Accreditamento. La Regione Toscana con L.R. 29/12/2009 n. 82, come modificata dalla L.R. 20/09/2010 n. 49, con Regolamento attuativo n. 86/R del 2020 e con D.G.R.T. 245 del 2021, ha disciplinato, tra l’altro, i requisiti per l’accreditamento delle strutture, indicando i requisiti generali, i requisiti specifici, gli indicatori di verifica, le procedure, i protocolli, i documenti operativi, i piani di attività nonché le azioni di miglioramento da adottare. L’Impresa si obbliga, a pena di risoluzione del contratto e senza alcun onere aggiuntivo o penalità a carico della Committente: - a tenere sotto stretto controllo il calendario delle comunicazioni da trasmettere agli enti competenti, in modo che nessuna di queste manchi al fine di garantire la continuità dell’accreditamento; - a redigere, rivedere, migliorare, attuare e gestire tutte le procedure, protocolli, documenti operativi e la modulistica necessarie a mantenere l’accreditamento ottenuto e ad aggiornare l’intera procedura in conformità alle eventuali modifiche normative che dovessero essere emanate. L’Impresa assume a proprio carico – senza pagamento di alcun corrispettivo da parte della Committente, oltre a quelli previsti contrattualmente - ogni onere relativo alla realizzazione di quanto sopra specificato; - a fornire tutta la documentazione, dati e informazioni che verranno richiesti dalla Committente compresi i dati statistici per rilevazioni da parte di UU.SS.LL., Regione, Stato e del Sistema di Mappatura e Valutazione delle RSA/RSD; - a mantenere, per tutta la durata del contratto, tutti gli standard richiesti dalla normativa per il mantenimento dell’accreditamento della struttura; - di adeguare le procedure adottate nei tempi e modi richiesti da parte dei competenti organismi di vigilanza e controllo. Le procedure di svolgimento dei servizi e delle varie attività dovranno essere conformi al modello di accreditamento delle Strutture e dei servizi adottato dalla regione Toscana di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 n. 82, al Regolamento attuativo n. 86/R del 2020 ed alla D.G.R.T. 245 del 2021 e dovranno, nel tempo, adeguarsi alle eventuali modifiche del modello di accreditamento regionale toscano.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Accreditamento. 1. L'accreditamento è il provvedimento attraverso il quale le strutture pubbliche e private ed i professionisti già autorizzati ai sensi dell'articolo 3 possono erogare prestazioni sanitarie o socio- sanitarie per conto del Sistema sanitario nazionale.
2. La Regione Toscana qualità di soggetto accreditato non costituisce vincolo per Le aziende e gli enti del Servizio sanitario nazionale a corrispondere la remunerazione delle prestazioni erogate al di fuori degli accordi contrattuali di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo n. 502/92, e successive modificazioni ed integrazioni.
3. L'accreditamento, nell'ambito della programmazione regionale e locale, è titolo necessario per l'instaurazione dei rapporti di cui all'articolo 8 quinquies del decreto legislativo 502/1992, e successive modificazioni ed integrazioni, da stipularsi nell'ambito della disciplina vigente secondo i principi di imparzialità e trasparenza.
4. Il Piano Sanitario regionale definisce il programma regionale di accreditamento, indicando gli obiettivi generali da raggiungere nel triennio e le iniziative necessarie per valorizzare l'accreditamento come strumento di garanzia per i cittadini, per la qualificazione dell'offerta con L.R. 29/12/2009 n. 82particolare riferimento all'appropriatezza ed alla continuità delle cure, come modificata e per lo sviluppo di un servizio sanitario efficiente.
5. Entro 30 giorni dalla L.R. 20/09/2010 n. 49data di entrata in vigore della presente legge la Giunta Regionale, con Regolamento attuativo n. 86/R del 2020 apposito regolamento, definisce i requisiti di qualità, strutturali, tecnologici ed organizzativi necessari per l'accreditamento, nonchè i sistemi di controllo sulla permanenza dei requisiti stessi e con D.G.R.T. 245 del 2021le modalità e i termini per la richiesta di accreditamento, ha disciplinato, tra l’altro, da parte delle strutture pubbliche. Con il medesimo regolamento sono definiti i requisiti per l’accreditamento l'autorizzazione all' esercizio e gli ulteriori requisiti sopra indicati per l'accreditamento delle strutturestrutture private, indicando i requisiti generaliprevio parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del provvedimento.
6. L' autorizzazione sanitaria all'esercizio e l'accreditamento sono concessi, i requisiti specificisenza facoltà di delega, gli indicatori dal Dirigente generale del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, previa verifica del fabbisogno e della programmazione regionale nonché il relativo livello organizzativo di verificaapplicazione ottimale, le procedureed acquisito il parere espresso con delibera del Direttore Generale dell’Azienda sanitaria competente per territorio, i protocolli, i documenti operativi, i piani che si avvale per lo scopo delle risultanze della Commissione di attività nonché le azioni di miglioramento da adottare. L’Impresa si obbligacui all'articolo 12, a pena tal fine:
a) la predetta Commissione esamina le domande e trasmette le risultanze entro il termine massimo di risoluzione 90 giorni, salvo carenze documentali necessarie per la decisione. Nei successivi 15 giorni il Direttore generale dell’Azienda sanitaria deve esprimere il parere;
b) decorsi tali termini l'Assessore competente senza indugio nomina i Commissari ad acta i quali agiscono con i poteri della Commissione di cui all'articolo 12, e dello stesso Direttore generale;
c) I Commissari valutano le richieste e trasmettono le risultanze con un parere al Direttore generale del contratto Dipartimento regionale tutela della salute e senza alcun onere aggiuntivo o penalità politiche sanitarie.
7. L’accreditamento, anche definitivo, è soggetto a carico rinnovo ogni tre anni dalla data del relativo provvedimento, sulla base di apposita istanza che il rappresentante legale della Committente: - a tenere sotto stretto controllo struttura interessata deve presentare almeno sei mesi prima della data di scadenza dell'accreditamento all’Azienda sanitaria competente.
8. Ai fini del rinnovo dell'accreditamento si terrà conto dell'evoluzione delle tecnologie, delle pratiche sanitarie e della normativa eventualmente intervenuta. Ai medesimi fini le prestazioni potranno essere ridefinite alla luce dei volumi delle attività prodotte, anche sulla base dei fabbisogni determinati dalla programmazione regionale.
9. Le strutture sanitarie e socio-sanitarie che, alla data di entrata in vigore della legge di approvazione del nuovo Piano sanitario regionale, erogano prestazioni già accreditate e non più conformi agli obiettivi della programmazione regionale, possono presentare al Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie progetti di adeguamento e di riconversione nei termini e con le procedure di cui ai commi 10 e 11, fermo restando che il calendario termine per il possesso dei requisiti minimi da parte delle comunicazioni strutture private accreditate è fissato alla data di entrata in vigore della presente legge.
10. In previsione dell'approvazione del nuovo Piano Sanitario regionale le case di cura neuropsichiatriche che devono riconvertirsi in strutture residenziali per la salute mentale, ovvero modificare la propria natura funzionale orientandosi verso altre patologie che necessitano di ricovero, possono presentare entra 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge conseguenti progetti di riconversione per almeno la metà degli attuali posti letto. I progetti sono soggetti ad approvazione da trasmettere agli enti parte del Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie, acquisito il parere dei Direttori generali delle Aziende sanitarie territorialmente competenti, da rendere entro il termine perentorio di venti giorni dalla data della richiesta.
11. I progetti di cui al comma 20 devono indicare la progressione mensile delle attività che si intendono realizzare, anche con riferimento alla riduzione dei posti letto. Il Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie provvede, anche avvalendosi del personale delle Aziende sanitarie, con analoga cadenza temporale a verificare la rispondenza delle attività alla progressione mensile prevista nei progetti, disponendo in modo che nessuna caso di queste manchi al fine riscontro negativo la sospensione dell'autorizzazione all'esercizio e dell'accreditamento e comunque la revoca in caso di garantire la continuità dell’accreditamento; - a redigere, rivedere, migliorare, attuare e gestire tutte le procedure, protocolli, documenti operativi e la modulistica necessarie a mantenere l’accreditamento ottenuto e ad aggiornare l’intera procedura in conformità alle eventuali modifiche normative che dovessero essere emanate. L’Impresa assume a proprio carico – senza pagamento di alcun corrispettivo da parte della Committente, oltre a quelli previsti contrattualmente - ogni onere relativo alla realizzazione di quanto sopra specificato; - a fornire tutta la documentazione, dati e informazioni che verranno richiesti dalla Committente compresi i dati statistici per rilevazioni da parte di UU.SS.LL., Regione, Stato e del Sistema di Mappatura e Valutazione mancato completamento delle RSA/RSD; - a mantenere, per tutta la durata del contratto, tutti gli standard richiesti dalla normativa per attività entro il mantenimento dell’accreditamento della struttura; - di adeguare le procedure adottate termine finale previsto nei tempi e modi richiesti da parte dei competenti organismi di vigilanza e controlloprogetti stessi. Le procedure di svolgimento dotazioni dei servizi posti letto possono essere mantenute nei termini temporali e delle varie quantitativi previsti nei progetti approvati ai sensi del comma 10.
12. Le cooperative sociali che svolgono le attività dovranno essere conformi al modello di accreditamento delle Strutture e dei servizi adottato dalla regione Toscana socio-sanitarie di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 delibera della Giunta regionale n. 821044 del 2002 e le strutture residenziali riabilitative accreditate ai sensi della delibera della Giunta regionale n. 477 del 2004, possono presentare al Regolamento attuativo n. 86/R Dipartimento regionale tutela della salute e politiche sanitarie progetti di adeguamento o riconversione nei termini e con le procedure di cui ai commi 10 e 11. A seguito dell'approvazione del 2020 ed nuovo Piano Sanitario regionale le medesime norme si applicano anche agli erogatori appartenenti a tutte le altre categorie che intendano, motivatamente, effettuare riconversioni .
13. I posti letto già accreditati dalle case di cura private saranno determinati alla D.G.R.T. 245 luce del 2021 e dovrannofabbisogno stabilito con l'approvazione del nuovo Piano sanitario regionale in applicazione alle indicazioni previste dall'accordo Stato-Regioni del 23 marzo 2005, nel tempo, adeguarsi alle eventuali modifiche previo parere della Commissione consiliare competente da esprimere entro 15 giorni dalla data di assegnazione del modello di accreditamento regionale toscanoprovvedimento.
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Samples: Legge Regionale
Accreditamento. Ai sensi dell'art. 8-quater l.502/92 (così come modificato dal d.lgs. 517/93) lo step successivo all'autorizzazione ut supra concessa, viene individuato nel provvedimento di accreditamento, con il quale strutture pubbliche o private e professionisti possono erogare prestazioni per conto del SSN. I requisiti sono indicati dal Decreto del Presidente della Repubblica del 14 gennaio 1997 all'art. 2 in merito alle caratteristiche tecniche e professionali qualitative e quantitative delle strutture richiedenti. Tale norma demanda alla potestà attuativa delle Regioni. L'accreditamento, il quale non è provvedimento discrezionale, essendo connesso e dovuto al rispetto di determinati parametri di legge9, non dà diritto ad ottenere remunerazione pubblica per le prestazioni erogate in carenza di accordi contrattuali10. Esso viene rilasciato dall'autorità regionale alle strutture pubbliche, private ed ai professionisti autorizzati, dietro richiesta, essendo subordinato “alla loro rispondenza ai requisiti ulteriori di qualificazione, alla loro funzionalità rispetto agli indirizzi di programmazione regionale e alla verifica positiva dell’attività svolta e dei risultati raggiunti. Al fine di individuare i criteri per la verifica della funzionalità rispetto alla programmazione nazionale e regionale, la Regione 9 Vedi sent. TAR Puglia sez. Bari n. 96 del 26 gennaio 2010. 10 Vedi art. 2 punto 7 D.P.R. del 14 gennaio 1997 definisce il fabbisogno di assistenza secondo le funzioni sanitarie individuate dal Piano sanitario regionale per garantire i livelli essenziali e uniformi di assistenza, nonché gli eventuali livelli integrativi locali e le esigenze connesse all’assistenza integrativa di cui all’articolo 9. La Regione Toscana provvede al rilascio dell’accreditamento ai professionisti, nonché a tutte le strutture pubbliche ed equiparate che soddisfano le condizioni di cui al primo periodo del presente comma, alle strutture private non lucrative di cui all’articolo 1, comma 18, e alle strutture private lucrative”11. In virtù di tale normativa, a differenza di quanto avviene nei Paesi Nord Americani, in cui vige un sistema di accreditamento per autoregolamentazione professionale, nel nostro ordinamento l'accreditamento avviene per regolamentazione pubblica. Tra l'altro l'ottenimento di tale requisito non garantisce al soggetto interessato la possibilità di fornire prestazioni sanitarie a carico del SSN, giacché lo step successivo necessario e determinante per l'esercizio di tale facoltà è la stipula di accordi contrattuali con L.R. 29/12/2009 n. 82la P.A., elemento, ovviamente, condizionato da elementi di finanza pubblica, considerato la carenza di risorse finanziarie in ambito sanitario, che, come noto, ogni regione affronta, stante la crescita ipertrofica della spesa sanitaria negli anni passati, causata anche da una normativa in precedenza non adeguata. Gli accordi contrattuali possono prevedere una capacità di prestazioni erogabili a carico pubblico inferiore alla misura dell'accreditamento del soggetto istante, giacché il fabbisogno pubblico potrebbe essere minore ( in base a quanto previsto dagli atti di programmazione), rispetto al volume di attività consentita al privato. In tale ipotesi è possibile, e senza un intervento integrativo di cui all'art. 13 legge 502/93 , che la Regione proceda con le modalità di cui all’articolo 28, commi 9 e seguenti della legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla revoca dell’accreditamento della capacità produttiva in eccesso, in misura proporzionale al concorso a tale superamento apportato dalle strutture pubbliche ed equiparate, dalle strutture private non lucrative e dalle strutture private 11 Art. 8-quater l. 502/92, primo comma. Articolo aggiunto dall’art. 8 del d.lgs. 19 giugno 1999, n. 229 lucrative12. La sentenza della Corte Costituzione n. 416 del 28 luglio 1995 ha indicato come la procedura di accreditamento è una procedura vincolata che si risolve con la iscrizione in un apposito elenco, ed ovvero l'Ente Regione deve limitarsi a verificare il rispetto di determinati requisiti in capo al richiedente, senza cogliere elementi discrezionali in merito al provvedimento da emanarsi. Chiunque nel caso in cui consegua determinati parametri può ottenere tale provvedimento. La sentenza del C.d.S. Sez. V n. 3693 del 12 giugno 2009 ribadisce che l'accreditamento determina l'ingresso a pieno titolo della struttura nel S.S.N.. In dettaglio i commi 3 e ss. del medesimo art. 8-quater disciplinano minuziosamente le procedure ed i requisiti dell'accreditamento con necessaria valutazione del requisito tecnico, organizzativo e professionale necessario. Nell'art. 19-bis della legge 502/92, modificata dalla L.R. 20/09/2010 n. 49dal d.lgs. 229/99 (c.d. Decreto Bindi), è prevista l'istituzione di una Commissione nazionale per l'accreditamento e la qualità dei servizi sanitari, e composta da dieci membri individuati tra esperti di servizi, economia e sicurezza sanitari, con Regolamento attuativo n. 86/R del 2020 e con D.G.R.T. 245 del 2021, ha disciplinato, tra l’altro, il compito di redigere un regolamento di settore. Tuttavia sino a oggi le proposte di regolamento di detta Commissione sono state respinte dalla Conferenza Stato-Regioni. L'art. 6 della l. 724/94 al comma 6 prevedeva i requisiti sistema dell'accreditamento temporaneo per l’accreditamento delle strutture, indicando i requisiti generali, i requisiti specifici, gli indicatori presìdi che avessero accettato il sistema di verifica, le procedure, i protocolli, i documenti operativi, i piani di attività nonché le azioni di miglioramento da adottare. L’Impresa si obbliga, remunerazione a pena di risoluzione del contratto e senza alcun onere aggiuntivo o penalità a carico della Committente: - a tenere sotto stretto controllo tariffa; giacché il calendario delle comunicazioni da trasmettere agli enti competenti, in modo che nessuna di queste manchi al fine di garantire la continuità dell’accreditamento; - a redigere, rivedere, migliorare, attuare e gestire tutte le procedure, protocolli, documenti operativi e la modulistica necessarie a mantenere l’accreditamento ottenuto e ad aggiornare l’intera procedura in conformità alle eventuali modifiche normative che dovessero essere emanate. L’Impresa assume a proprio carico – senza pagamento di alcun corrispettivo da parte della Committente, oltre a quelli previsti contrattualmente - ogni onere relativo alla realizzazione di quanto sopra specificato; - a fornire tutta la documentazione, dati e informazioni che verranno richiesti dalla Committente compresi i dati statistici per rilevazioni da parte di UU.SS.LL., Regione, Stato e del Sistema di Mappatura e Valutazione delle RSA/RSD; - a mantenere, per tutta la durata del contratto, tutti gli standard richiesti dalla normativa per il mantenimento dell’accreditamento della struttura; - di adeguare le procedure adottate nei tempi e modi richiesti da parte dei competenti organismi di vigilanza e controllo. Le procedure di svolgimento dei servizi e delle varie attività dovranno essere conformi al modello processo di accreditamento delle Strutture strutture sanitarie risulta ancora incompleto in molte Regioni tale disposizione normativa ancora fornisce legittimazione a numerose strutture. L'accreditamento è, come già indicato, provvedimento necessario e vincolato, giacché al ricorrere di determinati requisiti, l'operatore pubblico è obbligato al suo rilascio. Non vi è pertanto margine di discrezionalità della Regione nella concessione13, tuttavia nella istruttoria necessariamente 12 Comma 8 art. 8 quater l 502/92 13 Vedi citata sent. Corte Cost. n. 416 del 28 luglio 1995, dove, tra l'altro si esclude la discrezionalità della P.A. nel provvedimento di accreditamento. prodromica all'emanazione vi è un discreto margine entro il quale possono intervenire elementi soggettivi di valutazione che possono incidere sulla definizione del procedimento. E' possibile, anche, che la Regione emani un provvedimento positivo condizionato al rispetto di determinate prescrizioni da parte del destinatario, al quale viene dato un termine per poter adattare la struttura ai requisiti richiesti, evitando così un provvedimento di rigetto. Dall'accreditamento c.d. istituzionale, indicato dall'art. 8-quater predetto, va distinto l'accreditamento di eccellenza, in virtù di parametri scientifici, il quale non si basa su diversi presupposti, avendo puramente carattere volontario e non obbligatorio14. Il provvedimento di accreditamento risulta necessario non solo per le strutture private, ma anche per quelle pubbliche. Tuttavia l'accreditamento di queste ultime non deve sottostare alla valutazione in ordine alla necessità ed alla funzionalità delle stesse, giacché tale valutazione viene effettuata a monte nell'ambito della pianificazione generale delle strutture sanitarie pubbliche. 15. Giacchè il Piano sanitario rappresenta il documento organizzativo della Sanità in virtù del quale è possibile effettuare ogni verifica pertinente alla necessità di un'erogazione di prestazione, l'art. 1 comma 17 d.lgs. 502/92 prevede che in caso di mancata adozione del Piano Sanitario Regionale entro un anno dall'entrata in vigore del Piano Sanitario Nazionale non sia consentito l'accreditamento di nuove strutture. Il nostro ordinamento appare carente di una indicazione che richieda un progressivo adeguamento e un potenziamento dei soggetti accreditati nel corso del tempo, onde favorire un progressivo miglioramento dei servizi adottato dalla regione Toscana offerti, alla luce dello sviluppo della scienza medica16. La natura del provvedimento di accreditamento quale provvedimento ob rem ac personam è stata chiarita dal Consiglio di Stato17, il quale ha annullato una delibera della Regione Puglia di 14 Cilione G., Op. Cit., p. 383. 15 Cfr. Cilione G., Op. Cit., p. 384. 16 X. Xxxxx, Op. Cit., p. 295. 17 C.d.S. sent. n. 2940/02; vedi anche C.d.S. sez. IV sent. n. 639/94 e sez. V n. 1349/01. autorizzazione al proseguo dell'attività sanitaria di struttura in accreditamento provvisorio, laddove la gestione della struttura era stata trasferita tra privati. Pertanto, ad avviso dei Giudici Amministrativi, l'autorizzazione e l'accreditamento non sono beni aziendali, essendo gli stessi rilasciati dall'ente pubblico anche in virtù della professionalità e moralità del titolare degli stessi, stante gli interessi pubblici coinvolti nel settore. Ovviamente anche i conseguenti accordi contrattuali, di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 si dirà d'appresso resteranno intrasferibili stante il predetto divieto. Dunque viene esclusa la trasferibilità di tali diritti tra privati, ponendo un forte limite al mercato, a tutela degli utenti18. Tale intrasferibilità, operando indiscutibilmente anche nei negozi mortis causa, implica il venir meno di autorizzazione, accreditamento ed accordi contrattuali anche nel caso in cui avvenga il decesso del soggetto persona fisica interessato, restando dubbia l'ipotesi in cui deceda il socio o l'amministratore di una persona giuridica titolare dei predetti requisiti. A mio avviso, quantomeno nel caso di decesso di Amministratore Unico o di Socio Unico di una persona giuridica, per tutto quanto sopra dedotto in ordine ai requisiti di professionali e moralità determinanti il rilascio dei predetti provvedimenti, essendo requisiti legati intuitu personae a soggetto fisico, seppur legato a persona giuridica, dovrebbero essere revocati gli stessi, se non decadere ipso iure. La previsione legislativa della Regione Calabria del caso, saggiamente, sancisce una accurata procedura di accreditamento, prevedendo che esso sia soggetto a rinnovo ogni tre anni considerando il rinnovo della tecnologia, delle pratiche sanitarie e l'eventuale innovazione legislativa19, come in accordo con l'art. 2 punto 6 del D.P.R. del 14 gennaio 1997. Infine, la legge 502/90 all'art. 8-quinquies comma 2 bis e 2 ter indica che con decreto del Ministero della Salute e del Ministero della Difesa sono indicate le strutture sanitarie militare accreditabili, le categorie accreditabili e le tipologie delle prestazioni erogabili. La sentenza del C.d.S. Sez. V n. 82915 del 17 febbraio 2010, al Regolamento attuativo specifica che l'accreditamento 18 Xxxxx E., Op. Cit., p. 302.
19 L. regione Calabria n. 86/R 24 del 2020 ed alla D.G.R.T. 245 2008 art. 11 n. 7 e 8 rappresenta solo una fase di più complesso procedimento, cui va riconosciuto una valenza latamente concorsuale, non essendo indifferente il numero dei soggetti che possono entrare a far parte del 2021 e dovrannoSSN, nel tempo, adeguarsi in relazione alle eventuali modifiche prestazioni erogabili. La natura sostanzialmente concessoria del modello provvedimento di accreditamento regionale toscanoviene ribadito dal Consiglio di Stato sez. V dalla sentenza n. 454 del 2 febbraio 2010.
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Samples: Gestione Dei Servizi Sanitari
Accreditamento. La Si specifica che la Regione Toscana Toscana, con L.R. Legge 29/12/2009 n. 82, come modificata dalla L.R. 20/09/2010 L.R.T. n. 49, con 49 del 20.09.2010 ed attuata dal Regolamento attuativo del 03.03.2010 n. 8629/R (Accreditamento delle strutture e dei servizi alla persona del 2020 e con D.G.R.T. 245 del 2021sistema sociale integrato), ha disciplinato, disciplinato tra l’altro, l'altro i requisiti per l’accreditamento l'accreditamento delle strutture, strutture residenziali indicando i requisiti generali, i requisiti generali e specifici, gli indicatori di verifica, le procedure, i protocolli, i documenti operativi, i piani di attività nonché le azioni di miglioramento da adottare. L’Impresa Ciò premesso l'Impresa si obbliga, a pena di risoluzione del contratto e senza alcun onere aggiuntivo o penalità a carico della Committente: - a tenere sotto stretto controllo il calendario delle comunicazioni da trasmettere agli enti competenti, in modo che nessuna di queste manchi al fine di garantire la continuità dell’accreditamento; - per l’Azienda:
a) a redigere, rivedere, migliorare, attuare e gestire tutte attuare, relativamente al servizio appaltato, le procedure, protocolli, documenti operativi e la modulistica necessarie necessari a mantenere l’accreditamento regionale della R.S.A ottenuto nonché i documenti relativi a quello da rivedere in vista di future modifiche normative, esonerando l’Azienda da ogni onere al riguardo e ad aggiornare l’intera procedura in conformità alle eventuali modifiche normative che dovessero essere emanate. L’Impresa assume a proprio carico – facendosi direttamente carico, senza pagamento di alcun ulteriore corrispettivo da parte della Committente, oltre rispetto a quelli previsti contrattualmente - ogni onere relativo alla realizzazione nel contratto, di quanto sopra specificato; - tutte le procedure amministrative e tecniche necessarie;
b) a fornire all’avvio dell'esecuzione dell’appalto tutta la documentazionedocumentazione richiesta dal sistema di accreditamento regionale della struttura e dei servizi, dati riferita al possesso dei requisiti generali e informazioni specifici che verranno richiesti dalla Committente compresi i dati statistici per rilevazioni da parte di UU.SS.LLriguardano la gestione in outsourcing, escluso quanto competa all’Azienda, meglio specificato nel paragrafo 9 “Ulteriori compiti, funzioni, indirizzi ed oneri a carico dell'Istituto committente”., Regione, Stato e del Sistema di Mappatura e Valutazione delle RSA/RSD; -
c) a mantenere, mantenere per tutta la durata del contratto, tutti gli standard contratto i requisiti generali e specifici richiesti dalla normativa vigente per il mantenimento dell’accreditamento della struttura; - dell'accreditamento da parte dell'azienda;
d) ad effettuare la valutazione dell’attività svolta e dei risultati raggiunti secondo le tabelle degli indicatori previsti dalla normativa di adeguare le procedure adottate riferimento;
e) ad adeguarsi nei tempi indicati alle richieste del committente conseguenti all’evolversi della normativa e modi richiesti alle richieste da parte dei competenti degli organismi competenti;
f) a collaborare nella predisposizione di vigilanza e controllo. Le procedure documenti eventualmente migliorativi o integrativi di svolgimento dei servizi e delle varie attività dovranno essere conformi al modello di accreditamento delle Strutture e dei servizi adottato dalla regione Toscana di cui alla L.R. 28 dicembre 2009 n. 82, al Regolamento attuativo n. 86/R del 2020 ed alla D.G.R.T. 245 del 2021 e dovranno, nel tempo, adeguarsi alle eventuali modifiche del modello di accreditamento regionale toscano.quelli adottati dall' Istituto;
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Samples: Appalto Di Servizi