Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a: a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa; a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010; a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006; a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto; a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro; b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante: b.1) una dichiarazione cumulativa: --- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; --- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; --- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008; b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura; b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: --- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; --- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; --- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; --- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; --- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza; b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti; b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008; b.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento; b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008; c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti: c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti; c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile; c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008; c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere; d) se l’aggiudicatario non stipula il contratto nei termini prescritti, oppure non assolve gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante; e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
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Samples: Bando Di Gara
Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. a) l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitivaprovvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione Stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve ), presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio stabile la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione l'esecuzione del lavoroservizio;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso il termine di cui alla precedente lettera a)prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in ogni casoassenza di questa, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto terminel’avvio del servizio, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa: --- attestante l'organico medio annuose trattasi di società consorzio, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; --- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; --- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validità, con l’indicazione antimafia di cui agli articoli 6 e 9 del d.P.R. n. 252 del 1998, oppure, in alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, l’indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice fiscale e di partita IVA, numero REA;
b.3b.2) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL- INAIL-INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: --- - il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; --- - la classe dimensionale dell’impresa del concorrente in termini di addetti; --- - per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; --- - per l’INPS: matricola aziendaaziendale, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale , numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; --- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008o assicurativa;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5a.2), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppatetutti i soggetti raggruppati, per quanto di pertinenza di ciascuna ciascuno di esseessi, per il tramite dell’impresa dell’operatore economico capogruppo mandatariamandatario, se l’appaltatore è qualora l’aggiudicatario sia un raggruppamento temporaneo di imprese operatori economici ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, 37 del Codice dei contrattidecreto legislativo n. 163 del 2006;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se qualora il consorzio intende intenda eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se del servizio qualora il consorzio è sia privo di personale deputato alla esecuzione dei lavoridel servizio; se sono qualora siano state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori del servizio gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese società consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiereconsorzio;
d) se l’aggiudicatario qualora l’aggiudicatario:
d.1) non stipula stipuli il contratto nei termini prescritti, oppure ovvero non assolve assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere alla precedente lettera a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
d.2) non assolva gli adempimenti di cui alla precedente lettera b), non consentendo la consegna dei l’avvio del servizio, il contratto può essere risolto dalla Stazione appaltante;
e) nel caso nei casi di cui alla precedente lettera d), ) la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è fatto salvo a richiedere ed esigere il risarcimento di ulteriori dei danni ivi compresi i danni da ritardo e i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
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Samples: Disciplina Di Gara
Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. a) l’aggiudicatario L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitivaprovvisoria, a:
a.1) fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto – compresa l’offerta tecnica debitamente firmata da tecnico abilitato e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 103 del Codice;
a.3) indicare i contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e dichiarare il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti in vigore, ai sensi del decreto legislativo n. 163 del 200681/2008;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. D.P.C.M. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa: --- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; --- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; --- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: --- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; --- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; --- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; --- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; --- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008lavori. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se Qualora l’aggiudicatario non stipula stipuli il contratto nei termini prescritti, oppure ovvero non assolve assolva gli adempimenti di cui alle ai precedenti lettere a) o b), punti in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) nel caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede quale provvederà ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è , fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
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Samples: Service Agreement
Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. aEntro 10 giorni dalla conclusione delle operazioni di gara, la stazione appaltante richiede all’aggiudicatario, nonché all’impresa che la segue in graduatoria, di comprovare il possesso dei requisiti di capacità, richiesti per la partecipazione alla gara, presentando la documentazione di cui alla parte prima del presente disciplinare di gara. Qualora tale prova non sia fornita, ovvero non confermi le dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione o nell’offerta, la stazione appaltante procederà all'esclusione ai sensi dell’art. 80, comma 6 del D. Lgs. n.50/2016. • La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia, fatto salvo quanto previsto 88, commi 4-bis e 4- ter e 92 commi 3 e 4 del d.lgs. 159/2011; • L’aggiudicatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis) del Codice dei contratti; • Garanzie di esecuzione (ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016): La/e impresa/e aggiudicataria/e sono obbligate a costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 103 del decreto legislativo n. 50 del 2016. Nel caso in cui venga prestata in forma di fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del cod. civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’affidamento da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dell'appalto. All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario trasmette alla stazione appaltante a copertura di tutti i danni derivanti da comportamenti, anche omissivi, del proprio personale, una polizza a garanzia R.C.O. (Responsabilità Civile verso Operatori) per sinistro e per persona e RCT (Responsabilità Civile verso Terzi), comprensiva dei danni da incendio e danni alle cose causati dal personale nell’ambito dell’esecuzione del servizio con un massimale, per entrambe le polizze, per un anno e per sinistro, di massimale minimo pari ad 1.500.000. Deve essere altresì prodotta una polizza a copertura dei casi danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dell’appalto di importo minimo pari ad € 500.000,00. Copia conforme della suddette polizze dovrà essere inviata all’Amministrazione Comunale prima dell’inizio del servizio, con l’impegno di mettere in vigore e non modificare il contenuto di tali polizze per tutta la durata del contratto. • l’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitiva, a:
a.1) richiesta a fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
a.3) costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990connesse; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa: --- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; --- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; --- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: --- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; --- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; --- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; --- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; --- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se • qualora l’aggiudicatario non stipula stipuli il contratto nei termini prescritti, oppure ovvero non assolve assolva gli adempimenti di cui alle ai punti precedenti lettere a) o b), in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, l’aggiudicazione può essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) ; • nel caso di cui alla al punto precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è appaltante, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e quali i maggiori oneri da sostenere sostenere, provvede per una nuova aggiudicazione.;
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Adempimenti successivi alla conclusione della gara e obblighi dell’aggiudicatario. a) l’aggiudicatario L’aggiudicatario è obbligato, entro il termine prescritto dalla Stazione appaltante con apposita richiesta, e, in assenza di questa, entro 30 giorni dalla conoscenza dell’avvenuta aggiudicazione definitivaprovvisoria, a:
a.1) : - fornire tempestivamente alla stazione appaltante la documentazione necessaria alla stipula del contratto e le informazioni necessarie allo stesso scopo, nonché a depositare le spese di contratto, di registro, di segreteria e ogni altra spesa connessa;
a.2) sottoscrivere il verbale di cantierabilità di cui all’articolo 106, comma 3, del D.P.R. n. 207 del 2010;
a.3) ; - costituire la garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva di cui all'articolo 113 del decreto legislativo n. 163 del 2006;
a.4) munirsi, ai sensi dell’articolo 129, comma 1, del decreto legislativo n. 163 del 2006, di un’assicurazione contro i rischi dell’esecuzione e una garanzia di responsabilità civile che tenga indenne la stazione appaltante dai danni a terzi, con decorrenza dall’inizio dei lavori, in conformità alle prescrizioni del Capitolato Speciale d’appalto;
a.5) ; - se l’operatore economico aggiudicatario è costituito in forma societaria diversa dalla società di persone (S.p.A., S.A.p.A., S.r.l., S.coop.p.A., S.coop.r.l., Società consortile per azioni o a responsabilità limitata) deve presentare una dichiarazione circa la propria composizione societaria, l'esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni «con diritto di voto» sulla base delle risultanze del libro dei soci, delle comunicazioni ricevute e di qualsiasi altro dato a propria disposizione, nonché l'indicazione dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il voto nelle assemblee societarie nell'ultimo anno o che ne abbiano comunque diritto, ai sensi dell’articolo 1 del d.p.c.m. 11 maggio 1991, n. 187, attuativo dell’articolo 17, terzo comma, della legge n. 55 del 1990; in caso di consorzio la dichiarazione deve riguardare anche le società consorziate indicate per l’esecuzione del lavoro;
b) l’aggiudicatario è obbligato, entro lo stesso termine di cui alla precedente lettera a), e, in ogni caso, prima della data di convocazione per la consegna dei lavori se anteriore al predetto termine, a trasmettere alla Stazione appaltante:
b.1) una dichiarazione cumulativa: --- attestante l'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili; --- relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti; --- di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo 14 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.2) i dati necessari (esatta ragione sociale, provincia di competenza, dei numeri di codice fiscale e di partita IVA e del numero REA), ai fini dell’acquisizione d’ufficio del certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;
b.3) i dati necessari ai fini dell’acquisizione d’ufficio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) da parte della Stazione appaltante, mediante la presentazione del modello unificato INAIL- INPS-CASSA EDILE, compilato nei quadri «A» e «B» oppure, in alternativa, le seguenti indicazioni: --- il contratto collettivo nazionale di lavoro (CCNL) applicato; --- la classe dimensionale dell’impresa in termini di addetti; --- per l’INAIL: codice ditta, sede territoriale dell’ufficio di competenza, numero di posizione assicurativa; --- per l’INPS: matricola azienda, sede territoriale dell’ufficio di competenza; se impresa individuale numero di posizione contributiva del titolare; se impresa artigiana, numero di posizione assicurativa dei soci; --- per la Cassa Edile (CAPE): codice impresa, codice e sede cassa territoriale di competenza;
b.4) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28, commi 1, 1-bis, 2 e 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008. Se l’impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo 29, comma 5, primo periodo, dello stesso decreto legislativo, la valutazione dei rischi è effettuata secondo le procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;
b.5) il nominativo e i recapiti del proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui rispettivamente agli articoli 31 e 38 del decreto legislativo n. 81 del 2008;
b.6) l’accettazione del piano di sicurezza e di coordinamento di cui articolo 131, comma 2, lettera a), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 100 e ai punti 1, 2 e 4, dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008, con le eventuali richieste di adeguamento;
b.7) il piano operativo di sicurezza di cui all’articolo 131, comma 2, lettera c), del decreto legislativo n. 163 del 2006, all’articolo 89, comma 1, lettera h), e al punto 3.2 dell’allegato XV, al decreto legislativo n. 81 del 2008;
c) gli adempimenti di cui alla lettera a), punto a.5), nonché di cui alla lettera b), devono essere assolti:
c.1) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell’impresa capogruppo mandataria, se l’appaltatore è un raggruppamento temporaneo di imprese ai sensi dell’articolo 37, commi 1, 14 e 15, del Codice dei contratti;
c.2) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui agli articoli 34, comma 1, lettere b) e c), se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria organizzazione consortile;
c.3) dalla consorziata del consorzio stabile, oppure del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, che il consorzio ha indicato per l’esecuzione dei lavori ai sensi degli articoli 37, comma 7, e 36, se il consorzio è privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate più imprese consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata, sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione, e preventivamente comunicata alla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del decreto legislativo n. 81 del 2008;
c.4) dai lavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere;
d) se Qualora l’aggiudicatario non stipula stipuli il contratto nei termini prescritti, oppure ovvero non assolve assolva gli adempimenti di cui alle precedenti lettere a) o b), alla precedente sezione in tempo utile per la sottoscrizione del contratto, l’aggiudicazione, ancorché definitiva, può essere revocata dalla Stazione appaltante;
e) nel . In tale caso di cui alla precedente lettera d), la Stazione appaltante provvede ad incamerare la cauzione provvisoria; in ogni caso è , fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni ivi compresi i danni da ritardo e quali i maggiori oneri da sostenere per una nuova aggiudicazione.
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