di condizioni, l'entità della fornitura nell’ambito del ± 20 % dell’importo contrattuale.
6. Il fornitore che, per cause di forza maggiore, documentate e comprovate, non sia in grado di effettuare le consegne nel termine fissato, può chiedere, con domanda motivata, la concessione di una proroga dei termini all’Impresa. Verificata la fondatezza dei motivi della richiesta e le proprie esigenze di utilizzazione del materiale in consegna, l’Impresa può concedere la proroga richiesta per non più di una volta per ogni fornitura.
Art. 59 – Collaudo
a) Collaudi per forniture /servizi.
1. Fatto salvo quanto previsto dal Capitolato Speciale, il collaudo della merce fornita viene effettuato presso gli impianti dell’Impresa, che si riserva anche la facoltà di ricorrere a laboratori specializzati. In caso di contestazione della merce consegnata l’aggiudicataria dovrà sostituire la merce con altra rispondente a quanto prescritto, non oltre i termini contrattuali previsti.
2. Ove sia previsto il collaudo presso il fornitore, la ditta deve notificare all’Impresa la disponibilità della merce per le operazioni di collaudo, almeno 20 giorni prima della scadenza dei termini di consegna. Il tempo intercorrente fra detta comunicazione e la data di ultimazione del collaudo non è computato ai fini dei termini di consegna. Nel caso di collaudo con esito sfavorevole, non si dà luogo alla sospensione dei termini di consegna.
3. Nel caso di forniture particolarmente complesse o di forniture con posa in opera, l’Impresa, di norma, in contratto prevede un collaudo provvisorio.
4. Tale collaudo, che potrà essere effettuato in corso d’opera e comunque entro un mese dalla ultimazione del contratto, consiste nell’eseguire, previo avviso all'Appaltatore, tutte le verifiche, prove e constatazioni necessarie, per accertare se la fornitura stessa o sue singole parti possono essere prese in consegna con facoltà d'uso.
5. Successivamente al collaudo provvisorio sarà effettuato il Collaudo definitivo nel termine di 6 (sei) mesi dalla data del collaudo provvisorio e comunque a condizione che siano consegnati tutti i documenti richiesti nelle specifiche tecniche ovvero da norme di legge, e siano stati emessi, con esito positivo, ulteriori eventuali certificati di collaudi effettuati da Enti terzi.
6. Scopo del collaudo definitivo è la verifica del completo e corretto funzionamento di quanto fornito e la piena rispondenza dello stesso alle norme di capitolato ed alle specifiche normative in vigore.
In assenza di collaudo provvisorio, l’Impresa procede al solo collaudo definitivo.
b) Collaudo per lavori
1. Fatto salvo il collaudo in corso d’opera nei casi previsti dal contratto, l’Impresa provvederà, a mezzo del Direttore dei Lavori ad emettere certificato di regolare esecuzione nel termine di tre mesi dalla data del verbale di ultimazione lavori, salvo che non ritenga opportuno emettere il certificato di collaudo entro il termine di sei mesi.
2. Il collaudo è in ogni caso obbligatorio per appalti di importo superiore a € 500.000,00.
3. Una volta emesso, il certificato di regolare esecuzione/collaudo diventerà definitivo decorsi due anni dalla data di emissione e si intende approvato ancorché l’atto formale di approvazione non intervenga entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine.
4. A seguito di emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione si procederà allo svincolo della cauzione definitiva e alla corresponsione, entro il termine massimo di 90 giorni, della rata di saldo, previa contestuale presentazione di idonea garanzia come richiesta all’art. 49 del presente Regolamento.
c) Norme comuni
1. Il collaudatore è nominato dall’Impresa, di norma, nell'ambito del proprio personale; per eventuali collaudatori esterni i compensi sono a carico dell’Impresa.
2. Fatto salvo il potere di rifiutare l’emissione del certificato di collaudo se la fornitura o l’opera risulti non collaudabile, il collaudatore esprimerà le sue eventuali osservazioni e riserve e indicherà quali modifiche, correzioni o adattamenti siano da eseguirsi per rendere la prestazione perfettamente collaudabile con esito positivo.
3. Durante le operazioni di collaudo, l’Appaltatore fornirà a sua cura e spese e come parte integrante dei suoi obblighi di contratto, tutta l’assistenza necessaria alla loro tempestiva e corretta esecuzione; in particolare fornirà la mano d’opera e i mezzi d’opera necessari alle operazioni di collaudo.
4. Tutte le spese relative al collaudo in fabbrica sono a carico della ditta fornitrice salvo quelle del collaudatore che, invece, sono a carico dell’Impresa. Le spese del collaudo, eventualmente effettuato presso un laboratorio specializzato, sono addebitate al fornitore.
5. Inoltre l’Appaltatore dovrà eseguire quanto imposto dal collaudatore nei termini stabiliti e, nel caso di non pronta ottemperanza, l’Impresa farà eseguire dette opere da terzi, addebitando le spese all’Appaltatore stesso, salvo eventuali maggiori danni.
6. I verbali di collaudo sono firmati dal Fornitore o da persona presente munita di procura alla firma; in assenza i verbali saranno trasmessi al Fornitore per la sottoscrizione, che dovrà essere apposta entro 5 gg dalla ricezione.
7. In assenza di sottoscrizione o avendoli sottoscritti senza apporre riserve, i verbali di collaudo si intendono accettati.
TITOLO XI PAGAMENTI
Art. 60 - Pagamenti
1. L’Impresa corrisponde all’Appaltatore il corrispettivo derivante dall’offerta economica presentata, di norma mediante pagamenti per stati di avanzamento.
2. Negli appalti di lavori e di servizi, sarà emesso un certificato di pagamento al raggiungimento di una percentuale predeterminata, ovvero il certificato sarà emesso periodicamente, sulla base di quanto previsto dal contratto.
3. Per i contratti con importo non superiore ad Euro 50.000 oltre IVA, ovvero aventi durata non superiore a 30 giorni, sarà emesso un solo certificato di pagamento.
4. Nei contratti di lavori, il Direttore dei Lavori procederà alla redazione dello stato d’avanzamento che sarà trasmesso al Responsabile dell’esecuzione del contratto il quale, entro 45 giorni decorrenti dalla maturazione dello stato d’avanzamento, redige il certificato di pagamento, autorizzando altresì l’Appaltatore ad emettere corrispondente fattura. Dal reale importo netto di ogni Stato di Avanzamento si dedurranno le ritenute dello 0,50% a garanzia dell’esatta osservanza delle norme sulla tutela assicurativa e previdenziale dei lavoratori, che saranno corrisposte senza interesse in un’unica soluzione dopo l’approvazione del collaudo provvisorio.
5. L’ultima rata ovvero una quota dell’unica fattura pari al 10%, considerata quale rata di saldo, sarà corrisposta all’Appaltatore, previo rilascio di garanzia fideiussoria entro 90 giorni dall’emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione.
6. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione delle opere.
7. Negli appalti di forniture di norma si procede al pagamento a saldo delle fatture, nel termine sotto indicato, alla consegna del materiale, ovvero all’accettazione dello stesso, se sussiste una procedura formalizzata per l’accettazione.
8. Per tutti i contratti il pagamento delle fatture sarà effettuato da parte dell’Impresa secondo i termini indicati dal contratto. Qualora il contratto non disponga un termine, questo si intende fissato a 30 gg. dalla data di emissione della fattura.
Art. 61 – Interessi
1. In caso di ritardo nel pagamento rispetto al termine previsto, verranno corrisposti interessi al saggio legale.
2. Se il ritardo si protrae oltre i 90 giorni, saranno corrisposti per il periodo successivo a tale termine gli interessi moratori al saggio legale maggiorato di 2 punti percentuali.
TITOLO XII
CONTENZIOSO E DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI
Art. 62- Modalità di proposizione delle contestazioni – Accordo bonario
1. Per i contratti di appalto di lavori trova applicazione l’art. 240 del Codice Unico.
2. Per i contratti di servizi e forniture, trova applicazione il comma 22 dell’art. 240 del Codice Unico.
3. Laddove non siano presenti registri contabili, l’appaltatore è tenuto a presentare contestazioni al Responsabile dell’esecuzione di cui all’art. 11 del presente Regolamento, per lettera raccomandata ed entro 15 giorni solari dal manifestarsi delle cause che originano la contestazione stessa. Ai fini di quanto sopra farà fede la data di spedizione della raccomandata.
4. L’Appaltatore deve nella suddetta comunicazione indicare con precisione l’oggetto della contestazione, l’entità e le corrispondenti ragioni di ciascuna domanda.
5. Le contestazioni proposte dall’Appaltatore senza attenersi alle modalità procedurali e di contenuto ed ai termini sopra indicati sono inefficaci ed improduttive di effetti nei confronti dell’Impresa.
Art. 63 - Foro competente
1. Il Foro competente, se non diversamente concordato tra le parti è esclusivamente quello della sede dell’Impresa.
Art. 64 - Norme finali ed entrata in vigore
1. Ai sensi del D.lgs. 30 luglio 2003 n.196, l’Impresa tratterà i dati forniti dai concorrenti esclusivamente per le finalità connesse alla gara e per l’eventuale stipula e gestione del contratto. I concorrenti hanno la facoltà di esercitare i diritti previsti dall’art. 13 del suddetto decreto. Il titolare del trattamento dei dati è individuata nella persona del legale rappresentante pro tempore.
2. L’impresa deve nei documenti contrattuali (bando di gara o lettera di invito o schema di contratto) indicare gli obblighi e gli oneri a carico dell’Appaltatore, come desunti dagli articoli del presente Regolamento.
Tutti i richiami normativi si intendono effettuati alle disposizioni di legge pro-tempore in vigore.
3. Il presente Regolamento entra in vigore 15 giorni dopo la data di adozione dello stesso da parte degli organi competenti.
4. Il Regolamento deve essere portato a conoscenza dei terzi mediante pubblicazione sul sito dell’Impresa.
1. ENTE AGGIUDICATORE:
ALLEGATO A BANDO DI GARA
Nome: _ _ _ ____ __ _ __ __ __ _
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Numeri di telefono: _ _ __ ____ _
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Indirizzo elettronico _ ____ _ ___ _ ___
Indirizzo: fax:
2. OGGETTO DELL'APPALTO
2.1) Descrizione/Oggetto dell’appalto
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2.2) Denominazione conferita all'appalto dall'ente aggiudicatore.
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2.3) Eventuali opzioni esercitabili dalla stazione appaltante
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3. TIPO DI PROCEDURA
Aperta Ristretta Negoziata
4. LUOGO DI ESECUZIONE DEI LAVORI, DI CONSEGNA DELLE FORNITURE O DI PRESTAZIONE DEI SERVIZI
5. CONDIZIONI RELATIVE ALL'APPALTO
a) Importo presunto
b) Durata del contratto/termine
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c) Divisione in lotti NO SI
Le offerte possono essere presentate per un lotto più lotti tutti i lotti
6. AMMISSIBILITÀ DI VARIANTI SI NO
7. DOCUMENTI CONTRATTUALI E DOCUMENTI COMPLEMENTARI - CONDIZIONI PER OTTENERLI
Indirizzo presso cui possono essere richiesti
Disponibili fino al Rimborso spese Condizioni e modalità di
pagamento
8. LINGUA/E UTILIZZABILE/I NELLE OFFERTE O NELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
9. MODALITÀ DI APERTURA DELLE OFFERTE (procedure aperte)
a) Persone ammesse ad assistere all'apertura delle offerte
b) Data, ora e luogo
Data ora
Luogo:
10. CAUZIONI E GARANZIE RICHIESTE
11. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE
a) Requisiti di carattere generale
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b) Capacità economica e finanziaria
c) Capacità tecnica e professionale
12. CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE
A) Prezzo più basso
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in termini di B1) criteri sotto enunciati
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B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri
13. PERIODO MINIMO DURANTE IL QUALE L'OFFERENTE È VINCOLATO DALLA PROPRIA OFFERTA
14. ALTRE INFORMAZIONI
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15. SCADENZA FISSATA PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE O DELLE DOMANDE DI PARTECIPAZIONE
a) data e ora
b) indirizzo cui esse vanno spedite:
16. TERMINI E MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DEI QUESITI
17. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO:
ALLEGATO B AVVISO DI GARA ESPERITA
1. Ente aggiudicatore:
2. Riferimenti del bando di indizione gara:
3. Procedura di gara:
4. Oggetto, natura ed entità della gara aggiudicata:
5. Data di aggiudicazione definitiva della gara:
6. Numero di offerte ricevute:
7. Numero di offerte ammesse:
8. Soggetto aggiudicatario:
9 . Importo di aggiudicazione:
10. Subappalto:
ALLEGATO C
AVVISO RELATIVO AD UN SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
1. ENTE AGGIUDICATORE
Nome: _ _ _ _ __ _ __ _
_ ___ _ ___ _ ___
Indirizzo:
Indirizzo elettronico: __ _ _
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fax: ___ ___ __ ___ _ _ ___
Numeri di telefono:
2. OGGETTO DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
2.1) Obiettivo del sistema di qualificazione; descrizione dei lavori, delle forniture o dei servizi.
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2.2) Denominazione conferita al sistema di qualificazione dall’ente aggiudicatore.
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3. CONDIZIONI CHE DEVONO SODDISFARE I FORNITORI, GLI IMPRENDITORI E I PRESTATORI DI SERVIZI SULLA BASE DELLE LORO QUALIFICHE E DEI METODI CON CUI CIASCUNA DI QUESTE CONDIZIONI SARÀ VERIFICATA
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4. DURATA DEL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE
4.1 Formalità per il rinnovo del sistema di qualificazione.
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5. IL PRESENTE AVVISO È UTILIZZATO COME MEZZO DI INDIZIONE DI GARA?
NO SÌ
6. INDIRIZZO PRESSO CUI È POSSIBILE OTTENERE ULTERIORI INFORMAZIONI E LA DOCUMENTAZIONE RELATIVA AL SISTEMA DI QUALIFICAZIONE.
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7. CRITERI DI AGGIUDICAZIONE
soooo
A) Prezzo più bas
r
B) Offerta economicamente più vantaggiosa in te mini di B1) criteri sotto enunciati
B2) criteri enunciati nel capitolato d'oneri
8. INFORMAZIONI SUPPLEMENTARI (se del caso)
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9. DATA DI PUBBLICAZIONE DEL PRESENTE BANDO: