Advisor Clausole campione

Advisor. Per la gestione della parte di investimenti in Venture Capital la SGR si avvale del supporto di un consulente in materia di investimenti, Banca Generali S.p.A. con sede legale in Xxx Xxxxxxxxxxx 0, 00000 Xxxxxxx, Codice Fiscale e iscrizione al Registro Imprese di Trieste n. 00833240328, partita IVA n. 01333550323, iscritta al n. 5358 dellÊalbo delle banche tenuto da Banca dÊItalia. La Società è soggetta alla direzione e coordinamento di Assicurazioni Generali S.p.A.. Banca Generali è autorizzata, tra lÊaltro, alla prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti. Si rappresenta che Banca Generali S.p.A. detiene direttamente il 19,51% del capitale sociale di 8A+ Investimenti SGR S.p.A. e che la stessa, insieme alla SGR, commercializza il FIA (v. infra n. 12.1). Il suddetto contratto di consulenza in materia di investimenti è stato conferito dalla SGR nel rispetto dei presidi adottati in materia di operazioni in conflitto di interesse o con parti correlate. La SGR monitora periodicamente il livello qualitativo delle prestazioni rese dal predetto consulente. La durata e la modalità di revoca degli incarichi sopra descritti sono disciplinate nei contratti stipulati tra la SGR e la controparte in conformità alle disposizioni normative tempo per tempo vigenti. In ogni caso, il conferimento di tali incarichi non implica alcun esonero o limitazione di responsabilità della SGR. In caso di inadempimento dei rispettivi obblighi da parte della Società di Gestione, del Depositario o del Revisore incaricato, i Sottoscrittori del FIA hanno a disposizione gli ordinari mezzi di tutela previsti dallÊordinamento italiano.

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  • FORO COMPETENTE E LEGGE APPLICABILE Il Foro competente a dirimere eventuali controversie è quello di residenza o domicilio elettivo del Cliente consumatore. I rapporti con i Clienti sono regolati, salvo accordi specifici, dalla legge italiana.

  • Durata del trattamento Durata della Convenzione e, comunque, nel rispetto degli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare.

  • Registrazione e regime fiscale Il presente accordo è soggetto ad imposta di bollo ai sensi dell’art. 2, parte I D.P.R. 26/10/1972 n. 642 e successive modificazioni ed è soggetta a registrazione solo in caso d’uso ai sensi dell’art.10 delle tariffe - parte 2°- del DPR 26/04/1986 n. 131.

  • Utenze Le VM sono configurate con modalità idonee a consentirne l’accesso unicamente a soggetti dotati di credenziali di autenticazione che ne consentono la loro univoca identificazione.

  • Trattamento economico di malattia Durante il periodo di malattia, previsto dall'articolo precedente, il lavoratore avrà diritto, alle normali scadenze dei periodi di paga:

  • Documento Unico di Regolarità contributiva (DURC) 1. La stipula del contratto, l’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti di sottomissione o di appendici contrattuali, sono subordinate all’acquisizione del DURC.

  • Inscindibilità delle norme contrattuali Le norme del presente contratto devono essere considerate, sotto ogni aspetto ed a qualsiasi fine, correlate ed inscindibili tra loro e non sono cumulabili con alcun altro trattamento, previsto da altri precedenti contratti collettivi nazionali di lavoro. Il presente CCNL costituisce, quindi, l'unico contratto in vigore tra le parti contraenti. Eventuali difficoltà interpretative possono essere riportate al tavolo negoziale nazionale per l'interpretazione autentica della norma. Sono fatte salve, ad esaurimento, le condizioni normoeconomiche di miglior favore.

  • Modalità della votazione Il luogo e il calendario di votazione saranno stabiliti dalla Commissione elettorale, previo accordo con la Direzione aziendale, in modo tale da permettere a tutti gli aventi diritto l'esercizio del voto, nel rispetto delle esigenze della produzione. Qualora l'ubicazione degli impianti e il numero dei votanti lo dovessero richiedere, potranno essere stabiliti più luoghi di votazione, evitando peraltro eccessivi frazionamenti anche per conservare, sotto ogni aspetto, la segretezza del voto. Nelle aziende con più unità produttive le votazioni avranno luogo di norma contestualmente. Luogo e calendario di votazione dovranno essere portate a conoscenza di tutti i lavoratori, mediante comunicazione nell'albo esistente presso le aziende, almeno giorni prima del giorno fissato per le votazioni.

  • PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE QUANTO PUÒ COSTARE IL MUTUO

  • COSTI DELLA SICUREZZA 1. Le Amministrazioni Contraenti, ai sensi dell’art. 26 del D. Lgs. 81/2008, provvederanno, prima dell’emissione dell’Ordinativo di Fornitura, ad integrare il “Documento di valutazione dei rischi standard da interferenze” allegato ai documenti di gara, riferendolo ai rischi specifici da interferenza presenti nei luoghi in cui verrà espletato l’appalto. In tale sede le Amministrazioni Contraenti indicheranno i costi relativi alla sicurezza (anche nel caso in cui essi siano pari a zero).